Lexipedia

Decisione

32.2007.271

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 settembre 2008Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti funzionali che sono sopraggiunti non

implicano comunque un'ulteriore

riduzione del rendimento nell'ultima

attività esercitata come operaio montatore, addetto all'assemblaggio di quadri elettrici, trattandosi di un lavoro

prevalentemente leggero svolto stando parzialmente in piedi e seduto. In questa

attività, la capacità lavorativa dell'assicurato è stata riconfermata e con essa la diminuzione del

rendimento del 30% sull'arco

di una giornata.

In possesso anche di questo referto, il 6

dicembre 2006 (doc. AI 63) il medico SMR ha fatto proprie le conclusioni del

perito ed il 15 gennaio 2007 (doc. AI 66) l'amministrazione ha emesso un nuovo progetto d'assegnazione di rendita che annulla e

sostituisce il precedente del maggio 2006, attribuendo all'assicurato una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2005 al 30

giugno 2005.

Il rapporto del 1° febbraio 2007 (doc. AI 68-7)

del dr. med. __________, FMH in neurochirurgia, è stato prodotto dall'assicurato a titolo di contestazione del

progetto di decisione dell'UAI.

Questo referto si riferisce al 26 gennaio 2007, periodo in cui v'è stata una riacutizzazione dei dolori

paralombari/parasacrali a sinistra e che irradiano lateralmente nella coscia e

nel polpaccio fino al dorso del piede; essi si manifestano se il ricorrente sta

in posizione eretta e scompaiono se sta seduto. Il parere medico concerne (solo)

le condizioni della colonna vertebrale dell'insorgente, sottoposta ad alterazioni degenerative che coinvolgono

le strutture ossee ed i dischi, soprattutto a livello L4/5 dove è presente un

restringimento dei forami di coniugazione L4 e L5 a sinistra ed una

protrusione/prolasso discale medio laterale sinistro L4/5. Anche i segmenti

superiori ed inferiori a questo livello sono colpiti dalle alterazioni

degenerative con un disassamento a sinistra del corpo vertebrale L3 e la

presenza di una scogliosi sinistroconvessa. Le infiltrazioni con cortisonici ed

anestetici locali eseguite dal collega dr. __________ hanno portato ad una

diminuzione dei dolori a livello delle faccette articolari posteriori L4/5 a

sinistra. Eseguiti specifici esami, le articolazioni L4/5 sono state escluse

quali fonte di dolore. I dolori lombari accusati dall'assicurato dovuti, d'avviso del neurochirurgo, alla presenza di un canale spinale stretto

a livello L4/5, sempre a suo dire potranno essere difficilmente influenzati con

la radiofrequenza ad impulsi - che egli pratica e per la quale il ricorrente

gli è stato inviato dal collega __________ - e quindi la situazione di dolore a

livello lombare non verrà influenzata dalle sue terapie. Per il dr. __________,

l'influsso di queste affezioni

sulla capacità lavorativa dell'assicurato

non è indifferente, soprattutto la presenza delle alterazioni degenerative e

del restringimento dei forami di coniugazione L4 e L5 a sinistra. Il loro influsso

sulla capacità lavorativa quale elettricista al momento attuale è rilevante ed

è stato calcolato nella misura del 75%. Egli conclude affermando che è

possibile che un intervento operativo maggiore possa in futuro migliorare la

situazione di dolore, che comunque non permetterà più una ripresa del lavoro

quale elettricista.

Il dr. med. __________ del SMR, che si è espresso

il 27 marzo 2007 (doc. AI 72), ha ritenuto che i limiti funzionali descritti

dal neurochirurgo relativi alle posizioni di lavoro, al mantenimento di una

posizione statica ed alla deambulazione sono stati già presi in considerazione

dal perito nel suo referto del novembre 2006. Anche le diagnosi poste dal dr. __________

ricalcano sostanzialmente quelle fornite dal dr. __________, trattandosi solo di

una riacutizzazione di una nota patologia, che comunque non dovrebbe portare ad

un peggioramento permanente dello stato di salute dell'assicurato. Il medico SMR ha osservato che vi sono comunque dei

trattamenti conservativi atti a migliorare la sintomatologia attuale che non

sono ancora stati presi in considerazione, quali la fisioterapia intensiva,

TENS e la radiofrequenza. A quet'ultimo proposito, siccome gli esiti della terapia che il

neurochirurgo avrebbe dovuto praticare non erano ancora noti, il dr. __________

ha confermato le conclusioni peritali del dr. __________, non potendosi pronunciare

su un possibile peggioramento definitivo della sintomatologia.

Il certificato dell'8 maggio 2007 (doc. AI 75) redatto dal dr. __________ all'indirizzo del collega __________ attesta

che il ricorrente è stato sottoposto a radiofrequenza ad impulsi del ganglio

dorsale L5 a sinistra il 2 aprile 2007 dopo essere stato sottoposto ad un primo

blocco diagnostico il 26 gennaio 2007 e ad un secondo, risultato positivo, il

23 marzo 2007. La procedura mini-invasiva ed ambulatoriale del 2 aprile 2007 ha

portato ad una netta regressione del dolore radicolare lamentato, valutata dal

paziente al 50%, tanto che ora egli può muoversi meglio e soprattutto camminare

più a lungo.

In possesso ora di tutti i dati, il 16 maggio

2007 (doc. AI 77) il medico SMR ha concluso che il peggioramento della sintomatologia

neurologica è stato solo transitorio ed è migliorato grazie alle terapie

istituite. Di conseguenza, visti i progressi attestati dal dr. __________, il

medico dell'UAI ha confermato

la valutazione peritale relativa al grado di incapacità lavorativa tanto per l'attività abituale di elettricista quanto

per altre attività adatte allo stato di salute del ricorrente.

Su queste conclusioni è poi giunta la decisione

dell'UAI del 12 luglio 2007,

che ha concesso una rendita intera d'invalidità all'assicurato

dal 1° febbraio 2005 al 30 giugno 2005, dopodiché l'ha soppressa essendo il grado d'invalidità del 26%.

Malgrado il medico incaricato del SMR si fosse

già espresso, come visto, sugli ultimi certificati medici dei curanti messi a disposizione

dell'amministrazione dall'assicurato, il 30 agosto 2007 (doc. IVbis) anche

il dr. med. __________ del SMR si è pronunciato sui medesimi, riprodotti in

sede ricorsale, nell'ambito

della risposta di causa. Riassunti questi tre certificati, il medico dell'UAI ha ritenuto che essi non permettono di

oggettivare una sostanziale modifica prolungata dello stato di salute rispetto

alla seconda perizia del dr. med. __________. Prevale inoltre una problematica

sociale che non può essere presa in considerazione per la valutazione.

Egli conferma pertanto un'incapacità lavorativa nulla in attività adatte e del 30%

nell'attività abituale dal

marzo 2005.

Infine, pendente causa, il ricorrente ha prodotto

il certificato emesso l'11

settembre 2007 (doc. VIbis) dal suo medico curante, dr. __________, che l'ha visitato in febbraio, maggio ed agosto

2007. Egli riferisce che dal lato psichico l'assicurato va abbastanza bene e che grazie alla cura antidepressiva

e l'assunzione di un farmaco il

ricorrente non ha presentato problemi d'etilismo. Anche la pressione arteriosa era nella norma. Quanto al

problema ortopedico, a metà maggio, durante e dopo le cure di radiofrequenza

praticate dal neurochirurgo dr. __________, l'insorgente era contento, non lamentando dolori né alla schiena né

alle gambe. Poi, a fine agosto il paziente lamentava gli stessi dolori e

disturbi di prima; circa un mese dopo l'ultima terapia per radiofrequenza sono riapparsi questi disturbi. Se

in posizione seduta o sdraiata l'assicurato sta bene, in piedi non riesce invece a stare per più di

10 minuti. La valutazione globale del curante è quindi invariata rispetto a

quella del giugno 2006.

2.6. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già

avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied

un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Questo

Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritenute le conclusioni a cui è giunto

lo specialista reumatologo dr. med. __________ nelle perizie del 4 gennaio e

del 21 novembre 2006 - alle quali va riconosciuta forza probatoria piena

conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.6) -, le considerazioni del

30 maggio 2006 dello psichiatra dr. med. __________, le certificazioni del generalista

curante dr. med. __________ datate 2 giugno 2006 ed 11 settembre 2007, come

pure le annotazioni dei neurochirurghi dr. med. __________ del 13 luglio 2006 e

__________ del 1° febbraio 2007, fa proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato dal 1° luglio 2005 in poi, non

essendo invece in discussione la concessione della rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2005 al 30

giugno 2005.

Si osserva che la problematica psichiatrica è regredita

fino a scomparire. Lo specialista stesso ammette, nel maggio 2006, che l'impatto dell'aspetto psichiatrico sulla

capacità lavorativa dell'insorgente

è decisamente ridotto (doc. AI 48-6).

Per quanto concerne le patologie della colonna

lombare, sottoposta all'intervento

chirurgico al canale spinale, e la questione ortopedica legata all'operazione di protesi totale all'anca destra, entrambe avvenute nel 2004,

tutti i medici curanti sono concordi sul fatto che sia il ricorrente riesce a

stare in piedi per al massimo 10 minuti senza dolori, sia non ha alcun disturbo

nello stare seduto o sdraiato. Anche il perito, pur senza quantificare la sua

resistenza, conclude che l'assicurato

ha una capacità funzionale residua ridotta nel mantenere posizioni statiche

erette rispettivamente nel camminare per tratti superiori ai 50 metri.

Il TCA osserva come nessuno fra i medici curanti ha contestato le

valutazioni peritali del dr. __________ se non il solo medico generalista, che

si è limitato a correggere la capacità funzionale residua individuata dal

perito riguardo alla possibilità di mantenere posizioni statistiche erette e di

camminare per lunghi tragitti (doc. AI 48-5), aggravandola.

Quanto alle diagnosi poste dai medici

intervenuti, le stesse sono essenzialmente simili, non vi sono rilevanti

discrepanze. Nella sua seconda perizia, il reumatologo ha addirittura

individuato un'ulteriore

patologia (gonartrosi mediale sintomatica a sinistra), che egli ha comunque

preso in considerazione nella sua valutazione complessiva della capacità

lavorativa del ricorrente, ritenendola ininfluente.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, d'avviso del TCA, il medico curante, ha unicamente esposto nel dettaglio l'anamnesi personale dell'assicurato dal 1988 al 2006, ossia da

quando l'ha in cura, fino al

2006, evidenziando soprattutto la malattia etilica cronica passata, le varie

patologie che si sono susseguite nel tempo, gli interventi chirurgici subiti e,

per quanto concerne il periodo in discussione, oltre alla presentazione dei

disturbi soggettivi ha esposto brevemente gli interventi dei neurochirurghi

consultati. Egli conclude la sua presentazione affermando che "Visto il

contesto, tenendo conto dell'età e della situazione sociale una rendita invalidità del 50% è

giustificabile, questo se non venisse concesso l'aiuto da parte della spettabile AI per provvedimenti e

reintegrazione professionale.".

Questa conclusione non si basa su esami clinici

e/o riscontri oggettivi, ma è il frutto di una valutazione personale. Peraltro,

anziché pronunciarsi sul grado di capacità lavorativa nella precedente

ed in altre attività professionali, il curante ha direttamente esposto quale

dovrebbe essere il grado della capacità di guadagno del ricorrente, al

quale si giunge però appunto dopo una valutazione economica della capacità di

guadagno, che evidentemente non è stata fatta dal medico, non essendo nemmeno

compito suo. La sua valutazione, quindi, non è di alcun aiuto.

Nemmeno l'ultimo certificato dell'11 settembre 2007, in sé piuttosto scarno, può mettere in

discussione la conclusione dell'UAI, che si è basato su due perizie e sulle conclusioni che il

medico del SMR ha tratto. Anzi, il dr. __________ ha esposto un quadro

piuttosto positivo delle condizioni di salute dell'interessato: l'aspetto

psichico va abbastanza bene ed il problema ortopedico è nettamente migliorato

da metà maggio 2007, ovvero durante e dopo le cure di radiofrequenza ad impulsi

praticate dal neurochirurgo dr. __________. Rimangono solo i dolori a livello

lombare quando l'assicurato sta

in piedi con tensioni che irradiano alle gambe maggiormente a sinistra.

La diagnosi che il summenzionato specialista ha

posto non si distanzia poi da quella comunicata dal perito, se non per il riacutizzarsi

di una patologia già conosciuta. Anch'egli, comunque, che nel suo referto del 1° febbraio 2007 aveva

affermato che l'influsso delle

affezioni di cui soffriva il ricorrente sulla capacità lavorativa di quest'ultimo non era indifferente, valutandolo al

75% sull'attività di elettricista,

ha cambiato opinione dopo le terapie di radiofrequenza, indicando che dall'aprile 2007 vi è stata una netta

regressione del dolore radicolare lamentato, che il ricorrente ha valutato al

50%. Quali conseguenze, quest'ultimo

può muoversi meglio e soprattutto camminare più a lungo. Quindi, il 50% del 75%

corrisponde ad un 35% circa di inabilità lavorativa come elettricista, ciò che

corrisponde alla conclusione a cui è giunto il perito reumatologo in entrambi i

suoi referti, certificando un'incapacità

lavorativa del 30%.

Quanto al dr. __________, anch'egli specialista in neurochirurgia, che ha eseguito

l'intervento decompressivo L3/4

ed una fenestrazione decompressiva L4/5 a sinistra sull'insorgente, nel 2006 ha precisato che il decorso postoperatorio iniziale

(2004) è stato favorevole, essendosi ridotti i dolori lombari alle gambe, tanto

che l'interessato avrebbe

potuto riprendere a lavorare se non fosse stato per il successivo intervento di

protesi totale all'anca destra

(2004). Ad inizio 2005 sono però sorti i dolori lombari irradianti alla gamba

sinistra, che sono stati combattuti con infiltrazioni. Malgrado ciò, egli ha

certificato un'inabilità

lavorativa totale dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2005, come pure dal 1°

ottobre 2005 al 30 novembre 2005. Nel certificato del luglio 2006 lo specialista

afferma che il paziente accusa nuovamente questi dolori, che però sono

riapparsi a distanza di diversi mesi dall'infiltrazione L4/5 a sinistra. Anche l'esposizione delle patologie rispecchia l'opinione degli altri specialisti. Egli conclude il suo referto attestando

un grado di capacità lavorativa del 50% ed in attività ergonomicamente

favorevoli e non pesanti; le gravi alterazioni degenerative del rachide lombare

non permettono inoltre un'attività

superiore alle 3-4 ore al giorno ed in lavori con un'ergonomia sfavorevole.

D'avviso di questo Tribunale, il presunto peggioramento delle

condizioni di salute dell'insorgente

che entrambi i neurochirurghi curanti hanno certificato non è stato

giustificato a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di

esami clinici effettuati.

Ad ogni buon conto, questo peggioramento, se v'è stato, va comunque definito come

temporaneo, siccome tanto le infiltrazioni di cortisone e di anestetici locali

praticate dal dr. __________ quanto la terapia di radiofrequenza attuata dal

dr. __________, per ammissione dello stesso assicurato hanno di gran lunga

migliorato il suo stato di salute, anche per periodi piuttosto lunghi. Per esempio,

l'infiltrazione del febbraio

2006 da parte del dr. __________ ha procurato un certo miglioramento all'assicurato, che è durato almeno fino al

giugno 2006 (doc. AI 48-5). Ancora nel settembre 2007 il generalista curante

dr. __________ ha attestato questo stato di miglioramento almeno da maggio 2007

fino a fine agosto 2007 (doc. VIbis), netto miglioramento che è stato pure

accertato dal neurochirurgo __________ già nell'aprile 2007 (doc. AI 75). I "suggerimenti" del medico del

SMR dr. __________ riguardo alle possibilità di migliorare la sintomatologia

hanno dato quindi gli effetti sperati (doc. AI 72), ciò che ha permesso di ristabilire

almeno parzialmente le condizioni di salute dell'assicurato, con conseguente miglioramento della sua capacità

lavorativa.

Non va inoltre dimenticato, alla luce della

giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che

il dr. __________ ha visitato l'assicurato nelle vesti di perito, mentre i dr. __________e __________

in qualità di suoi medici curanti.

Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche dai pareri dei medici del

SMR, le conclusioni a cui è giunto il perito reumatologo __________ non si

discostano particolarmente da quelle dedotte dal neurochirurgo __________ dopo

i trattamenti di radiofrequenza, nel senso che i gradi di abilità lavorativa (65%-70%)

rispettivamente d'incapacità

lavorativa (35%-30%) stabiliti dal perito e dal curante nell'attività di operaio montatore di quadri

elettrici si equivalgono. Va osservato che il neurochirurgo non si è tuttavia

pronunciato sul grado della capacità lavorativa dell'insorgente in attività consone alla sua capacità funzionale residua,

laddove il perito l'ha definito

del 100%.

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di

vista reumatologico vanno confermate le dettagliate, chiare e complete

conclusioni peritali del medico interpellato in due occasioni dall'amministrazione, secondo cui da metà marzo

2005 l'assicurato è inabile al

lavoro nella misura del 30% nella precedente attività quale operaio addetto all'assemblaggio di quadri elettrici – attività

giudicata leggera -, mentre dallo stesso mese è totalmente capace di eseguire

altre attività nel rispetto dei limiti funzionali dettagliatamente analizzati e

descritti in entrambi i suoi referti.

In conclusione, dunque, d'avviso del TCA, l'aspetto reumatologico dell'affezione dell'assicurato è stato sufficientemente chiarito.

Per questo motivo, la richiesta di un'ulteriore perizia formulata dal ricorrente

(doc. I) va disattesa.

A tal proposito va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

2.8. Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

argomentazioni del perito in reumatologia, che ha sia incontrato personalmente

l'assicurato il 4 gennaio 2006 ed il 21 novembre 2006, sia preso visione di

tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente e dall'Ufficio

AI. Le conclusioni di questo esperto possono quindi essere definite chiare,

complete ed attendibili e non sufficientemente contrastate dai pareri dei medici

di parte né prima dell'emanazione

della decisione impugnata né, soprattutto, a seguito della stessa con l'introduzione del ricorso.

Pertanto, le stesse vanno condivise nella misura

in cui hanno valutato la capacità di lavoro del ricorrente stabilendo che, nell'attività di assemblaggio di quadri

elettrici svolta in precedenza, il grado d'inabilità lavorativa è del 30%, inteso come una riduzione del

rendimento sull'arco di una

giornata di lavoro, mentre in attività adatte, tenendo conto delle limitazioni

indicate dal perito reumatologo, l'incapacità lavorativa è nulla, ossia la capacità lavorativa è

totale con un rendimento massimo del 100% (doc. AI 61).

2.9. Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze

della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC

1968 pag. 434).

Alla luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava da metà marzo 2005,

secondo il perito interpellato dall'UAI, un tasso di capacità lavorativa ancora del 70% nella sua attività abituale di montatore elettricista, egli, per

ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità

nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto

percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005

del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto quindi che il grado

corrispondente di incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella precedente

attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%, non

vi sono i presupposti per concedergli né il diritto stesso ad una rendita d'invalidità a far data dal 1° luglio 2005,

né tanto meno il diritto ad una rendita almeno del 50% come da egli stesso

preteso, non essendo per l'appunto

adempiuti i criteri necessari in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.

In queste circostanze, il Tribunale conferma

quindi il rifiuto al diritto ad una rendita stabilito dall'amministrazione per mezzo della decisione

impugnata datata 12 luglio 2007.

Il ricorso dell'assicurato è di conseguenza respinto.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere

cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale

sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata

(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute

dell'assicurato intervenuto in

epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una

nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio

2007).

2.10. Il ricorrente

ha chiesto di far esperire una perizia (doc. I punto 6).

Questo TCA, alla luce dei convincenti rapporti medici del dr. med. __________ e

delle evidenziate affermazioni del neurologo curante dr. __________, come già

indicato ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di altre perizie (cfr. a

questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.3).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese di Fr.

200.- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Le spese

di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster