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Decisione

32.2007.253

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 ottobre 2008Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.7. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss).

La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement

juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die

Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen,

in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des

autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une

personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.8. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in

un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und

seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra

Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.9. Nella presente fattispecie l’UAI

ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità

limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 31 dicembre

2006, fondandosi in particolare sulla documentazione medica agli atti (cfr. certificati

medici Dr. Med. __________ e Dr. Med. __________).

Questa

conclusione può essere fatta propria dal TCA.

Si tratta

ora di stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare in

seguito il diritto a prestazioni.

Con lo scopo di accertare

in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha

affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale

ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia reumatologica (Dr.

Med. __________), sia quella psichiatrica (Dr. Med. __________).

L’aspetto reumatologico è

stato vagliato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel

suo referto del 14 settembre 2006 ha posto le diagnosi reumatologiche con

ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronica

a sinistra in minime alterazioni degenerative agli ultimi segmenti della

colonna lombare (L4-S1), cifoscoliosi della dorsale, decondizionamento

muscolare, periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a

destra, epicondilopatia omeroradiale a destra e dolori coxogeni a sinistra di

non chiara eziologia” (doc. AI 18-19; inc. 32.2007.253).

Questo specialista ha

precisato:

"

(…)

Tenendo conto del danno alla salute attuale,

l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto

spesso tra 5‑10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10‑25

kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25‑45 kg fino all'altezza

dei fianchi, mai oltre 45 kg

fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino

a 5 kg sopra l'altezza del

petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio destro, spesso pesi

oltrepassanti i 5 kg sopra

l'altezza del petto con il braccio sinistro. L'assicurato può molto spesso

maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media

entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti.

La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al

di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso

assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata,

molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato può assumere

spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di

lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi

tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta

salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo

del 100 %, dal momento della stesura di questa perizia.

Premesso che siano soddisfatte le condizioni

ergonomiche sopramenzionate, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura

del 100 % con un rendimento massimo nella professione appresa di venditore.

Nella sua ultima attività principale come

impiegato presso la __________ addetto al servizio di logistica con carico e

scarico dei treni, smistamento degli invii e della corrispondenza, lavori in

parte non rispecchianti le condizioni ergonomiche menzionate con movimenti

ripetitivi di flessione e torsione dei rachide, svolte quasi sempre in

posizione eretta, con necessità di sollevamento di carichi pesanti, giudico

l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma

con una diminuzione del rendimento del 30% dal giorno della stesura di questa

perizia.” (doc. AI 18-19)

L’aspetto

psichico è invece stato vagliato dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, che nel suo referto del 14 settembre 2006 (doc. 19-1; inc.

32.2007.253) posta la diagnosi di “disturbo della personalità emotivamente

instabile, variante impulsiva (ICD10-F60.3) e dipendenza da bevande alcoliche,

remissione parziale (ICD10-F10.201)”, ha ritenuto RI 1 non abile al lavoro

presso il precedente datore di lavoro in considerazione della situazione

venutasi a creare, ma teoricamente abile al lavoro in un’attività conforme alle

sue capacità previo orientamento professionale e sostegno psicologico intensivo

(doc. AI 19-4/5; inc. 32.2007.253).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 29 settembre 2006, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente hanno posto la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa:

"

(...)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA'

LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico -

teorica globale dell'assicurato nell'attività da ultimo svolta di addetto alla

logistica presso la __________ di __________ è da considerare nullo in quanto

non più esigibile dal punto di vista psicologico e mentale. Inserito in un

altro ambiente di lavoro, in cui l'assicurato possa ritrovare la soddisfazione

interiore e quindi eliminare gli effetti nefasti dell'esperienza professionale

precedente, con un mansionario rispettoso delle esigenze descritte dal nostro

consulente reumatologo, il grado di capacità lavorativa è valutabile nella

misura del 100% (per esempio in qualità di venditore di articoli sportivi).

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Si manifestano prevalentemente nell'ambito delle

menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale,

legati a problemi insorti sul posto di lavoro, complicati dall'uso eccessivo di

bevande alcoliche (assunte a scopo di automedicazione per sedare l'ansia) e da

una elaborazione negativa degli eventi con in particolare pensieri fissi a

carattere aggressivo nei confronti del datore di lavoro. Riteniamo pertanto che

l'attività da ultimo svolta presso la __________ di __________ non è più

praticabile tenuto conto della situazione venutasi a creare e della incapacità

dell'assicurato di controllare e gestire gli impulsi, ciò che comporta

difficoltà nell'esecuzione e nell'espletamento delle mansioni.

A livello muscolo - scheletrico, nella sua ultima

attività principale quale impiegato presso la __________ addetto al servizio di

logistica con carico e scarico dei treni, smistamento degli invii e della

corrispondenza, necessità quindi di sollevamento e trasporto di carichi

pesanti, l'assicurato presenta una riduzione della capacità lavorativa nella

misura del 30%.

La limitazione della capacità di lavoro esiste a

nostro avviso a partire da dicembre 2004 (scompenso ansio - depressivo con uso

dannoso di sostanze alcoliche) data a partire dalla quale l'assicurato è stato

considerato inabile al lavoro al 50%. La situazione è poi ulteriormente

peggiorata sul piano psicologico e mentale (ricovero in clinica psichiatrica) a

partire dal 26.02.2005 con capacità lavorativa nulla. Da allora lo sviluppo

della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato miglioramenti e,

come discusso sopra riteniamo che l'attività da ultimo svolta presso la __________

di __________ non è più esigibile. La prognosi valetudinaria futura rimane

aperta, riteniamo che l'assicurato vada considerato teoricamente abile al

lavoro in misura completa presso un altro datore di lavoro, in attività

conforme alle sue capacità e con un sostegno psicologico intensivo.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Provvedimenti di integrazione professionali quali

un riorientamento professionale, il sostegno a un collocamento in un altro

posto di lavoro sono a nostro avviso da prendere in considerazione. Presso il

SAM, nonostante la complicata situazione in cui l'assicurato è venuto a

trovarsi, egli ha mostrato uno spiraglio relativo alla possibilità che si

verifichino situazioni migliori, in grado di far emergere la sua personalità,

ciò ovviamente al di fuori dei confini della __________ dove la situazione si è

ormai deteriorata in maniera irreversibile.

Sul piano medico - teorico l'assicurato è in

grado di svolgere altre attività, riteniamo che possa far valere le sue

competenze nel campo della vendita di materiale sportivo, avendo in questo

settore una formazione professionale specifica acquisita oltre a una

esperienza. In attività simili, dove l'assicurato possa ritrovare la

soddisfazione interiore e rispettose delle esigenze descritte dal nostro

consulente reumatologo a pagina 6 del suo rapporto, la capacità lavorativa è

attualmente da considerare in misura completa.

Ribadiamo tuttavia l'importanza che la presa a

carico specialistica risulti intensiva onde permettere all'assicurato di

reinserirsi nel mondo del lavoro e così eliminare gli effetti nefasti

dell'esperienza professionale precedentemente vissuta. In questo senso il

nostro consulente psichiatra ha preso contatto con lo psichiatra e lo psicologo

curanti i quali si sono detti d'accordo circa questo impegno.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Domande supplementari non sono poste.

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste."

(Doc. AI 18-12+13+14, inc. 32.2007.253)

Il ricorrente

è stato successivamente ricoverato presso la Clinica __________ per una “…riesacerbazione della

sintomatologia depressiva di base toccando la sfera affettiva, cognitiva e

volitiva” (doc. AI 45-47; inc. 32.2007.253). Il Dr. Med. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto il decorso della malattia lento e

orientato verso la cronicizzazione con una prognosi valetudinaria sfavorevole a

media e lunga scadenza (doc. AI 45-47; inc. 32.2007.253).

In data 14

maggio 2007 il medico del SMR, Dr. __________, ha precisato all’indirizzo

dell’UAI (doc. AI 38-1; inc. 32.2007.253) che il ricovero in ambiente

psichiatrico a partire dal 14 aprile 2007 non ha mutato le valutazioni anteriori

che ritenevano l’assicurato teoricamente abile al lavoro in misura completa a

decorrere dal mese di settembre 2006 presso un altro datore di lavoro in

attività conforme alle sue capacità dal punto di vista fisico e psicologico

(doc. AI 24-1; inc. 32.2008.23).

