32.2007.268
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23 settembre 2008Italiano46 min
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Numero d'incarto:
32.2007.268
Data decisione, Autorità:
23.09.2008, TCA
Titolo:
Sulla base degli atti non é possibile concludere per una capacità lavorativa del 70% in un'attività adeguata. Rinvio atti perché, stabilita compiutamente la capacità lavorativa in un'attività adeguata e la sua evoluzione dopo la perizia del SAM, l'Ufficio AI renda una nuova decisione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.268
FS/sc
Lugano
23 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe__________, da ultimo attivo quale meccanico-manutentore presso le __________
(doc. AI 7/1-3), nel dicembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) grave stato diabetico, sindrome depressiva
(…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM),
con decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-3), preavvisata con progetto 4
ottobre 2006 (doc. AI 76/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidi-tà 43%) dal 1. novembre 2005.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica
– ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita intera sulla base di
un grado di inabilità lavorativa di almeno l’80%.
Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermandosi nella valutazione medica anche
sulla base delle annotazioni 4 settembre 2007 del dr. __________ e rilevando
che da un punto di vista economico apparirebbe probabile una reformatio in
peius, ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
lettera 29 novembre 2007 l’avv. RA 1 si è confermato nelle proprie allegazioni
e ha trasmesso al TCA gli scritti a lui indirizzati 14 e 27 novembre 2007 della
Clinica __________ e 26 novembre 2007 del dr. __________.
1.6. Con
osservazioni 6 dicembre 2007 l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni 5
dicembre 2007 del dr. __________, ha concluso che la documentazione medica
prodotta non apporta elementi in favore d’una modifica della capacità
lavorativa sinora considerata e ha chiesto di confermare la decisione impugnata.
1.7. L’avv.
RA 1 – dopo aver comunicato, con lettera 12 dicembre 2007 (XV), che le
annotazioni 5 dicembre 2007 del dr. __________ sono state sottoposte alla Clinica
__________ e al dr. __________ per un parere, e rilevato che il dr. __________
è intervenuto su incarico dell’assicuratore RC e non dell’Ufficio AI –, con
scritti 8 gennaio e 30 maggio 2008 (XVII e XXIII), ha trasmesso le lettere a
lui indirizzate 7 gennaio 2008 del dr. __________ (doc. F) e 30 maggio 2008 della
Clinica __________ (doc. XXIII/1).
1.8. Con
scritti 18 e 21 gennaio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il preavviso
favorevole rilasciato dal Municipio di __________ e la documentazione inerente
alla domanda di assistenza giudiziaria.
1.9. Con
osservazioni 9 giugno 2008, riferendosi al rapporto 30 maggio 2008 della
Clinica __________, l’Ufficio AI ha infine rilevato che “(…) considerato che il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata (luglio 2007) e che eventuali comprovati duraturi
peggioramenti dello stato di salute potranno ed anzi dovranno venire presi in
considerazione esclusivamente nel corso d’una nuova procedura assicurativa,
lo scrivente Ufficio non ha particolari ulteriori osservazioni. (…)” (XXV), e
si è confermato nelle proprie precedenti conclusioni.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005.
L’assicurato,
rilevato che le prestazioni avrebbero dovuto decorrere dal dicembre 2004,
chiede che gli venga riconosciuto il diritto ad una rendita intera.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte
ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 20 ottobre 2004 e 23 marzo 2005, il dr. __________,
medico SMR, ha osservato che:
"
Assicurato 56.enne (+ 10
mesi), ultima attività meccanico addetto alla manutenzione (__________). IL dal
novembre 2003.
Diagnosi:
- Depressione
- Diabete mellito tipo II.
Fatti
I rapporti del curante e dello psichiatra non ci
permettono di confermare la IL totale senza una perizia.
In particolare sulla gravità del diabete non sono
evidenti le giustificazioni: nel rapporto E 231 si dichiara una Hb1Ac di 7% e
non sono evidenti danni agli organi bersaglio (status neurologico, ancorché
cursorio, normale).
La gravità della depressione e il suo influsso sulla CL
sono anche da valutare (e questo anche a detta dello psichiatra) per di più a
distanza di 8 mesi dal suo rapporto, steso all'inizio della cura.
Perizia SAM." (doc. AI 24/1)
"
La perizia SAM fu
sospesa perchè l'A. ha avuto un incidente:
- frattura plateau tibiale sinistro
(24.11.2004), operata il 31.11.2004 con osteosintesi e trapianto di spongiosa
dalla tibia sinistra.
A distanza di 4 mesi dall'intervento (e probabilmente a
6 mesi quando sarà convocato) si può presumere una situazione stabile per cui
si può di nuovo procedere a perizia SAM, dove si dovrà valutare lo stato di
saluto globale, l'aspetto psichiatrico, ortopedico e internistico: il diabete
mellito non dovrebbe influire sulla CL).
