32.2007.253
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6 ottobre 2008Italiano54 min
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Numero d'incarto:
32.2007.253
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, TCA
Titolo:
Decisione dell'UAI di negare la rendita d'invalidità a partire dal 1° gennaio 2007 non può essere confermata, in quanto l'assicurato senza la messa in atto di cure e misure d'integrazione è totalmente inabile al lavoro anche dopo il 31.12.2006
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
INTEGRAZIONE
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 72 CPC-TI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 23 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.253
32.2008.23
LG/DC/sc
Lugano
6 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 30 luglio 2007 e
dell’11 febbraio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 10 luglio 2007 e del 24
gennaio 2008 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, precedentemente attivo quale addetto alla logistica presso __________,
in data 9 novembre 2005 ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in
quanto affetto da “depressione, problemi psichici” (doc. AI 1-1; inc.
32.007.253).
Successivamente
il medico curante precisava la diagnosi di “sindrome depressiva reattiva,
entesopatie diffuse, epicondilite cronica gomito destro, scoliosi dorsale
destro convessa con enteropatie, in particolare all’inserzioni della cresta del
bacino a sinistra ” (doc. AI 10-1; inc. 32.2007.253).
Esperiti gli
accertamenti medici ed economici, in particolare una perizia pluridisciplinare
a cura del SAM, con progetto di decisione del 24 aprile 2007, l’Ufficio AI ha
attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al
periodo compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006, negando in
seguito il diritto a prestazioni, dato che l’assicurato conserva una capacità
lavorativa del 100% in attività adeguate (doc. AI 33-1; inc. 32.2007.253).
1.2. Con
osservazioni del 7 maggio 2007 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato la riforma del progetto di decisione, a seguito della riesacerbazione
di una sintomatologia depressiva con conseguente ricovero dal 14 aprile 2007
presso la Clinica __________, e
l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità (doc. AI 36-1; inc.
32.2007.253).
1.3. L’amministrazione
in data 11 giugno 2007 ha
invitato il rappresentante del signor RI 1 a produrre un certificato medico
dettagliato relativo alla degenza presso la Clinica __________ (doc. F; inc. 32.2007.253). Un
certificato medico del Dr. Med. __________ che è stato trasmesso il 10 luglio
2007 (doc. VI1; inc. 32.2007.253).
1.4. L’UAI, con
decisione del 10 luglio 2007 ha
confermato il progetto di decisione non avendo le osservazioni apportato
elementi nuovi e oggettivi che potessero modificare il precedente provvedimento
(doc. AI 39-1; inc. 32.2007.253).
1.5. Contro la
succitata decisione amministrativa il patrocinatore del signor RI 1 ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. I; inc. 32.2007.253) ribadendo il
peggioramento dello stato di salute psichico del ricorrente, le cui condizioni
“…non gli permettono di organizzare soluzioni alternative per la propria vita,
che si è assistito ‘ad una vera involuzione affettiva e cognitiva, e di
conseguenza anche della volitività’, e che ‘tutti i processi psichici
sono marcati da una profonda regressione delle funzioni vitali’; la
conclusione è quindi l’impossibilità di prendere in considerazione ‘alcun
sviluppo favorevole né dal profilo lavorativo – reintegrativo, né dal profilo
psicologico’”. L’avv. RA 1 ha chiesto inoltre che sia esperita una perizia
giudiziale sul grado d’invalidità psichica dell’assicurato.
1.6. Nella sua
risposta di causa del 9 agosto 2007 (doc. IV; inc. 32.2007.253) l’Ufficio AI ha
comunicato che al fine di determinare lo stato di salute dell’assicurato, a
partire dal mese di aprile 2007, si è resa necessaria una perizia psichiatrica.
Ritenuto che tali accertamenti hanno lo scopo di acclarare il diritto a
prestazioni assicurative nel periodo posteriore a quello considerato nella
decisione impugnata, l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso.
