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Decisione

32.2007.259

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2008Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri utilizzati per calcolare il grado d’invalidità, l’insorgente afferma

che il salario mensile lordo da valida di fr. 3'200 (per tredici mensilità),

calcolato dall’amministrazione, non è corretto poiché l’UAI ha interpellato gli

attuali gestori del __________ senza verificare se la gestione è la medesima e

inoltre le informazioni fornite sono intitolate “calcolo approssimativo” e non

definitivo. Per l’insorgente l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire la

questione, ponendo quesiti più precisi ai gestori ed ottenere un calcolo

definitivo, tenendo in particolare in considerazione il contratto collettivo di

lavoro valido per il settore alberghiero. Sulla base di tale contratto

l’interessata potrebbe guadagnare, al minimo, fr. 3'920 al mese.

Circa

il salario da invalida, l’UAI avrebbe invece dovuto prendere in considerazione

quello effettivamente percepito dall’interessata quale donna delle pulizie,

poiché nella perizia SAM si sostiene che può svolgere un’attività leggera ad

una percentuale che nella realtà del mondo del lavoro non troverà mai. La

ricorrente ha in particolare affermato:

"

Fermo restando che non sono dati motivi validi

per effettuare una revisione della rendita, se si ritiene comunque opportuno

effettuare tale revisione i parametri utilizzati dall’amministrazione sono

sbagliati.

(…)

Nella fattispecie, per quanto attiene al salario

da valida, l’Ufficio AI ha chiarito approssimativamente quale sarebbe stato il

salario della ricorrente alla data odierna se non avesse subito un danno alla

salute. Questo non è però sufficiente.

Nel progetto di decisione del 6 luglio 2006 è

stato considerato un salario mensile di fr. 2'800.-- (in pratica il salario che

la signora RI 1 percepiva nel 1997) poi modificato con la decisione qui

impugnata in fr. 3'200.-- mensili, entrambi gli importi considerati per tredici

mensilità.

Per determinare il reddito da valida

l’amministrazione cantonale si è basata su di una dichiarazione del 31.10.2006

degli attuali gestori del __________ (presso cui la signora RI 1 ha lavorato

dal 1994 al 1997 compresi), senza verificare se la gestione è sempre attuata

dalle stesse persone. Tale atto è intitolato “calcolo approssimativo”.

L’amministrazione avrebbe dovuto, visto che

abbiamo solo un calcolo approssimativo, porre ulteriori quesiti tramite

lettera, chiedendo in particolare di effettuare un calcolo definitivo, non

approssimativo, valutando un’esperienza lavorativa di 17 anni e tenendo in

debita considerazione il contratto collettivo di lavoro valido per il settore

alberghiero.

(…)

Per quanto concerne il salario da invalida

l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, per i motivi che seguono, il

salario effettivamente percepito dalla qui ricorrente poiché si tratta di un

salario corretto e non sociale e il lavoro rientra tra le attività che dal lato

medico ancora può svolgere pur dovendo suddividere la giornata lavorativa in

due distinti momenti. L’amministrazione ha stabilito con perizia SAM del 10

aprile 2000 quali attività l’assicurata può ancora svolgere e poi le dice,

senza valido motivo, che può svolgere un’attività leggera, ad una percentuale

che nel mondo del lavoro non troverà mai.

(….)

Per cui l’ufficio AI, ammesso e non concesso che

sia data questa necessità visto che la signora RI 1 lavora per l’__________

(per cui oso affermare che ella ha un lavoro sicuro e remunerato in modo

corretto !) avrebbe dovuto accertare che effettivamente la sua attuale occupazione

dà garanzie tali da non permettere all’Ufficio AI di pretendere dall’assicurata

di lasciare un posto di lavoro sicuro, stabile e con un salario più che

corretto.

Nel 2005 la ricorrente ha guadagnato fr. 19'840.--

che corrisponde ad un salario corretto, sicuramente non definibile come

sociale, e il posto di lavoro è sicuro e a lungo termine. Le condizioni di

lavoro, segnatamente la possibilità di suddividere le ore lavorative tra la

mattina e il pomeriggio così da potersi riposare e da non dover effettuare

sforzi prolungati, non sono nella realtà facilmente attuabili. Inoltre in

futuro il datore di lavoro, che è lo __________, oso pensare che manterrà

condizioni di lavoro corrette. A questo si aggiunge che il suo attuale lavoro è

quanto la ricorrente è riuscita a trovare in un mercato equilibrato del lavoro.

Da non dimenticare sono poi le importanti limitazioni dettate dalla malattia

che hanno portato l’amministrazione a riconoscere una riduzione del reddito

ipotetico del 23%! Pertanto il salario che la signora RI 1 effettivamente

percepisce deve essere considerato quale salario da invalida. L’amministrazione

non può dare all’assicurata due possibilità di capacità residua e poi, quando

deve decidere, scegliere quella inattuabile nella realtà ma che porta al

riconoscimento di una percentuale di rendita inferiore.” (doc. I)

1.4.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI non ha preso posizione in merito alla

questione sollevata dalla ricorrente circa l’assenza dei motivi per procedere

con una revisione. L’amministrazione ha infatti affermato:

"

con il ricorso l’assicurata contesta la

revisione della sua rendita non essendo intervenuto un cambiamento che la

giustifichi. Essa contesta la determinazione dei suoi redditi da valida e

invalida stabiliti dall’AI.

