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Decisione

32.2007.266

Domanda AI. Sulla base degli atti non é possibile escludere che la patologia psichiatrica abbia degli effetti sulla capacità lavorativa. Rinvio atti perché, previo complemento peritale, l'Ufficio AI r

16 settembre 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Circa

la valutazione medica, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che da un

punto di vista somatico la capacità lavorativa medico-teorica dell’assicurata

nella sua attività esercitata di impiegata di commercio è dell’85% mentre che

l’aspetto psichiatrico deve essere ulteriormente indagato.

2.8.1. I

periti del SAM, in sede di discussione, riguardo alla patologia reumatologica,

hanno infatti rilevato che “(…) in questo ambito l’A. è stata valutata dal

nostro consulente dr. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto i

dati anamnestici, i disturbi dal punto di vista soggettivo ed oggettivo ed i

referti radiologici (descritti al capitolo 4.2), il nostro consulente pone le

diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5, concludendo che complessivamente l’A.

soffre di una scoliosi dorsolombare strutturale non evolutiva associata ad una

possibile/proba-bile discopatia L4/L5, senza disturbi neurologici associati.

Sia per la patologia statica, che per quella discale degenerativa, non vi è

alcun’indicazione operativa. La terapia è adeguata con adeguati esercizi e

ginnastica in palestra. Per quanto riguarda la prognosi, questa è naturalmente

difficile da stabilire con certezza, soprattutto a medio-lungo termine.

Considerando tuttavia i dolori cronici presenti da vari anni e l’associazio-ne

con la patologia psichiatrica, il nostro consulente ritiene occorra calcolare

un’evoluzione cronica di questi disturbi. Dal lato reumatologico non vi sono

altre particolarità di rilievo. Per quanto riguarda la lieve iperlassità ligamentare,

si tratta di un fatto costituzionale perfettamente asintomatico e che non è

all’origine di alcun problema funzionale. Il nostro consulente valuta il grado

di capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nell’attività da

ultimo esercitata (pure ritenuta adeguata allo stato di salute dell’A., nella

misura del 80-90%. In qualità di casalinga la capacità lavorativa è valutata

nella misura del 70%. (…)” (doc. AI 21/9).

Questa

valutazione della capacità lavorativa nell’attività da ultimo esercitata non é

stata contestata e nemmeno è stato prodotto alcun certificato medico specialistico

che riconoscesse un’incapacità lavorativa maggiore riconducibile a questa patologia.

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

In

particolare non è possibile concludere differentemente avuto riguardo allo scritto

14 giugno 2007 (doc. AI 32/3-4), indirizzato all’Ufficio AI, nel quale il dr. __________,

FMH in medicina generale, non ha addotto e tantomeno documentato le ragioni per

le quali si scosta dalle conclusioni del dr. __________ e, considerando anche

gli aspetti extra somatici, ha concluso che: “(…) dopo attenta valutazione con

lo psichiatra curante dr. __________, ritengo che, dopo il peggioramento

verificatosi i mesi scorsi, è ora presente un lieve miglioramento dello stato

psico-fisico: per questo motivo vi è la possibilità di dichiarare nel prossimo

futuro la paziente abile al 50% in attività adeguata; abbiamo perciò chiesto

alla stessa di annunciarsi nei prossimi mesi all’Ufficio del lavoro per la

ricerca di una occupazione a lei confacente.” (doc. AI 32/4).

In

merito, il dr. __________, nelle annotazioni 28 giugno 2007, ha rilevato che

“(…) il Dr. __________ fa riferimento alla degenza presso la Clinica di

riabilitazione a __________ del 2006 ed al rapporto del Dr. __________ del 2005

(già agli atti). Egli riferisce di un peggioramento negli ultimi due anni,

soprattutto della sintomatologia dolorosa, la quale limita la mobilità e le posizioni

statiche. Si aggiunge pure un’emicrania. Dopo il peggioramento verificatosi nei

mesi scorsi, lo stato di salute sarebbe migliorato, tanto da consentire una

capacità lavorativa parziale (50%). Non è specificato in che cosa consisterebbe

il miglioramento dello “stato psico-fisico”. […] La documentazione non contiene

nuovi aspetti, non presi in considerazione al momento della perizia SAM del gennaio

2007 (rapporto del 21 febbraio 2007).” (doc. AI 33/1).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certe mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

Considerandi

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.8.2

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico dagli atti risulta quanto segue:

● il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel

certificato 5 aprile 2005 all’intenzione dell’assicurazione malattia (doc. 1/31

dell’incarto cassa malati), posta la diagnosi di episodio depressivo di media

gravità, ha attestato un’inca-pacità lavorativa del 100% dal dicembre 2004 e,

circa il decorso e la prognosi, ha osservato che “(…) nonostante una cura

combinata con un SSRI e del Remeron, persistenza dei disturbi. (…)” e rilevato

che “(…) prognosi riservata, con probabile difficoltà con la “restituito ad integrum”

e con evidentemente, vista la diagnosi, pericolo di ricaduta. (…)”.

● Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato 28 luglio

2005.

all’intenzione dell’assicurazione malattia (doc. 1/26 dell’incarto cassa

malati), posta la diagnosi di “(…) F32.1 episodio depressivo (…)”, ha attestato

che “(…) attualmente nonostante il trattamento con psicostabilizzanti, antidepressivi,

ansiolitici e neurolettici atipici persistono i sintomi biologici della

depressione, soprattutto alterazione del ritmo del sonno veglia, risvegli notturni,

perdita d’interessi, sensazioni di capogiri e di soffocamento. (…)” precisando

che “(…) la paziente non è stata ricoverata. Non è prevista una ripresa del

lavoro a breve termine. La prognosi dei quadri depressivi di questo tipo di

solito è molto incerta. Si tratta di un’incapacità lavorativa che non di rado

raggiunge un anno, mentre per le terapie saranno necessarie verosimilmente per

almeno due anni.”.

Nel

certificato medico 17 novembre 2005 (doc. 1/2-3 dell’incarto cassa malati), il

dr. __________ – confermata la diagnosi principale di “(…) F32.1-2 episodio

depressivo di media-grave entità (…)” e attestato uno stato stazionario e

un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività – ha constatato che

“(…) dall’inizio della presa a carico il quadro clinico è apparso come un tipico

disturbo depressivo maggiore con la ciclia circadiana, tipici disturbi del sonno,

basso tono d’umore, tendenza alla claustrazione, frequente pianto con

un’ideazione pessimistica ed un vissuto traumatico della perdita del posto di

lavoro completamente incapace ad orientarsi verso una ricerca di un nuovo posto

di lavoro. Nonostante diversi interventi medicamentosi ed appoggio

psicoterapeutico il tenore depressivo si è accentuato e sono apparsi disturbi

d’ordine ortopedico reumatologico. Già nel mese di giugno dell’anno scorso la

sua condizione è apparsa abbastanza pesante e ho ritenuto necessario

d’introdurre degli psicostabilizzatori (Lamotrigina), mentre i successivi interventi

con la medicazione antidepressiva non hanno portato a grossi benefici a causa degli

importanti effetti collaterali. Gli psicostabilizzatori anticonvulsivi

dall’altro canto hanno permesso di rendere accettabili il tenore d’ansia. (…)”

Anche

nel rapporto medico 7 febbraio 2006 (doc. AI 10/1-5) il dr. __________, poste

le diagnosi note, ha attestato ancora uno stato stazionario e un’incapacità

lavorativa del 100% in qualsiasi attività.

Infine,

nello scritto 12 giugno 2007 all’Ufficio AI (doc. A1), dopo aver preso

posizione sul consulto psichiatrico 16 gennaio 2007 del servizio di psichiatria

e di psicologia medica sottoscritto dal capo servizio dr.ssa. __________ e dal

capo clinica dr. __________, il dr. __________ ha concluso che “(…) la mia

valutazione dell’incapacità lavorativa è la seguente. Ritengo giustificata la

decisione del Dr. __________ concernente l’incapacità lavorativa nei mesi

precedenti la presa a carico e certifico la totale incapacità al guadagno

dall’inizio della presa a carico da parte mia e questo fino alla valutazione

del Dr. med. __________, ovverosia fino al mese di dicembre 2005. In quel periodo

per soli motivi psichiatrici vi è stato un piccolo spazio che avrebbe forse

permesso una ripresa del lavoro al 50% o anche di più. Ricordo che si tratta di

una persona che ha mostrato un buon funzionamento lavorativo e di un certo

livello fino al 2004. All’inizio del 2006 per soli motivi psichiatrici vi erano

buone chance di ripresa ma questa è stata impedita per motivi reumatologici,

come si può concludere dall’ulteriore decorso e ricovero ospedaliero. Dopo il

ricovero è venuto a mancare il ripristino del livello di funzionamento precedente

e l’incapacità lavorativa si è protratta fino ad oggi ed è tuttora la causa

principale dell’incapacità lavorativa della paziente, che da circa due mesi

presenta un’importante recrudescenza della sintomatologia depressiva, ma fortunatamente,

come dimostrano i test psicometrici, la sfera cognitiva è ancora ben conservata

e la paziente soltanto non regge ancora a livello emotivo. Credo di poter

ripristinare almeno una parte del livello precedente e di evitare un decorso

invalidante definitivo, ma per assolvere questo compito ritengo indispensabile

riconoscere l’incapacità al guadagno di questa paziente negli ultimi 3 anni in

qualsiasi attività, come certificato dai medici curanti. Credo che questa

situazione possa essere confermata da una perizia specialistica FMH ma altrettanto

credo che vi sono già elementi sufficienti per procedere ad una decisione che riconosca

un’invalidità temporanea e una misura di reintegrazione di questa persona già

nel corso del 2007. (…)”.

● Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia

6.

dicembre 2005 all’intenzione della cassa malati (doc. 1/4-8 dell’incarto cassa malati), posta la diagnosi di “(…) sintomatologia

ansiosa-depressiva di moderata entità (…)”, ha concluso che “(…) in base alle

risultanze dell’esame clinico odierno, viste anche le conclusioni del colloquio

avuto con lo psichiatra curante, col quale mi sono lungamente intrattenuto,

considerate le risorse personali (in particolare la stabile condizione famigliare)

e l’assenza di limitazioni a livello cognitivo, ritengo ragionevolmente

proponibile ed esigibile, vista la relativa giovane età, alfine di evitare una

deriva verso uno stato di cronicizzazione, la ripresa di un’attività

lavorativa (tenendo presenti eventuali limitazioni dal punto di vista

reumatologico) nella misura del 50% a partire da subito. Entro due mesi, dal

solo punto di vista medico psichiatrico, è esigibile la ripresa di un’attività

lavorativa completa. (…)”.

Viste

le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che nel loro consulto 16

gennaio 2007 la dr.ssa. __________ e il dr. __________ non hanno sufficientemente

motivato per quale ragione hanno escluso la diagnosi posta dai precedenti

specialisti psichiatrici e su quale base hanno potuto concludere per una

distimia senza alcun effetto sulla capacità lavorativa.

Va

qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità

lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data

particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo

punto vedi Boltshauser, Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden

Dauerinvalidität, in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung,

Band 45, St. Gallen 1999).

La

fattispecie necessita quindi di essere ulteriormente indagata tramite complemento

peritale ad opera dei periti del SAM.

Ai

periti dovrà pure essere sottoposto per una presa di posizione lo scritto 12

giugno 2007 del dr. __________ all’Ufficio AI (doc. A1) e questo nonostante il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 31 agosto 2007 abbia concluso che

“(…) ritengo quindi che la valutazione SAM mantenga la sua validità in assenza

d’una modifica dello stato di salute dell’assicurata da allora ed in assenza

d’una lacuna di rilievo nell’accertamento psichiatrico, accertamento eseguito

in conoscenza di tutti i dati anamnestici di rilievo.” (doc. IV/1).

Al

riguardo, il TCA rileva che non essendo specialista in psichiatria e psicoterapia,

l’apprezzamento della rilevanza o meno del referto 12 giugno 2007 del dr. __________,

a fronte della valutazione peritale della dr.ssa. __________ e del dr. __________,

non era di competenza del dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione

dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31

agosto 2007).

Ai

periti dovrà infine essere sottoposto – atto questo che non figura agli atti –

anche il rapporto medico 9 maggio 2006 della dr.ssa __________ (trattasi, con

ogni verosimiglianza, del referto servizio psichiatria e psicologia medica menzionato

quale allegato nel rapporto della degenza dal 04.04.2006 al 03.05.2006 della

Clinica __________ di __________ (doc. AI 21/24-27). Al riguardo il dr. __________

nel suo scritto 12 giugno 2007 ha rilevato che “(…) stranamente non si menziona

il rapporto psicologico in occasione della degenza a __________ controfirmato

dalla stessa persona (ndr.: si riferisce alla dr.ssa __________), sebbene nel

rapporto psicologico si menzioni uno stato depressivo e ideazione suicidale

nonché alcuni sintomi biologici. (…)” (doc. A1).

2.8.3

In

simili circostanze, alla luce di quanto sopra esposto, secondo questo Tribunale,

vista la discrepanza tra le valutazioni specialistiche della dr.ssa. __________

e del dr. __________ e quelle degli altri specialisti psichiatri che si sono

pronunciati (il dr. __________, il dr. __________ e il dr. __________), non è

possibile, senza procedere ad un complemento peritale nel senso sopra indicato,

concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario

dell’assicurata, dal punto di vista psichiatrico, non aveva alcun effetto sulla

capacità lavorativa.

La

decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, previo complemento peritale, si pronunci nuovamente

sulla domanda di prestazioni.

Ritenuto

il rinvio per un complemento peritale la domanda di una perizia giudiziaria è superata.

2.9

Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA sottolinea comunque già sin d’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.

(32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.8.2,

2.8.3 e 2.9.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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