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Decisione

32.2007.248

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 maggio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

32.2007.248

Data decisione, Autorità:

29.05.2008, TCA

Titolo:

Assicurato erroneamente posto al beneficio di una rendita straodinaria per mancanza dell'anno di contribuzione minima. L'ammontare della susseguente rendita ordinaria è comunque lo stesso della rendita straordinaria. Verifica del calcolo della rendita

CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA

art. 36 LAI

art. 29bis cpv. 1 LAVS

art. 29ter LAVS

art. 42 LAVS

Raccomandata

Incarto n.

32.2007.248

BS/td

Lugano

29 maggio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 luglio 2007 di

RI 1

contro

le decisioni del 22 giugno 2007 emanate

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe __________, negli anni Novanta ha beneficiato di provvedimenti sanitari

e pedagogici-terapeutici (doc. AI 1-1).

Nel

settembre 2005 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc.

AI 3-1).

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, con due decisioni 22 giugno

2007, preavvisate il 3 aprile 2007, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto

ad una rendita intera dal 1° settembre 2004 (doc. AI 49-1/2). La rendita è

stata determinata in fr. 1'407.— (stato 2004) ed in seguito adeguata al 2005

(fr. 1'433.--) al 2007 (fr. 1'473.-).

1.2. Contro

le succitate decisioni amministrative l’assicurato è tempestivamente insorto al

TCA, evidenziando in particolare l’esiguità dell’importo mensile.

1.3. Con

risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma

delle decisioni contestate.

1.4. Con

scritto 21 agosto 2007 il ricorrente ha chiesto che venga indicata la scala ed

il reddito annuo medio, facendo presente che “dopo che avrò ricevuto le

suddette informazioni e le necessarie spiegazioni in merito al calcolo della

rendita a mio favore, mi riservo di ritirare il ricorso…” (VI).

1.5. Il

6 settembre 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la presa di posizione della

Cassa __________ (in seguito: Cassa), competente per la fissazione della rendita,

in merito al calcolo della prestazione assicurativa (VIII).

1.6. Con

scritto 21 settembre 2007 il ricorrente ha evidenziato di non aver ricevuto

dall’Ufficio AI tutte le prestazioni di cui egli avrebbe diritto (X).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Nel

caso in esame, come riferito al consid. 1.6, con scritto 21 settembre 2007

l’insorgente ha evidenziato di aver ricevuto solo parzialmente delle

prestazioni, facendo in particolare riferimento alla richiesta di consegna, a

titolo di mezzi ausiliari, di occhiali. Ora, su tale aspetto sia questa Corte

(STCA 10 novembre 1993, inc. AI 93/92) che, in un secondo tempo, l’Ufficio AI

(decisione 5 dicembre 2006, doc. AI 41-1) si sono definitivamente espressi nel

senso di un rifiuto.

Va

qui ricordato che secondo costante giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF) la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF

130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione,

la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza

nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nel caso in esame, va evidenziato che litigioso è il calcolo,

rispettivamente l’importo della rendita d’invalidità, contenuti nelle

decisioni contestate. La problematica legata ad eventuali altre prestazioni non

può di conseguenza formare oggetto della presente procedura, ritenuto del resto

che i succitati due giudizi, sia del TCA che dell’Ufficio AI, sono divenuti definitivi

non essendo stati impugnati dall’assicurato.

Occorre

pertanto esaminare la correttezza dell’ammontare della rendita (scala di

rendita e reddito annuo medio).

Nel

merito

2.3. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.4.

2.4.1. Ai

sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati

legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i

contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il

capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per

analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3

prima frase, se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa

invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un

supplemento percentuale.

Secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato

dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli

accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre

che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla

rendita o decesso).

Il

Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante

l’anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti

Considerandi

il 1° gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli

anni concessi in più (art. 29bis cpv. 2 LAVS).

Sulla

base della succitata delega, l’Esecutivo federale ha emesso l’art. 52 a OAVS

avente il seguente tenore:

“Se una persona non ha una durata di

contribuzione di un anno intero, tra il 1°gennaio che segue il compimento dei

20.

anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, la

somma di tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa sui quali sono

stati versati contributi dall’età di 17 anni compiuti fino al sorgere del

diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e

per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi

durante i quali la persona ha versato contributi.”

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b

LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

2.4.2

L’importo

delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia

dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e se un assicurato con una durata intera di

contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza

dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive

ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo

minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione,

dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi

o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto

ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso

numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.

29.

ter cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha

versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

-

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

-

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

2.5

Nel

caso in esame, nelle decisioni contestate non è stata indicata alcuna scala di

rendita, né un reddito annuo medio.

Il

motivo risiede nel fatto che la Cassa (competente ex art. 60 cpv. 1 lett. b LAI

per calcolare l’importo delle rendite) ha fissato una rendita straordinaria non

presentando l’assicurato l’anno di contribuzione AVS ex art. 36 cpv. 1 LAI. L’assicurato

è diventato invalido, con diritto alla rendita, dal 1° luglio 2003. Essendo egli

nato il 22 settembre 1984, l’invalidità è sorta prima dell’inizio del periodo

di contribuzione, ossia il 1° gennaio 2005 (compimento del 21.o anno età) e

quindi non presenta l’anno di contribuzione (cfr. consid. 2.4.1).