In concreto con

decisione 22 giugno 2001 (doc. 53-1, inc. AI) l’Ufficio AI aveva ritenuto

l’assicurata abile al lavoro in attività adeguate al 65%. In applicazione dei

salari statistici e con una ulteriore riduzione per il caso specifico del 23%,

l’UAI aveva stabilito un’invalidità del 54%. In tale decisione era stato

considerato un salario statistico per attività adeguata da invalida di fr.

33'587.--, proporzionalmente ridotto a fr. 16'810.--. Il salario da valida era

stato definito in fr. 36'400.-- (fr. 2'800.-- al mese per l’attività precedente

l’invalidità).

In sede di revisione

della rendita, ritenuto che l’assicurata ha una capacità lavorativa del 65% e

confermando una ulteriore riduzione del 23% applicata al salario statistico,

l’Ufficio AI ha stabilito il nuovo grado d’invalidità del 41% (doc. 88-1, inc.

AI). Tale decisione ha fatto riferimento al medesimo salario da valida,

aggiornato con riferimento al caso concreto in fr. 41'600.-- (doc. 84-1, inc.

AI) e ad un reddito da invalida statistico di fr. 49'070.-- (doc. 85-1, inc.

AI), il quale, ridotto in proporzione, determina un reddito conseguibile da

invalida di fr. 24'559.--. In altre parole la decisione ha calcolato il nuovo

grado di invalidità in considerazione della recente giurisprudenza federale che

per i redditi statistici secondo le tabelle ISS impone di fare riferimento ai

valori nazionali medi. Essendo sensibilmente più alti essi determinano una

minore perdita economica e un minor grado d’invalidità.” (doc. IV).

1.5.

Con osservazioni del 28 agosto 2007 l’interessata ha nuovamente rilevato che

l’amministrazione “ha unicamente giustificato il suo diritto di procedere

alla revisione della rendita poiché la recente giurisprudenza della massima

corte federale è stata modificata per quanto attiene ai salari statistici

determinanti per valutare il grado d’invalidità di un assicurato.”, che “la

giurisprudenza federale dice che, contrariamente a quanto asserisce

l’amministrazione, una semplice valutazione diversa dei fatti non è un valido

presupposto per effettuare una revisione di una rendita” e che “neppure

una nuova prassi dell’amministrazione o una nuova giurisprudenza giustificano

di principio una revisione della rendita a sfavore dell’assicurato.” (doc.

VI)

1.6. L’UAI,

malgrado la possibilità offerta di esprimersi in merito, è rimasto silente

(doc. VII).

in

diritto

2.1. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a

revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della

LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre

2007.

2.2. Oggetto

della vertenza è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente

soppresso, in via di revisione, la mezza rendita, assegnando unicamente ¼ di

rendita o se la ricorrente ha ancora diritto alla mezza rendita o a ¾ di

rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire

nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in

assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,

pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF

107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.;

RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.5. Nel

caso in esame va evidenziato che rispetto alla precedente decisione del

2001 lo stato di salute dell’assicurata è rimasto invariato. Su questo punto

entrambe le parti concordano (cfr. doc. AI 75-1 e ricorso doc. I).

L’interessata va pertanto ritenuta inabile al 50% nelle attività finora svolte

di cameriera, cameriera ai piani, donna tuttofare, casalinga, ecc. (doc. AI

34-10) e abile al 65% (tra il 60% ed il 70%: doc. AI 34-10) in un’attività leggera

confacente al suo stato di salute, con le limitazioni indicate nella perizia del

10 aprile 2000 del SAM (doc. AI 34-10: “attività in cui ella non debba

sollevare pesi sup. ai 5 – 10 kg più volte in un’ora, in cui non debba rimanere

seduta otto ore continuate, o debba svolgere il lavoro costantemente ferma in

piedi, cioè in un’attività in cui l’A. possa alternare la posizione

eretta/seduta, in cui non debba forzare il braccio ds., alzandolo ripetutamente

sopra l’orizzontale, svolgendo lavori in abduzione / elevazione”). In tal

senso va letto il rapporto 20 giugno 2006 del medico curante (doc. AI 65-1: “stato

di salute dell’assicurato: stazionario”). Gli atti non contengono del resto

documentazione attestante un miglioramento o un peggioramento dello stato di

salute.

E’

invece subentrata una modifica della situazione economica. L’interessata, dopo

la concessione della rendita AI, ha infatti iniziato a svolgere un’attività

lucrativa al 50% dal mese di settembre 2001 quale addetta alle pulizie (cfr.

doc. AI 75-1).

Da

un attento ed approfondito esame degli atti sembrerebbe essere questo il motivo

che ha indotto l’UAI a procedere con la revisione (cfr. doc. AI 75-1).

Certo,

come rileva la ricorrente, l’amministrazione avrebbe potuto essere più chiara

nel comunicarle il motivo che l’ha portata a calcolare nuovamente il grado

d’invalidità. Tuttavia, al punto 3) della decisione, l’UAI ha indicato, in

risposta alla prima censura dell’insorgente secondo la quale non ci sarebbero

motivi per procedere con una revisione, che “dopo la concessione del diritto

alla rendita, lei ha ripreso lo svolgimento di un’attività lucrativa a tempo

parziale, sull’arco di 20,5 ore settimanali (50% di tempo lavorativo), in

qualità di addetta alle pulizie presso la __________ di __________, professione

che le ha consentito e le consente tuttora di mettere a profitto determinati

guadagni lucrativi.”

Il

motivo della revisione, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dalla

risposta di causa, non è invece il cambiamento della giurisprudenza federale (STFA 12 ottobre 2006, U 75/03, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216

segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, e del 5 settembre 2006, I 222/04),

che impone l’applicazione dei dati derivanti dalla tabella TA1 nazionale per il

calcolo del grado dell’invalidità, giacché nel progetto di decisione la

revisione era stata effettuata secondo i vecchi parametri (cfr. doc. 67-1:

salario aggiornato al 2004: fr 3'234, nonché doc. 71-1 e 75-1).

2.6. Va

pertanto esaminato se, nel preciso caso di specie, l’inizio dell’attività di

donna delle pulizie al 50% dopo la notifica della decisione di assegnazione di

una rendita al 50% è un motivo per procedere con una revisione.

Come

visto, condizione per procedere ad una revisione della rendita è una notevole

modifica del grado d’invalidità (cfr. consid. 2.4; art. 17 cpv. 1 LPGA; cfr.

Kieser, ATSG Kommentar 2003, n. 8 ad art. 17, pag. 170; la giurisprudenza

valida prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 LPGA è ancora applicabile [DTF

133 V 545 consid. 6.3]).

Ciò

comporta la modifica di uno dei seguenti fatti che sono alla base del diritto

alla rendita (cfr. Kieser, ATSG Kommentar 2003, n. 9 seguenti ad art. 17, pag.

170, nonché Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Friborgo 2003, Hsg. P. Gauch, pag. 133 e seguenti):

-

lo stato di salute: modifiche nello stato di salute dell’assicurato

costituiscono il caso classico della revisione della rendita. Una differente

valutazione dello stato di salute non è invece un motivo di revisione (Kieser,

op. cit., n. 10 ad art. 17, pag. 170);

-

la capacità lavorativa medico-teorica: una modifica può intervenire

anche senza uno sviluppo dello stato di salute dell’assicurato, per esempio

quando il beneficiario della rendita si è abituato al danno alla salute e la

capacità lavorativa medico-teorica ne risulta modificata (Kieser, op. cit., n.

11 ad art. 17, pag. 170);

-

il reddito da valido o da invalido posto alla base del calcolo del

diritto alla rendita: il reddito da valido viene stabilito, di regola, al

momento dell’inizio dell’invalidità e modifiche ulteriori non sono di principio

prese in considerazione. Tuttavia possono esserci delle eccezioni quando, secondo

l’esperienza, una determinata professione non è più esigibile (ad esempio la

carriera di uno sportivo di alto livello che, dopo una certa età, non può più

essere svolta: Müller, op. cit., pag. 169) oppure se è verosimile che in una

determinata professione l’assicurato avrebbe fatto carriera (Kieser, op. cit.,

n. 12 ad art. 17, pag. 170-171; Müller, op. cit. pag. 166 e seguenti). Il

reddito da invalido può essere modificato perché, ad esempio, la professione

teoricamente esigibile, a causa di modifiche strutturali del mondo del lavoro,

non viene più svolta oppure perché effettivamente determinati redditi di questa

specifica professione sono notevolmente aumentati o diminuiti (Kieser, op.

cit., n. 12 ad art. 17, pag. 171);

-

il metodo di calcolo dell’invalidità: ad esempio l’applicazione del

metodo misto in luogo di quello ordinario (Kieser, op. cit., n. 12 ad art. 17,

pag. 170-171).

2.7. In

concreto le parti sono concordi che lo stato di salute della ricorrente e la

capacità lavorativa medico-teorica non hanno subito modifiche.

Inoltre

l’UAI non ha ritenuto di applicare un metodo diverso rispetto a quello

ordinario dopo l’inizio della nuova attività lucrativa da parte della

ricorrente.

Resta

pertanto da esaminare se la revisione può essere effettuata a causa della

modifica del reddito da valido o da invalido.

Va

qui rammentato che con sentenza I 571/03 del 9 gennaio 2004 il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF), ha affermato:

"

3.1 Nicht beigepflichtet werden kann der

Vorinstanz darin, dass es für die Beurteilung, ob eine erhebliche Änderung

der tatsächlichen Verhältnisse vorliegt, einerlei ist, auf welchen

tatsächlichen Grundlagen die formell rechtskräftige Rentenzusprechung basiert,

deren Anpassung in Frage steht. Entgegen der Rechtsauffassung des kantonalen

Gerichts läuft es Art. 41 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen

Fassung) zuwider, für die Bejahung einer erheblichen Tatsachenänderung von den

Verhältnissen des Einzelfalles zu abstrahieren und eine nicht näher

umschriebene "für alle Rentner, unabhängig vom konkreten Invaliditätsgrad,

(...) gleiche Erheblichkeitsgrenze" zu verlangen. Gemäss Art. 41 IVG ist

die Rente für die Zukunft zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben, wenn sich

der Grad der Invalidität in einer für den Anspruch erheblichen Weise ändert. Eine

Tatsachenänderung ist demnach revisionsbegründend und als solche erheblich im

Sinne des Gesetzes, wenn sie dazu führt, dass die bisherige Rentenzusprechung

angepasst wird. Eintretensrechtlich ist daher erforderlich und hinreichend,

dass eine Tatsachenänderung glaubhaft gemacht wird, welche im Rahmen der

materiellen Anspruchsprüfung gegebenenfalls zu einem höheren Rentenanspruch zu

führen vermag. Diese gesetzliche Konzeption ist Ausdruck dessen, dass

Gegenstand des Revisionsverfahrens nicht die erstmalige Invaliditätsbemessung

nach Art. 28 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) ist;

vielmehr ist im Revisionsverfahren und -prozess zu prüfen, ob seit der formell

rechtskräftigen Rentenzusprechung Änderungen im für die Rentenberechtigung

erheblichen Tatsachenspektrum eingetreten sind (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, S. 253 [zu Art. 41

IVG]). Sie hat zur Konsequenz, dass die Erheblichkeitsschwelle für den Anspruch

auf eine ganze statt wie bisher eine halbe Rente zum Beispiel höher liegt, wenn

die bisherige Rentenzusprechung auf einem Invaliditätsgrad von 50 % beruhte, als

wenn hiefür eine Erwerbsunfähigkeit von 65 % ermittelt worden war. Im Rahmen

einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung eines Rentengesuchs wegen

fehlender Invalidität ist in sinngemässer Anwendung von Art. 87 Abs. 4 in

Verbindung mit Art. 87 Abs. 3 IVV (ZAK 1989 S. 267 Erw. 1c) nur einzutreten,

wenn die Gesuch stellende Person eine Änderung des Invaliditätsgrades im Umfang

von mindestens 40 % glaubhaft zu machen vermag (nicht veröffentlichtes Urteil

B. vom 30. August 1999, I 439/98).“

In

una sentenza pubblicata in DTF 133 V 545 l’Alta Corte, a proposito della

notevole modifica del grado d’invalidità quale condizione di revisione ha stabilito

che per le rendite dell’assicurazione invalidità, anche una modifica di poco

conto nello stato di fatto determinante può dar luogo a una revisione se tale

modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia

minima (consid. 6 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). La revisione si

occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato

di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non

giustificano per contro una revisione di una rendita d’invalidità, nemmeno se a

seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per

difetto; precisazione della giurisprudenza; consid. 7):

"

6.

6.1 Eine Revision

der Invalidenrente setzt voraus, dass sich der Invaliditätsgrad

erheblich ändert (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Sie kann nicht nur bei einer Änderung des Gesundheitszustandes,

sondern auch bei einer Veränderung der erwerblichen Komponente erfolgen. Geht

man mit der Beschwerdeführerin beim neuen Einkommensvergleich wie bei

demjenigen gemäss Verfügung vom 22. September 2003 vom Wert gemäss der Tabelle

TA1 "Total Privater Sektor" der vom Bundesamt für Statistik

herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) aus, so ergibt sich

ein Invaliditätsgrad von 59,7 % gegenüber 59,45 % in der

ursprünglichen Verfügung. Die absolute Änderung von 0,25 % ist als solche nicht

erheblich. Sie würde sich allerdings rentenwirksam auswirken, indem sich auf

Grund der Rundungsregeln (vgl. BGE 130 V 121 E. 3.3 S. 123 f.) neu ein Invaliditätsgrad von 60 % anstatt 59 %

ergäbe und damit eine Dreiviertelsrente an Stelle einer halben Rente

resultierte. Fraglich und zu entscheiden ist, ob eine absolut gesehen geringe

Änderung des Invaliditätsgrades, die sich aber rentenwirksam auswirken würde,

"erheblich" im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG ist.

6.2

Bei den prozentgenauen Renten (Unfallversicherung nach

UVG, Militärversicherung) wird Erheblichkeit einer Änderung angenommen, wenn

sich der Invaliditätsgrad um 5 % ändert (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

U 267/05 vom 19. Juli 2006, E. 3.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, N. 15 zu Art. 17 ATSG; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum

Militärversicherungsgesetz, Bern 2000, N. 15 f. zu Art.

44 MVG). In der Invalidenversicherung, wo die Rente

abgestuft nach gewissen Schwellenwerten bemessen wird (Art.

28 Abs. 1 IVG), galt unter aArt. 41 IVG als Anlass zur

Rentenrevision jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen,

die geeignet ist, den Rentenanspruch zu beeinflussen (BGE 130 V 343 E. 3.5;

Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 708/03 vom 3. Januar 2005, E. 3; I

238/02 vom 20. März 2003, publ. in: SVR 2003 IV Nr. 25 S. 76). Demgemäss konnte

auch eine Änderung des Invaliditätsgrades von beispielsweise 2 % Anlass zu

einer Revision geben, wenn dadurch die Schwelle zu einer höheren oder tieferen

Rente überschritten wurde (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 571/03

vom 9. Januar 2004, E. 3.1).

6.3

Art. 17 ATSG wollte an der bisherigen Rechtsprechung

nichts ändern (BGE 130 V 343 E. 3.5.4 S. 352). Dafür spricht nebst der

historischen (KIESER, ATSG-Kommentar, N. 1, 7 und 8 zu Art.

17 ATSG) auch die systematische Auslegung: Während Abs.

1 von Art. 17 auf die erhebliche Änderung des Invaliditätsgrades abstellt,

verlangt Abs. 2 eine erhebliche Änderung des Sachverhalts. Daraus lässt sich

folgern, dass im Rahmen von Abs. 1 keine erhebliche Änderung des Sachverhalts

verlangt ist, sondern eine erhebliche Änderung des Invaliditätsgrades auch dann

genügt, wenn sie auf eine geringfügige Änderung des Sachverhalts zurückzuführen

ist; dabei kann Erheblichkeit - resultatbezogen - bereits dann angenommen

werden, wenn die prozentuale Veränderung zwar nicht gross ist, aber zum

Überschreiten des Schwellenwertes führt. Auch die Lehre

bejaht mehrheitlich eine Revision bei geringfügigen Änderungen des

Invaliditätsgrades, sofern sie rentenrelevant sind (KIESER, ATSG-Kommentar, N.

