32.2007.26
Viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuta la possibilità di sfruttare economicamente la capacità lavorativa residua, a ragione, dopo il consueto raffronto dei redditi, l'Ufficio AI ha negat
21 novembre 2007Italiano43 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.26
Data decisione, Autorità:
21.11.2007, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuta la possibilità di sfruttare economicamente la capacità lavorativa residua, a ragione, dopo il consueto raffronto dei redditi, l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.26
FS/td
Lugano
21 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4
dicembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, dal 1998 attivo quale agricoltore indipendente, nel mese
di luglio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in
quanto affetto da “(…) morbo di Burger (...)” (doc. AI 2/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) – con decisione
4 dicembre 2006 (doc. AI 40/1-4), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto
a prestazioni adducendo:
"
(…)
Dalla documentazione acquisita all'incarto, con
particolare riferimento alla perizia del Servizio Accertamento medico dell'AI,
risulta che lei, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di
una capacità lavorativa del 75% nell'esercizio di attività confacenti al danno
alla salute.
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo
luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire
queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame
di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (esigenze) che
caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
Considerando i limiti funzionali emersi in sede medica
possono ritenersi esigibili attività leggere sia nel settore secondario sia in
quello terziario. Per quanto riguarda la produzione potrebbero entrare in linea
di conto attività quali l'operaio generico con mansioni di controllo, di
sorveglianza o di confezione oppure attività legate alla logistica (aiuto
magazziniere di merce leggera). Per quanto riguarda il settore dei servizi si
può pensare all'autista/fattorino o all'aiuto venditore.
(…)
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr.
57'000.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute
(Fr. 40'796.--), risulta una perdita di guadagno del 28%.
Misure d'ordine professionali, volte al conseguimento
di una qualifica di base, non risultano attuabili.
Si resta a disposizione, su specifica richiesta, per un
aiuto al collocamento.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
Per quanto riguarda le osservazioni presentate
dall'assicurato il 12 novembre 2006 contro il progetto di decisione notificato
il 23 ottobre 2006, giova ricordare che l'amministrazione per principio esprime
il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di
ogni procedura istruttoria. In sede di osservazione spetta quindi
all'assicurato stesso fornire le prove atte a giustificare una diversa
valutazione del caso.
Nell'evenienza concreta, l'assicurato non ha per contro
prodotto elementi di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni, motivo
per cui non sussistono elementi clinici atti a imporre un eventuale complemento
istruttorio.
Di conseguenza, il progetto di decisione non può altro
che essere confermato.
(…)." (doc. AI 40/2-3)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica, le
conclusioni della consulente in integrazione professionale e il calcolo del
salario da invalido – ha postulato il riconoscimento del diritto ad una rendita
intera d’invalidità.
Contestualmente
egli ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso adducendo
che le conclusioni della perizia del SAM sono state confermate dal servizio medico
regionale e che la valutazione della consulente in integrazione professionale non
è soggetta a critiche.
1.5. Con
scritto 2 marzo 2007 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il rapporto
peritale 3 febbraio 2007 del __________ (doc. VII/Bis) evidenziando come dallo
stesso “(…) risulta chiaramente che la malattia circolatoria della quale soffre
il ricorrente potrebbe pure compromettere seriamente la sua abilità alla guida.
D’altra parte per l’accerta-mento del grado d’invalidità del ricorrente va pure
considerata la sua patologia concernente l’abuso di bevande alcoliche. (…)”
(doc. VII).
Al
fine di chiarire quali sono le attività esigibili l’assicurato ha inoltre
chiesto l’audizione quale teste della dr.ssa __________.
1.6. Con
osservazioni 15 marzo 2007 l’Ufficio AI ha ribadito che lo stato di salute è
stato debitamente vagliato tramite la perizia pluridisciplinare del SAM e che
le attività adeguate sono state indicate dalla consulente in integrazione professionale.
1.7. Con
scritto 17 aprile 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il Certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
Con
decreto 25 aprile 2007 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza 19
gennaio 2007 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurispruden-za del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la
tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della
legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un
infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p.
30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente
all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4
aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità).
2.5. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 3 giugno 2005, il dr. __________, medico SMR, ha
concluso che “(…) malgrado una descrizione precisa delle limitazioni l’OP
richiede una definizione più accurata della CR. La componente psi descritta non
è chiara. Rimane come proposto indicata una perizia SAM.” (doc. AI 23/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 24/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 7 febbraio 2006 (doc. AI 28/1-27) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e angiologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Trombangite obliterante (malattia di Winniwater-Bürger)
con/su
-
infetti periungueali
recidivanti;
-
Raynaud secondario;
-
abuso nicotinico
persistente (cumulativo 70 py);
-
pregressa simpatectomia
toracoscopia, 16.09.2003;
-
pregressa revisione
chirurgica della III falange dell’indice a ds. per gangrena infetta, settembre
2003.
Sindrome lombovertebrale con/su:
- alterazioni degenerative plurisegmentali,
più marcate a livello L5-S1 e meno accentuate a livelli L4-5;
- pregressa discectomia lombosacrale
L5-S1 (31.05.2001).
Sindrome ansiodepressiva reattiva.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Disturbo borderline di personalità di tipo impulsivo
con/su:
- problema somatico.
Epatopatia." (doc. AI 28/8)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “l’A. presenta una capacità lavorativa del 20%
come contadino” (doc. AI 28/11), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
In primo piano l’A. presenta un problema angiologico
(tromboangite oblieterante) con influsso sulla capacità lavorativa.
In secondo piano vi sono i problemi ortopedici
(sindrome lombovertebrale) ed in minor parte i problemi psichici (sindrome
ansiosodepressiva reattiva).
Tenendo conto delle varie patologia l’A. presente una
capacità lavorativa del 20% come contadino ed in attività pesanti, dal
settembre 2003 (ricovero ospedaliero ed inizio delle cure) e continua.
Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la
capacità lavorativa dell’A..
E’ importante che continui a rimanere in cura
internistica ed angiologia.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
In un’attività leggera e rispettosa delle limitazioni
che descriveremo nelle nostre successive righe, l’A. presenta una capacità
lavorativa del 75% a partire da fine novembre 2003 (dopo la dimissione
ospedaliera) e continua.
Si deve trattare di un’attività leggera, che non
dev’essere svolta in ambienti freddi oppure molto caldi; l’A. non deve
manipolare oggetti freddi, rispettivamente troppo caldi; non può lavorare con
le braccia ininterrottamente per più di un’ora; non deve lavorare con le
braccia sopra l’orizzontale. Deve evitare l’uso di strumenti / macchine
vibranti o contundenti.
Tenendo conto della sua personalità l’A. dovrebbe poter
lavorare in modo indipendente. Se dovesse migliorare la componente psichiatrica
ansiosodepressiva egli potrebbe raggiungere una capacità lavorativa completa
nelle sopraccitate attività.
10 OSSERVAZIONI
E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Ci scusiamo per il ritardo nella stesura di questa
perizia, dovuto ad uno dei consulti pervenuto solamente in questi giorni.
Al medico curante abbiamo già inviato una copia degli
esami di laboratorio.
Lasciamo ai medici [del] servizio medico regionale,
rispettivamente all'UAI, la decisione di eventualmente inviare una copia di
questa perizia al medico curante.
(…)." (doc. AI 16/9-10)
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua incapacità lavorativa dell’80% nella sua attività di contadino
ed in attività pesanti dal mese di settembre 2003 e una capacità residua al
lavoro del 75% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti dal
mese di novembre 2003.
Il
TCA rileva innanzitutto che i periti del SAM, dopo aver concluso per una capacità
lavorativa del 75% in attività leggere rispettose delle limitazioni poste, hanno
rilevato che “(…) tenendo conto della sua personalità l’A. dovrebbe poter lavorare
in modo indipendente. (…)” (doc. AI 28/11).
Ora,
dall’osservazione del SAM appena esposta non è in nessun modo possibile
concludere, come sembrerebbe invece farlo il suo rappresentante – “(…) a differenza
del SAM, la consulente in integrazione professionale, le cui conclusioni sono
pure state riprese nella decisione impugnata, ha considerato un’attività dipendente.
(…)” (doc. I, pag. 3, punto 4) – che l’assicurato può svolgere unicamente
un’attività indipendente.