Sulla

base della documentazione medica e della perizia specialistica

interdisciplinare del SAM del 29 settembre 2006, l’UAI ha quindi ritenuto

l’insorgente totalmente inabile nella sua abituale attività di addetto alla

logistica, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni

fisiche dettate dal danno alla salute, lo stesso risulta abile al 100%.

Di conseguenza

l’UAI ha soppresso la rendita intera d’invalidità a partire dal mese di gennaio

2007.

Il 10 luglio

2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso all’UAI il seguente certificato medico del Dr. __________

del 2 luglio 2007: (doc. VI1; inc. 32.2007.253)

"

(…)

Assistiamo ad una vera involuzione affettiva e

cognitiva, e di conseguenza anche della volitività. Tutti i processi psichici

sono marcati da una profonda regressione delle funzioni vitali.

Durante il lungo periodo di degenza si sono

manifestati ridottissimi progressi dovuti all’appoggio massiccio relativo alla

cura stazionaria.

Privo di tale supporto, alla dimissione, il

signor RI 1 ha manifestato una evidente incapacità ad auto gestirsi e una

carenza di responsabilità nei confronti della famiglia dove il dialogo è da

tempo interrotto e che lui vive in modo ostile e persecutorio.

L’abuso immediato e indifferenziato di bevande

alcoliche rappresenta la fragilità psichica di cui il signor RI 1 è portatore.

Secondo scienza e coscienza questo decorso non

permette di prevedere alcun sviluppo favorevole né dal profilo

lavorativo-reintegrativo, né dal profilo psicologico. Anzi, il lento degrado

verso l’isolamento, la depressione, l’emarginazione compromettono a media lunga

scadenza le poche risorse ancora a sua disposizione.

È opportuno, secondo noi, che queste

considerazioni possano essere riconfermate dopo attento esame in ambito

peritale per una ridefinizione del quadro clinico”.

Alla luce

del referto del Dr. med. __________ (doc. AI 46-1; inc. 32.2008.23) l’UAI ha

sottoposto RI 1 ad una visita presso la Dr.ssa med. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia.

Nel suo

referto del 3 ottobre 2007 questa specialista ha posto la diagnosi di disturbo

dell’adattamento con reazione ansia-depressiva prolungata (ICD10:F43.22), dal

2004; disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD

10:F60.30); uso dannoso di alcool, dal 2004.

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità di lavoro la Dr.ssa __________ ha

affermato:

"

(...)

1. Menomazioni a livello

psicologico (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

1.1 a

livello psicologico e mentale:

l'assicurato attualmente non è in grado di

svolgere un'attività che richiede un intenso contatto con persone o

l'inserimento in una rigida scala gerarchica. Vi è inoltre una riduzione della

caricabilità a livello psichico, situazioni stressanti porterebbero ad un

aggravamento dei disturbi e dell'abuso etilico.

1.2 a livello fisico:

Non può svolgere attività che richiedono

sollevamento di pesi superiori a 10-15kg, lavori manuali al di sopra della

testa o frequenti rotazioni del tronco.

1.3 nell'ambito sociale:

Vedi punto 1.1.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuali:

2.1

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale

dell'assicurato?

I disturbi

dell'assicurato si ripercuotono in modo negativo sull'attuale attività.

2.2

L'attività attuale è ancora

praticabile?:

No.

2.4

È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro

Si, al 100% per l'ultima attività esercitata.

quale impiegato delle poste.

2.6

Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro

provata a livello medico di almeno il 20%:

100% dal 26.02.2005 per l'ultima attività svolta.

2.7

Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della

capacità di lavoro?

Dall'inizio dell'attuale inabilità lavorativa

nonostante il supporto psicoterapico e farmacologico vi è stata una

cronicizzazione dei disturbi.

3.

L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di

sopportarne i disturbi psichici?

No

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione

1.

E' possibile

effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

A causa dell'ultima decisione dell'AL del 24

aprile 2007 non sono attualmente in corso ne sono previsti provvedimenti di

integrazione professionale. Considerando la struttura personologica

dell'assicurato e le sue attuali difficoltà psicologiche ritengo invece che

tali provvedimenti siano auspicabili. L'assicurato presenta tutt'ora risorse e

capacità lavorative residue ma incontra difficoltà nella ricerca di un nuovo

posto di lavoro a causa dei suoi vissuti psichici negativi e della sua

impulsività. Necessita quindi di un accompagnamento e aiuto al collocamento.

Attività esigibili potrebbero essere nell'ambito industriale, di assemblaggio,

di sorveglianza, logistica o manutenzione. Idoneo sarebbe anche un posto di

lavoro con un numero limitato di colleghi o un limitato carico di stress. Il

settore della vendita non è attualmente proponibile dato che si troverebbe

eccessivamente esposto a contatti con i clienti che - non sempre sarebbe in

grado di gestire. Inserito in un'attività idonea potrebbe essere abile al

lavoro al 100% o eventualmente all'80%. Un' attività lavorativa svolgerebbe

inoltre avrebbe inoltre un effetto stabilizzante sui disturbi psichici

dell'assicurato."

(Doc. AI 66-21+22+23+24+25, inc. 32.2008.23)

Sulla scorta

della documentazione medica acquisita agli atti e della perizia specialistica

della Dr.ssa __________, l’amministrazione ha quindi emanato la decisione del

24.

gennaio 2008 (doc. AI 63-1; inc. 32.2008.23).

In

corso di causa, il TCA si è rivolto alla Dr.ssa __________ richiedendo ulteriori

informazioni riguardo alla patologia psichiatrica dell’assicurato

(doc. XII):

“Gentile Dott.ssa __________,

lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la

vertenza che vede opposto il signor RI 1, che lei ha avuto modo di visitare il

21.

agosto 2007, all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI).

Rispetto alla valutazione del Dr. Med. __________

– nell’ambito della perizia plurisciplinare SAM del 14 settembre 2006 - che ha

posto la diagnosi di “disturbo della personalità emotivamente instabile,

variante impulsiva (ICD10-F60.3)” e “dipendenza da bevande alcoliche,

remissione parziale (ICD10-F10.201)”, nella sua perizia psichiatrica del 3

ottobre 2007 lei ha posto la diagnosi aggiuntiva di “disturbo dell’adattamento

con reazione ansia-depressiva prolungata (ICD10:F43.22), dal 2004”.

Nella medesima perizia al quesito circa lo

sviluppo della limitazione della capacità di lavoro del signor RI 1 (domanda

2.7

, pag. 12) lei ha risposto che dall’inizio dell’attuale inabilità lavorativa

nonostante il supporto psicoterapico e farmacologico vi è stata una

cronicizzazione dei disturbi.

Tuttavia, nelle conseguenze sulla capacità

d’integrazione (punto C, pag. 13), lei conclude dicendo che il paziente

inserito in un’attività idonea potrebbe essere abile al lavoro al 100% o

eventualmente all’80%.

Con la presente, la invito cortesemente a

motivarci in modo più approfondito le conseguenze della patologia aggiuntiva

suindicata e della cronicizzazione dei disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurato.”

Questa

è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 18 settembre 2008

(doc. XIII):

“Egregio Avvocato,

come da lei richiesto le riferisco in merito alla

persona indicata a margine.

Ho peritato il signor RI 1 il 21 agosto 2007 su

incarico del Centro Peritale di __________.

In tale data ho potuto constatare uno stato

depressivo reattivo alla conflittualità sul posto di lavoro e al conseguente

licenziamento. La sintomatologia si è protratta nel tempo e soddisfa i criterio

diagnostici di sindrome da disadattamento secondo ICD 10.

Il disturbo di personalità soggiacente e già

citato nella precedente perizia aumenta la predisposizione al manifestarsi di

tale sindrome da disadattamento, ma senza l’evento stressante la condizione di

disagio psichico non sarebbe insorta.

