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Decisione

32.2007.273

A ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto a una mezza rendita in via di ricondiderazione e, viste le risultanze mediche e economiche, pure a ragione non ha riconosciuto il diritto a prestazioni

24 settembre 2008Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del

22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio

2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.

Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio

una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(DLA 1996/97 n. 28, pag. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere

d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare

ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13

agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta

Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la

quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di

invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava

una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal

1. gennaio 2007) vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle

cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che

potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza

della volontà di cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe

invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando

un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Anche

nella sentenza 28 marzo 2006 nella causa M. (I 302/04) il TFA ha ritenuto come

errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente

inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il

diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista

medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e

senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Il

Tribunale federale, in una sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa concernente

S. (9C_575/2007), ha precisato che per poter sopprimere in via di riconsiderazione

una rendita precedentemente accordata occorre stabilire se – vista la situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata e tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento – una corretta valutazione del

grado d’invalidità avrebbe condotto ad un altro risultato.

L’Alta

Corte ha infatti sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

Der Umstand allein, dass bei der Invaliditätsbemessung

von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert wird, gestattet - auch

wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung grundsätzlich unzulässig ist (BGE

114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise zur Anwendung gelangen darf (s.

etwa Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001,

E. 3a) - noch nicht den Schluss auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf

stützenden Rentenverfügungen. Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der

Rentenzusprechung zu Grunde gelegten Einkommensvergleich nur auf den angestammten

Beruf - als Verweisungstätigkeit - abgestellt wurde. Um eine zugesprochene

Rente wiedererwägungsweise aufheben zu können, müsste vielmehr - nach damaliger

Sach- und Rechtslage - erstellt sein, dass eine korrekte Invaliditätsbemessung

hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu einem anderen Ergebnis geführt hätte

(vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26.

September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom 9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier

nicht zu.

(...)" (STF

18 ottobre 2007, nella causa concernente S.,9C_575/2007)

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui

avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche

in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione

o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio

della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione

analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato

(RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza

del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta

Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

"

Per mansioni consuete di

una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica

s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli

nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei

religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato

è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.7. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003) secondo cui:

"

Qualora l’assicurato

eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità

per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,

occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione

gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni

consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità

patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa

presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività

lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di

un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto

alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata

esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività

lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

La

giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I

156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa

è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07

del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).

2.8. Nel

caso concreto il TCA rileva innanzitutto che sulla base degli atti di causa a

ragione l’Ufficio AI ha concluso che la decisione 13 ottobre 1999 (doc. AI

22/1-2), con la quale aveva riconosciuto all’assicurata il diritto ad una

rendita intera dal 1. giugno 1998, era manifestamente errata ai sensi dell’art.

53 cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale sviluppata al riguardo (cfr.

consid. 2.4).

Dagli

atti risulta infatti quanto segue.

Al

momento in cui ha introdotto la domanda di prestazioni nel mese di giugno 1998

l’assicurata era salariata al 50% e casalinga al 50%.

Da

un punto di vista medico ella era poi stata ritenuta inabile totalmente al

lavoro nella sua attività di ausiliaria alle cure e abile al 50% in un’attività

adeguata.

Ritenuto

nel 1998 un salario mensile di fr. 1'840.75 per tredici mensilità (cfr.

l’attestato del datore di lavoro sub doc. AI 5/1-3), il reddito da valido per

quell’anno ammontava dunque a fr. 23'929.75 (1'840.75 x 13 = 23'929.75; in merito

al reddito da valido, chiamato a pronunciarsi in un caso in cui, come nel caso

presente, un’assicurata era salariata al 50%, casalinga al 50% e abile al

lavoro in un’attività adeguata al 50%, il TF ha stabilito che determinate per

l’accertamento del reddito senza invalidità non è quanto l’assicurato potrebbe

ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un’attività

lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza il danno alla salute,

cfr. STF del 20 maggio 2008 nella causa P.R.S.,9C_293/2007 e la giurisprudenza

ivi citata).

Per

lo stesso anno (1998), nell’ipotesi a lei più favorevole, il reddito ipotetico

da invalido ammontava a fr. 21'050.33 (fr. 20'800.--, ritenuti dal consulente

in integrazione professionale quale reddito annuo per il 1996 quale impiegata

d’ufficio al 50%, aggiornati al 1998; cfr. doc. AI 16/1 e 80/1).

