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Decisione

32.2007.255

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 settembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi esposti in precedenza, l’assicurato non ha diritto al versamento delle

prestazioni completive per i propri figli a far tempo da quando questi ultimi

hanno spostato il loro domicilio dalla Svizzera all’estero. Avendo

indebitamente percepito le prestazioni elencate in dettaglio nella decisione,

l’assicurato è ora tenuto a rimborsarle nella misura di fr. 32'837.--. (…)” (V).

1.5. Con

decreto 3 settembre 2007 (VIII) il vicepresidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha dichiarato irricevibile l’istanza – l’amministrazione non

aveva infatti tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso –, inoltrata

contestualmente al ricorso, con la quale l’assicurato aveva chiesto la concessione

dell’effetto sospensivo.

1.6. Con

replica 9 novembre 2007 l’avv. RA 1 ha contestato l’ordine di restituzione in

quanto il suo assistito era in buona fede – “(…) annualmente la cassa

richiedeva dichiarazione della scuola attestante la frequenza dei figli;

dichiarazione che è sempre stata inviata annualmente all’assicurazione.

L’assicurazione sapeva quindi benissimo che i figli del Signor RI 1

soggiornavano in __________ per motivi di studio. (…)” (XIII) – e non era in

grado di restituire gli importi percepiti – “(…) il signor RI 1, invalido,

riceveva in effetti rendita completiva per la moglie e per i figli (moglie

casalinga, figli ancora agli studi e senza attività lucrativa). Essendo agli

studi e non avendo attività lucrativa, le rispettive rendite complementari sono

state utilizzate per il mantenimento dei figli agli studi. (…)” (XIII) –.

1.7. Con

duplica 20 novembre 2007 l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando,

in particolare, che “(…) appare inconfutabile il fatto che la Cassa __________

sia giunta a conoscenza della modifica del domicilio dei figli dell’assicurato

a __________ in __________ unicamente grazie alla comunicazione trasmessale

dall’agenzia AVS di __________ in data 19 aprile 2007. È altresì incontestabile

il fatto che il quella stessa occasione la Cassa __________ è pure venuta a

conoscenza che i figli __________ e __________ hanno spontaneamente deciso di

spostare il proprio domicilio già a partire dal mese di gennaio 2005 (cfr.

notifica di mutazione 19 aprile 2007; cfr. ricorso 6 agosto 2007, consid. 1 e

2, cfr. decisione dell’IAS del 25 giugno 2007). A tale proposito, non si può

legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in materia di

assicurazioni sociali, che percepisce una rendita completiva per i figli, non

avverta che il cambiamento di domicilio di questi sia suscettibile di

influenzare il diritto ad una prestazione. Di conseguenza, ritenuto quanto

precede e considerato come il dovere di informare debba essere sempre rispettato

da parte dei beneficiari di prestazioni, non si può non considerare che la

notifica del cambiamento di domicilio configuri una grave negligenza.

Giocoforza, la buona fede del ricorrente ha da essere esclusa. (…)” (XV).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre

2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella

causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA

del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella

causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98

pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa

H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Dal

1° luglio 2006 la procedura in ambito AI è stata modificata (RU 2006 pag.

2003).

La

previgente procedura di opposizione è stata abolita e sostituita dal mezzo del

preavviso. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, l’Ufficio AI comunica

all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla

domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già

assegnata (nuovo art. 57 a

prima frase LAI).

La

successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi

al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’Ufficio AI (cfr. nuovo art. 69

cpv. 1 lett. a LAI).

Le

decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa

Corte (art. 1 lett. m LPTCA).

2.3. Dagli

atti non risulta che l’Ufficio AI, prima della decisione 25 giugno 2007 qui

impugnata, abbia emesso un preavviso.

Prima

della decisione 25 giugno 2007, trattandosi di soppressione del diritto alla rendita

completiva e di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, l’Ufficio

AI – in applicazione degli artt. 57a LAI e 73ter OAI disciplinanti la procedura

di preavviso (procedura già prevista all’art. 73bis OAI, abrogato dal n. 1

dell’Ordinanza 11 settembre 2002, e reintrodotta con effetto dal 1. luglio 2006

dal n. 1 della LF del 16 dicembre 2005) – avrebbe dovuto concedere

all’assicurato, a garanzia del suo diritto di essere sentito, la facoltà di

esprimersi e di presentare quindi le proprie obiezioni, ciò che in concreto non

è avvenuto (SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4; Schlauri, Die

vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozial-versicherung, in:

Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, 1999, pag. 223).

In simili condizioni, tale grave vizio procedurale non essendo

suscettibile di essere eccezionalmente sanato nella presente sede ricorsuale (SVR

1995 IV Nr. 41 consid. 4.c; STCA 28 maggio 2002 nella causa G., inc.

32.2001.110; RDAT 1993-I pag. 223; RCC 1992 pag. 227), la decisione impugnata

deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dia

l’opportunità all’assicurato di prendere posizione sia sulla soppressione

del diritto alla rendita completiva che sulla restituzione di prestazioni

ricevute indebitamente. Dopo di che emanerà una nuova

decisione prendendo posizione sulle osservazioni già espresse nel ricorso 6

agosto 2007 (I) e nella replica 9 novembre 2007 (XIII), nonché di eventuali altre.

Ricordato

che la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento

in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di

pena o correzione, non costituiscono domicilio (art. 26 CC; DTF 127 V 237 consid.

1 pag. 238 con riferimenti) e che tale presunzione legale può essere rovesciata

nel caso in cui la persona di sua spontanea volontà decida di trasformare

l’istituto quale centro dei suoi interessi (DTF 131 V 65 e STFA I 270/03, consid.

4 non pubblicato nella DTF 130 V 404), il TCA rileva che l’Ufficio AI dovrà

compiutamente motivare e documentare su quali basi ha potuto concludere che i

figli dell’assicurato avrebbero costituito il proprio domicilio a __________ in

__________ rispettivamente che gli stessi di loro spontanea volontà avrebbero

trasformato gli istituti scolastici frequentati quale centro dei loro

interessi.

Anche

in merito alla restituzione, avuto soprattutto riguardo alla replica 9 novembre

2007, l’amministrazione vorrà compiutamente addurre le ragioni per le quali

intende negare la buona fede dell’assicurato.

2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 25 giugno 2007 è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L'Ufficio

AI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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