32.2007.252
Assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo (50% salariata e 50% casalinga), non ha diritto a prestazioni, presentando un grado di invalidità globale inferiore al 40%
31 luglio 2008Italiano74 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.252
Data decisione, Autorità:
31.07.2008, TCA
Titolo:
Assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo (50% salariata e 50% casalinga), non ha diritto a prestazioni, presentando un grado di invalidità globale inferiore al 40%
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.252
cr
Lugano
31 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 giugno 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, in precedenza attiva in qualità di cassiera (a tempo parziale),
in data 21 aprile 2005 ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a
causa di “sindrome lombospondilogena cronica in stato dopo discectomia per
ernia discale L4-L5 sinistra il 13 giugno 2002” (doc. 1/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica da
parte del dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia e
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
con decisione del 13 giugno 2007 l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni, appurato un grado di invalidità del 18% (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di
invalidità (I).
In
sostanza, il patrocinatore ha contestato la valutazione peritale del dr. __________,
che a suo modo di vedere non ha adeguatamente valutato tutte le patologie che
affliggono l’interessata, ma solo alcune. In particolare, l’avv. RA 1 ha
contestato il fatto che il perito abbia ignorato i problemi connessi alla
flessione della colonna dorsale e lombare, indicando che l’assicurata, per
mancanza di collaborazione, non ha voluto chinarsi. Il patrocinatore ha
rilevato che l’assicurata non poteva chinarsi non per una presunta mancanza di
collaborazione, bensì a causa delle sue problematiche dorsali, che avrebbero
dovuto essere approfondite dall’amministrazione, tramite un altro esame
peritale.
L’avv. RA
1 ha poi rilevato che l’assicurata è comunque da considerare inabile al lavoro
al 100%, essendo affetta, oltre che da disturbi di natura reumatologica, anche
da disturbi psichici (ansia con attacchi di panico), che l’amministrazione ha
omesso di prendere in considerazione. Il patrocinatore ha al riguardo
evidenziato che la dr.ssa __________ ha certificato che la precedente attività
dell’assicurata non è più esigibile. Inoltre, l’avv. RA 1 ha osservato che la
dr.ssa __________ ha indicato che il disturbo ansioso non influenza
ulteriormente la capacità lavorativa poiché l’assicurata è già inabile al 100%
per motivi fisici, motivo per il quale tale totale incapacità lavorativa non
può aumentare ulteriormente.
L’avv. RA
1 ha pure contestato l’utilizzo delle tabelle statistiche federali nella
determinazione del reddito da invalido – a suo avviso illusorio, ingiusto e
discriminante, sia socialmente, che eticamente ed economicamente - ritenendo
corretta l’utilizzazione dei dati statistici ticinesi.
In via
subordinata, l’avv. RA 1 ha chiesto che l’assicurata sia considerata abile al
lavoro al 50% in attività leggere adeguate, con una percentuale di invalidità
globale del 25% per quanto concerne l’attività salariata e che al reddito da
invalida venga applicata una riduzione percentuale del 20%.
Il
patrocinatore ha pure contestato l’inchiesta economica per persone che si
occupano dell’economia domestica, chiedendo che vengano riconosciuti un
impedimento del 50% nell’alimentazione, dell’80% per la pulizia
dell’appartamento, del 40% per le spese e del 70% per il bucato (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, rilevando che
le critiche del patrocinatore dell’assicurata in merito alla valutazione medica
delle patologie dell’assicurata non sono state comprovate da ulteriore
documentazione medica e confermando la correttezza della valutazione
dell’assistente sociale concernente le persone che si occupano dell’economia
domestica (IV).
1.5. In data 27
agosto 2007 l’avv. RA 1 ha informato il TCA che l’assicurata si sarebbe
sottoposta ad una visita medica specialistica nel mese di settembre 2007,
chiedendo una proroga del termine per presentare nuovi mezzi di prova (VI).
In data
27 agosto 2007 il TCA ha accordato la proroga richiesta (VII).
Con
scritto del 15 ottobre 2007 il patrocinatore, dopo avere ribadito gli argomenti
già esposti con il ricorso, ha chiesto l’effettuazione di una perizia
pluridisciplinare (ortopedica, neurologica, reumatologica e psichiatrica)
giudiziaria, al fine di determinare il grado di capacità lavorativa residua
dell’assicurata. Il patrocinatore ha pure chiesto l’audizione testimoniale
della dr.ssa __________ e del dr. __________, l’edizione da parte dei suddetti
medici dell’intera cartella clinica dell’interessata e l’audizione testimoniale
della collaboratrice domestica dell’assicurata (VIII).