15 zu Art. 17 ATSG; Kieser, in:

Schaffhauser/Schlauri, Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

S. 57 f.; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl.,

Bern 2003, S. 255 Rz. 9; Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., S.

1496 Fn. 335; jedoch kritisch gegenüber Revisionen bei geringfügigen Änderungen

namentlich der nicht-gesundheitlichen Faktoren Franz Schlauri, Die

Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, 2. Aufl., S. 1117).

7.

Nach dem Gesagten ist daran festzuhalten, dass im

Rahmen von Art. 17 Abs. 1 ATSG

bei den auf Schwellenwerten beruhenden Renten der Invalidenversicherung auch

eine geringfügige Änderung des Sachverhalts Anlass zu einer Revision

geben kann, sofern sie zu einer Überschreitung des Schwellenwertes führt.

7.1

Dabei bedarf es der folgenden Differenzierung: Das

Institut der Revision ist von seinem Sinn und Zweck her zugeschnitten auf

Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der versicherten Person. Dazu

gehören nebst den gesundheitlichen Umständen auch die erwerbsmässigen

Faktoren, wenn sie sich im konkreten Fall ändern. Vorliegend ist die

Änderung des Invaliditätsgrades jedoch nicht auf Veränderungen im konkreten

Umfeld der versicherten Person zurückzuführen, sondern allein auf eine Änderung

in den statistischen Gegebenheiten, indem die statistischen LSE-Tabellenlöhne

TA1 ("Total Privater Sektor", Anforderungsniveau 4 Frauen) zwischen

2002 und 2004 weniger stark zugenommen haben als der Nominallohnindex, auf

welchem die Aufrechnung des hypothetischen Valideneinkommens beruht, und zudem

der Tabellenlohn im Jahre 2004 nicht mehr auf 41,7, sondern nur noch auf 41,6

Stunden umgerechnet wird. Derartige rein extern verursachte Veränderungen

widerspiegeln nicht persönliche Verhältnisse der versicherten Person, sondern

allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen, mit denen Gesunde wie Invalide stets

rechnen müssen (vgl. SCHLAURI, a.a.O., S. 1117).

7.2

Hinzu kommt das praktische Problem, dass Änderungen der

genannten Art alle zwei Jahre beim Erscheinen neuer LSE-Werte auftreten können.

Würde dies allein als Revisionsgrund genügen, so wären

grundsätzlich alle zwei Jahre sämtliche Renten, die im Grenzbereich eines

Schwellenwertes liegen, daraufhin zu überprüfen, ob sich auf Grund der

geänderten statistischen Daten der Invaliditätsgrad erheblich geändert hat. Es

liegt auf der Hand, dass dies zu einem unverhältnismässigen Aufwand führen würde.

Würde eine solche Überprüfung nur bei besonderem Anlass vorgenommen (zum

Beispiel wenn wie hier eine Änderung des Gesundheitszustandes beantragt und

untersucht wird), so entstünde die Gefahr einer rechtsungleichen Behandlung,

ebenso wenn die Änderung nur auf Antrag erfolgte. Zudem liesse sich so

möglicherweise der Aufwand nicht entscheidend verringern, weil damit zu rechnen

wäre, dass Versicherte systematisch solche Anträge stellen würden.

7.3

Die Rechtsprechung ist deshalb dahingehend zu

präzisieren, dass geringfügige Änderungen allgemeiner statistischer

Daten, die ausserhalb des Umfelds der versicherten Person liegen, nicht zu

einer Revision von Invalidenrenten führen, selbst wenn durch solche

Veränderungen der Schwellenwert über- oder unterschritten würde. Dies gilt

gleichermassen für die Begründung oder Erhöhung eines Rentenanspruchs wie für

eine Reduktion oder Aufhebung. Im Durchschnitt ändert eine solche Praxis nichts

zu Gunsten oder zu Ungunsten der Versicherten. Im Einzelfall wird sie sich

freilich entweder zu Gunsten oder zu Ungunsten der versicherten Person

auswirken; doch ist dies im Interesse einer praktikablen Handhabung in Kauf zu

nehmen.“ (sottolineature del redattore)

Alla

luce della citata giurisprudenza occorre concludere che laddove vi è una

modifica, anche di poco conto, dello stato di fatto determinante, può essere

effettuata una revisione della rendita, mentre modifiche di poco conto dei dati

statistici non giustificano una revisione della rendita d’invalidità.

In

concreto, l’UAI ha proceduto alla revisione della rendita poiché l’interessata,

dopo aver ricevuto la decisione con la quale le è stata attribuita una

prestazione al 50% (grado d’invalidità al 54%), ha iniziato a svolgere

un’attività lucrativa, nella medesima percentuale, quale donna delle pulizie

con effetto al 1° settembre 2001. Dopo aver svolto gli accertamenti circa i

salari percepiti nella nuova attività, l’amministrazione, per il calcolo del

grado d’invalidità ha raffrontato il reddito da valida percepito precedentemente

per il lavoro svolto presso il __________ fino al 1997, aggiornandolo al 2004,

con il reddito, ipotetico, da invalida, secondo quanto figura nella tabella RSS

2004 TA1Tessin (cfr. doc. 67-1: salario aggiornato al 2004: fr. 3'234),

giungendo ad un grado d’invalidità del 48,90%, arrotondato al 49% ed ha ridotto

la rendita (doc. AI 67-1 e seguenti).

In

sede di osservazioni ha poi utilizzato i dati statistici nazionali evinti dalla

Tabella TA1 conformemente alla nuova giurisprudenza del TFA (STFA

12 ottobre 2006, U 75/03, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR

2007 UV n. 17 pag. 56, e del 5 settembre 2006, I 222/04) ed è giunta ad un

grado d’invalidità del 41%.

Va

innanzitutto rilevato che il TCA, con sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 32.2006.153,

attualmente pendente al Tribunale federale), ha già stabilito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in

corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto

non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di

salute dell'assicurato è rimasto invariato o addirittura è peggiorato.

Ciò

deve valere anche quando le altre circostanze di fatto determinanti per la

rendita sono rimaste immutate.

Tuttavia,

se è dato un motivo di revisione, al nuovo calcolo della rendita si applicano i

dati nazionali della Tabella TA1.

Nel

caso di specie c’è stata una modifica di una circostanza di fatto (inizio di

una nuova attività lucrativa), che tuttavia non ha avuto un’influenza diretta

sul calcolo della rendita d’invalidità. Infatti i salari percepiti dalla

ricorrente non sono stati presi in considerazione dall’amministrazione nel

nuovo calcolo della rendita poiché l’interessata, lavorando al 50%, non ha sfruttato

appieno la sua capacità lavorativa residua fissata al 65% (cfr. decisione su

opposizione, doc. B, nonché doc. 67-1).

L’UAI

ha pertanto utilizzato una circostanza di fatto che si è modificata (inizio

dell’attività lucrativa), ma che non ha un’influenza diretta, in concreto, sul

calcolo della (nuova) rendita, per procedere ad un nuovo calcolo del grado

d’invalidità utilizzando i dati statistici ipotetici nel frattempo aggiornati

secondo l’evoluzione dei salari.

Come rammenta Urs Müller, in Die materiellen Voraussetzungen der

Renterevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, pag. 134, „grundsätzlich

gibt somit jede wesentliche Aenderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet

ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen,

Anlass zu Rentenrevision.“ (sottolineatura del redattore, cfr. anche pag.

147).

Circa

la modifica del reddito da invalido, Müller afferma, a pag. 146, che “mit

anderen Worten genügt für die Rentenrevision, dass seitens des

Invalideneinkommens eine Aenderung eintritt, die nunmehr den für den Umfang des

Rentenanspruchs nach art. 28 Abs. 1 IVA massgeblichen Invaliditätsgrad

verändert.“, mentre, a proposito del mercato del lavoro equilibrato,

l’autore afferma che „eine Rentenrevision kann nicht durch blosse Konjunkturschwankungen

bzw. durch eine Veränderung der tatsächlichen Beschäftigungslage ausgelöst

werden. Ein Rentebezüger kann aus dem Umstand, dass er seine Invalidentätigkeit

rezessionbedingt verliert, keinen Anspruch auf Rentenrevision ableiten, weil im

umgekehrten Fall eine versicherte Person aus der konjunkturbedingten

Unmöglichkeit eine geeignete Arbeitsstelle zu finden, ebenfalls keinen Anspruch

auf eine Invalidenrente ableiten kann. In revisionsrechtlicher Hinsicht ist. m.E.

unbeachtlich, dass eine versicherte Person aufgrund der Hochkonjunktur eine

Teilzeitstelle erhält, obwohl dies auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt nur unter

nicht realistischem Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitsgebers

möglich wäre. Dies ergibt sich aus der Logik des Begriffs des ausgeglichenen

Arbeitsmarktes. Einerseits hat die versicherte Person trotz Teilzeitstelle

Anspruch auf Rente. Andererseits besteht bei Verlust dieser Stelle kein Anlass

zur Rentenrevision. Dagegen vertreten das EVG, Fonjallaz, Rüedi und

Meyer-Blaser den Standpunkt, das im Hinblick auf das Vermeiden von

Ueberentschädigungen auf eine Rentenzusprechung zu verzichten sei. Dem

kann nur zugestimmt werden, wenn mit Meyer-Blaser und Kieser der Verlust einer

solchen Anstellung Anlass für eine Rentenrevision ist.“

Müller,

a pag. 149, rammenta poi che vi è motivo di revisione se la persona assicurata

inizia a lavorare e consegue un guadagno superiore a quello del reddito da

invalido stabilito teoricamente: “Diesfalls besteht Anlass zur

Rentenrevision, wenn ein besonderes stabiles Arbeitsverhältnis vorliegt und –

kumulativ – anzunehmen ist, dass die versicherte Person die ihr verbleibende

Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise voll ausschöpft, sowie das Einkommen aus

der Arbeitleistung als angemessen und nicht als Soziallohn erscheint.” Ciò

vale anche, a determinate condizioni, quando il reddito diminuisce (Müller, op.

cit., pag. 152: “Ist das tatsächliche tiefer als das abstrakte, ist zu

prüfen, ob die versicherte Person die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit in

zumutbarer Weise voll ausschöpft. Trifft dies nicht zu, besteht kein Anlass

für eine Rentenrevision. Schöpft die versicherte Person mit ihrer

tatsächlichen Invalidentätigkeit die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit voll

aus, erweist sich damit das bei der ursprünglichen Rentenfestsetzung abstrakt

festgesetzte Invalideneinkommen als realitätsfremd. Kann das betreffende

Arbeitsverhältnis als stabil bezeichnet werden und entspricht der Lohn nicht

einem Soziallohn, ist für die Bemessung des Invalideneinkommens auf das

tatsächlich erzielte Einkommen abzustellen. Es liegt ein

Rentenrevisionsgrund vor.“, sottolineatura del redattore).

Nel

caso concreto, come visto, la modifica della situazione di fatto, ossia

l’inizio dell’attività lucrativa al 50% come donna delle pulizie (ossia un

mestiere non tanto diverso da quello precedentemente esercitato di cameriera ai

piani) con un salario annuo, nel 2005, di fr. 19'840 (escluse le prestazioni

assicurative in un anno in cui l’interessata è stata assente circa un mese e

mezzo complessivo per malattia e per un infortunio professionale, cfr. doc. AI

64-2, mentre nel 2004 aveva conseguito un reddito di fr. 13’933), non ha portato

ad una modifica dei due redditi di riferimento per il calcolo del grado

d’invalidità, se non per motivi estranei alla ricorrente, ossia l’evoluzione

dei salari.

Infatti, l’UAI non ha

utilizzato questo dato né quale reddito da valida (i fr. 41'600 corrispondono infatti

a quanto avrebbe potuto guadagnare l’interessata continuando a lavorare presso

il __________) né quale reddito da invalida (i fr. 24'560, corrispondono al

reddito evinto dalla tabella TA1 per attività leggere, al 65% e ridotto del 23%).

L’amministrazione nella decisione impugnata ha giustificato in particolare la

circostanza che questo salario non può essere utilizzato come reddito da

invalida affermando che “gli elementi a nostra disposizione ci inducono a

ribadire che lei tuttavia non sfrutta debitamente la sua residua capacità di

lavoro definita in sede medica ancora nella restante misura del 65%.”

Ora,

per il TCA, il solo fatto che vi sia una modifica dello stato di fatto, senza

tuttavia che questo abbia un’influenza diretta sul calcolo della rendita, non

può portare alla modifica della medesima.

Infatti,

se è vero che anche una modifica di poco conto nello stato di fatto

determinante può dare luogo a una revisione (cfr. DTF 133 V 545) se tale

modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia

minima, in concreto l’inizio dell’attività lucrativa al 50% quale donna delle

pulizie, non ha determinato una modifica dei parametri utilizzati per il

calcolo della rendita se non per motivi legati a fattori estranei allo stato di

fatto della ricorrente (aggiornamento dei dati statistici in funzione

dell’evoluzione dei salari).

In

caso contrario, utilizzando un evento che non influisce direttamente sul

calcolo della rendita, l’amministrazione potrebbe applicare i dati nazionali,

come vuole la nuova giurisprudenza del TFA, eludendo in questo modo gli effetti

della sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 32.2006.153, attualmente pendente al

Tribunale federale), tramite la quale il TCA ha già stabilito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in

corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto

non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando gli altri

parametri (nel caso giudicato: stato di salute) non sono modificati.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, la circostanza che la ricorrente ha

iniziato l’attività di donna delle pulizie al 50% dal 1° settembre 2001 non è

un motivo per procedere con la revisione della rendita giacché il reddito da

lei conseguito in questa attività non è stato preso in considerazione dall’UAI

quale parametro per il calcolo del grado d’invalidità.

2.8. Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, se una decisione

di revisione non soddisfa le condizioni ex art. 41 vLAI (ora art. 17 LPGA), ma

realizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice può confermarla,

mediante sostituzione dei motivi e previo rispetto del diritto di essere

sentito (DTF 125 V 368), con la seconda motivazione (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 261 con

riferimenti ivi citati; Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der

Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361

con riferimenti di giurispurenza indicati).

Il

giudice non può tuttavia modificare, mediante l’istituto della

riconsiderazione, la precedente decisione se quest’ultima è stata confermata

dalla (non corretta) decisione di revisione. Egli violerebbe altrimenti il

principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere

discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (RCC 1985

pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da Meyer-Blaser, op. cit,

pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 363).

In

applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha

soppresso la rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il

giudice non può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di

accertamenti riguardanti i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag.

623 [ZAK 1986 pag. 597] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller,

op. cit., pag. 99 nota 365).

Infine,

la riduzione o la soppressione di una rendita a seguito di una

riconsiderazione, eseguita tramite sostituzione dei motivi, della precedente

decisione è permessa solo se nel momento della riduzione o soppressione della

rendita non sussiste un’invalidità giustificante la precedente prestazione (Mayer-Blaser,

op. cit., pag. 262 e Müller, op. cit., pag. 100 nota 366).

2.9. Premesso quanto sopra, questo TCA può esaminare, in virtù del principio della sostituzione

dei motivi, se la decisione di riduzione della rendita merita conferma in via

di riconsiderazione della precedente decisione.

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione

processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella

causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004, U 149/03,

consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005, I 133/04, consid. 1.2.).

L'art.

53 LPGA prevede che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv.

2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle

assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;

STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003

nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01;

STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Per giudicare se è

ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente

errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica – compresa la

giurisprudenza - esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata,

tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c e i riferimenti ivi citati). Di conseguenza, anche per la determinazione del grado d’invalidità va

considerato il raffronto dei redditi eseguito all’epoca della decisione oggetto

della riconsiderazione. In una sentenza del 25 aprile 2008 (inc. 32.3007.206),

questo TCA ha avuto segnatamente modo di rilevare che per esaminare una

decisione dell’Ufficio AI emessa nel 2004 non era possibile calcolare il grado

di invalidità computando un reddito da invalido calcolato sulla base della

giurisprudenza del TFA in vigore da fine 2006 (per la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce ai

valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati all’epoca della decisione

12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U

75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

effetti, mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione

iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante

dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115

V 314 consid. 4a/cc; cfr. anche le STFA del 2 maggio 2007, I 870/2005 e del 7

maggio 2007, del 25 giugno 2007, I 138/07; cfr. la già

citata STCA del 5 settembre 2007, 32.2006.153, nella quale questa Corte ha

ribadito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in

corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto

non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di

salute dell'assicurato è rimasto invariato; nella medesima pronuncia,

allineandosi alla precitata sentenza del Tribunale federale del 25

giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che questa nuova

giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art.

