32.2007.251
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1 luglio 2008Italiano37 min
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Numero d'incarto:
32.2007.251
Data decisione, Autorità:
01.07.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione negato all'assicurata il diritto a prestazioni, essendo ella ancora abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività e in qualsiasi altra, come stabilito nella perizia psichiatrica effettuata su incarico dell'amministrazione
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.251
cr/DC
Lugano
1 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 26 giugno 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, in data 10 maggio 1985 aveva presentato una richiesta di
provvedimenti sanitari (doc. 1/1-4). Con decisione del 30 luglio 1985,
l’Ufficio AI aveva accordato all’assicurata, dal 6 marzo 1985 al 31 dicembre
1990, i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita n.
313 OIC (doc. 4-1).
In data
28 aprile 2006 l’assicurata, di professione docente di scuola elementare, ha presentato
una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa di
“depressione” (doc. 7/1-8).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
eseguita dalla dr.ssa __________ e ritenuto il parere del SMR, con progetto di
decisione del 9 gennaio 2007 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, non
presentando l’assicurata alcuna inabilità lavorativa “se non dettata da
un’incapacità caratteriale nella professione appresa” (doc. 24-1).
Dopo
avere disposto una nuova valutazione peritale affidata al dr. __________ - a
seguito delle contestazioni dell’assicurata e del suo psichiatra curante, dr. __________
- con decisione del 26 giugno 2007, l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di
prestazioni (doc. 43/1-3).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
contestando la decisione dell’amministrazione, che non avrebbe adeguatamente
tenuto conto delle patologie che la affliggono. L’insorgente ha in particolare
criticato la perizia del dr. __________, il quale - troppo ottimisticamente a
suo avviso - ha ritenuto che ella non presenti alcuna inabilità lavorativa
nella sua professione di docente di scuola elementare.
L’assicurata
ha rilevato che, pur sentendosi effettivamente meglio, ella non è tuttavia in
grado di ricominciare la sua attività di docente al 100%, come del resto
attestato dal suo psichiatra curante, dr. __________.
L’interessata
ha poi aggiunto che, a partire dal mese di settembre 2007, avrebbe ripreso la
sua attività lavorativa presso le scuole elementari di __________ al 50%:
potendo lavorare solo al 50% per ragioni di salute, l’assicurata ha quindi
chiesto che l’UAI le accordi, temporaneamente, una mezza rendita di invalidità
(I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha confermato la correttezza della perizia del dr. __________,
postulando un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).
Fatti
1.5. Con scritto
del 7 settembre 2007, l’interessata ha criticato la perizia del dr. __________,
contestando in particolare l’affermazione del perito circa la sua ripresa, con
l’inizio del nuovo anno scolastico, della “regolare attività di insegnante”:
l’assicurata ha ribadito di avere ripreso, a settembre 2007, la sua attività
lavorativa, ma solo al 50%, per motivi medici, a causa della sua fragilità sul
piano psichico. Ella ha inoltre rilevato di avere lavorato, dal mese di gennaio
2007 al mese di giugno 2007, per due ore alla settimana e a scopo riabilitativo,
presso l’Istituto scolastico di __________, come indicato dalla direttrice
della scuola nel suo scritto del 30 agosto 2007 (doc. B).
L’assicurata
ha inoltre evidenziato che la valutazione del dr. __________ circa una sua
totale capacità lavorativa quale insegnante è, a suo avviso, troppo
ottimistica, osservando che il fatto che “non presenti alcuna psicopatologia
florida in questo momento è dovuto secondo me in buona parte allo stacco netto
con il mondo del lavoro, al continuo supporto dei farmaci e di un’adeguata
psicoanalisi” (VIII).
Tali
osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione (IX), con facoltà di
presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Preliminarmente
va osservato che nell’atto ricorsuale l’assicurata ha indicato che “mi
chiedo come mai non mi è stato mandato un progetto di decisione come il 9
gennaio 2007 ma già subito la decisione definitiva” (I).
Dal 1°
luglio 2006 la procedura in ambito AI è stata modificata (RU 2006 pag. 2003).
La
previgente procedura di opposizione è stata abolita, sostituita dal mezzo del
preavviso. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, l’Ufficio AI comunica
all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già
assegnata (nuovo art. 57 a
prima frase LAI).
La
successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi
al Tribunale delle assicurazione del luogo dell’Ufficio AI (cfr. nuovo art. 69
cpv. 1 lett. a LAI).