Tale
scritto è stato trasmesso all’amministrazione (IX), con la facoltà di
presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime
di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla
rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero
al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a
tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi
per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è
stata ribadita in una STF 9c 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07
del 6 agosto 2007, destinate alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
2.6. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C
13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228
seg.).
Giova,
inoltre, segnalare, che perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa
A., inc. 32.1999.124).
2.8. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata
avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata per motivi
di salute, l’ha considerata salariata nella misura del 50% e casalinga per il
restante 50% applicando il metodo misto.
Questa suddivisione merita
conferma.
Emerge,
infatti, dall’inserto che l’assicurata dal 6 ottobre 1998 al 31 ottobre 2004, ha lavorato in qualità di cassiera, a
metà tempo (22 ore settimanali invece delle 44 previste per un tempo pieno),
presso __________ (doc. 8/1-3).
Tale
suddivisione non è stata contestata dall’assicurata dopo l’emanazione né del
progetto di decisione del 18 gennaio 2007, né della decisione del 13 giugno
2007, avendola perciò di fatto avallata.
2.9. Dal profilo
medico e in relazione all’aspetto organico, la dr.ssa __________ del SMR, spec.
FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle sue annotazioni
del 13 dicembre 2005, ha proposto di
sottoporre l’assicurata ad una perizia reumatologica (doc. 12-1).
Dal
rapporto peritale del 13 febbraio 2006 allestito dal dr. __________, spec. FMH
in reumatologia e medicina interna, emergono quali diagnosi quelle di “sindrome
cervicospondilogena cronica a destra; alterazioni degenerative del rachide
cervicale (osteocondrosi C4-C5, C5-C6 con osteofitiventrali, uncartrosi C5);
sindrome lomboradicolare cronica S1 a sinistra su esito da emilaminectomia e
discectomia L4-L5 a sinistra il 13 giugno 2002, con alterazioni cicatriziali,
protrusione discale mediana L3-L4, disturbi statici del rachide (appiattimento
della dorsale, iperlordosi lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale),
decondizionamento muscolare” (doc. 17-6).
Lo specialista ha rilevato che l’esame clinico è
risultato molto difficoltoso, a causa del fatto che l’assicurata “non flette
la colonna vertebrale, la valutazione delle lateroflessioni è problematica in
quanto l’assicurata intima di smettere l’esame”. Sulla base degli atti,
dell’anamnesi e dell’esame clinico, il dr. __________ ha considerato
l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma
con una diminuzione del rendimento del 40%, nella sua precedente professione di
cassiera, percentuale di diminuzione che vale anche per l’attività svolta a
tempo parziale, ma abile al lavoro al 100% con un rendimento del 100% in
attività adeguate, a partire dal 26 aprile 2004. Nell’attività di casalinga lo
specialista ha invece ritenuto esserci una diminuzione del rendimento del 30%,
a partire dal 26 aprile 2004 (doc. 17-5).
A detta
perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata
su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza
probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.).
Le
conclusioni peritali del dr. __________ sono poi state confermate dalla dr.ssa __________
del SMR (doc. 18-3), nel suo rapporto medico dell’8 maggio 2006 e dal dr. __________
del SMR nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007 (doc. 35-1).
La
contestazione del patrocinatore relativa alla non completezza dell’esame
peritale, visto che il dr. __________ avrebbe omesso di valutare i motivi che
impedivano all’assicurata di flettere la colonna vertebrale, non può essere
accolta dal TCA.
Infatti, nel suo referto peritale, il dr. __________
ha sottolineato che la quasi completa assenza di flessione del rachide “è un
dato clinico perlomeno dubbio se pensiamo che la manovra di Lasègue in
assicurata seduta avviene senza limiti” (doc. 17-4, sottolineatura
della redattrice).
L’assicurata
non ha peraltro prodotto certificati medici atti a sovvertire le convincenti
conclusioni a cui è pervenuto il dr. __________.
Il
patrocinatore si è infatti limitato a criticare l’esame peritale del dr. __________,
che a suo avviso non avrebbe adeguatamente considerato tutte le patologie che
affliggono l’assicurata, pensando, a torto, che l’assicurata non volesse
collaborare, senza tuttavia produrre dei certificati medici specialistici
attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Pur
preannunciando al Tribunale la trasmissione di una perizia (doc. VI), il
patrocinatore non ha tuttavia prodotto nuove valutazioni mediche.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Da
notare, inoltre, che anche il certificato medico del 12 febbraio 2007 del dr. __________,
spec. FMH in medicina generale, prodotto dal patrocinatore nella procedura
amministrativa, per contestare il progetto di decisione del 18 gennaio 2007,
non apportava nuovi elementi in grado di sovvertire le risultanze peritali alle
quali era giunto il dr. __________.
Il dr. __________
aveva infatti posto le diagnosi di “lombalgia cronica recidivante con/su stato
dopo emilaminectomia e discectomia L4-L5 sinistra su ernia discale L4-L5 a
sinistra, sindrome delle faccette articolari”, ritenendo l’assicurata “molto
disturbata e regolarmente sofferente alla schiena con dolori ancora talvolta
irradianti in modo particolare all’arto inferiore sinistro” e riscontrando
all’esame clinico dei movimenti della colonna vertebrale ridotti del 50% (doc.
32-2).
Al
riguardo, nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007, il dr. __________ ha
correttamente indicato che il rapporto medico del dr. __________ “in pratica
è sovrapponibile a quello già presentato l’11 maggio 2005” e quindi
“non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto al 2005 e meno
ancora rispetto al momento della valutazione peritale” (doc. 35-1).
Il TCA
non può che condividere tali considerazioni del medico SMR. In effetti, nel suo
referto dell’11 maggio 2005, il dr. __________ aveva indicato le medesime
diagnosi poste nel certificato del 12 febbraio 2007, ritenendo l’assicurata
inabile al lavoro al 100% come cassiera, ma abile al lavoro al 50% in attività
leggere, con possibilità di cambiare spesso la posizione ed evitando movimenti
ripetitivi della schiena (cfr. doc. 7-3).
Il TCA
rileva inoltre che lo stesso dr. __________, nel suo certificato del 12
febbraio 2007, aveva comunque indicato che “in considerazione dello stato
clinico soggettivo dovrebbe trovare un lavoro leggero, evitando di alzare pesi
superiori ai 5 kg,
evitando movimenti di rotazione ed estensione della colonna lombare,
possibilità di cambiare spesso posizione alternando la posizione seduta a
quella in piedi e alla deambulazione” (doc. 32-2).
Per
quanto concerne invece la presunta esistenza di affezioni psichiche, invocata
dal patrocinatore dell’interessata, che non sarebbero state vagliate dall’UAI,
il TCA rileva quanto segue.
Dopo
avere appreso dal marito dell’interessata che la stessa era in cura
specialistica presso la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, l’UAI ha chiesto alla psichiatra di compilare l’usuale rapporto
medico.
Nel
rapporto del 18 ottobre 2006 la dr.ssa __________, posta la diagnosi di
“disturbo di ansia con attacchi di panico da dicembre 2005”, ha osservato che nel mese di gennaio
2006 l’assicurata ha avuto un crollo psichico quando le è stato diagnosticato e
curato un distaccamento della retina e del vitreo. La dr.ssa __________ ha
spiegato che l’assicurata ha beneficiato di cure specialistiche presso di lei
dal 30 giugno 2006, ricevendo dal 1° luglio 2006 al 26 luglio 2006 una terapia
infusionale “che ha portato ad una buona remissione della sintomatologia”
(doc. 23-2).
La dr.ssa
__________ ha quindi concluso che il disturbo psichico “non influenza la
capacità lavorativa dell’assicurata” (doc. 23-3).
In
assenza di una patologia psichica invalidante, è quindi a giusta ragione che
l’UAI non ha proceduto ad ulteriori accertamenti specialistici in ambito
psichiatrico.
Alla luce
delle chiare indicazioni della dr.ssa __________, non si può ritenere, come
preteso dal patrocinatore, che l’assicurata presenti delle patologie psichiche
invalidanti, in grado di influire sulla sua capacità lavorativa residua. In
particolare, non può essere condivisa la critica ricorsuale secondo la quale “la
dr.ssa __________ ha affermato che il disturbo ansioso non influenza
ulteriormente la capacità lavorativa poiché, essendo l’assicurata già inabile
al lavoro al 100% per motivi fisici, evidentemente tale percentuale non può più
aumentare, a prescindere dalla presenza dei disturbi psichici” (I).
