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32.2007.268

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 settembre 2008Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti del curante e dello psichiatra non ci

permettono di confermare la IL totale senza una perizia.

In particolare sulla gravità del diabete non sono

evidenti le giustificazioni: nel rapporto E 231 si dichiara una Hb1Ac di 7% e

non sono evidenti danni agli organi bersaglio (status neurologico, ancorché

cursorio, normale).

La gravità della depressione e il suo influsso sulla CL

sono anche da valutare (e questo anche a detta dello psichiatra) per di più a

distanza di 8 mesi dal suo rapporto, steso all'inizio della cura.

Perizia SAM." (doc. AI 24/1)

"

La perizia SAM fu

sospesa perchè l'A. ha avuto un incidente:

- frattura plateau tibiale sinistro

(24.11.2004), operata il 31.11.2004 con osteosintesi e trapianto di spongiosa

dalla tibia sinistra.

A distanza di 4 mesi dall'intervento (e probabilmente a

6 mesi quando sarà convocato) si può presumere una situazione stabile per cui

si può di nuovo procedere a perizia SAM, dove si dovrà valutare lo stato di

saluto globale, l'aspetto psichiatrico, ortopedico e internistico: il diabete

mellito non dovrebbe influire sulla CL).

Perizia SAM." (doc. AI 37/1)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 38/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 (doc. AI 44/1-21) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto a capo a due consultazioni specialistiche esterne di

natura ortopedica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la

seguente diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Esiti da frattura intra-articolare d’impressione del

capitello lat. della tibia sin. in data 24.11.2004 con/su:

- stato dopo osteosintesi e plastica con osso

spugnoso in data 30.11.2004.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa

Sindrome cervicale tendomialgica di carattere cronico

recidivante.

Esiti da periartropatia omeroscapolare bilat.

Diabete mellito tipo II insulinodipendente:

- finora non sono mai stati descritti danni

agli organi bersaglio.

Sovrappeso con BMI 26 kg/m2." (doc. AI

44/7)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorica dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come operaio manutentore

è da considerarsi nella misura del 50%, intesa come riduzione della capacità

funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. Si sottolinea,

però, che la convalescenza dopo il trauma del ginocchio sin. non può ancora

considerarsi conclusa: con il decorso più favorevole, la capacità lavorativa

potrebbe raggiungere la misura del 70% al massimo. (…)” (doc. AI 44/8), hanno

concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano da

patologie ortopediche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto

di vista psichiatrico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la

sua capacità lavorativa.

Dal punto di vista ortopedico, tenendo in

considerazione le diagnosi, riassunte al capitolo 5 e la loro discussione,

descritta al capitolo 6, la capacità lavorativa dell'A., nell'attività da

ultimo esercitata, viene influenzata soprattutto dallo stato del ginocchio sin.

Per l'attività di meccanico di manutenzione la capacità lavorativa si situa

attorno al 50%, ricordando però che la convalescenza postraumatica non può

ancora essere considerata conclusa e che con il miglior decorso la capacità

lavorativa potrebbe raggiungere la misura del 70%. La diminuzione della capacità

lavorativa si giustifica con le alterazioni e con la limitazione funzionale del

settore del ginocchio sin., tenendo conto del lavoro pesante di montatore e

smontatore di macchinari pesanti.

Concludendo, per le ragioni sopra esposte, dal punto di

vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,

nell'attività da ultimo esercitata, come operaio manutentore, nella misura del

50%, sottolineando ancora una volta che la convalescenza dopo il trauma del

ginocchio sin. non può ancora considerarsi conclusa e che con il decorso più

favorevole la capacità lavorativa può raggiungere la misura del 70%.

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione

temporale della limitazione della capacità lavorativa ricordiamo che i disturbi

nel settore cervicale ed omeroscapolare non incidono in maniera sensibile sulla

capacità lavorativa dell'A. A conferma di ciò ricordiamo che dopo il

licenziamento dall'ultimo posto di lavoro è seguito un periodo di AD (da

gennaio 2001 a novembre 2003), con una capacità lavorativa piena. Riteniamo

l'incapacità lavorativa, attestata da novembre 2003 come non giustificata.