Le
decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa
Corte (art. 1 lett. m LPTCA).
Nel caso di specie, l’UAI ha agito correttamente,
emettendo dapprima il progetto di decisione del 9 gennaio 2007 (doc. 24/1-2) -
contro il quale l’assicurata ha avuto la possibilità di esprimere le sue
contestazioni direttamente davanti all’amministrazione – e in seguito, dopo
avere esperito ulteriori accertamenti, la decisione del 26 giugno 2007, contro
la quale è dato ricorso al TCA (doc. 43/1-3).
L’assicurata, erroneamente, contro la decisione
del 26 giugno 2007 ha
interposto un’“opposizione” presso l’UAI, invece che, come indicato in calce
alla decisione citata, un ricorso al TCA.
Tale errore non ha comunque comportato dei
pregiudizi, ritenuto che l’“opposizione” dell’interessata è poi stata
trasmessa, per competenza, dall’UAI al TCA (doc. I).
Nel
merito
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime
di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla
rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha dapprima affidato alla dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e capoclinica dell’Ospedale __________
di __________, il mandato di esperire una perizia psichiatrica.
Nel suo
referto del 20 ottobre 2006 la specialista, sulla base delle sue due
consultazioni, della documentazione agli atti e del colloquio telefonico con lo
psichiatra curante, dr. __________, ha posto la diagnosi di “sindrome
schizoaffettiva di tipo misto (ICD10-F25.2)”(doc. 21-6).
La dr.ssa
__________, rilevato che l’assicurata mostra evidenti segni di una grave
fragilità emotiva, sulla quale si è sviluppata la sintomatologia acuta, grave e
invalidante, ha ritenuto che l’assicurata non può reintegrarsi nella sua
precedente attività di insegnante. La specialista ha per contro considerato che
il desiderio di reintegrarsi nel mondo del lavoro e gli interessi pratici
dell’assicurata possono essere utilizzati per indirizzarla verso una formazione
professionale in un’attività che preveda un impegno non gravoso, con scarsa
assunzione di responsabilità, da svolgere al 100%, con un rendimento dell’80%,
incrementabile se le condizioni psichiche lo consentiranno (doc. 21-7+8).
Nelle sue
annotazioni mediche del 5 gennaio 2007 il dr. __________ del SMR, medico
generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Dalla perizia si desume che l’assicurata non è
in grado di svolgere l’attività di insegnante per incapacità soggettiva nella
funzione piuttosto che per una patologia psichiatrica maggiore, infatti in
un’attività adeguata è considerata abile al 100% con incremento al 100% con
ricondizionamento psicologico derivato dalle condizioni ambientali e confacenti
alle capacità dell’assicurata.
Dal punto di vista valetudinario non vi è quindi
una IL se non nel senso di una incapacità caratteriale nella professione
appresa mentre restano percorribili le altre attività nelle quali si può
riconoscere a mero titolo teorico una IL 20%, del tutto transitoria per quanto
riferito dalla perita, dal maggio 2005 al dicembre 2006.
Esigibile lo sforzo di volontà per una completa
integrazione in attività adeguata, che non comporti delle gravi responsabilità
da svolgere sul piano pratico, applicabile dal gennaio 2007.” (Doc. 23-1)
L’assicurata ha contestato il progetto dell’UAI
di rifiuto di una rendita, trasmettendo all’amministrazione il certificato
medico del 20 gennaio 2007 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, del seguente tenore:
"
Il 10 gennaio 2007 ho ricevuto la perizia AI del 27 ottobre 2006 redatta ed
effettuata dalla dr.ssa __________ dell’Ospedale __________ di __________.
Lo stesso giorno la paziente ha ricevuto il
progetto di decisione AI che nega ogni garanzia per una rendita e per dei
provvedimenti professionali, con la motivazione che la paziente non
presenterebbe una patologia psichiatrica maggiore, bensì “un’incapacità
soggettiva e caratteriale di affrontare la sua professione”.
Sono rimasto assai stupito della vostra risposta
ed ancora di più dalle motivazioni, che non trovano assolutamente riscontro né
nel mio rapporto AI dell’1.7.2006, né nel rapporto peritale della dr.ssa __________
(cfr. pag. 6, riga 24).
La giovane paziente soffre infatti di una
malattia psichica grave, ben conosciuta, che associa scompensi di tipo
schizofrenico, maniacale e depressivo, che purtroppo frequentemente è
caratterizzata da dolorose ricadute e che comporta come conseguenza una sicura,
importante e permanente fragilità della personalità e non di certo solamente
una semplice “incapacità caratteriale o soggettiva di affrontare la
professione” (di maestra elementare).
