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Decisione

32.2007.256

A ragione l'UAI ha riconsiderato la propria precedente decisione negando all'assicurato la garanzia per provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 12 LAI

29 settembre 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 436/05 del 10 novembre 2006; DTF 104 V 81 consid. 1, 102 V 41 consid. 1;

RCC 1981 pag. 519 consid. 3a).

Pertanto,

condizione per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte

dell'AI è che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e

sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione

notevole della stessa.

Il diritto ad

una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari d'integrazione

purché questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno

residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo di questi

provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è il caso

per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle Direttive

UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione).

2.5. Inoltre,

l'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate

nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono

considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente

un'incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA; quest’ultima norma

stabilisce che gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti

invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che

probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale.

Secondo

giurisprudenza - purché si possa prevedere il necessario successo integrativo (DTF 100 V 43 consid. 2a, 99 consid. 3; cfr.

pure la sentenza I 426/04 del 29 settembre 2005 in re O.,) - provvedimenti sanitari

dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa possono

essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed essere così

assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile dell'affezione,

dall'assicurazione per l'invalidità, se, senza queste misure - che possono

essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel tempo (ad. es.

fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate (RCC 1984 pag. 523) -,

si otterrebbe una guarigione incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile,

difficilmente correggibile, pregiudicante la formazione professionale o/e la

capacità di guadagno (STFA I 436/05 del 10 novembre 2006; DTF 131 V 21 consid. 4.2 con riferimenti,

105 V 20; VSI 2003 pag. 105 consid. 2 [sentenza del 10 dicembre 2001 in re G., I 340/00]). Dev'essere, in

altre parole, impedita la sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro

esclusi i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato

stabilizzato con l'ausilio di trattamenti e terapie di durata indeterminata

(sentenza citata del 23 settembre 2004 in re Z., consid. 2.1).

Nel caso di

giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario

d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile

che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura (DTF 104 V 83 consid. 3b e le sentenze ivi

citate). La questione di sapere se il successo integrativo sarà durevole e

sostanziale, dev'essere esaminata secondo una prognosi medica sulla base della

situazione fattuale quale si presenta prima dell'operazione in discussione (DTF

101 48, 97 consid. 2b, 103 consid. 3; cfr. pure VSI 2000 pag. 306 consid. 2b

[sentenza del 25 gennaio 2000 in re B., I 626/99]). Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che

senza l'intervento verrebbe a verificarsi un danno permanente in un prossimo

futuro, deve nel contempo anche fare presagire che grazie ad esso sarà

possibile raggiungere uno stato di stabilità in grado di garantire premesse

notevolmente migliori per la formazione futura e per la capacità lucrativa (STFA

I 436/05 del 10 novembre 2006; sentenza del 31 ottobre 2005 in re W., I 302/05, consid. 3.2.2).

Il Tribunale

federale ha avuto modo di rilevare che, conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAI,

per valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in

cui la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far

parte della vita attiva (DTF 100 V 103).

Vengono

quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad

una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato

patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera

rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19;

100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della

psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il

trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche

se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65,

disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).

In una sentenza I 522/02 del 3 giugno (citata da D. Cattaneo, “La promozione

dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”,

pubblicato in RDAT 2003 II pag. 587) l’Alta Corte, su questo argomento, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Per quanto riguarda gli assicurati minorenni che

non svolgono attività lucrativa il Tribunale federale delle assicurazioni ha

già avuto modo di rilevare che, conformemente all'art. 5 cpv. 2 LAI, per

valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui

la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far

parte della vita attiva (DTF 100 V 103). A proposito di giovani affetti da

poliartrite il Tribunale è in particolare giunto alla conclusione che di

principio possono essere assegnati provvedimenti sanitari poiché nell'istante

determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAI può essere prevista una certa

stabilizzazione. In effetti, in età adulta il processo infiammatorio cessa. Di

conseguenza questa Corte ha stabilito che fino al termine della crescita vi è

un diritto a provvedimenti sanitari (ricostruttivi o conservativi) necessari alla

prevenzione di danni durevoli allo scheletro - in effetti, in assenza di

profilassi possono insorgere gravi modifiche delle articolazioni - che

potrebbero nuocere alla formazione professionale oppure alla successiva

capacità di guadagno. Il diritto non è dato unicamente se e fintanto che non vi

è il pericolo che subentri un tale danno (DTF 101 V 192 consid. 1b, 100 V 104

consid. 1c; si veda anche DTF 105 V 20; VSI 2000 pag. 66 consid. 1).

4.

In concreto dagli atti emerge che i provvedimenti richiesti sono senz'altro

atti a prevenire l'insorgenza di danni allo scheletro che potrebbero nuocere

alla formazione professionale o alla capacità di guadagno di H.________.

In effetti, dal rapporto della dottoressa S.________ del 4 luglio 2002 emerge

che, oltre ai medicamenti per frenare l'infiammazione nelle articolazioni,

vanno applicati provvedimenti riabilitativi, tra cui l'utilizzo del citato

cuscino, allo scopo di correggere posizioni errate delle articolazioni, poiché

in caso contrario vi è addirittura il rischio per l'assicurata di dover far

capo alla sedia a rotelle già in età scolastica. Le contratture delle

articolazioni provocano infatti un carico errato che, con lo scheletro in

crescita, che si adegua a queste sollecitazioni, causano delle deformazioni agli

arti.” (STCA giugno 2003 in re

H, I 522/02, consid. 3 e 4).

Inoltre nella

sentenza I 436/05 del 10 novembre 2006, relativa ad un assicurato minorenne

affetto da adiposità permagna, l’Alta Corte ha rilevato quanto segue:

"

4.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni

ritiene infatti di non potere condividere l'analisi dei primi giudici nella

misura in cui essi non hanno (sufficientemente) tenuto conto del prevedibile

(in)successo integrativo legato al provvedimento in esame.

4.2.1 È vero, come è stato rilevato nella

pronuncia impugnata, che a proposito di assicurati affetti da poliartrite

giovanile questa Corte ha a più riprese osservato che di principio - dal

momento che in questi casi il processo infiammatorio cessa in età adulta -

possono essere assegnati provvedimenti sanitari poiché nell'istante

determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAI si può prevedere una certa

stabilizzazione e che pertanto, fino al termine della crescita, vi è un diritto

a provvedimenti sanitari (ricostruttivi o conservativi) necessari alla

prevenzione di danni durevoli allo scheletro che potrebbero nuocere alla

formazione professionale oppure alla successiva capacità di guadagno (DTF 101 V

192 consid. 1b, 100 V 104 consid. 1c; si veda anche DTF 105 V 20; VSI 2000 pag. 66 consid. 1; RCC 1972 pag. 466; cfr. pure la sentenza del 3

giugno 2003 in re H., I 522/02,

consid. 3). Tuttavia, anche in questi casi, il Tribunale federale delle

assicurazioni non si è limitato a queste constatazioni, bensì ha pure esaminato

le fattispecie dal profilo del prevedibile successo integrativo. In

particolare, nella sentenza pubblicata in DTF 101 V 191 questa Corte ha

chiaramente evidenziato come all'assunzione da parte dell'AI di un intervento

di sinovectomia applicato a un'assicurata affetta da poliartrite giovanile

ostasse il fatto che l'intervento fosse preceduto dall'applicazione bilaterale

di due protesi dell'anca che, oltre a lasciare prevedere un successo

integrativo di durata limitata (di circa 5 anni) e a costituire pertanto un

reperto accessorio sfavorevole per la prognosi relativa alla capacità

deambulatoria dell'interessata, relativizzava ampiamente il valore integrativo

della sinovectomia (DTF 101 V 193 consid. 2).

4.2.2 Ora, anche se il dott. B.________,

appositamente interpellato in sede cantonale, ha osservato che l'intervento di

osteotomia avrebbe corretto in buona parte il varismo dell'assicurato e ha

precisato che senza tale intervento l'articolazione del ginocchio, fortemente

deformata e qualificabile quale stato di preartrosi, sarebbe con ogni

probabilità divenuta instabile, con conseguente perdita della capacità di

deambulazione (lo specialista non ha tuttavia specificato se questa perdita

sarebbe stata di natura provvisoria o definitiva), ciò non toglie che, per sua

stessa ammissione, la prognosi era tutt'altro che favorevole in considerazione

dell'obesità dell'assicurato (72.5 kg per un'altezza di 138 cm [stato al 13 maggio 2004]) e del fatto che fino al termine della

crescita ci si doveva attendere una recidiva, come poi puntualmente si è

verificato (cfr. scritto dell'11 aprile 2005 dello studio legale Probst:

"Mi preme al riguardo evidenziare come oggigiorno si sia verificato il

ridetto peggioramento dello stato di salute di R.________, essendosi la sua

tibia flessa verso l'interno e conseguentemente generando una stortura del

ginocchio sinistro di ben 40°. Il piccolo R.________ dovrà dunque essere

sottoposto nuovamente ad un intervento chirurgico correttivo, previsto

presumibilmente verso la fine di maggio, essendogli attualmente preclusa la

possibilità di deambulare correttamente")” (STFA sentenza del 10 novembre

2006, I 436/05).

2.6. L’Ufficio AI ha fondato la decisione

del 15 marzo 2006 sulla base delle annotazioni del

28 febbraio 2006 del medico del SMR, Dr.ssa __________ (doc.

AI 31-1):

"

Per questo ragazzo, che soffre di

sclerodermia circoscritta (come a certificato del Dr. __________

del 18.01.06) il 21.05.03 erano state rifiutate le prestazioni AI per

fisioterapia e mezzi ausiliari ortopedici, poiché in base alla documentazione

fornita allora, mancavano le condizioni per la copertura dei costi in

conformità con l’art. 12 della LAI.

Ora c’è da notare quanto segue:

La sclerodermia appartiene al grande gruppo delle

malattie del tessuto connettivo cui appartiene anche l’artrite cronica

giovanile (ACJ).

Per l’ACJ l’AI prende a carico le misure

preventive di conseguenze stabili come la fisioterapia, le sinoviectomie, gli

apparecchi ausiliari ortopedici ed eventuali interventi di chirurgia

ortopedica, se ritenuti necessari, in base all’art. 12 LAI.

Per RI 1 che soffre di sclerodermia circoscritta,

è necessaria fisioterapia costante e adattamento di mezzi ausiliari ortopedici

per evitare conseguenze sempre più gravi ed invalidanti.

Penso che per RI 1, la fisioterapia e i mezzi

ausiliari ortopedici, debbano andare a carico dell’AI in conformità

dell’articolo 12 della LAI poiché:

1.)

RI 1 soffre di una malattia del tessuto

connettivo con conseguenze ortopediche simili a quelle dell’ACJ per la quale

l’AI riconosce sia fisioterapia che mezzi ausiliari ortopedici.

Considerandi

2.

)

La fisioterapia e i mezzi ausiliari ortopedici

in questo minore servono ad evitare (come nell’ACJ) conseguenze sempre più

gravi ed invalidanti.”

Successivamente

l’UAI ha sottoposto il caso al medico del SMR, Dr. __________ che nelle

annotazioni del 26 luglio 2006 ha precisato quanto segue (doc. AI 55-1):

"

Riassumendo:il giovane RI 1 soffre di

sclerodermia, malattia acquisita. Si rendono necessari trattamenti di tipo

diverso, comprendenti medicamenti, fisioterapia, ergoterapia (ora), mezzi

ausiliari.

Dal profilo della medicina assicurativa è chiaro

che tale malattia non è di tipo congenito, quindi l’applicazione dell’art. 13

LAI non può essere considerata.

La malattia si manifesta con lesioni di vario

tipo (lesioni cutanee, contratture) ed è di tipo evolutivo. La cura della

malattia di base non può essere dunque riconosciuta secondo articolo 12 LAI.

Le conseguenze, vedi contratture, con il

trattamento sia fisio che ergo, tendono a rimanifestarsi. La cura non è dunque

volta a risolvere un difetto stabilizzato o ampiamente stabilizzato, ma un

difetto pure evolutivo. Si annota pure che tali terapie hanno anche un

carattere preventivo.

Anche per le conseguenze della malattia non trova

applicazione l’art. 12 LAI.

Mezzi ausiliari, non sottoposti alle regole

dell’art. 12 e/o 13 LAI e indipendenti dalle possibilità d’integrazione possono

essere concessi secondo l’art. 19 LAI risp. l’OMAI.

La richiesta per ortesi d’estensione del

ginocchio (richiesta del 21.02.06) è stata accolta favorevolmente. In analogia

alle regole che reggono l’erogazione di busti ortopedici e la fisioterapia

necessaria al successo della cura (esempio scoliosi idiomatica), si è dato

parere favorevole anche per l’assunzione dei costi di fisioterapia. A questo

punto va notato che la fisioterapia deve essere limitata alla motricità

dell’arto portatore di ortesi e non alla cura di altre conseguenze della

sclerodermia.

Per quanto riguarda l’ergoterapia, questa non è

rivolta alla cura delle contratture del ginocchio, per cui rientra nel capitolo

delle cure della malattia come tale e non a carico dell’AI”.

Il 22

marzo 2007 lo stesso medico ha nuovamente precisato (doc. AI 69-1):

"

Ho rivisto la documentazione riguardante il ragazzo

RI 1. Egli è affetto da sclerodermia.

Si tratta di malattia “immunitaria” e sicuramente

di tipo evolutivo. Necessità di trattamenti specifici di durata variabile, ma

su lunghi periodi. Una guarigione, allo stato attuale delle conoscenze, non è

certa.

Alle terapie farmacologiche specifiche vanno

aggiunte cure fisiche (fisioterapia) per mantenere la funzionalità articolare.

Anche la fisioterapia costituisce una cura di eventuali deficit,

rispettivamente prevenzione di deficit funzionali. Essa va applicata, secondo

necessità in modo continuativo.

Alla domanda se siamo confrontati con invalidità,

si può rispondere affermativamente.

Alla domanda se si tratta di stato stabilizzato o

malattia evolutiva, chiaramente si può rispondere che si tratta di malattia

evolutiva.

Alla domanda se la prognosi con una fisioterapia

(e naturalmente con la farmacoterapia specifica) è favorevole si può rispondere

che questa è molto incerta.

Non vi sono elementi sufficienti perché si possa

paragonare la situazione clinica attuale con i portatori di reumatismo

giovanile (vedi eccezioni per la presa a carico di fisioterapia secondo art.

12).

In conclusione si può affermare che anche la

fisioterapia va ritenuta come cura del male, per cui non vediamo elementi a

favore dell’assunzione delle spese di cura relative secondo l’art. 12 LAI

(questo vale anche per l’apparecchio Kinetec, già erogato).”

L’UAI in

applicazione dell’art. 53 LPGA e fondandosi sulle annotazioni del medico del

SMR Dr. __________, ha così annullato la decisione del 15 marzo 2006 (doc. AI

77-1).

Da parte sua,

il medico curante dell’assicurato, il Dr. __________, primario del Servizio

cantonale di dermatologia dell’Ospedale __________ di __________, rispondendo

ai quesiti posti dalla precedente patrocinatrice del ricorrente, dopo

aver posto la

diagnosi di “sclerodermia circoscritta (morfea), che colpisce l'emicorpo

sinistro, e che si può definire oggi come oggi più che a banda di tipo pansclerotico”

ha così risposto alle domande poste (doc. AI 83-17):

1.

Quali

provvedimenti sanitari sono necessari per RI 1 al momento e per quali scopi

terapeutici?

Finora abbiamo trattato RI 1 con

immunosoppressori. Basandoci sul consulto eseguito presso la Clinica Universitaria dì Ginevra dal Prof. __________

nei primi mesi della malattia, abbiamo iniziato a curarlo con Prednisone e Ciclosporina

A per la durata di 2 anni per quel che riguarda la Ciclosporina A e un po' di più per il corticosteroide,

visto che avevamo delle difficoltà ad interrompere questo trattamento. Dal

settembre 2006 fino al maggio 2007, ha beneficiato di un'ulteriore cura con Prednisone e Methotrexate,

visto che la sclerodermia circoscritta cominciava a debordare sull'emicorpo

destro. La situazione si è stabilizzata, e per ora abbiamo deciso di tenere il

paziente sotto sorveglianza senza immunosoppressori sistemici. In parallelo,

grazie anche all'aiuto soprattutto del Dr. __________, abbiamo sempre fatto

eseguire a RI 1 una fisioterapia, un drenaggio linfatico manuale, un'ergoterapia,

fisioterapia in piscina, e provvedimenti ortopedici, che hanno permesso al

paziente di svolgere la sua vita in modo più o meno normale. Perché queste

terapie sistemiche aggressive e tutte queste “fisioterapie”? Evidentemente

perché siamo consci della gravità della dermatosi, di cui è afflitto RI 1, che

può creargli oltre a dolori lancinanti, di cui in parte soffre, dovuti alla

costrizione della cute sclerotica, e perché vogliamo anche a permettere al

paziente una qualità di vita simile a quella dei suoi coetanei. I provvedimenti

sono stati e sono tuttora necessari, perché il loro arresto a lungo termine può

portare ad un peggioramento della sclerodermia circoscritta.

2.

Quali effetti avranno questi

provvedimenti rispettivamente e quali sarebbero le conseguenze per RI 1 se non

si applicassero questi provvedimenti?

I provvedimenti di tipo sistemico basato su

immunosoppressori a lungo termine possono causare delle complicanze di vario

tipo, che per ora sono state strettamente sorvegliate tramite esami paraclinici

e per cui non abbiamo nessun indizio o sospetto. Per quel che riguarda invece

l'aspetto fisioterapico in generale, come già spiegato, questo tipo di

provvedimenti permette dì mantenere una motorica più o meno funzionale, e di

evitare il più possibile la sclerotizzazione cutanea. Se non si applicassero,

c'è un grossissimo rischio, quasi certo, di un aggravamento ulteriore della sclerodermia

circoscritta.

3.

Eventuali difetti stabili possono essere

impediti tramite i provvedimenti o i provvedimenti servono unicamente a

ritardare la sopravvenienza?

I provvedimenti possono impedire un netto

peggioramento della malattia e ne è esempio l'utilizzo di Prednisone e

Methotrexate negli ultimi 6 mesi che ha impedito l'avanzamento della sclerodermia

verso l'emicorpo destro. Non potremo mai con certezza stabilire se servono

unicamente a ritardarne la sopravvenienza, visto che il decorso di questa

malattia è imprevedibile e nessun esperto può stabilirlo con certezza.

4.

Quale sarà la probabile durato di questi

provvedimenti (temporanea, estesa nel tempo o illimita?

In tutti i casi è estesa nel tempo e molto probabilmente

illimitata.

5.

Come si presenta la prognosi a lungo

termine nei casi di sclerodermia circoscritta e banda?

Nei casi di sclerodermia circoscritta a banda o

meglio pansclerotica all'emicorpo sinistro la prognosi per la vita a lungo

termine è favorevole, mentre per la morbidità della malattia è sfavorevole.

Tuttavia, come ho già ripetuto inizialmente, l'evoluzione delle sclerodermie

circoscritte è imprevedibile da caso a caso e nel caso anche di RI 1 potremmo

assistere ad un arresto del processo infiammatorio, che lascerebbe soltanto le

lesioni sclerotiche attuali.

6.

Quali saranno le conseguenze del provvedimenti

sanitari sulla formazione futura di RI 1 e sulla futura capacità lucrativa?

I provvedimenti sanitari sulla formazione futura

di RI 1 e sulla futura capacità lucrativa giocano un ruolo importante, perché

da una parte trattando il paziente gli permetteremo di continuare i suoi studi,

evitando complicanze maggiori necessitanti eventuali ricoveri e d'altra parte

sulla futura capacità lavorativa, più riusciremo a salvare tessuto cutaneo

normale e meglio sarà per le possibilità professionali aperte al paziente.

7.

Vi sono da parte sua altre

considerazioni importanti?

Sì! Credo che per RI 1 in futuro, ci saranno

degli impedimenti dovuti alla sua dermatosi, per quel che riguarda certe

attività professionali soprattutto legato alla fisicità. Un paragone come mi ha

presentato nella sua lettera con l'artrite cronica giovanile, nel caso di sclerodermia

circoscritta a banda o pansclerotica è difficile. Infatti, come lei ben

segnala, per questa forma di artrite al momento dell'età adulta nella più parte

dei casi il processo infiammatorio scompare, mentre per quel che riguarda la morfea

non possiamo affermarlo con certezza e in tutti i casi lo stato sclerotico

acquisito rimane. A mio avviso, ben comprendendo le difficoltà cavillose

dell'assicurazione malattia in Svizzera con i suoi differenti fornitori di

prese a carico di prestazioni, in particolare l'assicurazione Al, posso medicalmente

affermare che per RI 1, esiste già un'invalidità per certe attività fisiche e

di conseguenza anche in futuro per certe attività professionali.

2.7

Giova, inoltre, segnalare, che perché un rapporto

medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in

maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;

STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso

sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux

des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)" (consid. 3.2)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.8

Come

accennato (cfr. consid. 2.5.), conformemente alla giurisprudenza dell’art. 5

cpv. 2 LAI, ai minorenni invalidi sono riconosciuti i provvedimenti sanitari

anche se il danno alla salute ha ancora una valenza labile, senza i quali

risulterebbe difettosa o subentrerebbe uno stato stabilizzato, le cui

conseguenze si ripercuoterebbero negativamente sulla loro futura capacità

lavorativa o sulla formazione professionale; temporalmente parlando, inoltre,

la valutazione dell’aspetto integrativo del chiesto provvedimento deve essere

effettuata facendo riferimento al momento in cui il minorenne entrerà nel mondo

lavorativo.

Premesso

quanto sopra, va esaminata la questione se sono realizzati i presupposti

giurisprudenziali – riferiti all’art. 5 cpv. 2 LAI - per dispensare provvedimenti sanitari agli assicurati minorenni che non svolgono

attività lucrativa, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile

dell'affezione.

Una prima

condizione imprescindibile per assumere provvedimenti sanitari in questa

circostanza è che la misura - senza la quale si otterrebbe una guarigione

incompiuta o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile,

pregiudicante la formazione professionale o/e la capacità di guadagno - non

sia illimitata nel tempo.

Nel caso

concreto a tale questione ha risposto il medico curante, Dr. __________ in data

29.

maggio 2007 che alla domanda: quale sarà la probabile durata di questi

provvedimenti ha risposto che “in tutti i casi è estesa nel tempo e molto

probabilmente illimitata”. Si tratta dunque di provvedimenti sanitari di

durata illimitata che servono per la cura dell’affezione. Lo stesso medico ha

affermato che: “I provvedimenti possono impedire un netto peggioramento

della malattia e ne è esempio l’utilizzo di Prednisone e Methotrexate negli

ultimi 6 mesi che ha impedito l’avanzamento della sclerodermia verso l’emicorpo

destro” (doc. AI 83-17). La sclerodermia ha inoltre una prognosi incerta a

detta dello specialista: “Non potremo mai con certezza stabilire se servono

unicamente a ritardarne la sopravvenienza, visto che il decorso di questa

malattia è imprevedibile e nessun esperto può stabilirlo con certezza”

(doc. AI 83-17).

In

secondo luogo, nel caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da

un provvedimento sanitario d’integrazione è durevole ai sensi dell’art. 12 cpv.

1.

LAI se appare verosimile che si manterrà per un periodo importante della vita

attiva futura. Quesito da esaminare secondo una prognosi medica che deve

permettere di prevedere che senza l’intervento verrebbe a verificarsi un danno

permanente in un prossimo futuro e nel contempo che grazie ad esso sarà possibile

raggiungere uno stato di stabilità in grado di garantire premesse notevolmente

migliori per la formazione futura e per la capacità lucrativa (cfr. le sentenze

citate al consid. 2.5.).

Il Dr. __________

ha posto una diagnosi sostanzialmente sfavorevole indicando che “nei casi di

sclerodermia circoscritta a banda o meglio pansclerotica all'emicorpo sinistro

la prognosi per la vita a lungo termine è favorevole, mentre per la morbidità

della malattia è sfavorevole” (doc. AI 83-18). I provvedimenti sanitari

vanno dunque messi a carico dell’assicurazione malattia non potendo, grazie ad

essi, essere prevista una certa stabilizzazione della malattia.

Vista la

natura della patologia di cui soffre RI 1, questo TCA non può che confermare la

decisione dell’UAI. La Dr.ssa __________ ha

infatti associato la patologia di cui soffre l’assicurato con il grande gruppo

delle malattie del tessuto connettivo in particolare all’artrite cronica

giovanile, per la quale l’assicurazione invalidità riconosce sia fisioterapia che

mezzi ausliari ortopedici (doc. AI 31-1). Un paragone che il Dr. __________ ha

per contro negato ritenendo che “non vi sono elementi sufficienti perché si

possa paragonare la situazione clinica attuale con i portatori di reumatismo

giovanile” (doc. AI 69-1). A sostegno dell’opinione espressa dal Dr. __________

vi sono tutte le certificazioni dei medici curanti dell’assicurato che non

hanno mai tracciato una simile analogia, sulla base della quale il primo medico

del SMR ha riconosciuto i proveddimenti sanitari in questione, e soprattutto il

parere del medico curante Dr. __________ che ha specificato come un paragone

con l’artrite cronica giovanile nel caso di sclerodermia circoscritta a banda o

pansclerotica è difficile (doc. AI 83-18).

L’Alta

Corte nella sentenza pubblicata in STFA 1965 pag. 92 e in STFA I 436/95 del 10

novembre 2006, pur rammentando che il diritto a provvedimenti sanitari

d'integrazione può essere riconosciuto non soltanto agli assicurati minorenni

che si trovano alla soglia dell'età della formazione professionale, bensì anche

a quelli più giovani, ha precisato che quanto più lontana è l'età della

formazione professionale e quindi l'inizio della capacità di guadagno, tanto

più ridotta è in molti casi la probabilità di una incapacità lucrativa futura,

non fosse altro per la possibilità di adattamento o per l'ampiezza delle

possibilità di formazione che rimangono ancora aperte. Per queste

considerazioni, il Tribunale federale aveva concluso che la prevalenza dello

scopo integrativo dev'essere ammessa con maggiore rigore se in discussione sono

misure sanitarie in favore di assicurati molto giovani (STFA 1965 pag. 96

consid. 2c).

La questione

di sapere se tale giurisprudenza si applica ad un assicurato di 13 anni può

rimanere aperta in quanto la decisione impugnata può essere confermata e il

ricorso respinto sulla base delle due motivazioni precedentemente addotte.

Visto quanto

sopra, questa Corte ritiene che i provvedimenti sanitari di cui si chiede

l’assunzione nel caso di specie siano principalmente destinati alla cura vera e

propria dell’affezione e non, in maniera prevalente, all’integrazione

professionale in quanto tale. Con essi infatti, i medici curanti intendono

preservare una situazione valetudinaria labile da un suo peggioramento. Tali

provvedimenti non possono essere posti a carico dell’assicurazione per

l’invalidità ma sono di competenza dell’assicurazione malattia.

La prima

decisione dell’UAI va dunque ritenuta manifestamente errata e correttamente

annullata dall’amministrazione con la decisione del 20 giugno 2007. Il ricorso

va pertanto respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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