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Decisione

32.2007.258

UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni, essendo ella, come emerge dalla perizia del SAM, ancora abile al lavoro al 70% sia nella sua professione, sia in altre e risu

6 agosto 2008Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la

patologia reumatologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del

16 novembre 2005, ha posto le

diagnosi di “dolori cervico-toracolombari; alterazioni statiche della colonna

vertebrale con leggera scoliosi a forma di S, nonché appiattimento della

lordosi fisiologica; alterazioni da stato dopo Morbo di Scheuermann a livello

Th10/Th11 con discopatia Th10/Th11, Th11/Th12; mio-artropatia su lussazione del

disco anteriore e riposizione bilaterale su un’iperplasia emimandibolare

destra” (doc. 28-39).

Il dr. __________ ha evidenziato che vi è una

chiara discrepanza fra la sintomatologia invalidante accusata dalla paziente e

i reperti clinici estremamente blandi, aggiungendo che “i reperti

radiologici si localizzano in modo particolare a livello del segmento

Th11/Th12, mentre i dolori vengono risentiti in modo intenso sia a livello

cervicale che toracale e lombare ed anche lungo il braccio di destra. Disturbi

che non possono essere messi in relazione con il reperto radiologico

evidenziato alla RM del 2 aprile 2004” (doc.

28-40).

Sulla base dei reperti clinici e radiologici

evidenziati, il dr. __________ ha considerato che l’assicurata non presenti

alcuna incapacità lavorativa, dal profilo reumatologico, nella precedente

attività di venditrice, così come nell’attività di casalinga (doc. 28-40).

L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr.

__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo

referto del 2 novembre 2005, poste le diagnosi di “disturbo ansioso-depressivo

reattivo con componente ipocondriaca associata ad un disturbo da dolore somatoforme

nel quadro di una sindrome post-traumatica da stress in paziente con disturbo

di personalità misto, anancastico, dipendente, passivo aggressivo” (doc. 28-21),

ha ritenuto, sotto il profilo strettamente psichiatrico, l’assicurata inabile

al lavoro nella misura del 30% (doc. 28-21).

Il dr. __________ ha rilevato che un assiduo

lavoro psicoterapeutico, psicofarmacologico e psicosociale potrebbe, a

medio-lungo termine, migliorare la capacità valetudinaria dell’interessata

(doc. 28-21).

Lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha

sottolineato che il pericolo per l’assicurata è che “la sua esclusione dal

mondo del lavoro e la non realizzazione della sua legittima aspirazione in tal

senso, la porterebbero rapidamente ad una involuzione e regressione totalmente

invalidanti e con pericolose derive psicopatologiche” (doc. 28-22).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 14 novembre 2005, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “disturbo ansiosodepressivo reattivo con

componente ipocondriaca associata ad un disturbo da dolore somatoforme nel

quadro di una sindrome post-traumatica da stress, in paziente con disturbo di

personalità misto, anancastico, dipendente, passivo-aggressivo”, mentre quali

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di

“dolori cervico-toraco-lombari su alterazioni statiche della colonna vertebrale

con leggera scoliosi a forma di esse, nonché appiattimento della lordosi

fisiologica, alterazioni da stato dopo Morbo di Scheuermann a livello

Th10/Th11, Th11/Th12; mioartropatia su lussazione del disco anteriore e

riposizione bilaterale su un’iperplasia emimandibolare destra;

iperbilirubinemia su possibile malattia di Gilbért” (doc. 28-11).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 30% nella sua precedente

attività di venditrice in un negozio di moda, a partire da luglio 2003 (doc. 28-14).

Inoltre, i medici del SAM hanno considerato l’assicurata abile al lavoro al

100% come casalinga (doc. 28-14).

Tali conclusioni sono poi state confermate dalla

dr.ssa __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli

assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008

IV Nr. 13), la quale, nel suo rapporto del 30 marzo 2006 ha indicato:

"

(...)

Prima domanda di prestazioni Al dell’aprile 2004.

Riassunto caso vedi rapporto SMR precedente del

giugno 2005.

Perizia pluridisciplinare SAM del 16.11.2005:

diagnosi e limitazioni funzionali v.s.

Valutazione psichiatrica: la patologia

psichiatrica nel suo insieme giustifica una diminuzione della capacità

lavorativa del 30%. Un assiduo lavoro psicoterapeutico, psicofarmacologico e

psicosociale potrebbe migliorare la capacità lavorativa in futuro.

Valutazione reumatologica: chiara discrepanza fra

sintomatologia invalidante accusata e i reperti clinici e radiologici. La

patologia reumatologica-ortopedica non giustifica IL.

Valutazione globale:

IL 30% nell'abituale attività lavorativa di

venditrice in negozio di moda e in altre attività lavorative.

Non sono indicati provvedimenti di riformazione professionale. Con trattamento interdisciplinare

(psicofarmacologico, psicoterapeutico, socioterapeutico e psicosociale)

si può di nuovo raggiungere una capacità lavorativa completa.

Nessuna limitazione come casalinga.

Valutazione SMR del 30.03.2006:

Quindi definizione del caso come la valutazione

sopra. Non sono necessari provvedimenti professionali. Comunicazione all'A.

della utilità di trattamento interdisciplinare (psicofarmacologico, psicoterapeutico, socioterapeutico e

psicosociale), atto a ripristinare la completa capacità lavorativa.

Copia perizia ai curanti Dr.ssa __________ e Dr. __________ (previo accordo da parte

dell'A.)." (Doc. 30-2)

2.6. In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di negarle il

diritto a prestazioni, producendo, a comprova della sua totale incapacità

lavorativa, due nuovi certificati medici e meglio:

-

certificato medico del 3 aprile 2007 del dr. __________,

spec. in chirurgia maxillo-facciale, indirizzato alla curante, dr.ssa __________,

del seguente tenore:

" La

ringrazio per il suo gentile invio della sopracitata paziente, che ho visitato

nel mio studio il 26.02.2007.

Diagnosi: - sindrome dolorosa nella zona dell'articolazione

mascello-mandibolare

destra e della muscolatura massetere destra.

Suppongo che

l'anamnesi della paziente le sia nota. Dopo aver letto la completa

documentazione del mio predecessore, il dott. __________ concernente la

paziente, inclusa la valutazione della clinica dentaria di __________, della

clinica per chirurgia maxillo-facciale di __________ e della clinica ortopedica

di __________, e la valutazione dei referti radiologici e tomografici e delle

radiografie, in particolare quelle attuali, penso che in questo caso complesso

si abbiano già fatto ricerche in tutte le direzioni possibili.

Purtroppo mi mancano

documentazioni dal 2004 in poi,

che evidentemente sono state elaborate a livello terapeutico con la paziente. Nel contesto complessivo della sintomatologia

mi manca un eventuale sfondo psichico, che potrebbe avere una certa concausa con

la genesi ortopedica, maxillo-facciale e dentaria. Potrebbe trattarsi anche di

un avvenimento accaduto nell'infanzia della paziente. Penso che la problematica

nella zona della bocca non sia cambiata notevolmente. In prima linea si tratta

certamente di un'asimmetria della mascella e della mandibola e quindi di

conseguenza una problematica al livello dell'articolazione mascello-mandibolare

e della muscolatura masticatoria, più accentuato sul lato destro che sinistro.

La terapia con gli antidepressivi, prescritta dal dott. __________, non mi

sembra ideale, visto che la paziente si lamentava già di una certa stanchezza

ed assenza motoria.

Inoltre non mi è ben

chiaro il tipo di fisioterapia eseguita in merito con la paziente.

Una terapia con fonte

di calore (lampada infrarossa) sul viso e sulla muscolatura della spalla come

supplemento terapeutico potrebbe portare ad un netto miglioramento e

rilassamento delle indurazioni del muscolo ptigoideo e del muscolo massetere.

Un altro sostegno

terapeutico sarebbe a mio avviso l'agopuntura eseguita da un professionista. Ne

ho discusso con la paziente e le ho consigliato di eseguire una terapia con una

lampada infrarossa e particolari esercizi ginnici.

Purtroppo la paziente

non si ripresentò alla visita stabilita 3 settimane dopo.

Penso che sarà

d'aiuto risentirci telefonicamente per poter discutere dettagliatamente il

caso." (Doc. A3)

-

certificato medico del 17 luglio 2007 della

dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:

" Con

la presente certifico di avere in mia cura la summenzionata paziente, la quale

presenta le seguenti diagnosi principali:

1/

Sindrome dolorosa in sede articolare maxillo-mandibolare destra e della

muscolatura masseterica destra su/con:

- tendinomiopatia

muscolatura masticatoria

- dislocazione anteriore e parziale del disco articolare con

riduzione nell'articolazione temporo-mandibolare sinistra

2/ Discopatia C3-C4

/ C5-C6 / C6-C7

3/ Protrusione

discale D2-D3

4/ Pregresso morbo

di Scheuermann a livello dorsale basso

5/ Sindrome

depressiva reattiva ricorrente

6/ Cefalee in parte

emicraniche ed in parte tensive.

