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Decisione

32.2007.274

Ritenuto che l'A. é abile al 100% come casalinga e al 50% nella sua precedente attività esercitata in questa misura, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita

7 ottobre 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi psichici su descritti,

inscrivibili in una sindrome schizoaffettiva, di tipo depressivo, minano

parzialmente la capacità professionale dell'assicurata.

2.2 L'attività attuale è ancora

praticabile?

Sì, l'ultima attività di operaia non

qualificata, da un punto di vista psichiatrico, è tuttora praticabile. Allo

stesso tempo, la propria attività, quale casalinga, sempre da un punto di vista

psichiatrico, risulta tuttora praticabile.

2.3 Se sì, in quale misura (ore al

girono)?

Da un punto di vista psichiatrico, la

peritanda presenta una capacità del 100% nella propria mansione di casalinga,

mentre, sempre da un punto di vista psichiatrico, presenta una capacità

lavorativa parziale del 50% nella mansione professionale di operaia non

qualificata (circa quattro ore al giorno).

2.4 È constatabile una diminuzione

della capacità di lavoro?

Sì.

2.5 Se sì, in che misura?

Da un punto di vista psichiatrico, la

peritanda presenta un'incapacità lavorativa parziale del 50%.

2.6 Da quando esiste una limitazione

della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Dall'ottobre 2002.

3 L'ambiente di lavoro

dell'assicurato è in grado di sopportare i disturbi psichici?

Si segnala che

l'ultimo datore di lavoro dell'assicurata (__________ - __________) ha

licenziato la peritanda da circa tre anni.

(…)

1. È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

No.

1.2 Se no, La preghiamo di darcene

ragione

Tenuto conto dell'attuale incapacità

lavorativa parziale del 50%, presentata dall'assicurata, della sua mansione

lavorativa di operaia non qualificata, non risultano indicati provvedimenti di

integrazione di tipo professionale.

Considerandi

2.

È

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Attualmente

risulta indicato e necessario, da un punto di vista psichiatrico, per

l'assicurata, il mantenimento di un trattamento psicofarmacologico,

psichiatrico e psicoterapico, allo scopo di mantenere condizioni di compenso

psichico, ed anche un sostegno verso una possibile ripresa di una capacità

lavorativa, in misura parziale, come su descritto, mantenendo anche il proprio

ruolo parentale di madre.

3.

L'assicurato è in grado di

svolgere altre attività?

Sì.

3.1

Se sì, a quali esigenze deve

rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto

nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento,

clima di lavoro ecc.)?

Va tenuto conto,

da un punto di vista psichiatrico, che la peritanda può svolgere attività

professionali consone al proprio disturbo psichico su descritto, nella misura

del 50% (quattro ore circa al giorno).

3.2

In che misura si possono svolgere

attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

Vedi punto 3.1.

3.3

È constatabile una riduzione della

capacità di lavoro?

Sì.

3.4

Se sì, in che misura?

Incapacità lavorativa del 50%, da un punto

di vista psichiatrico.

(…)" (doc. AI 14/12-15)

L’Ufficio

AI – visti gli esiti degli accertamenti medici e le annotazioni 29 marzo 2007

della dr.ssa __________, medico SMR, che ha confermato, dal punto di vista

psichiatrico, una capacità lavorativa del 100% quale casalinga e una capacità

lavorativa del 50% (4 ore al giorno) quale operaia non qualificata (doc. AI

16/1) –, con decisione 18 giugno 2007 (doc. AI 20/1-3) ha quindi negato

all’assicurata il diritto ad una rendita.

2.11

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella

causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF

130.

V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

2.12

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI che, sulla

base delle risultanze degli atti medici e della perizia psichiatrica a cura del

dr. __________, ha concluso per una capacità lavorativa del 50% nella sua precedente

attività di operaia non qualificata.

La

dettagliata ed approfondita valutazione psichiatrica del dr. __________ non è

stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti

nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

Il

dr. __________, medico capo servizio del Servizio Psico-Sociale (SPS) di __________,

nel rapporto 6 marzo 2006 (doc. AI 10/1-3), ha posto la medesima diagnosi

ritenuta dal perito e anch’egli ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua

precedente attività del 50% dal 2002.

Anche

nel referto 24 febbraio 2006 – trattasi del rapporto della degenza dal

23.11.2005

al 18.01.2006, rilasciato dalla Clinica __________ di __________ e

sottoscritto dal capo servizio, dr. __________, e dal medico assistente, dr.ssa

__________ (doc. AI 10/8-9) – era stata ritenuta la diagnosi di sindrome schizoaffettiva,

tipo depressivo (ICD-10: F25.1) e, senza esprimersi sulla capacità lavorativa,

i medici avevano osservato che “(…) nel periodo successivo (ndr.: dopo l’inizio

della degenza) la paziente andava incontro ad un progressivo miglioramento e ad

una stabilizzazione del suo stato psicofisico. Prendeva spontaneamente contatto

con le suore della __________ per poter iniziare un’attività presso la

lavanderia della clinica. La paziente poteva effettuare alcuni congedi di prova,

che si risolvevano tutti positivamente. Nel frattempo, insieme al compagno iniziava

a predisporre la documentazione necessaria per inoltrare la domanda AI. Dopo

aver valutato il quadro psicopatologico della paziente, ormai migliorato, tenuto

conto che il compagno si era allontanato dal Ticino per recarsi in __________ e

presi gli opportuni accordi col curatore delle figlie, signor __________, si

procedeva alle dimissioni a domicilio in data 18.01.2006, con l’accordo di

recarsi il giorno 24.01.2006 presso SPS di __________, per un controllo da

parte del dr. __________ e per la somministrazione prevista di Rispederal consta.

(…)” (doc. AI 10/9).

L’assicurata

ha contestato la valutazione medica peritale senza tuttavia produrre della

documentazione medica su cui non si sia già chinato il perito, il quale ha pure

avuto un colloquio telefonico con la dr.ssa __________ del SPS di __________

(doc. AI 14/1).

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

2.13

Come

visto al considerando precedente all’assicurata va riconosciuta una capacità

lavorativa del 50% nella sua precedente attività di operaia non qualificata.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata

dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione

(DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta, secondo la perizia psichiatrica del dr. __________,

una capacità lavorativa del 50% nella sua attività abituale di operaia di

fabbrica, ella, per ridurre il danno, doveva continuare a mettere a frutto

questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi

indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a

e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto poi

che l’assicurata lavorava al 50% e che si è iscritta al collocamento in cerca

di un’attività lavorativa in questa misura, a ragione l’Ufficio AI ha concluso

che “(…) essendo ancora proponibile l’attività lavorativa da lei esercitata abitualmente

nella misura del 50%, viene escluso alcun diritto ad una rendita d’invalidità.

Infatti,

poste le quote parti tra attività salariata (50%) e casalinga (50%), ritenute

le limitazioni dello 0% quale casalinga – al riguardo, constatato come l’unica

problematica ritenuta invalidante nel caso dell’assicurata sia quella di natura

psichiatrica e rilevato d’altra parte come la perizia psichiatrica eseguita dal

dr. __________ abbia escluso un impedimento nell’esercizio delle mansioni domestiche

[cfr. consid. 2.10], questa Corte ritiene che a ragione l’Ufficio AI non ha reputato

indicato procedere ad un accertamento domiciliare. La capacità al lavoro

constatata dal perito psichiatrico risulta in effetti determinante – e

considerata la capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività svolta

in questa misura, non sussiste alcun diritto ad una rendita.

A

titolo abbondanziale questo TCA osserva in ogni modo che, anche volendo, per

ipotesi, tenere conto di una limitazione del 50% quale casalinga – il dr. __________

nell’allegato al rapporto medico 6 marzo 2006 ha attestato che “(…) la capacità

lavorativa e anche come casalinga è ridotta del 50% (…)” (doc. AI 10/3) – il

grado d’invalidità globale sarebbe del 25% (alla quota parte del 50% quale casalinga

andrebbe infatti applicata la limitazione del 50% ottenendo un grado

d’invalidità del 25% (50% x 50% = 25%) e pertanto non sufficiente per fondare

il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. consid. 2.4).

2.14

L’assicurata

ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove (cfr. consid. 1.5).

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998.

pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274;

si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, come è stato detto (cfr. consid. 2.12), la documentazione agli

atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.

vi sono validi motivi per ritenere incompleta e/o inaffidabile la valutazione

del perito psichiatra, motivo per cui non appare necessario procedere

all'assunzione delle ulteriori prove richieste.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.16

L’assicurata

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29.

giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto

a prestazioni ritenuto come, dal mese di ottobre 2002, fatto salvo il periodo

di inabilità totale da marzo a agosto 2006, possiede una capacità del 100%

nella propria mansione di casalinga ed è abile nella misura del 50% nella sua

precedente occupazione e in un’attività adeguata.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole

si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessata

non ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse attestare il

contrario.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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