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Decisione

32.2007.264

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. PI

1 ha contestato la legittimazione di RI 1 a ricorrere, facendo presente che era

assicurata, per il tramite del suo (ex) datore di lavoro, contro la perdita di

guadagno presso __________ e che a quest’ultima la ditta __________ aveva annunciato

il suo caso di malattia.

Con

osservazioni 2 ottobre 2007 la ricorrente ha fatto presente di aver ripreso,

con effetto 1° gennaio 2005, da __________ parte delle sua attività, così come

autorizzato dal Dipartimento federale delle finanze con decisione 12 luglio

2005 e pubblicato nel FUSC __________ (XII).

Il

4 settembre 2008 la RI 1 ha prodotto la citata decisione dipartimentale dalla

quale risulta, fra l’altro, la cessione delle attività di __________ (settore

malattia) a RI 1 (__________). Va poi tenuto conto che RI 1 è autorizzata ad

agire in nome e per conto di __________.

In

questo contesto è pertanto data la legittimità di RI 1 a ricorrere contro la

decisione contestata, mediante la quale le viene negato il diritto al

versamento di una rendita AI arretrata, a compensazione degli anticipi già

erogati (cfr. STF 21 febbraio 2008, I 935/06, consid. 2 con riferimenti di

giurisprudenza ivi indicati).

2.3. L’assicurata

contesta parimenti la competenza del TCA in quanto:

"

(...)

In via preliminare è opportuno chiedersi se e in quale

misura codesto Tribunale può essere investito dell'esame della presente

fattispecie, ritenuto che il sovra-indennizzo sul quale si basa la richiesta di

rimborso della RI 1 non è l'art. 69 LPGA ma la LCA ed in particolare le

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) della __________ valide dal 1.

gennaio 2004; e questo malgrado il fatto che la mancata restituzione sia

contenuta nella decisione della Cassa __________ del 20 luglio 2007.

(...)" (Doc. VIII, pag. 3)

Va

qui fatto presente che la presente controversia concerne il versamento di rendite

AI arretrate a terzi (in casu: RI 1) che hanno erogato anticipi ai sensi

dell’art. 85bis OAI.

Trattasi

quindi di una vertenza in ambito delle assicurazioni sociali, è data la

competenza dello scrivente Tribunale (art. 57 LPGA in relazione all’art. 1 lett.

m LPTCA).

Nel

merito

2.4. Oggetto

del contendere è sapere se RI 1 ha diritto al versamento diretto della rendita

d’invalidità arretrata di PI 1, a compensazione delle indennità perdita di

guadagno secondo la LCA versate a quest’ultima in eccesso.

2.5. L’art.

22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può

essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia

che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere

ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi

versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art.

85bis cpv. 1 prescrive che “ i datori di lavoro, gli istituti di previdenza

professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza

pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in

Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato

di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È

fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che

hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un

formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più

tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI”.

Secondo

l’art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni “liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo (lett. a); versate contrattualmente o legalmente, nella misura

in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere

dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b)”.

Il

cpv. 3 dell’art. 85bis OAI dispone che “ gli arretrati di rendita possono

essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di

questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

La

citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA

(SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore

al 1° gennaio 2008.

Va

qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza

equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una

norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

La

cifra marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede che il terzo che ha

concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve annunciare la sua pretesa

alla cassa di compensazione competente, presentando a tale scopo il formulario 318.183.

Secondo

la cifra marg. 10057 DIR e la cifra marg. 2006 della Circolare concernente la

compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di

prestazioni delle casse malati riconosciute, se la richiesta di compensazione

emana da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione si applicano le

disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi. La cifra marg.

10057 DR precisa inoltre che sono considerate casse malati riconosciute solo

quegli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla LAMal,

mentre non è da considerarsi tale chi concede prestazioni giusta la LCA. Le

domande di compensazione di questo tipo di casse sono regolate dalle disposizioni

relative a terzi che hanno concesso anticipi.

2.6. Nel

caso in esame, la ricorrente fonda il proprio diritto a richiedere direttamente

il versamento della rendita arretrata per compensare le indennità giornaliere

versate in eccesso sull’art. 7 cpv. 1 e cpv. 6 delle CGA per l’assicurazione

collettiva di indennità giornaliera della __________ (doc. B).

Come

rettamente evidenziato dall’assicurata, l’insorgente ha fatto riferimento alle

CGA di un contratto non applicabile alla fattispecie in esame. In effetti, dalla

documentazione prodotta da RI 1 risulta che la ditta __________ (datrice di lavoro

di PI 1) aveva sì sottoscritto con la __________ un’assicurazione collettiva indennità

giornaliera (polizza no. KTG 104051/003) tuttavia con durata sino al 31

dicembre 2003 (doc. A).

Dall’annuncio

di inabilità lavorativa allestito dal datore di lavoro il 18 marzo 2005 si

evince che l’assicurata ha iniziato il periodo di incapacità al lavoro in data 1°

agosto 2004 e che destinatario della notifica è __________ (doc. C), di cui, come

visto, la ricorrente ha acquisito le attività legate al settore malattia. Ne

consegue che nel caso concreto le disposizioni regolamentari determinanti sono

quelle relative dall’assicurazione collettiva perdita di guadagno de __________

(doc. 9), prodotte dall’assicurata stessa. Nelle osservazioni 2 ottobre 2007 RI

1 ha del resto ammesso ”l’errato invio dei giustificativi inerenti il contratto

d’assicurazione” (X).

Sono

pertanto applicabili le CGA de __________, in vigore dal 2004. L’eventuale

diritto al rimborso è regolato dall’art. D 10 (sovraindennizzo) cifra 4 che,

fra l’altro, recita:

"

(...)

omissis

Fino alla decisione dell'AI, «__________» versa, a titolo di anticipo, le indennità

giornaliere non ridotte, a condizione che la persona assicurata acconsenta

per iscritto che le prestazioni riconosciute dall'AI per il medesimo periodo

siano versate direttamente a «__________», nella misura in cui le stesse

dovessero provocare un sovraindennizzo ai sensi delle presenti disposizioni.

Per il calcolo del sovraindennizzo, le rendite completive per il coniuge (art.

34 LAI) e le rendite completive per i figli (art. 35 LAI) sono computate

integralmente.

«__________» ha il diritto di chiedere direttamente

all'AI il rimborso delle prestazioni che quest'ultima versa a titolo di

arretrati di rendita e di prestazioni retroattive. «__________» può esigere

dall'AI che le prestazioni da ricuperare siano da quest'ultima compensate fino

a concorrenza delle prestazioni anticipate e versate direttamente da «__________».

(...)" (Doc. VIII/9, pag. 8; sottolineatura del redattore)

Decisivo

è pertanto che la persona assicurata abbia dato il proprio preventivo consenso

al pagamento diretto delle prestazioni arretrate AI.

Tale

principio è stato recentemente ribadito da questo TCA in una sentenza del 6

ottobre 2008 nella causa M. (inc. 32.2008.33) riguardante un caso analogo a

quello ora in esame. Accertato che sussisteva una norma contrattuale regolante

l’eventuale diritto al rimborso, questa Corte ha evidenziato:

"

L’art. B4.2 stabilisce

infatti chiaramente che l’assicuratore può chiedere all’assicurazione sociale

il rimborso di quanto versato, solo previo accordo scritto dell’assicurato,

accordo che secondo il tenore esplicito della norma contrattuale in oggetto

deve essere concesso prima del riconoscimento della rendita da

parte dell’AI (“Qualora non sia stato ancora accertato il diritto alla

rendita di un'assicurazione statale o aziendale, cfr. sopra al consid.

Considerandi

2.

). Solo l’accordo scritto dell’assicurato prima, o comunque contestualmente,

al versamento delle prestazioni assicurate, conferisce in altre parole alle

stesse il carattere di “anticipo” che poi motiva, se del caso, la richiesta di

rimborso.

Come è stato detto, nella fattispecie

concreta tale norma contrattuale non è tuttavia stata adempiuta, un accordo ai

sensi della medesima non risultando essere stato né richiesto né tanto meno

dato da M. al momento della corresponsione delle indennità, all’epoca in cui il

diritto alla rendita non era ancora stato accertato né del resto nemmeno

successivamente. Emerge infatti incontestatamente che le prestazioni assicurate

sono state erogate, in assenza di un qualsivoglia accordo dell’assicurato ad un

eventuale successivo rimborso delle stesse, in un periodo ampiamente

antecedente alla decisione dell’Ufficio AI di attribuzione della rendita AI

(per un caso analogo, peraltro concernente la medesima W., cfr. STCA 31

luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34; cfr. anche STF del 3 dicembre

1993.

nella causa W., I 405/92).

Ora, considerato come in base alle condizioni contrattuali applicabili (art.

B4.2), presupposto fondamentale per la richiesta di rimborso nel caso in cui

prestazioni di indennità giornaliere vengano versate prima dell’accertamento

del diritto alla rendita di un’assicurazione statale o aziendale, è il preventivo

accordo scritto dell’assicurato all’eventuale successiva richiesta di rimborso

da parte dell’assicurazione, osservato come la W. al momento di concedere le

indennità giornaliere in parola, prima dell’accertamento del diritto

alla rendita AI dell’assicurato, non si è, come visto, premunita di ottenere

l’accordo scritto del ricorrente richiesto dalle condizioni contrattuali, ne

discende che le premesse giustificanti il pagamento a terzi che hanno concesso

anticipi non possono essere considerate adempiute” (STCA citata consid. 2.7

pagg. 19/20).

Ritornando

al caso in esame, dagli atti prodotti non risulta che l’assicurata abbia dato

il suo consenso scritto al diretto versamento della rendita per compensare le

indennità giornaliere (non ridotte) anticipate. Essa non ha infatti firmato il

relativo formulario di accordo inviatole da RI 1 il 2 dicembre 2005 (doc. D),

né ha dato seguito agli scritti sollecitatori del 18 gennaio 2008 (VIII/4), 8

marzo 2006 (VIII/5), 12 maggio 2006 (VIII/6) indirizzati al suo recapito

personale, né alla lettera 16 novembre 2006 trasmessa al suo legale (M). Vero

che, conformemente la succitata disposizione regolamentare, le indennità

giornaliere possono essere “anticipate” solo dopo il citato accordo, ma, come

visto, tale consenso non c`è stato.

del resto l’assicurata ha firmato il formulario ufficiale relativo alla

“Compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” (doc. H; sulla portata

generale del consenso di un assicurato sul citato formulario cfr. DTF 131 V 243

s. e STFA 9 dicembre 2005 nella causa Z, I 632/03).

In

conclusione, rettamente l’Ufficio AI ha deciso di non versare alla ricorrente

la rendita arretrata a compensazione di indennità giornaliere LCA versate in eccesso

(per casi analoghi; cfr. STCA 23 giugno 2006 nella causa M., inc. 32.2005.150 e

31.

luglio 2002 nella causa V., inc. 32.2002.34 e da ultimo la citata STCA 6

ottobre 2008 nella causa M. inc. 32.2008.33).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente.

2.8

A

PI 1, chiamata in causa e rappresentata da un legale, la quale

ha postulato la reiezione del gravame, deve essere riconosciuta un’indennità di

fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a carico della

ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das

Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239

con riferimenti; in ambito art. LAVS 52 cfr. STFA inedite 26

agosto 2002 nella causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa

S, K 8/06, consid. 7 ).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico di RI 1 che verserà inoltre a PI 1

fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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