L’art.

42.

cpv. 1 LAVS, applicabile all’assicurazione per l’invalidità in virtù del rinvio

dell’art. 39 cpv. 1 LAI, prevede che:

"

Hanno diritto a una

rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni

d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita

ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno

almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto

spetta ai loro superstiti."

Per

quel che concerne l’importo della rendita, l’art. 40 LAI dispone:

"

“1 Le rendite straordinarie sono pari

all’importo minimo delle rendite ordinarie

complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.

2.

In

deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite straordinarie per figli

sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle

rendite straordi-

narie dell’AVS.

3.

Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide

anteriormente al

1.

dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i

vent’anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell’importo

minimo delle corrispondenti rendite ordi- narie complete.”

Di

conseguenza, la Cassa ha riconosciuto all’assicurato una rendita straordinaria

di fr. 1'407.--, corrispondente all’importo minimo della rendita completa (fr.

1'055.--) a cui va aggiunto il succitato supplemento ex art. 40 cpv. 3 LAI (133

1/3 per cento di fr. 1'055.--; vedi anche Tabelle sulle rendite 2004, edite

dall’UFAS). Aggiornata al 2005 ed al 2007 la rendita ammonta a fr. 1’433.--- rispettivamente

a fr. 1'473.--.

2.6

Pendente

causa, l’Ufficio AI ha trasmesso lo scritto 6 settembre 2007 della Cassa in cui

è stato esposto in dettaglio il calcolo della rendita, a cui va prestata adesione

(VII).

Dallo

stesso si evince che, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione

contestata, l’assicurato presenta l’anno di contribuzione minimo AVS. Infatti,

in applicazione dell’art. 52° OAVS (consid. 2.4.1), l’amministrazione ha tenuto

conto dei contributi versati dal 1° gennaio 2002 (anno susseguente il

compimento di 17 anni) al 30 giugno 2003 (mese precedente l’inizio della

rendita).

Siccome

dal conto individuale dell’insorgente risultano essere registrati per il 2002

(luglio-dicembre) fr. 4'676.-- di reddito e per il 2003 (gennaio – giugno) fr.

5'377.--, la condizione dell’anno di contribuzione essenziale per l’erogazione

di una rendita ordinaria è data.

Per

quel che concerne il periodo di contribuzione (scala di rendite) ed il reddito

annuo medio, questo TCA non può che fare riferimento al citato scritto 9 settembre

2007.

della Cassa:

"

Nei casi di persone che

acquisiscono il diritto a rendite dell'invalidità prima che il periodo di

contribuzione della loro classe di età comporti almeno un anno (art. 52a OAVS)

è sempre accordata la rendita completa (scala delle rendite 44) se è adempiuta

la durata minima di contribuzione.

Il reddito annuo medio è determinato computando i

redditi dell'attività lucrativa conseguiti durante il sopraccitato periodo. La

somma dei redditi pari a fr. 10'053.- (4'676 + 5'377) è poi da maggiore di un

supplemento del 100 per cento (art. 33 OAI) e dividere per il periodo di

contribuzione di 1 anno.

Il reddito annuo medio della rendita corrisponde

pertanto nel 2003/04 a fr. 20'256.- (10'053.- + 10'053.- : 1 = 20'106 con

arrotondamento al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali), nel 2005/05 a fr. 20'640.- e nel 2007 a

fr. 21'216.-.

Il raffronto tra il reddito annuo medio e la scala delle

rendite n° 44 comporterebbe l'assegnazione di una mensilità di fr. 1'220.- nel

2003/04, fr. 1'243.- nel 2005/06 e 1'277.- nel 2007.

In ossequio all'articolo 37 cpv. 2 LAI questi importi

devo però elevarsi almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della

rendita completa e quindi fr. 1'407.- nel 2003/04 (1'055.- + 352.-), fr.

1'433.- nel 2005/06 (1'075.- + 358.-) e fr. 1'473.- nel 2007 (1'105.- +

368)." (Doc. VIIIbis)

Va

poi osservato che essendo l’assicurato celibe e senza figli, giustamente l’amministrazione

non ha proceduto ad alcuna ripartizione dei redditi matrimoniali (art.

29quinquies cpv. 3 LAVS), come pure all’assegnazione di accrediti per compiti educativi

(art. 29sexies LAVS).

In

conclusione, l’importo della rendita fissata con le decisioni contestate è

corretto, nonostante che in quell’occasione l’amministrazione aveva

erroneamente considerata la prestazione litigiosa alla stregua di una rendita

straordinaria. Come visto, in entrambi i casi (rendita ordinaria o

straordinaria) l’assicurato ha diritto alla rendita minima completa, maggiorata

del supplemento ex art. 37 cpv. 2 LAI.

Ne

consegue dunque la reiezione del ricorso.

Ciononostante

va fatto presente che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per

far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite dell’agenzia

AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare, così come suggerito

dall’Ufficio AI nello scritto 8 agosto 2007 a lui indirizzato (IVbis).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

§

È confermato il diritto dell’assicurato a percepire una rendita ordinaria in

sostituzione della rendita straordinaria erogata con le decisioni 22 giugno

200, entrambe di ugual importo.

2. Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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