32.2007.262
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18 marzo 2009Italiano46 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.262
Data decisione, Autorità:
18.03.2009, TCA
Titolo:
L'UAI ha attribuito una rendita intera dal 01.07.2006. Visto che l'A. è inabile al 50% dal 1.2.2005 al 13 luglio 2005 e al 100% successivamente, il TCA ha attribuito una mezza rendita dal 01.02.2006 al 30.09.2006 e una rendita intera dal 01.10.2006.Contestato, a torto, il reddito annuo determinante
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
CASSA DI COMPENSAZIONE AI
DECORRENZA DELLA RENDITA
cpv. 1 let. B LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 36 cpv. 1 LAI
art. 36 cpv. 2 LAI
art. 36 cpv. 3 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 29 cpv. 2 let. a LAVS
art. 29 cpv. 2 let. b LAVS
art. 29BIS cpv. 2 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 1 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 2 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 3 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 4 let. B LAVS
art. 29SEXIES cpv. 1 LAVS
art. 29SEXIES cpv. 2 LAVS
art. 29SEXIES cpv. 3 LAVS
art. 29bis cpv. 1 LAVS
art. 29quater LAVS
art. 29quinquies cpv. 4 let. a LAVS
art. 29ter cpv. 1 LAVS
art. 29ter cpv. 2 LAVS
art. 30 cpv. 1 LAVS
art. 30 cpv. 2 LAVS
art. 33ter LAVS
art. 52 cpv. 1 let. F LAVS
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 33 OAI
art. 88 let. a OAI
art. 88 cpv. 1 let. A OAI
art. 88 cpv. 2 let. A OAI
art. 51bis cpv. 1 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.262
LG/DC/sc
Lugano
18 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 giugno 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1977, da ultimo attiva in qualità di aiuto medico presso la __________, in
data 2 novembre 2005 ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti,
segnalando di essere affetta da “spondilolistesi con spondilostasi” (doc. AI
1-1/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 14 giugno 2007
(doc. AI 36-1), preavvisata con progetto del 15 marzo 2007 (doc. AI 34-1),
l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità
(grado del 100%) a partire dal 1° luglio 2006.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dallo RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso chiedendo l’attribuzione di una rendita di invalidità almeno
del 50% a partire dal 1° ottobre 2005 fino al 30 giugno 2006 e di una rendita
intera dal 1° luglio 2006 in
avanti.
Sostanzialmente
la ricorrente ha contestato la valutazione dello stato di salute da parte
dell’Ufficio AI che ha fatto risalire l’incapacità lavorativa a partire dal
mese di luglio 2005 e non dall’ ottobre 2004 periodo a partire dal quale - a
suo dire - era già limitata nello svolgimento dell’attività lavorativa sia per
problemi di natura fisica che psichica (doc. I).
Nell’atto
ricorsuale viene inoltre contestato il montante della rendita attribuita a RI 1
nel 2005 e nel 2006 e postulato il riconoscimento di un reddito determinante
mensile lordo, quale riferimento per la Cassa di compensazione, di fr. 4'387.-
lordi (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta (doc. VI), ha confermato la propria decisione, osservando che secondo
il SMR dal lato medico non risulta documentata a sufficienza una riduzione
dell’impiego lavorativo già dal mese di ottobre 2004 (doc. VI 1). Per quanto
attiene al calcolo del reddito determinante e l’importo della rendita assegnata,
l’UAI ha prodotto il rapporto del 3 settembre 2007 della Cassa di compensazione
che conferma la correttezza di entrambi (doc. VI 2).
1.5. Con le
osservazioni del 14 settembre 2007 (doc. VIII) la rappresentante della
ricorrente ha riconfermato le proprie tesi ricorsuali con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
Il doc.
VIII e allegati sono stati inviati all’UAI con facoltà di presentare
osservazioni scritte (IX).
In data
25 settembre 2007 l’UAI ha confermato la decisione impugnata e quanto espresso
nella risposta al ricorso (doc. X).
1.6. Questa
Corte, in data 25 settembre 2008, ha richiamato alla Cassa __________ di compensazione AVS di __________
l’intero incarto relativo a RI 1 (doc. XII)
Lo
stesso è stato messo a disposizione delle parti con possibilità di
formulare osservazioni scritte (doc. XVI)
In data
27 ottobre 2008 la rappresentante dell’assicurata ha fatto pervenire le proprie
osservazioni (doc. XVII) che sono state trasmesse all’UAI per conoscenza (doc.
XIX)
L’UAI, da
parte sua, ha preso posizione in data 29 ottobre 2008 (doc. XVIII). Il TCA ha
inviato all’insorgente, per conoscenza, le relative osservazioni (doc. XX).
1.7. Il TCA, in
data 14 novembre 2008, ha
formulato alcuni quesiti alla __________ in merito al grado di occupazione di RI
1 presso il __________ (doc. XXI).
La __________
ha risposto in data 4 dicembre 2008 (doc. XXIII).
Fatti
I doc. XXI
e XXIII sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XXV).
1.8. L’UAI ha
inoltrato le proprie osservazioni in data 2 gennaio 2009 (doc. XXVI), mentre il
rappresentante dell’assicurata ha presentato la propria presa di posizione in
data 7 gennaio 2009 (doc. XXVII).
Entrambe
le parti si sono riconfermate nelle proprie precedenti allegazioni.
I
doc. XXVI e XXVII sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc.
XXVIII e XXIX).
1.9. Il 13
gennaio 2009 questa Corte ha chiesto alla __________ ulteriori precisazioni riguardo
alle risposte fornite ai quesiti del 14 novembre 2008 (doc. XXX).
La __________
ha risposto in data 9 febbraio 2009 (doc. XXXII).
I doc.
XXX e XXXII sono stati trasmessi alle parti per osservazioni che sono giunte,
da parte dell’assicurata, il 13 febbraio 2009 (doc. XXXIV) e il 24 febbraio
2009 da parte dell’UAI (doc. XXXV).
I doc.
XXXIV e XXXV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XXXVII e
XXXVII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Questo
Tribunale è chiamato a statuire se l’UAI era legittimato ad attribuire
all’assicurata una rendita d’invalidità soltanto a partire dal 1° luglio 2006 e
se la Cassa__________ di compensazione AVS/AI/IPG ha correttamente calcolato la
rendita spettante a RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini
con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo
giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i
principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore
somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una
fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nel
formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 2 novembre 2005 al punto
6.6. “Incapacità lavorativa dovuta a malattia o a infortunio” l’assicurata
ha indicato un’incapacità totale al 100% dal 14 luglio 2005 (doc. 1-5).
Nelle
allegate osservazioni supplementari l’assicurata ha fatto le precisazioni
che seguono:
"
(…)
Causa dolori molto forti, impossibilitata a
lavorare al 100%, mi misi subito alla ricerca di un posto di lavoro e trovai
un’occupazione al 50% al __________.
Finalmente sembrava che avessi trovato il lavoro
giusto per me ero al 7° cielo, il lavoro a quella percentuale andava bene ed
erano contenti di me, tutto sembrava andare nel verso giusto fino a quando, un
mese dopo la mia assunzione, venne licenziata la mia collega anch’essa aiuto
medico al 50%.
I miei superiori obbligarono me ad aumentare dal
50% al 60-70-80% senza contare le ore di straordinari che mi portarono al 100%.
Pur di non essere licenziata e per amore del lavoro lo feci e strinsi i denti
dai dolori sempre più forti. Fui constretta a lavorare per 2 e alla fine della
giornata ero così stremata che non sapevo più come fare per tornare a casa non
riuscivo più a stare in posizione eretta, i dolori mi obbligavano a piegare la
schiena e la gamba dx non voleva saperne di sopportare il peso del mio corpo.
Dormire era sempre meno possibile e guidare sempre più difficile nonostante il
cambio automatico! Arrivata al culmine della sopportazione dovetti diminuire di
nuovo la percentuale al 50% e ricominciai con la - >FISIOTERAPIA”. (doc. AI
2-1).
Nel rapporto
medico del 22 novembre 2005 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna,
ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
"
1. Dolori lombari e radicolari S1 a destra su
Discopatia L5-S1, spondilosi e
spondilolistesi di grado II
Considerandi
2.
Obesità
Sindrome dismetabolica con
insulino-resistenza
3.
Sindrome ansiosa depressiva
4.
Coliche renali ricorrenti”.
Il medico ha
poi indicato un’incapacità lavorativa del 100% dal 14 luglio 2005 (doc. 9-1).
Il Dr.
Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nel proprio referto
del 9 dicembre 2005 (doc. AI 10-3), dopo aver posto la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD10 F41.2) nel quadro di una condizione clinica generale
in una paziente con tratti di personalità evitanti e dipendenti (ICD10 F61.0)” ha
precisato che i disturbi psichici della ricorrente hanno assunto valenza
inabilitante da giugno 2005 e al punto B del proprio rapporto ha precisato che
l’incapacità lavorativa medicalmente giustificata per l’ultima attività
esercitata di aiuto-medico è del 100% dal mese di settembre 2005 (doc. AI
10-3).
Il
16.
febbraio 2007 il Dr. Med. __________ ha allestito un certificato medico dal
seguente tenore (doc. L):
"
Con la presente certifico che la persona citata
a margine è stata in mia cura dal settembre 1994 alla fine di luglio del 2005.
Già durante la scuola con apprendistato di tecnica di radiologia __________
aveva avuto dei dolori alla colonna assai importanti in relazione con la sua
attività (durante il lavoro doveva spesso sollevare e spostare dei pazienti
prima e mentre si eseguivano degli esami radiologici). Visto questo
peggioramento dei dolori le era stato fatto un esame radiologico della colonna
lombare all’ospedale __________ che aveva permesso di diagnosticare la
spondilolistesi. La signora RI 1 aveva in seguito iniziato un lavoro di aiuto
medico al __________ il 09.09.03. Inizialmente, visti anche i dolori lombari
aveva iniziato a lavorare al 50%. In seguito aveva acconsentito ad aumento la
percentuale fino al 100% anche perché il lavoro le piaceva molto ma a causa
della riacutizzazione dei dolori lombari radicolari a partire dal 1.2.05 ha
dovuto ridurre l’abilità lavorativa al 50%. Purtroppo in questo periodo era
stata spostata anche in un altro reparto con mansioni più pesanti dal punto di
vista fisico che hanno ulteriormente aggravato il problema alla colonna che in
seguito ha portato ad una inabilità lavorativa al 100% a partire dal 14.07.05."
Lo stesso
medico curante, in data 13 luglio 2007, ha steso un ulteriore certificato medico
precisando quanto segue (doc. M):
"
(…)
La signora RI 1 aveva in seguito iniziato un
lavoro nella funzione di aiuto medico al __________ al 50% a partire
dall’1.09.03 fino all’aprile 2004. Dall’01.05.04 alla fine di settembre 2004 in seguito ha lavorato al 100%. Vista
la riacutizzazione dei dolori lombari a partire dall’01.10.04 ha ridotto il
lavoro all’80% e ha lavorato in questa misura fino del dicembre 2004. Visto un
ulteriore peggioramento durante il mese di gennaio 2005 ha lavorato al 70%. Con questa
riduzione della capacità lavorativa ha finalmente trovato il tempo di
sottoporsi a fisioterapia ambulatoriale __________. Purtroppo vi è stato un
ulteriore peggioramento dei dolori che hanno portato ad un ulteriore riduzione
della capacità lavorativa al 50% a partire dall’inizio di febbraio 2005 fino
all’interruzione del lavoro il 13.7.05. La signora RI 1 ha dovuto interrompere
il lavoro completamente in quanto i dolori irradianti nella gamba destra erano
diventati insopportabili."
2.6
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée
par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Nella
presente fattispecie, questo Tribunale è chiamato a verificare se l’UAI ha
correttamente attribuito una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1°
luglio 2006 non ritenendo sufficientemente documentata una riduzione
dell’impiego lavorativo della ricorrente nel periodo antecedente il mese di
luglio 2005.
L’assicurata
nel formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 2 novembre 2005 al
punto 6.6. “Incapacità lavorativa dovuta a malattia o a infortunio” ha
indicato un’incapacità totale al 100% dal 14 luglio 2005 (doc. 1-5).
Tuttavia,
nelle osservazioni supplementari allegate, la ricorrente ha precisato che
l’aumento della percentuale di lavoro dal 50% al 60-70-80% al __________ è
stata dettata da esigenze lavorative, ovvero dal licenziamento di una collega
impiegata a tempo parziale. La riacutizzazione dei dolori lombari l’hanno poi costretta
a diminuire, dal mese di ottobre 2004, la percentuale lavorativa e conseguentemente
riprendere le sedute di fisioterapia (doc. AI 2-1).
Tali
circostanze sono confermate dalla responsabile del personale della __________
che, interpellata da questa Corte in data 14 novembre 2008 (doc. XXI) in merito
alle ragioni che hanno indotto la __________ a siglare con l’insorgente un
contratto iniziale al 50% e ad aumentare nei mesi successivi il grado di
occupazione sino al 100% per poi ridurlo all’80%, al 70% e al 50%, ha così
risposto:
"
La Signora RI 1 è stata assunta il 9 settembre
2003.
con un contratto al 50% nel servizio di cardiochirurgia. A seguito della
necessità di sostituire la partenza di una collaboratrice in questo servizio, è
stato pattuito di aumentare la sua percentuale d’attività al 100% a partire dal
1.
maggio 2004.
Su richiesta della Signora RI 1 la percentuale
lavorativa è poi stata ridotta all’80% dal 1.ottobre al 31 dicembre 2004 e al
70% dal 1. gennaio 2005 al 31 gennaio 2005. Questa richiesta è stata motivata
dalla Signora RI 1 con questioni personali, segnatamente la necessità di
disporre di maggior tempo per occuparsi di una sorella invalida e poter
eseguire sedute di fisioterapia, nonché tenuto conto dei tempi necessari per gli
spostamenti tra il suo domicilio e il posto di lavoro.
Malgrado la riduzione del tempo di impiego la
Signora RI 1 ha dimostrato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di
lavoro a lei assegnati. Di comune accordo è stato infine deciso il suo trasferimento
in un altro servizio con un impiego lavorativo ridotto al 50% a partire dal
1.
febbraio 2005." (doc. XXIII)
Nel successivo
scritto del 9 febbraio 2009, su richiesta di precisazioni di questa Corte, la __________,
per voce della responsabile del personale, ha precisato di essere venuta a
conoscenza dei problemi di schiena di RI 1 e della sua necessità di seguire
delle sedute di fisioterapia “poco dopo l’assunzione” (doc. XXXII). La
responsabile ha poi precisato che l’insorgente “ci ha comunicato le sue
difficoltà solo al momento della richiesta di riduzione della percentuale
d’impiego” (doc. XXXII, la sottolineatura è del redattore).
La richiesta
di riduzione della percentuale lavorativa è da ricondurre al mese di febbraio
2005.
quando RI 1 e __________ hanno sottoscritto la modifica del contratto di
lavoro con una percentuale lavorativa al 50% nella funzione di aiuto medico per
il Servizio di Ricerca Cardiovascolare (doc. 49-34). Circostanza confermata anche
dalla responsabile del __________: “Di comune accordo è stato infine deciso
il suo trasferimento in un altro servizio con un impiego lavorativo ridotto al
50% a partire dal 1.febbraio 2005” (doc. XXIII).
Da parte sua
il medico curante della ricorrente, il Dr. __________ ha a più riprese
certificato che a causa della riacutizzazione dei dolori lombari la
paziente ha ridotto il lavoro all’80% a partire dall’01.10.04 fino al mese di
dicembre 2004. Poi, visto un ulteriore peggioramento durante il mese di gennaio
del 2005 ella ha ridotto la percentuale al 70%, ciò che le ha permesso di
iniziare le sedute di fisioterapia (circostanza confermata dalla fisioterapista
__________ in data 17 luglio 2007, cfr. doc. 49-35).
Purtroppo
l’ulteriore peggioramento dei dolori hanno costretto RI 1 ad un'ulteriore riduzione
della capacità lavorativa al 50% a partire dall’inizio di febbraio 2005 fino
all’interruzione del lavoro al 13 luglio 2005 (cfr. doc 23-1; doc. M)
Alla luce della
documentazione contenuta nell'incarto e degli accertamenti compiuti dal TCA,
questa Corte ritiene che vi siano sufficienti elementi per considerare il mese
di febbraio 2005 come data d’inizio della limitata capacità lavorativa
di RI 1 nel calcolo dell’anno di attesa a partire dal quale nasce il diritto
alla rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, essendo a quel momento
presente un’incapacità lavorativa al 50%.
Può rimanere
indecisa la questione se far risalire l’inabilità lavorativa della ricorrente
al periodo antecedente il mese di febbraio 2005 ritenuto che agli atti non vi
sono certificazioni dell’inabilità lavorativa di RI 1 per almeno il 40 per
cento in media (art. 29 cpv. 1 lett.b LAI).
La tesi
ricorsuale secondo cui RI 1 ha iniziato a lavorare presso il __________ al 50% nel
settembre 2003 per ragioni prettamente di salute non trova riscontro dalle
tavole processuali.
Il precedente
datore di lavoro ha a tal proposito rilevato che “la Signora RI 1 non ha
comunicato di non poter lavorare al 100% per ragioni di salute né durante il
colloquio di presentazione né al momento dell’assunzione” (doc. XXXII).
L’assicurata
ha infatti progressivamente aumentato la percentuale d’impiego e lavorato a
tempo pieno sino al mese di settembre 2004 “…anche perché il lavoro le
piaceva molto” (cfr. certificato medico del 16.02.2007 Dr. __________, doc.
23-1).
Emerge inoltre
che RI 1 ha aperto un termine quadro dell’assicurazione disoccupazione dall’8
gennaio 2003 al 7 gennaio 2005, poi chiuso in data 1° aprile 2004, con un grado
di occupazione del 100%. Sino al mese di agosto del 2003 le sono state versate
delle indennità di disoccupazione pari all’80% del guadagno assicurato, in
seguito l’assicurata percepiva unicamente i costi per le spese di pendolare.
In queste
condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata dal 1° di febbraio 2005
al 13 luglio 2005 conservava una capacità lavorativa residua del 50% nella sua
precedente attività di aiuto medico, nella quale era in grado di conseguire,
mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente
al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che
l’incapacità lucrativa della ricorrente ammontava in detto periodo al 50%, ciò
che permette di attribuire all’insorgente una mezza rendita a far tempo dal 1° febbraio
2006.
2.8
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
In
considerazione di ciò, ritenuto che l’assicurata presenta una capacità lavorativa
residua del 50% dal 1° febbraio 2005 al 13 luglio 2005 e successivamente un’incapacità
lavorativa completa (100%), RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a
far tempo dal 1° febbraio 2006 al 30 settembre 2006 e una rendita intera dal 1°
ottobre 2006 (tre mesi dopo l’aggravamento dell’incapacità al guadagno, cfr.
art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.9
Dall’inchiesta
per le persone che si occupano dell’economia domestica svolta dall’UAI in data
27.
febbraio 2007 (doc. AI 29-1) è inoltre è emerso che la ricorrente – per sua
stessa ammissione – non ha mai avuto intenzione di fare la casalinga, ma di
aver fatto tutto il possibile per concludere una formazione professionale che
le permettesse di lavorare a tempo pieno. A conferma di ciò vi è la domanda
d’indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2003 nella quale l’assicurata
ha indicato una disponibilità lavorativa sia a tempo pieno che parziale e la
stessa domanda di prestazioni AI ove non vi è alcuna indicazione circa
un’attività di casalinga. Nelle osservazioni supplementari (doc. AI 2-1)
l’insorgente quando descrive il proprio iter formativo e professionale non fa
cenno alcuno ad una presunta volontà di svolgere l’attività di casalinga.
Su questo
punto il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
2.10
Giusta l'art.
36.
cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati
alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi
per almeno un anno intero. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso
3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al
calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se
l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il
reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento
percentuale.
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS),
vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29.
ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
- una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza
(lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
- dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente
a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4
lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316.
delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS);
2.11
Nel caso di specie, l’assicurata ha contestato
la determinazione del reddito annuo determinante,
sostenendo che l’UAI avrebbe preso in considerazione, per calcolare il montante
della rendita, il reddito annuo determinante di fr. 22'542.- pari a quanto
percepiva l’assicurata quando lavorava al 50% e non al 100%, ignorando
l’inabilità lavorativa di RI 1 nella sua attività di casalinga. A mente della
ricorrente l’amministrazione inoltre non avrebbe preso in considerazione
l’aumento che è concesso agli assicurati che non hanno ancora raggiunto i 45
anni al momento dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 36
LAI.
La tesi
ricorsuale non merita accoglimento. Dall’esame degli atti della Cassa __________
di compensazione (Cassa), competente per eseguire il calcolo della rendita
(art. 60 cpv. 1 lett b LAI), prodotti con la risposta di causa (doc. VI) e
richiamati da questa Corte (doc. XII), risulta che la succitata amministrazione
ha correttamente proceduto al calcolo della rendita fondandosi sugli anni di
contribuzione dal 1° gennaio 1998 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno
di età) al 31 dicembre 2005 (anno precedente l’inizio del diritto alla
rendita).
Avendo
l'assicurata pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti (8 anni), ella ha
diritto ad una rendita completa calcolata sulla base della scala 44.
Contrariamente
a quanto sostenuto dall’insorgente la somma dei redditi dell’attività lucrativa
(fr. 123'159.-) è poi stata maggiorata del 40% in applicazione dell’art. 33 OAI
(supplemento al reddito annuo medio) e divisa per il periodo di contribuzione
complessivo di 8 anni. L’importo del reddito annuo medio della rendita
corrisponde dunque a fr. 21'930.- per il 2006 e fr. 22'542.- per il 2007, pari
ad una rendita di fr. 1'271.- per il 2006 e fr. 1'306.- per il 2007.
Su questo
punto, dunque, la decisione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.
2.12
Parzialmente
vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto a
un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 100.-- che vanno a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L’assicurata
ha diritto a una mezza rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2006 al 30 settembre
2006 e una rendita intera dal 1° ottobre 2006.
2. Le spese,
per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 100.-- a carico dell’assicurata.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili
parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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