1.7. Su incarico
dell’UAI il Centro Peritale per le assicurazioni sociali di __________ ha
sottoposto il signor RI 1, in data 21 agosto 2007, ad una visita specialistica
presso la Dr.ssa med. __________ di __________ (doc. V 2; inc. 32.2007.253).
1.8. Con
decisione del 24 gennaio 2008 (doc. AI 63-1; inc. 32.2008.23),
l’amministrazione confermando la propria proposta di decisione del 20 novembre
2007 (doc. AI 62-1; 32.2008.23), ha respinto la richiesta di prestazioni sulla
base della documentazione medica acquisita agli atti in seguito alla decisione
del 10 luglio 2007 e della perizia specialistica della Dr.ssa __________. Non è
risultato infatti che lo stato di salute dell’assicurato abbia subito delle
modifiche dopo il mese di settembre 2006 e nemmeno dal mese di aprile 2007. Il
danno alla salute, di cui il ricorrente è portatore gli comporta ancora e
unicamente una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno
quantificabile nella misura dell’11%.
1.9. Il
ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, ha interposto un tempestivo
ricorso anche contro la suddetta decisione riprendendo sostanzialmente le
medesime argomentazioni e richieste del precedente ricorso del 30 luglio 2007
(doc. I; 32.2008.23).
1.10. Nella
risposta del 5 marzo 2008 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
IV; 32.2008.23).
1.11.Pendente causa il TCA ha interpellato la Dr.ssa __________, la quale
è stata invitata a motivare in maniera più approfondita la patologia del
ricorrente (doc. XII).
La
sua risposta è pervenuta al TCA il 16 settembre 2008 (doc. XIII).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni in data 25 settembre 2008 (doc. XVI), mentre
l’assicurato, da parte sua, con scritto del 22 settembre 2008 (XV).
Tali
scritti sono stati trasmessi alla relativa controparte per conoscenza (doc.
XVII, XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. L'art. 72
del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al
diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,
prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a)
quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata
ad altro giudice per ragione di materia;
b)
quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto
o atto giuridico.
Nell'evenienza
concreta, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro
due decisioni rilasciate dallo stesso assicuratore (Ufficio AI) e che esse sono
tra loro strettamente connesse (versamento di una rendita intera d’invalidità
dopo il 31 dicembre 2006), le procedure ricorsuali sono congiunte in un unico
procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR
2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04
e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA
K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97
consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).
Nel
merito
2.3. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Il TCA è
chiamato a statuire se l’UAI ha correttamente oppure no attribuito
all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo
compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006, negando in seguito il
diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1.).
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02
e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.6. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.7. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss).
La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen,
in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces
conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des
autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une
personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.8. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in
un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und
seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.9. Nella presente fattispecie l’UAI
ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 31 dicembre
2006, fondandosi in particolare sulla documentazione medica agli atti (cfr. certificati
medici Dr. Med. __________ e Dr. Med. __________).
Questa
conclusione può essere fatta propria dal TCA.
Si tratta
ora di stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare in
seguito il diritto a prestazioni.
Con lo scopo di accertare
in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha
affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale
ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia reumatologica (Dr.
Med. __________), sia quella psichiatrica (Dr. Med. __________).
L’aspetto reumatologico è
stato vagliato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel
suo referto del 14 settembre 2006 ha posto le diagnosi reumatologiche con
ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronica
a sinistra in minime alterazioni degenerative agli ultimi segmenti della
colonna lombare (L4-S1), cifoscoliosi della dorsale, decondizionamento
muscolare, periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a
destra, epicondilopatia omeroradiale a destra e dolori coxogeni a sinistra di
non chiara eziologia” (doc. AI 18-19; inc. 32.2007.253).
