32.2007.269
Nuova domanda di prestazioni
18 febbraio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2007.269
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni
REVISIONE
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.269
rg/sc
Lugano
18 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 giugno
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in
fatto e in diritto
- per
decisione 24 settembre 1999 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a
una rendita intera con effetto dal 1. dicembre 1998 (doc. AI 16-1). Con
decisione 29 dicembre 2000 l’amministrazione ha sostituito in via di revisione
detta prestazione con una mezza rendita (doc. AI 25-1). Con effetto dal 1.
luglio 2001 è stata ripristinata l’erogazione di una rendita intera (decisioni
12 dicembre 2001 e 19 febbraio 2003 (doc. AI 38-1 e 45-1). In esito ad una
ulteriore procedura di revisione avviata nel marzo 2005, per decisione 2 febbraio
2006 l’amministrazione ha soppresso la rendita (doc. AI 53-1). Adito
dall’assicurato, con sentenza 17 gennaio 2007 il TCA, ha confermato la soppressione
(doc. AI 126 3-31);
- il
23 febbraio 2007 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni. Per decisione 18 giugno 2007 l’Ufficio AI,
costatando come l’assicurato non abbia fatto valere nuovi elementi, non è
entrato nel merito della richiesta;
- con
il ricorso in oggetto, rappresentato dalla lic. jur. __________ dello RA 1, l’assicurato
impugna suddetta decisione postulando l’annullamento della stessa e il riconoscimento
di una rendita intera a contare dal 1. maggio 2007;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del gravame;
- nelle
rispettive osservazioni 24 settembre 2007 (VIII) e 1. ottobre 2007 (X) le parti
si sono riconfermate nelle loro richieste di giudizio;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
-
con il querelalo provvedimento l’amministrazione ha deciso la non entrata nel
merito della nuova domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2007.
Oggetto del presente giudizio può e deve pertanto essere unicamente la legittimità
di un siffatto provvedimento (DTF 125 V 413; SVR 2002 IV Nr. 10).
Nella misura in cui l’insorgente, nel contestare la fondatezza dell’impugnata
decisione, postula nel merito l’assegnazione di una rendita dal 1. maggio 2007,
per un grado d’invalidità del 100%, il suo gravame deve essere quindi dichiarato
irricevibile;
-
quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel
tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente
esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a
prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI – secondo cui una nuova richiesta è
riesaminata solo se vien dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante
modifica – non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V
410 e STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99, nella quale il TFA
– proprio nel caso in cui un assicurato ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita intera
limitata nel tempo – ha rilevato che “(…) nicht zugestimmt werden kann dem
kantonalen Gericht insoweit, als es di Grundsätze über die Behandlung einer
Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV;
BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall
zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht
veröffentlichten Urteil P. vom 8. November 1999, I 66/99 [nel frattempo
pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich die Rechtsprechung zu Art. 87
Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener Leistungsverwei-gerung
und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugespro-chen, aber befristet wurde
(…)“;
-
questa giurisprudenza si applica analogicamente anche nel caso in cui a una decisione
con la quale viene riconosciuto il diritto a una rendita segue un’altra decisione
con la quale il diritto viene soppresso in via di revisione e in seguito viene
inoltrata una nuova domanda di prestazioni (in argomento Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, 2003, p. 218, n. 809
e giurisprudenza ivi citata);
-
nel caso in esame, come visto, con decisione 24 settembre 1999 l’Ufficio AI
ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera con effetto dal
1. dicembre 1998, sostituita, in via di revisione il 29 dicembre 2000, con una
mezza rendita. Con effetto dal 1. luglio 2001 è stata ripristinata l’erogazione
di una rendita intera. In esito ad una ulteriore procedura di revisione avviata
nel marzo 2005, per decisione 2 febbraio 2006 l’amministrazione ha soppresso la
rendita, soppressione confermata con sentenza 17 gennaio 2007 del TCA. Nel febbraio
2007 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni;
- richiamata
la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una
decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 3 e 4 O. La decisione impugnata va di conseguenza annullata e gli atti
rinviati all’amministra-zione perché entri nel merito della domanda di
prestazioni del 23 febbraio 2007;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito
della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso, per quanto ricevibile, è accolto.
§ La
decisione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché
entri nel merito della domanda di prestazioni del 23 febbraio 2007.
Considerandi
2.
- Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, con obbligo
di rifondere a controparte fr. 1’000.- (IVA inclusa) di ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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