La

limitazione da applicare alla parte di salariata – determinata confrontando i

fr. 21'050.33 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire qualora non fosse

insorto il danno alla salute, e cioè fr. 23'929.75 – risulta essere del 12.03%

([23'929.75 – 21'050.33] x 100 : 23'929.75).

Dall’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 23 febbraio

1999 (doc. AI 13/1-8) era poi emersa una percentuale d’invalidità del 45.5%.

Poste

le quote parti tra attività salariata (50%) e casalinga (50%) e ritenute le limitazioni

del 45.5% quale casalinga e del 12.03% quale salariata, il grado d’invalidità

globale era dunque del 28.76% (50 x 45.5% + 50 x 12.03%).

Va

qui rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dal suo legale (I, pag. 13),

il reddito ipotetico da invalida pari a fr. 21'050.32 tiene già conto del fatto

che l’assicurata, da un punto di vista medico, è abile al lavoro nella misura

del 50% in un’attività adeguata (doc. AI 16/1). Diversamente, se l’avesse

ritenuta abile al 100%, l’amministrazione avrebbe dovuto allora considerare un

reddito ipotetico da invalido di fr. 42'100.64 (21'050.32 X 2 = fr. 42'100.64).

Inferiore

alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.5), il grado d’invalidità della

ricorrente non apriva dunque il diritto ad una rendita di invalidità.

Di

conseguenza, avendo considerato erroneamente quale reddito da valido l’importo

di fr. 52'400.-- (pari al reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire nel

1996 se avesse lavorato al 100% quale ausiliaria alle cure, cfr. doc. AI 16/1)

e visto che una corretta valutazione del grado d’invalidità avrebbe condotto ad

un altro risultato, sono date le premesse per una riconsiderazione della

decisione 13 ottobre 1999 dell’Ufficio AI.

Ritenuto

poi che, in base ad una corretta valutazione, l’assi-curata non avrebbe avuto

diritto ad una rendita in quanto il grado d’invalidità non pensionabile, è

dunque a ragione che l’Ufficio ha soppresso, in via di riconsiderazione, il

diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. agosto 2007.

L’Ufficio

AI ha in seguito valutato se la situazione valetudinaria attuale

dell’assicurata e/o la sua evoluzione giustificava il diritto a prestazioni.

2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.10. Al

fine di stabilire il diritto a prestazioni l’Ufficio AI ha ordinato una perizia

reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 52/1) e una nuova inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI

63/1).

Al

proposito va evidenziato che, nell’ambito della revisione intrapresa nel mese

di gennaio 2005 (doc. AI 46/1), al fine di stabilire l’eventuale diritto ad una

rendita avuto riguardo alla situazione valetudinaria attuale e alla sua

evoluzione dopo la precedente decisione 13 ottobre 1999, l’Ufficio AI poteva e

doveva intraprendere tutti gli accertamenti necessari per poter pronunciarsi in

merito al diritto a prestazioni.

Infatti,

la situazione giuridica esistente al momento della decisione 13 ottobre 1999

(doc. AI 22/1-2) e la prassi in vigore a quell’epoca, è stata e doveva essere

considerata solo per poter concludere se vi erano o meno i presupposti di una riconsiderazione

(cfr. consid. 2.4 e 2.8).

2.10.1. Nella

perizia reumatologica 8 novembre 2005 il dr. __________, FMH in reumatologia e

medicina interna, posta la diagnosi di:

"

Sindrome

lombospondilogena cronica a sinistra, in

- gravi disturbi statici del rachide

(scoliosi ad S scompensata, destroconvessa dorsale, sinistroconvessa lombare,

marcata cifosi dorsale con protrazione del capo),

- alterazioni degenerative della colonna lombare

(L2/3 ed L4/5),

- decondizionamento muscolare,

- obesità (peso 69 kg/statura 155 cm)

Periartropatia omeroscapolare a sinistra con

sintomatologia di attrito, in

- artrosi acromeoclaveare

- lesione parziale del tendine muscolo sopraspinato." (doc. AI 53/7),

circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazio-ne, ha concluso:

"

(…)

Giudico come lavoro ergonomicamente idoneo allo stato

di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità

funzionale residua descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al

100%.

L’ultima attività d’impiegata d’ufficio tiene

pienamente conto dei limiti ergonomici descritti nell’allegato; giudico dunque

l’assicurata per quest’ultima attività, abile al lavoro nella misura del 100%

con un rendimento massimo al 100%.

Come ausiliaria di cure, giudico l’assicurata abile al

lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del

rendimento del 60%, a partire dal momento in cui è stata documentata la

patologia alla spalla sinistra, ossia dal 23.8.2004.

Come casalinga, giudico l’assicurata abile al lavoro

durante una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento

del 50%, a partire dal 23.8.2004.

(…)." (doc.

AI 53/7-8)

Questa

perizia – alla quale, conformemente alla giurisprudenza citata al consid. 2.9,

va riconosciuta forza probatoria piena e non può essere ritenuta di parte – è

stata contestata dall’assicurata.

Il

TCA rileva che, nonostante la valutazione espressa dal dr. __________,

l’Ufficio AI, nella decisione impugnata, ha considerato l’assicurata inabile al

100% nella sua precedente attività e abile al 50% in un’attività adeguata:

“(...) quale salariata l’assicurata è quindi da ritenere, come in precedenza,

inabile al 100% nell’attività di ausiliaria di cure e abile al 50% quale

ausiliaria d’ufficio. (…)” (doc. AI 95/4).

In

merito alla documentazione medica prodotta con le osservazioni al progetto di

decisione 28 febbraio 2007 (doc. AI 81/1-5 e 84/4-9), il dr. __________, medico

SMR, nelle annotazioni 16 maggio 2007 (doc. AI 89/1-2), ha osservato:

"

(...)

rapporto dr. __________ del 7.3.2007:

- ritiene che l'assicurata debba essere valutata da

uno specialista

rapporto dr. __________ del 6.3.2007:

- viene indicato un leggero peggioramento

radiologico alle radiografie del 2005

- il medico ritiene che le alterazioni

degenerative ben spiegano i disturbi dell'assicurata

rapporto dr.ssa __________ del 1.2.2007: certifica la

presenza di un colon irritabile con frequenti imperative defecazioni (si parla

di imminente incontinenza fecale)

rapporto dr. __________ del 2.2.2007:

- egli ritiene che nell'attività di ausiliaria vi

sia una IL superiore del 75%

- attività di ausiliaria d'ufficio esigibile al 50%

Valutazione:

le attuali documentazioni non permettono di oggettivare

o rendere verosimile una modifica dello stato di salute osteoarticolare

rispetto alla valutazione peritale dr. __________ il quale concorda con la

presenza di importanti alterazioni degenerative a livello del rachide dorsale.

Per quanto concerne il certificato della dr.ssa __________

questo si presta a malintesi dato che si parla di imminente incontinenza fecale

(quindi attualmente assenza di incontinenza, inoltre risulta assai inverosimile

che un colon irritabile possa portare ad una incontinenza fecale).

Quale salariata l'assicurata è quindi da ritenersi

inabile al 100%, come già valutato in precedenza, nell'attività di ausiliaria

di cure. L'attività d'ausiliaria d'ufficio è invece esigibile.

Faccio qui notare che l'assicurata è valutata salariata

al 50%, quindi si tratta d'impiego di mezza giornata, impiego che pure secondo

il dr. __________ risulta esigibile in questa misura.

Nell'attività di ausiliaria d'ufficio anche la presenza

di impellenti stimoli di defecazione non risulta limitante dato che di regola

in attività d'ufficio vi sono dei WC a breve distanza.

(…)" (doc. AI 891-2)

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Ciò

deve a maggior ragione valere in caso di accordo tra parere del medico curante

e valutazione del SMR.

Nel

caso concreto l’SMR ha confermato la valutazione del dr. __________, FMH in

medicina interna e malattie reumatiche, che ha ritenuto l’assicurata inabile nella

misura del 50% quale ausiliaria d’ufficio (doc. AI 84/9).

D’altra

parte il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel certificato 13 febbraio

2007 e nella lettera 6 marzo 2007 al dr. __________ (doc. AI 84/5-6 e 84/7), oltre

a non motivare e/o documentare in alcun modo le ragioni per le quali la valutazione

del dr. __________ sarebbe sbagliata, non si è espresso chiaramente sulla

capacità lavorativa e, senza tuttavia nemmeno specificare se in qualsiasi attività,

ha concluso in modo del tutto generico che “(…) la patologia del rachide è tale

che giustifica l’incapacità lavorativa superiore al 50%. (…)” (doc. AI 84/7).

Il

dr. __________, nelle annotazioni 29 maggio 2007, ha poi precisato che “(…) la

problematica intestinale rende problematico o in pratica impossibile

l’inserimento lavorativo in attività che implicano il contatto con il pubblico

(cassiera, venditrice, docente) dato che l’assicurata necessita della

possibilità di assentarsi in ogni momento dal posto di lavoro per recarsi alla

toilette.” /doc. AI 91/1).

Con

il ricorso l’assicurata, oltre a quella già presente agli atti, ha prodotto

nuova documentazione medica.

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 5 settembre 2007, ha osservato:

"

(...)

Rapporto dr. __________ del 23.2.2005: esame

neurologico allora normale, viene confermata la presenza di una grave scoliosi

sinistro convessa a livello lombare con importanti progressi degenerativi

plurisegmentali. Assenza però allora di dolori mentre viene indicato che

nel 1996 / 1997 vi erano dei dolori.

Rapporto dr. __________ del 2.2.2007: già valutato

nella presa di posizione del 16.5.2007.

Rapporto dr. __________ del 6.3.2007: già valutato

nella presa di posizione del 16.5.2007.

Rapporto dr. __________ del 16.7.2007: viene indicato

che l'assicurata sarebbe in cura presso la dr.ssa __________ per depressione.

Certificato della dr.ssa __________, psichiatra, del

19.7.2007:

- viene attestata la presenza d'una reazione

depressiva alla decisione dell'UAI con seguente IL del 50%.

Rapporto della dr.ssa __________ del 2.8.2007:

diagnosi di: incontinenza fecale di causa

sensoria multifattoriale. Estesa lesione dell'anoderma in seguito ad intervento

emorroidale nel 2004, lesioni cicatriziali nel muscolo sfintere anale esterno.

Dal 2004 vi sarebbe difficoltà a distinguere tra feci e

gas con presenza di stimoli imperativi alla defecazione e rari episodi di perdite

involontarie di feci formate.

Da notare la normalità della forza anale con valori di

manometria normali sia a risposo che sotto squeeze.

Valutazione:

il primo rapporto del dr. __________ del 2005 permette

di costatare una certa incongruenza presente nel rapporto sempre del dr. __________

del 2007 dove egli indica la presenza di forti dolori presenti da anni

mentre nel 2005 veniva negata la presenza d'una sintomatologia algica attuale.

Come già indicato nella presa di posizione di 5.2007 nè il rapporto del dr. __________

nè quello del dr. __________ permettono di costatare una modifica dello stato

di salute reumatologico rispetto al momento della valutazione peritale dr. __________.

Sempre condiviso dal dr. __________ una capacità lavorativa del 50% in attività

leggera.

Attualmente viene fatta valere l'insorgenza d'una

problematica psichiatrica, patologia insorta in seguito alla decisione UAI,

quindi posteriore alla decisione. Inoltre il disturbo è di carattere

prevalentemente reattivo con quindi prognosi in sè favorevole. L'attuale

impedimento è valutato genericamente in un 50%. Impedimento che potrebbe anche

essere compatibile con lo svolgimento d'una attività da salariata al 50%.

Per quanto concerne la problematica anale non posso che

ripetere la mia valutazione di 5.2007. Faccio in particolare notare che gli

esami oggettivi eseguiti dalla dr.ssa __________ in pratica hanno dato

risultato normale. In questa situazione le ripercussioni funzionali non sono

superiori a quelle indicate nella mia presa di posizione del 16.5.2007 e del

29.5.2007, limitazioni che tengono debitamente conto della problematica

principale, ossia di un corto periodo di latenza con stimolo imperativo alla

defecazione.

In conclusione si conferma la valutazione espressa precedentemente. Un

possibile peggioramento della capacità lavorativa residua dovuto alla

problematica psichiatrica di recente insorgenza dovrà essere valutato in futuro

con adeguata istruttoria." (doc. IV/bis)

Invitata

espressamente a prendere posizione sulle annotazioni 5 settembre 2007 del dr. __________

(V), l’assicurata è rimasta silente.

In

simili circostanze – viste le risultanze appena esposte e ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti) – l’Ufficio AI

poteva in ogni caso concludere per un’inabilità al 100% nella sua precedente attività e

un’abilità al 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti.

Questo

vale a maggiore ragione visto anche che il dr. __________, FMH in medicina generale,

nel certificato medico 16 luglio 2007 (doc. BC) e la dr.ssa __________, FMH in

gastroenterologia, nel rapporto 2 agosto 2007 (doc. BE), non si sono espressi

sulla capacità lavorativa.

Dal

canto suo la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato

medico 19 luglio 2007 (doc. BD), ha affermato di conoscere l’assicurata dal

maggio di quest’anno e riferito di uno stato depressivo all’inizio del 2006 poi

rientrato e di un crollo psichico a causa della decisione di soppressione della

rendita.

Al

riguardo il TCA rileva che da una parte detto certificato non è

sufficientemente circostanziato dal punto di vista medico (cfr. consid. 2.9) e

che d’altra parte il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130

V 140, 129 V 4, 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102).

Va

qui poi ribadito che la conclusione per un’inabilità al lavoro del 100% nella

sua attività e un’abilità del 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti, rispetto alla valutazione del dr. __________ sopra riportata,

è più favorevole all’assicurata.

2.10.2. Nell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 10 gennaio

2006 (doc. AI 66/1-7) l’assistente sociale ha stabilito una percentuale

d’invalidità del 20%.

Questo

Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,

l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 20% (doc. AI

66/6).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto

delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato alcuna precisa contestazione e, riferendosi

all’inchiesta a domicilio, con il proprio ricorso ha solo osservato che “(…)

nella decisione avversata tuttavia senza motivazione alcuna, l’Ufficio AI indica

sì un’attività teorica di casalinga del 50%, ma indica che l’impedimento lavorativo

è del 20%: ma sua quale base si fonda questo parametro? Che sia anche questo un

“errore manifesto”? (…)” (I, pag. 12), questo Tribunale ritiene che alla

valutazione dell’assistente sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in

particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del

resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti

all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione

dell’economia domestica da parte dei familiari.

2.10.3. Nel

rapporto finale 1. giugno 2007 (doc. AI 94/1-4) la consulente in integrazione

professionale ha, in particolare, concluso che “(…) sulla base di quanto emerso

dall’esame della fattispecie, si può pertanto considerare che l’attività

d’ufficio risulti essere quella che permette all’A. di sfruttare al meglio la

sua capacità di guadagno residua. (…)” (doc. AI 94/3) precisando che “(…)

l’età, la scolarizzazione e l’anamnesi professionale non consentono di

promuovere alcun progetto formativo. Non ritengo che ci siano altri

provvedimenti professionali da applicare. Sotto espressa richiesta dell’A. si

rimane a disposizione per valutare la possibilità di un aiuto al collocamento

(visto il campo ristretto di possibili attività ossia unicamente attività quale

aiuto ufficio non a contatto con il pubblico). (…)” (doc. AI 94/4).

2.11. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute va qui rilevato quanto

segue.

2.11.1. Per

quanto concerne il reddito da valido, a tale titolo vanno considerati

gli importi indicati dal sig. __________, economo contabile del __________

(doc. AI 69/1; in questo senso l’Ufficio AI fondandosi sul rapporto finale 1.

giugno 2007 della consulente in integrazione professionale ha considerato, per

il 2005, l’importo di fr. 28'200.--, cfr. doc. 69/1, 94/3 e 95/4).

Quale

reddito da valido per l’anno 2006, considerato un grado d’occupazione del 50%, va

dunque considerato l’importo di fr. 28'400.-- (doc. AI 69/1).

2.11.2. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Il

reddito da invalido va poi calcolato in base alla giurisprudenza

federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04, vedi inoltre

sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità",

in RtiD II-2006, p. 311ss.).

D’altra

parte, in una sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C. (U

8/07), il TF ha stabilito che quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione e non vi è inoltre motivo

che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un

guadagno modesto, anche il reddito da invalido va ridotto

nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

2.11.3. Il

TCA rileva che nel rapporto finale 1. giugno 2007 la consulente ha stabilito,

quale reddito da invalido, un importo di fr. 21'450.--, calcolato secondo le

raccomandazioni salariali della società svizzera degli impiegati di commercio,

per un impiegata d’ufficio livello B (doc. AI 94/3).

Tale

modo di agire non è tuttavia corretto, ritenuto che, come esposto al considerando

precedente, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali.

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 5-2008, pag. 86), esso ammonta a fr.

4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Vista

la capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti e volendo applicare la riduzione massima possibile del 25% –

va qui infatti considerata l’età dell’assicurata (quasi 60enne al momento della

decisione), i gravi limiti funzionali posti, l’abilità parziale in una nuova

attività e il periodo d’inattività –, il reddito statistico da invalido

corrisponde a fr. 18'854.10 (fr.

50'277.60 x 50% ridotti del 25% = fr. 18'854.10).

All’importo

di fr. 18'854.10 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.

Infatti,

il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2006 quale ausiliaria di

cure al 50% presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 28'400.--, cfr. consid.

2.11.1), è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore sanità e servizi sociali (Tabella TA1 2006,

p.to 85, livello di qualifica 4: fr. 4’437.-- riportato su 41.7 ore/settimana e

considerato un grado di occupazione del 50% = 2'312.78 x 12 mesi = 27’753.43).

In

conclusione, la limitazione da applicare alla parte di salariata, determinata

confrontando i fr. 18'854.10 al

reddito che ella avrebbe potuto conseguire qualora non fosse insorto il danno

alla salute, e cioè fr. 28'400.--, risulta essere del 33.61% ([28’400 – 18'854.10]

x 100 : 28’400).

2.11.4. Poste

infine le quote parti tra attività salariata (50%) e casalinga (50%) e ritenute

le limitazioni del 20% quale casalinga (cfr. consid. 2.10.2) e del 33.61% quale

salariata (cfr. consid. 2.11.3), il grado d’invalidità globale è del 26.80% (50

x 20% + 50 x 33.61%).

Inferiore

alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.5), il grado d’invalidità della

ricorrente non apre il diritto ad una rendita di invalidità.

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine

con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.

2.11.5. In

conclusione, nella misura in cui l’Ufficio AI ha soppresso, in via di riconsiderazione,

il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. agosto 2007, la decisione 20

giugno 2007 va confermata (cfr. consid. 2.8).

Parimenti,

viste le risultanze (mediche ed economiche) emerse nell’ambito della revisione

intrapresa nel mese di gennaio 2005 e riportate ai considerandi precedenti, a

ragione l’Ufficio AI non ha riconosciuto all’assicurata il diritto a prestazioni.

2.12. L’assicurata

ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria (I, pag. 5).

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998. pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274;

si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, come è stato detto (cfr. consid. 2.10.1) la documentazione agli

atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito o

quelle della consulente in integrazione professionale e dell'assistente

sociale, motivo per cui non appare necessario procedere all'allestimento di una

perizia per verificare quanto già accertato.

2.13. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.14. La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, l’assicurata aveva compreso l’errore manifesto in cui era incorsa

l’amministrazione allorquando nell’ambito della domanda di prestazioni del giugno

1998 aveva considerato l’importo di fr. 52'400.-- quale reddito da valido –

“(…) l’Ufficio resistente stabilisce nella sua decisione 20 giugno 2007 che il

reddito annuo della ricorrente nel 1998 quale ausiliaria di cure al 50% presso

la __________ assommava a CHF 23'930.--. Il dato è corretto. (…)” (I, pag. 13)

– e, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge sin

dal novembre 2005 (dopo la perizia reumatologica 8 novembre 2005 del dr. __________,

doc. AI 53/1-24), in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente

un’inabilità lavorativa in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti superiore al 50%. Formulando ugualmente ricorso con l’aiuto di un legale,

ma non apportando novità particolari o specifici mezzi di prova (in particolare

valida documentazione medica) atti a contrastare la presa di posizione dell’amministrazione,

l’assicurata non aveva sin da subito alcuna chance di successo. Del resto

l’assicurata nemmeno ha contestato l’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica 10 gennaio 2006 e si è limitata a indicare che

nella precedente inchiesta 23 febbraio 2007 era stata riconosciuta una percentuale

di invalidità del 45.5% contro quella del 20% stabilita nell’ultima.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

In

ogni caso va qui rilevato che dai dati forniti dalla stessa assicurata nel

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. AL) – vedi pure

gli estratti della notifica di tassazione 4 agosto 2005 (doc. AI 65/2) e dalla

dichiarazione per il biennio 1997-1998 (doc. AI 65/3) – la ricorrente non può essere

considerata indigente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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