Questo specialista ha
precisato:
"
(…)
Tenendo conto del danno alla salute attuale,
l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto
spesso tra 5‑10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10‑25
kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25‑45 kg fino all'altezza
dei fianchi, mai oltre 45 kg
fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino
a 5 kg sopra l'altezza del
petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto con il braccio destro, spesso pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra
l'altezza del petto con il braccio sinistro. L'assicurato può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media
entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti.
La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al
di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso
assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in
piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata,
molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato può assumere
spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di
lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi
tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può talvolta
salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo
del 100 %, dal momento della stesura di questa perizia.
Premesso che siano soddisfatte le condizioni
ergonomiche sopramenzionate, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura
del 100 % con un rendimento massimo nella professione appresa di venditore.
Nella sua ultima attività principale come
impiegato presso la __________ addetto al servizio di logistica con carico e
scarico dei treni, smistamento degli invii e della corrispondenza, lavori in
parte non rispecchianti le condizioni ergonomiche menzionate con movimenti
ripetitivi di flessione e torsione dei rachide, svolte quasi sempre in
posizione eretta, con necessità di sollevamento di carichi pesanti, giudico
l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma
con una diminuzione del rendimento del 30% dal giorno della stesura di questa
perizia.” (doc. AI 18-19)
L’aspetto
psichico è invece stato vagliato dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, che nel suo referto del 14 settembre 2006 (doc. 19-1; inc.
32.2007.253) posta la diagnosi di “disturbo della personalità emotivamente
instabile, variante impulsiva (ICD10-F60.3) e dipendenza da bevande alcoliche,
remissione parziale (ICD10-F10.201)”, ha ritenuto RI 1 non abile al lavoro
presso il precedente datore di lavoro in considerazione della situazione
venutasi a creare, ma teoricamente abile al lavoro in un’attività conforme alle
sue capacità previo orientamento professionale e sostegno psicologico intensivo
(doc. AI 19-4/5; inc. 32.2007.253).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 29 settembre 2006, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente hanno posto la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa:
"
(...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA'
LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico -
teorica globale dell'assicurato nell'attività da ultimo svolta di addetto alla
logistica presso la __________ di __________ è da considerare nullo in quanto
non più esigibile dal punto di vista psicologico e mentale. Inserito in un
altro ambiente di lavoro, in cui l'assicurato possa ritrovare la soddisfazione
interiore e quindi eliminare gli effetti nefasti dell'esperienza professionale
precedente, con un mansionario rispettoso delle esigenze descritte dal nostro
consulente reumatologo, il grado di capacità lavorativa è valutabile nella
misura del 100% (per esempio in qualità di venditore di articoli sportivi).
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si manifestano prevalentemente nell'ambito delle
menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello psicologico e mentale,
legati a problemi insorti sul posto di lavoro, complicati dall'uso eccessivo di
bevande alcoliche (assunte a scopo di automedicazione per sedare l'ansia) e da
una elaborazione negativa degli eventi con in particolare pensieri fissi a
carattere aggressivo nei confronti del datore di lavoro. Riteniamo pertanto che
l'attività da ultimo svolta presso la __________ di __________ non è più
praticabile tenuto conto della situazione venutasi a creare e della incapacità
dell'assicurato di controllare e gestire gli impulsi, ciò che comporta
difficoltà nell'esecuzione e nell'espletamento delle mansioni.
A livello muscolo - scheletrico, nella sua ultima
attività principale quale impiegato presso la __________ addetto al servizio di
logistica con carico e scarico dei treni, smistamento degli invii e della
corrispondenza, necessità quindi di sollevamento e trasporto di carichi
pesanti, l'assicurato presenta una riduzione della capacità lavorativa nella
misura del 30%.
La limitazione della capacità di lavoro esiste a
nostro avviso a partire da dicembre 2004 (scompenso ansio - depressivo con uso
dannoso di sostanze alcoliche) data a partire dalla quale l'assicurato è stato
considerato inabile al lavoro al 50%. La situazione è poi ulteriormente
peggiorata sul piano psicologico e mentale (ricovero in clinica psichiatrica) a
partire dal 26.02.2005 con capacità lavorativa nulla. Da allora lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato miglioramenti e,
come discusso sopra riteniamo che l'attività da ultimo svolta presso la __________
di __________ non è più esigibile. La prognosi valetudinaria futura rimane
aperta, riteniamo che l'assicurato vada considerato teoricamente abile al
lavoro in misura completa presso un altro datore di lavoro, in attività
conforme alle sue capacità e con un sostegno psicologico intensivo.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Provvedimenti di integrazione professionali quali
un riorientamento professionale, il sostegno a un collocamento in un altro
posto di lavoro sono a nostro avviso da prendere in considerazione. Presso il
SAM, nonostante la complicata situazione in cui l'assicurato è venuto a
trovarsi, egli ha mostrato uno spiraglio relativo alla possibilità che si
verifichino situazioni migliori, in grado di far emergere la sua personalità,
ciò ovviamente al di fuori dei confini della __________ dove la situazione si è
ormai deteriorata in maniera irreversibile.
Sul piano medico - teorico l'assicurato è in
grado di svolgere altre attività, riteniamo che possa far valere le sue
competenze nel campo della vendita di materiale sportivo, avendo in questo
settore una formazione professionale specifica acquisita oltre a una
esperienza. In attività simili, dove l'assicurato possa ritrovare la
soddisfazione interiore e rispettose delle esigenze descritte dal nostro
consulente reumatologo a pagina 6 del suo rapporto, la capacità lavorativa è
attualmente da considerare in misura completa.
Ribadiamo tuttavia l'importanza che la presa a
carico specialistica risulti intensiva onde permettere all'assicurato di
reinserirsi nel mondo del lavoro e così eliminare gli effetti nefasti
dell'esperienza professionale precedentemente vissuta. In questo senso il
nostro consulente psichiatra ha preso contatto con lo psichiatra e lo psicologo
curanti i quali si sono detti d'accordo circa questo impegno.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Domande supplementari non sono poste.
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste."
(Doc. AI 18-12+13+14, inc. 32.2007.253)
Il ricorrente
è stato successivamente ricoverato presso la Clinica __________ per una “…riesacerbazione della
sintomatologia depressiva di base toccando la sfera affettiva, cognitiva e
volitiva” (doc. AI 45-47; inc. 32.2007.253). Il Dr. Med. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto il decorso della malattia lento e
orientato verso la cronicizzazione con una prognosi valetudinaria sfavorevole a
media e lunga scadenza (doc. AI 45-47; inc. 32.2007.253).
In data 14
maggio 2007 il medico del SMR, Dr. __________, ha precisato all’indirizzo
dell’UAI (doc. AI 38-1; inc. 32.2007.253) che il ricovero in ambiente
psichiatrico a partire dal 14 aprile 2007 non ha mutato le valutazioni anteriori
che ritenevano l’assicurato teoricamente abile al lavoro in misura completa a
decorrere dal mese di settembre 2006 presso un altro datore di lavoro in
attività conforme alle sue capacità dal punto di vista fisico e psicologico
(doc. AI 24-1; inc. 32.2008.23).
Sulla
base della documentazione medica e della perizia specialistica
interdisciplinare del SAM del 29 settembre 2006, l’UAI ha quindi ritenuto
l’insorgente totalmente inabile nella sua abituale attività di addetto alla
logistica, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni
fisiche dettate dal danno alla salute, lo stesso risulta abile al 100%.
Di conseguenza
l’UAI ha soppresso la rendita intera d’invalidità a partire dal mese di gennaio
2007.
Il 10 luglio
2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso all’UAI il seguente certificato medico del Dr. __________
del 2 luglio 2007: (doc. VI1; inc. 32.2007.253)
"
(…)
Assistiamo ad una vera involuzione affettiva e
cognitiva, e di conseguenza anche della volitività. Tutti i processi psichici
sono marcati da una profonda regressione delle funzioni vitali.
Durante il lungo periodo di degenza si sono
manifestati ridottissimi progressi dovuti all’appoggio massiccio relativo alla
cura stazionaria.
Privo di tale supporto, alla dimissione, il
signor RI 1 ha manifestato una evidente incapacità ad auto gestirsi e una
carenza di responsabilità nei confronti della famiglia dove il dialogo è da
tempo interrotto e che lui vive in modo ostile e persecutorio.
L’abuso immediato e indifferenziato di bevande
alcoliche rappresenta la fragilità psichica di cui il signor RI 1 è portatore.
Secondo scienza e coscienza questo decorso non
permette di prevedere alcun sviluppo favorevole né dal profilo
lavorativo-reintegrativo, né dal profilo psicologico. Anzi, il lento degrado
verso l’isolamento, la depressione, l’emarginazione compromettono a media lunga
scadenza le poche risorse ancora a sua disposizione.
È opportuno, secondo noi, che queste
considerazioni possano essere riconfermate dopo attento esame in ambito
peritale per una ridefinizione del quadro clinico”.
Alla luce
del referto del Dr. med. __________ (doc. AI 46-1; inc. 32.2008.23) l’UAI ha
sottoposto RI 1 ad una visita presso la Dr.ssa med. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia.
Nel suo
referto del 3 ottobre 2007 questa specialista ha posto la diagnosi di disturbo
dell’adattamento con reazione ansia-depressiva prolungata (ICD10:F43.22), dal
2004; disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD
10:F60.30); uso dannoso di alcool, dal 2004.
Per
quanto concerne le conseguenze sulla capacità di lavoro la Dr.ssa __________ ha
affermato:
"
(...)
1. Menomazioni a livello
psicologico (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1 a
livello psicologico e mentale:
l'assicurato attualmente non è in grado di
svolgere un'attività che richiede un intenso contatto con persone o
l'inserimento in una rigida scala gerarchica. Vi è inoltre una riduzione della
caricabilità a livello psichico, situazioni stressanti porterebbero ad un
aggravamento dei disturbi e dell'abuso etilico.
1.2 a livello fisico:
Non può svolgere attività che richiedono
sollevamento di pesi superiori a 10-15kg, lavori manuali al di sopra della
testa o frequenti rotazioni del tronco.
1.3 nell'ambito sociale:
Vedi punto 1.1.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuali:
2.1
Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale
dell'assicurato?
I disturbi
dell'assicurato si ripercuotono in modo negativo sull'attuale attività.
2.2
L'attività attuale è ancora
praticabile?:
No.
2.4
È constatabile una diminuzione della
capacità di lavoro
Si, al 100% per l'ultima attività esercitata.
quale impiegato delle poste.
2.6
Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro
provata a livello medico di almeno il 20%:
100% dal 26.02.2005 per l'ultima attività svolta.
2.7
Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della
capacità di lavoro?
Dall'inizio dell'attuale inabilità lavorativa
nonostante il supporto psicoterapico e farmacologico vi è stata una
cronicizzazione dei disturbi.
3.
L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di
sopportarne i disturbi psichici?
No
C. Conseguenze sulla capacità
d'integrazione
1.
E' possibile
effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
A causa dell'ultima decisione dell'AL del 24
aprile 2007 non sono attualmente in corso ne sono previsti provvedimenti di
integrazione professionale. Considerando la struttura personologica
dell'assicurato e le sue attuali difficoltà psicologiche ritengo invece che
tali provvedimenti siano auspicabili. L'assicurato presenta tutt'ora risorse e
capacità lavorative residue ma incontra difficoltà nella ricerca di un nuovo
posto di lavoro a causa dei suoi vissuti psichici negativi e della sua
impulsività. Necessita quindi di un accompagnamento e aiuto al collocamento.
Attività esigibili potrebbero essere nell'ambito industriale, di assemblaggio,
di sorveglianza, logistica o manutenzione. Idoneo sarebbe anche un posto di
lavoro con un numero limitato di colleghi o un limitato carico di stress. Il
settore della vendita non è attualmente proponibile dato che si troverebbe
eccessivamente esposto a contatti con i clienti che - non sempre sarebbe in
grado di gestire. Inserito in un'attività idonea potrebbe essere abile al
lavoro al 100% o eventualmente all'80%. Un' attività lavorativa svolgerebbe
inoltre avrebbe inoltre un effetto stabilizzante sui disturbi psichici
dell'assicurato."
(Doc. AI 66-21+22+23+24+25, inc. 32.2008.23)
Sulla scorta
della documentazione medica acquisita agli atti e della perizia specialistica
della Dr.ssa __________, l’amministrazione ha quindi emanato la decisione del
24.
gennaio 2008 (doc. AI 63-1; inc. 32.2008.23).
In
corso di causa, il TCA si è rivolto alla Dr.ssa __________ richiedendo ulteriori
informazioni riguardo alla patologia psichiatrica dell’assicurato
(doc. XII):
“Gentile Dott.ssa __________,
lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la
vertenza che vede opposto il signor RI 1, che lei ha avuto modo di visitare il
21.
agosto 2007, all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI).
Rispetto alla valutazione del Dr. Med. __________
– nell’ambito della perizia plurisciplinare SAM del 14 settembre 2006 - che ha
posto la diagnosi di “disturbo della personalità emotivamente instabile,
variante impulsiva (ICD10-F60.3)” e “dipendenza da bevande alcoliche,
remissione parziale (ICD10-F10.201)”, nella sua perizia psichiatrica del 3
ottobre 2007 lei ha posto la diagnosi aggiuntiva di “disturbo dell’adattamento
con reazione ansia-depressiva prolungata (ICD10:F43.22), dal 2004”.
Nella medesima perizia al quesito circa lo
sviluppo della limitazione della capacità di lavoro del signor RI 1 (domanda
2.7
, pag. 12) lei ha risposto che dall’inizio dell’attuale inabilità lavorativa
nonostante il supporto psicoterapico e farmacologico vi è stata una
cronicizzazione dei disturbi.
Tuttavia, nelle conseguenze sulla capacità
d’integrazione (punto C, pag. 13), lei conclude dicendo che il paziente
inserito in un’attività idonea potrebbe essere abile al lavoro al 100% o
eventualmente all’80%.
Con la presente, la invito cortesemente a
motivarci in modo più approfondito le conseguenze della patologia aggiuntiva
suindicata e della cronicizzazione dei disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurato.”
Questa
è stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 18 settembre 2008
(doc. XIII):
“Egregio Avvocato,
come da lei richiesto le riferisco in merito alla
persona indicata a margine.
Ho peritato il signor RI 1 il 21 agosto 2007 su
incarico del Centro Peritale di __________.
In tale data ho potuto constatare uno stato
depressivo reattivo alla conflittualità sul posto di lavoro e al conseguente
licenziamento. La sintomatologia si è protratta nel tempo e soddisfa i criterio
diagnostici di sindrome da disadattamento secondo ICD 10.
Il disturbo di personalità soggiacente e già
citato nella precedente perizia aumenta la predisposizione al manifestarsi di
tale sindrome da disadattamento, ma senza l’evento stressante la condizione di
disagio psichico non sarebbe insorta.
L’assicurato presenta un malessere soggettivo che
interferisce con la sua capacità lavorativa e il suo funzionamento sociale.
Si sente scoraggiato, demotivato e frustrato. Si
vive come vittima della situazione. A causa del suo disturbo di personalità la
sua capacità di autocritica è fortemente ridotta, mentre è costantemente
presente una forte impulsività e rabbia che sfocia anche in atteggiamenti
aggressivi e rivendicativi nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Il disagio psichico ha portato ad un incremento
massiccio di bevande alcoliche, ciò che aggrava ulteriormente la situazione
dell’assicurato.
A mio giudizio al momento della perizia
l’assicurato era sicuramente inabile per il posto di lavoro alle poste
(inabilità lavorativa del tutto teorica in quanto questo posto di lavoro non
esiste più) e, nelle sue condizioni, inabile anche nella ricerca di un nuovo
posto di lavoro.
All’assicurato sono stati negati provvedimenti
professionali sulla base di un calcolo teorico di riduzione della capacità di
guadagno senza riformazione specifica.
Lo stato depressivo cronico, i forti sentimenti
di rabbia e frustrazione, il sentimento di aver subito un importante
ingiustizia, in assenza di totale autocritica non permettono tuttavia all’assicurato
di svolgere con serenità una concreta ricerca di un’altra attività
professionale.
In questo senso avevo valutato una progressiva capacità
lavorativa solo in concomitanza con un concreto aiuto all’inserimento
professionale (ricerca di un nuovo posto di lavoro) da parte dell’assicurazione
invalidità.
In caso contrario l’assicurato persiste nella sua
struttura patologica e nel rafforzamento dei sintomi”.
2.10
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28
novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR
1998.
IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta
Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y
a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.11
Nell’evenienza
concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale
deve rilevare quanto segue in merito alla valutazione medica delle patologie
dell’interessato.
2.11.1
Per quanto
riguarda l’aspetto reumatologico, il Dr. Med. __________ nel suo referto
peritale del 14 settembre 2006 ha rilevato che in un lavoro adatto al suo stato di salute RI 1 è
abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%. Per
quanto riguarda invece la professione appresa di venditore, lo specialista ha
ritenuto l’assicurato abile nella misura del 100% con un rendimento massimo, a
condizione che siano soddisfatte le condizioni ergonomiche indicate al consid.
2.8
Il TCA
non ha motivo di distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del
resto state smentite da certificati medici attestanti delle patologie
reumatologiche maggiormente invalidanti in grado di influire sulla capacità
lavorativa dell’interessato. Lo stesso ricorrente nelle osservazioni del 7
maggio 2007 e nel ricorso 30 luglio 2007 (per quanto riguarda la prima
procedura 32.2007.253) e nelle osservazioni 23 novembre 2007 e nel ricorso 11
febbraio 2008 (per la seconda procedura 32.2008.23), non ha fatto nessun
accenno a patologie reumatologiche di cui soffrirebbe ancora il proprio
assistito, limitandosi ad illustrare un peggioramento della patologia
psichiatrica e allegando certificazioni mediche solo per quanto riguarda
quest’ultima affezione.
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
reumatologico, sia stato dettagliatamente e approfonditamente valutato dal Dr. __________.
2.11.2
L’aspetto psichiatrico
è stato vagliato nel contesto della perizia del SAM, tramite il consulto
specialistico del Dr. __________ il quale nel suo rapporto peritale del 14 settembre
2006, dopo aver diagnosticato un disturbo della personalità emotivamente
instabile, variante impulsiva (ICD10-F60.3) e dipendenza da bevande alcoliche,
remissione parziale (ICD10-F10.201) ha ritenuto l’assicurato “…non abile al
lavoro presso il precedente datore di lavoro tenuto conto della situazione
venutasi a creare che ha profondamente minato il clima di fiducia, di
collaborazione, di correttezza e di rispetto necessario all’espletamento
normale delle sue funzioni di impiegato” (doc. AI 19-4; inc. 32.2007.253), ma
abile in un’attività conforme alle sue capacità previo orientamento
professionale e sostegno psicologico intensivo (doc. AI 19-5; inc.
32.2007
).
