32.2007.271
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8 settembre 2008Italiano46 min
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Numero d'incarto:
32.2007.271
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, TCA
Titolo:
Concessione di rendita intera poi sospesa. Discussione dei rapporti medici. Obbligo di ridurre il danno. Confronto percentuale dei redditi: il perito ha stabito al 30% l'inabilità lavorativa nella precedente attività,quindi non raggiunge il minimo del 40%,ciò che non gli dà diritto ad una rendita AI
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.271
TB
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1945, il 14 dicembre 2004 (doc. AI 2) ha chiesto di essere posto al
beneficio di una rendita d'invalidità
a causa di problemi all'anca
destra ed alla schiena. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha sottoposto l'assicurato ad una perizia reumatologica eseguita il 4 gennaio 2006 dal
dr. med. __________ (doc. AI 35), in cui l'esperto ha concluso per la possibilità di svolgere al 100% un lavoro
adatto allo stato di salute se nel rispetto di alcuni limiti funzionali, mentre
al 70% la sua precedente attività di montatore elettricista; queste capacità
lavorative sono state stabilite con effetto da metà marzo 2005, ossia dopo tre
mesi dall'intervento all'anca, avvenuto il 17 novembre 2004.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medici e tenuto conto dei certificati dei medici
curanti, sulla scorta delle considerazioni espresse dal dr. med. __________
(doc. AI 77) del Servizio Medico Regionale (SMR), con decisione del 12 luglio 2007
(doc. A1) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha concesso all'assicurato
una rendita intera d'invalidità
dal 1° febbraio 2005 al 30 giugno 2005, dopodiché, dato un grado d'invalidità del 26%, il diritto alla rendita
decadeva.
1.3. Il 20
agosto 2007 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha inoltrato un ricorso, postulando il diritto ad una rendita
AI almeno del 50% dal 1° luglio 2005 oppure nella misura che una perizia neutra
vorrà stabilire. Infatti, facendo in particolare valere i
certificati dei curanti dr. med. __________ del 2 giugno 2006 (doc. A7), del dr.
med. __________ del 13 luglio 2006 (doc. A8) e del dr. med. __________ del 1°
febbraio 2007 (doc. A9), i quali attestano un'incapacità lavorativa almeno del 50%, contesta che l'UAI consideri che l'assicurato sia abile al lavoro al 74%. Pertanto, chiede che la
decisione impugnata sia annullata.
1.4. Con risposta del 31 agosto
2007 (doc. IV) l'amministrazione ha riassunto la presa di posizione del 21
novembre 2006 (doc. AI 61) del perito dr. med. __________, le osservazioni del
27 marzo 2007 e del 16 maggio 2007 del SMR, come pure il recente parere del 30
agosto 2007 (doc. IVbis) di questo Servizio. Basandosi quindi sulla valutazione
complessiva esposta dal dr. med. __________ del SMR, il quale ha analizzato i
certificati medici prodotti dal ricorrente concludendo che gli stessi non
permettono di oggettivare una sostanziale modifica prolungata dello stato di
salute dell'assicurato rispetto alla seconda perizia del dr. med. __________ e
che perciò conferma l'esistenza di un'incapacità lavorativa nulla in attività
adatte e del 30% nell'attività precedente, l'UAI ha ribadito la decisione
impugnata e proposto di respingere il ricorso.
Il ricorrente si è pronunciato sulle annotazioni del medico SMR,
ha prodotto un nuovo certificato dell'11 settembre 2007 (doc. VIbis) del dr.
med. __________ ed ha ribadito le sue conclusioni, sottolineando ancora la
necessità di esperire una perizia medica.
Con scritto del 1° ottobre 2007 (doc. X) l'amministrazione ha osservato
che il SMR ha già preso una chiara posizione sulla questione e che le sue
affermazioni non sono state messe in dubbio dall'assicurato. Il certificato
medico dell'11 settembre 2007, invece, a suo dire ha esposto il parere
soggettivo dell'insorgente, concludendo comunque ad una situazione invariata
rispetto al rapporto del 2 giugno 2006.
considerato in
diritto
2.1 Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le
norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF
129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di
fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita)
è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a
revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della
LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre
2007.
2.2. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente concedendo al ricorrente il
diritto ad una rendita AI soltanto dal 1° febbraio al 30 giugno 2005 e poi
interrompendolo, a motivo di un grado d'invalidità del 26%.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte
sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale
ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere
qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione
oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a
trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza
del 14 luglio 2006, U 156/05,
consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid.
2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato
che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per il raffronto dei
redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita (e non quello della decisione).
2.4. Con
la decisione impugnata l'UAI ha concesso al ricorrente il diritto ad una
rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio al 30 giugno 2005, poi l'ha soppresso,
poiché il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità ed il reddito
ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile tenuto conto sia di una
riduzione del 15% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari sia
del 5% per la possibilità di svolgere sole attività leggere, dà una perdita di
guadagno (grado d'invalidità) del 26%, quindi inferiore al minimo legale del
40%.
Dal lato medico, il perito reumatologo (doc. AI 61) incaricato dall'Ufficio
AI ha accertato che l'incapacità lavorativa nella sua professione di operaio
montatore di quadri elettrici era da metà marzo 2005 del 30% (la
limitazione è riferita alla resa nello svolgimento di un lavoro a tempo pieno).
In attività adeguate (leggere ed ergonomiche, che rispettino particolari
limiti funzionali), l'esperto ha accertato un'abilità lavorativa del 100%,
quindi un'incapacità nulla, sempre da quella data.
Sulla scorta di queste considerazioni mediche, confermate dal
medico SMR (doc. AI 63), è stato stabilito in Fr. 62'400.- il salario da valido
del ricorrente aggiornato al 2005 senza il danno alla salute se avesse ancora
lavorato come montatore elettricista per il suo datore di lavoro (doc. AI 65).
In altre attività adeguate, a livello nazionale la media del
salario ipotetico per gli uomini aggiornato al 2005 è di Fr. 57'830.- (categoria
4.2). Riportando questo dato su una capacità lavorativa del 100% e ritenuta una
diminuzione del 5% per attività leggere come pure del 15% per svantaggi
salariali, si ottiene un reddito da invalido di Fr. 46'264.-.
Partendo dunque da un reddito ipotetico senza danno alla salute di
Fr. 62'400.- e da un reddito da invalido di Fr. 46'264.-, l'Ufficio AI ha
calcolato un grado d'invalidità del 26% ([Fr. 62'400.- - Fr. 46'264.-) : Fr. 62'400.-]
x 100 = 25,86).
Nel ricorso l'assicurato sostiene che v'è una discrepanza fra i pareri
dei medici interpellati. Infatti, nel giugno 2006 il curante dr. med. __________
ha accertato un'inabilità lavorativa del 50% come il collega dr. med. __________
che si è pronunciato nel luglio 2006; il dr. med. __________ ha invece attestato
nel febbraio 2007 un'incapacità lavorativa del 75% come montatore elettricista.
Quindi, il suo stato di salute era (ben) peggiore rispetto a quello accertato
dall'Ufficio AI nel gennaio e nel novembre 2006 per il tramite del perito dr.
med. __________ (incapacità lavorativa del 30% come montatore elettricista,
mentre nulla in altre attività adatte al suo stato di salute), tanto più che le
gravi affezioni sono state considerate come degenerative sulla scorta di dati
oggettivi (mielo TAC e risonanze magnetiche). Pertanto, questo
peggioramento deve essere preso debitamente in considerazione dall'amministrazione e, se necessario, essere
ulteriormente indagato, con successiva concessione di almeno una mezza rendita AI.
A sostegno della fondatezza del suo ricorso, l'assicurato ha fatto capo ai rapporti
allestiti il 30 maggio 2006 (doc. A6) dal dr. med. __________, il 2 giugno 2006
(doc. A6) dal dr. med. __________, il 13 luglio 2006 (doc. A8) dal dr. med. __________,
il 1° febbraio 2007 (doc. A9) dal dr. med. __________, ai quali si è aggiunto
in corso di causa il rapporto dell'11 settembre 2007 (doc. VIbis) del citato dr. __________.
Sulla scorta della valutazione finale del 16 maggio
2007 (doc. AI 77) del dr. med. __________, medico presso il Servizio Medico Regionale, con decisione del 12
luglio 2007 (doc. A1) l'Ufficio
AI ha stabilito che dal 1° luglio 2005 il grado d'incapacità di guadagno dell'assicurato non raggiungeva (più) il minimo legale del 40% (26%),
perciò ha concesso al ricorrente una rendita intera d'invalidità (soltanto) dal 1° febbraio al 30 giugno 2005.
2.5. Inabile al
lavoro di operaio montatore di quadri elettrici al 100% dall'11 febbraio 2004 ed al 50% dal 24 aprile
2004 a causa di problemi lombari ed alle gambe prevalentemente deambulando
(doc. AI 8), il 7 maggio 2004 ha avuto luogo un intervento decompressivo del
canale spinale stretto a livello L4/5 e L3/4. Il dr. med. __________, specialista
FMH in neurochirurgia che ha eseguito l'operazione (doc. AI 8-8), il 2 novembre 2004 (doc. AI 8-6) ha accertato
che dopo questo intervento la situazione è progressivamente migliorata, tanto
che l'assicurato non accusava
più dolori alle gambe e riusciva a camminare molto più liberamente; esistevano
tuttavia dei dolori residuali a livello lombare. Il medico ha quindi consentito
alla ripresa lavorativa da novembre 2004.
Espressamente consultato il 14 dicembre 2004
(doc. AI 6-5) dall'amministrazione,
il 17 gennaio 2005 il neurochirurgo ha affermato che l'attività precedente non era più proponibile, dato che la diminuzione
del rendimento era superiore al 70%; tuttavia, attività che prestino attenzione
ai pesi ed alle posizioni ergonomiche potevano essere esercitate per al massimo
4 ore al giorno, ritenuta una riduzione del rendimento di almeno il 50%.
Le circostanze hanno fatto sì che l'assicurato non ha ripreso l'attività presso la ditta __________ di __________
- dalla quale è stato poi licenziato per il 31 marzo 2005 (doc. AI 11) -,
poiché il 17 novembre 2004 (doc. AI 8-4) il chirurgo ortopedico dr. med. __________
gli ha impiantato una protesi totale all'anca destra. Quest'ultimo,
interpellato il 16 febbraio 2005 (doc. AI 21-1) dall'UAI, vista l'evoluzione
positiva dell'intervento, ha
indicato che l'assicurato poteva
svolgere lavori leggeri anche personalmente dal 50% al 75%, lasciando un 25%
di incapacità esclusivamente per eventuali limitazioni date solo dalla presenza
della protesi. In lavori sedentari, il ricorrente era da considerare abile al 100%.
Ancora il 22 marzo 2005 (doc. AI 21-3) il
chirurgo comunicava al medico curante dell'assicurato, dr. med. __________, che "l'evoluzione è veramente favorevole. Il
paziente non ha più disturbi all'anca. Per un periodo non ha più avuto disturbi neanche alla gamba
controlaterale, ora ripresentatasi in sensazione di formicolii. (…) Per quanto
riguarda l'anca (…) è
completamente indolente. (…) Il paziente è soddisfatto, contento, cammina senza
l'ausilio di stampelle.
Solo lievissima zoppia da insufficienza muscolare.".
L'assicurato è stato operato il 7 luglio 2005 dal dr. med. __________,
chirurgia generale FMH, specialista in chirurgia della mano, per la sindrome
del tunnel carpale a sinistra, che l'ha reso inabile al 100% almeno fino al 21 agosto 2005 (doc.
AI 26).
Il 14 luglio 2005 (doc. AI 23) il medico curante
dr. __________, medicina generale FMH, su invito dell'Ufficio AI ha esposto la diagnosi di lomboischialgia a sinistra
cronica su canale spinale stretto L3-L4, stenosi foraminale sinistra L4-L5 e
lieve stenosi L2-L3 con spinotomia L3-L4 e decompressione subarticolare bilaterale
e fenestrazione L4-L5 sinistra e foraminotomia nel maggio 2004; coxartrosi
destra con protesi totale all'anca
destra; sindrome del tunnel carpale bilaterale predominante a sinistra.
Il curante ha osservato che mentre ora il
paziente va bene con l'anca
destra e si dichiara soddisfatto e senza dolori, lamenta invece in modo
invariato – come prima dell'intervento
alla schiena – dolori importanti lombo-radicolari a sinistra, che dal livello
gluteale irradiano verso il polpaccio sinistro. La punta del piede distale si
addormenta, dolori stando in piedi tanto che non riesce a stare fermo in piedi
per più di 10 minuti. Questi dolori scompaiono subito se sta seduto o sdraiato.
Ritiene necessario un accertamento supplementare (doc. AI 23-2).
Il dr. __________ ha quindi precisato che l'assicurato non può più fare lavori in
piedi, né camminare tanto e fare le scale, di modo che l'attività precedente non è più proponibile e
v'è una diminuzione del
rendimento. Il medico generalista ha pure indicato che il ricorrente può svolgere
altre attività, osservando che nella sua attività di meccanico potrebbe fare
lavori da seduto, dove deve alzarsi poco, non lavorare in piedi e non sollevare
pesi né inclinare il tronco. Per un lavoro da seduto potrebbe lavorare anche
4-6 ore (doc. AI 23-3).
Alla luce di questi risultati, il 23 novembre
2005 (doc. AI 32) l'amministrazione
ha incaricato il dr. med. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, di
esperire una perizia sull'assicurato.
Il parere del 4 gennaio 2006 (doc. AI 35) espone l'anamnesi personale, sistematica e sociale, i dati soggettivi dell'assicurato come pure le constatazioni
oggettive a mezzo di esami reumatologici della colonna vertebrale e delle articolazioni
periferiche così come neurologici. Nella sua valutazione, il perito ha
considerato gli interventi subiti dal ricorrente e le relative ripercussioni
sul suo stato di salute. In tal senso, ha indicato che a quel momento il
paziente lamentava dolori all'arto
inferiore sinistro, a livello lombare uno stiramento circolare, assenza di lombalgie
vere e proprie; i dolori alla gamba sinistra sono accusati come
stringimenti-crampiformi, irradiano nella coscia dorsali-laterali, si propagano
verso la tibia anteriore fino al collo del piede sinistro, dorsalmente nel
polpaccio sinistro; da sdraiato e da seduto non appaiono quasi mai, solo in
posizione eretta, specialmente se sta fermo in piedi. All'esame clinico la colonna lombare operata
risulta altamente limitata ai movimenti di lateroflessione ed estensione;
mancano deficit lomboradicolari acuti. La mielografia funzionale della colonna
lombare con mielo-TAC eseguita il 14 novembre 2005 ha evidenziato un canale
spinale solo moderatamente ristretto nel segmento operato L3/4 soprattutto all'estensione, una discopatia nel segmento L5/S1
con possibile irritazione radicolare sia di L5 che di S1. L'esperto ha quindi posto la diagnosi di
sindrome lomboradicolare irritativa L5 a sinistra in discopatie
plurisegmentarie con esito da spinotomia L3/4 con decompressione subarticolare
bilaterale, fenestrazione L4/5 a sinistra con foraminotomia per canale spinale
stretto degenerativo il 7 maggio 2004, disturbi statici del rachide, decondizionamento
e sbilanciamento muscolare, esito da impianto di protesi totale dell'anca destra per coxartrosi il 17 novembre
2004. Pertanto, ha ritenuto come lavoro ergonomicamente idoneo allo stato
attuale dell'insorgente un'attività che tenga pienamente conto della sua
capacità funzionale residua, la quale è: normale nel sollevamento e/o trasporto
di carichi leggeri (fino a 10kg), nella manipolazione di oggetti medi, in
posizioni di lavoro a braccia elevate, inginocchiato e con ginocchia in
flessione, mentre è lievemente ridotta in posizioni con rotazione e seduto e
piegato in avanti, ridotta in posizione eretta e piegata in avanti; lievemente
ridotta nello stare seduto, ridotta in posizione eretta; ridotta nel camminare
per oltre 50 metri e quindi anche per lunghi tragitti, normale per camminare su
un terreno accidentato, lievemente ridotta per salire/scendere le scale e molto
ridotta per salire scale a pioli; l'impiego delle mani è possibile normalmente, mentre stare in
equilibrio o bilanciarsi è possibile solo in parte.
Viste queste limitazioni, il perito ha giudicato
l'assicurato abile al lavoro
nella misura del 100% con un rendimento massimo sin da metà marzo 2005,
ossia dopo tre mesi dall'intervento
all'anca destra. Nella sua
attività di operaio montatore di quadri elettrici, lavoro prevalentemente
leggero svolto in parte in posizione eretta ed in parte da seduto, la capacità
lavorativa sull'arco di una
giornata è stata giudicata normale sempre da metà marzo 2005, ma con una
diminuzione del rendimento del 30%, poiché l'assicurato deve alternare con frequenza la posizione del corpo.
Riassumendo i summenzionati certificati medici,
il 31 marzo 2006 (doc. AI 38) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale
dell'Ufficio AI ha fissato al
50% il grado d'incapacità lavorativa
dell'assicurato dal 12 febbraio
al 27 aprile 2004, al 100% dal 28 aprile 2004 fino a metà marzo 2005 e da lì in
poi al 30%, fatto salvo il periodo d'inabilità totale dovuto all’intervento al tunnel carpale.
In un'altra attività adeguata, invece, l'inabilità è nulla, ovvero la capacità lavorativa dell'assicurato è totale sin da metà marzo 2005.
In conseguenza di ciò, il 9 maggio 2006 (doc. AI
40) l'UAI ha emesso un progetto
d'assegnazione di rendita,
secondo il quale dal 1° febbraio 2005 al 30 giugno 2005 (tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute) l'assicurato
aveva diritto ad una rendita intera.
Per mezzo di un legale, l'assicurato ha contestato la conclusione dell'inabilità lavorativa del 30%, accompagnando le sue lamentele da
alcuni certificati medici che attesterebbero un'incapacità al lavoro almeno del 50% (doc. AI 48).
Il referto del 30 maggio 2006 (doc. AI 48-6)
dello psichiatra e psicoterapeuta dr. med. __________ evidenzia che l'aspetto psichiatrico dal punto di vista
della capacità lavorativa è relativamente ridotto per la sindrome ansioso
depressiva – che è migliorata con l'ansiolisi e la medicazione antidepressiva - e per i suoi recidivanti
momenti di etilismo, però ritiene opportuna una presa di posizione del
neurologo o del neurochirurgo. Suggerisce poi che sia l'UAI a reintegrare professionalmente l'assicurato.
Con certificato del 2 giugno 2006 (doc. AI 48-3),
il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha affermato di avere in cura l'assicurato dal 1988, il quale è
sostanzialmente sofferente di un problema ortopedico con attualmente una
sindrome lomboradicolare irritativa L5 a sinistra in stato dopo intervento di decompressione
del canale spinale nel maggio 2004, un esito da impianto di protesi totale all'anca destra per coxartrosi nel novembre
2004; di una malattia etilica cronica e di ipertensione arteriosa. Il curante ha
esposto le problematiche passate legate (soprattutto ed in modo continuativo) al
consumo di alcol che hanno pure coinvolto lo psichiatra dr. med. __________,
all'incidente dell'agosto 1991, al trauma acustico del 1993,
ai dolori ortopedici all'anca
destra che si manifestano nel marzo 2001 ed alla lomboischialgia apparsa nel
2002, alla problematica lomboradicolare sinistra che dal marzo 2003 ha
coinvolto il dr. __________. Fanno poi seguito le patologie ed i sintomi già conosciuti
attraverso l'esposizione dei
relativi certificati medici. Dal 2005 viene essenzialmente seguito dal dr. __________,
che effettua delle infiltrazioni periradicolari nell'aprile, nell'ottobre
e nel dicembre 2005 che, a dire dell'assicurato, hanno dato sollievo solo per poco tempo. Nell'agosto 2005 vi è l'ennesima ricaduta etilica e nel novembre 2005 il curante l'ha sottoposto ad una cura antidepressiva. L'infiltrazione del febbraio 2006 ha dato
buoni frutti, tanto che almeno fino a giugno 2006 il ricorrente ha notato un
certo miglioramento, anche se nel maggio 2006 egli sosteneva di non riuscire a
rimanere in piedi più di 5/10 minuti e di avere bisogno di sedersi, dopodiché
stava benissimo. Confrontandosi con la perizia del dr. med. __________, il
curante ritiene che la capacità residua nel mantenere posizioni statiche erette
sia esigua e non ridotta, così come la funzionalità nel camminare per lunghi
tragitti. Tutto ben considerato, tenuto conto dell'età e della situazione sociale, sostiene che una rendita d'invalidità del 50% sia giustificata.
Il referto del 13 luglio 2006 (doc. AI 50-2) del
dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, riassume i momenti
topici delle condizioni di salute dell'insorgente dal 2002 in poi, evidenziando i due interventi chirurgici
subiti ed i miglioramenti avuti, fino all'inizio del 2005, quando si sono manifestati nuovi dolori lombari
irradianti alla gamba sinistra. Le infiltrazioni praticate hanno portato ad un
miglioramento dei dolori, che hanno quindi un carattere pseudoradicolare e dipendono
dagli importanti processi degenerativi, in particolare una grave artrosi delle
articolazioni in L4/5. Attualmente l'assicurato accusa nuovamente dolori lombari con riapparizione, dopo
tanti mesi, di dolori alla gamba. Gli accertamenti neuroradiologici con
mielografia funzionale ed una mieloTAC hanno confermato gravi alterazioni degenerative
da L2/3 fino a L5/S1, quindi un'instabilità segmentale diffusa, ma accentuata in L3/4; non sono
evidenti compressioni radicolari, però la situazione neurologica è molto
suggestiva per una patologia molto estesa di origine degenerativa con instabilità
in più segmenti. Il neurochirurgo fissa nel 50% la capacità lavorativa
in attività ergonomicamente favorevoli e non pesanti; le gravi alterazioni
degenerative del rachide lombare non permettono un'attività superiore alle 3-4 ore giornaliere ed in lavori con un'ergonomia sfavorevole.
Pronunciandosi sui tre certificati medici
prodotti dal ricorrente, il dr. med. __________ del SMR ha concluso che la valutazione
neurochirurgica indica uno stato osteoarticolare in via di peggioramento che
giustifica un'incapacità
lavorativa del 50% in attività adeguata e nella misura di 3-4 ore al giorno in
attività con ergonomia sfavorevole, come la sua precedente attività lavorativa (doc.
AI 51 e 53).
Viste le discrepanze fra i referti del dr. __________
(abile al 100% in altre attività) e del dr. __________ (abile al 50% in altre
attività), per valutare se si trattava di un peggioramento dello stato di
salute o di una differente valutazione da parte dei due specialisti, il primo è
stato incaricato di riesaminare l'assicurato (doc. AI 55 e 57).
Il 21 novembre 2006 (doc. AI 61) il reumatologo
dr. __________ ha quindi rivalutato le condizioni di salute del ricorrente,
fondandosi anche sulla documentazione medica agli atti e sull'esame clinico. Ripresentata l'anamnesi personale aggiornata fino al
luglio 2006, l'anamnesi
sistematica e sociale, il perito ha esposto i dati soggettivi e le
constatazioni oggettive costituite dall'esame reumatologico e dalle radiografie eseguite. La sintomatologia
lombosciatalgica a traiettoria dermatometrica cronica L5 a sinistra è rimasta
invariata rispetto alla valutazione di inizio anno come pure la colonna
vertebrale lombare, che mantiene una mobilità paragonabile alla precedente. Lo
stato di salute relativo al rachide lombare è dunque rimasto lo stesso del
gennaio 2006, così pure i limiti funzionali e la derivante capacità lavorativa.
Rispetto all'esame precedente è
tuttavia insorto un nuovo problema – che nemmeno i curanti hanno ravvisato -,
identificato con una gonalgia anteriore al ginocchio sinistro, che presenta un
minimo deficit estensorio ed un deficit flessorio alla mobilizzazione passiva,
con sfregamento femoropatellare, quindi una gonartrosi mediale a sinistra.
Anche il ginocchio destro, asintomatico, mostra le medesime peculiarità. Il
perito osserva che il ricorrente è aumentato di peso, con conseguente ulteriore
sovraccarico delle articolazioni agli arti inferiori. Le diagnosi sono dunque
di sindrome lomboradicolare irritativa L5 a sinistra in discopatie
plurisegmentarie con esito da spinotomia L3/4 con decompressione subarticolare
bilaterale, fenestrazione L4/5 a sinistra con foraminotomia per canale spinale
stretto degenerativo il 7 maggio 2004, disturbi statici del rachide (ipercifosi
della dorsale alta con leggera protrazione del capo, appiattimento dei
rimanenti livelli dorsali, iperlordosi terminale lombare, scoliosi
sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare, compensata),
decondizionamento e sbilancio muscolare, esito da impianto di protesi totale
dell'anca destra per coxartroxi
il 17 novembre 2004, gonartrosi mediale sintomatica a sinistra, obesità.
Nella valutazione della capacità funzionale
residua, l'esperto ha in
sostanza confermato i limiti determinati nella precedente perizia. Ha soltanto
giudicato come lievemente ridotta – e non più normale - la capacità dell'assicurato nell'eseguire lavori che necessitano di stare inginocchiato e con
ginocchia in flessione, come pure di camminare su un terreno accidentato.
Fermo restando questi (quasi immutati) limiti, il
reumatologo ha confermato la capacità lavorativa totale dell'insorgente
con un rendimento massimo del 100% in lavori adatti al suo stato di salute.
Fatti
I limiti funzionali che sono sopraggiunti non
implicano comunque un'ulteriore
riduzione del rendimento nell'ultima
attività esercitata come operaio montatore, addetto all'assemblaggio di quadri elettrici, trattandosi di un lavoro
prevalentemente leggero svolto stando parzialmente in piedi e seduto. In questa
attività, la capacità lavorativa dell'assicurato è stata riconfermata e con essa la diminuzione del
rendimento del 30% sull'arco
di una giornata.
In possesso anche di questo referto, il 6
dicembre 2006 (doc. AI 63) il medico SMR ha fatto proprie le conclusioni del
perito ed il 15 gennaio 2007 (doc. AI 66) l'amministrazione ha emesso un nuovo progetto d'assegnazione di rendita che annulla e
sostituisce il precedente del maggio 2006, attribuendo all'assicurato una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2005 al 30
giugno 2005.
Il rapporto del 1° febbraio 2007 (doc. AI 68-7)
del dr. med. __________, FMH in neurochirurgia, è stato prodotto dall'assicurato a titolo di contestazione del
progetto di decisione dell'UAI.
Questo referto si riferisce al 26 gennaio 2007, periodo in cui v'è stata una riacutizzazione dei dolori
paralombari/parasacrali a sinistra e che irradiano lateralmente nella coscia e
nel polpaccio fino al dorso del piede; essi si manifestano se il ricorrente sta
in posizione eretta e scompaiono se sta seduto. Il parere medico concerne (solo)
le condizioni della colonna vertebrale dell'insorgente, sottoposta ad alterazioni degenerative che coinvolgono
le strutture ossee ed i dischi, soprattutto a livello L4/5 dove è presente un
restringimento dei forami di coniugazione L4 e L5 a sinistra ed una
protrusione/prolasso discale medio laterale sinistro L4/5. Anche i segmenti
superiori ed inferiori a questo livello sono colpiti dalle alterazioni
degenerative con un disassamento a sinistra del corpo vertebrale L3 e la
presenza di una scogliosi sinistroconvessa. Le infiltrazioni con cortisonici ed
anestetici locali eseguite dal collega dr. __________ hanno portato ad una
diminuzione dei dolori a livello delle faccette articolari posteriori L4/5 a
sinistra. Eseguiti specifici esami, le articolazioni L4/5 sono state escluse
quali fonte di dolore. I dolori lombari accusati dall'assicurato dovuti, d'avviso del neurochirurgo, alla presenza di un canale spinale stretto
a livello L4/5, sempre a suo dire potranno essere difficilmente influenzati con
la radiofrequenza ad impulsi - che egli pratica e per la quale il ricorrente
gli è stato inviato dal collega __________ - e quindi la situazione di dolore a
livello lombare non verrà influenzata dalle sue terapie. Per il dr. __________,
l'influsso di queste affezioni
sulla capacità lavorativa dell'assicurato
non è indifferente, soprattutto la presenza delle alterazioni degenerative e
del restringimento dei forami di coniugazione L4 e L5 a sinistra. Il loro influsso
sulla capacità lavorativa quale elettricista al momento attuale è rilevante ed
è stato calcolato nella misura del 75%. Egli conclude affermando che è
possibile che un intervento operativo maggiore possa in futuro migliorare la
situazione di dolore, che comunque non permetterà più una ripresa del lavoro
quale elettricista.
Il dr. med. __________ del SMR, che si è espresso
il 27 marzo 2007 (doc. AI 72), ha ritenuto che i limiti funzionali descritti
dal neurochirurgo relativi alle posizioni di lavoro, al mantenimento di una
posizione statica ed alla deambulazione sono stati già presi in considerazione
dal perito nel suo referto del novembre 2006. Anche le diagnosi poste dal dr. __________
ricalcano sostanzialmente quelle fornite dal dr. __________, trattandosi solo di
una riacutizzazione di una nota patologia, che comunque non dovrebbe portare ad
un peggioramento permanente dello stato di salute dell'assicurato. Il medico SMR ha osservato che vi sono comunque dei
trattamenti conservativi atti a migliorare la sintomatologia attuale che non
sono ancora stati presi in considerazione, quali la fisioterapia intensiva,
TENS e la radiofrequenza. A quet'ultimo proposito, siccome gli esiti della terapia che il
neurochirurgo avrebbe dovuto praticare non erano ancora noti, il dr. __________
ha confermato le conclusioni peritali del dr. __________, non potendosi pronunciare
su un possibile peggioramento definitivo della sintomatologia.
Il certificato dell'8 maggio 2007 (doc. AI 75) redatto dal dr. __________ all'indirizzo del collega __________ attesta
che il ricorrente è stato sottoposto a radiofrequenza ad impulsi del ganglio
dorsale L5 a sinistra il 2 aprile 2007 dopo essere stato sottoposto ad un primo
blocco diagnostico il 26 gennaio 2007 e ad un secondo, risultato positivo, il
23 marzo 2007. La procedura mini-invasiva ed ambulatoriale del 2 aprile 2007 ha
portato ad una netta regressione del dolore radicolare lamentato, valutata dal
paziente al 50%, tanto che ora egli può muoversi meglio e soprattutto camminare
più a lungo.
In possesso ora di tutti i dati, il 16 maggio
2007 (doc. AI 77) il medico SMR ha concluso che il peggioramento della sintomatologia
neurologica è stato solo transitorio ed è migliorato grazie alle terapie
istituite. Di conseguenza, visti i progressi attestati dal dr. __________, il
medico dell'UAI ha confermato
la valutazione peritale relativa al grado di incapacità lavorativa tanto per l'attività abituale di elettricista quanto
per altre attività adatte allo stato di salute del ricorrente.
Su queste conclusioni è poi giunta la decisione
dell'UAI del 12 luglio 2007,
che ha concesso una rendita intera d'invalidità all'assicurato
dal 1° febbraio 2005 al 30 giugno 2005, dopodiché l'ha soppressa essendo il grado d'invalidità del 26%.
Malgrado il medico incaricato del SMR si fosse
già espresso, come visto, sugli ultimi certificati medici dei curanti messi a disposizione
dell'amministrazione dall'assicurato, il 30 agosto 2007 (doc. IVbis) anche
il dr. med. __________ del SMR si è pronunciato sui medesimi, riprodotti in
sede ricorsale, nell'ambito
della risposta di causa. Riassunti questi tre certificati, il medico dell'UAI ha ritenuto che essi non permettono di
oggettivare una sostanziale modifica prolungata dello stato di salute rispetto
alla seconda perizia del dr. med. __________. Prevale inoltre una problematica
sociale che non può essere presa in considerazione per la valutazione.
Egli conferma pertanto un'incapacità lavorativa nulla in attività adatte e del 30%
nell'attività abituale dal
marzo 2005.
Infine, pendente causa, il ricorrente ha prodotto
il certificato emesso l'11
settembre 2007 (doc. VIbis) dal suo medico curante, dr. __________, che l'ha visitato in febbraio, maggio ed agosto
2007. Egli riferisce che dal lato psichico l'assicurato va abbastanza bene e che grazie alla cura antidepressiva
e l'assunzione di un farmaco il
ricorrente non ha presentato problemi d'etilismo. Anche la pressione arteriosa era nella norma. Quanto al
problema ortopedico, a metà maggio, durante e dopo le cure di radiofrequenza
praticate dal neurochirurgo dr. __________, l'insorgente era contento, non lamentando dolori né alla schiena né
alle gambe. Poi, a fine agosto il paziente lamentava gli stessi dolori e
disturbi di prima; circa un mese dopo l'ultima terapia per radiofrequenza sono riapparsi questi disturbi. Se
in posizione seduta o sdraiata l'assicurato sta bene, in piedi non riesce invece a stare per più di
10 minuti. La valutazione globale del curante è quindi invariata rispetto a
quella del giugno 2006.
2.6. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già
avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza
con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied
un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Questo
Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritenute le conclusioni a cui è giunto
lo specialista reumatologo dr. med. __________ nelle perizie del 4 gennaio e
del 21 novembre 2006 - alle quali va riconosciuta forza probatoria piena
conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.6) -, le considerazioni del
30 maggio 2006 dello psichiatra dr. med. __________, le certificazioni del generalista
curante dr. med. __________ datate 2 giugno 2006 ed 11 settembre 2007, come
pure le annotazioni dei neurochirurghi dr. med. __________ del 13 luglio 2006 e
__________ del 1° febbraio 2007, fa proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato dal 1° luglio 2005 in poi, non
essendo invece in discussione la concessione della rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2005 al 30
giugno 2005.
Si osserva che la problematica psichiatrica è regredita
fino a scomparire. Lo specialista stesso ammette, nel maggio 2006, che l'impatto dell'aspetto psichiatrico sulla
capacità lavorativa dell'insorgente
è decisamente ridotto (doc. AI 48-6).
Per quanto concerne le patologie della colonna
lombare, sottoposta all'intervento
chirurgico al canale spinale, e la questione ortopedica legata all'operazione di protesi totale all'anca destra, entrambe avvenute nel 2004,
tutti i medici curanti sono concordi sul fatto che sia il ricorrente riesce a
stare in piedi per al massimo 10 minuti senza dolori, sia non ha alcun disturbo
nello stare seduto o sdraiato. Anche il perito, pur senza quantificare la sua
resistenza, conclude che l'assicurato
ha una capacità funzionale residua ridotta nel mantenere posizioni statiche
erette rispettivamente nel camminare per tratti superiori ai 50 metri.
Il TCA osserva come nessuno fra i medici curanti ha contestato le
valutazioni peritali del dr. __________ se non il solo medico generalista, che
si è limitato a correggere la capacità funzionale residua individuata dal
perito riguardo alla possibilità di mantenere posizioni statistiche erette e di
camminare per lunghi tragitti (doc. AI 48-5), aggravandola.
Quanto alle diagnosi poste dai medici
intervenuti, le stesse sono essenzialmente simili, non vi sono rilevanti
discrepanze. Nella sua seconda perizia, il reumatologo ha addirittura
individuato un'ulteriore
patologia (gonartrosi mediale sintomatica a sinistra), che egli ha comunque
preso in considerazione nella sua valutazione complessiva della capacità
lavorativa del ricorrente, ritenendola ininfluente.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, d'avviso del TCA, il medico curante, ha unicamente esposto nel dettaglio l'anamnesi personale dell'assicurato dal 1988 al 2006, ossia da
quando l'ha in cura, fino al
2006, evidenziando soprattutto la malattia etilica cronica passata, le varie
patologie che si sono susseguite nel tempo, gli interventi chirurgici subiti e,
per quanto concerne il periodo in discussione, oltre alla presentazione dei
disturbi soggettivi ha esposto brevemente gli interventi dei neurochirurghi
consultati. Egli conclude la sua presentazione affermando che "Visto il
contesto, tenendo conto dell'età e della situazione sociale una rendita invalidità del 50% è
giustificabile, questo se non venisse concesso l'aiuto da parte della spettabile AI per provvedimenti e
reintegrazione professionale.".
Questa conclusione non si basa su esami clinici
e/o riscontri oggettivi, ma è il frutto di una valutazione personale. Peraltro,
anziché pronunciarsi sul grado di capacità lavorativa nella precedente
ed in altre attività professionali, il curante ha direttamente esposto quale
dovrebbe essere il grado della capacità di guadagno del ricorrente, al
quale si giunge però appunto dopo una valutazione economica della capacità di
guadagno, che evidentemente non è stata fatta dal medico, non essendo nemmeno
compito suo. La sua valutazione, quindi, non è di alcun aiuto.
Nemmeno l'ultimo certificato dell'11 settembre 2007, in sé piuttosto scarno, può mettere in
discussione la conclusione dell'UAI, che si è basato su due perizie e sulle conclusioni che il
medico del SMR ha tratto. Anzi, il dr. __________ ha esposto un quadro
piuttosto positivo delle condizioni di salute dell'interessato: l'aspetto
psichico va abbastanza bene ed il problema ortopedico è nettamente migliorato
da metà maggio 2007, ovvero durante e dopo le cure di radiofrequenza ad impulsi
praticate dal neurochirurgo dr. __________. Rimangono solo i dolori a livello
lombare quando l'assicurato sta
in piedi con tensioni che irradiano alle gambe maggiormente a sinistra.
La diagnosi che il summenzionato specialista ha
posto non si distanzia poi da quella comunicata dal perito, se non per il riacutizzarsi
di una patologia già conosciuta. Anch'egli, comunque, che nel suo referto del 1° febbraio 2007 aveva
affermato che l'influsso delle
affezioni di cui soffriva il ricorrente sulla capacità lavorativa di quest'ultimo non era indifferente, valutandolo al
75% sull'attività di elettricista,
ha cambiato opinione dopo le terapie di radiofrequenza, indicando che dall'aprile 2007 vi è stata una netta
regressione del dolore radicolare lamentato, che il ricorrente ha valutato al
50%. Quali conseguenze, quest'ultimo
può muoversi meglio e soprattutto camminare più a lungo. Quindi, il 50% del 75%
corrisponde ad un 35% circa di inabilità lavorativa come elettricista, ciò che
corrisponde alla conclusione a cui è giunto il perito reumatologo in entrambi i
suoi referti, certificando un'incapacità
lavorativa del 30%.
Quanto al dr. __________, anch'egli specialista in neurochirurgia, che ha eseguito
l'intervento decompressivo L3/4
ed una fenestrazione decompressiva L4/5 a sinistra sull'insorgente, nel 2006 ha precisato che il decorso postoperatorio iniziale
(2004) è stato favorevole, essendosi ridotti i dolori lombari alle gambe, tanto
che l'interessato avrebbe
potuto riprendere a lavorare se non fosse stato per il successivo intervento di
protesi totale all'anca destra
(2004). Ad inizio 2005 sono però sorti i dolori lombari irradianti alla gamba
sinistra, che sono stati combattuti con infiltrazioni. Malgrado ciò, egli ha
certificato un'inabilità
lavorativa totale dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2005, come pure dal 1°
ottobre 2005 al 30 novembre 2005. Nel certificato del luglio 2006 lo specialista
afferma che il paziente accusa nuovamente questi dolori, che però sono
riapparsi a distanza di diversi mesi dall'infiltrazione L4/5 a sinistra. Anche l'esposizione delle patologie rispecchia l'opinione degli altri specialisti. Egli conclude il suo referto attestando
un grado di capacità lavorativa del 50% ed in attività ergonomicamente
favorevoli e non pesanti; le gravi alterazioni degenerative del rachide lombare
non permettono inoltre un'attività
superiore alle 3-4 ore al giorno ed in lavori con un'ergonomia sfavorevole.
D'avviso di questo Tribunale, il presunto peggioramento delle
condizioni di salute dell'insorgente
che entrambi i neurochirurghi curanti hanno certificato non è stato
giustificato a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di
esami clinici effettuati.
Ad ogni buon conto, questo peggioramento, se v'è stato, va comunque definito come
temporaneo, siccome tanto le infiltrazioni di cortisone e di anestetici locali
praticate dal dr. __________ quanto la terapia di radiofrequenza attuata dal
dr. __________, per ammissione dello stesso assicurato hanno di gran lunga
migliorato il suo stato di salute, anche per periodi piuttosto lunghi. Per esempio,
l'infiltrazione del febbraio
2006 da parte del dr. __________ ha procurato un certo miglioramento all'assicurato, che è durato almeno fino al
giugno 2006 (doc. AI 48-5). Ancora nel settembre 2007 il generalista curante
dr. __________ ha attestato questo stato di miglioramento almeno da maggio 2007
fino a fine agosto 2007 (doc. VIbis), netto miglioramento che è stato pure
accertato dal neurochirurgo __________ già nell'aprile 2007 (doc. AI 75). I "suggerimenti" del medico del
SMR dr. __________ riguardo alle possibilità di migliorare la sintomatologia
hanno dato quindi gli effetti sperati (doc. AI 72), ciò che ha permesso di ristabilire
almeno parzialmente le condizioni di salute dell'assicurato, con conseguente miglioramento della sua capacità
lavorativa.
Non va inoltre dimenticato, alla luce della
giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che
il dr. __________ ha visitato l'assicurato nelle vesti di perito, mentre i dr. __________e __________
in qualità di suoi medici curanti.
Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche dai pareri dei medici del
SMR, le conclusioni a cui è giunto il perito reumatologo __________ non si
discostano particolarmente da quelle dedotte dal neurochirurgo __________ dopo
i trattamenti di radiofrequenza, nel senso che i gradi di abilità lavorativa (65%-70%)
rispettivamente d'incapacità
lavorativa (35%-30%) stabiliti dal perito e dal curante nell'attività di operaio montatore di quadri
elettrici si equivalgono. Va osservato che il neurochirurgo non si è tuttavia
pronunciato sul grado della capacità lavorativa dell'insorgente in attività consone alla sua capacità funzionale residua,
laddove il perito l'ha definito
del 100%.
Tutto ben considerato, quindi, da un punto di
vista reumatologico vanno confermate le dettagliate, chiare e complete
conclusioni peritali del medico interpellato in due occasioni dall'amministrazione, secondo cui da metà marzo
2005 l'assicurato è inabile al
lavoro nella misura del 30% nella precedente attività quale operaio addetto all'assemblaggio di quadri elettrici – attività
giudicata leggera -, mentre dallo stesso mese è totalmente capace di eseguire
altre attività nel rispetto dei limiti funzionali dettagliatamente analizzati e
descritti in entrambi i suoi referti.
In conclusione, dunque, d'avviso del TCA, l'aspetto reumatologico dell'affezione dell'assicurato è stato sufficientemente chiarito.
Per questo motivo, la richiesta di un'ulteriore perizia formulata dal ricorrente
(doc. I) va disattesa.
A tal proposito va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
2.8. Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
argomentazioni del perito in reumatologia, che ha sia incontrato personalmente
l'assicurato il 4 gennaio 2006 ed il 21 novembre 2006, sia preso visione di
tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente e dall'Ufficio
AI. Le conclusioni di questo esperto possono quindi essere definite chiare,
complete ed attendibili e non sufficientemente contrastate dai pareri dei medici
di parte né prima dell'emanazione
della decisione impugnata né, soprattutto, a seguito della stessa con l'introduzione del ricorso.
Pertanto, le stesse vanno condivise nella misura
in cui hanno valutato la capacità di lavoro del ricorrente stabilendo che, nell'attività di assemblaggio di quadri
elettrici svolta in precedenza, il grado d'inabilità lavorativa è del 30%, inteso come una riduzione del
rendimento sull'arco di una
giornata di lavoro, mentre in attività adatte, tenendo conto delle limitazioni
indicate dal perito reumatologo, l'incapacità lavorativa è nulla, ossia la capacità lavorativa è
totale con un rendimento massimo del 100% (doc. AI 61).
2.9. Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze
della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun
diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un
reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC
1968 pag. 434).
Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava da metà marzo 2005,
secondo il perito interpellato dall'UAI, un tasso di capacità lavorativa ancora del 70% nella sua attività abituale di montatore elettricista, egli, per
ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità
nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto
percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005
del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto quindi che il grado
corrispondente di incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella precedente
attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non
vi sono i presupposti per concedergli né il diritto stesso ad una rendita d'invalidità a far data dal 1° luglio 2005,
né tanto meno il diritto ad una rendita almeno del 50% come da egli stesso
preteso, non essendo per l'appunto
adempiuti i criteri necessari in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.
In queste circostanze, il Tribunale conferma
quindi il rifiuto al diritto ad una rendita stabilito dall'amministrazione per mezzo della decisione
impugnata datata 12 luglio 2007.
Il ricorso dell'assicurato è di conseguenza respinto.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere
cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale
sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata
(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute
dell'assicurato intervenuto in
epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una
nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio
2007).
2.10. Il ricorrente
ha chiesto di far esperire una perizia (doc. I punto 6).
Questo TCA, alla luce dei convincenti rapporti medici del dr. med. __________ e
delle evidenziate affermazioni del neurologo curante dr. __________, come già
indicato ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di altre perizie (cfr. a
questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di Fr.
200.- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
Considerandi
2.
Le spese
di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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