32.2007.248
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29 maggio 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2007.248
Data decisione, Autorità:
29.05.2008, TCA
Titolo:
Assicurato erroneamente posto al beneficio di una rendita straodinaria per mancanza dell'anno di contribuzione minima. L'ammontare della susseguente rendita ordinaria è comunque lo stesso della rendita straordinaria. Verifica del calcolo della rendita
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
art. 36 LAI
art. 29bis cpv. 1 LAVS
art. 29ter LAVS
art. 42 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.248
BS/td
Lugano
29 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2007 di
RI 1
contro
le decisioni del 22 giugno 2007 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, negli anni Novanta ha beneficiato di provvedimenti sanitari
e pedagogici-terapeutici (doc. AI 1-1).
Nel
settembre 2005 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc.
AI 3-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con due decisioni 22 giugno
2007, preavvisate il 3 aprile 2007, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto
ad una rendita intera dal 1° settembre 2004 (doc. AI 49-1/2). La rendita è
stata determinata in fr. 1'407.— (stato 2004) ed in seguito adeguata al 2005
(fr. 1'433.--) al 2007 (fr. 1'473.-).
1.2. Contro
le succitate decisioni amministrative l’assicurato è tempestivamente insorto al
TCA, evidenziando in particolare l’esiguità dell’importo mensile.
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma
delle decisioni contestate.
1.4. Con
scritto 21 agosto 2007 il ricorrente ha chiesto che venga indicata la scala ed
il reddito annuo medio, facendo presente che “dopo che avrò ricevuto le
suddette informazioni e le necessarie spiegazioni in merito al calcolo della
rendita a mio favore, mi riservo di ritirare il ricorso…” (VI).
1.5. Il
6 settembre 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la presa di posizione della
Cassa __________ (in seguito: Cassa), competente per la fissazione della rendita,
in merito al calcolo della prestazione assicurativa (VIII).
1.6. Con
scritto 21 settembre 2007 il ricorrente ha evidenziato di non aver ricevuto
dall’Ufficio AI tutte le prestazioni di cui egli avrebbe diritto (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Nel
caso in esame, come riferito al consid. 1.6, con scritto 21 settembre 2007
l’insorgente ha evidenziato di aver ricevuto solo parzialmente delle
prestazioni, facendo in particolare riferimento alla richiesta di consegna, a
titolo di mezzi ausiliari, di occhiali. Ora, su tale aspetto sia questa Corte
(STCA 10 novembre 1993, inc. AI 93/92) che, in un secondo tempo, l’Ufficio AI
(decisione 5 dicembre 2006, doc. AI 41-1) si sono definitivamente espressi nel
senso di un rifiuto.
Va
qui ricordato che secondo costante giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF) la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF
130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione,
la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza
nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso in esame, va evidenziato che litigioso è il calcolo,
rispettivamente l’importo della rendita d’invalidità, contenuti nelle
decisioni contestate. La problematica legata ad eventuali altre prestazioni non
può di conseguenza formare oggetto della presente procedura, ritenuto del resto
che i succitati due giudizi, sia del TCA che dell’Ufficio AI, sono divenuti definitivi
non essendo stati impugnati dall’assicurato.
Occorre
pertanto esaminare la correttezza dell’ammontare della rendita (scala di
rendita e reddito annuo medio).
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4.
2.4.1. Ai
sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il
capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per
analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3
prima frase, se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa
invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un
supplemento percentuale.
Secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre
che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla
rendita o decesso).
Il
Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante
l’anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti
Considerandi
il 1° gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli
anni concessi in più (art. 29bis cpv. 2 LAVS).
Sulla
base della succitata delega, l’Esecutivo federale ha emesso l’art. 52 a OAVS
avente il seguente tenore:
“Se una persona non ha una durata di
contribuzione di un anno intero, tra il 1°gennaio che segue il compimento dei
20.
anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, la
somma di tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa sui quali sono
stati versati contributi dall’età di 17 anni compiuti fino al sorgere del
diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e
per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi
durante i quali la persona ha versato contributi.”
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
2.4.2
L’importo
delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia
dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e se un assicurato con una durata intera di
contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza
dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive
ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo
minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi
o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto
ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29.
ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
2.5
Nel
caso in esame, nelle decisioni contestate non è stata indicata alcuna scala di
rendita, né un reddito annuo medio.
Il
motivo risiede nel fatto che la Cassa (competente ex art. 60 cpv. 1 lett. b LAI
per calcolare l’importo delle rendite) ha fissato una rendita straordinaria non
presentando l’assicurato l’anno di contribuzione AVS ex art. 36 cpv. 1 LAI. L’assicurato
è diventato invalido, con diritto alla rendita, dal 1° luglio 2003. Essendo egli
nato il 22 settembre 1984, l’invalidità è sorta prima dell’inizio del periodo
di contribuzione, ossia il 1° gennaio 2005 (compimento del 21.o anno età) e
quindi non presenta l’anno di contribuzione (cfr. consid. 2.4.1).
L’art.
42.
cpv. 1 LAVS, applicabile all’assicurazione per l’invalidità in virtù del rinvio
dell’art. 39 cpv. 1 LAI, prevede che:
"
Hanno diritto a una
rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni
d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita
ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno
almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto
spetta ai loro superstiti."
Per
quel che concerne l’importo della rendita, l’art. 40 LAI dispone:
"
“1 Le rendite straordinarie sono pari
all’importo minimo delle rendite ordinarie
complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3.
2.
In
deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite straordinarie per figli
sono ridotte alle stesse condizioni e nella stessa misura delle
rendite straordi-
narie dell’AVS.
3.
Le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide
anteriormente al
1.
dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i
vent’anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell’importo
minimo delle corrispondenti rendite ordi- narie complete.”
Di
conseguenza, la Cassa ha riconosciuto all’assicurato una rendita straordinaria
di fr. 1'407.--, corrispondente all’importo minimo della rendita completa (fr.
1'055.--) a cui va aggiunto il succitato supplemento ex art. 40 cpv. 3 LAI (133
1/3 per cento di fr. 1'055.--; vedi anche Tabelle sulle rendite 2004, edite
dall’UFAS). Aggiornata al 2005 ed al 2007 la rendita ammonta a fr. 1’433.--- rispettivamente
a fr. 1'473.--.
2.6
Pendente
causa, l’Ufficio AI ha trasmesso lo scritto 6 settembre 2007 della Cassa in cui
è stato esposto in dettaglio il calcolo della rendita, a cui va prestata adesione
(VII).
Dallo
stesso si evince che, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione
contestata, l’assicurato presenta l’anno di contribuzione minimo AVS. Infatti,
in applicazione dell’art. 52° OAVS (consid. 2.4.1), l’amministrazione ha tenuto
conto dei contributi versati dal 1° gennaio 2002 (anno susseguente il
compimento di 17 anni) al 30 giugno 2003 (mese precedente l’inizio della
rendita).
Siccome
dal conto individuale dell’insorgente risultano essere registrati per il 2002
(luglio-dicembre) fr. 4'676.-- di reddito e per il 2003 (gennaio – giugno) fr.
5'377.--, la condizione dell’anno di contribuzione essenziale per l’erogazione
di una rendita ordinaria è data.
Per
quel che concerne il periodo di contribuzione (scala di rendite) ed il reddito
annuo medio, questo TCA non può che fare riferimento al citato scritto 9 settembre
2007.
della Cassa:
"
Nei casi di persone che
acquisiscono il diritto a rendite dell'invalidità prima che il periodo di
contribuzione della loro classe di età comporti almeno un anno (art. 52a OAVS)
è sempre accordata la rendita completa (scala delle rendite 44) se è adempiuta
la durata minima di contribuzione.
Il reddito annuo medio è determinato computando i
redditi dell'attività lucrativa conseguiti durante il sopraccitato periodo. La
somma dei redditi pari a fr. 10'053.- (4'676 + 5'377) è poi da maggiore di un
supplemento del 100 per cento (art. 33 OAI) e dividere per il periodo di
contribuzione di 1 anno.
Il reddito annuo medio della rendita corrisponde
pertanto nel 2003/04 a fr. 20'256.- (10'053.- + 10'053.- : 1 = 20'106 con
arrotondamento al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali), nel 2005/05 a fr. 20'640.- e nel 2007 a
fr. 21'216.-.
Il raffronto tra il reddito annuo medio e la scala delle
rendite n° 44 comporterebbe l'assegnazione di una mensilità di fr. 1'220.- nel
2003/04, fr. 1'243.- nel 2005/06 e 1'277.- nel 2007.
In ossequio all'articolo 37 cpv. 2 LAI questi importi
devo però elevarsi almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della
rendita completa e quindi fr. 1'407.- nel 2003/04 (1'055.- + 352.-), fr.
1'433.- nel 2005/06 (1'075.- + 358.-) e fr. 1'473.- nel 2007 (1'105.- +
368)." (Doc. VIIIbis)
Va
poi osservato che essendo l’assicurato celibe e senza figli, giustamente l’amministrazione
non ha proceduto ad alcuna ripartizione dei redditi matrimoniali (art.
29quinquies cpv. 3 LAVS), come pure all’assegnazione di accrediti per compiti educativi
(art. 29sexies LAVS).
In
conclusione, l’importo della rendita fissata con le decisioni contestate è
corretto, nonostante che in quell’occasione l’amministrazione aveva
erroneamente considerata la prestazione litigiosa alla stregua di una rendita
straordinaria. Come visto, in entrambi i casi (rendita ordinaria o
straordinaria) l’assicurato ha diritto alla rendita minima completa, maggiorata
del supplemento ex art. 37 cpv. 2 LAI.
Ne
consegue dunque la reiezione del ricorso.
Ciononostante
va fatto presente che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per
far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite dell’agenzia
AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare, così come suggerito
dall’Ufficio AI nello scritto 8 agosto 2007 a lui indirizzato (IVbis).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
§
È confermato il diritto dell’assicurato a percepire una rendita ordinaria in
sostituzione della rendita straordinaria erogata con le decisioni 22 giugno
200, entrambe di ugual importo.
2. Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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