I
periti del SAM si sono infatti limitati a puntualizzare che l’assicurato
dovrebbe poter lavorare in modo indipendente e non hanno attestato una capacità
lavorativa residua unicamente in attività indipendenti.
D’altra
parte, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 marzo 2006, ha
concluso che “(…) l’assicurato può esercitare un’attività in modo sia dipendente
che indipendente.” (doc. AI 29/1).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia.
Del
resto, dagli accertamenti effettuati dal dr. __________, nel consulto 6 ottobre
2005 (doc. AI 28/21-27), in merito all’aggressione del 1997 con esplosione di
arma da fuoco nei riguardi del suo ex datore di lavoro, è emerso che “(…)
l’aggressione con esplosione di arma da fuoco avvenne in seguito ad uno stato
di abuso di alcool. In quella situazione al Dr. __________ venne chiesto di eseguire
una valutazione sulla personalità del periziando e sulla sua pericolosità. Il
collega non ravvisò però indicazioni o pericoli particolari che potessero
esporre il paziente a pericolo di recidiva. A questo proposito dopo aver
comunque segnalato la particolare tipologia di personalità del periziando senza
peraltro entrare nel merito egli seguì per alcune settimane il signor RI 1 con
alcune visite presso il __________ di __________ che però si conclusero presto
con il ripristino di un buon funzionamento psicosociale per cui il caso venne
chiuso ed archiviato. Il passaggio all’atto non avendo avuto delle conseguenze
gravi e il periziando non essendo particolarmente a rischio di recidive avendo
egli a quel momento risolto il suo conflitto. (…)” (doc. AI 28/26)
Dai
singoli consulti specialistici effettuati nell’ambito della perizia
pluridisciplinare del SAM è poi emerso ancora quanto segue.
Il
dr. __________, Capo-Servizio del servizio di cardiologia ed angiologia
dell’Ospedale __________ di __________, nel consulto 22 settembre 2005 (doc. AI
28/13-15), posta la seguente diagnosi:
"
(…)
Trombangeite obliterante (malattia di
Winniwater-Bürger)
- infetti periungueali recidivanti
- Raynaud secondario
- abuso nicotinico persistente (cumulativo 60PY)
- stato dopo simpatectomia toracoscopia 16.09.03
- stato dopo revisione chirurgica della
terza falange indice destra per gangrena infetta il 16.09.03
DIAGNOSI DI COMORBIDITÀ:
consumo alcolico
sanzione chirurgica ernia discale L5/S1 (6/2001)
plastica legamentaria caviglia destra 1995
(…)." (doc. AI 28/13)
ha
espresso la seguente valutazione:
"
(…)
Il sig. RI 1, nel contesto di una trombangeite
obliterante, presenta un'insufficienza arteriosa a livello degli avambracci e
soprattutto delle mani. A riposo la situazione emodinamica è compensata ma
bastano delle variazioni termiche per indurre dei fenomeni di Raynaud e dei
piccoli sforzi, come per esempio fare 30 pugnetti, per rendere clinicamente
manifesta l'insufficienza arteriosa che, stando agli atti, sarebbe addirittura
a carattere progrediente in quanto ad un controllo del 2003 avrebbe, senza problemi,
fatto 50 pugnetti. Da non sottovalutare inoltre, la problematica degli infetti
recidivanti (tipica del Bürger) di minime lesioni traumatiche (quindi da
evitare) in genere periungueali potenzialmente pericolose per l'arto in
questione soprattutto, in presenza di un tabagismo attivo (rischio di amputazione
secondo i dati della letteratura del 43% nei fumatori contro il 6% in quelli
che riescono a smettere). Tale situazione è incompatibile e senza possibilità
di interventi esterni che ne migliorino la capacità lavorativa con l'attività
di agricoltore, per il quale deve essere considerato inabile al lavoro nella
misura dell'80%.
Assolutamente da evitare sono i lavori in ambienti
freddi oppure molto caldi (in vicinanza di forni per esempio), oppure che
richiedano un'attività anche solo moderata con le braccia e le mani, l'utilizzo
di mezzi vibranti. Un'attività leggera in ambienti freddi e/o che richieda la
manipolazione di oggetti freddi e rispettivamente troppo caldi, come pure
un'attività di grado leggero ma prolungata con le braccia (più di un'ora senza
interruzione), oppure con le braccia sopraelevate, sarà da evitare.
Può svolgere a tempo pieno attività d'ufficio
(probabilmente non proponibili però senza una riqualifica professionale
adeguata), attività di sorveglianza e, soddisfatte le premesse citate sopra,
delle attività quali il magazziniere, il venditore, ecc.." (doc. AI 28/15)
Il
dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel suo consulto 30 gennaio 2006
(doc. AI 28/16-20), – poste le diagnosi di “(…) sindrome vertebrale lombare in
presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali più marcate L5/S1 e in
parte minore anche L4/L5 e di uno stato dopo discectomia lombo-sacrale il
31.5.2001 – stato dopo plastica legamentaria caviglia sinistra nel 1995 con buona
stabilità (…)” (doc. AI 28/19) – circa l’influenza delle diagnosi poste sulla capacità
lavorativa nella sua attività e sulla capacità di svolgere altre attività, ha
concluso che:
"
(…)
In relazione con gli aspetti ortopedici attinenti in
particolare al rachide, il signor RI 1 risulta essere tuttora abile al lavoro
nella misura del 75% quale agricoltore indipendente.
(…)
Dal punto di vista ortopedico ritengo che il signor RI
1 sia in grado di svolgere in misura completa e sull’arco di tutta una giornata
delle attività lavorative da leggere a medio-pesanti, ergonomicamente
favorevoli per il tronco, con possibilità di cambiamento regolare o libera
scelta della posizione.
Da evitarsi nel limite del possibile, anche per quanto
attiene al rachide, l’uso di strumenti, rispettivamente di macchinari vibranti
o contundenti, così come l’esposizione frequente e repentina a dei cambiamenti
di temperatura o del grado di umidità ambiente." (doc. AI 28/19-20)
Il
dr. __________, nel suo consulto 6 ottobre 2005 (doc. AI 28/21-27), posta la
diagnosi di “(…) disturbo borderline di personalità di tipo impulsivo in
paziente con grave problematica somatica e sindrome ansioso-depressivo reattiva
(…)”, circa la capacità al lavoro, ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente
psichiatrico il periziando presenta un’incapacità lavorativa del 25%. (…)”
(doc. AI 28/26).
Lo
stesso specialista non ha poi escluso la possibilità di esercitare un’attività
dipendente rilevando che “(…) appare peraltro utile poter mantenere per questo
[s]oggetto così reattivo ed impulsivo la possibilità di esercitare una seppur modesta
attività fisica sul piano lavorativo o occupazionale che gli permetta di meglio
gestire il suo scarso controllo degli impulsi e la sua modesta capacità di autocontrollo
e di autocritica le quali interferiscono con le sue capacità di funzionamento sociale
al di fuori degli ambienti che lo hanno visto, in passato, attivo, laborioso e
appagato. (…)” (doc. AI 28/27).
I
periti del SAM, – alla luce delle risultanze dei singoli consulti specialistici
e presi in considerazione tutti gli atti medici presenti agli atti – in sede di
discussione, hanno ancora precisato che “(…) non vi sono altre patologie che
limitano la capacità lavorativa dell’A. (…)” (doc. AI 28/10).
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.
In
particolare il dr. __________, FMH in medicina interna, nell’alle-gato al rapporto
medico 26 agosto 2004 (doc. AI 11/3), alla domanda volta a sapere se è in grado
di svolgere altre attività aveva risposto: “no. Innanzitutto per la situazione
psichica”, limitandosi a proporre un approfondimento psichiatrico in sede di
perizia SAM.
La
dr.ssa __________, FMH in medicina interna e angiologia, nell’allegato al
rapporto medico 21 ottobre 2004 (doc. AI 12/7-9), alla domanda volta a sapere
se è in grado di svolgere altre attività aveva invece risposto di si,
precisando che si dovrebbe trattare di “(…) attività di sorveglianza, attività
d’uffi-cio (…)”, che si dovrebbe tenere conto del fatto che “(…) il paziente
non dovrebbe essere esposto al freddo, non dovrebbe trattarsi di lavoro fisici
pesanti da svolgere con le estremità superiori (…)” e che tali attività
potevano essere svolte nella misura di “(…) 8 ore al giorno (…)” con una flessione
del rendimento (doc. AI 12/8-9).
Al
riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della
disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 marzo 2007, ha concluso che:
“(…) IL 80% nell’attività di agricoltore da settembre 2003. CL 75% in attività
adeguata da settembre 2003 da intendersi come riduzione del rendimento in orario
normale di lavoro, per un’attività di tipo leggero con i limiti riportati nella
perizia per quanto riguarda la patologia invalidante di tipo angiologia che
quantificati comportano il sollevamento ed il trasporto di pesi fino a 10-15
kg, possibilità di manipolazione di attrezzi di tipo medio con ridotta capacità
di manovalanza; utilizzo di posizioni ergonomiche adeguate con ridotta capacità
di lavorare in modo continuativo a braccia elevate, piegato in avanti,
inginocchiato (possibilità di cambiamenti di posizione). (…)” (doc. AI 29/1).
Neppure
è possibile giungere ad una diversa conclusione anche avuto riguardo al
rapporto peritale 3 febbraio 2007 del Centro __________ sottoscritto da __________,
psicologo della circolazione SPC perito (doc. VII/Bis).
Infatti,
da una parte i periti del SAM hanno posto l’epatopatia quale diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 28/8). D’altra parte dalla perizia
non emerge in alcun modo che i disturbi patiti siano stati provocati dall’abuso
etilico e neppure che la dipendenza sia il risultato dei danni alla salute con
valore di malattia ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 in
fine).
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
della perizia pluridisciplinare 7 febbraio 2006 del SAM, richiamato inoltre
l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se
necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato, dal novembre 2003, è abile al lavoro al 75% in
un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.8. In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione contestata
(doc. AI 40/1-4), l’Ufficio AI ha indicato che l’assicurato, nel 2004, senza il
danno alla salute, avrebbe potuto percepire nella sua attività di agricoltore
un reddito di fr. 57'000.--, mentre in attività adeguate al suo stato di
salute, al 75% e ritenuta una deduzione globale del 5%, potrebbe ancora
percepire un salario lordo di fr. 40'796.--. Dal raffronto dei redditi da
valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità del 28%, non sufficiente
per conferire il diritto ad una rendita d’invalidità.
Nel suo rapporto
finale 19 ottobre 2006 (doc. AI 34/1-3) la consulente in integrazione professionale, elencate le limitazioni
funzionali poste dai periti del SAM, in merito alle attività esigibili ed a
eventuali proposte formative, ha indicato:
"
(...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo
luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire
queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto
(esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che
caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato del lavoro nei vari
settori economici.
Considerando quindi i limiti funzionali emersi in
sede medica possono ritenersi esigibili attività leggere sia nel settore
secondario sia in quello terziario. Per quanto riguarda la produzione
potrebbero entrare in linea di conto attività quali l’operaio generico con
mansioni di controllo, di sorveglianza o di confezione oppure attività legate
alla logistica (aiuto magazziniere di merce leggera). Per quanto riguarda il
settore dei servizi si può pensare all’autista/fattorino o all’aiuto
venditore.
(…)
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Allo stato attuale ed in base ai dati emersi
dall'analisi della pratica non si ritiene adeguato proporre provvedimenti
professionali volti alla riformazione.
Dopo aver discusso il caso con il Servizio al
collocamento (signor __________) si è determinato che l’A. ha diritto a
beneficiare di un aiuto al collocamento.
Pertanto e su specifica richiesta scritta
da parte dell’A. si resta a disposizione per entrare nel merito di un aiuto
al collocamento.
Si ritiene la pratica convenientemente evasa.
Orbene, dall’esame del dettagliato ed
esaustivo rapporto 19 ottobre 2006 (doc. AI 34/1-3) della
consulente – in cui sono state evidenziate le opportunità reintegrative in
attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali posti – questo Tribunale non
può che ritenere l’assicurato abile al 75% in altre attività adeguate al suo stato
di salute.
Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze
personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di
domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I
543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che
egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al
danno alla salute.
Nel
caso concreto non vi sono ragioni, né tali possono essere le argomentazioni del
tutto generiche e nemmeno minimamente comprovate addotte nel ricorso (cfr. doc.
I. pag. 4, punto 5), per scostarsi dalla valutazione medica sopra analizzata
(cfr. consid. 2.7) e da quella della consulente che, lo si ribadisce, è una persona
versata in questioni reintegrative.
2.9. Considerata
l’abilità del 75% in attività leggere adeguate rispettose delle limitazioni
funzionali poste e appurata la possibilità di sfruttarla in un mercato equilibrato
del lavoro (cfr. consid. 2.7 e 2.8), a ragione, onde determinare il grado
d’in-validità, l’amministrazione ha proceduto al consueto raffronto dei redditi.
Al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16
LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).
2.9.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se
fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di
norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il
danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente
attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti
salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002
nella causa B., I 56/02).
Nel
caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il reddito da
valido, nel 2004, in fr. 57’000.-- (doc. AI 40/2).
Questo
importo – che si basa sulla tassazione d’ufficio per l’anno 2003 (doc. AI
17/4-5 e 34/2) – non è stato contestato.
2.9.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso
deve essere determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché, come nel caso in esame, l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del
25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002
pag. 64).
Va
qui fatto presente che, conformemente ad una recente
giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella
causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare
i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come
sin’ora confermato dal TCA.
2.9.3. Nel
caso di specie la consulente in integrazione, nella tabella
allestita il 20 ottobre 2006 (doc. AI 33/1), ha considerato che in
un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione corretta della tabella TA1 – il ricorrente, svolgendo
nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),
avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40
ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--. Riportando questo dato su
41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'771.50 mensili oppure
a fr. 57’258 per l'intero anno (fr. 4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, p. 5 consid. 3a) – il
guadagno ipotetico da invalido sarebbe stato, nel 2004, pari a fr. 57’258.--.
All’importo
di fr. 57'258.-- la consulente ha poi applicato una riduzione globale del 5% (per
limite di caricabilità; cfr. doc. AI 34/2-3) e, ritenuta la capacità lavorativa
del 75%, ha quindi fissato il reddito da invalido in fr. 40'796.-- (fr. 57'258
ridotti del 5% e moltiplicati per 75% = fr. 40'796.33).
Raffrontando
il reddito da valido (2004) di fr. 57’000.-- con il reddito
ipotetico da invalido in attività leggere adeguate di fr. 40'796.--
risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 28% ([57’000
– 40'796] x 100 : 57'000 = 28%).
Alla
medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con
ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al
2006, anno dell’emis-sione della decisione contestata.
Per
quanto attiene alla contestazione circa la riduzione globale del 5% dal salario
teorico statistico il TCA si limita qui a rilevare che, conformemente alla
giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale alla luce di quella federale in
merito alla possibilità di apportare una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (STCA
del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104 e DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermata in
Pratique VSI 2002 pag. 64), nel caso di specie, vista la presenza cumulativa di
due fattori (capacità lavorativa in un’attività adeguata ridotta
al 75% e limitazioni funzionali) si potrebbe tuttalpiù giustificare una riduzione
globale del 15% ma in ogni caso non quella massima del 25% pretesa
dall’assicurato.
Anche
in questa evenienza l’assicurato non avrebbe in ogni caso diritto ad una
rendita.
Infatti,
ritenuto un reddito da valido nel 2004 di fr. 57'000.-- e quello da invalido
per lo stesso anno pari a fr. 36'502.-- (salario di riferimento senza riduzioni
di fr. 57'258.-- ridotto del 15% e considerata la capacità lavorativa del 75%),
il grado d’invalidità sarebbe del 36% ([57’000 – 36’502] x 100 : 57'000 = 35.96%, arrotondato al 36% secondo la
giurisprudenza, cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
2.10. L’assicurato
ha chiesto di sentire quale teste la dr.ssa __________ (doc. VII).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, vista la chiarezza e la concludenza della documentazione medica
versata agli atti e considerata la rispettiva forza probatoria della stessa,
questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia
pertanto all’accertamento giudiziario richiesto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Con
decreto 25 aprile 2007 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza 19
gennaio 2007 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. STF del 20 giugno 2007 nella causa S., I 885/06).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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