L’assicurato presenta un malessere soggettivo che

interferisce con la sua capacità lavorativa e il suo funzionamento sociale.

Si sente scoraggiato, demotivato e frustrato. Si

vive come vittima della situazione. A causa del suo disturbo di personalità la

sua capacità di autocritica è fortemente ridotta, mentre è costantemente

presente una forte impulsività e rabbia che sfocia anche in atteggiamenti

aggressivi e rivendicativi nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Il disagio psichico ha portato ad un incremento

massiccio di bevande alcoliche, ciò che aggrava ulteriormente la situazione

dell’assicurato.

A mio giudizio al momento della perizia

l’assicurato era sicuramente inabile per il posto di lavoro alle poste

(inabilità lavorativa del tutto teorica in quanto questo posto di lavoro non

esiste più) e, nelle sue condizioni, inabile anche nella ricerca di un nuovo

posto di lavoro.

All’assicurato sono stati negati provvedimenti

professionali sulla base di un calcolo teorico di riduzione della capacità di

guadagno senza riformazione specifica.

Lo stato depressivo cronico, i forti sentimenti

di rabbia e frustrazione, il sentimento di aver subito un importante

ingiustizia, in assenza di totale autocritica non permettono tuttavia all’assicurato

di svolgere con serenità una concreta ricerca di un’altra attività

professionale.

In questo senso avevo valutato una progressiva capacità

lavorativa solo in concomitanza con un concreto aiuto all’inserimento

professionale (ricerca di un nuovo posto di lavoro) da parte dell’assicurazione

invalidità.

In caso contrario l’assicurato persiste nella sua

struttura patologica e nel rafforzamento dei sintomi”.

2.10

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998.

IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta

Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y

a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11

Nell’evenienza

concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale

deve rilevare quanto segue in merito alla valutazione medica delle patologie

dell’interessato.

2.11.1

Per quanto

riguarda l’aspetto reumatologico, il Dr. Med. __________ nel suo referto

peritale del 14 settembre 2006 ha rilevato che in un lavoro adatto al suo stato di salute RI 1 è

abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%. Per

quanto riguarda invece la professione appresa di venditore, lo specialista ha

ritenuto l’assicurato abile nella misura del 100% con un rendimento massimo, a

condizione che siano soddisfatte le condizioni ergonomiche indicate al consid.

2.8

Il TCA

non ha motivo di distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del

resto state smentite da certificati medici attestanti delle patologie

reumatologiche maggiormente invalidanti in grado di influire sulla capacità

lavorativa dell’interessato. Lo stesso ricorrente nelle osservazioni del 7

maggio 2007 e nel ricorso 30 luglio 2007 (per quanto riguarda la prima

procedura 32.2007.253) e nelle osservazioni 23 novembre 2007 e nel ricorso 11

febbraio 2008 (per la seconda procedura 32.2008.23), non ha fatto nessun

accenno a patologie reumatologiche di cui soffrirebbe ancora il proprio

assistito, limitandosi ad illustrare un peggioramento della patologia

psichiatrica e allegando certificazioni mediche solo per quanto riguarda

quest’ultima affezione.

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

reumatologico, sia stato dettagliatamente e approfonditamente valutato dal Dr. __________.

2.11.2

L’aspetto psichiatrico

è stato vagliato nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto

specialistico del Dr. __________ il quale nel suo rapporto peritale del 14 settembre

2006, dopo aver diagnosticato un disturbo della personalità emotivamente

instabile, variante impulsiva (ICD10-F60.3) e dipendenza da bevande alcoliche,

remissione parziale (ICD10-F10.201) ha ritenuto l’assicurato “…non abile al

lavoro presso il precedente datore di lavoro tenuto conto della situazione

venutasi a creare che ha profondamente minato il clima di fiducia, di

collaborazione, di correttezza e di rispetto necessario all’espletamento

normale delle sue funzioni di impiegato” (doc. AI 19-4; inc. 32.2007.253), ma

abile in un’attività conforme alle sue capacità previo orientamento

professionale e sostegno psicologico intensivo (doc. AI 19-5; inc.

32.2007

).

La Dr.ssa

Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel proprio referto

del 3 ottobre 2007 dopo aver proceduto al riassunto degli atti medici,

all’anamnesi sociale, lavorativa, all’anamnesi da terzi e illustrato i dati

soggettivi e le constatazioni obiettive dell’assicurato ha posto una diagnosi

che parzialmente ricalca quella del Dr. __________ rilevando un disturbo

dell’adattamento con reazione ansia-depressiva prolungata (ICD10:F43.22) dal

2004, un disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD

10:F60.30) e un uso dannoso di alcool dal 2004.

I due

periti consultati dall’amministrazione concordano anche per quanto riguarda la

valutazione delle conseguenze sulla capacità di lavoro. RI 1 è considerato

inabile al 100% nella sua precedente professione di impiegato delle poste (doc.

AI 66-23; inc. 32.2008.23), per contro in attività adeguate nell’ambito

industriale, di assemblaggio, di sorveglianza, logistica o manutenzione sarebbe

idoneo al lavoro al 100% o all’80% previo un adeguato orientamento

professionale e sostegno psicologico (doc. AI 19-5; inc. 32.2007.253; doc. AI

66-25; inc. 32.2008.23).

Il TCA

nota tuttavia che secondo questi medici un miglioramento dello stato di salute

dell’assicurato e della sua capacità lavorativa sarà possibile solo dopo la

messa in atto di un sostegno all’inserimento professionale. Tale premessa è

stata ulteriormente evidenziata dalla Dr.ssa __________ nello scritto del 18

settembre 2008, dove la specialista ha sottolineato che la progressiva capacità

lavorativa di RI 1 è da valutare in concomitanza con un concreto aiuto

all’inserimento professionale senza il quale “l’assicurato persiste nella sua

struttura patologica e nel rafforzamento dei sintomi” (doc. XIII; inc.

32.2007

).

In

particolare la Dr.ssa __________, interpellata dal TCA esplicitamente su questo

punto, ha rilevato che: “A mio giudizio al momento della perizia l’assicurato era

sicuramente inabile per il posto di lavoro alle poste (inabilità lavorativa del

tutto teorica in quanto questo posto di lavoro non esiste più) e, nelle sue condizioni,

inabile anche nella ricerca di un nuovo posto di lavoro” (doc. XIII).

Anche il

medico curante Dr. __________ ha, del resto, espresso una valutazione che

ricalca sostanzialmente quella dei periti interpellati dall’amministrazione, in

particolare per quanto riguarda l’incapacità dell’assicurato di auto gestirsi e

la prognosi sfavorevole dal profilo lavorativo-reintegrativo e psicologico

(doc. VI1; inc. 32.2007.253).

Va

al riguardo rilevato che le decisioni impugnate non contengono

indicazioni circa la capacità lucrativa residua dell’assicurato

in caso di (eventuale) esecuzione di cure e misure

d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA), limitandosi a

ritenere l’assicurato abile in misura completa ma appunto

senza tenere adeguatamente conto delle condizioni poste dai

periti per ritenere RI 1 abile in misura completa, ovvero: la messa in atto di

misure d’integrazione.

Del resto

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in taluni casi, la possibilità

di procedere a misure di integrazione non osta necessariamente alla concessione

della rendita (cfr. in particolare 9C 337/2007).

Pertanto

questa Corte deve concludere che l’assicurato senza la messa in atto di cure e

misure d’integrazione è da ritenersi totalmente inabile al lavoro anche dopo il

31.

dicembre 2006. Alla luce di quanto sopra, richiamata anche la

giurisprudenza citata del Tribunale federale, i ricorsi vanno accolti e le

decisioni impugnate annullate - nella misura in cui hanno negato a RI 1 il diritto

alla rendita intera d’invalidità anche dopo il 31 dicembre 2006.

Sarà poi

compito dell’amministrazione in sede di revisione valutare la capacità

lavorativa dell’assicurato dopo la messa

in atto delle suindicate misure.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. l ricorsi

sono accolti e le decisioni impugnate annullate.

§ RI 1 ha

diritto a una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Le spese,

per fr. 400.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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