53 cpv. 2 LPGA).

Inoltre,

una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla

base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di

invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione

professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I

559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere

d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione

appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA

del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006, I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha

dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale

l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità

per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una

inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se

l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

2.10. Premesso

quanto sopra va evidenziato che nel caso di specie lo stato valetudinario dell’assicurata

non può essere motivo di riconsiderazione, non essendo mutato dal 26 aprile

2001 quando è stata emanata la decisione di concessione della rendita (e

potendo semmai, in caso di modifica, essere un motivo di revisione), così come non

può esserlo l’inizio dell’attività lavorativa quale donna delle pulizie, poiché

si tratta di un fatto intervenuto successivamente, nel corso del mese di

settembre 2001.

Neppure l'applicazione

della nuova prassi giudiziaria (Tabella TA 1 invece della Tabella TA 13, cfr.

consid. 2.5 in fine) può essere motivo di riconsiderazione, avendo a quel tempo

l’Ufficio AI applicato la giurisprudenza allora in vigore (cfr. STCA del 5

settembre 2007, inc. 32.2006.153).

Ritenuto

che la decisione del 26 aprile 2001 non può essere considerata come

inizialmente erronea, non sono dati gli estremi per procedere ad una

riconsiderazione.

In

conclusione, visto quanto sopra, una riduzione della rendita (sia in via di

revisione ex art. 17 LPGA che di riconsiderazione ex art. 53 LPGA) non appare

giustificata, motivo per cui l’insorgente continua ad aver diritto alla mezza

rendita.

2.11. La

ricorrente nel suo ricorso chiede, in via subordinata, di essere messa al

beneficio di una rendita AI di ¾, poiché il salario da invalida da prendere in

considerazione, ossia quello di donna delle pulizie le darebbe diritto ad una

prestazione più elevata. Infatti raffrontando il salario di donna delle pulizie

di fr. 19'840 conseguito nel 2005 (al 50%) con quello da valida (al 100%) che

potrebbe conseguire se si tenesse conto di una formazione e di un’esperienza di

17 anni nell’ambito del settore alberghiero e della ristorazione, di fr.

50'960, si otterrebbe un grado d’invalidità del 61%.

Nel suo ricorso

l’insorgente afferma tuttavia:

" Fermo

restando che non sono dati motivi validi per effettuare una revisione della

rendita, se si ritiene comunque opportuno effettuare tale revisione i

parametri utilizzati dall’amministrazione sono sbagliati."

e:

" In

conclusione, visto quanto precede, in via principale chiediamo l’annullamento

della decisione impugnata poiché non sono dati gli estremi per procedere ad

una revisione della rendita.” (doc. I, sottolineature del redattore)

Vista

la formulazione della richiesta, già solo per il fatto che la medesima

insorgente ritiene che non sono dati motivi per effettuare la revisione, non

occorre esaminare oltre se i dati applicati, ed aggiornati dall’UAI, sono

corretti.

Abbondanzialmente, va

evidenziato quanto segue.

Per

quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha rettamente preso in

considerazione quello di fr. 3'200 comunicato dai gerenti del __________. Il

fatto che essi nella loro comunicazione all’UAI abbiano indicato “calcolo

approssimativo” è solo dovuto alla circostanza che, non essendo

l’interessata più alle loro dipendenze dal 1997, essi non potevano indicare un

salario effettivo e definitivo. Tuttavia questo importo (fr. 3'200) corrisponde

a quello che, secondo il contratto collettivo, sarebbe stato attribuito ad una

persona senza apprendistato professionale, non qualificata, come la ricorrente

(cfr. doc. 87-1). Per contro, il salario citato dall’insorgente di fr. 3'920 (e

quelli superiori) riguarda la remunerazione versata ai dipendenti con

apprendistato o formazione equivalente (cfr. doc. AI 87-1). Non può essere

assegnato un salario superiore, come da lei richiesto, non avendo nessuna formazione

specifica. Inoltre, come emerge dalla documentazione agli atti, i gerenti che

hanno risposto alle domande dell’AI sono gli stessi che già gestivano il __________,

perlomeno nel 1998 (cfr. doc. AI 49-1 e 79-3 e 80-4).

Inoltre,

considerato che l’insorgente lavorando al 50% quale donna delle pulizie (ossia

un lavoro per il quale è stata dichiarata abile al lavoro al 50% trattandosi di

un’attività simile a quella di cameriera ai piani, donna tuttofare, casalinga) non

sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua, che è del 65%, in attività

leggere con i limiti indicati nella perizia del 10 aprile 2000 (doc. AI 34-1),

questo salario non può essere preso in considerazione quale reddito esigibile

da invalida, come del resto spiegato dall’UAI.

2.12. Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per

fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata ed è ripristinato il diritto alla ½ rendita AI con effetto dalla sua

soppressione.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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