Sono inoltre rimasto assai sorpreso del fatto che
la paziente non è stata convocata dall’Ufficio regionale di orientamento
professionale dell’AI, come da me espressamente indicato nel rapporto
dell’1.7.2006 e come anche consigliato, anche se purtroppo, nella forma, in
modo meno chiaro ed esplicito, dalla dr.ssa __________ (pag. 7, riga 11 e
seg.).
Una tale misura mi appare come ancora più
importante, anche perché la paziente ha nel frattempo compiuto un percorso
personale e psicoterapeutico assai positivo, che ha sorpreso perfino il
sottoscritto, e che l’ha portata ad effettuare alcuni cambiamenti importanti
sul piano personale ed anche a riconsiderare la sua capacità e la sua
motivazione nella professione di docente.
A inizio dicembre 2006, dopo tutta una serie di
incontri terapeutici individuali e familiari che ho seguito passo a passo, la
paziente ha infatti contattato la direzione della scuola, il comune di __________
e l’ispettore scolastico, con i quali ha concordato una ripresa dell’attività
come docente, in un primo tempo a titolo volontario e di prova, a partire da
fine gennaio 2007 e fino a giugno 2007, come docente d’appoggio e, in caso di
esito positivo, come docente titolare al 50%, a partire da settembre 2007, per
la durata di un anno.
Si tratta quindi di una situazione potenzialmente
grave e invalidante, ma che presenta degli aspetti prognostici sicuramente
positivi (come del resto sottolineato anche dalla dr.ssa __________) che
meritano di essere sostenuti anche sul piano assicurativo.
Anche alla luce di questa recente evoluzione
positiva sul piano clinico (che contrasta pure con quanto da me redatto
nell’ultima parte del mio rapporto del luglio scorso) chiedo quindi alla vostra
commissione di voler procedere ad una valutazione da parte del competente
ufficio di orientamento professionale dell’AI in vista di misure di
riabilitazione professionale, eventualmente anche temporanee, per l’anno
scolastico a venire (2007-2008).
Desidero inoltre essere contattato dalla persona
responsabile dell’AI per poter discutere personalmente il caso nei dettagli
onde poter dare tutte le chances alla paziente di potersi riabilitare nella sua
professione.” (Doc. 26/1-2)
A seguito
di tale scritto, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 29
gennaio 2007, ha osservato che
le mutate condizioni valetudinarie dell’interessata, sebbene migliorate, inficiano
di fatto le precedenti valutazioni, rendendo necessaria una nuova valutazione
peritale specialistica, affidata al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia (doc. 31-1).
Nel suo
referto peritale del 15 maggio 2007, il dr. __________, sulla base dell’esame
psichiatrico del 15 maggio 2007 e dell’esame degli atti, non ha posto alcuna
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, mentre quali diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “sindrome schizoaffettiva
(ICD10-F25.0) in fase di compenso, esistente da gennaio 2005; stato da
valvulopatia aortica congenita; stato dopo conizzazione ad agosto 2005” (doc. 39-5).
Il dr. __________
Considerandi
ha spiegato che secondo quanto emerge dall’anamnesi “il quadro clinico
sembrerebbe aderire alla diagnosi posta”, aggiungendo tuttavia che “ciò
che è emerso in occasione dell’attuale indagine psichiatrica è una persona che
non presenta alcuna psicopatologia florida” (doc. 39-6). Il dr. __________
ha rilevato che l’assicurata è adeguata sul piano ideativo e comportamentale,
non presenta deficit delle funzioni cognitive, ha ottime capacità intellettive
ed è affettivamente eutimica da almeno un anno.
Il perito ha quindi considerato l’assicurata
pienamente abile al lavoro sia nella sua attività di docente elementare, sia in
qualsiasi altra attività (doc. 39-6).
Queste conclusioni del dr. __________ sono state
condivise dal dr. __________ del SMR, il quale, nelle sue annotazioni dell’8
giugno 2007, ha osservato:
"
Come si evince dalla recente perizia
psichiatrica l’assicurata non è affetta da patologie psichiatriche con influsso
sulla capacità lavorativa.
La stessa minima percentuale riconosciuta nelle
annotazioni del 5 gennaio 2007 è venuta a cadere, di fatto, con la ripresa della
stessa attività per la quale si manifestava incapacità, dal punto di vista
medico legale, con la nuova valutazione ricavata dalla recente perizia.