Ora, se è
vero che alla domada dell’UAI “che conseguenze ha il disturbo alla salute
sull’attuale attività?” la dr.ssa __________ ha risposto che “l’assicurata è
inabile al lavoro al 100% da più di 2 anni a causa di problemi di ernia del
disco. Il disturbo ansioso non influenza ulteriormente la capacità lavorativa”,
è altrettanto vero che la dr.ssa __________ ha rilevato che la terapia
infusionale eseguita dal 1° luglio 2006 al 26 luglio 2006 ha portato “ad una buona
remissione della sintomatologia” (doc. 23-2, sottolineatura della
redattrice), indicando poi che “come accennato sopra, il disturbo
psichico non influenza la capacità lavorativa dell’assicurata” (doc.
23-3, sottolineatura della redattrice).
Alla luce
delle chiare risposte della psichiatra curante, il TCA non ha quindi motivo per
ritenere che l’assicurata presenti delle patologie psichiatriche invalidanti.
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
2.10. Alla luce di
quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche del dr. __________, le quali hanno permesso di vagliare
accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata, dal mese di aprile
2004, come indicato dal dr. __________, presenti una incapacità lavorativa
medico-teorica del 40% nella sua precedente attività di cassiera, ma sia abile
al lavoro al 100% in attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute.
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al
consid. 2.7.).
Ora, nel
caso concreto, la consulente IP,
nel suo rapporto del 1° dicembre 2006, ha stabilito che, in considerazione
dei suoi limiti funzionali, l’assicurata potrebbe ancora, malgrado il danno
alla salute, svolgere tutte quelle attività non qualificate semplici tipiche
del settore secondario e terziario, come ad esempio quelle di operaia generica,
venditrice non qualificata (doc. 24-2).
Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurata può essere
ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa nelle
attività indicate dalla consulente, che del resto non sono state contestate
neppure dal patrocinatore dell’interessata.
Va inoltre ricordato che
nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi
sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente leggere –
che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es.
attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.)
con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
Tali attività sono senz’altro esigibili, in
quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata e compatibili con le
sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurata incombe l’obbligo di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Al
riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U
329/01, consid. 4.7).
2.11. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 22 giugno 2006 l’assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 31% (cfr. doc. 20-6).
2.12. Come è già
stato anticipato ai consid. 2.4.; 2.5., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con
Fatti
i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha
previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di
un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana
occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della
sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti,
lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre
3096, 3097 e 3098 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100%
(Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione
dei singoli compiti di cui al N. 3095.
l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per
quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa
(p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi
domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo
lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura
abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità,
non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della
diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono
di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I
102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., la nostra Alta Corte (I 102/00) ha avuto modo di
nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Il TFA
ha, altresì, precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione
di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in
ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11
agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I
685/02).
2.13
Come detto,
l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel
rapporto del 22 giugno 2006 (cfr. doc. 20-1 segg.). Sulla base degli
accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli
impedimenti in ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi
stabilito una limitazione complessiva del 31%.
In sede
ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata ha contestato l’inchiesta economica
evidenziando, in sostanza, che sarebbe stata valutata in maniera troppo
ottimistica la percentuale degli impedimenti nei campi di attività “alimentazione”,
in cui l’impedimento sarebbe almeno del 50% invece del 20% indicata
dall’assistente sociale; “pulizia dell’appartamento”, in cui l’impedimento
sarebbe almeno dell’80% invece del 70%; “spesa e acquisti diversi”, in cui
l’impedimento sarebbe pari al 40% in luogo del 20% e in quella “bucato,
confezione e riparazione di indumenti”, ambito in cui l’assicurata sarebbe
impedita al 70% almeno in luogo del 20% (cfr. doc. I).
Il
patrocinatore ha inoltre contestato la percentuale di importanza assegnata ad
alcune attività, indicando che quella concernente l’“alimentazione” dovrebbe
essere del 30% e non del 45%, mentre quella riguardante la “pulizia
dell’appartamento” dovrebbe essere del 30% e non del 20% (cfr. doc. I).
L’avv. RA
1.
ha infine sottolineato come nell’inchiesta citata si sia tenuto conto in
maniera importante del contributo dato nello svolgimento delle varie mansioni
domestiche dal marito e dalla collaboratrice domestica, senza l’aiuto dei quali
l’assicurata non sarebbe in grado di svolgere le attività casalinghe (cfr. doc.
I).
Per
i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure
ricorsuali.
Innanzitutto
va rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
Nei casi
come quello in esame occorre, inoltre, tenere conto anche della ripartizione
dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e
cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto
matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; DTF 130 V 97 consid. 3.3.3.;
STF I 126 /07 del 6 agosto 2007; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197).
Ciò permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento
evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e
sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione
esigibile dal marito della ricorrente.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione dell’insorgente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In
virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
In
generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei
fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla
capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In
effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle
risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.
L’assistente
sociale, nella sua valutazione, che giova ribadirlo è stata effettuata dopo
attento esame della situazione particolare e delle affermazioni rese
dall’assicurata in occasione dell’inchiesta al suo domicilio, ha tenuto conto
delle limitazioni indicate dal dr. __________ – che ha considerato
l’interessata limitata nei lavori fisicamente molto impegnativi (cfr. doc. 17-8)
- riconoscendo espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più
gravosi, in particolare nella pulizia dell’appartamento, nel bucato e nella
spesa (cfr. doc. 20-4, 20-5).
E’ stato
altresì tenuto conto, come detto, della collaborazione fornita dal marito per
le attività quali, segnatamente, la spesa (al riguardo cfr. precitate sentenze
RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00), l’effettuazione
e la stesura del bucato e l’attività di stiratura, nonché dell’aiuto della
collaboratrice domestica una volta alla settimana per la pulizia
dell’appartamento.
Le allegazioni
ricorsuali non consentono, dunque, a questa Corte di scostarsi dalla
valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per
la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto
domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità
attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito
che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che
consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,
di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a
svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato
dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le
circostanze concrete, questo TCA non può, quindi, che ritenere adeguato il
grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito
dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare e, di conseguenza,
pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 31%, non essendoci, sulla
base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun
motivo medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto
accertato in sede di inchiesta domiciliare.
2.14
Per quanto
riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e
quanto già esposto in precedenza, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali
come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985.
pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
2.15
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2005 (visto che, secondo il dr. __________,
l’assicurata va considerata inabile al lavoro al 40% a partire dal 26 aprile
2004, cfr. doc. 17-7).
Nel suo
rapporto, la consulente ha invece utilizzato i dati del 2004, che vanno quindi
aggiornati al 2005.
2.16
Per quanto
concerne il reddito da valido, nel rapporto del 1° dicembre 2006 la consulente IP ha indicato che, senza il danno alla
salute, l’interessata nel 2004 avrebbe percepito fr. 22’750.-- per un’attività
lavorativa complessiva al 50%: tale conclusione si fonda sullo scritto del
datore di lavoro, __________, del 27 maggio 2005 (cfr. doc. 8/1-3).
Tale
reddito non è stato contestato dall’assicurata. Esso va, dunque, considerato al
fine di determinare il grado di invalidità per quanto concerne l’attività
lavorativa.
Aggiornando
tale importo al 2005, si ottiene un reddito di fr. 23’068.50 (doc. 11-1).
Al
riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito
in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono
un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).
2.17
Per quanto
riguarda, invece, il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda
sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.18
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare
il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per
il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi
risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa
C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28
aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S.,
U 75/03,
il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte
plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni
di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si
oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e
di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune
regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha
ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere
d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella
TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90);STCA 32.2006.4 del 5 marzo 2007; A. Auer-G. Malinverni-M.
Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions
SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto
ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U
173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con
riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
In una
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale,
su questo tema, ha ancora rilevato:
" A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che
finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”
2.19
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha applicato i dati statistici nazionali
desumibili dalla tabella TA1, determinando un reddito da invalida di fr.
48'584.-- così come emerge dal rapporto del 1° dicembre 2006 della consulente
in integrazione professionale (doc. 24-2).
Alla luce
della giurisprudenza appena citata (cfr. consid. 2.18.), l’utilizzo dei dati
statistici federali da parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA,
contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
Utilizzando
i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 3’893.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B
9.
, pubblicata in La Vie
économique, 1/2-2007, p. 94), esso
ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2007, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.89 per
l'intero anno (fr. 4'812.59 x 12)
Questo
Tribunale constata che l’assicurata, quale cassiera presso __________, avrebbe
guadagnato nel 2005 fr. 46’137.--/anno per un’occupazione a tempo pieno,
corrispondenti a fr. 3’549/mese.
Tale
reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei
salari per un'attività equivalente (cioè fr. 47'438.-- / anno e 3’953.15 /
mese, cfr. Tabella TA1 2004 p.to 52 “commercio al dettaglio”, livello di qualifica
4, dopo adeguamento all'evoluzione salariale per il
2005: fr. 3’792.-- X 12 mesi : 40 x 41.7 [La Vie économique,
12-2007, pag. 98, tabella B9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag.
99, tabella B10.2])).
Più
precisamente il salario che avrebbe percepito la ricorrente presso __________ a
tempo pieno è inferiore a quello statistico di quel preciso settore
professionale di circa il 2.55%.
Sono,
perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
Il
reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 47'867.-- (fr. 49'119.89
decurtati del 2.55%).
Il TCA rileva che, come vedremo (cfr. consid. 2.20.),
il risultato non cambierebbe neppure volendo utilizzare, quale reddito da
invalido, l’importo di fr. 49'119.89, senza apportare la riduzione del 2.55%,
qualora si volesse considerare tale percentuale troppo esigua (cfr. consid.
2.18
in fine).
2.20
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten
Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur
noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die
IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non
influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata
(cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04,
consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto, l’UAI ha applicato una riduzione del 10%, così determinata: “5% per
attività leggera e 5% per necessità di cambiare posizione, scarsa formazione e
attività sempre nello stesso settore” (cfr. doc. 24-2).
Sulla
base della giurisprudenza citata, una riduzione percentuale del salario
statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,
l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza
motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era
giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il
precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)
dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito
da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del 10%
per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute
dell’interessata, così come stabilito del resto dalla consulente IP (cfr. doc.
24-2).
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurata, nata nel 1960).
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il
TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 10%, per tenere conto degli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, si tenga adeguatamente
conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
Partendo,
quindi, da un salario da invalida di fr. 47'867.-- e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito
ipotetico dell'insorgente nel 2005 risulta, quindi, essere pari a fr. 43’080.-- (fr. 47’867 - (fr. 47’867 x 10 : 100)).
Confrontando questo dato con l'importo di
fr. 23’069.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valida nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.16.), non emerge un’incapacità al guadagno.
Come già anticipato al consid. 2.19., il risultato non cambierebbe
anche volendo considerare, quale reddito da invalido, l’importo di fr.
49'119.89, cui apportare una riduzione del 10%, per un reddito ipotetico di fr.
44'208. Confrontando questo dato con l'importo di fr. 23’069.-- corrispondente al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.16.), non
emerge un’incapacità al guadagno.
Da notare che nella decisione impugnata l’UAI è giunto ad un grado
di invalidità del 4% (cfr. doc. A), applicando tuttavia al reddito da invalido
una riduzione del 50%.
Il TCA rileva che tale riduzione non è giustificata, ritenuto che
da un punto di vista medico l’assicurata è stata considerata abile al lavoro al
100% in attività leggere adeguate.
Inoltre, questo Tribunale ricorda che il reddito da invalido
stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla
percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico (nel caso di specie
non si giustifica riduzione alcuna, essendo l’assicurata abile al 100% in
attività adeguate), poi della percentuale stabilita per tener conto delle
circostanze specifiche del caso concreto (qui del 10%). È solo successivamente (e
cioè al momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.) che si tiene conto
della quota parte relativa all’attività salariata (in casu del 50%).
2.21
Poste poi le
quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione (cfr. consid. 2.12.), il grado
di invalidità globale è del 16% (50 X 0% + 50 X 31%) in applicazione del metodo
misto, percentuale che non consente l’attribuzione di una rendita,
conformemente a quanto stabilito dall’UAI.
La
decisione contestata deve, quindi, nel suo risultato essere confermata.
2.22
Da ultimo,
l’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia medica
pluridisciplinare giudiziaria, oltre all’edizione delle cartelle mediche da
parte dei curanti e l’audizione testimoniale della collaboratrice domestica dell’interessata
(VIII).
Al
proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici, né all’edizione delle cartelle mediche richieste.
Analoga
riflessione si impone con riferimento alla richiesta di audizione della
collaboratrice domestica dell’assicurata, posto che, come visto (cfr. consid.
2.13
), non vi è motivo per discostarsi dalla valutazione effettuata
dall’assistente sociale.
2.23
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster