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Decisione

32.2007.26

Viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuta la possibilità di sfruttare economicamente la capacità lavorativa residua, a ragione, dopo il consueto raffronto dei redditi, l'Ufficio AI ha negat

21 novembre 2007Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua incapacità lavorativa dell’80% nella sua attività di contadino

ed in attività pesanti dal mese di settembre 2003 e una capacità residua al

lavoro del 75% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti dal

mese di novembre 2003.

Il

TCA rileva innanzitutto che i periti del SAM, dopo aver concluso per una capacità

lavorativa del 75% in attività leggere rispettose delle limitazioni poste, hanno

rilevato che “(…) tenendo conto della sua personalità l’A. dovrebbe poter lavorare

in modo indipendente. (…)” (doc. AI 28/11).

Ora,

dall’osservazione del SAM appena esposta non è in nessun modo possibile

concludere, come sembrerebbe invece farlo il suo rappresentante – “(…) a differenza

del SAM, la consulente in integrazione professionale, le cui conclusioni sono

pure state riprese nella decisione impugnata, ha considerato un’attività dipendente.

(…)” (doc. I, pag. 3, punto 4) – che l’assicurato può svolgere unicamente

un’attività indipendente.

I

periti del SAM si sono infatti limitati a puntualizzare che l’assicurato

dovrebbe poter lavorare in modo indipendente e non hanno attestato una capacità

lavorativa residua unicamente in attività indipendenti.

D’altra

parte, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 marzo 2006, ha

concluso che “(…) l’assicurato può esercitare un’attività in modo sia dipendente

che indipendente.” (doc. AI 29/1).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia.

Del

resto, dagli accertamenti effettuati dal dr. __________, nel consulto 6 ottobre

2005 (doc. AI 28/21-27), in merito all’aggressione del 1997 con esplosione di

arma da fuoco nei riguardi del suo ex datore di lavoro, è emerso che “(…)

l’aggressione con esplosione di arma da fuoco avvenne in seguito ad uno stato

di abuso di alcool. In quella situazione al Dr. __________ venne chiesto di eseguire

una valutazione sulla personalità del periziando e sulla sua pericolosità. Il

collega non ravvisò però indicazioni o pericoli particolari che potessero

esporre il paziente a pericolo di recidiva. A questo proposito dopo aver

comunque segnalato la particolare tipologia di personalità del periziando senza

peraltro entrare nel merito egli seguì per alcune settimane il signor RI 1 con

alcune visite presso il __________ di __________ che però si conclusero presto

con il ripristino di un buon funzionamento psicosociale per cui il caso venne

chiuso ed archiviato. Il passaggio all’atto non avendo avuto delle conseguenze

gravi e il periziando non essendo particolarmente a rischio di recidive avendo

egli a quel momento risolto il suo conflitto. (…)” (doc. AI 28/26)

Dai

singoli consulti specialistici effettuati nell’ambito della perizia

pluridisciplinare del SAM è poi emerso ancora quanto segue.

Il

dr. __________, Capo-Servizio del servizio di cardiologia ed angiologia

dell’Ospedale __________ di __________, nel consulto 22 settembre 2005 (doc. AI

28/13-15), posta la seguente diagnosi:

"

(…)

Trombangeite obliterante (malattia di

Winniwater-Bürger)

- infetti periungueali recidivanti

- Raynaud secondario

- abuso nicotinico persistente (cumulativo 60PY)

- stato dopo simpatectomia toracoscopia 16.09.03

- stato dopo revisione chirurgica della

terza falange indice destra per gangrena infetta il 16.09.03

DIAGNOSI DI COMORBIDITÀ:

consumo alcolico

sanzione chirurgica ernia discale L5/S1 (6/2001)

plastica legamentaria caviglia destra 1995

(…)." (doc. AI 28/13)

ha

espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Il sig. RI 1, nel contesto di una trombangeite

obliterante, presenta un'insufficienza arteriosa a livello degli avambracci e

soprattutto delle mani. A riposo la situazione emodinamica è compensata ma

bastano delle variazioni termiche per indurre dei fenomeni di Raynaud e dei

piccoli sforzi, come per esempio fare 30 pugnetti, per rendere clinicamente

manifesta l'insufficienza arteriosa che, stando agli atti, sarebbe addirittura

a carattere progrediente in quanto ad un controllo del 2003 avrebbe, senza problemi,

fatto 50 pugnetti. Da non sottovalutare inoltre, la problematica degli infetti

recidivanti (tipica del Bürger) di minime lesioni traumatiche (quindi da

evitare) in genere periungueali potenzialmente pericolose per l'arto in

questione soprattutto, in presenza di un tabagismo attivo (rischio di amputazione

secondo i dati della letteratura del 43% nei fumatori contro il 6% in quelli

che riescono a smettere). Tale situazione è incompatibile e senza possibilità

di interventi esterni che ne migliorino la capacità lavorativa con l'attività

di agricoltore, per il quale deve essere considerato inabile al lavoro nella

misura dell'80%.

Assolutamente da evitare sono i lavori in ambienti

freddi oppure molto caldi (in vicinanza di forni per esempio), oppure che

richiedano un'attività anche solo moderata con le braccia e le mani, l'utilizzo

di mezzi vibranti. Un'attività leggera in ambienti freddi e/o che richieda la

manipolazione di oggetti freddi e rispettivamente troppo caldi, come pure

un'attività di grado leggero ma prolungata con le braccia (più di un'ora senza

interruzione), oppure con le braccia sopraelevate, sarà da evitare.

Può svolgere a tempo pieno attività d'ufficio

(probabilmente non proponibili però senza una riqualifica professionale

adeguata), attività di sorveglianza e, soddisfatte le premesse citate sopra,

delle attività quali il magazziniere, il venditore, ecc.." (doc. AI 28/15)

Il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel suo consulto 30 gennaio 2006

(doc. AI 28/16-20), – poste le diagnosi di “(…) sindrome vertebrale lombare in

presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali più marcate L5/S1 e in

parte minore anche L4/L5 e di uno stato dopo discectomia lombo-sacrale il

31.5.2001 – stato dopo plastica legamentaria caviglia sinistra nel 1995 con buona

stabilità (…)” (doc. AI 28/19) – circa l’influenza delle diagnosi poste sulla capacità

lavorativa nella sua attività e sulla capacità di svolgere altre attività, ha

concluso che:

"

(…)

In relazione con gli aspetti ortopedici attinenti in

particolare al rachide, il signor RI 1 risulta essere tuttora abile al lavoro

nella misura del 75% quale agricoltore indipendente.

(…)

Dal punto di vista ortopedico ritengo che il signor RI

1 sia in grado di svolgere in misura completa e sull’arco di tutta una giornata

delle attività lavorative da leggere a medio-pesanti, ergonomicamente

favorevoli per il tronco, con possibilità di cambiamento regolare o libera

scelta della posizione.

Da evitarsi nel limite del possibile, anche per quanto

attiene al rachide, l’uso di strumenti, rispettivamente di macchinari vibranti

o contundenti, così come l’esposizione frequente e repentina a dei cambiamenti

di temperatura o del grado di umidità ambiente." (doc. AI 28/19-20)

Il

dr. __________, nel suo consulto 6 ottobre 2005 (doc. AI 28/21-27), posta la

diagnosi di “(…) disturbo borderline di personalità di tipo impulsivo in

paziente con grave problematica somatica e sindrome ansioso-depressivo reattiva

(…)”, circa la capacità al lavoro, ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente

psichiatrico il periziando presenta un’incapacità lavorativa del 25%. (…)”

(doc. AI 28/26).

Lo

stesso specialista non ha poi escluso la possibilità di esercitare un’attività

dipendente rilevando che “(…) appare peraltro utile poter mantenere per questo

[s]oggetto così reattivo ed impulsivo la possibilità di esercitare una seppur modesta

attività fisica sul piano lavorativo o occupazionale che gli permetta di meglio

gestire il suo scarso controllo degli impulsi e la sua modesta capacità di autocontrollo

e di autocritica le quali interferiscono con le sue capacità di funzionamento sociale

al di fuori degli ambienti che lo hanno visto, in passato, attivo, laborioso e

appagato. (…)” (doc. AI 28/27).

I

periti del SAM, – alla luce delle risultanze dei singoli consulti specialistici

e presi in considerazione tutti gli atti medici presenti agli atti – in sede di

discussione, hanno ancora precisato che “(…) non vi sono altre patologie che

limitano la capacità lavorativa dell’A. (…)” (doc. AI 28/10).

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

In

particolare il dr. __________, FMH in medicina interna, nell’alle-gato al rapporto

medico 26 agosto 2004 (doc. AI 11/3), alla domanda volta a sapere se è in grado

di svolgere altre attività aveva risposto: “no. Innanzitutto per la situazione

psichica”, limitandosi a proporre un approfondimento psichiatrico in sede di

perizia SAM.

La

dr.ssa __________, FMH in medicina interna e angiologia, nell’allegato al

rapporto medico 21 ottobre 2004 (doc. AI 12/7-9), alla domanda volta a sapere

se è in grado di svolgere altre attività aveva invece risposto di si,

precisando che si dovrebbe trattare di “(…) attività di sorveglianza, attività

d’uffi-cio (…)”, che si dovrebbe tenere conto del fatto che “(…) il paziente

non dovrebbe essere esposto al freddo, non dovrebbe trattarsi di lavoro fisici

pesanti da svolgere con le estremità superiori (…)” e che tali attività

potevano essere svolte nella misura di “(…) 8 ore al giorno (…)” con una flessione

del rendimento (doc. AI 12/8-9).

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 marzo 2007, ha concluso che:

“(…) IL 80% nell’attività di agricoltore da settembre 2003. CL 75% in attività

adeguata da settembre 2003 da intendersi come riduzione del rendimento in orario

normale di lavoro, per un’attività di tipo leggero con i limiti riportati nella

perizia per quanto riguarda la patologia invalidante di tipo angiologia che

quantificati comportano il sollevamento ed il trasporto di pesi fino a 10-15

kg, possibilità di manipolazione di attrezzi di tipo medio con ridotta capacità

di manovalanza; utilizzo di posizioni ergonomiche adeguate con ridotta capacità

di lavorare in modo continuativo a braccia elevate, piegato in avanti,

inginocchiato (possibilità di cambiamenti di posizione). (…)” (doc. AI 29/1).

Neppure

è possibile giungere ad una diversa conclusione anche avuto riguardo al

rapporto peritale 3 febbraio 2007 del Centro __________ sottoscritto da __________,

psicologo della circolazione SPC perito (doc. VII/Bis).

Infatti,

da una parte i periti del SAM hanno posto l’epatopatia quale diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 28/8). D’altra parte dalla perizia

non emerge in alcun modo che i disturbi patiti siano stati provocati dall’abuso

etilico e neppure che la dipendenza sia il risultato dei danni alla salute con

valore di malattia ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 in

fine).

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 7 febbraio 2006 del SAM, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se

necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato, dal novembre 2003, è abile al lavoro al 75% in

un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.

2.8. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione contestata

(doc. AI 40/1-4), l’Ufficio AI ha indicato che l’assicurato, nel 2004, senza il

danno alla salute, avrebbe potuto percepire nella sua attività di agricoltore

un reddito di fr. 57'000.--, mentre in attività adeguate al suo stato di

salute, al 75% e ritenuta una deduzione globale del 5%, potrebbe ancora

percepire un salario lordo di fr. 40'796.--. Dal raffronto dei redditi da

valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità del 28%, non sufficiente

per conferire il diritto ad una rendita d’invalidità.

Nel suo rapporto

finale 19 ottobre 2006 (doc. AI 34/1-3) la consulente in integrazione professionale, elencate le limitazioni

funzionali poste dai periti del SAM, in merito alle attività esigibili ed a

eventuali proposte formative, ha indicato:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo

luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire

queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto

(esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che

caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato del lavoro nei vari

settori economici.

Considerando quindi i limiti funzionali emersi in

sede medica possono ritenersi esigibili attività leggere sia nel settore

secondario sia in quello terziario. Per quanto riguarda la produzione

potrebbero entrare in linea di conto attività quali l’operaio generico con

mansioni di controllo, di sorveglianza o di confezione oppure attività legate

alla logistica (aiuto magazziniere di merce leggera). Per quanto riguarda il

settore dei servizi si può pensare all’autista/fattorino o all’aiuto

venditore.

(…)

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Allo stato attuale ed in base ai dati emersi

dall'analisi della pratica non si ritiene adeguato proporre provvedimenti

professionali volti alla riformazione.

Dopo aver discusso il caso con il Servizio al

collocamento (signor __________) si è determinato che l’A. ha diritto a

beneficiare di un aiuto al collocamento.

Pertanto e su specifica richiesta scritta

da parte dell’A. si resta a disposizione per entrare nel merito di un aiuto

al collocamento.

Si ritiene la pratica convenientemente evasa.

Orbene, dall’esame del dettagliato ed

esaustivo rapporto 19 ottobre 2006 (doc. AI 34/1-3) della

consulente – in cui sono state evidenziate le opportunità reintegrative in

attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali posti – questo Tribunale non

può che ritenere l’assicurato abile al 75% in altre attività adeguate al suo stato

di salute.

Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

Nel

caso concreto non vi sono ragioni, né tali possono essere le argomentazioni del

tutto generiche e nemmeno minimamente comprovate addotte nel ricorso (cfr. doc.

I. pag. 4, punto 5), per scostarsi dalla valutazione medica sopra analizzata

(cfr. consid. 2.7) e da quella della consulente che, lo si ribadisce, è una persona

versata in questioni reintegrative.

2.9. Considerata

l’abilità del 75% in attività leggere adeguate rispettose delle limitazioni

funzionali poste e appurata la possibilità di sfruttarla in un mercato equilibrato

del lavoro (cfr. consid. 2.7 e 2.8), a ragione, onde determinare il grado

d’in-validità, l’amministrazione ha proceduto al consueto raffronto dei redditi.

Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16

LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).

2.9.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se

fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento

professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK

1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di

norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il

danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente

attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti

salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002

nella causa B., I 56/02).

Nel

caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il reddito da

valido, nel 2004, in fr. 57’000.-- (doc. AI 40/2).

Questo

importo – che si basa sulla tassazione d’ufficio per l’anno 2003 (doc. AI

17/4-5 e 34/2) – non è stato contestato.

2.9.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso

deve essere determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché, come nel caso in esame, l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002

pag. 64).

Va

qui fatto presente che, conformemente ad una recente

giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

2.9.3. Nel

caso di specie la consulente in integrazione, nella tabella

allestita il 20 ottobre 2006 (doc. AI 33/1), ha considerato che in

un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione corretta della tabella TA1 – il ricorrente, svolgendo

nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40

ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--. Riportando questo dato su

41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'771.50 mensili oppure

a fr. 57’258 per l'intero anno (fr. 4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a) – il

guadagno ipotetico da invalido sarebbe stato, nel 2004, pari a fr. 57’258.--.

All’importo

di fr. 57'258.-- la consulente ha poi applicato una riduzione globale del 5% (per

limite di caricabilità; cfr. doc. AI 34/2-3) e, ritenuta la capacità lavorativa

del 75%, ha quindi fissato il reddito da invalido in fr. 40'796.-- (fr. 57'258

ridotti del 5% e moltiplicati per 75% = fr. 40'796.33).

Raffrontando

il reddito da valido (2004) di fr. 57’000.-- con il reddito

ipotetico da invalido in attività leggere adeguate di fr. 40'796.--

risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 28% ([57’000

– 40'796] x 100 : 57'000 = 28%).

Alla

medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con

ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al

2006, anno dell’emis-sione della decisione contestata.

Per

quanto attiene alla contestazione circa la riduzione globale del 5% dal salario

teorico statistico il TCA si limita qui a rilevare che, conformemente alla

giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale alla luce di quella federale in

merito alla possibilità di apportare una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (STCA

del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104 e DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermata in

Pratique VSI 2002 pag. 64), nel caso di specie, vista la presenza cumulativa di

due fattori (capacità lavorativa in un’attività adeguata ridotta

al 75% e limitazioni funzionali) si potrebbe tuttalpiù giustificare una riduzione

globale del 15% ma in ogni caso non quella massima del 25% pretesa

dall’assicurato.

Anche

in questa evenienza l’assicurato non avrebbe in ogni caso diritto ad una

rendita.

Infatti,

ritenuto un reddito da valido nel 2004 di fr. 57'000.-- e quello da invalido

per lo stesso anno pari a fr. 36'502.-- (salario di riferimento senza riduzioni

di fr. 57'258.-- ridotto del 15% e considerata la capacità lavorativa del 75%),

il grado d’invalidità sarebbe del 36% ([57’000 – 36’502] x 100 : 57'000 = 35.96%, arrotondato al 36% secondo la

giurisprudenza, cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

2.10. L’assicurato

ha chiesto di sentire quale teste la dr.ssa __________ (doc. VII).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, vista la chiarezza e la concludenza della documentazione medica

versata agli atti e considerata la rispettiva forza probatoria della stessa,

questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia

pertanto all’accertamento giudiziario richiesto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Con

decreto 25 aprile 2007 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza 19

gennaio 2007 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF del 20 giugno 2007 nella causa S., I 885/06).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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