La Signora RI 1

continua ad essere portatrice di dolori a carattere invalidante e non

rispondenti a nessun trattamento finora intrapreso, sia di tipo

antalgico-medicamentoso che fisioterapico, soprattutto a carico dell'emiviso di

destra (vedi diagnosi 1), con irradiazione a livello del dorso e della spalla

destra. Dolori che le impediscono di condurre le normali attività quotidiane."

(Doc. A1)

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta

Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa

i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno

valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base

al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori

misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

Essi

hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui

l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 70% sia nella sua

precedente attività di venditrice, sia in altre attività leggere adeguate al

suo stato di salute, rispettose delle regole dell’ergonomia, con possibilità di

regolari cambiamenti di posizioni.

Il TCA

sottolinea che, contrariamente a quanto preteso dal rappresentante

dell’assicurata in sede ricorsuale, non si può ritenere che la valutazione dei

medici del SAM abbia tenuto conto solo di singoli aspetti, senza procedere ad

un apprezzamento globale delle patologie dell’interessata.

I medici

del SAM hanno, al contrario, esaminato tutte le affezioni dell’assicurata,

facendo capo pure a due consulti esterni (di natura reumatologica e

psichiatrica), giungendo ad una valutazione globale delle patologie che

affliggono l’interessata e del loro influsso sulla sua capacità lavorativa

residua. Gli stessi medici del SAM, infatti, al punto 10 del rapporto peritale

relativo a “osservazioni e risposte a domande particolari”, hanno evidenziato che,

come giustamente osservato dall’UAI nella risposta di causa, “le

conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici

periti del SAM” (cfr. doc. 28-14, sottolineatura della redattrice).

Non può di conseguenza essere accolta la censura

ricorsuale relativa alla mancanza di una valutazione peritale globale, che

tenga conto di tutte le patologie dell’interessata, essendo tale apprezzamento

globale già stato eseguito nella perizia del SAM.

2.8.1. Riguardo alla

patologia somatica, nel suo consulto reumatologico del 16 novembre 2005 il dr. __________

ha attentamente esaminato le patologie dell’assicurata, affetta da “dolori

cervico-toracolombari; alterazioni statiche della colonna vertebrale con

leggera scoliosi a forma di S, nonché appiattimento della lordosi fisiologica;

alterazioni da stato dopo Morbo di Scheuermann a livello Th10/Th11 con

discopatia Th10/Th11, Th11/Th12; mio-artropatia su lussazione del disco

anteriore e riposizione bilaterale su un’iperplasia emimandibolare destra”

(doc. 28-39).

Sulla base di tali disturbi e dopo aver

evidenziato la chiara discrepanza esistente fra i reperti clinici e radiologici

oggettivabili, estremamente blandi, e i disturbi lamentati dall’interessata, il

dr. __________ ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro sia nella

sua precedente attività di venditrice, sia come casalinga (doc. 28-40).

Queste conclusioni sono poi state confermate dalla

dr.ssa __________ del SMR (doc. 30-2).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi dalla valutazione specialistica del dr. __________,

che non può essere sconfessata dalla documentazione medica prodotta in sede

ricorsuale.

L’assicurata

ha infatti prodotto, a comprova della sua ipotetica completa inabilità

lavorativa, una serie di certificati medici, risalenti al 2002-2004, che sono

già stati presi in considerazione dai medici del SAM nel loro referto peritale

del 14 novembre 2005, dove vi è un riassunto preciso e dettagliato di tutta la

documentazione medica concernente l’assicurata (cfr. doc. 28/2-4).

Neppure

possono scalfire il valore probatorio della valutazione peritale del dr. __________

i certificati medici del 17 luglio 2007 della dr.ssa __________ (doc. A1) e del

3 aprile 2007 del dr.__________ (doc. A3).

La dr.ssa __________ si limita infatti a ribadire

diagnosi già note, indicate nella documentazione medica valutata dai medici del

SAM, osservando che l’assicurata “continua ad essere portatrice di dolori a

carattere invalidante e non rispondenti a nessun trattamento finora intrapreso,

sia di tipo antalgico-medicamentoso che fisioterapico, soprattutto a carico

dell’emiviso di destra, con irradiazione a livello del dorso e della spalla

destra, dolori che le impediscono di condurre le normali attività quotidiane”

(doc. A1).

Queste considerazioni della curante sono già

state valutate dai medici del SAM ed in particolare dal dr. __________, il

quale ha tuttavia ritenuto che i dolori a livello della colonna cervicale,

toracale e lombare risentiti dalla paziente contrastano con i reperti

oggettivabili, estremamente blandi, escludendo per il resto l’esistenza di una

sindrome cervicotoracolombovertebrale e di una sindrome irritativa radicolare. Anche

i disturbi a livello dell’emiviso di destra sono già stati presi in

considerazione dal dr. __________, giungendo alla conclusione che l’assicurata

è pienamente abile al lavoro dal profilo strettamente reumatologico.

Il dr. __________, dal canto suo, ha diagnosticato

l’esistenza di una sindrome dolorosa nella zona dell’articolazione

mascello-mandibolare destra e della muscolatura massetere destra, indicando che

dalla documentazione agli atti risulta che il caso sia già stato indagato in

tutte le direzioni possibili e che la problematica a livello della bocca non

sia cambiata notevolmente. Il dr. __________ si è quindi limitato a consigliare

una terapia con fonte di calore (lampada infrarossa) sul viso e sulla

muscolatura della spalla come supplemento terapeutico, “che potrebbe portare

ad un netto miglioramento e rilassamento delle indurazioni del muscolo

ptigoideo e del muscolo massetere” (A3).

Tale referto, quindi, che si limita a consigliare

una diversa terapia, non è atto a sovvertire le conclusioni del dr. __________,

il quale, nel suo referto peritale, ha riscontrato, accanto ai problemi a

carico della colonna vertebrale, la presenza di “disturbi a livello

dell’emiviso di destra nell’ambito di una mio-artropatia su lussazione del

disco anteriore e riposizione bilaterale, su un’iperplasia emimandibolare

destra dell’articolazione temporo-mandibolare di destra”, senza che ciò

abbia un influsso sulla capacità lavorativa residua dell’interessata (doc.

28-40).

Il TCA

ritiene quindi che le affezioni reumatologiche dell’assicurata siano state

convenientemente vagliate dal dr. __________.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

2.8.2. Nel suo

referto peritale del 2 novembre 2005, il dr. __________ ha diagnosticato un

“disturbo ansioso-depressivo reattivo con componente ipocondriaca associata ad

un disturbo da dolore somatoforme nel quadro di una sindrome post-traumatica da

stress in paziente con disturbo di personalità misto, anancastico, dipendente,

passivo aggressivo” (doc. 28-21), che a suo avviso provocano un’inabilità lavorativa del 30% nella sua professione di venditrice

(doc. 28-21).

Il dr. __________ ha sottolineato l’importanza di

un assiduo lavoro psicoterapeutico, psicofarmacologico e psicosociale che

potrebbe portare, a medio-lungo termine, ad un miglioramento della capacità

valetudinaria dell’interessata (doc. 28-21).

Tali conclusioni del dr. __________ sono poi

state confermate dalla dr.ssa __________ del SMR (doc. 30-2).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi dall’approfondita e motivata valutazione peritale

del dr. __________, che del resto non è stata smentita in sede ricorsuale da

altri certificati medico-specialistici, attestanti delle patologie

psichiatriche maggiormente invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può

essere fatto riferimento. Inoltre, non essendo stato comprovato, sino

all’emissione della decisione contestata, un peggioramento dello stato di

salute, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è abile al lavoro al 70% sia come venditrice, sia in altre

attività adeguate.

2.9. Ai fini

della valutazione economica, l’UAI, nella decisione del 4 aprile 2006, ha proceduto alla determinazione del

grado d’invalidità in attività adeguate mediante il consueto raffronto dei

redditi (anno di riferimento 2004).

Stabilito un reddito da valido di fr. 49’400

Considerandi

annui - corrispondenti a quanto l’assicurata avrebbe guadagnato come venditrice

presso un negozio di moda - e un reddito da invalido di fr. 42’164 annui –

calcolati secondo le tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive (categoria

professionale 4, quartile 2), apportando una riduzione del 30% per le

limitazioni mediche – l’UAI ha determinato un grado di invalidità del 15%, non

giudicando opportuno alcun provvedimento professionale, “in considerazione

del curriculum scolastico-lavorativo, della non esigibilità espressa dal

profilo medico, del non raggiungimento del grado AI minimo del 20%” (doc. 32-2).

2.9.1

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2004 (visto che l’assicurata è inabile al

lavoro al 30% dal mese di luglio 2003).

2.9.2

Il reddito da

valido, come stabilito dall’UAI, è pari a fr. 49’400 annui (2004) -

corrispondenti a quanto l’assicurata avrebbe guadagnato presso il negozio __________

di __________ in qualità di venditrice, come emerge dal questionario per il

datore di lavoro compilato in data 3 maggio 2004 (cfr. doc. 10/1-3).

2.9.3

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.9.4

Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati

salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal

TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone

in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,

ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente

percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,

questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere

dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute,

che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"

pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico,

per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,

Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,

"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.

e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le

motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena

citata:

"

(...)

8.2

In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di

trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone

Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex

ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento

e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa

delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a

un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti

regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006

pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA

applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una

domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato

che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions

de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des

différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour

le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des

assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una

semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va

vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo

Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio

dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre

divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma

anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui

présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre

nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005

p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9

("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato

(infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un

lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i

fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in

media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con

qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr.

5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito

annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto

riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella

causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifi-che analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il

reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base

della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili

nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U

75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali

condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53,

livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il

2004.

(fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6

[La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato

all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella

B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.9.5

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati

statistici nazionali della Tabella TA1.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'048.72

mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata,

quale venditrice presso il negozio __________ di __________, avrebbe

guadagnato, nel 2004, fr. 49’400/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.

consid. 2.9.2.), corrispondenti a fr. 3'800.-/mese.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 47’324.--/ anno e 3’943.--/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 52 “commercio

al dettaglio”, livello di qualifica 4: fr. 3’792.-- X 12 mesi = 45’504.--,

riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 47’324).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando

precedente.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.8.), dal punto di vista medico, l’assicurata può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il

reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 34’009.25 (fr. 48'584.64 ridotti del 30%).

2.9.6

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

L'Alta

Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was

zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Dalla

decisione del 4 aprile 2006 si evince che l’amministrazione non ha applicato

una ulteriore decurtazione sul reddito statistico (cfr. doc. 32-2).

L’assicurata

non ha contestato tale circostanza.

Nella

specie, tenuto conto anche della giovane età dell’assicurata (32 anni al

momento dell’emissione della decisione contestata), questo TCA ritiene di non

doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, alla luce delle

circostanze concrete, non ha ravvisato gli estremi per applicare una riduzione

sul salario statistico da invalido.

In conclusione, il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 34'009 al reddito che ella avrebbe

potuto conseguire qualora non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 49'400.--,

risulta essere del 31.16% ([fr. 49'400.-- – fr. 34’009.--] x 100 : fr. 49’400.--), arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come

stabilito dall'amministrazione.

Dovendo poi, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.3. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre

aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2007 (ultimi dati disponibili).

Adeguando il reddito da valido di fr. 49'400.--

riferito all’anno 2004 (cfr. consid. 2.9.2.) al 2007, si otterrebbe un reddito

di fr. 50’792.7.-- (+1.2% per il 2006 e +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa

all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al

consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio

federale di statistica).

Quanto al

reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80

x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'252.21 oppure di fr. 51'026.50 per

l'intero anno (fr. 4'252.21 x 12).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un

salario da invalido di fr. 51'026.50, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del

70%, il reddito ipotetico dell'insorgente ammonta, quindi, a fr. 35'718.55.

Confrontando ora questo dato con l'importo di

fr. 50'792.7 corrispondente al reddito

che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2007,

emerge un’incapacità al guadagno pari a 29.68 ([fr. 50'792.7

– fr. 35'718.55] x 100 : fr. 50'792.7),

arrotondato al 30% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non

dà in ogni caso diritto ad una rendita di invalidità.

La

decisione impugnata va dunque confermata nel suo risultato ed il ricorso

respinto.

2.10

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che l’amministrazione ha già escluso ulteriori provvedimenti

integrativi di natura professionale. Nella decisione del 4 aprile 2006 l’UAI ha

infatti indicato che “in considerazione del curriculum

scolastico-lavorativo, della non esigibilità espressa dal profilo medico, del

non raggiungimento del grado AI minimo del 20%, non emergono i presupposti per

poter adottare dei provvedimenti di ordine professionale che possano permettere

di riacquisire o migliorare la sua capacità di guadagno attuale” (doc.

32-2).

Da notare

che i medici del SAM non hanno reputato opportuni provvedimenti di riformazione

professionale, essendo la precedente attività di venditrice adeguata e

corrispondente alle esigenze, qualifiche, necessità e attitudini

dell’interessata ed essendo possibile, tramite provvedimenti medici

(psicofarmacologi, psicoterapeutici, socioterapeutici e psicosociali),

migliorare ulteriormente la capacità lavorativa dell’assicurata come venditrice

(cfr. doc. 28-14).

2.11

Secondo l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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