32.2007.255
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3 settembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2007.255
Data decisione, Autorità:
03.09.2008, TCA
Titolo:
Non rispettata la procedura del preavviso. Tale grave vizio non é sanabile in sede ricorsuale. Rinvio atti perché, data l'opportunità al ricorrente di esprimersi sulla soppressione della rendita e la restituzione delle prestazioni, l'Ufficio AI emetta una nuova decisione
BUONA FEDE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ORDINE DI RESTITUZIONE
art. 57 let. a LAI
art. 69 let. o LAI
art. 73ter OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.255
FS
Lugano
3 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 13 dicembre 1993 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una
rendita straordinaria (grado d’in-validità 80%) con effetto dal 1. agosto 1991,
assortita delle rendite complementari per la moglie e i figli (doc. AI 20/1-2 e
19/1-2)
Il
diritto a prestazioni è stato confermato dall’Ufficio AI nel corso delle
revisioni intraprese negli anni 1996, 2000 e 2006 (doc. AI 23/1-2, 24/1, 28/1-2,
29/1-2, 30/1-2 e 33/1-2).
1.2. Con
decisione 25 giugno 2007 (doc. AI 36/8-9) l’Ufficio AI – ritenuto che i figli
dell’assicurato, __________, __________ e __________, avrebbero lasciato la
Svizzera trasferendosi in __________ e osservato che “(…) ne consegue che, in ottemperanza
ai disposti sopraccitati, non risultano più date le premesse per la concessione
delle rendite completive a favore dei figli __________ e __________ dal 1°
febbraio 2005 e per __________ dal 1° aprile 2007. (…)” (doc. AI 36/8) – ha chiesto
la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente per un importo
complessivo pari a fr. 32'837.--.
L’amministrazione,
oltre alla restituzione, ha dunque deciso implicitamente anche la soppressione
del diritto alle rendite completive per i figli __________, __________ e __________.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – ritenuto, in particolare, che i figli
soggiornano all’estero per motivi di studio e che non avrebbero eletto nuovo
domicilio a __________ limitandosi a indicare il nuovo recapito per la
corrispondenza – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il
mantenimento del diritto alle rendite completive per i figli __________, __________
e __________.
1.4. Con
risposta 24 agosto 2007 l’Ufficio AI ha sostenuto che, avendo i figli
dell’assicurato spostato tutti spontaneamente il proprio domicilio a __________
in __________, la soppressione del diritto alle rendite completive deve essere
confermata.
Quanto
alla restituzione, l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) alla luce dei fatti nuovi
mai conosciuti dall’Amministrazione e mai comunicati precedentemente
dall’assicurato, determinanti per poter valutare il diritto o meno dell’insorgente,
l’Amministra-zione risulta autorizzata a rivalutare la propria decisione. Per
Fatti
i motivi esposti in precedenza, l’assicurato non ha diritto al versamento delle
prestazioni completive per i propri figli a far tempo da quando questi ultimi
hanno spostato il loro domicilio dalla Svizzera all’estero. Avendo
indebitamente percepito le prestazioni elencate in dettaglio nella decisione,
l’assicurato è ora tenuto a rimborsarle nella misura di fr. 32'837.--. (…)” (V).
1.5. Con
decreto 3 settembre 2007 (VIII) il vicepresidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha dichiarato irricevibile l’istanza – l’amministrazione non
aveva infatti tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso –, inoltrata
contestualmente al ricorso, con la quale l’assicurato aveva chiesto la concessione
dell’effetto sospensivo.
1.6. Con
replica 9 novembre 2007 l’avv. RA 1 ha contestato l’ordine di restituzione in
quanto il suo assistito era in buona fede – “(…) annualmente la cassa
richiedeva dichiarazione della scuola attestante la frequenza dei figli;
dichiarazione che è sempre stata inviata annualmente all’assicurazione.
L’assicurazione sapeva quindi benissimo che i figli del Signor RI 1
soggiornavano in __________ per motivi di studio. (…)” (XIII) – e non era in
grado di restituire gli importi percepiti – “(…) il signor RI 1, invalido,
riceveva in effetti rendita completiva per la moglie e per i figli (moglie
casalinga, figli ancora agli studi e senza attività lucrativa). Essendo agli
studi e non avendo attività lucrativa, le rispettive rendite complementari sono
state utilizzate per il mantenimento dei figli agli studi. (…)” (XIII) –.
1.7. Con
duplica 20 novembre 2007 l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando,
in particolare, che “(…) appare inconfutabile il fatto che la Cassa __________
sia giunta a conoscenza della modifica del domicilio dei figli dell’assicurato
a __________ in __________ unicamente grazie alla comunicazione trasmessale
dall’agenzia AVS di __________ in data 19 aprile 2007. È altresì incontestabile
il fatto che il quella stessa occasione la Cassa __________ è pure venuta a
conoscenza che i figli __________ e __________ hanno spontaneamente deciso di
spostare il proprio domicilio già a partire dal mese di gennaio 2005 (cfr.
notifica di mutazione 19 aprile 2007; cfr. ricorso 6 agosto 2007, consid. 1 e
2, cfr. decisione dell’IAS del 25 giugno 2007). A tale proposito, non si può
legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in materia di
assicurazioni sociali, che percepisce una rendita completiva per i figli, non
avverta che il cambiamento di domicilio di questi sia suscettibile di
influenzare il diritto ad una prestazione. Di conseguenza, ritenuto quanto
precede e considerato come il dovere di informare debba essere sempre rispettato
da parte dei beneficiari di prestazioni, non si può non considerare che la
notifica del cambiamento di domicilio configuri una grave negligenza.
Giocoforza, la buona fede del ricorrente ha da essere esclusa. (…)” (XV).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Dal
1° luglio 2006 la procedura in ambito AI è stata modificata (RU 2006 pag.
2003).
La
previgente procedura di opposizione è stata abolita e sostituita dal mezzo del
preavviso. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, l’Ufficio AI comunica
all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già
assegnata (nuovo art. 57 a
prima frase LAI).
La
successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi
al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’Ufficio AI (cfr. nuovo art. 69
cpv. 1 lett. a LAI).
Le
decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa
Corte (art. 1 lett. m LPTCA).
2.3. Dagli
atti non risulta che l’Ufficio AI, prima della decisione 25 giugno 2007 qui
impugnata, abbia emesso un preavviso.
Prima
della decisione 25 giugno 2007, trattandosi di soppressione del diritto alla rendita
completiva e di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, l’Ufficio
AI – in applicazione degli artt. 57a LAI e 73ter OAI disciplinanti la procedura
di preavviso (procedura già prevista all’art. 73bis OAI, abrogato dal n. 1
dell’Ordinanza 11 settembre 2002, e reintrodotta con effetto dal 1. luglio 2006
dal n. 1 della LF del 16 dicembre 2005) – avrebbe dovuto concedere
all’assicurato, a garanzia del suo diritto di essere sentito, la facoltà di
esprimersi e di presentare quindi le proprie obiezioni, ciò che in concreto non
è avvenuto (SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4; Schlauri, Die
vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozial-versicherung, in:
Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, pag. 223).
In simili condizioni, tale grave vizio procedurale non essendo
suscettibile di essere eccezionalmente sanato nella presente sede ricorsuale (SVR
1995 IV Nr. 41 consid. 4.c; STCA 28 maggio 2002 nella causa G., inc.
32.2001.110; RDAT 1993-I pag. 223; RCC 1992 pag. 227), la decisione impugnata
deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dia
l’opportunità all’assicurato di prendere posizione sia sulla soppressione
del diritto alla rendita completiva che sulla restituzione di prestazioni
ricevute indebitamente. Dopo di che emanerà una nuova
decisione prendendo posizione sulle osservazioni già espresse nel ricorso 6
agosto 2007 (I) e nella replica 9 novembre 2007 (XIII), nonché di eventuali altre.
Ricordato
che la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento
in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di
pena o correzione, non costituiscono domicilio (art. 26 CC; DTF 127 V 237 consid.
1 pag. 238 con riferimenti) e che tale presunzione legale può essere rovesciata
nel caso in cui la persona di sua spontanea volontà decida di trasformare
l’istituto quale centro dei suoi interessi (DTF 131 V 65 e STFA I 270/03, consid.
4 non pubblicato nella DTF 130 V 404), il TCA rileva che l’Ufficio AI dovrà
compiutamente motivare e documentare su quali basi ha potuto concludere che i
figli dell’assicurato avrebbero costituito il proprio domicilio a __________ in
__________ rispettivamente che gli stessi di loro spontanea volontà avrebbero
trasformato gli istituti scolastici frequentati quale centro dei loro
interessi.
Anche
in merito alla restituzione, avuto soprattutto riguardo alla replica 9 novembre
2007, l’amministrazione vorrà compiutamente addurre le ragioni per le quali
intende negare la buona fede dell’assicurato.
2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 25 giugno 2007 è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L'Ufficio
AI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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