Hanno invece un influsso sulla capacità lavorativa le alterazioni

postraumatiche a livello del ginocchio sin.: è quindi a partire dall'infortunio

del 24.11.2004 che si ritiene giustificato un influsso sulla capacità

lavorativa. Attualmente questa è nella misura del 50%.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

Riteniamo ragionevole l'opinione del nostro consulente,

ortopedico, il quale ritiene che provvedimenti d'integrazione professionale

siano poco opportuni in questo caso. Si tenga in considerazione l'età dell'A.,

il periodo già importante d'inattività lavorativa e l'ancora elevata capacità

lavorativa residua. L'A. sarebbe in grado di svolgere altre attività,

ricordando in particolare la sua formazione come radiotecnico a __________. Si

prendono in considerazione inoltre attività nel campo della meccanica leggera o

medio - leggera. Nel migliore dei casi sarebbe possibile ottenere una capacità

lavorativa attorno al 70%: dovrebbe trattarsi di un'attività in cui l'A. non

deve accovacciarsi; sollevare/trasportare pesi sup. ai 10 kg e camminare su

superfici non piane.

Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità

terapeutiche ribadiamo che con misure chinesiterapiche un certo miglioramento

funzionale nel settore del ginocchio sin. è ancora possibile (da rivalutare almeno

un anno dopo il trauma), rendendo possibile raggiungere una capacità lavorativa

nella misura del 70% con il decorso più favorevole. Per il ginocchio sin. però

la prognosi non appare molto favorevole: considerato il tipo di frattura ed il

coinvolgimento articolare, un'evoluzione verso una gonartrosi appare probabile,

eventualmente già a medio termine. In caso di difficoltà e di dolori importanti

sarà allora da discutere l'eventuale indicazione per un'artroprotesi

monocompartimentale lat. del ginocchio sin. E' però pure possibile che dopo

l'asportazione del materiale di osteosintesi e dopo eventuale artrolisi si

ottenga un certo miglioramento funzionale: purtroppo sulla capacità lavorativa,

in qualità di operaio di manutenzione, gli effetti saranno limitati.

Consigliamo di rivalutare l'A. a distanza di un anno

dal trauma.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 44/9-10)

Con

scritto 10 agosto 2005 indirizzato al dr. __________, complemento peritale sottoscritto

dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________, il SAM ha precisato che:

"

Come discusso

telefonicamente, dopo aver riesaminato il caso con il nostro consulente

psichiatra dr. __________, ribadiamo e precisiamo quanto esposto nella perizia

SAM del 13.06.2005, con le considerazioni seguenti.

- L'A. da settembre 2000 è attivo come

operaio manutentore presso le __________ di __________: nel settembre 2001

riceve la lettera di licenziamento (per motivi congiunturali) previsto per il

31.12.2001, con ultimo giorno di lavoro effettivo il 19.12.2001. Segue un

periodo di AD, da gennaio 2001 a novembre 2003, con una capacità lavorativa al

100%. A partire dal 1.11.2003 il medico curante e lo psichiatra curante

attestano un'incapacità lavorativa al 100% (atti 1.03.2004 e 19.02.2004). A

questo proposito facciamo notare come la terapia presso il dr. __________ sia

iniziata nel febbraio 2004 e quindi la sua attestazione di incapacità

lavorativa è da considerare retroattiva.

- Nonostante sia stata attestata

un'incapacità lavorativa nella misura del 100%, fin dal 1999 l’A. svolge (e

continua a svolgere, anche attualmente) l'attività di addetto alla pulizia presso

una fiduciaria di __________ per ca. un'ora al giorno, con un compenso di ca.

fr. 500.- mensili. Quindi, nonostante l'attestazione di incapacità lavorativa

totale, l'A. svolge ancora una certa attività lucrativa.

- Sulla base dei risultati della perizia

pluridisciplinare SAM, possiamo affermare che i disturbi nel settore cervicale

ed omeroscapolare non incidono in maniera sensibile sulla capacità lavorativa:

dell'A.: a conferma di ciò si ricorda che dopo il licenziamento dall'ultimo

posto di lavoro è seguito un periodo di AD, fino al novembre 2003, con una

capacità lavorativa piena. Riteniamo l'incapacità lavorativa, attestata a

partire da novembre 2003, come non giustificata. Anche dal punto di vista

psichiatrico non vi è mai stata un'incapacità lavorativa prolungata. Hanno

invece un influsso sulla capacità lavorativa le alterazioni postraumatiche a

livello del ginocchio sin.: è quindi a partire dall'infortunio del 24.11.2004

che si ritiene giustificato un influsso sulla capacità lavorativa, attualmente

nella misura del 50%.

- Ricordiamo però che la convalescenza

dopo il trauma del ginocchio sin. non può ancora considerarsi conclusa e che

con misure chinesiterapiche un certo miglioramento funzionale nel settore del

ginocchio sin. è ancora possibile (da rivalutare almeno un anno dopo il

trauma), rendendo possibile raggiungere una capacità lavorativa anche

nell'attività da ultimo esercitata nella misura del 70% con il decorso più

favorevole (vedi capitolo 8 e 9 della perizia SAM del 13.06.2005). (…)" (doc.

AI 46/1-2)

Il

dr. __________, nel rapporto medico 17 agosto 2005 (doc. AI 47/1-3), ha espresso

la seguente raccomandazione:

"

(…)

Perizia SAM (13.06.2005) con valutazione specialistica

ortopedica e psichiatrica.

Dal punto di vista psichiatrico non viene rilevata una

patologia specifica e quindi neanche una IL. (non è quindi giustificata la IL

dal novembre 2003).

Dal punto di vista ortopedico si evidenzia che il

ginocchio destro presenta un deficit di flessione (90) con discreta atrofia

muscolare. La funzionalità del ginocchio è diminuita. A 6 mesi dall'intervento

di osteosintesi, la situazione è giudicata suscettibile di miglioramento nei

mesi prossimi.

Non c'è diritto a rendita per ora, non essendo ancora

trascorso 1 anno dall'inizio della IL. (…)" (doc. AI 47/2)

L’Ufficio

AI ha quindi aggiornato gli atti con i rapporti di decorso 16 settembre 2005 (doc.

AI 48/1-2) del dr. __________, FMH in medicina interna, e 24 ottobre 2005 (doc.

AI 50/1-2) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

Il

dr. __________, nelle annotazioni 9 novembre 2005 (doc. AI 52/1), ha rilevato

che:

"

Ci vengono inviati 2

rapporti medici, dal medico di famiglia e dallo psichiatra che ritengono I'A.

inabile al 100% per patologie già valutate nella perizia SAM (13.06.2005) e

ritenute non invalidanti.

Di nuovo c'è però la:

- retinopatia diabetica OD (documentata, settembre

2005-11-09).

Indicato perciò chiedere all'oftalmologo quale sia

l'influsso di questa patologia sulla CL (lettera scritta).

Inoltre lettera al curante per meglio documentare

l'asserita neuropatia diabetica, che non risultava presente alla perizia

SAM." (doc. AI 52/1)

Il

dr. __________, con lettera 2 dicembre 2005 (doc. AI 55/1), ha comunicato che:

"

In riferimento alla sua

lettera del 10.11.2005 le riferisco che, il paziente a margine, effettivamente

ha una retinopatia diabetica tale da dover essere trattata con sedute laser

previste proprio in questi giorni.

Per quanto concerne la polineuropatia diabetica, le

riferisco che è presente una percezione vibratoria di 6/8 ai malleoli e 6 - 7/8

alle ginocchia e tuttavia, il paziente lamenta disturbi della percezione agli arti

inferiori in parte anche fastidiosi.

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, il

paziente si sottopone regolarmente a sedute di psicoterapia presso il Dr. __________

e sarà visto ancora proprio in questi giorni anche dal Dr. __________

(psichiatra).

GIi ultimi risvolti (l'incidente con grosse

problematiche al ginocchio sinistro) hanno in ogni modo portato ad un ulteriore

stato di frustrazione del paziente. Vi prego comunque di contattare il Dr. __________

per una valutazione nell'ambito psichiatrico." (doc. AI 55/1)

Il

dr. __________, FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, nel rapporto 12 gennaio

2006 (doc. AI 56/1-2), posta la diagnosi di “(…) diabete mellito – bil. coroidosi

miopica – bil. Miopia – retinopatia diabetica OD – stato dopo Argon laser OD

(…)”, ha concluso che “(…) la patologia oculare non implica un’in-capacità

lavorativa (…)” (doc. AI 56/1).

Il

dr. __________, nelle annotazioni 15 febbraio 2006 (doc. AI 62/1), ha rilevato

che:

"

Le nuove patologie:

- retinopatia diabetica Occhio Destro ,

con stato dopo coagulazione con Argon laser (30.11.2005)

- neuropatia diabetica (pallestesia 6-7/8 agli arti

inferiori)

Non portano ad ulteriori limitazioni (vedi anche

rapporto dell'oftalmologo dr. Vignanelli del 12.01.2006).

Visto il Visus 7/10 OD e 3/10 OS (non affetto da

retinopatia) sono da escludere attività che richiedono una vista normale

(attività di precisione, manipolazione di oggetti piccolissimi).

Dal punto di vista psichiatrico non c'è un cambiamento

dello stato di salute (lettera del dr. __________ del 24.10.2005), vale la

valutazione SAM del 13.06.2005.

Pertanto dal novembre 2004 IL 50% nell'abituale attività

e anche in attività con i limiti dati." (doc. AI 62/1)

L’Ufficio

AI – dopo aver appurato presso le __________ quale sarebbe stato il salario

dell’assicurato negli anni dal 2002 al 2005 se avesse continuato a lavorare

normalmente quale meccanico-manutentore e il genere dell’attività svolta (doc.

AI 63/1 e 66/1-3), considerate le annotazioni 8 agosto 2006 del dr. __________

secondo il quale “(…) nel breve certificato del dr. __________ del 07.08.2006

si cita che c’è una limitazione della flessione del ginocchio, cosa che è già

nota e di cui si è tenuto conto nella perizia. E’ stato asportato il materiale

d’osteosintesi, ma non c’è stato un peggioramento. Valgono i limiti prima

espressi.” (doc. AI 74/1) e ritenuta la valutazione 16 agosto 2006 del consulente

in integrazione professionale (doc. AI 75/1-3) –, con progetto 4 ottobre 2006

(doc. AI 76/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita

dal 1. novembre 2005.

Con

scritto 2 novembre 2006 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato il

progetto 4 ottobre 2006 (doc. AI 80/1). Con lettera 20 novembre 2006 il legale

ha confermato le proprie contestazioni fondandosi anche sullo scritto 20

novembre 2006 del dr. __________ a lui indirizzato (doc. AI 82/1). Sempre

l’avv. RA 1, con scritto 14 dicembre 2006 (doc. AI 86/1-2), ha ribadito le

contestazioni mediche ed economiche e, in particolare, ha chiesto di

interpellare il dr. __________.

Il

dr. __________, nelle annotazioni 14 febbraio 2007 (doc. AI 88/1), ha rilevato

che:

"

(...)

Per completare l’istruttoria bisogna ora avere la

valutazione del dr. __________, che il legale dell’A. ci ha comunicato nella

lettera del 14 dicembre 2007 (ndr. recte: 2006), avrebbe avuto luogo il

15.01.2007. In base ai dati potremo confrontare la valutazione con quella della

perizia SAM (13.06.2005). Nelle annotazioni del dr. __________ non trovo motivi

per cambiare la valutazione data, che ripeto contiene una chiara limitazione

funzionale, di cui si è tenuto conto.

(…)." (doc. AI 88/1)

L’avv.

RA 1, così richiesto (doc. AI 92/1), con lettera 23 aprile 2007 (doc. AI

94/1-2), ha trasmesso al TCA il rapporto 16 febbraio 2007 del dr. __________,

FMH in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, indirizzato alla __________

(doc. AI 94/4-8). Contestualmente il legale ha dichiarato di avere molte

riserve – riserve che gli sono state confermate dal dr. __________ con scritto

12 marzo 2007 (doc. AI 94/3) – in merito al rapporto del dr. __________.

Con

decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-2) l’Ufficio AI ha quindi confermato il

diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005, motivando:

"

(...)

Dal 24.11.2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua

capacità lavorativa è limitata in modo rilevante

Per quanto concerne il caso di specie, sotto il profilo

medico, I'ultima attività svolta in qualità di meccanico-manutentore risulta

essere esigibile solo nella misura del 50%.

L'abilità lavorativa è tuttavia quantificabile nel 70%

in attività leggere e rispettose delle limitazioni seguenti:

- evitare di salire più di un piano di scale

- evitare di camminare su superfici sconnesse

- evitare di lavorare in posizione inginocchiata

/ accovacciata

- evitare di trasportare pesi superiori ai 10 kg

Sotto il profilo economico, in conformità alla recente

giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato,

si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio

federale di statistica.

Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il

reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2005 di Frs. 47'400.-, con il

reddito presumibile di Frs. 57'258.- (ESS, TA1 CH, privato, maschile, mediana)

ridotto del 30% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore riduzione del 25%

(ragioni sociali). Viene inoltre tenuta in considerazione una riduzione del 9%

dovuta al gap economico.

Da tale confronto risulta un reddito da invalido pari a

Frs. 27'054.- e una capacità di guadagno residua del 57%. Si ottiene quindi un

grado d'invalidità pari al 43%.

A seguito delle osservazioni al progetto di decisione

del 04.10.2006 presentate in data 02.11.2006, la pratica è stata nuovamente

sottoposta alla valutazione del nostro Servizio medico regionale. Da tale

valutazione si è potuto riscontrare che la nuova documentazione medica

presentata, mostra dei reperti sovrapponibili a quelli valutati precedentemente

in occasione della perizia SAM. Non vi è quindi motivo per discostarsi dalla

precedente valutazione ed il progetto di decisione sopra indicato, va pertanto

confermato.

(…)" (doc. AI 96/2)

2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe

(DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere completamente

le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base delle risultanze degli atti

medici, della perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 a cura del SAM e del suo

complemento 10 agosto 2005.

2.8.1. Per

quanto riguarda la contestazione riguardo all’inizio della decorrenza del diritto

alla rendita – l’assicurato nel proprio ricorso pretende che il diritto alla

rendita decorra dal dicembre 2004 e non dal 1 novembre 2005 come riconosciuto

dall’UAI (I, punto 5, pag. 4 e 5) – dagli atti risulta quanto segue.

Il

dr. __________, nel rapporto 1. marzo 2004 (doc. AI 17/1-3) – posta la diagnosi

di sindrome ansioso depressiva e diabete mellito tipo 2 dal 2003 –, ritenuto

uno stato di salute stazionario, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100%

nella sua attività dal mese di novembre 2003 e l’impossibilità di svolgere

altre attività vista la depressione.

Il

dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel rapporto 11 luglio

2002, con allegato il rapporto di ecografia della spalla dx e sx del medesimo

giorno, indirizzato al dr. __________ (doc. AI 17/7-9) – posta la diagnosi di periartropatie

delle due spalle, predominate a sx, di tipo capsulite retrattile in paziente

diabetico e lieve epicondilite bilaterale – non si è espresso chiaramente sulla

capacità lavorativa concludendo che “(…) l’evoluzione è quasi sempre spontaneamente

favorevole ma nell’arco di 12-24 mesi. Le fisioterapie non portano beneficio

particolare e devono essere fatte nella regola del dolore. Si possono

effettuare infiltrazioni intra-articolari e o sottoacromiali di derivati

cortisonici (cave con il diabete!) al limite mobilizzazione sotto narcosi.

L’evoluzione essendo progressivamente favorevole spesso si adotta un’attitudine

semplicemente attendistica. È chiaro che nel frattempo il paziente ha una

limitata capacità lavorativa. Con il tuo consenso lo rivedrei volentieri tra

3-4 mesi per un controllo, prima unicamente in caso di peggioramento della sintomatologia.

(…)” (doc. AI 17/8).

Il

dr. __________, FMH in chirurgia e medicina generale, nel rapporto 24 aprile

2003 indirizzato alla __________ (doc. AI 17/4-6), si è espresso in merito

all’infortunio del 27 febbraio 2003 – salendo sulle scale l’assicurato è

scivolato e ha battuto la schiena e la spalla destra (cfr. doc. 1/2 dell’incarto

Lainf) – e ha concluso che: “(…) siamo confrontati con algie specifiche al IV e

V dito e del palmo della mano destra ma preesistenti all’evento 27.02.2003, una

lieve ridotta mobilità del rachide lombare e movimento glenomerale posteriore

ridotto bilateralmente. Tali problematiche non trovano evidente riferimento

all’evento 27.02.2003. Sulla base di quanto sopra descritto e tenuto conto

degli atti in nostro possesso riteniamo quindi giustificato un ritorno a

un’abilità lavorativa in modo completo non oltre il 22.04.2003.” (doc. AI 17/6).

Il

dr. __________, nel rapporto medico 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3) – posta

la diagnosi di grave depressione nervosa, diabete mellito e problematica

psicosociale da alcuni anni –, ritenuto uno stato di salute stazionario, ha

attestato un’inca-pacità lavorativa del 100% nella sua attività dal mese di novembre

2003 e chiesto una valutazione presso il SAM.

