Lexipedia

Decisione

32.2007.269

Nuova domanda di prestazioni

18 febbraio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2007.269

Data decisione, Autorità:

18.02.2008, TCA

Titolo:

Nuova domanda di prestazioni

REVISIONE

art. 87 OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2007.269

rg/sc

Lugano

18 febbraio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2007 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 giugno

2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato, in

fatto e in diritto

- per

decisione 24 settembre 1999 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a

una rendita intera con effetto dal 1. dicembre 1998 (doc. AI 16-1). Con

decisione 29 dicembre 2000 l’amministrazione ha sostituito in via di revisione

detta prestazione con una mezza rendita (doc. AI 25-1). Con effetto dal 1.

luglio 2001 è stata ripristinata l’erogazione di una rendita intera (decisioni

12 dicembre 2001 e 19 febbraio 2003 (doc. AI 38-1 e 45-1). In esito ad una

ulteriore procedura di revisione avviata nel marzo 2005, per decisione 2 febbraio

2006 l’amministrazione ha soppresso la rendita (doc. AI 53-1). Adito

dall’assicurato, con sentenza 17 gennaio 2007 il TCA, ha confermato la soppressione

(doc. AI 126 3-31);

- il

23 febbraio 2007 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di

prestazioni. Per decisione 18 giugno 2007 l’Ufficio AI,

costatando come l’assicurato non abbia fatto valere nuovi elementi, non è

entrato nel merito della richiesta;

- con

il ricorso in oggetto, rappresentato dalla lic. jur. __________ dello RA 1, l’assicurato

impugna suddetta decisione postulando l’annullamento della stessa e il riconoscimento

di una rendita intera a contare dal 1. maggio 2007;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del gravame;

- nelle

rispettive osservazioni 24 settembre 2007 (VIII) e 1. ottobre 2007 (X) le parti

si sono riconfermate nelle loro richieste di giudizio;

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

-

con il querelalo provvedimento l’amministrazione ha deciso la non entrata nel

merito della nuova domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2007.

Oggetto del presente giudizio può e deve pertanto essere unicamente la legittimità

di un siffatto provvedimento (DTF 125 V 413; SVR 2002 IV Nr. 10).

Nella misura in cui l’insorgente, nel contestare la fondatezza dell’impugnata

decisione, postula nel merito l’assegnazione di una rendita dal 1. maggio 2007,

per un grado d’invalidità del 100%, il suo gravame deve essere quindi dichiarato

irricevibile;

-

quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel

tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente

esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a

prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI – secondo cui una nuova richiesta è

riesaminata solo se vien dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante

modifica – non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V

410 e STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99, nella quale il TFA

– proprio nel caso in cui un assicurato ha inoltrato una nuova domanda di

prestazioni dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita intera

limitata nel tempo – ha rilevato che “(…) nicht zugestimmt werden kann dem

kantonalen Gericht insoweit, als es di Grundsätze über die Behandlung einer

Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV;

BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall

zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht

veröffentlichten Urteil P. vom 8. November 1999, I 66/99 [nel frattempo

pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich die Rechtsprechung zu Art. 87

Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener Leistungsverwei-gerung

und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugespro-chen, aber befristet wurde

(…)“;

-

questa giurisprudenza si applica analogicamente anche nel caso in cui a una decisione

con la quale viene riconosciuto il diritto a una rendita segue un’altra decisione

con la quale il diritto viene soppresso in via di revisione e in seguito viene

inoltrata una nuova domanda di prestazioni (in argomento Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, 2003, p. 218, n. 809

e giurisprudenza ivi citata);

-

nel caso in esame, come visto, con decisione 24 settembre 1999 l’Ufficio AI

ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera con effetto dal

1. dicembre 1998, sostituita, in via di revisione il 29 dicembre 2000, con una

mezza rendita. Con effetto dal 1. luglio 2001 è stata ripristinata l’erogazione

di una rendita intera. In esito ad una ulteriore procedura di revisione avviata

nel marzo 2005, per decisione 2 febbraio 2006 l’amministrazione ha soppresso la

rendita, soppressione confermata con sentenza 17 gennaio 2007 del TCA. Nel febbraio

2007 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni;

- richiamata

la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una

decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 3 e 4 O. La decisione impugnata va di conseguenza annullata e gli atti

rinviati all’amministra-zione perché entri nel merito della domanda di

prestazioni del 23 febbraio 2007;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito

della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso, per quanto ricevibile, è accolto.

§ La

decisione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché

entri nel merito della domanda di prestazioni del 23 febbraio 2007.

Considerandi

2.

- Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, con obbligo

di rifondere a controparte fr. 1’000.- (IVA inclusa) di ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster