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Decisione

32.2007.261

Rendita limitata nel tempo

15 ottobre 2008Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, con progetto di decisione 26

gennaio 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessata il diritto ad una mezza

rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1. settembre 2005 al 31

gennaio 2006, motivando come segue:

" (...)

Esito degli accertamenti:

Dal

22.09.2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata

in modo rilevante.

● Dalla documentazione medica

acquisita all'incarto non emergono affezioni invalidanti estranee all'infortunio,

pertanto non abbiamo motivo per discostarci dalle percentuali d'inabilità

riconosciute dall'__________ (LAINF) che alla scadenza dell'anno d'attesa

versava le indennità per un'incapacità del 75%.

● Per le limitazioni incontrate

nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia

domestica, come si evince dall'inchiesta esperita oggettivamente dalla nostra

collaboratrice, faceva già stato un'invalidità del 26%.

● Lo specchietto sottostante

mostra il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità complessivo:

Attività Quota

parte Limitazione Grado d'invalidità parziale

salariata 50

% 75 % 37 %

casalinga 50

% 26 % 13 %

Grado

d'invalidità 51

%

● Dal mese di novembre 2005 lo

stato di salute si può definire stabilizzato con un'incapacità lavorativa

del 40% sia nella sua abituale professione che in altre. La capacità di

guadagno non è incrementabile svolgendo altre professioni e le difficoltà di

concentrazione comportano la non applicabilità di provvedimenti professionali,

pertanto gli stessi non vengono presi in considerazione.

Per quanto concerne la quota-parte di casalinga si ha una situazione invariata.

● Di seguito si riporta il

calcolo effettuato per definire il grado d'invalidità dal mese di novembre

2005:

Attività Quota

parte Limitazione Grado d'invalidità parziale

salariata 50

% 40 % 20 %

casalinga 50

% 26 % 13 %

Grado

d'invalidità 33

%

Decidiamo pertanto:

● A decorrere dal 01 .09.2005,

ovvero dopo la carenza dell'anno d'attesa, ha diritto ad una mezza rendita

d'invalidità per un periodo limitato al 31.01.2006 (art. 88a OAI, cpv. 1),

dopodiché, il grado d'invalidità del 33% non dà più diritto a questo tipo di

prestazione in quanto inferiore al minimo richiesto (40%)."

(Doc. AI 24-2+3)

1.2. A

seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA

1, l’amministrazione, dopo aver nuovamente interpellato l’assicurata, con

decisione 13 luglio 2007 ha attribuito tre quarti di rendita di

invalidità limitatamente al periodo dal 1. settembre 2005 al 31 gennaio 2006

confermando per contro il diniego di prestazioni per il periodo successivo al

31 gennaio 2006 sulla base delle motivazioni che seguono:

" (...)

Esito degli accertamenti:

Dal

22.09.2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata

in modo rilevante.

● Dalla documentazione medica

acquisita all'incarto non emergono affezioni invalidanti estranee all'infortunio,

pertanto non abbiamo motivo per discostarsi dalle percentuali d'inabilità

riconosciute dall'__________ (LAINF) che alla scadenza dell'anno d'attesa

versava le indennità per un'incapacità del 75%.

● Per le limitazioni incontrate

nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia

domestica, come si evince dall'inchiesta esperita oggettivamente dalla nostra

collaboratrice, faceva già stato un'invalidità del 26%.

● Preso atto di quanto indicato

dall'assicurata, circa la sua intenzione in assenza del danno alla salute

d'incrementare l'attività lucrativa dapprima portandola all'80%, indicazione

sostenuta anche dal datore di lavoro, possiamo procedere con l'assegnazione di

3/4, di rendita al posto della mezza rendita per il periodo dal 01.09.2005.

● Lo specchietto sottostante

mostra il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità complessivo:

Attività Quota

parte Limitazione Grado d'invalidità parziale

salariata 80

% 75 % 60 %

casalinga 20

% 26 % 5 %

Grado

d'invalidità 65

%

● Dal mese di novembre 2005 lo

stato di salute si può definire stabilizzato con un'incapacità lavorativa del

40% sia nella sua abituate professione che in altre. La capacità di guadagno

non è incrementabile svolgendo altre professioni e le difficoltà di

concentrazione comportano la non applicabilità di provvedimenti professionali,

pertanto gli stessi non vengono presi in considerazione.

● Per

quanto concerne la quota-parte di casalinga si ha una situazione invariata.

● Di seguito si riporta il

calcolo effettuato per definire il grado d'invalidità dal mese di novembre 2005

che, nonostante la modifica della percentuale d'occupazione come salariata, non

raggiunge più il minimo richiesto per l'erogazione di una rendita (40%):

Attività Quota

parte Limitazione Grado d'invalidità parziale

salariata 80

% 40 % 32 %

casalinga 20

% 26 % 5 %

Grado

d'invalidità 37

%

Decidiamo pertanto:

● A decorrere dal 01.09.2005,

ovvero dopo la carenza dell'anno d'attesa, ha diritto a tre quarti di rendita

per un periodo limitato al 31.01.2006 (art. 88a OAI, cpv. 1), dopodiché, il

grado d'invalidità del 37% non dà più diritto a questo tipo di prestazione in

quanto inferiore al minimo richiesto (40%)." (Doc. AI 39-9+10)

1.3. Avverso

tale decisione l’assicurata, tramite il suo legale, ha presentato, il 16 agosto

2007, un ricorso al TCA, con il quale ha contestato la decisione

dell’amministrazione e, allegata documentazione medica, postulato il rinvio

dell’incarto all’AI per effettuare ulteriori accertamenti medici. Ha motivato

tra l’altro come segue:

" (...)

1.

Prima

di esporre brevemente la fattispecie, si precisa che il presente ricorso ha anzitutto

qualifica cautelativa, non disponendo ancora l'assicurata della perizia medica,

commissionata al __________ di __________, che dovrebbe far luce sul suo effettivo

stato di salute, in contrasto con le conclusioni delle quali alla decisione

contestata giusta la quale sarebbe subentrato un miglioramento, con benefico influsso

sulla capacità lavorativa e di guadagno, dal mese di novembre 2005.

Considerandi

2.

Il

13.

gennaio 2000 l'assicurata è stata vittima di un incidente della circolazione

a causa del quale ha subito un infortunio, in particolare dovuto al

tamponamento dell'automobile guidata dal marito. Ella è stata ed è tuttora

incapace al lavoro in misura importante e contesta di aver avuto quel

miglioramento sensibile del suo stato di salute riconosciuto dall'UAI facendo capo

ai risultati dell'incarto LAINF.

3.

L'UAI

ha accertato il grado di attività lavorativa svolta dall'assicurata per

rispetto a quella di casalinga, dapprima valutate nella misura del 50%

ciascuna, riconoscendo, in sede di opposizione, che la signora RI 1 sarebbe stata attiva lucrativamente nella misura dell'80% e per la rimanenza

come casalinga.

Tenendo

conto di questa suddivisione l'UAI ha riconosciuto una rendita d'invalidità

nella misura del 65% sino all'asserito intervenuto miglioramento del novembre

2005.

e quindi con effetto sino al 31 gennaio 2006, facendola in seguito

decadere, ritenuto un grado d'invalidità del 37%.

4.

La

decisione, come si evince dalle raccomandazioni nella proposta SMR del 13 luglio

2006, si fonda sulla perizia (doc. B) rilasciata il 30 novembre 2005 dalla __________

per l'assicuratore LAINF, __________.