I

periti del SAM, nella perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005, hanno ritenuto

senza influsso sulla capacità lavorativa la diagnosi di diabete mellito tipo II

insulinodipendente precisando che finora non sono mai stati descritti danni

agli organi bersaglio.

Gli

stessi periti – dopo aver effettuato, il 12 maggio 2005, degli esami

radiologici alla colonna cervicale in due proiezioni e alle spalle in incidenza

AP e secondo Neer –, in sede di discussione, hanno concluso che “(…) dal

profilo ortopedico le patologie del cinto omeroscapolare e del rachide

cervicale sono assai modeste e limitate. Hanno un carattere piuttosto

tendomialgico. Non vi sono comunque limitazioni funzionali di rilievo. Non vi

sono segni di sofferenza radicolare agli arti sup. Per questo motivo i

disturbi, nel settore cervicale e omeroscapolare, non incidono in maniera

sensibile sulla capacità lavorativa dell’A. Più importanti invece sono le

alterazioni postraumatiche nel settore del ginocchio sin. (ndr.: si riferiscono

all’infortunio, del 24 novembre 2004 quando l’assicurato è stato investito da

un'automobile sulle strisce pedonali; cfr. doc. 2/3 dell’incarto Lainf). (…)” (doc.

AI 44/8).

Quanto

alla patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha concluso che “(…) siamo

confrontati con una persona seria, riservata, costante, premurosa verso gli

altri che da quando ha perso il suo posto di lavoro è diventato preoccupato

senza denotare un evidente scompenso di tipo depressivo ma piuttosto un leggero

incremento della quota ansiosa. La preoccupazione ansiosa sembra essere diventata

il suo stile di vita. Questa situazione di presenza costante e vigilante si

configura in modo particolare nei confronti della figlia primogenita con un

atteggiamento eccessivamente premuroso di tipo materno. Per circa due anni l’A.

era per così dire diventato lui stesso vittima dell’abnegazione non riuscendo a

dire di no alle continue richieste di denaro della figlia e procurando un danno

finanziario a sé medesimo, attualmente nonostante il miglioramento della

situazione venutasi a creare dopo il matrimonio della figlia l’A. continua ad

essere preoccupato arrovellandosi su problemi oggettivamente di scarsa

importanza e che sostanzialmente non lo riguardano. In realtà l’A. è rimasto

profondamente deluso nelle sue più elevate aspettative e si sente afflitto da

preoccupazioni che reputa comunque gravose. C’è una tendenza evidente a non

riuscire a calarsi e a trarre il meglio possibile dal presente senza farsi

trascinare su eventi passati o possibilità future. Lo stato descritto non è

codificabile come disturbo psicopatologico rilevante ma come stadio

esistenzialmente fissato. L’A. in queste condizioni è comunque teoricamente

in grado di svolgere una attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico.”

(doc. AI 44/14, sottolineature del redattore).

I

periti del SAM, nel complemento peritale 10 agosto 2005 (doc. AI 46/1-2, riportato

in esteso al considerando 2.6), hanno poi ulteriormente precisato le ragioni

per le quali non hanno ritenuto giustificata l’incapacità lavorativa attestata

dal mese di novembre 2003.

In

simili circostanze, richiamata ancora una volta la giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.7) e visto tutto quanto

precede, questo Tribunale deve concludere che l’inabilità lavorativa dell’assicurato

è giustificata dal mese di novembre 2004.

È

dunque a ragione che l’amministrazione ha fatto iniziare a decorrere il diritto

alla rendita dal mese di novembre 2005 (cfr. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

2.8.2. Per

quanto riguarda la valutazione medica questo Tribunale rileva quanto segue.

In

merito alla patologia ortopedica i periti del SAM – posta la diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “(…) esiti da frattura intra-articolare

d’impressione del capitello lat. della tibia sin. in data 24.11.2004 con/su: -

stato dopo osteosintesi e plastica con osso spugnoso in data 30.11.2004 (…)”

(doc. AI 44/7) – hanno concluso, visto che la convalescenza post traumatica non

può essere ancora considerata conclusa, per una capacità lavorativa del 50%

nella sua precedente attività con possibilità di raggiungere il 70% con il

decorso più favorevole.

Riguardo

alla possibilità di svolgere altre attività i periti hanno evidenziato che “(…)

l’A. sarebbe in grado di svolgere altre attività, ricordando in particolare la

sua formazione come radiotecnico a __________. Si prendono in considerazione

inoltre attività nel campo della meccanica leggera o medio-leggera. Nel migliore

dei casi sarebbe possibile ottenere una capacità lavorativa attorno al 70%:

dovrebbe trattarsi di un’attività in cui l’A. non deve accovacciarsi, sollevare/trasportare

pesi sup. ai 10 kg e camminare su superfici non piane. Per quanto riguarda la

prognosi e le possibilità terapeutiche ribadiamo che con misure chinesiterapiche

un certo miglioramento funzionale del settore del ginocchio sin. è ancora

possibile (da rivalutare almeno un anno dopo il trauma), rendendo possibile

raggiungere una capacità lavorativa nella misura del 70% con il decorso più

favorevole. Per il ginocchio sin. però la prognosi non appare molto favorevole:

considerato il tipo di frattura ed il coinvolgimento articolare, un’evoluzione

verso una gonartrosi appare probabile, eventualmente già a medio termine. In

caso di difficoltà e di dolori importanti sarà allora da discutere l’eventuale

indicazione per un’artroprotesi monocompartimentale lat. del ginocchio sin. È

però pure possibile che dopo l’asportazione del materiale di osteosintesi e

dopo eventuale artrolisi si ottenga un certo miglioramento funzionale: purtroppo

sulla capacità lavorativa, in qualità di operaio di manutenzione, gli effetti

saranno limitati. (…)” (doc. AI 44/9)

Il

SAM, nel complemento peritale 10 agosto 2005, sottoscritto dalla dr.ssa __________

e dal dr. __________ (doc. AI 46/1-2), ha, in particolare, evidenziato ancora che

“(…) ricordiamo che la convalescenza dopo il trauma del ginocchio sin. non può

ancora considerarsi conclusa e che con misure chinesiterapiche un certo

miglioramento funzionale nel settore del ginocchio sin. è ancora possibile (da

rivalutare almeno un anno dopo il trauma), rendendo possibile raggiungere una

capacità lavorativa anche nell’attività da ultimo esercitata nella misura del

70% con il decorso più favorevole (vedi capitolo 8 e 9 della perizia SAM del

13.06.2005).” (doc. AI 46/2).

Il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel consulto 24 maggio 2005 (doc.

AI 44/15-21) – dopo aver a più riprese sottolineato che il decorso post

traumatico non può ancora considerarsi concluso –, alla precisa domanda: “(…)

ritiene che l’assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì,

descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta

(ore/die o riduzione del rendimento). (…)”, ha risposto che: “(…) l’assicurato sarebbe

in grado di svolgere altre attività. Si prendono in considerazione inoltre

attività nel campo della meccanica leggera o medio-leggera. Nel migliore dei

casi sarebbe possibile ottenere, una capacità lavorativa attorno al 70%.

Non si possono però trascurare le difficoltà dovute a ragioni non prettamente

mediche. (…)” (doc. AI 44/21, sottolineatura del redattore).

Viste

le risultanze appena esposte, questo Tribunale osserva che, senza interpellare precisamente

il SAM al riguardo, l’Ufficio AI non poteva ancora concludere con la

sufficiente tranquillità per l’esistenza di un’abilità lavorativa del 70% a contare

dal mese di novembre 2005 in un’attività leggera e rispettosa delle limitazioni

poste.

Infatti,

i periti non si sono espressi chiaramente sulla capacità lavorativa in

un’attività adeguata e, oltre ad usare il condizionale, hanno ritenuto

l’eventualità del decorso più favorevole.

Del

resto, anche il dr. __________, nelle annotazioni 15 febbraio 2006 (doc. AI

62/1 riportato in esteso al consid. 2.6), non si è espresso sulla capacità

lavorativa in un’attività adeguata ed ha concluso che “(…) pertanto dal

novembre 2004 IL 50% nell’abituale attività e anche in attività con i limiti

dati.” (doc. AI 62/1).

Anche

nel precedente rapporto medico 17 agosto 2005 (doc. AI 47/1-3), il dr. __________

non aveva attestato una capacità lavorativa del 70% in un attività adeguata.

Il

dr. __________, nel suo reperto 16 febbraio 2007 (doc. AI 94/4-8) – nel quale

riferisce della sua visita eseguita il 15 gennaio 2007 su incarico della __________

–, se da una parte ha attestato che “(…) in posizione eretta, parzialmente eretta

e seduta il paziente può lavorare senza problema alcuno. (…)” (doc. AI 94/8), d’altra

parte non si è espresso in alcun modo sull’evoluzione della capacità lavorativa

in un’atti-vità adeguata dopo la perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 del

SAM.

In

particolare, il dr. __________ si è espresso solo sull’evoluzione

dell’inabilità lavorativa nella sua professione dopo l’infortunio e non ha

attestato da quando e se gradualmente sarebbe subentrata la possibilità di

lavorare senza problemi in un’attività adeguata.

In

simili circostanze, la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti per

appurare compiutamente la capacità lavorativa in un’attività adeguata e la sua

evoluzione nel tempo, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

In

particolare, visto che il dr. __________, nella lettera 20 novembre 2006 indirizzata

all’avv. RA 1 (doc. AI 82/2), ha attestato che il problema delle cuffie dei rotatori

delle spalle sarebbe stata sottovalutata, osservando che “(…) la risonanza

magnetica della spalla destra ha mostrato un versamento articolare, una tendinosi

del sovraspinato con lesioni di secondo grado su artrite sottoacromiale e borsite.

(…)”, l’Ufficio AI dovrà procurarsi il suddetto referto in modo da poterne, se

del caso, tenere conto globalmente nell’ambito dei necessari accertamenti medici

sopra enunciati.

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo alla documentazione

medica prodotta in corso di procedura in merito alla quale il TCA, in

particolare, rileva quanto segue.

Negli

scritti 14 e 27 novembre 2007 della Clinica __________, indirizzati all’avv. RA

1 (cfr. doc. E/1, E/2), il primario dr. __________ e il capo servizio fisiatria

dr. __________, si sono limitati a porre una diversa valutazione della capacità

lavorativa dell’assicurato sia nella sua attività abituale che in un’attività

adeguata (in questo senso anche il dr. __________, medico SMR, nelle

annotazioni 5 dicembre 2007, cfr. doc. XII/2).

Questi

aspetti, come visto sopra, necessitano tuttavia di essere ulteriormente indagati.

Nello

scritto 30 maggio 2008 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. XXIII), il dr. __________,

divenuto nel frattempo primario della Clinica __________ di __________ – a prescindere

dal fatto che per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è

stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono

influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) –,

ha poi riferito sulla visita di controllo del 13 maggio 2008 e, anche se ha

rilevato che “(…) oggettivamente rispetto al controllo precedente si evidenzia

un maggior dolore alla palpazione dell’emirima mediale e laterale del ginocchio

sinistro e una maggior ipotrofia del m. tricipite surale omolaterale (…)”, ha

confermato un’inabilità lavorativa del 100% nella precedente attività abituale

e del 50% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica il TCA rileva invece che il dr. __________,

nel rapporto di decorso 24 ottobre 2005 (doc. AI 50/1-2), ha posto la medesima

diagnosi ritenuta nel precedente rapporto 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3;

rapporto questo considerato dal SAM nella perizia pluridisciplinare 13 giugno

2005), precisando che “(…) non si sono evidenziati cambiamenti di rilievo dal

mio ultimo rapporto medico del 19.2.2004 malgrado l’assiduo trattamento psicoterapico

e psicofarmacologico impartito. (…)” (doc. AI 50/2).

Pertanto,

senza che sia necessario interpellare nuovamente il dr. __________, come

preteso dall’avv. RA 1, questo Tribunale deve ritenere tuttora valide le conclusioni

del dr. __________ che, nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha

concluso che “(…) Lo stato descritto non è codificabile come disturbo

psicopatologico rilevante ma come stadio esistenziale fissato. L’A. in queste

condizioni è comunque teoricamente in grado di svolgere una attività lavorativa

dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. AI 44/14).

Una

tale conclusione si impone a maggiore ragione visto che il dr. __________ non

ha mai criticato la perizia del SAM.

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.9. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.

(32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

Va

qui in particolare evidenziato che per stabilire il gap salariale va considerato

il salario medio nazionale in quella stessa professione e non quello

riferito al Canton Ticino come fatto dalla consulente in integrazione

professionale (cfr. doc. AI 75/3).

2.10. La

decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché,

una volta proceduto come indicato ai consid. 2.8.1, 2.8.2 e 2.9, si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni.

2.11. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14

agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.10.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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