La Dr.ssa
Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel proprio referto
del 3 ottobre 2007 dopo aver proceduto al riassunto degli atti medici,
all’anamnesi sociale, lavorativa, all’anamnesi da terzi e illustrato i dati
soggettivi e le constatazioni obiettive dell’assicurato ha posto una diagnosi
che parzialmente ricalca quella del Dr. __________ rilevando un disturbo
dell’adattamento con reazione ansia-depressiva prolungata (ICD10:F43.22) dal
2004, un disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD
10:F60.30) e un uso dannoso di alcool dal 2004.
I due
periti consultati dall’amministrazione concordano anche per quanto riguarda la
valutazione delle conseguenze sulla capacità di lavoro. RI 1 è considerato
inabile al 100% nella sua precedente professione di impiegato delle poste (doc.
AI 66-23; inc. 32.2008.23), per contro in attività adeguate nell’ambito
industriale, di assemblaggio, di sorveglianza, logistica o manutenzione sarebbe
idoneo al lavoro al 100% o all’80% previo un adeguato orientamento
professionale e sostegno psicologico (doc. AI 19-5; inc. 32.2007.253; doc. AI
66-25; inc. 32.2008.23).
Il TCA
nota tuttavia che secondo questi medici un miglioramento dello stato di salute
dell’assicurato e della sua capacità lavorativa sarà possibile solo dopo la
messa in atto di un sostegno all’inserimento professionale. Tale premessa è
stata ulteriormente evidenziata dalla Dr.ssa __________ nello scritto del 18
settembre 2008, dove la specialista ha sottolineato che la progressiva capacità
lavorativa di RI 1 è da valutare in concomitanza con un concreto aiuto
all’inserimento professionale senza il quale “l’assicurato persiste nella sua
struttura patologica e nel rafforzamento dei sintomi” (doc. XIII; inc.
32.2007
).
In
particolare la Dr.ssa __________, interpellata dal TCA esplicitamente su questo
punto, ha rilevato che: “A mio giudizio al momento della perizia l’assicurato era
sicuramente inabile per il posto di lavoro alle poste (inabilità lavorativa del
tutto teorica in quanto questo posto di lavoro non esiste più) e, nelle sue condizioni,
inabile anche nella ricerca di un nuovo posto di lavoro” (doc. XIII).
Anche il
medico curante Dr. __________ ha, del resto, espresso una valutazione che
ricalca sostanzialmente quella dei periti interpellati dall’amministrazione, in
particolare per quanto riguarda l’incapacità dell’assicurato di auto gestirsi e
la prognosi sfavorevole dal profilo lavorativo-reintegrativo e psicologico
(doc. VI1; inc. 32.2007.253).
Va
al riguardo rilevato che le decisioni impugnate non contengono
indicazioni circa la capacità lucrativa residua dell’assicurato
in caso di (eventuale) esecuzione di cure e misure
d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA), limitandosi a
ritenere l’assicurato abile in misura completa ma appunto
senza tenere adeguatamente conto delle condizioni poste dai
periti per ritenere RI 1 abile in misura completa, ovvero: la messa in atto di
misure d’integrazione.
Del resto
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in taluni casi, la possibilità
di procedere a misure di integrazione non osta necessariamente alla concessione
della rendita (cfr. in particolare 9C 337/2007).
Pertanto
questa Corte deve concludere che l’assicurato senza la messa in atto di cure e
misure d’integrazione è da ritenersi totalmente inabile al lavoro anche dopo il
31.
dicembre 2006. Alla luce di quanto sopra, richiamata anche la
giurisprudenza citata del Tribunale federale, i ricorsi vanno accolti e le
decisioni impugnate annullate - nella misura in cui hanno negato a RI 1 il diritto
alla rendita intera d’invalidità anche dopo il 31 dicembre 2006.
Sarà poi
compito dell’amministrazione in sede di revisione valutare la capacità
lavorativa dell’assicurato dopo la messa
in atto delle suindicate misure.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. l ricorsi
sono accolti e le decisioni impugnate annullate.
§ RI 1 ha
diritto a una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Le spese,
per fr. 400.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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