32.2007.261
Rendita limitata nel tempo
15 ottobre 2008Italiano77 min
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Numero d'incarto:
32.2007.261
Data decisione, Autorità:
15.10.2008, TCA
Titolo:
Rendita limitata nel tempo
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.261
fc/sc
Lugano
15 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 luglio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In
data 3 febbraio 2006 RI 1, nata nel 1958, di professione infermiera-terapeuta,
ha presentato una domanda di prestazioni AI facendo valere di essere sofferente
degli esiti di un colpo di frusta subito in occasione di un incidente
automobilistico nel gennaio 2000 (cfr. doc. AI 2).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, con progetto di decisione 26
gennaio 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessata il diritto ad una mezza
rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1. settembre 2005 al 31
gennaio 2006, motivando come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Dal
22.09.2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata
in modo rilevante.
● Dalla documentazione medica
acquisita all'incarto non emergono affezioni invalidanti estranee all'infortunio,
pertanto non abbiamo motivo per discostarci dalle percentuali d'inabilità
riconosciute dall'__________ (LAINF) che alla scadenza dell'anno d'attesa
versava le indennità per un'incapacità del 75%.
● Per le limitazioni incontrate
nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia
domestica, come si evince dall'inchiesta esperita oggettivamente dalla nostra
collaboratrice, faceva già stato un'invalidità del 26%.
● Lo specchietto sottostante
mostra il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità complessivo:
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
salariata 50
% 75 % 37 %
casalinga 50
% 26 % 13 %
Grado
d'invalidità 51
%
● Dal mese di novembre 2005 lo
stato di salute si può definire stabilizzato con un'incapacità lavorativa
del 40% sia nella sua abituale professione che in altre. La capacità di
guadagno non è incrementabile svolgendo altre professioni e le difficoltà di
concentrazione comportano la non applicabilità di provvedimenti professionali,
pertanto gli stessi non vengono presi in considerazione.
●
Per quanto concerne la quota-parte di casalinga si ha una situazione invariata.
● Di seguito si riporta il
calcolo effettuato per definire il grado d'invalidità dal mese di novembre
2005:
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
salariata 50
% 40 % 20 %
casalinga 50
% 26 % 13 %
Grado
d'invalidità 33
%
Decidiamo pertanto:
● A decorrere dal 01 .09.2005,
ovvero dopo la carenza dell'anno d'attesa, ha diritto ad una mezza rendita
d'invalidità per un periodo limitato al 31.01.2006 (art. 88a OAI, cpv. 1),
dopodiché, il grado d'invalidità del 33% non dà più diritto a questo tipo di
prestazione in quanto inferiore al minimo richiesto (40%)."
(Doc. AI 24-2+3)
1.2. A
seguito delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, l’amministrazione, dopo aver nuovamente interpellato l’assicurata, con
decisione 13 luglio 2007 ha attribuito tre quarti di rendita di
invalidità limitatamente al periodo dal 1. settembre 2005 al 31 gennaio 2006
confermando per contro il diniego di prestazioni per il periodo successivo al
31 gennaio 2006 sulla base delle motivazioni che seguono:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Dal
22.09.2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata
in modo rilevante.
● Dalla documentazione medica
acquisita all'incarto non emergono affezioni invalidanti estranee all'infortunio,
pertanto non abbiamo motivo per discostarsi dalle percentuali d'inabilità
riconosciute dall'__________ (LAINF) che alla scadenza dell'anno d'attesa
versava le indennità per un'incapacità del 75%.
● Per le limitazioni incontrate
nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia
domestica, come si evince dall'inchiesta esperita oggettivamente dalla nostra
collaboratrice, faceva già stato un'invalidità del 26%.
● Preso atto di quanto indicato
dall'assicurata, circa la sua intenzione in assenza del danno alla salute
d'incrementare l'attività lucrativa dapprima portandola all'80%, indicazione
sostenuta anche dal datore di lavoro, possiamo procedere con l'assegnazione di
3/4, di rendita al posto della mezza rendita per il periodo dal 01.09.2005.
● Lo specchietto sottostante
mostra il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità complessivo:
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
salariata 80
% 75 % 60 %
casalinga 20
% 26 % 5 %
Grado
d'invalidità 65
%
● Dal mese di novembre 2005 lo
stato di salute si può definire stabilizzato con un'incapacità lavorativa del
40% sia nella sua abituate professione che in altre. La capacità di guadagno
non è incrementabile svolgendo altre professioni e le difficoltà di
concentrazione comportano la non applicabilità di provvedimenti professionali,
pertanto gli stessi non vengono presi in considerazione.
● Per
quanto concerne la quota-parte di casalinga si ha una situazione invariata.
● Di seguito si riporta il
calcolo effettuato per definire il grado d'invalidità dal mese di novembre 2005
che, nonostante la modifica della percentuale d'occupazione come salariata, non
raggiunge più il minimo richiesto per l'erogazione di una rendita (40%):
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
salariata 80
% 40 % 32 %
casalinga 20
% 26 % 5 %
Grado
d'invalidità 37
%
Decidiamo pertanto:
● A decorrere dal 01.09.2005,
ovvero dopo la carenza dell'anno d'attesa, ha diritto a tre quarti di rendita
per un periodo limitato al 31.01.2006 (art. 88a OAI, cpv. 1), dopodiché, il
grado d'invalidità del 37% non dà più diritto a questo tipo di prestazione in
quanto inferiore al minimo richiesto (40%)." (Doc. AI 39-9+10)
1.3. Avverso
tale decisione l’assicurata, tramite il suo legale, ha presentato, il 16 agosto
2007, un ricorso al TCA, con il quale ha contestato la decisione
dell’amministrazione e, allegata documentazione medica, postulato il rinvio
dell’incarto all’AI per effettuare ulteriori accertamenti medici. Ha motivato
tra l’altro come segue:
" (...)
1.
Prima
di esporre brevemente la fattispecie, si precisa che il presente ricorso ha anzitutto
qualifica cautelativa, non disponendo ancora l'assicurata della perizia medica,
commissionata al __________ di __________, che dovrebbe far luce sul suo effettivo
stato di salute, in contrasto con le conclusioni delle quali alla decisione
contestata giusta la quale sarebbe subentrato un miglioramento, con benefico influsso
sulla capacità lavorativa e di guadagno, dal mese di novembre 2005.
Considerandi
2.
Il
13.
gennaio 2000 l'assicurata è stata vittima di un incidente della circolazione
a causa del quale ha subito un infortunio, in particolare dovuto al
tamponamento dell'automobile guidata dal marito. Ella è stata ed è tuttora
incapace al lavoro in misura importante e contesta di aver avuto quel
miglioramento sensibile del suo stato di salute riconosciuto dall'UAI facendo capo
ai risultati dell'incarto LAINF.
3.
L'UAI
ha accertato il grado di attività lavorativa svolta dall'assicurata per
rispetto a quella di casalinga, dapprima valutate nella misura del 50%
ciascuna, riconoscendo, in sede di opposizione, che la signora RI 1 sarebbe stata attiva lucrativamente nella misura dell'80% e per la rimanenza
come casalinga.
Tenendo
conto di questa suddivisione l'UAI ha riconosciuto una rendita d'invalidità
nella misura del 65% sino all'asserito intervenuto miglioramento del novembre
2005.
e quindi con effetto sino al 31 gennaio 2006, facendola in seguito
decadere, ritenuto un grado d'invalidità del 37%.
4.
La
decisione, come si evince dalle raccomandazioni nella proposta SMR del 13 luglio
2006, si fonda sulla perizia (doc. B) rilasciata il 30 novembre 2005 dalla __________
per l'assicuratore LAINF, __________.
Ora,
la signora RI 1 ha sempre contestato le conclusioni di quel rapporto e ha sottoposto
il suo caso, come si indicava all'inizio, al __________, istituto che ha
valutato criticamente la perizia del __________, con il - documento che si
produce sub. doc. C, giungendo alla conclusione che nel rapporto __________ vi
sono delle discrepanze sostanziali tali da meritare una nuova perizia, ciò che
è stato richiesto dalla qui (al momento cautelativamente) ricorrente.
Dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
SI CHIEDE A GIUDICARE:
1. Il ricorso è accolto e conseguentemente
l'incarto è rinviato all'UAI affinché venga fatto un riesame alla luce delle
conclusioni del rapporto preliminare R.E.M."
(Doc. I)
1.4. Con
risposta 30 agosto 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della sua
decisione, sulla scorta dell’allegato parere del medico del Servizio medico regionale
dell’AI (SMR), ha postulato la reiezione del ricorso affermando:
" Con riferimento al ricorso in oggetto, abbiamo valutato
le motivazioni della ricorrente e osserviamo quanto segue.
L'assicurata,
infermiera e da ultimo terapeuta sociale con mansioni dirigenziali, l'8
febbraio 2006 ha presentato domanda di prestazioni Al e meglio di rendita
d'invalidità.
L'istruttoria
ha permesso di accertare che essa presenta un danno alla salute che consiste in
un episodio depressivo di media gravità dopo un incidente in auto con colpo di
frusta avvenuto il 13.1.2000 e sintomatica recidivante cervico occipitali (cfr.
rapporto SMR del 13.7.2006, doc. 12-1, inc. AI). Con
decisione 13/16 luglio 2007 l'Ufficio Al, facendo riferimento alle valutazioni
dell'assicuratore LAINF, __________, ha riconosciuto una invalidità del 65% con
¾ di rendita dal 1 settembre 2005 e una invalidità del 37% dal 1 febbraio 2006
(doc. 39-1 e ss, inc. AI).
Con
il ricorso l'assicurata contesta la valutazione del suo danno alla salute da
parte dell'UAI e in particolare la perizia 30.11.2005 del Dr. __________, alla
base della decisione dell'Ufficio Al. A sostegno della sua contestazione la
ricorrente ha in particolare prodotto la perizia medica 2.7.2007 del Dr. __________
(doc. C), come pure la perizia 30.11.2005 del Dr. __________ (doc. B), il
rapporto reumatologico 30.11.2005 del Dr. __________ e il rapporto psichiatrico
30.11.2005 del Dr. __________. Tale documentazione, unitamente all'intera
documentazione medica all'incarto, è stata sottoposta al Servizio medico
regionale dell'AI, SMR, per una nuova valutazione globale.
Con
annotazioni mediche del 29 agosto 2007, che si allegano, I'SMR ha espresso la
seguente valutazione. L'assicurata è stata peritata nel 2005 per conto dell'__________
- assicuratore infortuni - con il riscontro di una patologia con influsso sulla
capacità lavorativa consistente in un episodio depressivo di grado medio E
32.1, ed una patologia senza influsso sulla capacità lavorativa consistente in
una sintomatologia algica recidivante a livello cervicale-occipitale-cefalico.
La perizia ha stabilito un impedimento del 40%, come riduzione dell'orario
lavorativo, per motivi psichici. Con il ricorso viene presentata una valutazione
sugli atti del centro __________ del 2.7.2007 (doc. C). Questa valutazione riconosce
in pratica l'attendibilità della valutazione psichiatrica del 8.11.2005 e
vengono sollevati dei dubbi circa la causalità (infortunio). Secondo il SMR
l'attuale valutazione del centro __________ in pratica conferma la validità
della perizia psichiatrica del 2005. Le lacune indicate si riferiscono in
pratica solamente alla questione di causalità, questione non di rilievo per la valutazione Al. In conclusione non vi sono elementi che mettono in dubbio la validità della
valutazione valetudinaria alla base della decisione UAI.
La
decisione impugnata può quindi essere confermata.
Visto
quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la
decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)
1.5. In
data 7 settembre 2007 la ricorrente, tramite il suo legale, ha fatto sapere che
per effettuare la paventata perizia sarebbero occorsi circa sei mesi (VI).
Di
conseguenza, visto l’accordo dell’Ufficio AI (VIII), il Vice presidente del
TCA, in data 19 settembre 2007, ha sospeso la causa sino al 2 gennaio 2008
(IX), termine poi prorogato, su richiesta, al 30 aprile 2008 (XI)
In
data 2 luglio 2008 la ricorrente, rappresentata dal suo legale, ha prodotto un
corposo referto peritale di cui si dirà, nella misura del necessario, nel
merito (XV e allegati).
1.6. Con
osservazioni dell’11 agosto 2008 l’Ufficio AI, riferendosi alle allegate osservazioni
del medico SMR, ha fatto valere:
" Con riferimento al ricorso in oggetto ed alla
successiva documentazione medica prodotta dalla ricorrente, vale a dire la perizia
psichiatrica 26.11.2006 del dott. __________ (doc. E/1), la perizia neuropsicologica
del PD Dr. __________ (doc. E/2) e la perizia interdisciplinare 27.6.2008 dell'__________
di __________ (doc. E/3), abbiamo sottoposto tale documentazione al
Servizio medico regionale dell'Al per una ulteriore valutazione dello stato di
salute e della capacità lavorativa dell'assicurata.
Con
le allegate annotazioni mediche 14.7.2008, il Servizio medico regionale dell'AI,
ha in particolare precisato quanto segue:
" l'attuale perizia pluridisciplinare
lascia perplessi nelle sue conclusioni: in pratica viene costatata l'assenza
d'una patologia psichiatrica e viene costatata quale unica
"patologia" neurologica una lieve riduzione della velocità
esecutiva nei test di concentrazione. Nel costrutto finale si riconosce però
una IL del 20% dal punto di vista neurologico a causa dei dolori cronici, una
IL del 20% per la problematica neuropsicologica ed infine si conclude per un
impedimento globale del 40% dopo aver riprodotto la confusa valutazione finale
psichiatrica, valutazione psichiatrica che riconosce un impedimento in assenza
d'una patologia psichiatrica (sic.). Dal lato pratico la presente perizia non
mette in forse la validità della decisione UAI del 29.5.2007 dove si riconosce
un impedimento quale salariata del 40% ed un impedimento del 26% quale
casalinga (grado Al complessivo del 37% con riconoscimento d'un grado Al del
65% dal 1.9.2005 fino al 31.1.2006) essendo la presente perizia arrivata al
medesimo grado d'impedimento come la precedente perizia sulla quale si basava
la decisione UAI. Al massimo si potrebbe postulare che lo stato generale
dell'assicurata è migliorato non essendo più presente la patologia psichiatrica
riscontrata in precedenza. Da notare che la diagnosi ei episodio depressivo di
grado medio F 32.1 posta in precedenza si basava in prima linea sui items della
scala di Hamilton e meno su costatazioni cliniche."
In
altre parole la valutazione dello stato di salute fatta con la decisione
impugnata risulta corretta. Si ritiene quindi di confermare la decisione
impugnata e la risposta al ricorso." (Doc. XVII)
in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 gennaio 2006,
fermo restando che non è contestata - ed esula quindi dal presente giudizio -
l’attribuzione di tre quarti di rendita dal 1. settembre 2005 al 31 gennaio
2006 (cfr. doc. AI 39 e consid. 1.2).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce
una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime
per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA
del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella
causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del
14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K.,
I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
A
sua volta l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme
sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990
p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal
TFA con una sentenza del
14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettiva-mente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre
2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’econo-mia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze
che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche
le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Resta
da precisare che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.8. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con
quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui
la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal
singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,
conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470
consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice
del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni
sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie,
diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la
guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto
ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro
assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non
può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente
indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non
essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V
292, 119 V 471). In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio
è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in
casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un
diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non
basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999
nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni
non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che
quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che
dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla
valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquan-do, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
2.9. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.10. Nel
caso concreto emerge che a seguito di un incidente automobilistico occorso il
13 gennaio 2000, nel quale aveva riportato un colpo di frusta, l’assicurata,
attiva come terapeuta sociale/infermiera, lamenta la presenza di problemi
depressivi oltre a dolori recidivanti cervico-occipitali.
Ricevuta
la domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha acquisito agli atti la documentazione
dell’assicurazione malattia e infortuni della richiedente.
Della
stessa fa parte in particolare una corposa perizia eseguita il 30 novembre
2005 per l’__________ dalla “__________” di __________ (in seguito: __________),
la quale, sulla base di esami vari, un consulto reumatologico e uno
psichiatrico, ha posto le seguenti diagnosi:
" (...)
4. DIAGNOSEN
mit
Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit
Mittelgradig
depressive Episode (ICD-10 F32.1)
ohne Einfluss auf die Arbeitsfahigkeit
Rezidivierende
cerviko-occipito-cephal fortgeleitete Schmerzsymptomatik bei
- suboccipitaler
Funktionsstörung, myofascialer Dysbalance linksbetont paracervikal und im Schultergülrtelbereich
- Fehlform der Brustwirbelsäule,
konsekutive Überlastung der HWS-Kopfge-lenke, kompensatorische
Hyperlordosierung an der Lumbalwirbelsäule"
(Doc. AI
1-20)
osservando
quanto segue:
" (...)
Bei
der rheumatologisch-orthopädischen Untersuchung finden sich eher wenig Befunde.
Es besteht eine fixierte, langgezogene Kyphose der BWS mit konsekutiver
Hyperlordosierung der LWS, eine Beckentorsion nach links, was zu einer scheinbaren
Skoliose führt. Bei den Bewegungsprüfungen der LWS und BWS keine Schmerzen, die
Rotation der Halswirbelsäule bereitet in den Endstellungen Schmerzen. Es
bestehen keine Hinweise für lnstabilität. Es besteht eine reversible
Funktionsstörung C1 bis C2 beidseits, paravertebral findet man vereinzelte
Tenderpoints an der HWS linskbetont, ebenso im Schultergürtelbereich. Im
Übrigen ist die Untersuchung normal.
(...)
Aufgrund
der jetzt vorhandenen klinisch feststellbaren Befunde besteht keine Einschränkung
der Arbeitsfähigkeit von Frau RI 1 für ihre jetzt ausgeübte Tätigkeit.
Ungünstig
waren zum Beispiel eine ausschliessliche Tätigkeit am Computer oder ausschliessliche
Tätigkeit in vornüber gebeugter monotoner Stellung bzw. sine Tätig-keit, bei
welcher die Versicherte repetitiv Gewichte über 10 kg heben müsste oder über
Kopf arbeiten müsste. Alle diese Tätigkeiten jedoch muss die Versicherte jetzt
nicht ausüben.
(...)
Aus
psychiatrischer Sicht Ieidet die Versicherte an einer aktuell als mittelschwer
zu bezeichnenden depressiven Entwicklung, nicht zuletzt in Zusammenhang mit narzisstisch
sehr besetzten Lebensbereichen, die von der Versicherten aufgrund ihres
Schmerzempfindens abgegeben wurden wie Verantwortung im Beruf, Musikverein,
Haushalt und Gartenpflege und anderes mehr. In der Anamnese lassen sich keine
relevanten Konflikte oder Lebenskrisen feststellen, die auf dem Hintergrund der
traumabedingten Schmerzen die Entwicklung einer eigentlichen Schmerzverarbeitungsstörung
hatten anstossen können. Zusammenfassend handelt es sich wie erwähnt um eine
mittelgradig depressive Episode, welche die Versicherte als Sozialtherapeutin
in Ieitender Funktion aus psychiatrischer Sicht um geschätzt zu 40 %
einschränkt. Dasselbe gilt für die Tätigkeit im Haushalt. Die Einschränkung
beruht auf der verminderten Belastbarkeit in psychischer Hinsicht sowie der
rascheren Ermüdbarkeit, welche die Versicherte auch selber wahrnimmt. Aus
dieser depressiven Episode sind sämtliche kognitive Einschränkungen, welche
schon in der Clinica __________ festgestellt wurden, durchaus erklärbar. Eine
zusätzliche neuropsychologische Untersuchung ist nicht notwendig, da sie keine
neuen Ergebnisse zutage fördern wurde. Die kognitiven Minderfunktionen sind in
der hier geschilderten Teilarbeitsunfähigkeit inbegriffen.
Zusammenfassend
und bei Beurteilung alter Gegebenheiten und Befunde ist Frau RI 1 für ausgesprochen
körperliche Schwerarbeit aufgrund ihrer jetzigen Beschwerden nicht geeignet. So
kann sie nicht repetitiv Gewichte über 10 kg heben, nicht längere Zeit über Kopf arbeiten, aber auch nicht in monotonen Stellungen arbeiten wie zum Beispiel
ausschliessliche Computerarbeit leisten.
Für
leichtere, wechselbelastende Arbeiten, wie sie Frau RI 1 gegenwärtig ausführt,
ebenso wie für die alltäglichen Haushaltarbeiten besteht zurzeit eine
Arbeitsfähigkeit von 60 %. Die verminderte Arbeitsfähigkeit in diesen Bereichen
beruht auf den psychiatrischen Befunden.
(...)
3. Arbeitsfähigkeit
3.1 Wie beurteilen Sie. dio heutige
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit der Versicherten in ihrer Tätigkeit als
Therapeutin?
Die
Versicherte ist aus somatischen Gründen in ihrer Tätigkeit als Therapeutin
nicht beeinträchtigt, wohl aber aus psychischen Gründen (siehe psychiatrische
Abklärung).
(...)
5.3 Wie viete Stunden pro Tag und In
weichem prozentualen Umfang ist sie als Therapeutin Ieistungsfähig?
Zurzeit
ist die Versicherte zu 60 % als Therapeutin leistungsfähig, das heisst, dass
sie wahrend 25 Stunden in der Woche oder während etwa 5 Stunden pro Tag - sinnvollerweise
mit einer Pause - als Therapeutin tätig sein könnte.
5.4 In welcher anderen Tätigkeit Ist der
versicherten Person eine Arbeitsleistung zumutbar?
Wir
kennen keine andere Tätigkeit, welche besser geeignet wäre. (...)"
(Doc.
AI 1-20+22+23+24+25+29)
Figurano
inoltre altri atti medici, dai quali risulta tra l’altro che per le
conseguenze dell’infortunio patito nel gennaio 2000 l’assicurata è stata
dichiarata inabile dal suo medico curante dr. __________ in vari periodi
riassunti come segue nel suo rapporto medico all’AI del 20 marzo 2006:
"
A. Diagnosi:
● distorsione cervicale del tipo del
colpo di frusta
● depressione post-traumatica
B. Incapacità lavorativa:
100% dal 22 settembre 2004 al 16 febbraio 2005
85% dal 17 febbraio al 31 marzo 2005
80% dal 1 aprile al 31 maggio 2005
75% dal 1 giugno al 31 luglio 2005
65% dal 1 agosto al 31 agosto 2005
75% dal 1 settembre al 16 ottobre 2005
60% dal 17 ottobre 2005 a tuttora
D. Dati medici:
In data 13 gennaio 2000 la Signora RI 1 è stata vittima di un incidente. La sua macchina è stata violentemente tamponata.
Ha subito accusato dolori occipitali, alla nuca ed alla schiena. Da allora
soffre di dolori cervicali, ma anche toraco-lombari ed in sede occipitale,
dovuti a nevralgia recidivante del nervo occipitale maggiore bilateralmente con
ipoestesia del cuoio capelluto occipitale a sinistra.
La paziente soggettivamente lamenta cefalee,
cervicalgie, difficoltà di concentrazione con affaticabilità eccessiva,
talvolta anche vertigini. Afferma di avere sempre difficoltà di memoria,
soprattutto al lavoro. Difficoltà nel trovare le parole (anche in tedesco -la paziente
è di lingua madre tedesca-). Persiste un bisogno di dormire più a lungo rispetto
al passato.
AI lavoro ha incarichi di responsabilità minore
rispetto a prima dell'incidente. Lavora sempre di pomeriggio, poiché alla
mattina è stanca e fa fatica ad ingranare." (Doc. AI 8-4)
Nel
suo rapporto medico del 13 luglio 2006, il medico del SMR dr. __________,
diagnosticato quale diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa
un “Episodio depressivo di media gravità dopo incidente auto con colpo di
frusta 13.1.2000”, oltre a “Sintomatica recidivante cervico occipitale
su disturbi statici della colonna”, quest’ultima tuttavia senza influsso
sulla capacità lavorativa, concluso per un grado di incapacità lavorativa del
40% dal mese di novembre 2005, ha esposto quanto segue:
Raccomandazioni, proposte SMR
Infermiera e da ultimo terapeuta sociale con mansioni
dirigenziali.
Ben redatta valutazione peritale
globale agli atti assicurativi __________ del 11.2005 sia di tipo
reumatologico (nessuna limitazione funzionale specifica ai fini
assicurativi) che psichiatrico (limitazione
del 40% su tutta la giornata lavorativa per diminuito
rendimento e per necessità di pause).
Questa valutazione del __________
è coerente e anche per noi vincolante a mio giudizio a livello medico.
Ricordo ancora presente agli
atti una valutazione peritale neurologica dr. __________ del 12.2003 che anch'essa
giustificava solo una compromissione minima a livello cefalico che non giustificava una
IL a se stessa.
La limitazione come casalinga è
stata valutata anch'essa del 40% per la problematica di tipo psichiatrico
(pause...) ed intesa sull'arco di intera giornata lavorativa.
Altre osservazioni, risposte alle domande dell'UAI ecc.
Lo stato a distanza di 6 anni da ritenersi
stabilizzato ed ormai cronicizzato.
Una rivalutazione medico assicurativa sarà da
prevedere a 2 anni circa da adesso non escludendo un miglioramento generale.
(Doc.
AI 12-1+2+3)
Di
conseguenza l’Ufficio AI ha dato mandato all’assistente sociale di esperire
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Con rapporto del 10 gennaio 2007 l’assistente sociale ha concluso per
un’inabilità in ambito domestico del 26% sulla base delle seguenti motivazioni:
" (...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5
%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
1
%
Le
difficoltà di concentrazione e il facile affaticamento obbligano l'assicurata a
pianificare nei dettagli le giornate, suddividendo i compiti per evitare di
sovraccaricarsi eccessivamente. I dolori sono variabili nel tempo, e
determinano l'organizzazione di ogni singolo giorno. Se accumula impegni,
afferma, i malesseri sono tali da costringerla a restare sdraiata per una
settimana. Soffre di continue emicranie e non sopporta i rumori. A volte soffre
di capogiri. Ricordando quanto fosse attiva prima dell'insorgere del danno alla
salute, esprime sofferenza nel descrivere la diminuzione del rendimento e delle
capacità a cui ora è confrontata.
I rapporti medici all'incarto descrivono uno sviluppo depressivo che può
determinare delle difficoltà nella conduzione dell'economia domestica. Valuto
una percentuale di impedimenti del 20%.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40%
percentuale
degli impedimenti
30 %
percentuale
di invalidità
12%
La signora RI 1 ha rinunciato a preparare la colazione per i famigliari, mentre si
incarica ancora della preparazione dei due pasti principali. Assolve comunque
il compito con molta fatica e maggior dispendio di tempo, dovendo alternare di
continuo attività e pause. Non cucina più pasti elaborati, né prepara pane o
torte fatti in casa come era sua abitudine in passato. Se inclina il capo
all'indietro i dolori alle cervicali si aggravano, e le è pertanto molto
difficile prendere stoviglie dai ripiani alti. Anche scolare la pasta o inserire
e togliere i piatti dalla lavastoviglie accresce la sintomatologia. Quando sono presenti, i famigliari la sostituiscono in ogni piccolo compito
che potrebbe infiammare maggiormente le zone compromesse, limitando in tal modo
anche la spossatezza e l'aggravarsi delle cefalee.
Lentamente
si incarica delle pulizie superficiali del tavolo e del piano di lavoro, evitando
tuttavia l'uso della forza. Sono infatti i figli o il marito che garantiscono
una pulizia accurata in presenza di incrostazioni, mentre una donna a ore
provvede alle periodiche pulizie di fino del locale e degli elettrodomestici.
L'assicurata descrive impedimenti riconducibili alle conseguenze fisiche
riportate dall'incidente del 2000, dichiarazioni che non trovano un riscontro
medico. La percentuale di impedimenti proposta considera peraltro l'importante
spossatezza, il calo del rendimento e i conseguenti cambiamenti subentrati
nelle abitudini alimentari. La valutazione tiene inoltre conto dell'aiuto
esigibile da parte degli altri componenti della famiglia.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
40 %
percentuale
di invalidità
8
%
La signora RI 1 asserisce con fermezza di potersi dedicare unicamente ad attività
molto leggere, ovvero il rispolvero dei mobili e il riordino dei locali,
evitando assolutamente di spostare pesi. Afferma di non poter passare
l'aspirapolvere né provvedere al cambio delle lenzuola. Movimenti ripetitivi
che coinvolgono le braccia o la nuca acuiscono rapidamente i dolori,
costringendola poi all'inattività per lungo tempo. Dispone di un aiuto
domestico nella misura di quattro ore alla settimana che si incarica delle
pulizie di fino, mentre i famigliari garantiscono le indispensabili regolari
cure dell'intero appartamento.
Gli elevati impedimenti dichiarati dall'assicurata, essenzialmente di
natura fisica, non sono medicalmente oggettivati. Tuttavia, in considerazione
delle difficoltà psicologiche descritte all'incarto, valuto una percentuale di
impedimenti del 40%.
5.4 Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
10 %
percentuale
di invalidità
1
%
La signora RI 1 dichiara che già prima dell'insorgere del danno alla salute le spese
venivano prevalentemente effettuate dal marito. Questa abitudine è mantenuta
ancora oggi, e una volta alla settimana l'assicurata accompagna il coniuge per
gli acquisti più importanti. Evita comunque il trasporto di pesi. La signora RI 1 guida ancora l'auto, che tuttavia utilizza solo in caso di necessità e per brevi
tragitti.
Non
ha alcuna difficoltà nell'effettuare le pratiche amministrative.
Da quanto affermato dall'assicurata, il danno alla salute non ha portato
cambiamenti rilevanti. Valuto una percentuale di impedimenti del 10%, in
considerazione del minor rendimento dovuto al calo dell'umore.
5.5 Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
10 %
percentuale
di invalidità
2
%
L'assicurata
chiede ai famigliari di trasportare la cesta in lavanderia. Si incarica poi
personalmente di suddividere gli indumenti e inserirli nell'elettrodomestico.
Dispone di un'asciugatrice, nella quale inserisce la biancheria evitando in tal
modo l'incombenza di stendere. Una volta asciutti, piega e ripone ogni singolo
capo senza stirare in quanto, afferma, vestono indumenti pratici che non
richiedono questo intervento.
In
passato confezionava pullover per i famigliari, un'attività che ora ha
abbandonato poiché la posizione e i movimenti richiesti aggravano i dolori
cervicali. Si dedica ancora a lavori a maglia, ma non più così impegnativi.
I limiti descritti, comunque esigui, nuovamente non sono medicalmente
giustificati. La signora RI 1 potrebbe inoltre suddividere il trasporto della
biancheria, evitando la dipendenza da terzi. In ragione di un calo del
rendimento, valuto una percentuale di impedimenti del 10%.
5.6 Cura dei bambini e
di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
I
figli dell'assicurata hanno da tempo superato la scuola dell'obbligo.
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5
%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
2
%
La signora RI 1 ricorda di essere stata molto attiva quale volontaria in un coro che
si esibiva nelle chiese, dedicando due sere per settimana alle prove. Con molto
rammarico ha dovuto interrompere quest'attività a causa della prolungata
posizione statica, che accresce i dolori fisici, e della musica troppo alta che
aggrava l'emicrania.
Prima
dell'insorgere del danno alla salute, nell'ambito delle attività terapeutiche
svolte a "__________" si occupava dell'orto in collaborazione con gli
ospiti e con gli altri operatori sociali. Si tratta pertanto di un'attività già
considerata in ambito professionale.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100
%
percentuale
di invalidità
26 %
■ Chi esegue i lavori, che a
causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente
nell'economia domestica?
Indicare il
nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Un aiuto domestico nella misura di quattro ore la
settimana, i famigliari."
(Doc.
AI 16-4+5+6)
Con
scritto del 25 gennaio 2007 l__________, assicurazione malattia e infortunio
della ricorrente, ha esposto come segue i periodi di incapacità al guadagno
riconosciuti all’assicurata sulla base delle certificazioni del dr. __________:
" Bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 17. Januar 2007
übermittle ich Ihnen nachfol-gend eine Auflistung aller
Arbeitsunfähigkeitsgrade von Frau RI 1. Aller-dings sind aus unseren akten die
Arbeitsunfähigkeitsgrade lediglich für den Zeitruam vom 13. Januar 2000 bis 31
Dezember 2005 ersichtlich.
Arbeitssunfähigkeit in %
vom
bis
100 %
13.01.2000
30.01.2000
50 %
31.01.2000
02.03.2000
100 %
22.09.2004
16.02.2005
85 %
17.02.2005
31.03.2005
80 %
01.04.2005
31.05.2005
75 %
01.06.2005
31.07.2005
65 %
01.08.2005
31.08.2005
75 %
01.09.2005
16.10.2005
60 %
17.10.2005
31.12.2005
(...)"
(Doc. AI 22-1)
Di
conseguenza, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 26 gennaio 2007, ammessa
una quota quale salariata del 50% e come casalinga per il restante 50%, ha
concluso per l’attribuzione di una mezza rendita limitatamente al periodo dal
1. settembre 2005 al 31 gennaio 2006 (doc. AI 24-3; cfr. consid. 1.1).
Considerato
come il patrocinatore dell’assicurata abbia nelle sue osservazioni del 21
febbraio e 22 marzo 2007, contestato il grado di attività professionale ammesso
nel progetto di decisione, l’Ufficio AI, sentita in proposito nuovamente
l’assicurata, la quale ha affermato che in assenza del danno alla salute
avrebbe lavorato al 80% (doc. AI 33 e 34), mediante il contestato provvedimento
del 13 luglio 2007, ammesse quote di attività dell’80% in ambito lavorativo e
del 20% in ambito casalingo, ha concluso per un’inabilità lavorativa del 37%
successivamente al novembre 2005 (doc. AI 35; cfr. sopra consid. 1.2).
2.11. Con
il presente ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione
rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente le sue reali
condizioni di salute e chiedendo una nuova valutazione medica.
Unitamente al
ricorso ha dapprima prodotto una valutazione del 2 luglio 2007 esperita dal __________,
nella quale si conclude segnatamente quanto segue:
" (...)
4. Gesamtbeurteilung
Der
psychiatrische Untersuchungsbericht vom 08.11.2005 kann als schlüssig
und bezüglich der Schlussfolgerungen als gut nachvollziehbar beurteilt werden.
Kritisch bleibt allenfalls anzumerken, dass eine psychiatrische
Krankheitsentwicklung anhand der Aktenauszuge fehlt
und
dass zum Verlauf der vorgängig diagnostizierten neuropsychologischen Stdrungen
keine Stellung genommen wird.
Das Hauptgutachten vom 30.11.2005 steht im Hinblick auf die Beurteilung von Unfallkausalität,
dem Vorliegen unfallfremder Faktoren und der prognostischen Einschätzung in
einem deutlichen Widerspruch zur fachärztlichen psychiatrischen Beurteilung; es
ist aus diesen Gründen als nicht-schlüssig zu beurteilen. Die Qualifikation des
hauptunterzeichnenden Gutachters, Herrn Dr. __________ für die Beantwortung
psychiatrischer Fragen ist nicht ersichtlich und muss deswegen als
nicht-gegeben beurteilt werden.
In
diesem Sinne ist eine Neubegutachtung zu empfehlen." (Doc. C)
In
proposito il medico SMR dr. __________ ha osservato in data 29 agosto 2007:
" Assicurata infermiera e da ultimo terapeuta sociale con
mansioni dirigenziali.
Assicurata peritata nel 2005 per conto dell'__________ con riscontro di
Patologia
con influsso sulla capacità lavorativa:
Episodio
depressivo di grado medio F 32.1
Patologia
senza influsso sulla capacità lavorativa:
Sintomatologia
algica recidivante a livello cervicale-occipitale-cefalico
Conclusioni:
impedimento del 40% (riduzione orario lavorativo) per motivi psi
Inchiesta casalinghe del 15.12.2006:
impedimento
valutato essere del 26%
progetto di decisione del 26.1.2007:
rendita
limitata nel tempo dal 1.9.2005 al 31.1.2006, in seguito grado AI del 33%
in
seguito la ripartizione salariata / casalinga viene modificata in 80% salariata
e 20% casalinga con grado Al complessivo del 37%, decisione del 29.5.2007.
ricorso:
viene
presentata una valutazione sugli atti del centro __________ del 2.7.2007
- questa valutazione riconosce in
pratica l'attendibilità della valutazione psichiatrica del 8.11.2005
-
vengono sollevati dei dubbi circa la causalità (infortunio)
Valutazione:
l'attuale
valutazione del centro __________ in pratica conferma la validità della perizia
psichiatrica del 2005. Le indicate lacune si riferiscono in pratica solamente
alla questione di causalità, questione non di rilievo per la valutazione Al.
In
conclusione non vi sono elementi che mettono in dubbio la validità della
valutazione valetudinaria alla base della decisione UAI." (Doc. IV/bis)
In
corso di causa l’assicurata ha poi fatto esperire consulti peritali che ha
infine prodotto in data 2 luglio 2008 (XV e allegati).
Fra
i nuovi referti figura dapprima una perizia interdisciplinare eseguita il 27
giugno 2008 dall’Institut für __________ di __________ che ha concluso tra
l’altro quanto segue:
" 6.4. Aktuelle Bemessung der Arbeitsfàhigkeit mit
Wurdigung früherer Bemessungen
Die
bisherige gutachterliche Bemessung der Arbeitsfähigkeit bzw. Arbeitsunfähigkeit
attestierte der Explorandin eine Arbeitsunfähigkeit von 40% aufgrund der
psychiatrischen Befunde.
Dahingegen
attestierte der Hausarzt P.- __________, __________, zwischen dem 22.9.2004 and
17.10.2005 Arbeitsunfähigkeiten zwischen 60% und 100%.
Die
Explorandin arbeitete nach dem Unfall vom 13.1.2000 lange Zeit zu 50% (50%ige
Arbeitsunfähigkeit) und sieht sich selber derzeit aufgrund der chronischen
Schmerzen und aufgrund der Konzentrationsstörungen nur zu 30% arbeitsfähig.
In
der aktuellen vorliegenden Begutachtung sehen wir die Arbeitsfähigkeit wie
folgt:
● Aus neurologischer Sicht
aufgrund der chronischen Schmerzen zu 20% arbeitsunfähig.
● Aus neuropsychologischer Sicht
aufgrund der unter Zìff. 4.2. dargelegten Ieichten neuropsychologischen
Defiziten zu 20% arbeitsunfähig.
● Aus psychiatrischer Sicht
bezogen auf ein Vollzeitpensum zu ca. 60% arbeitsfähig, jedoch bei im Vergleich
zu vorher deutlich reduzierter Leistung, womit eine Arbeitsfähigkeit in
angepasster Tätigkeit von ca. 30% resultiert.
Somit
ergibt sich aus interdisziplinärer Sicht eine Arbeitsunfähigkeit von 40%. Somit
sehen wir die im Ausmass eine gleich hohe Arbeitsunfähigkeit wie das __________,
doch ist die van uns bemessene Arbeitsunfähigkeit nicht psychiatrische bedingt,
da die Explorandin unseres Erachtens bis auf die chronische Schmerzerkrankung
keine eigenständige psychiatrische Diagnose aufweist (insbesondere keine
"mittelgradige depressive Episode" wie dies im Gutachten des__________
diagnostiziert wurde). Die von uns attestierte Arbeitsunfähigkeit ist durch das
chronische Schmerzbild und durch die kognitiven Funktionsstörungen bedingt
(Ietztere wurden anlässlich der MZR-Begutachtung nicht untersucht). (...)" (Doc. E/3)
La
ricorrente ha inoltre prodotto una perizia del 19 marzo 2008 del dr. __________,
psicologo, che ha così concluso:
" (...)
Beurteilung:
Abgesehen
von einer Ieichten Reduktion in der Geschwindigkeit der Konzentrations-leistung
zeigt die Explorandin keine Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit, des
Kurzzeitgedächtnisses, der Beobachtungsgenauigkeit und der visumotorischen
Koordination. Es bestehen keine Hinweise auf eine Angst- oder depressive
Störung. Diese Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass aufgrund dem aktuellen,
setting der benutzten Tests eine diskrete Hirnfunktionsstörung vorliegt.
Die
Tatsache, dass die Explorandin stärker ausgeprägte Defizite angibt, liegt möglicherweise
darin begründet, dass gemäss Aussage der Explorandin, diese Beschwerden erst
nach mehrstündigen Tätigkeiten und bei ungeregelten Arbeitszeiten auftreten.
Dann stosse sie bald an eine Grenze, was vor ihrem Unfall am 13.1.2000
allerdings niemals der Fall gewesen sei. Es zeigt sich kein Hinweis dafür, dass
die Explorandin simuliert.
Insgesamt
macht die Explorandin einen freundlichen, ausgeglichenen Eindruck und ist sehr
kooperativ." (Doc. E/2)
Infine, ha
versato agli atti una corposa perizia psichiatrica del 26 novembre 2007
eseguita dal dr. __________, psichiatra a __________, che ha tra l’altro
concluso quanto segue:
" (...)
Diagnosen:
St.
n. Verkehrsunfall 13.1.2000 mit
- traumatischer zervikaler Spondylopathie
linksbetont (ICD-10, M48.3), Zervikalneuralgie (ICD-10, M54.2),
Spannungskopfschmerzen (ICD-10, G44.2) und Bandscheibendegenerationen C5/6 und
6/7 (ICD-10, M51.3)
- chronifizierten Schmerzen (R52.1) im
Nacken, Kopf, linke Schulter und linker Arm sowie anhaltenden
Konzentrationsstörungen, Schwindel und rascher Ermüdbarkeit.
(...)
6. Arbeitsfähigkeit wird bei der VP durch
Schmerzen, Ermüdbarkeit und Konzentrationsstörungen eineschränkt.
(...)
Fazit: Insgesamt ist
deshalb davon auszugehen, cass die von der VP gedklagten Funktionsbeeinträchtigungen
im Zusammenhang mit ihren Schmerzen bestehen und willentlich oder durch
Therapie nicht mehr überwunden werden können.
Zusammenfassung zur Arbeitsfähigkeit
Die
VP arbeitete seit 1.1.1992 bei einer christlichen Organisation in der Funktion
ei-ner Sozialarbeiterin mit Aufbau-, Leitungsaufgaben und zahlreichen
zusätzlichen Funktionen. Wie bei diesen Organisationen üblich log die real
erbrachte Arbeitsleis-tung weit aber der offiziellen Arbeitszeit. Die VP
arbeitete bis zum Unfall vom 13.1.2000 offiziell zu 50%, machte aber Nacht- und
Wochenenddienste und war bei Festen und Mahlzeiten zusätzlich zur eigenen Arbeitszeit
präsent. Der Unfall führte zu einer drastischen Reduktion der
Leistungsfähigkeit mit diversen Anpassungen (keine körperlich anstrengende
Arbeit, Reduktion der Familienarbeit, Auszug aus dem Zentrum __________ im Januar
2002, keine Arbeit mehr am Vormittag, keine Abend- und Nachtdienste, keine
Wochenenddienste, etc.).
Mit
dem Eintritt des Gesundheitsschaden am 13.1. 2000 kam es zu einer Einschrän-kung
der AF um mehr als 50%, in wechselndem Verlauf. Die vom Hausarzt beschei-nigte
AF und der erste Fallabschluss sind hier irreführend - die VP erreichte zu kei-nem
Zeitpunkt die urspriingliche AF. Für angepasste Tätigkeiten war sie zwar in
Teil-zeit arbeitsfähig, aber mit einer im Vergleich zu vorher deutlich
reduzierten Leistung.
Aktuell
ist davon auszugehen, dass die von der VP realisierte AF (Familienarbeit plus
berufliche Tätigkeit in wechselndem Verhältnis) bezogen auf ein Vollzeitpensum
ca. 60% betragt, allerdings bei im Vergleich zu vorher deutlich reduzierter
Leistung. Da-mit resultiert eine Arbeitsfähigkeit in angepasster Tätigkeit von
ca. 30%."
(Doc.
E/1, pag. 51-54)
A proposito delle tre perizie prodotte in causa, il medico SMR dr. __________,
generalista, e la dr.ssa __________, psichiatra, hanno osservato in data 14
luglio 2008:
" Attualmente vengono presentati:
perizia
psichiatrica di oltre 50 pagine del dr. __________ del 26.11.2007:
- viene negata l'attuale presenza d'una
depressione o di un'altra patologia psichiatrica di rilievo (questo in
contrasto con la valutazione peritale del 2005)
- i disturbi attuali sarebbero da vedersi
nel contesto di disturbo organici postraumatici
- anche in assenza d'una patologia
psichiatrica il dr. __________ si esprime circa la capacità lavorativa: egli
valuta l'attuale capacità lavorativa del 30%
valutazione
neuropsicologica (__________) del 19.3.2008:
- in parte una lieve riduzione della
velocità delle capacità di concentrazione, assenza di deficit della concentrazione,
della memoria a breve scadenza, della capacità d'osservazione e del
coordinamento visuale-motorio.
-
Assenza di segni per disturbi d'ansia o depressivi
- Gli handicap indicati
dall'assicurata vengono "giustificati" indicando un possibile
affaticamento dopo ore di lavoro specie con orario lavorativo irregolare
Perizia
pluridisciplinare del 27.6.2008 (nella quale vengono prese in considerazione le
2 valutazioni sopra menzionate):
-
valutazione neurologica: status neurologico normale
- vengono poste le diagnosi, diagnosi che
si basano in pratica sulle indicazioni delle lamentele soggettive dell'assicurata:
- stato dopo incidente della circolazione
del 13.1.2000 (tamponamento) con seguente:
○ sindrome
cronica cervico-cefalica con 1 su
○ cefalea
cronica tensiva
○ lievi
disturbi cognitivi
○ degenerazione
discale C516 e C617 (preesistenti)
○ tinnito
soggettivo bilaterale
-
la perizia si concentra in primis ad elencare le lacune delle valutazioni
precedenti
-
si conclude per un impedimento globale del 40%
valutazione:
l'attuale
perizia pluridisciplinare lascia perplessi nelle sue conclusioni: in pratica
viene costatata l'assenza d'una patologia psichiatrica e viene costatata quale
unica "patologia" neurologica una lieve riduzione della
velocità esecutiva nei test di concentrazione. Nel costrutto finale si
riconosce però una IL del 20% dal punto di vista neurologico a causa dei dolori
cronici, una IL del 20% per la problematica neuropsicologica ed infine si
conclude per un impedimento globale del 40% dopo aver riprodotto la confusa
valutazione finale psichiatrica, valutazione psichiatrica che riconosce un impedimento
in assenza d'una patologia psichiatrica (sic.).
Dal
lato pratico la presente perizia non mette in forse la validità della decisione
UAI del 29.5.2007 dove si riconosce un impedimento quale salariata del 40% ed
un impedimento del 26% quale casalinga (grado AI complessivo del 37% con
riconoscimento d'un grado Al del 65% dal 1.9.2005 fino al 31.1.2006) essendo la
presente perizia arrivata al medesimo grado d'impedimento come la precedente
perizia sulla quale si basava la decisione UAI. Al massimo si potrebbe
postulare che lo stato generale dell'assicurata è migliorato non essendo più
presente la patologia psichiatrica riscontrata in precedenza. Da notare che la
diagnosi ei episodio depressivo di grado medio F 32.1 posta in precedenza si
basava in prima linea sui items della scala di Hamilton e meno su costatazioni
cliniche." (Doc. XVII/bis)
2.12. Innanzi tutto a mente di questa Corte va data piena conferma al-la
qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale salariata nella
misura dell’80% e quale casalinga nella restante misura del 20%. È infatti da
ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa avrebbe
continuato a lavorare in questa misura. Del resto a detta qualifica
l’amministrazione è giunta sulla base di quanto sostenuto dall’assicurata in
fase di osservazioni al progetto di decisione (cfr. doc. AI 34) e, del resto,
la stessa non è contestata dall’interessata di fronte a questa Corte.
2.13. Deve
essere premesso che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa
O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella
causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta
Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento
delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili
prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi
sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
Secondo
la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversiche-rung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza
con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano
di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
2.14. Per
quanto concerne le patologie principali di cui soffre la richiedente dal
gennaio 2000, vale a dire gli esiti dopo distorsione cervicale e la
depressione, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni
che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il rapporto peritale
eseguito il 30 novembre 2005 dal __________ per conto dell’assicurazione
infortuni (doc. AI 40; cfr. sopra consid. 2.10).
Detto
rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita della
paziente eseguita l’8 novembre 2005 e un’attenta valutazione della
documentazione agli atti, su vari esami di laboratorio e diagnostici e consulti
specialistici, e risulta nelle sue motivazioni così come nelle sue conclusioni
completo ed esaustivo. Di conseguenza allo stesso va senz’altro attribuito
pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali
(cfr. socnid. 2.13).
Da
tale dettagliata perizia emerge in maniera univoca che l’assicurata, portatrice
degli esiti della distorsione cervicale e del quadro depressivo, nella sua
attività lavorativa precedente di infermiera/terapeuta così come in altre
attività leggere adeguate (doc. AI 1), a decorrere dal novembre 2005 presentava
una capacità lavorativa nella misura del 60% (cfr. perizia del __________, doc.
AI 1; cfr. per esteso al consid. 2.10).
Non
è possibile giungere ad una diversa valutazione innanzitutto sulla base del
referto medico all’AI del 20 marzo 2006 del dr. __________, medico curante
dell’assicurata, per il quale la paziente sarebbe inabile dal mese di novembre
2005 nella misura del 60%. Infatti il rapporto del dr. __________ - il quale,
sia osservato, è medico generalista e non specialista nelle materie che qui interessano
- non porta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente l’esistenza della
patologia depressiva e di quella posttraumatica a livello
cervicale-occipitale-cefalico (cfr. doc. AI 8 e cfr. consid. 2.10).
Per il resto il curante non prende in considerazione elementi o
circostanze che non siano state analizzate dalla perizia del 30 novembre 2005
del __________ e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni cui
cono giunti gli specialisti. Né del resto il referto consente di stabilire con
chiarezza un peggioramento dello stato di salute della richiedente intervenuto
tra la perizia del 30 novembre 2005 e la decisione del 13 luglio 2007. In effetti, il dr. __________ ha in realtà attestato le patologie già note, senza tuttavia
sostanziare i motivi per cui tali problematiche limiterebbero la capacità
lavorativa in misura superiore di quella attestata nella perizia del __________.
Il sanitario, senza oggettivare un peggioramento, si limita infatti ad attestare
un’inabilità del 60%.
A
prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati e dal
tema di sapere se la certificazione del dr. __________ sia comunque meritevole
di essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento
ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio
di un rapporto medico (cfr. consid. 2.13), va detto che in ogni caso da tale
referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta
verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute
rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato dalla documentazione
medica agli atti, né del resto è suscettibile di scalfire il
valore probante delle precitate valutazioni specialistiche limitandosi in
definitiva a formulare una diversa valutazione della capacità lavorativa della
paziente senza sostanziarla con motivazioni convincenti (doc. C3).
Né d’altra parte alle conclusioni tratte dall’amministrazione sulla
base della documentazione agli atti possono mutare le perizie prodotte in corso
di causa dalla ricorrente.
Quanto innanzitutto alla valutazione del centro __________ del 2
luglio 2007, la stessa conferma in sostanza l’attendibilità della perizia
psichiatrica dell’8 novembre 2005 facente parte della perizia del __________,
del 30 novembre 2005. Per il resto le indicate lacune che sarebbero ravvisabili
nel referto peritale sono unicamente riferite alla questione della causalità
con l’infortunio patito dall’assicura-ta nel gennaio 2000, questione che evidentemente
non ha rilevanza ai fini dell’AI (cfr. in proposito quanto affermato dal medico
SMR dr. __________ in data 29 agosto 2007, doc.IVbis).
Quanto poi alla
perizia del 26 novembre 2007 del dr. __________, la stessa nega in sostanza
addirittura la presenza d'una depressione o di un'altra patologia psichiatrica
di rilievo (questo in contrasto con la valutazione peritale del 15/30 novembre
2005 del __________), ritenendo che i disturbi lamentati dall’assicurata siano
piuttosto da ricondurre a “disturbi organici
postraumatici”. Circa la capacità lavorativa, il dr. __________ si esprime
quantificandola nella misura del 30% (cfr. sopra consid. 2.11).
Ora, considerato come
addirittura neghi la presenza del disturbo psichiatrico che, a detta degli
altri specialisti interpellati, sarebbe l’unica causa dell’incapacità lavorativa
riconosciuta all’assicura-ta, tale referto peritale non può evidentemente
giustificare una diversa valutazione della capacità lavorativa della
ricorrente. In effetti lo stesso conclude per un’inabilità lavorativa del 70%
da ricondurre a non ben precisati disturbi organici posttraumatici. Gli stessi
non vengono tuttavia definiti e del resto una simile valutazione non può
ritenersi esaustiva se fatta, come in concreto, da un medico psichiatra e,
quindi, sprovvisto delle necessarie competenze per definire le eventuali
patologie “organiche”.
Con riferimento poi
alla valutazione neuropsicologica del dr. __________ del 19.3.2008, la stessa
si limita a evidenziare una lieve riduzione della velocità delle capacità di
concentrazione, a fronte di assenza di deficit della concentrazione, della
memoria a breve scadenza, della capacità d'osservazione e del coordinamento visuale-motorio,
come anche assenza di segni per disturbi d'ansia o depressivi. A dire dello
specialista gli handicap indicati dall'assicurata sarebbero piuttosto da
ricondurre ad un possibile affaticamento dopo ore di lavoro specie con orario
lavorativo irregolare. Da tale valutazione non è quindi possibile dedurre alcunché
di rilevante per la presente lite (cfr. sopra consid. 2.11).
Quanto infine alla
perizia pluridisciplinare del 27.6.2008 eseguita dai sanitari dell’__________,
i quali prendono in considerazione le 2 valutazioni appena menzionate del dr. __________
e dr. __________, la stessa conclude ritenendo lo stato neurologico normale
ponendo quali diagnosi "stato dopo incidente della circolazione del
13.1.2000 (tamponamento) con conseguente sindrome cronica cervico-cefalica su
cefalea cronica tensiva, lievi disturbi cognitivi, degenerazione discale C5/6 e
C6/7 (preesistenti), tinnito soggettivo bilaterale e conclude per un impedimento
globale del 40%" (doc. AI E3 pag. 26)
Come evidenziato dai
medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ nelle loro osservazioni del 14
luglio 2008 (doc.XVIII/bis; cfr. sopra consid. 2.11), tale perizia
pluridisciplinare lascia perplessi nelle sue conclusioni, considerato come, negata
la presenza di una patologia psichiatrica, viene costatata quale unica
"patologia" neurologica una lieve riduzione della velocità
esecutiva nei test di concentrazione. Nelle conclusioni i periti riconoscono però
una incapacità lavorativa del 20% dal punto di vista neurologico a causa dei
dolori cronici, del 20% per la problematica neuropsicologica ed infine si
conclude per un impedimento globale del 40% riferendosi alla valutazione
psichiatrica, la quale, come detto, desta qualche perplessità in quanto
riconosce un impedimento in assenza d'una patologia psichiatrica.
Ora, la questione
della pertinenza di tali conclusioni sul piano medico può essere lasciata
aperta considerato come la stessa giunga comunque alle medesime deduzioni in
punto al grado di incapacità lavorativa globale stimato nel 40%, seppur riferito
a componenti neuropsicologiche e neurologiche. Del resto pertinenetmente i medici
SMR hanno evidenziato come semmai sulla base di tali riscontri peritali si potrebbe
addirittura concludere per un miglioramento dello stato generale dell'assicurata,
segnatamente vista l’assenza, a detta dei medici interpellati dalla ricorrente,
di una patologia psichiatrica, contrariamente alle conclusioni della perizia
del 30 novembre 2005 effettuata dal __________ (cfr. doc. XVII/bis e sopra
consid. 2.10).
Ne
discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche,
richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe
all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113
V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato
provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) dal mese di novembre 2005 l'assicurata
presentava una residua capacità lavorativa del 60% nella sua attività
lavorativa precedente o in altra confacente.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.15.
2.15.1 Per
quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata
quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire, un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto
datato 10 gennaio 2007, allestito alla luce degli accertamenti medici,
l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 26% (cfr.
doc. AI 16 e consid. 2.10).
2.15.2. Come
è già stato anticipato ai consid. 2.6 e 2.7, l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto
all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In
primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di
usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione
dei compiti."
La
cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo
5
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione
(preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia
dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei
vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di
altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi,
cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio)
5
8.
Altre attività (p. es.
aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In
una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI
1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni
abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in
ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle
dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia
domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo
inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana
occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della
sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare,
passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i
letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %
(Pratique VSI 1997 p. 298).
Di
norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli
compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di
trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione
realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata
soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).
All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In
virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto
ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.
metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici
adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e
ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se
non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima
e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.
143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.
consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella
surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete
Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines
entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von
Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu
berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte
Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie
der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden
Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter
sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende
Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext
schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen,
konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und
in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft
all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson
näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige
Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf
Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig
zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an
Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem
gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art.
73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das
volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den
Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie
Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung
tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa
di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni
dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata
dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a
quel momento esperiti, l’Ufficio AI ha fatto esperire la perizia
multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti
dell’interessata.
2.15.3. Come
detto, l'Ufficio AI ha correttamente incaricato l'assistente sociale di
esperire un'inchiesta domiciliare sfociata nel rapporto del 10 gennaio 2007
(cfr. doc. AI 16). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio
dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del medico
SMR, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 26% (cfr. in esteso
sopra al consid. 2.10). Va detto che in sede di valutazione dei singoli
impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle
dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni
domestiche.
Non
da ultimo considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione
né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento
riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va
prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente
valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla
giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione
dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita
nella gestione dell’economia domestica da parte del convivente dell’assicurata.
Non
sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio
l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non
appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.
2.16. Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di
carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110
V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda
e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione
con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di
un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali
come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale
(quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui
vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
2.17. D’altra
parte, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto
delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278,
394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).
Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di tutto
quanto esposto, visto che l'assicurata
presentava dal mese di novembre 2005, secondo i periti medici, un grado
di capacità lavorativa ancora del 60% nella sua attività
abituale di infermiera/terapeuta, ella, per ridurre il danno, doveva continuare
a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In
questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF
114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,
pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nell acausa B.).
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola
il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E.
D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Stante
in concreto un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di
infermiera/terapeuta giusta i referti peritali agli atti e considerata una
quota parte relativa all’attività salariata del 80%, il grado di invalidità
quale salariata è stato quindi correttamente fissato nel 32% (80% X 40%).
Tali
accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla
ricorrente, meritano pertanto conferma.
2.18. Poste
poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe
stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid.
2.11 e sopra consid. 1.2), che come detto sono rimaste incontestate
dall’assicurata, il grado di invalidità globale fissato dall’Ufficio AI - per
il periodo contestato successivo al mese di novembre 2005 - al 37% (80 X 40% +
20 X 26%) in applicazione del metodo misto, va confermato.
Ritenuto quindi che il grado globale di invalidità non raggiunge il grado
minimo di invalidità pensionabile del 40%, non vi sono i presupposti per
concedere all’assicurata il diritto ad una rendita d'invalidità nel periodo successivo al 1° febbraio 2006, vale a dire
tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute situabile al novembre
2005.
La
soppressione della rendita con effetto dal 1. febbraio 2006 è pertanto
giustificata e la decisione contestata merita conferma. Il ricorso va di
conseguenza respinto.
Si
ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere
cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.19. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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