32.2007.259
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20 agosto 2008Italiano46 min
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Numero d'incarto:
32.2007.259
Data decisione, Autorità:
20.08.2008, TCA
Titolo:
Revisione di una rendita AI a causa dell'inizio di un'attività lucrativa al 50% dopo l'assegnazione di una mezza rendita. Nel preciso caso di specie non sono dati i motivi né per procedere ad una revisione né ad una riconsiderazione della prestazione
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
RENDITA
REVISIONE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.259
cs
Lugano
20 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 giugno 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, di professione cameriera ai piani, nel mese di
settembre 1998 ha presentato una domanda di prestazioni AI per “importanti
disturbi alla colonna vertebrale” e “sindrome spondilogena” (doc. AI
1).
Dopo
aver disposto i necessari accertamenti, con decisione del 26 aprile 2001, l’Ufficio
AI (di seguito: UAI) ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita AI
con effetto dal 1° ottobre 1998.
1.2. Nel
corso del 2006 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio. Dopo aver
accertato che l’interessata dal 2001 esercita un’attività dipendente come donna
delle pulizie al 50% presso la __________ ed aver stabilito che lo stato di
salute dell’assicurata non ha subito nessuna modifica, l’amministrazione ha
proceduto ad un nuovo calcolo dell’invalidità.
"
Raffrontando il reddito da invalida di fr.
20'200 con quello da valida di fr. 39'530, l’UAI ha costatato che il grado
d’invalidità è passato dal 54% al 49% ed ha informato l’interessata che avrebbe
di conseguenza proceduto con la riduzione ad un quarto della rendita
d’invalidità.
In
seguito alle osservazioni presentate dall’assicurata, l’UAI ha proceduto ad un
nuovo calcolo, utilizzando questa volta i dati evinti dalla Tabella TA1 a
livello nazionale, in applicazione della più recente giurisprudenza federale (STFA 12 ottobre 2006, U 75/03, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216
segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, e del 5 settembre 2006, I 222/04) e
giungendo ad un grado d’invalidità del 41%. La riduzione della prestazione è
così stata confermata tramite decisione del 18 giugno 2007 dove l’amministrazione
ha affermato:
"
(…)
3) Alla luce delle considerazioni espresse in sede di audizione, è
opportuno prendere una posizione del seguente tenore.
Occorre anzitutto
precisare che, dopo la concessione del diritto alla rendita, lei ha ripreso lo
svolgimento di un’attività lucrativa a tempo parziale, sull’arco di 20.5 ore
settimanali (50% di tempo lavorativo), in qualità di addetta alle pulizie
presso la __________, professione che le ha consentito e le consente tuttora di
mettere a profitto determinati guadagni lucrativi.
4) Per principio ed in base a una consolidata giurisprudenza, si
deve evidenziare che, qualora un assicurato non eserciti alcuna attività
lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno
residua, la determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall’Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nazionali nelle principali categorie di
lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag.
332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
(…)
5) Nel caso concreto, gli elementi a nostra disposizione ci inducono
a ribadire che lei tuttavia non sfrutta debitamente la sua residua capacità di
lavoro definita in sede medica ancora nella restante misura del 65%.
A questo
proposito, applicando i dati statistici federali (RSS), considerando una
capacità di lavoro del 65% sfruttabile in attività confacenti e tenendo pure
conto dell’abbondante riduzione di un ulteriore tasso già stimato al 23% per
fattori suscettibili di influenzare i salari (vedi punto 4), il reddito da
invalida è stabilito in fr. 24'560.- annui, stato anno 2005.
Raffrontando tale
importo con il reddito di fr. 41'600.—(anno 2005 e 2006) che lei avrebbe potuto
conseguire nell’esercizio della sua professione di cameriera ai piani e
lingeria, preso il precedente datore di lavoro (__________ di __________),
otteniamo infine un grado di pregiudizio economico o di invalidità, pari al 41%,
ciò che giustifica in fondo la riduzione del grado invalidante della rendita.”
(Doc. B)
Contestualmente
l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha presentato ricorso
al TCA postulando in via principale il ripristino del versamento della mezza
rendita ed in via subordinata il riconoscimento di ¾ di rendita.
L’assicurata
rammenta di aver lavorato dall’aprile 1994 al 14 ottobre 1997 presso il __________
di __________ come cameriera ai piani e di aver dovuto interrompere questa
attività per motivi di salute. La perizia del 10 aprile 2000, esperita dal SAM,
ha concluso per un’inabilità al 50% nelle attività finora svolte di cameriera,
cameriera ai piani, donna tuttofare, casalinga, mentre in attività leggere, con
le limitazioni ivi descritte, è stata giudicata inabile al 30-40% secondo le
attività disponibili. Sulla base della perizia e dei calcoli effettuati, l’UAI
ha attribuito alla ricorrente, in data 26 aprile 2001, una mezza rendita
d’invalidità. Dal settembre 2001 l’interessata ha iniziato un’attività a tempo
parziale presso la __________ di __________.
L’interessata
sostiene in via principale che non vi sono i presupposti per una revisione
della sua rendita. In via subordinata chiede che il reddito da valida preso in
considerazione dall’UAI sia rivalutato e che venga utilizzato il reddito da
invalida effettivamente percepito di fr. 19'840.
Per
quanto concerne l’assenza dei presupposti per ottenere la revisione,
l’insorgente rileva come nel caso in esame la situazione invalidante non è
cambiata in modo rilevante dall’aprile 2001, giacché lo stato di salute
dell’interessata è rimasto invariato. Anche la capacità lavorativa
medico-teorica e il grado d’occupazione da valida non sono nel frattempo
modificati. Per l’insorgente, non essendoci cambiamenti, non ci sono neppure i
presupposti per procedere ad una revisione.
Circa
Fatti
i parametri utilizzati per calcolare il grado d’invalidità, l’insorgente afferma
che il salario mensile lordo da valida di fr. 3'200 (per tredici mensilità),
calcolato dall’amministrazione, non è corretto poiché l’UAI ha interpellato gli
attuali gestori del __________ senza verificare se la gestione è la medesima e
inoltre le informazioni fornite sono intitolate “calcolo approssimativo” e non
definitivo. Per l’insorgente l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire la
questione, ponendo quesiti più precisi ai gestori ed ottenere un calcolo
definitivo, tenendo in particolare in considerazione il contratto collettivo di
lavoro valido per il settore alberghiero. Sulla base di tale contratto
l’interessata potrebbe guadagnare, al minimo, fr. 3'920 al mese.
Circa
il salario da invalida, l’UAI avrebbe invece dovuto prendere in considerazione
quello effettivamente percepito dall’interessata quale donna delle pulizie,
poiché nella perizia SAM si sostiene che può svolgere un’attività leggera ad
una percentuale che nella realtà del mondo del lavoro non troverà mai. La
ricorrente ha in particolare affermato:
"
Fermo restando che non sono dati motivi validi
per effettuare una revisione della rendita, se si ritiene comunque opportuno
effettuare tale revisione i parametri utilizzati dall’amministrazione sono
sbagliati.
(…)
Nella fattispecie, per quanto attiene al salario
da valida, l’Ufficio AI ha chiarito approssimativamente quale sarebbe stato il
salario della ricorrente alla data odierna se non avesse subito un danno alla
salute. Questo non è però sufficiente.
Nel progetto di decisione del 6 luglio 2006 è
stato considerato un salario mensile di fr. 2'800.-- (in pratica il salario che
la signora RI 1 percepiva nel 1997) poi modificato con la decisione qui
impugnata in fr. 3'200.-- mensili, entrambi gli importi considerati per tredici
mensilità.
Per determinare il reddito da valida
l’amministrazione cantonale si è basata su di una dichiarazione del 31.10.2006
degli attuali gestori del __________ (presso cui la signora RI 1 ha lavorato
dal 1994 al 1997 compresi), senza verificare se la gestione è sempre attuata
dalle stesse persone. Tale atto è intitolato “calcolo approssimativo”.
L’amministrazione avrebbe dovuto, visto che
abbiamo solo un calcolo approssimativo, porre ulteriori quesiti tramite
lettera, chiedendo in particolare di effettuare un calcolo definitivo, non
approssimativo, valutando un’esperienza lavorativa di 17 anni e tenendo in
debita considerazione il contratto collettivo di lavoro valido per il settore
alberghiero.
(…)
Per quanto concerne il salario da invalida
l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, per i motivi che seguono, il
salario effettivamente percepito dalla qui ricorrente poiché si tratta di un
salario corretto e non sociale e il lavoro rientra tra le attività che dal lato
medico ancora può svolgere pur dovendo suddividere la giornata lavorativa in
due distinti momenti. L’amministrazione ha stabilito con perizia SAM del 10
aprile 2000 quali attività l’assicurata può ancora svolgere e poi le dice,
senza valido motivo, che può svolgere un’attività leggera, ad una percentuale
che nel mondo del lavoro non troverà mai.
(….)
Per cui l’ufficio AI, ammesso e non concesso che
sia data questa necessità visto che la signora RI 1 lavora per l’__________
(per cui oso affermare che ella ha un lavoro sicuro e remunerato in modo
corretto !) avrebbe dovuto accertare che effettivamente la sua attuale occupazione
dà garanzie tali da non permettere all’Ufficio AI di pretendere dall’assicurata
di lasciare un posto di lavoro sicuro, stabile e con un salario più che
corretto.
Nel 2005 la ricorrente ha guadagnato fr. 19'840.--
che corrisponde ad un salario corretto, sicuramente non definibile come
sociale, e il posto di lavoro è sicuro e a lungo termine. Le condizioni di
lavoro, segnatamente la possibilità di suddividere le ore lavorative tra la
mattina e il pomeriggio così da potersi riposare e da non dover effettuare
sforzi prolungati, non sono nella realtà facilmente attuabili. Inoltre in
futuro il datore di lavoro, che è lo __________, oso pensare che manterrà
condizioni di lavoro corrette. A questo si aggiunge che il suo attuale lavoro è
quanto la ricorrente è riuscita a trovare in un mercato equilibrato del lavoro.
Da non dimenticare sono poi le importanti limitazioni dettate dalla malattia
che hanno portato l’amministrazione a riconoscere una riduzione del reddito
ipotetico del 23%! Pertanto il salario che la signora RI 1 effettivamente
percepisce deve essere considerato quale salario da invalida. L’amministrazione
non può dare all’assicurata due possibilità di capacità residua e poi, quando
deve decidere, scegliere quella inattuabile nella realtà ma che porta al
riconoscimento di una percentuale di rendita inferiore.” (doc. I)
1.4.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI non ha preso posizione in merito alla
questione sollevata dalla ricorrente circa l’assenza dei motivi per procedere
con una revisione. L’amministrazione ha infatti affermato:
"
con il ricorso l’assicurata contesta la
revisione della sua rendita non essendo intervenuto un cambiamento che la
giustifichi. Essa contesta la determinazione dei suoi redditi da valida e
invalida stabiliti dall’AI.
In concreto con
decisione 22 giugno 2001 (doc. 53-1, inc. AI) l’Ufficio AI aveva ritenuto
l’assicurata abile al lavoro in attività adeguate al 65%. In applicazione dei
salari statistici e con una ulteriore riduzione per il caso specifico del 23%,
l’UAI aveva stabilito un’invalidità del 54%. In tale decisione era stato
considerato un salario statistico per attività adeguata da invalida di fr.
33'587.--, proporzionalmente ridotto a fr. 16'810.--. Il salario da valida era
stato definito in fr. 36'400.-- (fr. 2'800.-- al mese per l’attività precedente
l’invalidità).
In sede di revisione
della rendita, ritenuto che l’assicurata ha una capacità lavorativa del 65% e
confermando una ulteriore riduzione del 23% applicata al salario statistico,
l’Ufficio AI ha stabilito il nuovo grado d’invalidità del 41% (doc. 88-1, inc.
AI). Tale decisione ha fatto riferimento al medesimo salario da valida,
aggiornato con riferimento al caso concreto in fr. 41'600.-- (doc. 84-1, inc.
AI) e ad un reddito da invalida statistico di fr. 49'070.-- (doc. 85-1, inc.
AI), il quale, ridotto in proporzione, determina un reddito conseguibile da
invalida di fr. 24'559.--. In altre parole la decisione ha calcolato il nuovo
grado di invalidità in considerazione della recente giurisprudenza federale che
per i redditi statistici secondo le tabelle ISS impone di fare riferimento ai
valori nazionali medi. Essendo sensibilmente più alti essi determinano una
minore perdita economica e un minor grado d’invalidità.” (doc. IV).
1.5.
Con osservazioni del 28 agosto 2007 l’interessata ha nuovamente rilevato che
l’amministrazione “ha unicamente giustificato il suo diritto di procedere
alla revisione della rendita poiché la recente giurisprudenza della massima
corte federale è stata modificata per quanto attiene ai salari statistici
determinanti per valutare il grado d’invalidità di un assicurato.”, che “la
giurisprudenza federale dice che, contrariamente a quanto asserisce
l’amministrazione, una semplice valutazione diversa dei fatti non è un valido
presupposto per effettuare una revisione di una rendita” e che “neppure
una nuova prassi dell’amministrazione o una nuova giurisprudenza giustificano
di principio una revisione della rendita a sfavore dell’assicurato.” (doc.
VI)
1.6. L’UAI,
malgrado la possibilità offerta di esprimersi in merito, è rimasto silente
(doc. VII).
in
diritto
2.1. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a
revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della
LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre
2007.
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente
soppresso, in via di revisione, la mezza rendita, assegnando unicamente ¼ di
rendita o se la ricorrente ha ancora diritto alla mezza rendita o a ¾ di
rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.;
RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.5. Nel
caso in esame va evidenziato che rispetto alla precedente decisione del
2001 lo stato di salute dell’assicurata è rimasto invariato. Su questo punto
entrambe le parti concordano (cfr. doc. AI 75-1 e ricorso doc. I).
L’interessata va pertanto ritenuta inabile al 50% nelle attività finora svolte
di cameriera, cameriera ai piani, donna tuttofare, casalinga, ecc. (doc. AI
34-10) e abile al 65% (tra il 60% ed il 70%: doc. AI 34-10) in un’attività leggera
confacente al suo stato di salute, con le limitazioni indicate nella perizia del
10 aprile 2000 del SAM (doc. AI 34-10: “attività in cui ella non debba
sollevare pesi sup. ai 5 – 10 kg più volte in un’ora, in cui non debba rimanere
seduta otto ore continuate, o debba svolgere il lavoro costantemente ferma in
piedi, cioè in un’attività in cui l’A. possa alternare la posizione
eretta/seduta, in cui non debba forzare il braccio ds., alzandolo ripetutamente
sopra l’orizzontale, svolgendo lavori in abduzione / elevazione”). In tal
senso va letto il rapporto 20 giugno 2006 del medico curante (doc. AI 65-1: “stato
di salute dell’assicurato: stazionario”). Gli atti non contengono del resto
documentazione attestante un miglioramento o un peggioramento dello stato di
salute.
E’
invece subentrata una modifica della situazione economica. L’interessata, dopo
la concessione della rendita AI, ha infatti iniziato a svolgere un’attività
lucrativa al 50% dal mese di settembre 2001 quale addetta alle pulizie (cfr.
doc. AI 75-1).
Da
un attento ed approfondito esame degli atti sembrerebbe essere questo il motivo
che ha indotto l’UAI a procedere con la revisione (cfr. doc. AI 75-1).
Certo,
come rileva la ricorrente, l’amministrazione avrebbe potuto essere più chiara
nel comunicarle il motivo che l’ha portata a calcolare nuovamente il grado
d’invalidità. Tuttavia, al punto 3) della decisione, l’UAI ha indicato, in
risposta alla prima censura dell’insorgente secondo la quale non ci sarebbero
motivi per procedere con una revisione, che “dopo la concessione del diritto
alla rendita, lei ha ripreso lo svolgimento di un’attività lucrativa a tempo
parziale, sull’arco di 20,5 ore settimanali (50% di tempo lavorativo), in
qualità di addetta alle pulizie presso la __________ di __________, professione
che le ha consentito e le consente tuttora di mettere a profitto determinati
guadagni lucrativi.”
Il
motivo della revisione, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dalla
risposta di causa, non è invece il cambiamento della giurisprudenza federale (STFA 12 ottobre 2006, U 75/03, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216
segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, e del 5 settembre 2006, I 222/04),
che impone l’applicazione dei dati derivanti dalla tabella TA1 nazionale per il
calcolo del grado dell’invalidità, giacché nel progetto di decisione la
revisione era stata effettuata secondo i vecchi parametri (cfr. doc. 67-1:
salario aggiornato al 2004: fr 3'234, nonché doc. 71-1 e 75-1).
2.6. Va
pertanto esaminato se, nel preciso caso di specie, l’inizio dell’attività di
donna delle pulizie al 50% dopo la notifica della decisione di assegnazione di
una rendita al 50% è un motivo per procedere con una revisione.
Come
visto, condizione per procedere ad una revisione della rendita è una notevole
modifica del grado d’invalidità (cfr. consid. 2.4; art. 17 cpv. 1 LPGA; cfr.
Kieser, ATSG Kommentar 2003, n. 8 ad art. 17, pag. 170; la giurisprudenza
valida prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 LPGA è ancora applicabile [DTF
133 V 545 consid. 6.3]).
Ciò
comporta la modifica di uno dei seguenti fatti che sono alla base del diritto
alla rendita (cfr. Kieser, ATSG Kommentar 2003, n. 9 seguenti ad art. 17, pag.
170, nonché Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Friborgo 2003, Hsg. P. Gauch, pag. 133 e seguenti):
-
lo stato di salute: modifiche nello stato di salute dell’assicurato
costituiscono il caso classico della revisione della rendita. Una differente
valutazione dello stato di salute non è invece un motivo di revisione (Kieser,
op. cit., n. 10 ad art. 17, pag. 170);
-
la capacità lavorativa medico-teorica: una modifica può intervenire
anche senza uno sviluppo dello stato di salute dell’assicurato, per esempio
quando il beneficiario della rendita si è abituato al danno alla salute e la
capacità lavorativa medico-teorica ne risulta modificata (Kieser, op. cit., n.
11 ad art. 17, pag. 170);
-
il reddito da valido o da invalido posto alla base del calcolo del
diritto alla rendita: il reddito da valido viene stabilito, di regola, al
momento dell’inizio dell’invalidità e modifiche ulteriori non sono di principio
prese in considerazione. Tuttavia possono esserci delle eccezioni quando, secondo
l’esperienza, una determinata professione non è più esigibile (ad esempio la
carriera di uno sportivo di alto livello che, dopo una certa età, non può più
essere svolta: Müller, op. cit., pag. 169) oppure se è verosimile che in una
determinata professione l’assicurato avrebbe fatto carriera (Kieser, op. cit.,
n. 12 ad art. 17, pag. 170-171; Müller, op. cit. pag. 166 e seguenti). Il
reddito da invalido può essere modificato perché, ad esempio, la professione
teoricamente esigibile, a causa di modifiche strutturali del mondo del lavoro,
non viene più svolta oppure perché effettivamente determinati redditi di questa
specifica professione sono notevolmente aumentati o diminuiti (Kieser, op.
cit., n. 12 ad art. 17, pag. 171);
-
il metodo di calcolo dell’invalidità: ad esempio l’applicazione del
metodo misto in luogo di quello ordinario (Kieser, op. cit., n. 12 ad art. 17,
pag. 170-171).
2.7. In
concreto le parti sono concordi che lo stato di salute della ricorrente e la
capacità lavorativa medico-teorica non hanno subito modifiche.
Inoltre
l’UAI non ha ritenuto di applicare un metodo diverso rispetto a quello
ordinario dopo l’inizio della nuova attività lucrativa da parte della
ricorrente.
Resta
pertanto da esaminare se la revisione può essere effettuata a causa della
modifica del reddito da valido o da invalido.
Va
qui rammentato che con sentenza I 571/03 del 9 gennaio 2004 il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF), ha affermato:
"
3.1 Nicht beigepflichtet werden kann der
Vorinstanz darin, dass es für die Beurteilung, ob eine erhebliche Änderung
der tatsächlichen Verhältnisse vorliegt, einerlei ist, auf welchen
tatsächlichen Grundlagen die formell rechtskräftige Rentenzusprechung basiert,
deren Anpassung in Frage steht. Entgegen der Rechtsauffassung des kantonalen
Gerichts läuft es Art. 41 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen
Fassung) zuwider, für die Bejahung einer erheblichen Tatsachenänderung von den
Verhältnissen des Einzelfalles zu abstrahieren und eine nicht näher
umschriebene "für alle Rentner, unabhängig vom konkreten Invaliditätsgrad,
(...) gleiche Erheblichkeitsgrenze" zu verlangen. Gemäss Art. 41 IVG ist
die Rente für die Zukunft zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben, wenn sich
der Grad der Invalidität in einer für den Anspruch erheblichen Weise ändert. Eine
Tatsachenänderung ist demnach revisionsbegründend und als solche erheblich im
Sinne des Gesetzes, wenn sie dazu führt, dass die bisherige Rentenzusprechung
angepasst wird. Eintretensrechtlich ist daher erforderlich und hinreichend,
dass eine Tatsachenänderung glaubhaft gemacht wird, welche im Rahmen der
materiellen Anspruchsprüfung gegebenenfalls zu einem höheren Rentenanspruch zu
führen vermag. Diese gesetzliche Konzeption ist Ausdruck dessen, dass
Gegenstand des Revisionsverfahrens nicht die erstmalige Invaliditätsbemessung
nach Art. 28 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) ist;
vielmehr ist im Revisionsverfahren und -prozess zu prüfen, ob seit der formell
rechtskräftigen Rentenzusprechung Änderungen im für die Rentenberechtigung
erheblichen Tatsachenspektrum eingetreten sind (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, S. 253 [zu Art. 41
IVG]). Sie hat zur Konsequenz, dass die Erheblichkeitsschwelle für den Anspruch
auf eine ganze statt wie bisher eine halbe Rente zum Beispiel höher liegt, wenn
die bisherige Rentenzusprechung auf einem Invaliditätsgrad von 50 % beruhte, als
wenn hiefür eine Erwerbsunfähigkeit von 65 % ermittelt worden war. Im Rahmen
einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung eines Rentengesuchs wegen
fehlender Invalidität ist in sinngemässer Anwendung von Art. 87 Abs. 4 in
Verbindung mit Art. 87 Abs. 3 IVV (ZAK 1989 S. 267 Erw. 1c) nur einzutreten,
wenn die Gesuch stellende Person eine Änderung des Invaliditätsgrades im Umfang
von mindestens 40 % glaubhaft zu machen vermag (nicht veröffentlichtes Urteil
B. vom 30. August 1999, I 439/98).“
In
una sentenza pubblicata in DTF 133 V 545 l’Alta Corte, a proposito della
notevole modifica del grado d’invalidità quale condizione di revisione ha stabilito
che per le rendite dell’assicurazione invalidità, anche una modifica di poco
conto nello stato di fatto determinante può dar luogo a una revisione se tale
modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia
minima (consid. 6 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). La revisione si
occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato
di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non
giustificano per contro una revisione di una rendita d’invalidità, nemmeno se a
seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per
difetto; precisazione della giurisprudenza; consid. 7):
"
6.
6.1 Eine Revision
der Invalidenrente setzt voraus, dass sich der Invaliditätsgrad
erheblich ändert (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Sie kann nicht nur bei einer Änderung des Gesundheitszustandes,
sondern auch bei einer Veränderung der erwerblichen Komponente erfolgen. Geht
man mit der Beschwerdeführerin beim neuen Einkommensvergleich wie bei
demjenigen gemäss Verfügung vom 22. September 2003 vom Wert gemäss der Tabelle
TA1 "Total Privater Sektor" der vom Bundesamt für Statistik
herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) aus, so ergibt sich
ein Invaliditätsgrad von 59,7 % gegenüber 59,45 % in der
ursprünglichen Verfügung. Die absolute Änderung von 0,25 % ist als solche nicht
erheblich. Sie würde sich allerdings rentenwirksam auswirken, indem sich auf
Grund der Rundungsregeln (vgl. BGE 130 V 121 E. 3.3 S. 123 f.) neu ein Invaliditätsgrad von 60 % anstatt 59 %
ergäbe und damit eine Dreiviertelsrente an Stelle einer halben Rente
resultierte. Fraglich und zu entscheiden ist, ob eine absolut gesehen geringe
Änderung des Invaliditätsgrades, die sich aber rentenwirksam auswirken würde,
"erheblich" im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG ist.
6.2
Bei den prozentgenauen Renten (Unfallversicherung nach
UVG, Militärversicherung) wird Erheblichkeit einer Änderung angenommen, wenn
sich der Invaliditätsgrad um 5 % ändert (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
U 267/05 vom 19. Juli 2006, E. 3.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, N. 15 zu Art. 17 ATSG; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum
Militärversicherungsgesetz, Bern 2000, N. 15 f. zu Art.
44 MVG). In der Invalidenversicherung, wo die Rente
abgestuft nach gewissen Schwellenwerten bemessen wird (Art.
28 Abs. 1 IVG), galt unter aArt. 41 IVG als Anlass zur
Rentenrevision jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen,
die geeignet ist, den Rentenanspruch zu beeinflussen (BGE 130 V 343 E. 3.5;
Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 708/03 vom 3. Januar 2005, E. 3; I
238/02 vom 20. März 2003, publ. in: SVR 2003 IV Nr. 25 S. 76). Demgemäss konnte
auch eine Änderung des Invaliditätsgrades von beispielsweise 2 % Anlass zu
einer Revision geben, wenn dadurch die Schwelle zu einer höheren oder tieferen
Rente überschritten wurde (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 571/03
vom 9. Januar 2004, E. 3.1).
6.3
Art. 17 ATSG wollte an der bisherigen Rechtsprechung
nichts ändern (BGE 130 V 343 E. 3.5.4 S. 352). Dafür spricht nebst der
historischen (KIESER, ATSG-Kommentar, N. 1, 7 und 8 zu Art.
17 ATSG) auch die systematische Auslegung: Während Abs.
1 von Art. 17 auf die erhebliche Änderung des Invaliditätsgrades abstellt,
verlangt Abs. 2 eine erhebliche Änderung des Sachverhalts. Daraus lässt sich
folgern, dass im Rahmen von Abs. 1 keine erhebliche Änderung des Sachverhalts
verlangt ist, sondern eine erhebliche Änderung des Invaliditätsgrades auch dann
genügt, wenn sie auf eine geringfügige Änderung des Sachverhalts zurückzuführen
ist; dabei kann Erheblichkeit - resultatbezogen - bereits dann angenommen
werden, wenn die prozentuale Veränderung zwar nicht gross ist, aber zum
Überschreiten des Schwellenwertes führt. Auch die Lehre
bejaht mehrheitlich eine Revision bei geringfügigen Änderungen des
Invaliditätsgrades, sofern sie rentenrelevant sind (KIESER, ATSG-Kommentar, N.
15 zu Art. 17 ATSG; Kieser, in:
Schaffhauser/Schlauri, Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
S. 57 f.; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl.,
Bern 2003, S. 255 Rz. 9; Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., S.
1496 Fn. 335; jedoch kritisch gegenüber Revisionen bei geringfügigen Änderungen
namentlich der nicht-gesundheitlichen Faktoren Franz Schlauri, Die
Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2. Aufl., S. 1117).
7.
Nach dem Gesagten ist daran festzuhalten, dass im
Rahmen von Art. 17 Abs. 1 ATSG
bei den auf Schwellenwerten beruhenden Renten der Invalidenversicherung auch
eine geringfügige Änderung des Sachverhalts Anlass zu einer Revision
geben kann, sofern sie zu einer Überschreitung des Schwellenwertes führt.
7.1
Dabei bedarf es der folgenden Differenzierung: Das
Institut der Revision ist von seinem Sinn und Zweck her zugeschnitten auf
Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der versicherten Person. Dazu
gehören nebst den gesundheitlichen Umständen auch die erwerbsmässigen
Faktoren, wenn sie sich im konkreten Fall ändern. Vorliegend ist die
Änderung des Invaliditätsgrades jedoch nicht auf Veränderungen im konkreten
Umfeld der versicherten Person zurückzuführen, sondern allein auf eine Änderung
in den statistischen Gegebenheiten, indem die statistischen LSE-Tabellenlöhne
TA1 ("Total Privater Sektor", Anforderungsniveau 4 Frauen) zwischen
2002 und 2004 weniger stark zugenommen haben als der Nominallohnindex, auf
welchem die Aufrechnung des hypothetischen Valideneinkommens beruht, und zudem
der Tabellenlohn im Jahre 2004 nicht mehr auf 41,7, sondern nur noch auf 41,6
Stunden umgerechnet wird. Derartige rein extern verursachte Veränderungen
widerspiegeln nicht persönliche Verhältnisse der versicherten Person, sondern
allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen, mit denen Gesunde wie Invalide stets
rechnen müssen (vgl. SCHLAURI, a.a.O., S. 1117).
7.2
Hinzu kommt das praktische Problem, dass Änderungen der
genannten Art alle zwei Jahre beim Erscheinen neuer LSE-Werte auftreten können.
Würde dies allein als Revisionsgrund genügen, so wären
grundsätzlich alle zwei Jahre sämtliche Renten, die im Grenzbereich eines
Schwellenwertes liegen, daraufhin zu überprüfen, ob sich auf Grund der
geänderten statistischen Daten der Invaliditätsgrad erheblich geändert hat. Es
liegt auf der Hand, dass dies zu einem unverhältnismässigen Aufwand führen würde.
Würde eine solche Überprüfung nur bei besonderem Anlass vorgenommen (zum
Beispiel wenn wie hier eine Änderung des Gesundheitszustandes beantragt und
untersucht wird), so entstünde die Gefahr einer rechtsungleichen Behandlung,
ebenso wenn die Änderung nur auf Antrag erfolgte. Zudem liesse sich so
möglicherweise der Aufwand nicht entscheidend verringern, weil damit zu rechnen
wäre, dass Versicherte systematisch solche Anträge stellen würden.
7.3
Die Rechtsprechung ist deshalb dahingehend zu
präzisieren, dass geringfügige Änderungen allgemeiner statistischer
Daten, die ausserhalb des Umfelds der versicherten Person liegen, nicht zu
einer Revision von Invalidenrenten führen, selbst wenn durch solche
Veränderungen der Schwellenwert über- oder unterschritten würde. Dies gilt
gleichermassen für die Begründung oder Erhöhung eines Rentenanspruchs wie für
eine Reduktion oder Aufhebung. Im Durchschnitt ändert eine solche Praxis nichts
zu Gunsten oder zu Ungunsten der Versicherten. Im Einzelfall wird sie sich
freilich entweder zu Gunsten oder zu Ungunsten der versicherten Person
auswirken; doch ist dies im Interesse einer praktikablen Handhabung in Kauf zu
nehmen.“ (sottolineature del redattore)
Alla
luce della citata giurisprudenza occorre concludere che laddove vi è una
modifica, anche di poco conto, dello stato di fatto determinante, può essere
effettuata una revisione della rendita, mentre modifiche di poco conto dei dati
statistici non giustificano una revisione della rendita d’invalidità.
In
concreto, l’UAI ha proceduto alla revisione della rendita poiché l’interessata,
dopo aver ricevuto la decisione con la quale le è stata attribuita una
prestazione al 50% (grado d’invalidità al 54%), ha iniziato a svolgere
un’attività lucrativa, nella medesima percentuale, quale donna delle pulizie
con effetto al 1° settembre 2001. Dopo aver svolto gli accertamenti circa i
salari percepiti nella nuova attività, l’amministrazione, per il calcolo del
grado d’invalidità ha raffrontato il reddito da valida percepito precedentemente
per il lavoro svolto presso il __________ fino al 1997, aggiornandolo al 2004,
con il reddito, ipotetico, da invalida, secondo quanto figura nella tabella RSS
2004 TA1Tessin (cfr. doc. 67-1: salario aggiornato al 2004: fr. 3'234),
giungendo ad un grado d’invalidità del 48,90%, arrotondato al 49% ed ha ridotto
la rendita (doc. AI 67-1 e seguenti).
In
sede di osservazioni ha poi utilizzato i dati statistici nazionali evinti dalla
Tabella TA1 conformemente alla nuova giurisprudenza del TFA (STFA
12 ottobre 2006, U 75/03, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR
2007 UV n. 17 pag. 56, e del 5 settembre 2006, I 222/04) ed è giunta ad un
grado d’invalidità del 41%.
Va
innanzitutto rilevato che il TCA, con sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 32.2006.153,
attualmente pendente al Tribunale federale), ha già stabilito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in
corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto
non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di
salute dell'assicurato è rimasto invariato o addirittura è peggiorato.
Ciò
deve valere anche quando le altre circostanze di fatto determinanti per la
rendita sono rimaste immutate.
Tuttavia,
se è dato un motivo di revisione, al nuovo calcolo della rendita si applicano i
dati nazionali della Tabella TA1.
Nel
caso di specie c’è stata una modifica di una circostanza di fatto (inizio di
una nuova attività lucrativa), che tuttavia non ha avuto un’influenza diretta
sul calcolo della rendita d’invalidità. Infatti i salari percepiti dalla
ricorrente non sono stati presi in considerazione dall’amministrazione nel
nuovo calcolo della rendita poiché l’interessata, lavorando al 50%, non ha sfruttato
appieno la sua capacità lavorativa residua fissata al 65% (cfr. decisione su
opposizione, doc. B, nonché doc. 67-1).
L’UAI
ha pertanto utilizzato una circostanza di fatto che si è modificata (inizio
dell’attività lucrativa), ma che non ha un’influenza diretta, in concreto, sul
calcolo della (nuova) rendita, per procedere ad un nuovo calcolo del grado
d’invalidità utilizzando i dati statistici ipotetici nel frattempo aggiornati
secondo l’evoluzione dei salari.
Come rammenta Urs Müller, in Die materiellen Voraussetzungen der
Renterevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, pag. 134, „grundsätzlich
gibt somit jede wesentliche Aenderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet
ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen,
Anlass zu Rentenrevision.“ (sottolineatura del redattore, cfr. anche pag.
147).
Circa
la modifica del reddito da invalido, Müller afferma, a pag. 146, che “mit
anderen Worten genügt für die Rentenrevision, dass seitens des
Invalideneinkommens eine Aenderung eintritt, die nunmehr den für den Umfang des
Rentenanspruchs nach art. 28 Abs. 1 IVA massgeblichen Invaliditätsgrad
verändert.“, mentre, a proposito del mercato del lavoro equilibrato,
l’autore afferma che „eine Rentenrevision kann nicht durch blosse Konjunkturschwankungen
bzw. durch eine Veränderung der tatsächlichen Beschäftigungslage ausgelöst
werden. Ein Rentebezüger kann aus dem Umstand, dass er seine Invalidentätigkeit
rezessionbedingt verliert, keinen Anspruch auf Rentenrevision ableiten, weil im
umgekehrten Fall eine versicherte Person aus der konjunkturbedingten
Unmöglichkeit eine geeignete Arbeitsstelle zu finden, ebenfalls keinen Anspruch
auf eine Invalidenrente ableiten kann. In revisionsrechtlicher Hinsicht ist. m.E.
unbeachtlich, dass eine versicherte Person aufgrund der Hochkonjunktur eine
Teilzeitstelle erhält, obwohl dies auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt nur unter
nicht realistischem Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitsgebers
möglich wäre. Dies ergibt sich aus der Logik des Begriffs des ausgeglichenen
Arbeitsmarktes. Einerseits hat die versicherte Person trotz Teilzeitstelle
Anspruch auf Rente. Andererseits besteht bei Verlust dieser Stelle kein Anlass
zur Rentenrevision. Dagegen vertreten das EVG, Fonjallaz, Rüedi und
Meyer-Blaser den Standpunkt, das im Hinblick auf das Vermeiden von
Ueberentschädigungen auf eine Rentenzusprechung zu verzichten sei. Dem
kann nur zugestimmt werden, wenn mit Meyer-Blaser und Kieser der Verlust einer
solchen Anstellung Anlass für eine Rentenrevision ist.“
Müller,
a pag. 149, rammenta poi che vi è motivo di revisione se la persona assicurata
inizia a lavorare e consegue un guadagno superiore a quello del reddito da
invalido stabilito teoricamente: “Diesfalls besteht Anlass zur
Rentenrevision, wenn ein besonderes stabiles Arbeitsverhältnis vorliegt und –
kumulativ – anzunehmen ist, dass die versicherte Person die ihr verbleibende
Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise voll ausschöpft, sowie das Einkommen aus
der Arbeitleistung als angemessen und nicht als Soziallohn erscheint.” Ciò
vale anche, a determinate condizioni, quando il reddito diminuisce (Müller, op.
cit., pag. 152: “Ist das tatsächliche tiefer als das abstrakte, ist zu
prüfen, ob die versicherte Person die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit in
zumutbarer Weise voll ausschöpft. Trifft dies nicht zu, besteht kein Anlass
für eine Rentenrevision. Schöpft die versicherte Person mit ihrer
tatsächlichen Invalidentätigkeit die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit voll
aus, erweist sich damit das bei der ursprünglichen Rentenfestsetzung abstrakt
festgesetzte Invalideneinkommen als realitätsfremd. Kann das betreffende
Arbeitsverhältnis als stabil bezeichnet werden und entspricht der Lohn nicht
einem Soziallohn, ist für die Bemessung des Invalideneinkommens auf das
tatsächlich erzielte Einkommen abzustellen. Es liegt ein
Rentenrevisionsgrund vor.“, sottolineatura del redattore).
Nel
caso concreto, come visto, la modifica della situazione di fatto, ossia
l’inizio dell’attività lucrativa al 50% come donna delle pulizie (ossia un
mestiere non tanto diverso da quello precedentemente esercitato di cameriera ai
piani) con un salario annuo, nel 2005, di fr. 19'840 (escluse le prestazioni
assicurative in un anno in cui l’interessata è stata assente circa un mese e
mezzo complessivo per malattia e per un infortunio professionale, cfr. doc. AI
64-2, mentre nel 2004 aveva conseguito un reddito di fr. 13’933), non ha portato
ad una modifica dei due redditi di riferimento per il calcolo del grado
d’invalidità, se non per motivi estranei alla ricorrente, ossia l’evoluzione
dei salari.
Infatti, l’UAI non ha
utilizzato questo dato né quale reddito da valida (i fr. 41'600 corrispondono infatti
a quanto avrebbe potuto guadagnare l’interessata continuando a lavorare presso
il __________) né quale reddito da invalida (i fr. 24'560, corrispondono al
reddito evinto dalla tabella TA1 per attività leggere, al 65% e ridotto del 23%).
L’amministrazione nella decisione impugnata ha giustificato in particolare la
circostanza che questo salario non può essere utilizzato come reddito da
invalida affermando che “gli elementi a nostra disposizione ci inducono a
ribadire che lei tuttavia non sfrutta debitamente la sua residua capacità di
lavoro definita in sede medica ancora nella restante misura del 65%.”
Ora,
per il TCA, il solo fatto che vi sia una modifica dello stato di fatto, senza
tuttavia che questo abbia un’influenza diretta sul calcolo della rendita, non
può portare alla modifica della medesima.
Infatti,
se è vero che anche una modifica di poco conto nello stato di fatto
determinante può dare luogo a una revisione (cfr. DTF 133 V 545) se tale
modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia
minima, in concreto l’inizio dell’attività lucrativa al 50% quale donna delle
pulizie, non ha determinato una modifica dei parametri utilizzati per il
calcolo della rendita se non per motivi legati a fattori estranei allo stato di
fatto della ricorrente (aggiornamento dei dati statistici in funzione
dell’evoluzione dei salari).
In
caso contrario, utilizzando un evento che non influisce direttamente sul
calcolo della rendita, l’amministrazione potrebbe applicare i dati nazionali,
come vuole la nuova giurisprudenza del TFA, eludendo in questo modo gli effetti
della sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 32.2006.153, attualmente pendente al
Tribunale federale), tramite la quale il TCA ha già stabilito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in
corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto
non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando gli altri
parametri (nel caso giudicato: stato di salute) non sono modificati.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, la circostanza che la ricorrente ha
iniziato l’attività di donna delle pulizie al 50% dal 1° settembre 2001 non è
un motivo per procedere con la revisione della rendita giacché il reddito da
lei conseguito in questa attività non è stato preso in considerazione dall’UAI
quale parametro per il calcolo del grado d’invalidità.
2.8. Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, se una decisione
di revisione non soddisfa le condizioni ex art. 41 vLAI (ora art. 17 LPGA), ma
realizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice può confermarla,
mediante sostituzione dei motivi e previo rispetto del diritto di essere
sentito (DTF 125 V 368), con la seconda motivazione (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 261 con
riferimenti ivi citati; Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der
Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361
con riferimenti di giurispurenza indicati).
Il
giudice non può tuttavia modificare, mediante l’istituto della
riconsiderazione, la precedente decisione se quest’ultima è stata confermata
dalla (non corretta) decisione di revisione. Egli violerebbe altrimenti il
principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere
discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (RCC 1985
pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da Meyer-Blaser, op. cit,
pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 363).
In
applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha
soppresso la rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il
giudice non può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di
accertamenti riguardanti i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag.
623 [ZAK 1986 pag. 597] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller,
op. cit., pag. 99 nota 365).
Infine,
la riduzione o la soppressione di una rendita a seguito di una
riconsiderazione, eseguita tramite sostituzione dei motivi, della precedente
decisione è permessa solo se nel momento della riduzione o soppressione della
rendita non sussiste un’invalidità giustificante la precedente prestazione (Mayer-Blaser,
op. cit., pag. 262 e Müller, op. cit., pag. 100 nota 366).
2.9. Premesso quanto sopra, questo TCA può esaminare, in virtù del principio della sostituzione
dei motivi, se la decisione di riduzione della rendita merita conferma in via
di riconsiderazione della precedente decisione.
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione
processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati
concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella
causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004, U 149/03,
consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005, I 133/04, consid. 1.2.).
L'art.
53 LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv.
2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle
assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione
cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;
STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003
nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01;
STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Per giudicare se è
ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente
errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica – compresa la
giurisprudenza - esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata,
tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c e i riferimenti ivi citati). Di conseguenza, anche per la determinazione del grado d’invalidità va
considerato il raffronto dei redditi eseguito all’epoca della decisione oggetto
della riconsiderazione. In una sentenza del 25 aprile 2008 (inc. 32.3007.206),
questo TCA ha avuto segnatamente modo di rilevare che per esaminare una
decisione dell’Ufficio AI emessa nel 2004 non era possibile calcolare il grado
di invalidità computando un reddito da invalido calcolato sulla base della
giurisprudenza del TFA in vigore da fine 2006 (per la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce ai
valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati all’epoca della decisione
12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U
75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In
effetti, mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione
iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante
dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza
non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115
V 314 consid. 4a/cc; cfr. anche le STFA del 2 maggio 2007, I 870/2005 e del 7
maggio 2007, del 25 giugno 2007, I 138/07; cfr. la già
citata STCA del 5 settembre 2007, 32.2006.153, nella quale questa Corte ha
ribadito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in
corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto
non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di
salute dell'assicurato è rimasto invariato; nella medesima pronuncia,
allineandosi alla precitata sentenza del Tribunale federale del 25
giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che questa nuova
giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art.
53 cpv. 2 LPGA).
Inoltre,
una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla
base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò
è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di
invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione
professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I
559/02).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere
d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione
appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA
del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In
una sentenza del 13 luglio 2006, I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha
dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale
l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità
per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una
inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).
Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se
l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività
sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa
residua.
2.10. Premesso
quanto sopra va evidenziato che nel caso di specie lo stato valetudinario dell’assicurata
non può essere motivo di riconsiderazione, non essendo mutato dal 26 aprile
2001 quando è stata emanata la decisione di concessione della rendita (e
potendo semmai, in caso di modifica, essere un motivo di revisione), così come non
può esserlo l’inizio dell’attività lavorativa quale donna delle pulizie, poiché
si tratta di un fatto intervenuto successivamente, nel corso del mese di
settembre 2001.
Neppure l'applicazione
della nuova prassi giudiziaria (Tabella TA 1 invece della Tabella TA 13, cfr.
consid. 2.5 in fine) può essere motivo di riconsiderazione, avendo a quel tempo
l’Ufficio AI applicato la giurisprudenza allora in vigore (cfr. STCA del 5
settembre 2007, inc. 32.2006.153).
Ritenuto
che la decisione del 26 aprile 2001 non può essere considerata come
inizialmente erronea, non sono dati gli estremi per procedere ad una
riconsiderazione.
In
conclusione, visto quanto sopra, una riduzione della rendita (sia in via di
revisione ex art. 17 LPGA che di riconsiderazione ex art. 53 LPGA) non appare
giustificata, motivo per cui l’insorgente continua ad aver diritto alla mezza
rendita.
2.11. La
ricorrente nel suo ricorso chiede, in via subordinata, di essere messa al
beneficio di una rendita AI di ¾, poiché il salario da invalida da prendere in
considerazione, ossia quello di donna delle pulizie le darebbe diritto ad una
prestazione più elevata. Infatti raffrontando il salario di donna delle pulizie
di fr. 19'840 conseguito nel 2005 (al 50%) con quello da valida (al 100%) che
potrebbe conseguire se si tenesse conto di una formazione e di un’esperienza di
17 anni nell’ambito del settore alberghiero e della ristorazione, di fr.
50'960, si otterrebbe un grado d’invalidità del 61%.
Nel suo ricorso
l’insorgente afferma tuttavia:
" Fermo
restando che non sono dati motivi validi per effettuare una revisione della
rendita, se si ritiene comunque opportuno effettuare tale revisione i
parametri utilizzati dall’amministrazione sono sbagliati."
e:
" In
conclusione, visto quanto precede, in via principale chiediamo l’annullamento
della decisione impugnata poiché non sono dati gli estremi per procedere ad
una revisione della rendita.” (doc. I, sottolineature del redattore)
Vista
la formulazione della richiesta, già solo per il fatto che la medesima
insorgente ritiene che non sono dati motivi per effettuare la revisione, non
occorre esaminare oltre se i dati applicati, ed aggiornati dall’UAI, sono
corretti.
Abbondanzialmente, va
evidenziato quanto segue.
Per
quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha rettamente preso in
considerazione quello di fr. 3'200 comunicato dai gerenti del __________. Il
fatto che essi nella loro comunicazione all’UAI abbiano indicato “calcolo
approssimativo” è solo dovuto alla circostanza che, non essendo
l’interessata più alle loro dipendenze dal 1997, essi non potevano indicare un
salario effettivo e definitivo. Tuttavia questo importo (fr. 3'200) corrisponde
a quello che, secondo il contratto collettivo, sarebbe stato attribuito ad una
persona senza apprendistato professionale, non qualificata, come la ricorrente
(cfr. doc. 87-1). Per contro, il salario citato dall’insorgente di fr. 3'920 (e
quelli superiori) riguarda la remunerazione versata ai dipendenti con
apprendistato o formazione equivalente (cfr. doc. AI 87-1). Non può essere
assegnato un salario superiore, come da lei richiesto, non avendo nessuna formazione
specifica. Inoltre, come emerge dalla documentazione agli atti, i gerenti che
hanno risposto alle domande dell’AI sono gli stessi che già gestivano il __________,
perlomeno nel 1998 (cfr. doc. AI 49-1 e 79-3 e 80-4).
Inoltre,
considerato che l’insorgente lavorando al 50% quale donna delle pulizie (ossia
un lavoro per il quale è stata dichiarata abile al lavoro al 50% trattandosi di
un’attività simile a quella di cameriera ai piani, donna tuttofare, casalinga) non
sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua, che è del 65%, in attività
leggere con i limiti indicati nella perizia del 10 aprile 2000 (doc. AI 34-1),
questo salario non può essere preso in considerazione quale reddito esigibile
da invalida, come del resto spiegato dall’UAI.
2.12. Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per
fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata ed è ripristinato il diritto alla ½ rendita AI con effetto dalla sua
soppressione.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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