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Decisione

32.2007.25

A torto l'Ufficio AI ha trattato l'opposizione dell'A. tramite il suo medico quale domanda di revisione e non é entrato nel merito. Decisione impugnata annullata e rinvio atti perché l'Ufficio AI emet

20 novembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti necessari per essere ritenuta quale valida opposizione, l’Ufficio

AI avrebbe dovuto assegnare all’assicurata, in applicazione analogica dell’art.

61 cpv. 1 lett. b LPGA, un termine adeguato per colmare le lacune (cfr. U.

Kieser, op. cit. pag. 522).

Di

conseguenza, vista l’opposizione 16 agosto 2006 (ritenuta, lo si ribadisce, a

torto, quale domanda di revisione) interposta contro la decisione 14 giugno

2006, l’Ufficio AI avrebbe dovuto procedere all'esame dell'opposizione e in seguito

ad emettere una decisione su opposizione.

Il

ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda ad emettere una decisione su opposizione.

Va

qui ancora segnalato che l’opposizione 16 agosto 2006 interposta

dall’assicurata il 16/22 agosto 2006 è tempestiva.

Infatti,

a prescindere dal fatto che l’amministrazione non è in grado di provare quando

è stata notificata (cfr. al riguardo la STFA del 22 febbraio 2005 nella causa

S.B., H 134/04, consid. 2), anche ammettendo che la decisione 14 giugno 2006

sia stata spedita lo stesso giorno – considerato l’invio per posta B, visto che

il 15 giugno 2006 era la festività del Corpus Domini e ritenuto che la posta B

non viene distribuita il sabato (cfr. www.posta.ch)

– essa è pervenuta all’assicurata al più presto lunedì 19 giugno 2006.

In

tale ipotesi – ritenuto che secondo l’art. 38 LPGA il computo del termine

inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione, che se l’ultimo giorno è

una domenica il termine scade il primo giorno feriale seguente e che i termini

non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto – il termine di 30 giorni per sollevare

opposizione è venuto a scadere lunedì 21 agosto 2006.

Pertanto,

visto che l’opposizione datata 16 agosto 2006 porta quale data di ricezione il

timbro 22 agosto 2006 (doc. AI 33/1), essa è stata spedita al più tardi il 21

agosto 2006 ed è quindi tempestiva.

2.5. Vincente

in causa la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto a ripetibili (cfr.

STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg.

consid. 2).

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio affinché proceda come indicato al

consid. 2.4.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'000.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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