32.2007.246
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare gli effetti sulla capacità lavorativa del peggioramento della sintomatologia somatica avvenuto prima della decisione contestata
14 aprile 2008Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.246
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare gli effetti sulla capacità lavorativa del peggioramento della sintomatologia somatica avvenuto prima della decisione contestata
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.246
BS/td
Lugano
14 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 giugno 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1963, in precedenza professionalmente attivo quale manovale, nel
dicembre 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI
20).
Raccolta
la pertinente documentazione medica, proceduto ad una valutazione a cura del
SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 20 giugno 2007,
preavvisata l’11 maggio 2006, l’Ufficio AI ha negato il diritto a qualsiasi
prestazioni in quanto “dagli atti valetudinari acquisiti all’incarto risulta
che il danno alla salute ha comportato un’inabilità al lavoro e di conseguenza
al guadagno limitata nel tempo, segnatamente dal novembre 2005 al giugno 2006.
Non è dunque identificata una malattia di lunga durata con impatto sulla
capacità lavorativa” (doc. AI 27-1).
1.2. Con
il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dal Patronato RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione contestata con il conseguente riconoscimento di
una rendita intera d’invalidità.
Sostanzialmente
egli evidenzia di avere serie difficoltà di movimento e che a seguito
dell’intervento al braccio sinistro del 18 aprile 2007 non è in grado di sollevare
pesi anche leggeri e, qualche volta, le mani si presentano gonfie e doloranti impedendo
la presa di qualsiasi oggetto.
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI, confermata la decisione impugnata, ha chiesto
la reiezione del ricorso.
1.4. Pendente
causa l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VI).
1.5. Interpellato
dal TCA, con scritto 19 febbraio 2008 l’Ufficio AI, facendo riferimento alla
presa di posizione 14 febbraio 2008 del SMR, ha sostenuto che la documentazione
prodotta conferma l’assenza di una malattia di lunga durata e che le patologie
sorte successivamente all’emissione della decisione contestata non risultano
essere invalidanti (IX).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.3.
Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita
d’invalidità, rispettivamente se presenta un periodo d’incapacità lavorativa di
lunga durata.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.).
2.5. AI
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
"
il diritto alla rendita
secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari
almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti
dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni.
Di
conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media
di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito
sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263).
Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni,
l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se
allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente,
se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità
di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza
rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag.
126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);
2.6. Nel
caso concreto, da un attento esame degli atti questo TCA non può confermare la
decisione contestata. Più precisamente non è verosimile che l’assicurato
presenti un’incapacità lavorativa da novembre 2005 al giugno 2006, quindi inferiore
ad un anno, e questo per i seguenti motivi.
2.6.1. Va
innanzitutto fatto riferimento alla perizia eseguita dal dr. __________ su incarico
della Cassa malati __________. Nel referto 28 giugno 2006 lo specialista in
malattie reumatiche ha posto quali diagnosi: “esisti da resezione selettiva
di una lesione del corno posteriore del menisco laterale del ginocchio sinistro
in artroscopia (15.03.2006), con dolori residuali senza riscontro clinico
specifico”, e “anamesticamente gonartrite urica recidivante a sinistra
in presenza di un’iperuricemia cronica con stato dopo due lavaggi artroscopici
(2004 e 2005)” (doc. AI 13-19).
Dopo
un’accurata visita, egli ha concluso:
"
Non trovo elementi
oggettivi che potrebbero giustificare un'ulteriore inabilità lavorativa né per
il lavoro svolto né per qualsiasi altra attività lucrativa consone alle
capacità manuali ed intellettuali del paziente. Ritengo quindi esigibile la
ripresa dell'attività di manovale/muratore in forma normale (al 100%) a partire
da subito.
Il paziente non condivide questo giudizio.
Sono quindi prevedibili ulteriori difficoltà nel
reinserirlo nel mondo del lavoro." (Doc. AI 13)
Secondo
questa Corte la concludenza ai fini probatori di detta perizia non può
validamente essere messa in discussione. Quanto alla valenza probatoria di un
rapporto medico, determinante, secondo la giurisprudenza, è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert
ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo
2001, pag. 266).
Tuttavia,
successivamente, nel rapporto 10 ottobre 2006 (sei mesi dopo la perizia) il reumatologo
curante (dr. __________), confermando sostanzialmente la valutazione del dr. __________,
ha riscontrato una recrudescenza dei dolori evidenziando anch’egli una
discrepanza tra dati oggettivi e dolori soggettivamente lamentati
dall’assicurato, spiegabili in uno sviluppo di una sindrome del dolore cronico
di carattere fibromialgico. Per evitare un’ulteriore cronicizzazione e con
l’intento di cercare un possibile reinserimento lavorativo, egli ha consigliato
un soggiorno presso la clinica di __________ (doc. AI 13-12/13).