Ora,

la signora RI 1 ha sempre contestato le conclusioni di quel rapporto e ha sottoposto

il suo caso, come si indicava all'inizio, al __________, istituto che ha

valutato criticamente la perizia del __________, con il - documento che si

produce sub. doc. C, giungendo alla conclusione che nel rapporto __________ vi

sono delle discrepanze sostanziali tali da meritare una nuova perizia, ciò che

è stato richiesto dalla qui (al momento cautelativamente) ricorrente.

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI

SI CHIEDE A GIUDICARE:

1. Il ricorso è accolto e conseguentemente

l'incarto è rinviato all'UAI affinché venga fatto un riesame alla luce delle

conclusioni del rapporto preliminare R.E.M."

(Doc. I)

1.4. Con

risposta 30 agosto 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della sua

decisione, sulla scorta dell’allegato parere del medico del Servizio medico regionale

dell’AI (SMR), ha postulato la reiezione del ricorso affermando:

" Con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo valutato

le motivazioni della ricorrente e osserviamo quanto segue.

L'assicurata,

infermiera e da ultimo terapeuta sociale con mansioni dirigenziali, l'8

febbraio 2006 ha presentato domanda di prestazioni Al e meglio di rendita

d'invalidità.

L'istruttoria

ha permesso di accertare che essa presenta un danno alla salute che consiste in

un episodio depressivo di media gravità dopo un incidente in auto con colpo di

frusta avvenuto il 13.1.2000 e sintomatica recidivante cervico occipitali (cfr.

rapporto SMR del 13.7.2006, doc. 12-1, inc. AI). Con

decisione 13/16 luglio 2007 l'Ufficio Al, facendo riferimento alle valutazioni

dell'assicuratore LAINF, __________, ha riconosciuto una invalidità del 65% con

¾ di rendita dal 1 settembre 2005 e una invalidità del 37% dal 1 febbraio 2006

(doc. 39-1 e ss, inc. AI).

Con

il ricorso l'assicurata contesta la valutazione del suo danno alla salute da

parte dell'UAI e in particolare la perizia 30.11.2005 del Dr. __________, alla

base della decisione dell'Ufficio Al. A sostegno della sua contestazione la

ricorrente ha in particolare prodotto la perizia medica 2.7.2007 del Dr. __________

(doc. C), come pure la perizia 30.11.2005 del Dr. __________ (doc. B), il

rapporto reumatologico 30.11.2005 del Dr. __________ e il rapporto psichiatrico

30.11.2005 del Dr. __________. Tale documentazione, unitamente all'intera

documentazione medica all'incarto, è stata sottoposta al Servizio medico

regionale dell'AI, SMR, per una nuova valutazione globale.

Con

annotazioni mediche del 29 agosto 2007, che si allegano, I'SMR ha espresso la

seguente valutazione. L'assicurata è stata peritata nel 2005 per conto dell'__________

- assicuratore infortuni - con il riscontro di una patologia con influsso sulla

capacità lavorativa consistente in un episodio depressivo di grado medio E

32.1, ed una patologia senza influsso sulla capacità lavorativa consistente in

una sintomatologia algica recidivante a livello cervicale-occipitale-cefalico.

La perizia ha stabilito un impedimento del 40%, come riduzione dell'orario

lavorativo, per motivi psichici. Con il ricorso viene presentata una valutazione

sugli atti del centro __________ del 2.7.2007 (doc. C). Questa valutazione riconosce

in pratica l'attendibilità della valutazione psichiatrica del 8.11.2005 e

vengono sollevati dei dubbi circa la causalità (infortunio). Secondo il SMR

l'attuale valutazione del centro __________ in pratica conferma la validità

della perizia psichiatrica del 2005. Le lacune indicate si riferiscono in

pratica solamente alla questione di causalità, questione non di rilievo per la valutazione Al. In conclusione non vi sono elementi che mettono in dubbio la validità della

valutazione valetudinaria alla base della decisione UAI.

La

decisione impugnata può quindi essere confermata.

Visto

quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la

decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)

1.5. In

data 7 settembre 2007 la ricorrente, tramite il suo legale, ha fatto sapere che

per effettuare la paventata perizia sarebbero occorsi circa sei mesi (VI).

Di

conseguenza, visto l’accordo dell’Ufficio AI (VIII), il Vice presidente del

TCA, in data 19 settembre 2007, ha sospeso la causa sino al 2 gennaio 2008

(IX), termine poi prorogato, su richiesta, al 30 aprile 2008 (XI)

In

data 2 luglio 2008 la ricorrente, rappresentata dal suo legale, ha prodotto un

corposo referto peritale di cui si dirà, nella misura del necessario, nel

merito (XV e allegati).

1.6. Con

osservazioni dell’11 agosto 2008 l’Ufficio AI, riferendosi alle allegate osservazioni

del medico SMR, ha fatto valere:

" Con riferimento al ricorso in oggetto ed alla

successiva documentazione medica prodotta dalla ricorrente, vale a dire la perizia

psichiatrica 26.11.2006 del dott. __________ (doc. E/1), la perizia neuropsicologica

del PD Dr. __________ (doc. E/2) e la perizia interdisciplinare 27.6.2008 dell'__________

di __________ (doc. E/3), abbiamo sottoposto tale documentazione al

Servizio medico regionale dell'Al per una ulteriore valutazione dello stato di

salute e della capacità lavorativa dell'assicurata.

Con

le allegate annotazioni mediche 14.7.2008, il Servizio medico regionale dell'AI,

ha in particolare precisato quanto segue:

" l'attuale perizia pluridisciplinare

lascia perplessi nelle sue conclusioni: in pratica viene costatata l'assenza

d'una patologia psichiatrica e viene costatata quale unica

"patologia" neurologica una lieve riduzione della velocità

esecutiva nei test di concentrazione. Nel costrutto finale si riconosce però

una IL del 20% dal punto di vista neurologico a causa dei dolori cronici, una

IL del 20% per la problematica neuropsicologica ed infine si conclude per un

impedimento globale del 40% dopo aver riprodotto la confusa valutazione finale

psichiatrica, valutazione psichiatrica che riconosce un impedimento in assenza

d'una patologia psichiatrica (sic.). Dal lato pratico la presente perizia non

mette in forse la validità della decisione UAI del 29.5.2007 dove si riconosce

un impedimento quale salariata del 40% ed un impedimento del 26% quale

casalinga (grado Al complessivo del 37% con riconoscimento d'un grado Al del

65% dal 1.9.2005 fino al 31.1.2006) essendo la presente perizia arrivata al

medesimo grado d'impedimento come la precedente perizia sulla quale si basava

la decisione UAI. Al massimo si potrebbe postulare che lo stato generale

dell'assicurata è migliorato non essendo più presente la patologia psichiatrica

riscontrata in precedenza. Da notare che la diagnosi ei episodio depressivo di

grado medio F 32.1 posta in precedenza si basava in prima linea sui items della

scala di Hamilton e meno su costatazioni cliniche."

In

altre parole la valutazione dello stato di salute fatta con la decisione

impugnata risulta corretta. Si ritiene quindi di confermare la decisione

impugnata e la risposta al ricorso." (Doc. XVII)

in

diritto

In ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio

2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H

335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio

2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 gennaio 2006,

fermo restando che non è contestata - ed esula quindi dal presente giudizio -

l’attribuzione di tre quarti di rendita dal 1. settembre 2005 al 31 gennaio

2006 (cfr. doc. AI 39 e consid. 1.2).

2.4. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce

una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime

per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA

del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella

causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del

14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K.,

I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

A

sua volta l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme

sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra

1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004,

l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita

intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi

almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un

quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990

p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal

TFA con una sentenza del

14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete

(SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettiva-mente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto

alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre

2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’econo-mia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato

è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze

che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.7. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI

nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.

gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche

le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il

grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Resta

da precisare che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.8. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con

quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui

la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470

consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice

del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni

sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie,

diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la

guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto

ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro

assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non

può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente

indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non

essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V

292, 119 V 471). In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio

è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in

casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un

diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non

basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999

nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni

non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che

quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che

dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquan-do, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

2.9. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.10. Nel

caso concreto emerge che a seguito di un incidente automobilistico occorso il

13 gennaio 2000, nel quale aveva riportato un colpo di frusta, l’assicurata,

attiva come terapeuta sociale/infermiera, lamenta la presenza di problemi

depressivi oltre a dolori recidivanti cervico-occipitali.

Ricevuta

la domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha acquisito agli atti la documentazione

dell’assicurazione malattia e infortuni della richiedente.

Della

stessa fa parte in particolare una corposa perizia eseguita il 30 novembre

2005 per l’__________ dalla “__________” di __________ (in seguito: __________),

la quale, sulla base di esami vari, un consulto reumatologico e uno

psichiatrico, ha posto le seguenti diagnosi:

" (...)

4. DIAGNOSEN

mit

Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit

Mittelgradig

depressive Episode (ICD-10 F32.1)

ohne Einfluss auf die Arbeitsfahigkeit

Rezidivierende

cerviko-occipito-cephal fortgeleitete Schmerzsymptomatik bei

- suboccipitaler

Funktionsstörung, myofascialer Dysbalance linksbetont paracervikal und im Schultergülrtelbereich

- Fehlform der Brustwirbelsäule,

konsekutive Überlastung der HWS-Kopfge-lenke, kompensatorische

Hyperlordosierung an der Lumbalwirbelsäule"

(Doc. AI

1-20)

osservando

quanto segue:

" (...)

Bei

der rheumatologisch-orthopädischen Untersuchung finden sich eher wenig Befunde.

Es besteht eine fixierte, langgezogene Kyphose der BWS mit konsekutiver

Hyperlordosierung der LWS, eine Beckentorsion nach links, was zu einer scheinbaren

Skoliose führt. Bei den Bewegungsprüfungen der LWS und BWS keine Schmerzen, die

Rotation der Halswirbelsäule bereitet in den Endstellungen Schmerzen. Es

bestehen keine Hinweise für lnstabilität. Es besteht eine reversible

Funktionsstörung C1 bis C2 beidseits, paravertebral findet man vereinzelte

Tenderpoints an der HWS linskbetont, ebenso im Schultergürtelbereich. Im

Übrigen ist die Untersuchung normal.

(...)

Aufgrund

der jetzt vorhandenen klinisch feststellbaren Befunde besteht keine Einschränkung

der Arbeitsfähigkeit von Frau RI 1 für ihre jetzt ausgeübte Tätigkeit.

Ungünstig

waren zum Beispiel eine ausschliessliche Tätigkeit am Computer oder ausschliessliche

Tätigkeit in vornüber gebeugter monotoner Stellung bzw. sine Tätig-keit, bei

welcher die Versicherte repetitiv Gewichte über 10 kg heben müsste oder über

Kopf arbeiten müsste. Alle diese Tätigkeiten jedoch muss die Versicherte jetzt

nicht ausüben.

(...)

Aus

psychiatrischer Sicht Ieidet die Versicherte an einer aktuell als mittelschwer

zu bezeichnenden depressiven Entwicklung, nicht zuletzt in Zusammenhang mit narzisstisch

sehr besetzten Lebensbereichen, die von der Versicherten aufgrund ihres

Schmerzempfindens abgegeben wurden wie Verantwortung im Beruf, Musikverein,

Haushalt und Gartenpflege und anderes mehr. In der Anamnese lassen sich keine

relevanten Konflikte oder Lebenskrisen feststellen, die auf dem Hintergrund der

traumabedingten Schmerzen die Entwicklung einer eigentlichen Schmerzverarbeitungs­störung

hatten anstossen können. Zusammenfassend handelt es sich wie erwähnt um eine

mittelgradig depressive Episode, welche die Versicherte als Sozialtherapeutin

in Ieitender Funktion aus psychiatrischer Sicht um geschätzt zu 40 %

einschränkt. Dasselbe gilt für die Tätigkeit im Haushalt. Die Einschränkung

beruht auf der verminderten Belastbarkeit in psychischer Hinsicht sowie der

rascheren Ermüdbarkeit, welche die Versicherte auch selber wahrnimmt. Aus

dieser depressiven Episode sind sämtliche kognitive Einschränkungen, welche

schon in der Clinica __________ festgestellt wurden, durchaus erklärbar. Eine

zusätzliche neuropsychologische Untersuchung ist nicht notwendig, da sie keine

neuen Ergebnisse zutage fördern wurde. Die kognitiven Minderfunktionen sind in

der hier geschilderten Teilarbeitsunfähigkeit inbegriffen.

Zusammenfassend

und bei Beurteilung alter Gegebenheiten und Befunde ist Frau RI 1 für ausgesprochen

körperliche Schwerarbeit aufgrund ihrer jetzigen Beschwerden nicht geeignet. So

kann sie nicht repetitiv Gewichte über 10 kg heben, nicht längere Zeit über Kopf arbeiten, aber auch nicht in monotonen Stellungen arbeiten wie zum Beispiel

ausschliessliche Computerarbeit leisten.

Für

leichtere, wechselbelastende Arbeiten, wie sie Frau RI 1 gegenwärtig ausführt,

ebenso wie für die alltäglichen Haushaltarbeiten besteht zurzeit eine

Arbeitsfähigkeit von 60 %. Die verminderte Arbeitsfähigkeit in diesen Bereichen

beruht auf den psychiatrischen Befunden.

(...)

3. Arbeitsfähigkeit

3.1 Wie beurteilen Sie. dio heutige

Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit der Versicherten in ihrer Tätigkeit als

Therapeutin?

Die

Versicherte ist aus somatischen Gründen in ihrer Tätigkeit als Therapeutin

nicht beeinträchtigt, wohl aber aus psychischen Gründen (siehe psychiatrische

Abklärung).

(...)

5.3 Wie viete Stunden pro Tag und In

weichem prozentualen Umfang ist sie als Therapeutin Ieistungsfähig?

Zurzeit

ist die Versicherte zu 60 % als Therapeutin leistungsfähig, das heisst, dass

sie wahrend 25 Stunden in der Woche oder während etwa 5 Stunden pro Tag - sinnvollerweise

mit einer Pause - als Therapeutin tätig sein könnte.

5.4 In welcher anderen Tätigkeit Ist der

versicherten Person eine Arbeitsleistung zumutbar?

Wir

kennen keine andere Tätigkeit, welche besser geeignet wäre. (...)"

(Doc.

AI 1-20+22+23+24+25+29)

Figurano

inoltre altri atti medici, dai quali risulta tra l’altro che per le

conseguenze dell’infortunio patito nel gennaio 2000 l’assicurata è stata

dichiarata inabile dal suo medico curante dr. __________ in vari periodi

riassunti come segue nel suo rapporto medico all’AI del 20 marzo 2006:

"

A. Diagnosi:

● distorsione cervicale del tipo del

colpo di frusta

● depressione post-traumatica

B. Incapacità lavorativa:

100% dal 22 settembre 2004 al 16 febbraio 2005

85% dal 17 febbraio al 31 marzo 2005

80% dal 1 aprile al 31 maggio 2005

75% dal 1 giugno al 31 luglio 2005

65% dal 1 agosto al 31 agosto 2005

75% dal 1 settembre al 16 ottobre 2005

60% dal 17 ottobre 2005 a tuttora

D. Dati medici:

In data 13 gennaio 2000 la Signora RI 1 è stata vittima di un incidente. La sua macchina è stata violentemente tamponata.

Ha subito accusato dolori occipitali, alla nuca ed alla schiena. Da allora

soffre di dolori cervicali, ma anche toraco-lombari ed in sede occipitale,

dovuti a nevralgia recidivante del nervo occipitale maggiore bilateralmente con

ipoestesia del cuoio capelluto occipitale a sinistra.

La paziente soggettivamente lamenta cefalee,

cervicalgie, difficoltà di concentrazione con affaticabilità eccessiva,

talvolta anche vertigini. Afferma di avere sempre difficoltà di memoria,

soprattutto al lavoro. Difficoltà nel trovare le parole (anche in tedesco -la paziente

è di lingua madre tedesca-). Persiste un bisogno di dormire più a lungo rispetto

al passato.

AI lavoro ha incarichi di responsabilità minore

rispetto a prima dell'incidente. Lavora sempre di pomeriggio, poiché alla

mattina è stanca e fa fatica ad ingranare." (Doc. AI 8-4)

Nel

suo rapporto medico del 13 luglio 2006, il medico del SMR dr. __________,

diagnosticato quale diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa

un “Episodio depressivo di media gravità dopo incidente auto con colpo di

frusta 13.1.2000”, oltre a “Sintomatica recidivante cervico occipitale

su disturbi statici della colonna”, quest’ultima tuttavia senza influsso

sulla capacità lavorativa, concluso per un grado di incapacità lavorativa del

40% dal mese di novembre 2005, ha esposto quanto segue:

Raccomandazioni, proposte SMR

Infermiera e da ultimo terapeuta sociale con mansioni

dirigenziali.

Ben redatta valutazione peritale

globale agli atti assicurativi __________ del 11.2005 sia di tipo

reumatologico (nessuna limitazione funzionale specifica ai fini

assicurativi) che psichiatrico (limitazione

del 40% su tutta la giornata lavorativa per diminuito

rendimento e per necessità di pause).

Questa valutazione del __________

è coerente e anche per noi vincolante a mio giudizio a livello medico.

Ricordo ancora presente agli

atti una valutazione peritale neurologica dr. __________ del 12.2003 che anch'essa

giustificava solo una compromissione minima a livello cefalico che non giustificava una

IL a se stessa.

La limitazione come casalinga è

stata valutata anch'essa del 40% per la problematica di tipo psichiatrico

(pause...) ed intesa sull'arco di intera giornata lavorativa.

Altre osservazioni, risposte alle domande dell'UAI ecc.

Lo stato a distanza di 6 anni da ritenersi

stabilizzato ed ormai cronicizzato.

Una rivalutazione medico assicurativa sarà da

prevedere a 2 anni circa da adesso non escludendo un miglioramento generale.

(Doc.

AI 12-1+2+3)

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha dato mandato all’assistente sociale di esperire

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.

Con rapporto del 10 gennaio 2007 l’assistente sociale ha concluso per

un’inabilità in ambito domestico del 26% sulla base delle seguenti motivazioni:

" (...)

5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5

%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

1

%

Le

difficoltà di concentrazione e il facile affaticamento obbligano l'assicurata a

pianificare nei dettagli le giornate, suddividendo i compiti per evitare di

sovraccaricarsi eccessivamente. I dolori sono variabili nel tempo, e

determinano l'organizzazione di ogni singolo giorno. Se accumula impegni,

afferma, i malesseri sono tali da costringerla a restare sdraiata per una

settimana. Soffre di continue emicranie e non sopporta i rumori. A volte soffre

di capogiri. Ricordando quanto fosse attiva prima dell'insorgere del danno alla

salute, esprime sofferenza nel descrivere la diminuzione del rendimento e delle

capacità a cui ora è confrontata.

I rapporti medici all'incarto descrivono uno sviluppo depressivo che può

determinare delle difficoltà nella conduzione dell'economia domestica. Valuto

una percentuale di impedimenti del 20%.

5.2 Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

40%

percentuale

degli impedimenti

30 %

percentuale

di invalidità

12%

La signora RI 1 ha rinunciato a preparare la colazione per i famigliari, mentre si

incarica ancora della preparazione dei due pasti principali. Assolve comunque

il compito con molta fatica e maggior dispendio di tempo, dovendo alternare di

continuo attività e pause. Non cucina più pasti elaborati, né prepara pane o

torte fatti in casa come era sua abitudine in passato. Se inclina il capo

all'indietro i dolori alle cervicali si aggravano, e le è pertanto molto

difficile prendere stoviglie dai ripiani alti. Anche scolare la pasta o inserire

e togliere i piatti dalla lavastoviglie accresce la sintomatologia. Quando sono presenti, i famigliari la sostituiscono in ogni piccolo compito

che potrebbe infiammare maggiormente le zone compromesse, limitando in tal modo

anche la spossatezza e l'aggravarsi delle cefalee.

Lentamente

si incarica delle pulizie superficiali del tavolo e del piano di lavoro, evitando

tuttavia l'uso della forza. Sono infatti i figli o il marito che garantiscono

una pulizia accurata in presenza di incrostazioni, mentre una donna a ore

provvede alle periodiche pulizie di fino del locale e degli elettrodomestici.

L'assicurata descrive impedimenti riconducibili alle conseguenze fisiche

riportate dall'incidente del 2000, dichiarazioni che non trovano un riscontro

medico. La percentuale di impedimenti proposta considera peraltro l'importante

spossatezza, il calo del rendimento e i conseguenti cambiamenti subentrati

nelle abitudini alimentari. La valutazione tiene inoltre conto dell'aiuto

esigibile da parte degli altri componenti della famiglia.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40 %

percentuale

di invalidità

8

%

La signora RI 1 asserisce con fermezza di potersi dedicare unicamente ad attività

molto leggere, ovvero il rispolvero dei mobili e il riordino dei locali,

evitando assolutamente di spostare pesi. Afferma di non poter passare

l'aspirapolvere né provvedere al cambio delle lenzuola. Movimenti ripetitivi

che coinvolgono le braccia o la nuca acuiscono rapidamente i dolori,

costringendola poi all'inattività per lungo tempo. Dispone di un aiuto

domestico nella misura di quattro ore alla settimana che si incarica delle

pulizie di fino, mentre i famigliari garantiscono le indispensabili regolari

cure dell'intero appartamento.

Gli elevati impedimenti dichiarati dall'assicurata, essenzialmente di

natura fisica, non sono medicalmente oggettivati. Tuttavia, in considerazione

delle difficoltà psicologiche descritte all'incarto, valuto una percentuale di

impedimenti del 40%.

5.4 Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

10 %

percentuale

di invalidità

1

%

La signora RI 1 dichiara che già prima dell'insorgere del danno alla salute le spese

venivano prevalentemente effettuate dal marito. Questa abitudine è mantenuta

ancora oggi, e una volta alla settimana l'assicurata accompagna il coniuge per

gli acquisti più importanti. Evita comunque il trasporto di pesi. La signora RI 1 guida ancora l'auto, che tuttavia utilizza solo in caso di necessità e per brevi

tragitti.

Non

ha alcuna difficoltà nell'effettuare le pratiche amministrative.

Da quanto affermato dall'assicurata, il danno alla salute non ha portato

cambiamenti rilevanti. Valuto una percentuale di impedimenti del 10%, in

considerazione del minor rendimento dovuto al calo dell'umore.

5.5 Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

10 %

percentuale

di invalidità

2

%

L'assicurata

chiede ai famigliari di trasportare la cesta in lavanderia. Si incarica poi

personalmente di suddividere gli indumenti e inserirli nell'elettrodomestico.

Dispone di un'asciugatrice, nella quale inserisce la biancheria evitando in tal

modo l'incombenza di stendere. Una volta asciutti, piega e ripone ogni singolo

capo senza stirare in quanto, afferma, vestono indumenti pratici che non

richiedono questo intervento.

In

passato confezionava pullover per i famigliari, un'attività che ora ha

abbandonato poiché la posizione e i movimenti richiesti aggravano i dolori

cervicali. Si dedica ancora a lavori a maglia, ma non più così impegnativi.

I limiti descritti, comunque esigui, nuovamente non sono medicalmente

giustificati. La signora RI 1 potrebbe inoltre suddividere il trasporto della

biancheria, evitando la dipendenza da terzi. In ragione di un calo del

rendimento, valuto una percentuale di impedimenti del 10%.

5.6 Cura dei bambini e

di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

I

figli dell'assicurata hanno da tempo superato la scuola dell'obbligo.

5.7 Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5

%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

2

%

La signora RI 1 ricorda di essere stata molto attiva quale volontaria in un coro che

si esibiva nelle chiese, dedicando due sere per settimana alle prove. Con molto

rammarico ha dovuto interrompere quest'attività a causa della prolungata

posizione statica, che accresce i dolori fisici, e della musica troppo alta che

aggrava l'emicrania.

Prima

dell'insorgere del danno alla salute, nell'ambito delle attività terapeutiche

svolte a "__________" si occupava dell'orto in collaborazione con gli

ospiti e con gli altri operatori sociali. Si tratta pertanto di un'attività già

considerata in ambito professionale.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100

%

percentuale

di invalidità

26 %

■ Chi esegue i lavori, che a

causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente

nell'economia domestica?

Indicare il

nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Un aiuto domestico nella misura di quattro ore la

settimana, i famigliari."

(Doc.

AI 16-4+5+6)

Con

scritto del 25 gennaio 2007 l__________, assicurazione malattia e infortunio

della ricorrente, ha esposto come segue i periodi di incapacità al guadagno

riconosciuti all’assicurata sulla base delle certificazioni del dr. __________:

" Bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 17. Januar 2007

übermittle ich Ihnen nachfol-gend eine Auflistung aller

Arbeitsunfähigkeitsgrade von Frau RI 1. Aller-dings sind aus unseren akten die

Arbeitsunfähigkeitsgrade lediglich für den Zeitruam vom 13. Januar 2000 bis 31

Dezember 2005 ersichtlich.

Arbeitssunfähigkeit in %

vom

bis

100 %

13.01.2000

30.01.2000

50 %

31.01.2000

02.03.2000

100 %

22.09.2004

16.02.2005

85 %

17.02.2005

31.03.2005

80 %

01.04.2005

31.05.2005

75 %

01.06.2005

31.07.2005

65 %

01.08.2005

31.08.2005

75 %

01.09.2005

16.10.2005

60 %

17.10.2005

31.12.2005

(...)"

(Doc. AI 22-1)

Di

conseguenza, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 26 gennaio 2007, ammessa

una quota quale salariata del 50% e come casalinga per il restante 50%, ha

concluso per l’attribuzione di una mezza rendita limitatamente al periodo dal

1. settembre 2005 al 31 gennaio 2006 (doc. AI 24-3; cfr. consid. 1.1).

Considerato

come il patrocinatore dell’assicurata abbia nelle sue osservazioni del 21

febbraio e 22 marzo 2007, contestato il grado di attività professionale ammesso

nel progetto di decisione, l’Ufficio AI, sentita in proposito nuovamente

l’assicurata, la quale ha affermato che in assenza del danno alla salute

avrebbe lavorato al 80% (doc. AI 33 e 34), mediante il contestato provvedimento

del 13 luglio 2007, ammesse quote di attività dell’80% in ambito lavorativo e

del 20% in ambito casalingo, ha concluso per un’inabilità lavorativa del 37%

successivamente al novembre 2005 (doc. AI 35; cfr. sopra consid. 1.2).

2.11. Con

il presente ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione

rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente le sue reali

condizioni di salute e chiedendo una nuova valutazione medica.

Unitamente al

ricorso ha dapprima prodotto una valutazione del 2 luglio 2007 esperita dal __________,

nella quale si conclude segnatamente quanto segue:

" (...)

4. Gesamtbeurteilung

Der

psychiatrische Untersuchungsbericht vom 08.11.2005 kann als schlüssig

und bezüglich der Schlussfolgerungen als gut nachvollziehbar beurteilt werden.

Kritisch bleibt allenfalls an­zumerken, dass eine psychiatrische

Krankheitsentwicklung anhand der Aktenauszuge fehlt

und

dass zum Verlauf der vorgängig diagnostizierten neuropsychologischen Stdrungen

keine Stellung genommen wird.

Das Hauptgutachten vom 30.11.2005 steht im Hinblick auf die Beurteilung von Unfallkausali­tät,

dem Vorliegen unfallfremder Faktoren und der prognostischen Einschätzung in

einem deutlichen Widerspruch zur fachärztlichen psychiatrischen Beurteilung; es

ist aus diesen Gründen als nicht-schlüssig zu beurteilen. Die Qualifikation des

hauptunterzeichnenden Gut­achters, Herrn Dr. __________ für die Beantwortung

psychiatrischer Fragen ist nicht ersichtlich und muss deswegen als

nicht-gegeben beurteilt werden.

In

diesem Sinne ist eine Neubegutachtung zu empfehlen." (Doc. C)

In

proposito il medico SMR dr. __________ ha osservato in data 29 agosto 2007:

" Assicurata infermiera e da ultimo terapeuta sociale con

mansioni dirigenziali.

Assicurata peritata nel 2005 per conto dell'__________ con riscontro di

Patologia

con influsso sulla capacità lavorativa:

Episodio

depressivo di grado medio F 32.1

Patologia

senza influsso sulla capacità lavorativa:

Sintomatologia

algica recidivante a livello cervicale-occipitale-cefalico

Conclusioni:

impedimento del 40% (riduzione orario lavorativo) per motivi psi

Inchiesta casalinghe del 15.12.2006:

impedimento

valutato essere del 26%

progetto di decisione del 26.1.2007:

rendita

limitata nel tempo dal 1.9.2005 al 31.1.2006, in seguito grado AI del 33%

in

seguito la ripartizione salariata / casalinga viene modificata in 80% salariata

e 20% casalinga con grado Al complessivo del 37%, decisione del 29.5.2007.

ricorso:

viene

presentata una valutazione sugli atti del centro __________ del 2.7.2007

- questa valutazione riconosce in

pratica l'attendibilità della valutazione psichiatrica del 8.11.2005

-

vengono sollevati dei dubbi circa la causalità (infortunio)

Valutazione:

l'attuale

valutazione del centro __________ in pratica conferma la validità della perizia

psichiatrica del 2005. Le indicate lacune si riferiscono in pratica solamente

alla questione di causalità, questione non di rilievo per la valutazione Al.

In

conclusione non vi sono elementi che mettono in dubbio la validità della

valutazione valetudinaria alla base della decisione UAI." (Doc. IV/bis)

In

corso di causa l’assicurata ha poi fatto esperire consulti peritali che ha

infine prodotto in data 2 luglio 2008 (XV e allegati).

Fra

i nuovi referti figura dapprima una perizia interdisciplinare eseguita il 27

giugno 2008 dall’Institut für __________ di __________ che ha concluso tra

l’altro quanto segue:

" 6.4. Aktuelle Bemessung der Arbeitsfàhigkeit mit

Wurdigung früherer Bemessungen

Die

bisherige gutachterliche Bemessung der Arbeitsfähigkeit bzw. Arbeitsunfähigkeit

attestierte der Explorandin eine Arbeitsunfähigkeit von 40% aufgrund der

psychiatrischen Befunde.

Dahingegen

attestierte der Hausarzt P.- __________, __________, zwischen dem 22.9.2004 and

17.10.2005 Arbeitsunfähigkeiten zwischen 60% und 100%.

Die

Explorandin arbeitete nach dem Unfall vom 13.1.2000 lange Zeit zu 50% (50%ige

Arbeitsunfähigkeit) und sieht sich selber derzeit aufgrund der chronischen

Schmerzen und aufgrund der Konzentrationsstörungen nur zu 30% arbeitsfähig.

In

der aktuellen vorliegenden Begutachtung sehen wir die Arbeitsfähigkeit wie

folgt:

● Aus neurologischer Sicht

aufgrund der chronischen Schmerzen zu 20% arbeitsunfähig.

● Aus neuropsychologischer Sicht

aufgrund der unter Zìff. 4.2. dargelegten Ieichten neuropsychologischen

Defiziten zu 20% arbeitsunfähig.

● Aus psychiatrischer Sicht

bezogen auf ein Vollzeitpensum zu ca. 60% arbeitsfähig, jedoch bei im Vergleich

zu vorher deutlich reduzierter Leistung, womit eine Arbeitsfähigkeit in

angepasster Tätigkeit von ca. 30% resultiert.

Somit

ergibt sich aus interdisziplinärer Sicht eine Arbeitsunfähigkeit von 40%. Somit

sehen wir die im Ausmass eine gleich hohe Arbeitsunfähigkeit wie das __________,

doch ist die van uns bemessene Arbeitsunfähigkeit nicht psychiatrische bedingt,

da die Explorandin unseres Erachtens bis auf die chronische Schmerzerkrankung

keine eigenständige psychiatrische Diagnose aufweist (insbesondere keine

"mittelgradige depressive Episode" wie dies im Gutachten des__________

diagnostiziert wurde). Die von uns attestierte Arbeitsunfähigkeit ist durch das

chronische Schmerzbild und durch die kognitiven Funktionsstörungen bedingt

(Ietztere wurden anlässlich der MZR-Begutachtung nicht untersucht). (...)" (Doc. E/3)

La

ricorrente ha inoltre prodotto una perizia del 19 marzo 2008 del dr. __________,

psicologo, che ha così concluso:

" (...)

Beurteilung:

Abgesehen

von einer Ieichten Reduktion in der Geschwindigkeit der Konzentrations-leistung

zeigt die Explorandin keine Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit, des

Kurzzeitgedächtnisses, der Beobachtungsgenauigkeit und der visumotorischen

Koordination. Es bestehen keine Hinweise auf eine Angst- oder depressive

Störung. Diese Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass aufgrund dem aktuellen,

setting der benutzten Tests eine diskrete Hirnfunktionsstörung vorliegt.

Die

Tatsache, dass die Explorandin stärker ausgeprägte Defizite angibt, liegt möglicherweise

darin begründet, dass gemäss Aussage der Explorandin, diese Beschwerden erst

nach mehrstündigen Tätigkeiten und bei ungeregelten Arbeitszeiten auftreten.

Dann stosse sie bald an eine Grenze, was vor ihrem Unfall am 13.1.2000

allerdings niemals der Fall gewesen sei. Es zeigt sich kein Hinweis dafür, dass

die Explorandin simuliert.

Insgesamt

macht die Explorandin einen freundlichen, ausgeglichenen Eindruck und ist sehr

kooperativ." (Doc. E/2)

Infine, ha

versato agli atti una corposa perizia psichiatrica del 26 novembre 2007

eseguita dal dr. __________, psichiatra a __________, che ha tra l’altro

concluso quanto segue:

" (...)

Diagnosen:

St.

n. Verkehrsunfall 13.1.2000 mit

- traumatischer zervikaler Spondylopathie

linksbetont (ICD-10, M48.3), Zervikalneuralgie (ICD-10, M54.2),

Spannungskopfschmerzen (ICD-10, G44.2) und Bandscheibendegenerationen C5/6 und

6/7 (ICD-10, M51.3)

- chronifizierten Schmerzen (R52.1) im

Nacken, Kopf, linke Schulter und linker Arm sowie anhaltenden

Konzentrationsstörungen, Schwindel und rascher Ermüdbarkeit.

(...)

6. Arbeitsfähigkeit wird bei der VP durch

Schmerzen, Ermüdbarkeit und Konzentrationsstörungen eineschränkt.

(...)

Fazit: Insgesamt ist

deshalb davon auszugehen, cass die von der VP gedklagten Funktionsbeeinträchtigungen

im Zusammenhang mit ihren Schmerzen bestehen und willentlich oder durch

Therapie nicht mehr überwunden werden können.

Zusammenfassung zur Arbeitsfähigkeit

Die

VP arbeitete seit 1.1.1992 bei einer christlichen Organisation in der Funktion

ei-ner Sozi­alarbeiterin mit Aufbau-, Leitungsaufgaben und zahlreichen

zusätzlichen Funktionen. Wie bei diesen Organisationen üblich log die real

erbrachte Arbeitsleis-tung weit aber der offiziellen Arbeitszeit. Die VP

arbeitete bis zum Unfall vom 13.1.2000 offiziell zu 50%, machte aber Nacht- und

Wochenenddienste und war bei Festen und Mahlzeiten zusätzlich zur eigenen Ar­beitszeit

präsent. Der Unfall führte zu einer drastischen Reduktion der

Leistungsfähigkeit mit diversen Anpassungen (keine körperlich anstrengende

Arbeit, Reduktion der Familienar­beit, Auszug aus dem Zentrum __________ im Januar

2002, keine Arbeit mehr am Vormittag, keine Abend- und Nachtdienste, keine

Wochenenddienste, etc.).

Mit

dem Eintritt des Gesundheitsschaden am 13.1. 2000 kam es zu einer Einschrän-kung

der AF um mehr als 50%, in wechselndem Verlauf. Die vom Hausarzt beschei-nigte

AF und der ers­te Fallabschluss sind hier irreführend - die VP erreichte zu kei-nem

Zeitpunkt die urspriingli­che AF. Für angepasste Tätigkeiten war sie zwar in

Teil-zeit arbeitsfähig, aber mit einer im Vergleich zu vorher deutlich

reduzierten Leistung.

Aktuell

ist davon auszugehen, dass die von der VP realisierte AF (Familienarbeit plus

berufli­che Tätigkeit in wechselndem Verhältnis) bezogen auf ein Vollzeitpensum

ca. 60% betragt, allerdings bei im Vergleich zu vorher deutlich reduzierter

Leistung. Da-mit resultiert eine Ar­beitsfähigkeit in angepasster Tätigkeit von

ca. 30%."

(Doc.

E/1, pag. 51-54)

A proposito delle tre perizie prodotte in causa, il medico SMR dr. __________,

generalista, e la dr.ssa __________, psichiatra, hanno osservato in data 14

luglio 2008:

" Attualmente vengono presentati:

perizia

psichiatrica di oltre 50 pagine del dr. __________ del 26.11.2007:

- viene negata l'attuale presenza d'una

depressione o di un'altra patologia psichiatrica di rilievo (questo in

contrasto con la valutazione peritale del 2005)

- i disturbi attuali sarebbero da vedersi

nel contesto di disturbo organici postraumatici

- anche in assenza d'una patologia

psichiatrica il dr. __________ si esprime circa la capacità lavorativa: egli

valuta l'attuale capacità lavorativa del 30%

valutazione

neuropsicologica (__________) del 19.3.2008:

- in parte una lieve riduzione della

velocità delle capacità di concentrazione, assenza di deficit della concentrazione,

della memoria a breve scadenza, della capacità d'osservazione e del

coordinamento visuale-motorio.

-

Assenza di segni per disturbi d'ansia o depressivi

- Gli handicap indicati

dall'assicurata vengono "giustificati" indicando un possibile

affaticamento dopo ore di lavoro specie con orario lavorativo irregolare

Perizia

pluridisciplinare del 27.6.2008 (nella quale vengono prese in considerazione le

2 valutazioni sopra menzionate):

-

valutazione neurologica: status neurologico normale

- vengono poste le diagnosi, diagnosi che

si basano in pratica sulle indicazioni delle lamentele soggettive dell'assicurata:

- stato dopo incidente della circolazione

del 13.1.2000 (tamponamento) con seguente:

○ sindrome

cronica cervico-cefalica con 1 su

○ cefalea

cronica tensiva

○ lievi

disturbi cognitivi

○ degenerazione

discale C516 e C617 (preesistenti)

○ tinnito

soggettivo bilaterale

-

la perizia si concentra in primis ad elencare le lacune delle valutazioni

precedenti

-

si conclude per un impedimento globale del 40%

valutazione:

l'attuale

perizia pluridisciplinare lascia perplessi nelle sue conclusioni: in pratica

viene costatata l'assenza d'una patologia psichiatrica e viene costatata quale

unica "patologia" neurologica una lieve riduzione della

velocità esecutiva nei test di concentrazione. Nel costrutto finale si

riconosce però una IL del 20% dal punto di vista neurologico a causa dei dolori

cronici, una IL del 20% per la problematica neuropsicologica ed infine si

conclude per un impedimento globale del 40% dopo aver riprodotto la confusa

valutazione finale psichiatrica, valutazione psichiatrica che riconosce un impedimento

in assenza d'una patologia psichiatrica (sic.).

Dal

lato pratico la presente perizia non mette in forse la validità della decisione

UAI del 29.5.2007 dove si riconosce un impedimento quale salariata del 40% ed

un impedimento del 26% quale casalinga (grado AI complessivo del 37% con

riconoscimento d'un grado Al del 65% dal 1.9.2005 fino al 31.1.2006) essendo la

presente perizia arrivata al medesimo grado d'impedimento come la precedente

perizia sulla quale si basava la decisione UAI. Al massimo si potrebbe

postulare che lo stato generale dell'assicurata è migliorato non essendo più

presente la patologia psichiatrica riscontrata in precedenza. Da notare che la

diagnosi ei episodio depressivo di grado medio F 32.1 posta in precedenza si

basava in prima linea sui items della scala di Hamilton e meno su costatazioni

cliniche." (Doc. XVII/bis)

2.12. Innanzi tutto a mente di questa Corte va data piena conferma al-la

qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata nella

misura dell’80% e quale casalinga nella restante misura del 20%. È infatti da

ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa avrebbe

continuato a lavorare in questa misura. Del resto a detta qualifica

l’amministrazione è giunta sulla base di quanto sostenuto dall’assicurata in

fase di osservazioni al progetto di decisione (cfr. doc. AI 34) e, del resto,

la stessa non è contestata dall’interessata di fronte a questa Corte.

2.13. Deve

essere premesso che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa

O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella

causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta

Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento

delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili

prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi

sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

Secondo

la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversiche-rung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano

di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

2.14. Per

quanto concerne le patologie principali di cui soffre la richiedente dal

gennaio 2000, vale a dire gli esiti dopo distorsione cervicale e la

depressione, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni

che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il rapporto peritale

eseguito il 30 novembre 2005 dal __________ per conto dell’assicurazione

infortuni (doc. AI 40; cfr. sopra consid. 2.10).

Detto

rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita della

paziente eseguita l’8 novembre 2005 e un’attenta valutazione della

documentazione agli atti, su vari esami di laboratorio e diagnostici e consulti

specialistici, e risulta nelle sue motivazioni così come nelle sue conclusioni

completo ed esaustivo. Di conseguenza allo stesso va senz’altro attribuito

pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali

(cfr. socnid. 2.13).

Da

tale dettagliata perizia emerge in maniera univoca che l’assicurata, portatrice

degli esiti della distorsione cervicale e del quadro depressivo, nella sua

attività lavorativa precedente di infermiera/terapeuta così come in altre

attività leggere adeguate (doc. AI 1), a decorrere dal novembre 2005 presentava

una capacità lavorativa nella misura del 60% (cfr. perizia del __________, doc.

AI 1; cfr. per esteso al consid. 2.10).

Non

è possibile giungere ad una diversa valutazione innanzitutto sulla base del

referto medico all’AI del 20 marzo 2006 del dr. __________, medico curante

dell’assicurata, per il quale la paziente sarebbe inabile dal mese di novembre

2005 nella misura del 60%. Infatti il rapporto del dr. __________ - il quale,

sia osservato, è medico generalista e non specialista nelle materie che qui interessano

- non porta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente l’esistenza della

patologia depressiva e di quella posttraumatica a livello

cervicale-occipitale-cefalico (cfr. doc. AI 8 e cfr. consid. 2.10).

Per il resto il curante non prende in considerazione elementi o

circostanze che non siano state analizzate dalla perizia del 30 novembre 2005

del __________ e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni cui

cono giunti gli specialisti. Né del resto il referto consente di stabilire con

chiarezza un peggioramento dello stato di salute della richiedente intervenuto

tra la perizia del 30 novembre 2005 e la decisione del 13 luglio 2007. In effetti, il dr. __________ ha in realtà attestato le patologie già note, senza tuttavia

sostanziare i motivi per cui tali problematiche limiterebbero la capacità

lavorativa in misura superiore di quella attestata nella perizia del __________.

Il sanitario, senza oggettivare un peggioramento, si limita infatti ad attestare

un’inabilità del 60%.

A

prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati e dal

tema di sapere se la certificazione del dr. __________ sia comunque meritevole

di essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento

ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio

di un rapporto medico (cfr. consid. 2.13), va detto che in ogni caso da tale

referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta

verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute

rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato dalla documentazione

medica agli atti, né del resto è suscettibile di scalfire il

valore probante delle precitate valutazioni specialistiche limitandosi in

definitiva a formulare una diversa valutazione della capacità lavorativa della

paziente senza sostanziarla con motivazioni convincenti (doc. C3).

Né d’altra parte alle conclusioni tratte dall’amministrazione sulla

base della documentazione agli atti possono mutare le perizie prodotte in corso

di causa dalla ricorrente.

Quanto innanzitutto alla valutazione del centro __________ del 2

luglio 2007, la stessa conferma in sostanza l’attendibilità della perizia

psichiatrica dell’8 novembre 2005 facente parte della perizia del __________,

del 30 novembre 2005. Per il resto le indicate lacune che sarebbero ravvisabili

nel referto peritale sono unicamente riferite alla questione della causalità

con l’infortunio patito dall’assicura-ta nel gennaio 2000, questione che evidentemente

non ha rilevanza ai fini dell’AI (cfr. in proposito quanto affermato dal medico

SMR dr. __________ in data 29 agosto 2007, doc.IVbis).

Quanto poi alla

perizia del 26 novembre 2007 del dr. __________, la stessa nega in sostanza

addirittura la presenza d'una depressione o di un'altra patologia psichiatrica

di rilievo (questo in contrasto con la valutazione peritale del 15/30 novembre

2005 del __________), ritenendo che i disturbi lamentati dall’assicurata siano

piuttosto da ricondurre a “disturbi organici

postraumatici”. Circa la capacità lavorativa, il dr. __________ si esprime

quantificandola nella misura del 30% (cfr. sopra consid. 2.11).

Ora, considerato come

addirittura neghi la presenza del disturbo psichiatrico che, a detta degli

altri specialisti interpellati, sarebbe l’unica causa dell’incapacità lavorativa

riconosciuta all’assicura-ta, tale referto peritale non può evidentemente

giustificare una diversa valutazione della capacità lavorativa della

ricorrente. In effetti lo stesso conclude per un’inabilità lavorativa del 70%

da ricondurre a non ben precisati disturbi organici posttraumatici. Gli stessi

non vengono tuttavia definiti e del resto una simile valutazione non può

ritenersi esaustiva se fatta, come in concreto, da un medico psichiatra e,

quindi, sprovvisto delle necessarie competenze per definire le eventuali

patologie “organiche”.

Con riferimento poi

alla valutazione neuropsicologica del dr. __________ del 19.3.2008, la stessa

si limita a evidenziare una lieve riduzione della velocità delle capacità di

concentrazione, a fronte di assenza di deficit della concentrazione, della

memoria a breve scadenza, della capacità d'osservazione e del coordinamento visuale-motorio,

come anche assenza di segni per disturbi d'ansia o depressivi. A dire dello

specialista gli handicap indicati dall'assicurata sarebbero piuttosto da

ricondurre ad un possibile affaticamento dopo ore di lavoro specie con orario

lavorativo irregolare. Da tale valutazione non è quindi possibile dedurre alcunché

di rilevante per la presente lite (cfr. sopra consid. 2.11).

Quanto infine alla

perizia pluridisciplinare del 27.6.2008 eseguita dai sanitari dell’__________,

i quali prendono in considerazione le 2 valutazioni appena menzionate del dr. __________

e dr. __________, la stessa conclude ritenendo lo stato neurologico normale

ponendo quali diagnosi "stato dopo incidente della circolazione del

13.1.2000 (tamponamento) con conseguente sindrome cronica cervico-cefalica su

cefalea cronica tensiva, lievi disturbi cognitivi, degenerazione discale C5/6 e

C6/7 (preesistenti), tinnito soggettivo bilaterale e conclude per un impedimento

globale del 40%" (doc. AI E3 pag. 26)

Come evidenziato dai

medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ nelle loro osservazioni del 14

luglio 2008 (doc.XVIII/bis; cfr. sopra consid. 2.11), tale perizia

pluridisciplinare lascia perplessi nelle sue conclusioni, considerato come, negata

la presenza di una patologia psichiatrica, viene costatata quale unica

"patologia" neurologica una lieve riduzione della velocità

esecutiva nei test di concentrazione. Nelle conclusioni i periti riconoscono però

una incapacità lavorativa del 20% dal punto di vista neurologico a causa dei

dolori cronici, del 20% per la problematica neuropsicologica ed infine si

conclude per un impedimento globale del 40% riferendosi alla valutazione

psichiatrica, la quale, come detto, desta qualche perplessità in quanto

riconosce un impedimento in assenza d'una patologia psichiatrica.

Ora, la questione

della pertinenza di tali conclusioni sul piano medico può essere lasciata

aperta considerato come la stessa giunga comunque alle medesime deduzioni in

punto al grado di incapacità lavorativa globale stimato nel 40%, seppur riferito

a componenti neuropsicologiche e neurologiche. Del resto pertinenetmente i medici

SMR hanno evidenziato come semmai sulla base di tali riscontri peritali si potrebbe

addirittura concludere per un miglioramento dello stato generale dell'assicurata,

segnatamente vista l’assenza, a detta dei medici interpellati dalla ricorrente,

di una patologia psichiatrica, contrariamente alle conclusioni della perizia

del 30 novembre 2005 effettuata dal __________ (cfr. doc. XVII/bis e sopra

consid. 2.10).

Ne

discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche,

richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe

all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113

V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato

provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) dal mese di novembre 2005 l'assicurata

presentava una residua capacità lavorativa del 60% nella sua attività

lavorativa precedente o in altra confacente.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

2.15.

2.15.1 Per

quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata

quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire, un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto

datato 10 gennaio 2007, allestito alla luce degli accertamenti medici,

l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 26% (cfr.

doc. AI 16 e consid. 2.10).

2.15.2. Come

è già stato anticipato ai consid. 2.6 e 2.7, l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto

all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In

primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di

usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione

dei compiti."

La

cifra 2122 prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo

5

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione

(preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia

dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei

vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di

altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi,

cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio)

5

8.

Altre attività (p. es.

aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In

una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI

1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni

abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in

ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle

dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia

domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo

inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

2. Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3. Pulizia dell'abitazione (spolverare,

passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i

letti)

5

20

4. Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5

10

5. Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5

20

6. Accudire i figli o altri familiari

0

30

7. Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di

norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli

compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di

trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione

realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata

soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In

virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima

e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.

143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.

consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella

surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete

Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines

entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von

Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu

berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte

Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie

der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden

Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter

sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende

Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext

schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen,

konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und

in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft

all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,

sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben

umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden

Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson

näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige

Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf

Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig

zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an

Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem

gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art.

73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das

volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den

Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie

Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung

tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa

di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni

dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata

dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a

quel momento esperiti, l’Ufficio AI ha fatto esperire la perizia

multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti

dell’interessata.

2.15.3. Come

detto, l'Ufficio AI ha correttamente incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta domiciliare sfociata nel rapporto del 10 gennaio 2007

(cfr. doc. AI 16). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del medico

SMR, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 26% (cfr. in esteso

sopra al consid. 2.10). Va detto che in sede di valutazione dei singoli

impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle

dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni

domestiche.

Non

da ultimo considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione

né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento

riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va

prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente

valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla

giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione

dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita

nella gestione dell’economia domestica da parte del convivente dell’assicurata.

Non

sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio

l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non

appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

2.16. Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di

carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110

V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di

un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale

(quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui

vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

2.17. D’altra

parte, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto

delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il

danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278,

394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di tutto

quanto esposto, visto che l'assicurata

presentava dal mese di novembre 2005, secondo i periti medici, un grado

di capacità lavorativa ancora del 60% nella sua attività

abituale di infermiera/terapeuta, ella, per ridurre il danno, doveva continuare

a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In

questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,

pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nell acausa B.).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola

il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.

3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E.

D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Stante

in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di

infermiera/terapeuta giusta i referti peritali agli atti e considerata una

quota parte relativa all’attività salariata del 80%, il grado di invalidità

quale salariata è stato quindi correttamente fissato nel 32% (80% X 40%).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla

ricorrente, meritano pertanto conferma.

2.18. Poste

poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe

stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid.

2.11 e sopra consid. 1.2), che come detto sono rimaste incontestate

dall’assicurata, il grado di invalidità globale fissato dall’Ufficio AI - per

il periodo contestato successivo al mese di novembre 2005 - al 37% (80 X 40% +

20 X 26%) in applicazione del metodo misto, va confermato.

Ritenuto quindi che il grado globale di invalidità non raggiunge il grado

minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi sono i presupposti per

concedere all’assicurata il diritto ad una rendita d'invalidità nel periodo successivo al 1° febbraio 2006, vale a dire

tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute situabile al novembre

2005.

La

soppressione della rendita con effetto dal 1. febbraio 2006 è pertanto

giustificata e la decisione contestata merita conferma. Il ricorso va di

conseguenza respinto.

Si

ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere

cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.19. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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