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Decisione

32.2007.251

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 luglio 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con scritto

del 7 settembre 2007, l’interessata ha criticato la perizia del dr. __________,

contestando in particolare l’affermazione del perito circa la sua ripresa, con

l’inizio del nuovo anno scolastico, della “regolare attività di insegnante”:

l’assicurata ha ribadito di avere ripreso, a settembre 2007, la sua attività

lavorativa, ma solo al 50%, per motivi medici, a causa della sua fragilità sul

piano psichico. Ella ha inoltre rilevato di avere lavorato, dal mese di gennaio

2007 al mese di giugno 2007, per due ore alla settimana e a scopo riabilitativo,

presso l’Istituto scolastico di __________, come indicato dalla direttrice

della scuola nel suo scritto del 30 agosto 2007 (doc. B).

L’assicurata

ha inoltre evidenziato che la valutazione del dr. __________ circa una sua

totale capacità lavorativa quale insegnante è, a suo avviso, troppo

ottimistica, osservando che il fatto che “non presenti alcuna psicopatologia

florida in questo momento è dovuto secondo me in buona parte allo stacco netto

con il mondo del lavoro, al continuo supporto dei farmaci e di un’adeguata

psicoanalisi” (VIII).

Tali

osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione (IX), con facoltà di

presentare osservazioni scritte.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Preliminarmente

va osservato che nell’atto ricorsuale l’assicurata ha indicato che “mi

chiedo come mai non mi è stato mandato un progetto di decisione come il 9

gennaio 2007 ma già subito la decisione definitiva” (I).

Dal 1°

luglio 2006 la procedura in ambito AI è stata modificata (RU 2006 pag. 2003).

La

previgente procedura di opposizione è stata abolita, sostituita dal mezzo del

preavviso. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, l’Ufficio AI comunica

all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla

domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già

assegnata (nuovo art. 57 a

prima frase LAI).

La

successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi

al Tribunale delle assicurazione del luogo dell’Ufficio AI (cfr. nuovo art. 69

cpv. 1 lett. a LAI).

Le

decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa

Corte (art. 1 lett. m LPTCA).

Nel caso di specie, l’UAI ha agito correttamente,

emettendo dapprima il progetto di decisione del 9 gennaio 2007 (doc. 24/1-2) -

contro il quale l’assicurata ha avuto la possibilità di esprimere le sue

contestazioni direttamente davanti all’amministrazione – e in seguito, dopo

avere esperito ulteriori accertamenti, la decisione del 26 giugno 2007, contro

la quale è dato ricorso al TCA (doc. 43/1-3).

L’assicurata, erroneamente, contro la decisione

del 26 giugno 2007 ha

interposto un’“opposizione” presso l’UAI, invece che, come indicato in calce

alla decisione citata, un ricorso al TCA.

Tale errore non ha comunque comportato dei

pregiudizi, ritenuto che l’“opposizione” dell’interessata è poi stata

trasmessa, per competenza, dall’UAI al TCA (doc. I).

Nel

merito

2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU

2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.4. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare

all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza

del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime

di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla

rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio

2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.6. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha dapprima affidato alla dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e capoclinica dell’Ospedale __________

di __________, il mandato di esperire una perizia psichiatrica.

Nel suo

referto del 20 ottobre 2006 la specialista, sulla base delle sue due

consultazioni, della documentazione agli atti e del colloquio telefonico con lo

psichiatra curante, dr. __________, ha posto la diagnosi di “sindrome

schizoaffettiva di tipo misto (ICD10-F25.2)”(doc. 21-6).

La dr.ssa

__________, rilevato che l’assicurata mostra evidenti segni di una grave

fragilità emotiva, sulla quale si è sviluppata la sintomatologia acuta, grave e

invalidante, ha ritenuto che l’assicurata non può reintegrarsi nella sua

precedente attività di insegnante. La specialista ha per contro considerato che

il desiderio di reintegrarsi nel mondo del lavoro e gli interessi pratici

dell’assicurata possono essere utilizzati per indirizzarla verso una formazione

professionale in un’attività che preveda un impegno non gravoso, con scarsa

assunzione di responsabilità, da svolgere al 100%, con un rendimento dell’80%,

incrementabile se le condizioni psichiche lo consentiranno (doc. 21-7+8).

Nelle sue

annotazioni mediche del 5 gennaio 2007 il dr. __________ del SMR, medico

generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Dalla perizia si desume che l’assicurata non è

in grado di svolgere l’attività di insegnante per incapacità soggettiva nella

funzione piuttosto che per una patologia psichiatrica maggiore, infatti in

un’attività adeguata è considerata abile al 100% con incremento al 100% con

ricondizionamento psicologico derivato dalle condizioni ambientali e confacenti

alle capacità dell’assicurata.

Dal punto di vista valetudinario non vi è quindi

una IL se non nel senso di una incapacità caratteriale nella professione

appresa mentre restano percorribili le altre attività nelle quali si può

riconoscere a mero titolo teorico una IL 20%, del tutto transitoria per quanto

riferito dalla perita, dal maggio 2005 al dicembre 2006.

Esigibile lo sforzo di volontà per una completa

integrazione in attività adeguata, che non comporti delle gravi responsabilità

da svolgere sul piano pratico, applicabile dal gennaio 2007.” (Doc. 23-1)

L’assicurata ha contestato il progetto dell’UAI

di rifiuto di una rendita, trasmettendo all’amministrazione il certificato

medico del 20 gennaio 2007 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, del seguente tenore:

"

Il 10 gennaio 2007 ho ricevuto la perizia AI del 27 ottobre 2006 redatta ed

effettuata dalla dr.ssa __________ dell’Ospedale __________ di __________.

Lo stesso giorno la paziente ha ricevuto il

progetto di decisione AI che nega ogni garanzia per una rendita e per dei

provvedimenti professionali, con la motivazione che la paziente non

presenterebbe una patologia psichiatrica maggiore, bensì “un’incapacità

soggettiva e caratteriale di affrontare la sua professione”.

Sono rimasto assai stupito della vostra risposta

ed ancora di più dalle motivazioni, che non trovano assolutamente riscontro né

nel mio rapporto AI dell’1.7.2006, né nel rapporto peritale della dr.ssa __________

(cfr. pag. 6, riga 24).

La giovane paziente soffre infatti di una

malattia psichica grave, ben conosciuta, che associa scompensi di tipo

schizofrenico, maniacale e depressivo, che purtroppo frequentemente è

caratterizzata da dolorose ricadute e che comporta come conseguenza una sicura,

importante e permanente fragilità della personalità e non di certo solamente

una semplice “incapacità caratteriale o soggettiva di affrontare la

professione” (di maestra elementare).

Sono inoltre rimasto assai sorpreso del fatto che

la paziente non è stata convocata dall’Ufficio regionale di orientamento

professionale dell’AI, come da me espressamente indicato nel rapporto

dell’1.7.2006 e come anche consigliato, anche se purtroppo, nella forma, in

modo meno chiaro ed esplicito, dalla dr.ssa __________ (pag. 7, riga 11 e

seg.).

Una tale misura mi appare come ancora più

importante, anche perché la paziente ha nel frattempo compiuto un percorso

personale e psicoterapeutico assai positivo, che ha sorpreso perfino il

sottoscritto, e che l’ha portata ad effettuare alcuni cambiamenti importanti

sul piano personale ed anche a riconsiderare la sua capacità e la sua

motivazione nella professione di docente.

A inizio dicembre 2006, dopo tutta una serie di

incontri terapeutici individuali e familiari che ho seguito passo a passo, la

paziente ha infatti contattato la direzione della scuola, il comune di __________

e l’ispettore scolastico, con i quali ha concordato una ripresa dell’attività

come docente, in un primo tempo a titolo volontario e di prova, a partire da

fine gennaio 2007 e fino a giugno 2007, come docente d’appoggio e, in caso di

esito positivo, come docente titolare al 50%, a partire da settembre 2007, per

la durata di un anno.

Si tratta quindi di una situazione potenzialmente

grave e invalidante, ma che presenta degli aspetti prognostici sicuramente

positivi (come del resto sottolineato anche dalla dr.ssa __________) che

meritano di essere sostenuti anche sul piano assicurativo.

Anche alla luce di questa recente evoluzione

positiva sul piano clinico (che contrasta pure con quanto da me redatto

nell’ultima parte del mio rapporto del luglio scorso) chiedo quindi alla vostra

commissione di voler procedere ad una valutazione da parte del competente

ufficio di orientamento professionale dell’AI in vista di misure di

riabilitazione professionale, eventualmente anche temporanee, per l’anno

scolastico a venire (2007-2008).

Desidero inoltre essere contattato dalla persona

responsabile dell’AI per poter discutere personalmente il caso nei dettagli

onde poter dare tutte le chances alla paziente di potersi riabilitare nella sua

professione.” (Doc. 26/1-2)

A seguito

di tale scritto, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 29

gennaio 2007, ha osservato che

le mutate condizioni valetudinarie dell’interessata, sebbene migliorate, inficiano

di fatto le precedenti valutazioni, rendendo necessaria una nuova valutazione

peritale specialistica, affidata al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. 31-1).

Nel suo

referto peritale del 15 maggio 2007, il dr. __________, sulla base dell’esame

psichiatrico del 15 maggio 2007 e dell’esame degli atti, non ha posto alcuna

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, mentre quali diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “sindrome schizoaffettiva

(ICD10-F25.0) in fase di compenso, esistente da gennaio 2005; stato da

valvulopatia aortica congenita; stato dopo conizzazione ad agosto 2005” (doc. 39-5).

Il dr. __________

Considerandi

ha spiegato che secondo quanto emerge dall’anamnesi “il quadro clinico

sembrerebbe aderire alla diagnosi posta”, aggiungendo tuttavia che “ciò

che è emerso in occasione dell’attuale indagine psichiatrica è una persona che

non presenta alcuna psicopatologia florida” (doc. 39-6). Il dr. __________

ha rilevato che l’assicurata è adeguata sul piano ideativo e comportamentale,

non presenta deficit delle funzioni cognitive, ha ottime capacità intellettive

ed è affettivamente eutimica da almeno un anno.

Il perito ha quindi considerato l’assicurata

pienamente abile al lavoro sia nella sua attività di docente elementare, sia in

qualsiasi altra attività (doc. 39-6).

Queste conclusioni del dr. __________ sono state

condivise dal dr. __________ del SMR, il quale, nelle sue annotazioni dell’8

giugno 2007, ha osservato:

"

Come si evince dalla recente perizia

psichiatrica l’assicurata non è affetta da patologie psichiatriche con influsso

sulla capacità lavorativa.

La stessa minima percentuale riconosciuta nelle

annotazioni del 5 gennaio 2007 è venuta a cadere, di fatto, con la ripresa della

stessa attività per la quale si manifestava incapacità, dal punto di vista

medico legale, con la nuova valutazione ricavata dalla recente perizia.

Espletate le opportune indagini mediche, non vi

sono motivi per modificare, se non in senso migliorativo, le condizioni

cliniche che hanno portato al nostro progetto del 9 gennaio 2007.” (Doc. 41-1)

2.7

Con il

ricorso l’assicurata ha contestato la perizia del dr. __________, producendo, a

comprova delle sue allegazioni, lo scritto del 15 luglio 2007 del suo

psichiatra curante, dr. __________, del seguente tenore:

"

Ho ricevuto copia del rapporto peritale del dr. __________

del 15 maggio 2007 e la paziente mi ha portato la copia della vostra decisione

del 26 giugno 2007, nella quale viene confermata la presa di posizione

contenuta nel progetto di decisione del 9 gennaio 2007.

Viene addirittura ripresa parola per parola la

formulazione contenuta nel vostro scritto del 9 gennaio 2007 e cioè:

“il

SMR ne ha preso atto, ritenendo che lei presenta un disturbo che le impedisce

di svolgere l’attività appresa di insegnante non a causa di una patologia

psichiatrica maggiore, bensì per un’incapacità soggettiva di affrontare tale

professione.

Di conseguenza, dal punto di vista valetudinario, non vi è

quindi un’inabilità lavorativa se non dettata da un’incapacità caratteriale

nella professione appresa.

In conclusione, pertanto, bisogna escludere la presenza di un

danno alla salute tutelato dall’AI.”

Non posso ovviamente essere d’accordo con questa

formulazione, che mi pare particolarmente infelice, perché relativizza

esageratamente il ruolo e l’importanza della patologia presentata, perché non

tiene conto della fragilità residua, del rischio di ricadute, della notevole

buona volontà e delle risorse morali della paziente, oltre che delle sue

competenze professionali.

Concordo invece con il perito dr. __________, che

al momento la paziente sta bene e non presenta sintomi o disturbi psichici:

bisogna tuttavia considerare che la paziente non sta lavorando e questo ancora

per delle ragioni di salute!

Inoltre la paziente continua ad essere a

beneficio di una farmacoterapia antidepressiva e neurolettica, oltre che di una

presa a carico psicoterapeutica.

Non va poi neppure enfatizzato il fatto che la

paziente ha avviato da gennaio, a titolo riabilitativo e in accordo con la

direzione della scuola, un progetto didattico con una classe; occorre qui

precisare che si tratta di un’attività artistica, con responsabilità limitata e

di intensità assai ridotta (due sole ore lavorative con bambini alla

settimana!).

Inoltre la ripresa lavorativa a settembre 2007 è

stata fin dall’inizio prevista a metà tempo (50%) e questo non perché la

paziente presenti “qualche timore relativamente alla capacità di riuscire a

tenere il ritmo di un’intera giornata lavorativa e perché dice di stancarsi

facilmente a causa dell’energia profusa nello svolgimento del proprio lavoro”

come si legge nella perizia, ma perché a mio avviso persiste una certa

fragilità psichica correlata alla sua malattia di base (peraltro non contestata

dal perito), che comporta una diminuzione delle risorse psichiche (capacità di

concentrazione, di resistenza emotiva, di far fronte agli imprevisti) in caso

di stress e di carico di responsabilità.

Vorrei quindi invitare le persone competenti a

riesaminare la decisione, eventualmente dopo aver sentito di nuovo il parere

del perito e se del caso a procedere non solo ad un cambiamento della

formulazione, ma anche ad una entrata in materia sulle possibilità di venire

incontro alla paziente per esempio con una rendita parziale e transitoria

durante il primo periodo della ripresa dell’attività professionale.” (Doc. A)

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può che confermare l’operato

dell’amministrazione. La valutazione svolta dal dr. __________ soddisfa

infatti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico

abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.8.).

Nel

suo consulto del 15 maggio 2007, il dr. __________ ha

accuratamente valutato le condizioni di salute dell’interessata, escludendo

la presenza di diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e ponendo, quali

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome schizoaffettiva

(ICD10-F25.0) in fase di compenso, esistente da gennaio 2005” (doc. 39-5).

In particolare, il dr. __________

ha sottolineato che l’assicurata non presenta alcuna

psicopatologia “florida”, essendo adeguata sul piano ideativo e comportamentale

e non presentendo deficit delle funzioni cognitive.

Il perito

ha sottolineato che non sono state obbiettivate menomazioni qualitative e

quantitative a livello psicologico e mentale tali da giustificare un’incapacità

lavorativa, aggiungendo che “il disturbo psicopatologico, diagnosticato come

sindrome schizoaffettiva, è attualmente ben compensato e tale condizione

esiste da almeno un anno” (doc. 39-6, sottolineatura della redattrice).

Il perito ha quindi considerato l’assicurata

pienamente abile al lavoro sia nella sua attività di docente elementare, sia in

qualsiasi altra attività, osservando che “un secondo aspetto, sicuramente

più pratico, è dato dal fatto che la presenza di una eventuale psicopatologia

non vuole dire automaticamente il riconoscimento di misure assicurative, siano

esse in forma di rendita o di provvedimenti professionali. È lecito che tali

provvedimenti vengano presi solo in presenza di una patologia che interferisca

con il funzionamento lucrativo e nel caso in oggetto ci troviamo di fronte ad

una persona in possesso di sufficienti risorse psicologiche per potere

esercitare in misura completa l’attività di docente elementare o una qualsiasi

altra attività lavorativa” (doc. 39-6).

Il dr. __________ ha poi sottolineato che a

partire dal mese di gennaio 2007 “ha ricominciato ad esercitare il proprio

lavoro, attualmente in prova ma con risultati che ella stessa ha definito

estremamente positivi, per cui si è dichiarata fermamente decisa e convinta a

continuare ad insegnare e per questo avrebbe già ricevuto un nuovo incarico come

docente presso la scuola elementare di __________ a partire dall’inizio del

prossimo anno scolastico” (doc. 39-6).

Queste conclusioni del dr. __________ sono poi

state condivise dal dr. __________ del SMR (doc. 41-1).

Il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni del dr. __________,

anche in considerazione del fatto che lo stesso psichiatra curante, dr. __________,

nel suo scritto del 15 luglio 2007, concordando con il perito, ha confermato

che l’assicurata non presenta sintomi o disturbi psichici (cfr. doc. A).

Il dr. __________, infatti, pur mettendo in evidenza l’importanza

della patologia dell’assicurata - la quale a suo avviso continua a presentare

una fragilità psichica correlata alla sua malattia di base, “che comporta

una diminuzione delle risorse psichiche (capacità di concentrazione, di

resistenza emotiva, di far fronte agli imprevisti) in caso di stress e di

responsabilità” – ha espressamente indicato di condividere la diagnosi

posta dal perito, osservando che “concordo invece con il perito dr. __________,

che al momento la paziente sta bene e non presenta sintomi o disturbi psichici”

(doc. A).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, il referto del dr. __________ del 15 luglio 2007 (doc. A), pur

essendo posteriore alla decisione impugnata (del 26 giugno 2007), conferma

tuttavia le diagnosi e le considerazioni già esposte dal curante nello scritto

del 20 gennaio 2007, antecedente la decisione impugnata. Pertanto, potendo tale

referto del dr. __________ permettere di accertare lo stato di salute

dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è

rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto suscettibile di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la

decisione del 26 giugno 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito

che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U

202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,

ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise

et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce,

c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit

fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision

attaquée. (...)"

L’assenza di patologie psichiatriche invalidanti conferma peraltro

il miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, già messo in evidenza

dallo stesso dr. __________, nel suo scritto del 20 gennaio 2007.

In quell’occasione, infatti, lo psichiatra curante ha evidenziato

un miglioramento della situazione psicopatologica dell’interessata, rispetto a

quanto rilevato nel suo precedente scritto del 1° luglio 2006 (nel quale

riteneva l’assicurata totalmente inabile al lavoro, cfr. doc. 13-1). Il dr. __________

- dopo avere ribadito che l’interessata soffre di una malattia psichica “grave,

ben conosciuta, che associa scompensi di tipo schizofrenico, maniacale e

depressivo, che purtroppo frequentemente è caratterizzata da dolorose ricadute

e che comporta come conseguenza una sicura, importante e permanente fragilità

della personalità” (doc. 26-1) - ha sottolineato che, grazie ad un

percorso psicoterapeutico e personale assai positivo per l’interessata -

che ha stupito lo stesso psichiatra curante - ella ha effettuato un grande

cambiamento sul piano personale, che l’ha portata a contattare la direzione

della scuola, il comune e l’ispettore scolastico, decidendo di riprendere

l’attività, a titolo volontario e di prova, come docente d’appoggio (in

attività artistiche), da gennaio 2007 a giugno 2007, per due ore alla settimana

e poi, in caso di esito positivo, a riprendere la sua attività di insegnante,

ma al 50%, per l’anno scolastico 2007/2008.