Perizia SAM." (doc. AI 37/1)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 38/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 (doc. AI 44/1-21) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni
obiettive, hanno fatto a capo a due consultazioni specialistiche esterne di
natura ortopedica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la
seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Esiti da frattura intra-articolare d’impressione del
capitello lat. della tibia sin. in data 24.11.2004 con/su:
- stato dopo osteosintesi e plastica con osso
spugnoso in data 30.11.2004.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Sindrome cervicale tendomialgica di carattere cronico
recidivante.
Esiti da periartropatia omeroscapolare bilat.
Diabete mellito tipo II insulinodipendente:
- finora non sono mai stati descritti danni
agli organi bersaglio.
Sovrappeso con BMI 26 kg/m2." (doc. AI
44/7)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorica dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come operaio manutentore
è da considerarsi nella misura del 50%, intesa come riduzione della capacità
funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. Si sottolinea,
però, che la convalescenza dopo il trauma del ginocchio sin. non può ancora
considerarsi conclusa: con il decorso più favorevole, la capacità lavorativa
potrebbe raggiungere la misura del 70% al massimo. (…)” (doc. AI 44/8), hanno
concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano da
patologie ortopediche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto
di vista psichiatrico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la
sua capacità lavorativa.
Dal punto di vista ortopedico, tenendo in
considerazione le diagnosi, riassunte al capitolo 5 e la loro discussione,
descritta al capitolo 6, la capacità lavorativa dell'A., nell'attività da
ultimo esercitata, viene influenzata soprattutto dallo stato del ginocchio sin.
Per l'attività di meccanico di manutenzione la capacità lavorativa si situa
attorno al 50%, ricordando però che la convalescenza postraumatica non può
ancora essere considerata conclusa e che con il miglior decorso la capacità
lavorativa potrebbe raggiungere la misura del 70%. La diminuzione della capacità
lavorativa si giustifica con le alterazioni e con la limitazione funzionale del
settore del ginocchio sin., tenendo conto del lavoro pesante di montatore e
smontatore di macchinari pesanti.
Concludendo, per le ragioni sopra esposte, dal punto di
vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,
nell'attività da ultimo esercitata, come operaio manutentore, nella misura del
50%, sottolineando ancora una volta che la convalescenza dopo il trauma del
ginocchio sin. non può ancora considerarsi conclusa e che con il decorso più
favorevole la capacità lavorativa può raggiungere la misura del 70%.
Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione
temporale della limitazione della capacità lavorativa ricordiamo che i disturbi
nel settore cervicale ed omeroscapolare non incidono in maniera sensibile sulla
capacità lavorativa dell'A. A conferma di ciò ricordiamo che dopo il
licenziamento dall'ultimo posto di lavoro è seguito un periodo di AD (da
gennaio 2001 a novembre 2003), con una capacità lavorativa piena. Riteniamo
l'incapacità lavorativa, attestata da novembre 2003 come non giustificata.
Hanno invece un influsso sulla capacità lavorativa le alterazioni
postraumatiche a livello del ginocchio sin.: è quindi a partire dall'infortunio
del 24.11.2004 che si ritiene giustificato un influsso sulla capacità
lavorativa. Attualmente questa è nella misura del 50%.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE
Riteniamo ragionevole l'opinione del nostro consulente,
ortopedico, il quale ritiene che provvedimenti d'integrazione professionale
siano poco opportuni in questo caso. Si tenga in considerazione l'età dell'A.,
il periodo già importante d'inattività lavorativa e l'ancora elevata capacità
lavorativa residua. L'A. sarebbe in grado di svolgere altre attività,
ricordando in particolare la sua formazione come radiotecnico a __________. Si
prendono in considerazione inoltre attività nel campo della meccanica leggera o
medio - leggera. Nel migliore dei casi sarebbe possibile ottenere una capacità
lavorativa attorno al 70%: dovrebbe trattarsi di un'attività in cui l'A. non
deve accovacciarsi; sollevare/trasportare pesi sup. ai 10 kg e camminare su
superfici non piane.
Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità
terapeutiche ribadiamo che con misure chinesiterapiche un certo miglioramento
funzionale nel settore del ginocchio sin. è ancora possibile (da rivalutare almeno
un anno dopo il trauma), rendendo possibile raggiungere una capacità lavorativa
nella misura del 70% con il decorso più favorevole. Per il ginocchio sin. però
la prognosi non appare molto favorevole: considerato il tipo di frattura ed il
coinvolgimento articolare, un'evoluzione verso una gonartrosi appare probabile,
eventualmente già a medio termine. In caso di difficoltà e di dolori importanti
sarà allora da discutere l'eventuale indicazione per un'artroprotesi
monocompartimentale lat. del ginocchio sin. E' però pure possibile che dopo
l'asportazione del materiale di osteosintesi e dopo eventuale artrolisi si
ottenga un certo miglioramento funzionale: purtroppo sulla capacità lavorativa,
in qualità di operaio di manutenzione, gli effetti saranno limitati.
Consigliamo di rivalutare l'A. a distanza di un anno
dal trauma.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 44/9-10)
Con
scritto 10 agosto 2005 indirizzato al dr. __________, complemento peritale sottoscritto
dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________, il SAM ha precisato che:
"
Come discusso
telefonicamente, dopo aver riesaminato il caso con il nostro consulente
psichiatra dr. __________, ribadiamo e precisiamo quanto esposto nella perizia
SAM del 13.06.2005, con le considerazioni seguenti.
- L'A. da settembre 2000 è attivo come
operaio manutentore presso le __________ di __________: nel settembre 2001
riceve la lettera di licenziamento (per motivi congiunturali) previsto per il
31.12.2001, con ultimo giorno di lavoro effettivo il 19.12.2001. Segue un
periodo di AD, da gennaio 2001 a novembre 2003, con una capacità lavorativa al
100%. A partire dal 1.11.2003 il medico curante e lo psichiatra curante
attestano un'incapacità lavorativa al 100% (atti 1.03.2004 e 19.02.2004). A
questo proposito facciamo notare come la terapia presso il dr. __________ sia
iniziata nel febbraio 2004 e quindi la sua attestazione di incapacità
lavorativa è da considerare retroattiva.
- Nonostante sia stata attestata
un'incapacità lavorativa nella misura del 100%, fin dal 1999 l’A. svolge (e
continua a svolgere, anche attualmente) l'attività di addetto alla pulizia presso
una fiduciaria di __________ per ca. un'ora al giorno, con un compenso di ca.
fr. 500.- mensili. Quindi, nonostante l'attestazione di incapacità lavorativa
totale, l'A. svolge ancora una certa attività lucrativa.
- Sulla base dei risultati della perizia
pluridisciplinare SAM, possiamo affermare che i disturbi nel settore cervicale
ed omeroscapolare non incidono in maniera sensibile sulla capacità lavorativa:
dell'A.: a conferma di ciò si ricorda che dopo il licenziamento dall'ultimo
posto di lavoro è seguito un periodo di AD, fino al novembre 2003, con una
capacità lavorativa piena. Riteniamo l'incapacità lavorativa, attestata a
partire da novembre 2003, come non giustificata. Anche dal punto di vista
psichiatrico non vi è mai stata un'incapacità lavorativa prolungata. Hanno
invece un influsso sulla capacità lavorativa le alterazioni postraumatiche a
livello del ginocchio sin.: è quindi a partire dall'infortunio del 24.11.2004
che si ritiene giustificato un influsso sulla capacità lavorativa, attualmente
nella misura del 50%.
- Ricordiamo però che la convalescenza
dopo il trauma del ginocchio sin. non può ancora considerarsi conclusa e che
con misure chinesiterapiche un certo miglioramento funzionale nel settore del
ginocchio sin. è ancora possibile (da rivalutare almeno un anno dopo il
trauma), rendendo possibile raggiungere una capacità lavorativa anche
nell'attività da ultimo esercitata nella misura del 70% con il decorso più
favorevole (vedi capitolo 8 e 9 della perizia SAM del 13.06.2005). (…)" (doc.
AI 46/1-2)
Il
dr. __________, nel rapporto medico 17 agosto 2005 (doc. AI 47/1-3), ha espresso
la seguente raccomandazione:
"
(…)
Perizia SAM (13.06.2005) con valutazione specialistica
ortopedica e psichiatrica.
Dal punto di vista psichiatrico non viene rilevata una
patologia specifica e quindi neanche una IL. (non è quindi giustificata la IL
dal novembre 2003).
Dal punto di vista ortopedico si evidenzia che il
ginocchio destro presenta un deficit di flessione (90) con discreta atrofia
muscolare. La funzionalità del ginocchio è diminuita. A 6 mesi dall'intervento
di osteosintesi, la situazione è giudicata suscettibile di miglioramento nei
mesi prossimi.
Non c'è diritto a rendita per ora, non essendo ancora
trascorso 1 anno dall'inizio della IL. (…)" (doc. AI 47/2)
L’Ufficio
AI ha quindi aggiornato gli atti con i rapporti di decorso 16 settembre 2005 (doc.
AI 48/1-2) del dr. __________, FMH in medicina interna, e 24 ottobre 2005 (doc.
AI 50/1-2) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.
Il
dr. __________, nelle annotazioni 9 novembre 2005 (doc. AI 52/1), ha rilevato
che:
"
Ci vengono inviati 2
rapporti medici, dal medico di famiglia e dallo psichiatra che ritengono I'A.
inabile al 100% per patologie già valutate nella perizia SAM (13.06.2005) e
ritenute non invalidanti.
Di nuovo c'è però la:
- retinopatia diabetica OD (documentata, settembre
2005-11-09).
Indicato perciò chiedere all'oftalmologo quale sia
l'influsso di questa patologia sulla CL (lettera scritta).
Inoltre lettera al curante per meglio documentare
l'asserita neuropatia diabetica, che non risultava presente alla perizia
SAM." (doc. AI 52/1)
Il
dr. __________, con lettera 2 dicembre 2005 (doc. AI 55/1), ha comunicato che:
"
In riferimento alla sua
lettera del 10.11.2005 le riferisco che, il paziente a margine, effettivamente
ha una retinopatia diabetica tale da dover essere trattata con sedute laser
previste proprio in questi giorni.
Per quanto concerne la polineuropatia diabetica, le
riferisco che è presente una percezione vibratoria di 6/8 ai malleoli e 6 - 7/8
alle ginocchia e tuttavia, il paziente lamenta disturbi della percezione agli arti
inferiori in parte anche fastidiosi.
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, il
paziente si sottopone regolarmente a sedute di psicoterapia presso il Dr. __________
e sarà visto ancora proprio in questi giorni anche dal Dr. __________
(psichiatra).
GIi ultimi risvolti (l'incidente con grosse
problematiche al ginocchio sinistro) hanno in ogni modo portato ad un ulteriore
stato di frustrazione del paziente. Vi prego comunque di contattare il Dr. __________
per una valutazione nell'ambito psichiatrico." (doc. AI 55/1)
Il
dr. __________, FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, nel rapporto 12 gennaio
2006 (doc. AI 56/1-2), posta la diagnosi di “(…) diabete mellito – bil. coroidosi
miopica – bil. Miopia – retinopatia diabetica OD – stato dopo Argon laser OD
(…)”, ha concluso che “(…) la patologia oculare non implica un’in-capacità
lavorativa (…)” (doc. AI 56/1).
Il
dr. __________, nelle annotazioni 15 febbraio 2006 (doc. AI 62/1), ha rilevato
che:
"
Le nuove patologie:
- retinopatia diabetica Occhio Destro ,
con stato dopo coagulazione con Argon laser (30.11.2005)
- neuropatia diabetica (pallestesia 6-7/8 agli arti
inferiori)
Non portano ad ulteriori limitazioni (vedi anche
rapporto dell'oftalmologo dr. Vignanelli del 12.01.2006).
Visto il Visus 7/10 OD e 3/10 OS (non affetto da
retinopatia) sono da escludere attività che richiedono una vista normale
(attività di precisione, manipolazione di oggetti piccolissimi).
Dal punto di vista psichiatrico non c'è un cambiamento
dello stato di salute (lettera del dr. __________ del 24.10.2005), vale la
valutazione SAM del 13.06.2005.
Pertanto dal novembre 2004 IL 50% nell'abituale attività
e anche in attività con i limiti dati." (doc. AI 62/1)
L’Ufficio
AI – dopo aver appurato presso le __________ quale sarebbe stato il salario
dell’assicurato negli anni dal 2002 al 2005 se avesse continuato a lavorare
normalmente quale meccanico-manutentore e il genere dell’attività svolta (doc.
AI 63/1 e 66/1-3), considerate le annotazioni 8 agosto 2006 del dr. __________
secondo il quale “(…) nel breve certificato del dr. __________ del 07.08.2006
si cita che c’è una limitazione della flessione del ginocchio, cosa che è già
nota e di cui si è tenuto conto nella perizia. E’ stato asportato il materiale
d’osteosintesi, ma non c’è stato un peggioramento. Valgono i limiti prima
espressi.” (doc. AI 74/1) e ritenuta la valutazione 16 agosto 2006 del consulente
in integrazione professionale (doc. AI 75/1-3) –, con progetto 4 ottobre 2006
(doc. AI 76/1-3), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita
dal 1. novembre 2005.
Con
scritto 2 novembre 2006 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato il
progetto 4 ottobre 2006 (doc. AI 80/1). Con lettera 20 novembre 2006 il legale
ha confermato le proprie contestazioni fondandosi anche sullo scritto 20
novembre 2006 del dr. __________ a lui indirizzato (doc. AI 82/1). Sempre
l’avv. RA 1, con scritto 14 dicembre 2006 (doc. AI 86/1-2), ha ribadito le
contestazioni mediche ed economiche e, in particolare, ha chiesto di
interpellare il dr. __________.
Il
dr. __________, nelle annotazioni 14 febbraio 2007 (doc. AI 88/1), ha rilevato
che:
"
(...)
Per completare l’istruttoria bisogna ora avere la
valutazione del dr. __________, che il legale dell’A. ci ha comunicato nella
lettera del 14 dicembre 2007 (ndr. recte: 2006), avrebbe avuto luogo il
15.01.2007. In base ai dati potremo confrontare la valutazione con quella della
perizia SAM (13.06.2005). Nelle annotazioni del dr. __________ non trovo motivi
per cambiare la valutazione data, che ripeto contiene una chiara limitazione
funzionale, di cui si è tenuto conto.
(…)." (doc. AI 88/1)
L’avv.
RA 1, così richiesto (doc. AI 92/1), con lettera 23 aprile 2007 (doc. AI
94/1-2), ha trasmesso al TCA il rapporto 16 febbraio 2007 del dr. __________,
FMH in chirurgia e esperto in medicina infortunistica, indirizzato alla __________
(doc. AI 94/4-8). Contestualmente il legale ha dichiarato di avere molte
riserve – riserve che gli sono state confermate dal dr. __________ con scritto
12 marzo 2007 (doc. AI 94/3) – in merito al rapporto del dr. __________.
Con
decisione 12 luglio 2007 (doc. AI 97/1-2) l’Ufficio AI ha quindi confermato il
diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2005, motivando:
"
(...)
Dal 24.11.2004 (inizio dell'anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante
Per quanto concerne il caso di specie, sotto il profilo
medico, I'ultima attività svolta in qualità di meccanico-manutentore risulta
essere esigibile solo nella misura del 50%.
L'abilità lavorativa è tuttavia quantificabile nel 70%
in attività leggere e rispettose delle limitazioni seguenti:
- evitare di salire più di un piano di scale
- evitare di camminare su superfici sconnesse
- evitare di lavorare in posizione inginocchiata
/ accovacciata
- evitare di trasportare pesi superiori ai 10 kg
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente
giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato,
si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio
federale di statistica.
Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il
reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2005 di Frs. 47'400.-, con il
reddito presumibile di Frs. 57'258.- (ESS, TA1 CH, privato, maschile, mediana)
ridotto del 30% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore riduzione del 25%
(ragioni sociali). Viene inoltre tenuta in considerazione una riduzione del 9%
dovuta al gap economico.
Da tale confronto risulta un reddito da invalido pari a
Frs. 27'054.- e una capacità di guadagno residua del 57%. Si ottiene quindi un
grado d'invalidità pari al 43%.
A seguito delle osservazioni al progetto di decisione
del 04.10.2006 presentate in data 02.11.2006, la pratica è stata nuovamente
sottoposta alla valutazione del nostro Servizio medico regionale. Da tale
valutazione si è potuto riscontrare che la nuova documentazione medica
presentata, mostra dei reperti sovrapponibili a quelli valutati precedentemente
in occasione della perizia SAM. Non vi è quindi motivo per discostarsi dalla
precedente valutazione ed il progetto di decisione sopra indicato, va pertanto
confermato.
(…)" (doc. AI 96/2)
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA
del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe
(DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere completamente
le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base delle risultanze degli atti
medici, della perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 a cura del SAM e del suo
complemento 10 agosto 2005.
2.8.1. Per
quanto riguarda la contestazione riguardo all’inizio della decorrenza del diritto
alla rendita – l’assicurato nel proprio ricorso pretende che il diritto alla
rendita decorra dal dicembre 2004 e non dal 1 novembre 2005 come riconosciuto
dall’UAI (I, punto 5, pag. 4 e 5) – dagli atti risulta quanto segue.
Il
dr. __________, nel rapporto 1. marzo 2004 (doc. AI 17/1-3) – posta la diagnosi
di sindrome ansioso depressiva e diabete mellito tipo 2 dal 2003 –, ritenuto
uno stato di salute stazionario, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100%
nella sua attività dal mese di novembre 2003 e l’impossibilità di svolgere
altre attività vista la depressione.
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel rapporto 11 luglio
2002, con allegato il rapporto di ecografia della spalla dx e sx del medesimo
giorno, indirizzato al dr. __________ (doc. AI 17/7-9) – posta la diagnosi di periartropatie
delle due spalle, predominate a sx, di tipo capsulite retrattile in paziente
diabetico e lieve epicondilite bilaterale – non si è espresso chiaramente sulla
capacità lavorativa concludendo che “(…) l’evoluzione è quasi sempre spontaneamente
favorevole ma nell’arco di 12-24 mesi. Le fisioterapie non portano beneficio
particolare e devono essere fatte nella regola del dolore. Si possono
effettuare infiltrazioni intra-articolari e o sottoacromiali di derivati
cortisonici (cave con il diabete!) al limite mobilizzazione sotto narcosi.
L’evoluzione essendo progressivamente favorevole spesso si adotta un’attitudine
semplicemente attendistica. È chiaro che nel frattempo il paziente ha una
limitata capacità lavorativa. Con il tuo consenso lo rivedrei volentieri tra
3-4 mesi per un controllo, prima unicamente in caso di peggioramento della sintomatologia.
(…)” (doc. AI 17/8).
Il
dr. __________, FMH in chirurgia e medicina generale, nel rapporto 24 aprile
2003 indirizzato alla __________ (doc. AI 17/4-6), si è espresso in merito
all’infortunio del 27 febbraio 2003 – salendo sulle scale l’assicurato è
scivolato e ha battuto la schiena e la spalla destra (cfr. doc. 1/2 dell’incarto
Lainf) – e ha concluso che: “(…) siamo confrontati con algie specifiche al IV e
V dito e del palmo della mano destra ma preesistenti all’evento 27.02.2003, una
lieve ridotta mobilità del rachide lombare e movimento glenomerale posteriore
ridotto bilateralmente. Tali problematiche non trovano evidente riferimento
all’evento 27.02.2003. Sulla base di quanto sopra descritto e tenuto conto
degli atti in nostro possesso riteniamo quindi giustificato un ritorno a
un’abilità lavorativa in modo completo non oltre il 22.04.2003.” (doc. AI 17/6).
Il
dr. __________, nel rapporto medico 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3) – posta
la diagnosi di grave depressione nervosa, diabete mellito e problematica
psicosociale da alcuni anni –, ritenuto uno stato di salute stazionario, ha
attestato un’inca-pacità lavorativa del 100% nella sua attività dal mese di novembre
2003 e chiesto una valutazione presso il SAM.
I
periti del SAM, nella perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005, hanno ritenuto
senza influsso sulla capacità lavorativa la diagnosi di diabete mellito tipo II
insulinodipendente precisando che finora non sono mai stati descritti danni
agli organi bersaglio.
Gli
stessi periti – dopo aver effettuato, il 12 maggio 2005, degli esami
radiologici alla colonna cervicale in due proiezioni e alle spalle in incidenza
AP e secondo Neer –, in sede di discussione, hanno concluso che “(…) dal
profilo ortopedico le patologie del cinto omeroscapolare e del rachide
cervicale sono assai modeste e limitate. Hanno un carattere piuttosto
tendomialgico. Non vi sono comunque limitazioni funzionali di rilievo. Non vi
sono segni di sofferenza radicolare agli arti sup. Per questo motivo i
disturbi, nel settore cervicale e omeroscapolare, non incidono in maniera
sensibile sulla capacità lavorativa dell’A. Più importanti invece sono le
alterazioni postraumatiche nel settore del ginocchio sin. (ndr.: si riferiscono
all’infortunio, del 24 novembre 2004 quando l’assicurato è stato investito da
un'automobile sulle strisce pedonali; cfr. doc. 2/3 dell’incarto Lainf). (…)” (doc.
AI 44/8).
Quanto
alla patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha concluso che “(…) siamo
confrontati con una persona seria, riservata, costante, premurosa verso gli
altri che da quando ha perso il suo posto di lavoro è diventato preoccupato
senza denotare un evidente scompenso di tipo depressivo ma piuttosto un leggero
incremento della quota ansiosa. La preoccupazione ansiosa sembra essere diventata
il suo stile di vita. Questa situazione di presenza costante e vigilante si
configura in modo particolare nei confronti della figlia primogenita con un
atteggiamento eccessivamente premuroso di tipo materno. Per circa due anni l’A.
era per così dire diventato lui stesso vittima dell’abnegazione non riuscendo a
dire di no alle continue richieste di denaro della figlia e procurando un danno
finanziario a sé medesimo, attualmente nonostante il miglioramento della
situazione venutasi a creare dopo il matrimonio della figlia l’A. continua ad
essere preoccupato arrovellandosi su problemi oggettivamente di scarsa
importanza e che sostanzialmente non lo riguardano. In realtà l’A. è rimasto
profondamente deluso nelle sue più elevate aspettative e si sente afflitto da
preoccupazioni che reputa comunque gravose. C’è una tendenza evidente a non
riuscire a calarsi e a trarre il meglio possibile dal presente senza farsi
trascinare su eventi passati o possibilità future. Lo stato descritto non è
codificabile come disturbo psicopatologico rilevante ma come stadio
esistenzialmente fissato. L’A. in queste condizioni è comunque teoricamente
in grado di svolgere una attività lavorativa dal punto di vista psichiatrico.”
(doc. AI 44/14, sottolineature del redattore).
I
periti del SAM, nel complemento peritale 10 agosto 2005 (doc. AI 46/1-2, riportato
in esteso al considerando 2.6), hanno poi ulteriormente precisato le ragioni
per le quali non hanno ritenuto giustificata l’incapacità lavorativa attestata
dal mese di novembre 2003.
In
simili circostanze, richiamata ancora una volta la giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.7) e visto tutto quanto
precede, questo Tribunale deve concludere che l’inabilità lavorativa dell’assicurato
è giustificata dal mese di novembre 2004.
È
dunque a ragione che l’amministrazione ha fatto iniziare a decorrere il diritto
alla rendita dal mese di novembre 2005 (cfr. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
2.8.2. Per
quanto riguarda la valutazione medica questo Tribunale rileva quanto segue.
In
merito alla patologia ortopedica i periti del SAM – posta la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “(…) esiti da frattura intra-articolare
d’impressione del capitello lat. della tibia sin. in data 24.11.2004 con/su: -
stato dopo osteosintesi e plastica con osso spugnoso in data 30.11.2004 (…)”
(doc. AI 44/7) – hanno concluso, visto che la convalescenza post traumatica non
può essere ancora considerata conclusa, per una capacità lavorativa del 50%
nella sua precedente attività con possibilità di raggiungere il 70% con il
decorso più favorevole.
Riguardo
alla possibilità di svolgere altre attività i periti hanno evidenziato che “(…)
l’A. sarebbe in grado di svolgere altre attività, ricordando in particolare la
sua formazione come radiotecnico a __________. Si prendono in considerazione
inoltre attività nel campo della meccanica leggera o medio-leggera. Nel migliore
dei casi sarebbe possibile ottenere una capacità lavorativa attorno al 70%:
dovrebbe trattarsi di un’attività in cui l’A. non deve accovacciarsi, sollevare/trasportare
pesi sup. ai 10 kg e camminare su superfici non piane. Per quanto riguarda la
prognosi e le possibilità terapeutiche ribadiamo che con misure chinesiterapiche
un certo miglioramento funzionale del settore del ginocchio sin. è ancora
possibile (da rivalutare almeno un anno dopo il trauma), rendendo possibile
raggiungere una capacità lavorativa nella misura del 70% con il decorso più
favorevole. Per il ginocchio sin. però la prognosi non appare molto favorevole:
considerato il tipo di frattura ed il coinvolgimento articolare, un’evoluzione
verso una gonartrosi appare probabile, eventualmente già a medio termine. In
caso di difficoltà e di dolori importanti sarà allora da discutere l’eventuale
indicazione per un’artroprotesi monocompartimentale lat. del ginocchio sin. È
però pure possibile che dopo l’asportazione del materiale di osteosintesi e
dopo eventuale artrolisi si ottenga un certo miglioramento funzionale: purtroppo
sulla capacità lavorativa, in qualità di operaio di manutenzione, gli effetti
saranno limitati. (…)” (doc. AI 44/9)
Il
SAM, nel complemento peritale 10 agosto 2005, sottoscritto dalla dr.ssa __________
e dal dr. __________ (doc. AI 46/1-2), ha, in particolare, evidenziato ancora che
“(…) ricordiamo che la convalescenza dopo il trauma del ginocchio sin. non può
ancora considerarsi conclusa e che con misure chinesiterapiche un certo
miglioramento funzionale nel settore del ginocchio sin. è ancora possibile (da
rivalutare almeno un anno dopo il trauma), rendendo possibile raggiungere una
capacità lavorativa anche nell’attività da ultimo esercitata nella misura del
70% con il decorso più favorevole (vedi capitolo 8 e 9 della perizia SAM del
13.06.2005).” (doc. AI 46/2).
Il
dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel consulto 24 maggio 2005 (doc.
AI 44/15-21) – dopo aver a più riprese sottolineato che il decorso post
traumatico non può ancora considerarsi concluso –, alla precisa domanda: “(…)
ritiene che l’assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì,
descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta
(ore/die o riduzione del rendimento). (…)”, ha risposto che: “(…) l’assicurato sarebbe
in grado di svolgere altre attività. Si prendono in considerazione inoltre
attività nel campo della meccanica leggera o medio-leggera. Nel migliore dei
casi sarebbe possibile ottenere, una capacità lavorativa attorno al 70%.
Non si possono però trascurare le difficoltà dovute a ragioni non prettamente
mediche. (…)” (doc. AI 44/21, sottolineatura del redattore).
Viste
le risultanze appena esposte, questo Tribunale osserva che, senza interpellare precisamente
il SAM al riguardo, l’Ufficio AI non poteva ancora concludere con la
sufficiente tranquillità per l’esistenza di un’abilità lavorativa del 70% a contare
dal mese di novembre 2005 in un’attività leggera e rispettosa delle limitazioni
poste.
Infatti,
i periti non si sono espressi chiaramente sulla capacità lavorativa in
un’attività adeguata e, oltre ad usare il condizionale, hanno ritenuto
l’eventualità del decorso più favorevole.
Del
resto, anche il dr. __________, nelle annotazioni 15 febbraio 2006 (doc. AI
62/1 riportato in esteso al consid. 2.6), non si è espresso sulla capacità
lavorativa in un’attività adeguata ed ha concluso che “(…) pertanto dal
novembre 2004 IL 50% nell’abituale attività e anche in attività con i limiti
dati.” (doc. AI 62/1).
Anche
nel precedente rapporto medico 17 agosto 2005 (doc. AI 47/1-3), il dr. __________
non aveva attestato una capacità lavorativa del 70% in un attività adeguata.
Il
dr. __________, nel suo reperto 16 febbraio 2007 (doc. AI 94/4-8) – nel quale
riferisce della sua visita eseguita il 15 gennaio 2007 su incarico della __________
–, se da una parte ha attestato che “(…) in posizione eretta, parzialmente eretta
e seduta il paziente può lavorare senza problema alcuno. (…)” (doc. AI 94/8), d’altra
parte non si è espresso in alcun modo sull’evoluzione della capacità lavorativa
in un’atti-vità adeguata dopo la perizia pluridisciplinare 13 giugno 2005 del
SAM.
In
particolare, il dr. __________ si è espresso solo sull’evoluzione
dell’inabilità lavorativa nella sua professione dopo l’infortunio e non ha
attestato da quando e se gradualmente sarebbe subentrata la possibilità di
lavorare senza problemi in un’attività adeguata.
In
simili circostanze, la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti per
appurare compiutamente la capacità lavorativa in un’attività adeguata e la sua
evoluzione nel tempo, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.
In
particolare, visto che il dr. __________, nella lettera 20 novembre 2006 indirizzata
all’avv. RA 1 (doc. AI 82/2), ha attestato che il problema delle cuffie dei rotatori
delle spalle sarebbe stata sottovalutata, osservando che “(…) la risonanza
magnetica della spalla destra ha mostrato un versamento articolare, una tendinosi
del sovraspinato con lesioni di secondo grado su artrite sottoacromiale e borsite.
(…)”, l’Ufficio AI dovrà procurarsi il suddetto referto in modo da poterne, se
del caso, tenere conto globalmente nell’ambito dei necessari accertamenti medici
sopra enunciati.
Non
è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo alla documentazione
medica prodotta in corso di procedura in merito alla quale il TCA, in
particolare, rileva quanto segue.
Negli
scritti 14 e 27 novembre 2007 della Clinica __________, indirizzati all’avv. RA
1 (cfr. doc. E/1, E/2), il primario dr. __________ e il capo servizio fisiatria
dr. __________, si sono limitati a porre una diversa valutazione della capacità
lavorativa dell’assicurato sia nella sua attività abituale che in un’attività
adeguata (in questo senso anche il dr. __________, medico SMR, nelle
annotazioni 5 dicembre 2007, cfr. doc. XII/2).
Questi
aspetti, come visto sopra, necessitano tuttavia di essere ulteriormente indagati.
Nello
scritto 30 maggio 2008 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. XXIII), il dr. __________,
divenuto nel frattempo primario della Clinica __________ di __________ – a prescindere
dal fatto che per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono
influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) –,
ha poi riferito sulla visita di controllo del 13 maggio 2008 e, anche se ha
rilevato che “(…) oggettivamente rispetto al controllo precedente si evidenzia
un maggior dolore alla palpazione dell’emirima mediale e laterale del ginocchio
sinistro e una maggior ipotrofia del m. tricipite surale omolaterale (…)”, ha
confermato un’inabilità lavorativa del 100% nella precedente attività abituale
e del 50% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste.
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica il TCA rileva invece che il dr. __________,
nel rapporto di decorso 24 ottobre 2005 (doc. AI 50/1-2), ha posto la medesima
diagnosi ritenuta nel precedente rapporto 19 febbraio 2004 (doc. AI 20/1-3;
rapporto questo considerato dal SAM nella perizia pluridisciplinare 13 giugno
2005), precisando che “(…) non si sono evidenziati cambiamenti di rilievo dal
mio ultimo rapporto medico del 19.2.2004 malgrado l’assiduo trattamento psicoterapico
e psicofarmacologico impartito. (…)” (doc. AI 50/2).
Pertanto,
senza che sia necessario interpellare nuovamente il dr. __________, come
preteso dall’avv. RA 1, questo Tribunale deve ritenere tuttora valide le conclusioni
del dr. __________ che, nel suo consulto 21 maggio 2005 (doc. AI 44/11-14), ha
concluso che “(…) Lo stato descritto non è codificabile come disturbo
psicopatologico rilevante ma come stadio esistenziale fissato. L’A. in queste
condizioni è comunque teoricamente in grado di svolgere una attività lavorativa
dal punto di vista psichiatrico. (…)” (doc. AI 44/14).
Una
tale conclusione si impone a maggiore ragione visto che il dr. __________ non
ha mai criticato la perizia del SAM.
Al
riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della
disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.9. Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Il
TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla
valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza
sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.
(32.2007.165).
Infatti,
questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha
stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327) (…)”.
Va
qui in particolare evidenziato che per stabilire il gap salariale va considerato
il salario medio nazionale in quella stessa professione e non quello
riferito al Canton Ticino come fatto dalla consulente in integrazione
professionale (cfr. doc. AI 75/3).
2.10. La
decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché,
una volta proceduto come indicato ai consid. 2.8.1, 2.8.2 e 2.9, si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni.
2.11. Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
La
sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124
V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14
agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA
del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.
2.10.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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