Espletate le opportune indagini mediche, non vi
sono motivi per modificare, se non in senso migliorativo, le condizioni
cliniche che hanno portato al nostro progetto del 9 gennaio 2007.” (Doc. 41-1)
2.7
Con il
ricorso l’assicurata ha contestato la perizia del dr. __________, producendo, a
comprova delle sue allegazioni, lo scritto del 15 luglio 2007 del suo
psichiatra curante, dr. __________, del seguente tenore:
"
Ho ricevuto copia del rapporto peritale del dr. __________
del 15 maggio 2007 e la paziente mi ha portato la copia della vostra decisione
del 26 giugno 2007, nella quale viene confermata la presa di posizione
contenuta nel progetto di decisione del 9 gennaio 2007.
Viene addirittura ripresa parola per parola la
formulazione contenuta nel vostro scritto del 9 gennaio 2007 e cioè:
“il
SMR ne ha preso atto, ritenendo che lei presenta un disturbo che le impedisce
di svolgere l’attività appresa di insegnante non a causa di una patologia
psichiatrica maggiore, bensì per un’incapacità soggettiva di affrontare tale
professione.
Di conseguenza, dal punto di vista valetudinario, non vi è
quindi un’inabilità lavorativa se non dettata da un’incapacità caratteriale
nella professione appresa.
In conclusione, pertanto, bisogna escludere la presenza di un
danno alla salute tutelato dall’AI.”
Non posso ovviamente essere d’accordo con questa
formulazione, che mi pare particolarmente infelice, perché relativizza
esageratamente il ruolo e l’importanza della patologia presentata, perché non
tiene conto della fragilità residua, del rischio di ricadute, della notevole
buona volontà e delle risorse morali della paziente, oltre che delle sue
competenze professionali.
Concordo invece con il perito dr. __________, che
al momento la paziente sta bene e non presenta sintomi o disturbi psichici:
bisogna tuttavia considerare che la paziente non sta lavorando e questo ancora
per delle ragioni di salute!
Inoltre la paziente continua ad essere a
beneficio di una farmacoterapia antidepressiva e neurolettica, oltre che di una
presa a carico psicoterapeutica.
Non va poi neppure enfatizzato il fatto che la
paziente ha avviato da gennaio, a titolo riabilitativo e in accordo con la
direzione della scuola, un progetto didattico con una classe; occorre qui
precisare che si tratta di un’attività artistica, con responsabilità limitata e
di intensità assai ridotta (due sole ore lavorative con bambini alla
settimana!).
Inoltre la ripresa lavorativa a settembre 2007 è
stata fin dall’inizio prevista a metà tempo (50%) e questo non perché la
paziente presenti “qualche timore relativamente alla capacità di riuscire a
tenere il ritmo di un’intera giornata lavorativa e perché dice di stancarsi
facilmente a causa dell’energia profusa nello svolgimento del proprio lavoro”
come si legge nella perizia, ma perché a mio avviso persiste una certa
fragilità psichica correlata alla sua malattia di base (peraltro non contestata
dal perito), che comporta una diminuzione delle risorse psichiche (capacità di
concentrazione, di resistenza emotiva, di far fronte agli imprevisti) in caso
di stress e di carico di responsabilità.
Vorrei quindi invitare le persone competenti a
riesaminare la decisione, eventualmente dopo aver sentito di nuovo il parere
del perito e se del caso a procedere non solo ad un cambiamento della
formulazione, ma anche ad una entrata in materia sulle possibilità di venire
incontro alla paziente per esempio con una rendita parziale e transitoria
durante il primo periodo della ripresa dell’attività professionale.” (Doc. A)
2.8
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non può che confermare l’operato
dell’amministrazione. La valutazione svolta dal dr. __________ soddisfa
infatti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico
abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.8.).
Nel
suo consulto del 15 maggio 2007, il dr. __________ ha
accuratamente valutato le condizioni di salute dell’interessata, escludendo
la presenza di diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e ponendo, quali
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome schizoaffettiva
(ICD10-F25.0) in fase di compenso, esistente da gennaio 2005” (doc. 39-5).
In particolare, il dr. __________
ha sottolineato che l’assicurata non presenta alcuna
psicopatologia “florida”, essendo adeguata sul piano ideativo e comportamentale
e non presentendo deficit delle funzioni cognitive.
Il perito
ha sottolineato che non sono state obbiettivate menomazioni qualitative e
quantitative a livello psicologico e mentale tali da giustificare un’incapacità
lavorativa, aggiungendo che “il disturbo psicopatologico, diagnosticato come
sindrome schizoaffettiva, è attualmente ben compensato e tale condizione
esiste da almeno un anno” (doc. 39-6, sottolineatura della redattrice).
Il perito ha quindi considerato l’assicurata
pienamente abile al lavoro sia nella sua attività di docente elementare, sia in
qualsiasi altra attività, osservando che “un secondo aspetto, sicuramente
più pratico, è dato dal fatto che la presenza di una eventuale psicopatologia
non vuole dire automaticamente il riconoscimento di misure assicurative, siano
esse in forma di rendita o di provvedimenti professionali. È lecito che tali
provvedimenti vengano presi solo in presenza di una patologia che interferisca
con il funzionamento lucrativo e nel caso in oggetto ci troviamo di fronte ad
una persona in possesso di sufficienti risorse psicologiche per potere
esercitare in misura completa l’attività di docente elementare o una qualsiasi
altra attività lavorativa” (doc. 39-6).
Il dr. __________ ha poi sottolineato che a
partire dal mese di gennaio 2007 “ha ricominciato ad esercitare il proprio
lavoro, attualmente in prova ma con risultati che ella stessa ha definito
estremamente positivi, per cui si è dichiarata fermamente decisa e convinta a
continuare ad insegnare e per questo avrebbe già ricevuto un nuovo incarico come
docente presso la scuola elementare di __________ a partire dall’inizio del
prossimo anno scolastico” (doc. 39-6).
Queste conclusioni del dr. __________ sono poi
state condivise dal dr. __________ del SMR (doc. 41-1).
Il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni del dr. __________,
anche in considerazione del fatto che lo stesso psichiatra curante, dr. __________,
nel suo scritto del 15 luglio 2007, concordando con il perito, ha confermato
che l’assicurata non presenta sintomi o disturbi psichici (cfr. doc. A).
Il dr. __________, infatti, pur mettendo in evidenza l’importanza
della patologia dell’assicurata - la quale a suo avviso continua a presentare
una fragilità psichica correlata alla sua malattia di base, “che comporta
una diminuzione delle risorse psichiche (capacità di concentrazione, di
resistenza emotiva, di far fronte agli imprevisti) in caso di stress e di
responsabilità” – ha espressamente indicato di condividere la diagnosi
posta dal perito, osservando che “concordo invece con il perito dr. __________,
che al momento la paziente sta bene e non presenta sintomi o disturbi psichici”
(doc. A).
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto, il referto del dr. __________ del 15 luglio 2007 (doc. A), pur
essendo posteriore alla decisione impugnata (del 26 giugno 2007), conferma
tuttavia le diagnosi e le considerazioni già esposte dal curante nello scritto
del 20 gennaio 2007, antecedente la decisione impugnata. Pertanto, potendo tale
referto del dr. __________ permettere di accertare lo stato di salute
dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è
rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto suscettibile di mettere in
evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la
decisione del 26 giugno 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito
che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U
202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,
ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise
et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce,
c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit
fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision
attaquée. (...)"
L’assenza di patologie psichiatriche invalidanti conferma peraltro
il miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, già messo in evidenza
dallo stesso dr. __________, nel suo scritto del 20 gennaio 2007.
In quell’occasione, infatti, lo psichiatra curante ha evidenziato
un miglioramento della situazione psicopatologica dell’interessata, rispetto a
quanto rilevato nel suo precedente scritto del 1° luglio 2006 (nel quale
riteneva l’assicurata totalmente inabile al lavoro, cfr. doc. 13-1). Il dr. __________
- dopo avere ribadito che l’interessata soffre di una malattia psichica “grave,
ben conosciuta, che associa scompensi di tipo schizofrenico, maniacale e
depressivo, che purtroppo frequentemente è caratterizzata da dolorose ricadute
e che comporta come conseguenza una sicura, importante e permanente fragilità
della personalità” (doc. 26-1) - ha sottolineato che, grazie ad un
percorso psicoterapeutico e personale assai positivo per l’interessata -
che ha stupito lo stesso psichiatra curante - ella ha effettuato un grande
cambiamento sul piano personale, che l’ha portata a contattare la direzione
della scuola, il comune e l’ispettore scolastico, decidendo di riprendere
l’attività, a titolo volontario e di prova, come docente d’appoggio (in
attività artistiche), da gennaio 2007 a giugno 2007, per due ore alla settimana
e poi, in caso di esito positivo, a riprendere la sua attività di insegnante,
ma al 50%, per l’anno scolastico 2007/2008.
Il dr. __________ ha sottolineato che l’assicurata presenta quindi
una situazione potenzialmente grave e invalidante, ma con degli aspetti
prognostici sicuramente positivi (doc. 26-1, sottolineatura della redattrice).
Il TCA rileva poi che anche la dr.ssa __________, incaricata
dall’UAI di esperire una perizia specialistica, nel suo referto peritale del 20
ottobre 2006 – precedente rispetto al miglioramento dello stato di salute
constatato dallo stesso psichiatra curante - aveva considerato che l’assicurata, nonostante non fosse più reintegrabile nella sua
precedente attività di insegnante (non essendo in grado né di sostenere stimoli
ansiogeni quali l’impegno educativo e la responsabilità, né di giudicare con
equilibrio e di programmare un progetto formativo), poteva per contro essere
reintegrata in attività lavorative adeguate. La dr.ssa __________ aveva infatti
rilevato che il desiderio di reintegrarsi nel mondo del lavoro e gli interessi
pratici dell’assicurata potevano essere utilizzati per indirizzarla verso una
formazione professionale in un’attività che prevedesse un impegno non gravoso,
con scarsa assunzione di responsabilità, da svolgere al 100%, con un rendimento
dell’80%, incrementabile se le condizioni psichiche lo avessero consentito
(doc. 21-7+8). La dr.ssa __________ aveva inoltre sottolineato, d’accordo con lo psichiatra curante, l’importanza per l’interessata
di essere sostenuta tramite un programma terapeutico, che comprendesse anche un
progetto di reinserimento professionale, oltre ad una costante farmacoterapia e
ad un sostegno psicoterapeutico volto a sviluppare le sue potenzialità
evolutive (doc. 21-7). La dr.ssa __________ aveva pure indicato che il rapporto
terapeutico con il dr. __________ costituiva per l’assicurata una “chance di
evoluzione positiva” (doc. 21-7).
L’importanza del trattamento psicoterapeutico al
fine di un’evoluzione positiva della situazione dell’interessata, evidenziata
dalla dr.ssa __________, ha poi trovato conferma nelle considerazioni
del dr. __________, il quale ha sottolineato il notevole cambiamento personale
subito dall’assicurata, grazie al sostegno psicoterapeutico, che l’ha portata a
riprendere la sua attività professionale di docente di scuola elementare,
seppur al 50% per l’anno scolastico 2007-2008.
Alla luce di quanto qui sopra esposto, non vi sono quindi motivi
per dubitare della valutazione del dr. __________, il quale ha considerato la
sindrome schizoaffettiva dell’assicurata ben compensata, a conferma del
miglioramento dello stato psichico constatato pure dallo psichiatra curante.
Quanto alla critica dell’assicurata, formulata nel suo scritto del
7.
settembre 2007, circa la valutazione “troppo ottimistica” del dr. __________,
dovuta a suo avviso, tra l’altro, “al continuo supporto dei farmaci e di
un’adegauta psicoanalisi” (doc. VIII), questo Tribunale rileva che, in una
sentenza I 442/05 del 13 aprile 2006, il Tribunale federale ha considerato che
il fatto che un’assicurata potesse, tramite l’assunzione di un antidepressivo,
ritrovare una piena capacità lavorativa nella sua precedente attività, costituisse
un mezzo molto ragionevole per diminuire il danno. L’Alta
Corte ha infatti indicato che:
" On rappellera par ailleurs que la recourante était en mesure, par la
prise d'un antidépresseur, de réduire son taux d'incapacité de travail et de
diminuer ainsi son dommage par des moyens très raisonnables (sur ce principe
général du droit des assurances sociales, cf. ATF 129 V
463.
consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et
les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg
1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61). Ce
faisant, elle était susceptible de retrouver une pleine capacité de travail
dans son ancienne profession. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur un
reclassement.”
Tutto ben
considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle
conclusioni peritali del dr. __________, alle quali deve essere attribuita,
secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), forza
probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Pertanto,
il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente
è abile al lavoro al 100% nella sua attività di docente di scuola elementare.
Nella
misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni, la sua decisione formale del 26 giugno 2007 merita piena conferma
in questa sede.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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