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Decisione

32.2007.246

Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare gli effetti sulla capacità lavorativa del peggioramento della sintomatologia somatica avvenuto prima della decisione contestata

14 aprile 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione

devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 130 V 138

consid. 2 con riferimenti).

Ciononostante,

nella nota 14 febbraio 2008 il dr. __________ del SMR ha rettamente evidenziato

che dai rapporti 24 novembre 2007 del dr. __________ (doc. VII/B5) e 25 gennaio

2008 del dr. __________ (doc. VII/B 17) si evince “la presenza di problemi nuovi,

ossia presenza di una epicondilite al gomito sinistro e d’una tendinite del

flessore dell’alluce lungo” e che “si tratta qui di affezioni con

prognosi favorevole a breve/media scadenza senza necessità d’intervento chirurgico,

intervento chirurgico in ogni caso poco indicato in presenza di importante

substrato somatoforme” (doc. VIII/1).

Per

quanto riguarda invece il rapporto 13 settembre 2007 (doc. VII/B3) del dr. __________,

il citato medico del SMR ha ritenuto che la situazione sia sovrapponibile a

quella osservata dal dr. __________. Certo che il reumatologo curante, rispetto

alla perizia 28 giugno 2006, ha confermato una problematica infiammatoria,

seppur discontinua, al ginocchio sinistro, successivamente estesa ad entrambe

le ginocchia ed alle caviglie (cfr. diagnosi: “artropatia gottosa con manifestazione

intermittente poliarticolare, soprattutto alle ginocchia ed alle caviglie;

attualmente recidiva infiammatoria al ginocchio sinistro”). Tuttavia, secondo

questa Corte, la differenza rispetto alla valutazione peritale risiede nel fatto

che il dr. __________ aveva ribadito come il quadro clinico sia “fortemente

influenzato dall’importante sovraccarico, con quadro fibromialgico”, ciò

che aveva già riscontrato nel suo precedente rapporto 10 ottobre 2006 (cfr.

consid. 2.6.1), precedente alla decisione contestata. Nel giugno 2006 il perito

aveva evidenziato una discrepanza tra la sintomatologia manifestata

dall’insorgente e le costatazioni cliniche, senza tuttavia porre a titolo di

diagnosi una sindrome fibromialgica, la quale - a quell’epoca - era verosimilmente

“solo” incipiente. Per questi motivi, la situazione descritta dal reumatologo

curante non è sovrapponibile alla perizia del dr. __________.

2.7. Avendo

nel concreto i citati medici riscontrato un quadro fibromialgico, l’assicurato

è stato sottoposto dal SMR ad una valutazione psichiatria.

Al

riguardo, va fatto presente che nella sentenza pubblicata in DTF 132 V 65, il

TFA ha stabilito che per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una

fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo e dello

psichiatra (cfr. DTF 132 V 72) ed ha ritenuto di applicare per analogia alla

fibromialgia i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da

dolore somatoforme (cfr. DTF 132 V 70 consid. 4.2). Per ritenere

eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte

di un’assicurata che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza

esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad esempio

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

Considerandi

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi (cfr. DTF 132 V 71 consid.

4.2.2

con riferimenti).

Ritornando

al caso in esame, con rapporto 26 aprile 2007 la dr.ssa __________, medico

specialista in psichiatria presso il SMR, non ha riscontrato alcuna comorbidità

psichiatrica, evidenziando:

"

Sulla base dell'attuale

valutazione psichiatrica non risultano evidenti patologie psichiatriche di

rilievo, l'esame psichico, infatti, non evidenzia elementi clinici per un

disturbo psichiatrico maggiore o di personalità significativo e viene esclusa

la possibilità di disturbi simulati. Inoltre il dolore lamentato in maniera

esagerata rispetto alla condizione medica sottostante non sembra dipendere nel

suo esordio e nel suo mantenimento da un conflitto emozionale o da problemi

psicosociali e pertanto non può essere considerato l'espressione di un disturbo

somatoforme sottostante.

In conclusione, a livello psichiatrico, non emergono

limiti funzionali di rilievo che compromettono la capacità lavorativa

dell'A." (Doc. AI 9)

Tale

valutazione è rimasta incontestata dall’assicurato. Inoltre, dagli atti non vi

sono indizi che permettono di scostarsi dalla valutazione psichiatrica del SMR.

A

conferma dell’assenza di un danno alla salute extra-somatico va segnalato nel

già citato rapporto 27 dicembre 2006 della Clinica di __________ si legge che “è

stata inoltre eseguita una valutazione ergonomica come pure una valutazione

psichiatrica che esclude una componente psichiatrica” (sottolineatura

del redattore; doc. AI 13-6).

2.8

In

conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale non concorda con quanto sostenuto

dall’Ufficio AI nella decisione contestata, ovvero che l’incapacità lavorativa

dell’insorgente, per quel che concerne l’aspetto somatico, è limitata al periodo

novembre 2005 - giugno 2006. Successivamente alla perizia 28 giugno 2006 del

dr. __________ vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato.

Spetta

pertanto all’amministrazione, alla quale vanno ritornati gli atti, accertare

mediante un nuova ed aggiornata perizia le ripercussioni sulla capacità lavorativa

dell’insorgente nella sua attività (pesante) di lavoratore edile ed in altre

attività adeguate. Per contro, come visto, l’aspetto psichiatrico non necessita

di ulteriori valutazioni.

Terminati

gli accertamenti, l’Ufficio AI dovrà nuovamente pronunciarsi sulla domanda di

prestazioni dell’assicurato.

Ne

consegue che, annullata la decisione impugnata, il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per

complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 20 giugno

2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda agli

accertamenti conformemente

ai considerandi e renda una nuova decisione.

2. Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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