Il dr. __________ ha sottolineato che l’assicurata presenta quindi

una situazione potenzialmente grave e invalidante, ma con degli aspetti

prognostici sicuramente positivi (doc. 26-1, sottolineatura della redattrice).

Il TCA rileva poi che anche la dr.ssa __________, incaricata

dall’UAI di esperire una perizia specialistica, nel suo referto peritale del 20

ottobre 2006 – precedente rispetto al miglioramento dello stato di salute

constatato dallo stesso psichiatra curante - aveva considerato che l’assicurata, nonostante non fosse più reintegrabile nella sua

precedente attività di insegnante (non essendo in grado né di sostenere stimoli

ansiogeni quali l’impegno educativo e la responsabilità, né di giudicare con

equilibrio e di programmare un progetto formativo), poteva per contro essere

reintegrata in attività lavorative adeguate. La dr.ssa __________ aveva infatti

rilevato che il desiderio di reintegrarsi nel mondo del lavoro e gli interessi

pratici dell’assicurata potevano essere utilizzati per indirizzarla verso una

formazione professionale in un’attività che prevedesse un impegno non gravoso,

con scarsa assunzione di responsabilità, da svolgere al 100%, con un rendimento

dell’80%, incrementabile se le condizioni psichiche lo avessero consentito

(doc. 21-7+8). La dr.ssa __________ aveva inoltre sottolineato, d’accordo con lo psichiatra curante, l’importanza per l’interessata

di essere sostenuta tramite un programma terapeutico, che comprendesse anche un

progetto di reinserimento professionale, oltre ad una costante farmacoterapia e

ad un sostegno psicoterapeutico volto a sviluppare le sue potenzialità

evolutive (doc. 21-7). La dr.ssa __________ aveva pure indicato che il rapporto

terapeutico con il dr. __________ costituiva per l’assicurata una “chance di

evoluzione positiva” (doc. 21-7).

L’importanza del trattamento psicoterapeutico al

fine di un’evoluzione positiva della situazione dell’interessata, evidenziata

dalla dr.ssa __________, ha poi trovato conferma nelle considerazioni

del dr. __________, il quale ha sottolineato il notevole cambiamento personale

subito dall’assicurata, grazie al sostegno psicoterapeutico, che l’ha portata a

riprendere la sua attività professionale di docente di scuola elementare,

seppur al 50% per l’anno scolastico 2007-2008.

Alla luce di quanto qui sopra esposto, non vi sono quindi motivi

per dubitare della valutazione del dr. __________, il quale ha considerato la

sindrome schizoaffettiva dell’assicurata ben compensata, a conferma del

miglioramento dello stato psichico constatato pure dallo psichiatra curante.

Quanto alla critica dell’assicurata, formulata nel suo scritto del

7.

settembre 2007, circa la valutazione “troppo ottimistica” del dr. __________,

dovuta a suo avviso, tra l’altro, “al continuo supporto dei farmaci e di

un’adegauta psicoanalisi” (doc. VIII), questo Tribunale rileva che, in una

sentenza I 442/05 del 13 aprile 2006, il Tribunale federale ha considerato che

il fatto che un’assicurata potesse, tramite l’assunzione di un antidepressivo,

ritrovare una piena capacità lavorativa nella sua precedente attività, costituisse

un mezzo molto ragionevole per diminuire il danno. L’Alta

Corte ha infatti indicato che:

" On rappellera par ailleurs que la recourante était en mesure, par la

prise d'un antidépresseur, de réduire son taux d'incapacité de travail et de

diminuer ainsi son dommage par des moyens très raisonnables (sur ce principe

général du droit des assurances sociales, cf. ATF 129 V

463.

consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et

les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg

1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61). Ce

faisant, elle était susceptible de retrouver une pleine capacité de travail

dans son ancienne profession. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur un

reclassement.”

Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni peritali del dr. __________, alle quali deve essere attribuita,

secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), forza

probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

Pertanto,

il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente

è abile al lavoro al 100% nella sua attività di docente di scuola elementare.

Nella

misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto a

prestazioni, la sua decisione formale del 26 giugno 2007 merita piena conferma

in questa sede.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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