Nel
rapporto 27 dicembre 2006 di fine degenza della succitata clinica si legge che “il
paziente riesce a deambulare senza mezzi ausiliari con un deambulazione libera
anche sulle punte e sui talloni “ e che “ l’esame neurologico ed osteoarticolare
non evidenzia particolarità”. I medici hanno valutato una persistente
inabilità lavorativa al 100% fino al 20 dicembre 2006 e “in seguito la
capacità lavorativa sarà valutata dal medico curante “ (doc. AI 13-6).
Con
rapporto 9 gennaio 2007 il medico curante (dr. __________) ha attestato
un’incapacità lavorativa del 100% dal 5 novembre 2005 in avanti, precisando che
l’assicurato può svolgere 8 ore al giorno “attività leggere che non richiedano
sforzi fisici particolari o l’utilizzo degli arti superiori ed inferiori in
modo cronico ripetitivo” (doc. AI 13-1).
Dal
questionario 22 dicembre 2002 del datore di lavoro si evince che l’assicurato è
ancora inabile al 100% (doc. AI 16-3).
Con
le osservazioni 30 maggio 2007 al progetto di decisione il ricorrente ha
prodotto il certificato 24 maggio 2007 del medico curante:
"
Il signor RI 1 soffre d'ipertensione
arteriosa in terapia. Presenta inoltre una gonartrite cronica recidivante
sinistra, una gonartrosi degenerativa sinistra, un'importante meniscopatia
mediale al ginocchio destro che gli provocano forti dolori alle due ginocchia
molto maggiore a destra.
All'esame clinico delle ginocchia, non gonfiore,
motilità normale, lieve dolore alla palpazione della rima articolare mediale
del ginocchio destro, mentre al ginocchio sinistro vi è una dolenzia periarticolare
diffusa.
Il paziente soffre inoltre di una paresi senso-motorica
del nervo ulnare sinistro, per una sua lussazione al solco cubitale del gomito
sinistro, motivo per il quale è stato recentemente operato del Dr. __________
(vedi allegato). Come disturbi presenta dei formicolii e una diminuita
sensibilità tattile al IV e V dito della mano sinistra." (Doc. AI 28)
Nello
stesso giorno il dr. __________ ha inoltre certificato i seguenti periodi
d’inabilità lavorativa:
"
1) 100% dal 5.11.2005 al
07.02.2007 per gonartrite urica recidivante
sinistra, lesione del menisco laterale ed artrosi al
ginocchio sinistro
2) 100% dal 14.02.2007 a tutt'ora per paresi
senso-motorica del nervo ulnare sinistro su lussazione al solco cubitale del
gomito sinistro." (Doc. AI 28)
Infine,
nelle citate osservazioni l’insorgente ha fatto presente che in data 18 aprile
2007 aveva subito un’operazione al gomito sinistro (intervento di anteposizione
volare del nervo ulnare a sinistra a cura del dr. __________; cfr. scritto 8 maggio
2007 del menzionato medico; doc. AI 28-5). Solo con la documentazione prodotta pendente
causa si è venuto a sapere che, come risulta dallo scritto 24 novembre 2007 del
dr. __________, i “disturbi legati alla patologia del nervo ulnare sono
passati…” (doc. B5).
Se
quindi la problematica circa il nervo ulnare appare superata, dall’altra, secondo
questa Corte, la valutazione peritale 28 giugno 2006 del dr. __________ è stata
superata dagli atti medici che sono succeduti.
2.6.2. Pendente
causa, l’assicurato ha prodotto documentazione medica successiva alla decisione
contestata, emessa il 20 giugno 2006, che è stata sottoposta al vaglio del SMR.
Occorre
qui ricordare che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
Fatti
resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 130 V 138
consid. 2 con riferimenti).
Ciononostante,
nella nota 14 febbraio 2008 il dr. __________ del SMR ha rettamente evidenziato
che dai rapporti 24 novembre 2007 del dr. __________ (doc. VII/B5) e 25 gennaio
2008 del dr. __________ (doc. VII/B 17) si evince “la presenza di problemi nuovi,
ossia presenza di una epicondilite al gomito sinistro e d’una tendinite del
flessore dell’alluce lungo” e che “si tratta qui di affezioni con
prognosi favorevole a breve/media scadenza senza necessità d’intervento chirurgico,
intervento chirurgico in ogni caso poco indicato in presenza di importante
substrato somatoforme” (doc. VIII/1).
Per
quanto riguarda invece il rapporto 13 settembre 2007 (doc. VII/B3) del dr. __________,
il citato medico del SMR ha ritenuto che la situazione sia sovrapponibile a
quella osservata dal dr. __________. Certo che il reumatologo curante, rispetto
alla perizia 28 giugno 2006, ha confermato una problematica infiammatoria,
seppur discontinua, al ginocchio sinistro, successivamente estesa ad entrambe
le ginocchia ed alle caviglie (cfr. diagnosi: “artropatia gottosa con manifestazione
intermittente poliarticolare, soprattutto alle ginocchia ed alle caviglie;
attualmente recidiva infiammatoria al ginocchio sinistro”). Tuttavia, secondo
questa Corte, la differenza rispetto alla valutazione peritale risiede nel fatto
che il dr. __________ aveva ribadito come il quadro clinico sia “fortemente
influenzato dall’importante sovraccarico, con quadro fibromialgico”, ciò
che aveva già riscontrato nel suo precedente rapporto 10 ottobre 2006 (cfr.
consid. 2.6.1), precedente alla decisione contestata. Nel giugno 2006 il perito
aveva evidenziato una discrepanza tra la sintomatologia manifestata
dall’insorgente e le costatazioni cliniche, senza tuttavia porre a titolo di
diagnosi una sindrome fibromialgica, la quale - a quell’epoca - era verosimilmente
“solo” incipiente. Per questi motivi, la situazione descritta dal reumatologo
curante non è sovrapponibile alla perizia del dr. __________.
2.7. Avendo
nel concreto i citati medici riscontrato un quadro fibromialgico, l’assicurato
è stato sottoposto dal SMR ad una valutazione psichiatria.
Al
riguardo, va fatto presente che nella sentenza pubblicata in DTF 132 V 65, il
TFA ha stabilito che per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una
fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo e dello
psichiatra (cfr. DTF 132 V 72) ed ha ritenuto di applicare per analogia alla
fibromialgia i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da
dolore somatoforme (cfr. DTF 132 V 70 consid. 4.2). Per ritenere
eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte
di un’assicurata che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza
esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad esempio
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
Considerandi
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi (cfr. DTF 132 V 71 consid.
4.2.2
con riferimenti).
Ritornando
al caso in esame, con rapporto 26 aprile 2007 la dr.ssa __________, medico
specialista in psichiatria presso il SMR, non ha riscontrato alcuna comorbidità
psichiatrica, evidenziando:
"
Sulla base dell'attuale
valutazione psichiatrica non risultano evidenti patologie psichiatriche di
rilievo, l'esame psichico, infatti, non evidenzia elementi clinici per un
disturbo psichiatrico maggiore o di personalità significativo e viene esclusa
la possibilità di disturbi simulati. Inoltre il dolore lamentato in maniera
esagerata rispetto alla condizione medica sottostante non sembra dipendere nel
suo esordio e nel suo mantenimento da un conflitto emozionale o da problemi
psicosociali e pertanto non può essere considerato l'espressione di un disturbo
somatoforme sottostante.
In conclusione, a livello psichiatrico, non emergono
limiti funzionali di rilievo che compromettono la capacità lavorativa
dell'A." (Doc. AI 9)
Tale
valutazione è rimasta incontestata dall’assicurato. Inoltre, dagli atti non vi
sono indizi che permettono di scostarsi dalla valutazione psichiatrica del SMR.
A
conferma dell’assenza di un danno alla salute extra-somatico va segnalato nel
già citato rapporto 27 dicembre 2006 della Clinica di __________ si legge che “è
stata inoltre eseguita una valutazione ergonomica come pure una valutazione
psichiatrica che esclude una componente psichiatrica” (sottolineatura
del redattore; doc. AI 13-6).
2.8
In
conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale non concorda con quanto sostenuto
dall’Ufficio AI nella decisione contestata, ovvero che l’incapacità lavorativa
dell’insorgente, per quel che concerne l’aspetto somatico, è limitata al periodo
novembre 2005 - giugno 2006. Successivamente alla perizia 28 giugno 2006 del
dr. __________ vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute
dell’assicurato.
Spetta
pertanto all’amministrazione, alla quale vanno ritornati gli atti, accertare
mediante un nuova ed aggiornata perizia le ripercussioni sulla capacità lavorativa
dell’insorgente nella sua attività (pesante) di lavoratore edile ed in altre
attività adeguate. Per contro, come visto, l’aspetto psichiatrico non necessita
di ulteriori valutazioni.
Terminati
gli accertamenti, l’Ufficio AI dovrà nuovamente pronunciarsi sulla domanda di
prestazioni dell’assicurato.
Ne
consegue che, annullata la decisione impugnata, il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006,
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per
complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 20 giugno
2006 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda agli
accertamenti conformemente
ai considerandi e renda una nuova decisione.
2. Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster