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Decisione

32.2007.262

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 marzo 2009Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XXI

e XXIII sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XXV).

1.8. L’UAI ha

inoltrato le proprie osservazioni in data 2 gennaio 2009 (doc. XXVI), mentre il

rappresentante dell’assicurata ha presentato la propria presa di posizione in

data 7 gennaio 2009 (doc. XXVII).

Entrambe

le parti si sono riconfermate nelle proprie precedenti allegazioni.

I

doc. XXVI e XXVII sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc.

XXVIII e XXIX).

1.9. Il 13

gennaio 2009 questa Corte ha chiesto alla __________ ulteriori precisazioni riguardo

alle risposte fornite ai quesiti del 14 novembre 2008 (doc. XXX).

La __________

ha risposto in data 9 febbraio 2009 (doc. XXXII).

I doc.

XXX e XXXII sono stati trasmessi alle parti per osservazioni che sono giunte,

da parte dell’assicurata, il 13 febbraio 2009 (doc. XXXIV) e il 24 febbraio

2009 da parte dell’UAI (doc. XXXV).

I doc.

XXXIV e XXXV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XXXVII e

XXXVII).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Questo

Tribunale è chiamato a statuire se l’UAI era legittimato ad attribuire

all’assicurata una rendita d’invalidità soltanto a partire dal 1° luglio 2006 e

se la Cassa__________ di compensazione AVS/AI/IPG ha correttamente calcolato la

rendita spettante a RI 1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84

consid. 1b).

Nella DTF

107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La

nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini

con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo

giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i

principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una

fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Nel

formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 2 novembre 2005 al punto

6.6. “Incapacità lavorativa dovuta a malattia o a infortunio” l’assicurata

ha indicato un’incapacità totale al 100% dal 14 luglio 2005 (doc. 1-5).

Nelle

allegate osservazioni supplementari l’assicurata ha fatto le precisazioni

che seguono:

"

(…)

Causa dolori molto forti, impossibilitata a

lavorare al 100%, mi misi subito alla ricerca di un posto di lavoro e trovai

un’occupazione al 50% al __________.

Finalmente sembrava che avessi trovato il lavoro

giusto per me ero al 7° cielo, il lavoro a quella percentuale andava bene ed

erano contenti di me, tutto sembrava andare nel verso giusto fino a quando, un

mese dopo la mia assunzione, venne licenziata la mia collega anch’essa aiuto

medico al 50%.

I miei superiori obbligarono me ad aumentare dal

50% al 60-70-80% senza contare le ore di straordinari che mi portarono al 100%.

Pur di non essere licenziata e per amore del lavoro lo feci e strinsi i denti

dai dolori sempre più forti. Fui constretta a lavorare per 2 e alla fine della

giornata ero così stremata che non sapevo più come fare per tornare a casa non

riuscivo più a stare in posizione eretta, i dolori mi obbligavano a piegare la

schiena e la gamba dx non voleva saperne di sopportare il peso del mio corpo.

Dormire era sempre meno possibile e guidare sempre più difficile nonostante il

cambio automatico! Arrivata al culmine della sopportazione dovetti diminuire di

nuovo la percentuale al 50% e ricominciai con la - >FISIOTERAPIA”. (doc. AI

2-1).

Nel rapporto

medico del 22 novembre 2005 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna,

ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"

1. Dolori lombari e radicolari S1 a destra su

Discopatia L5-S1, spondilosi e

spondilolistesi di grado II

Considerandi

2.

Obesità

Sindrome dismetabolica con

insulino-resistenza

3.

Sindrome ansiosa depressiva

4.

Coliche renali ricorrenti”.

Il medico ha

poi indicato un’incapacità lavorativa del 100% dal 14 luglio 2005 (doc. 9-1).

Il Dr.

Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nel proprio referto

del 9 dicembre 2005 (doc. AI 10-3), dopo aver posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD10 F41.2) nel quadro di una condizione clinica generale

in una paziente con tratti di personalità evitanti e dipendenti (ICD10 F61.0)” ha

precisato che i disturbi psichici della ricorrente hanno assunto valenza

inabilitante da giugno 2005 e al punto B del proprio rapporto ha precisato che

l’incapacità lavorativa medicalmente giustificata per l’ultima attività

esercitata di aiuto-medico è del 100% dal mese di settembre 2005 (doc. AI

10-3).

Il

16.

febbraio 2007 il Dr. Med. __________ ha allestito un certificato medico dal

seguente tenore (doc. L):

"

Con la presente certifico che la persona citata

a margine è stata in mia cura dal settembre 1994 alla fine di luglio del 2005.

Già durante la scuola con apprendistato di tecnica di radiologia __________

aveva avuto dei dolori alla colonna assai importanti in relazione con la sua

attività (durante il lavoro doveva spesso sollevare e spostare dei pazienti

prima e mentre si eseguivano degli esami radiologici). Visto questo

peggioramento dei dolori le era stato fatto un esame radiologico della colonna

lombare all’ospedale __________ che aveva permesso di diagnosticare la

spondilolistesi. La signora RI 1 aveva in seguito iniziato un lavoro di aiuto

medico al __________ il 09.09.03. Inizialmente, visti anche i dolori lombari

aveva iniziato a lavorare al 50%. In seguito aveva acconsentito ad aumento la

percentuale fino al 100% anche perché il lavoro le piaceva molto ma a causa

della riacutizzazione dei dolori lombari radicolari a partire dal 1.2.05 ha

dovuto ridurre l’abilità lavorativa al 50%. Purtroppo in questo periodo era

stata spostata anche in un altro reparto con mansioni più pesanti dal punto di

vista fisico che hanno ulteriormente aggravato il problema alla colonna che in

seguito ha portato ad una inabilità lavorativa al 100% a partire dal 14.07.05."

Lo stesso

medico curante, in data 13 luglio 2007, ha steso un ulteriore certificato medico

precisando quanto segue (doc. M):

"

(…)

La signora RI 1 aveva in seguito iniziato un

lavoro nella funzione di aiuto medico al __________ al 50% a partire

dall’1.09.03 fino all’aprile 2004. Dall’01.05.04 alla fine di settembre 2004 in seguito ha lavorato al 100%. Vista

la riacutizzazione dei dolori lombari a partire dall’01.10.04 ha ridotto il

lavoro all’80% e ha lavorato in questa misura fino del dicembre 2004. Visto un

ulteriore peggioramento durante il mese di gennaio 2005 ha lavorato al 70%. Con questa

riduzione della capacità lavorativa ha finalmente trovato il tempo di

sottoporsi a fisioterapia ambulatoriale __________. Purtroppo vi è stato un

ulteriore peggioramento dei dolori che hanno portato ad un ulteriore riduzione

della capacità lavorativa al 50% a partire dall’inizio di febbraio 2005 fino

all’interruzione del lavoro il 13.7.05. La signora RI 1 ha dovuto interrompere

il lavoro completamente in quanto i dolori irradianti nella gamba destra erano

diventati insopportabili."

2.6

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée

par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Nella

presente fattispecie, questo Tribunale è chiamato a verificare se l’UAI ha

correttamente attribuito una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1°

luglio 2006 non ritenendo sufficientemente documentata una riduzione

dell’impiego lavorativo della ricorrente nel periodo antecedente il mese di

luglio 2005.

L’assicurata

nel formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 2 novembre 2005 al

punto 6.6. “Incapacità lavorativa dovuta a malattia o a infortunio” ha

indicato un’incapacità totale al 100% dal 14 luglio 2005 (doc. 1-5).

Tuttavia,

nelle osservazioni supplementari allegate, la ricorrente ha precisato che

l’aumento della percentuale di lavoro dal 50% al 60-70-80% al __________ è

stata dettata da esigenze lavorative, ovvero dal licenziamento di una collega

impiegata a tempo parziale. La riacutizzazione dei dolori lombari l’hanno poi costretta

a diminuire, dal mese di ottobre 2004, la percentuale lavorativa e conseguentemente

riprendere le sedute di fisioterapia (doc. AI 2-1).

Tali

circostanze sono confermate dalla responsabile del personale della __________

che, interpellata da questa Corte in data 14 novembre 2008 (doc. XXI) in merito

alle ragioni che hanno indotto la __________ a siglare con l’insorgente un

contratto iniziale al 50% e ad aumentare nei mesi successivi il grado di

occupazione sino al 100% per poi ridurlo all’80%, al 70% e al 50%, ha così

risposto:

"

La Signora RI 1 è stata assunta il 9 settembre

2003.

con un contratto al 50% nel servizio di cardiochirurgia. A seguito della

necessità di sostituire la partenza di una collaboratrice in questo servizio, è

stato pattuito di aumentare la sua percentuale d’attività al 100% a partire dal

1.

maggio 2004.

Su richiesta della Signora RI 1 la percentuale

lavorativa è poi stata ridotta all’80% dal 1.ottobre al 31 dicembre 2004 e al

70% dal 1. gennaio 2005 al 31 gennaio 2005. Questa richiesta è stata motivata

dalla Signora RI 1 con questioni personali, segnatamente la necessità di

disporre di maggior tempo per occuparsi di una sorella invalida e poter

eseguire sedute di fisioterapia, nonché tenuto conto dei tempi necessari per gli

spostamenti tra il suo domicilio e il posto di lavoro.

Malgrado la riduzione del tempo di impiego la

Signora RI 1 ha dimostrato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di

lavoro a lei assegnati. Di comune accordo è stato infine deciso il suo trasferimento

in un altro servizio con un impiego lavorativo ridotto al 50% a partire dal

1.

febbraio 2005." (doc. XXIII)

Nel successivo

scritto del 9 febbraio 2009, su richiesta di precisazioni di questa Corte, la __________,

per voce della responsabile del personale, ha precisato di essere venuta a

conoscenza dei problemi di schiena di RI 1 e della sua necessità di seguire

delle sedute di fisioterapia “poco dopo l’assunzione” (doc. XXXII). La

responsabile ha poi precisato che l’insorgente “ci ha comunicato le sue

difficoltà solo al momento della richiesta di riduzione della percentuale

d’impiego” (doc. XXXII, la sottolineatura è del redattore).

La richiesta

di riduzione della percentuale lavorativa è da ricondurre al mese di febbraio

2005.

quando RI 1 e __________ hanno sottoscritto la modifica del contratto di

lavoro con una percentuale lavorativa al 50% nella funzione di aiuto medico per

il Servizio di Ricerca Cardiovascolare (doc. 49-34). Circostanza confermata anche

dalla responsabile del __________: “Di comune accordo è stato infine deciso

il suo trasferimento in un altro servizio con un impiego lavorativo ridotto al

50% a partire dal 1.febbraio 2005” (doc. XXIII).

Da parte sua

il medico curante della ricorrente, il Dr. __________ ha a più riprese

certificato che a causa della riacutizzazione dei dolori lombari la

paziente ha ridotto il lavoro all’80% a partire dall’01.10.04 fino al mese di

dicembre 2004. Poi, visto un ulteriore peggioramento durante il mese di gennaio

del 2005 ella ha ridotto la percentuale al 70%, ciò che le ha permesso di

iniziare le sedute di fisioterapia (circostanza confermata dalla fisioterapista

__________ in data 17 luglio 2007, cfr. doc. 49-35).

Purtroppo

l’ulteriore peggioramento dei dolori hanno costretto RI 1 ad un'ulteriore riduzione

della capacità lavorativa al 50% a partire dall’inizio di febbraio 2005 fino

all’interruzione del lavoro al 13 luglio 2005 (cfr. doc 23-1; doc. M)

Alla luce della

documentazione contenuta nell'incarto e degli accertamenti compiuti dal TCA,

questa Corte ritiene che vi siano sufficienti elementi per considerare il mese

di febbraio 2005 come data d’inizio della limitata capacità lavorativa

di RI 1 nel calcolo dell’anno di attesa a partire dal quale nasce il diritto

alla rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, essendo a quel momento

presente un’incapacità lavorativa al 50%.

Può rimanere

indecisa la questione se far risalire l’inabilità lavorativa della ricorrente

al periodo antecedente il mese di febbraio 2005 ritenuto che agli atti non vi

sono certificazioni dell’inabilità lavorativa di RI 1 per almeno il 40 per

cento in media (art. 29 cpv. 1 lett.b LAI).

La tesi

ricorsuale secondo cui RI 1 ha iniziato a lavorare presso il __________ al 50% nel

settembre 2003 per ragioni prettamente di salute non trova riscontro dalle

tavole processuali.

Il precedente

datore di lavoro ha a tal proposito rilevato che “la Signora RI 1 non ha

comunicato di non poter lavorare al 100% per ragioni di salute né durante il

colloquio di presentazione né al momento dell’assunzione” (doc. XXXII).

L’assicurata

ha infatti progressivamente aumentato la percentuale d’impiego e lavorato a

tempo pieno sino al mese di settembre 2004 “…anche perché il lavoro le

piaceva molto” (cfr. certificato medico del 16.02.2007 Dr. __________, doc.

23-1).

Emerge inoltre

che RI 1 ha aperto un termine quadro dell’assicurazione disoccupazione dall’8

gennaio 2003 al 7 gennaio 2005, poi chiuso in data 1° aprile 2004, con un grado

di occupazione del 100%. Sino al mese di agosto del 2003 le sono state versate

delle indennità di disoccupazione pari all’80% del guadagno assicurato, in

seguito l’assicurata percepiva unicamente i costi per le spese di pendolare.

In queste

condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata dal 1° di febbraio 2005

al 13 luglio 2005 conservava una capacità lavorativa residua del 50% nella sua

precedente attività di aiuto medico, nella quale era in grado di conseguire,

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente

al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che

l’incapacità lucrativa della ricorrente ammontava in detto periodo al 50%, ciò

che permette di attribuire all’insorgente una mezza rendita a far tempo dal 1° febbraio

2006.

2.8

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

In

considerazione di ciò, ritenuto che l’assicurata presenta una capacità lavorativa

residua del 50% dal 1° febbraio 2005 al 13 luglio 2005 e successivamente un’incapacità

lavorativa completa (100%), RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a

far tempo dal 1° febbraio 2006 al 30 settembre 2006 e una rendita intera dal 1°

ottobre 2006 (tre mesi dopo l’aggravamento dell’incapacità al guadagno, cfr.

art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.9

Dall’inchiesta

per le persone che si occupano dell’economia domestica svolta dall’UAI in data

27.

febbraio 2007 (doc. AI 29-1) è inoltre è emerso che la ricorrente – per sua

stessa ammissione – non ha mai avuto intenzione di fare la casalinga, ma di

aver fatto tutto il possibile per concludere una formazione professionale che

le permettesse di lavorare a tempo pieno. A conferma di ciò vi è la domanda

d’indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2003 nella quale l’assicurata

ha indicato una disponibilità lavorativa sia a tempo pieno che parziale e la

stessa domanda di prestazioni AI ove non vi è alcuna indicazione circa

un’attività di casalinga. Nelle osservazioni supplementari (doc. AI 2-1)

l’insorgente quando descrive il proprio iter formativo e professionale non fa

cenno alcuno ad una presunta volontà di svolgere l’attività di casalinga.

Su questo

punto il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.10

Giusta l'art.

36.

cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati

alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi

per almeno un anno intero. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso

3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al

calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se

l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il

reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento

percentuale.

A seconda

che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure

che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha

diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS),

vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso

numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.

29.

ter cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

- una

persona ha pagato i contributi (lett. a);

- il suo

coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

almeno

il doppio del contributo minimo (lett. b);

- possono

essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza

(lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso si

compone:

- dei

redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli

accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma

dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore

di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il

reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque

necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente

a fissare la corrispondente rendita.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa

sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett.

b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4

lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316.

delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS);

2.11

Nel caso di specie, l’assicurata ha contestato

la determinazione del reddito annuo determinante,

sostenendo che l’UAI avrebbe preso in considerazione, per calcolare il montante

della rendita, il reddito annuo determinante di fr. 22'542.- pari a quanto

percepiva l’assicurata quando lavorava al 50% e non al 100%, ignorando

l’inabilità lavorativa di RI 1 nella sua attività di casalinga. A mente della

ricorrente l’amministrazione inoltre non avrebbe preso in considerazione

l’aumento che è concesso agli assicurati che non hanno ancora raggiunto i 45

anni al momento dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 36

LAI.

La tesi

ricorsuale non merita accoglimento. Dall’esame degli atti della Cassa __________

di compensazione (Cassa), competente per eseguire il calcolo della rendita

(art. 60 cpv. 1 lett b LAI), prodotti con la risposta di causa (doc. VI) e

richiamati da questa Corte (doc. XII), risulta che la succitata amministrazione

ha correttamente proceduto al calcolo della rendita fondandosi sugli anni di

contribuzione dal 1° gennaio 1998 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno

di età) al 31 dicembre 2005 (anno precedente l’inizio del diritto alla

rendita).

Avendo

l'assicurata pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti (8 anni), ella ha

diritto ad una rendita completa calcolata sulla base della scala 44.

Contrariamente

a quanto sostenuto dall’insorgente la somma dei redditi dell’attività lucrativa

(fr. 123'159.-) è poi stata maggiorata del 40% in applicazione dell’art. 33 OAI

(supplemento al reddito annuo medio) e divisa per il periodo di contribuzione

complessivo di 8 anni. L’importo del reddito annuo medio della rendita

corrisponde dunque a fr. 21'930.- per il 2006 e fr. 22'542.- per il 2007, pari

ad una rendita di fr. 1'271.- per il 2006 e fr. 1'306.- per il 2007.

Su questo

punto, dunque, la decisione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.

2.12

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto a

un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 100.-- che vanno a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ L’assicurata

ha diritto a una mezza rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2006 al 30 settembre

2006 e una rendita intera dal 1° ottobre 2006.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 100.-- a carico dell’assicurata.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili

parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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