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Decisione

32.2007.275

UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurata una rendita intera limitata nel tempo seguita da 1/2 rendita limitata nel tempo,poi soppressa dal 1.2006,visto il miglioramento del suo stato di salut

22 settembre 2008Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.6. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg

2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet

constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la

rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au

motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité

aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement

passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque

celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance

appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration

peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision

selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à

constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut

confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association

d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.7. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nella

decisione del 22 giugno 2007 l’UAI, fondandosi sul parere del

medico del SMR, dr. __________, medico generico (sul diritto per gli

assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008

IV Nr. 13) – il quale, sulla base della nuova perizia della

dr.ssa __________ e delle indicazioni del dr. __________, ha confermato una

piena esigibilità lavorativa dell’interessata sia nella sua precedente

attività, sia in altre adeguate (doc. 61-1) - ha confermato il precedente

progetto di decisione del 25 agosto 2006 (doc. 40/1-3), riconoscendo

all’assicurata il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio

2004 al 31 marzo 2005 e ad una mezza rendita di invalidità limitatamente al

periodo dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2005 (cfr. doc. 62/1-3).

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.4., 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° gennaio 2006.

2.9. Per chiarire

la situazione dal profilo medico, l’UAI ha ritenuto opportuno sottoporre

l’interessata ad una perizia psichiatrica, affidata alla dr.ssa __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia e Capoclinica dell’Ospedale __________ di __________.

Nel suo referto del 27 settembre 2005, la dr.ssa __________

ha posto la diagnosi di “episodio depressivo di grado medio con sindrome

biologica (ICD10-F32.11)” (doc. 23-3).

La dr.ssa __________ ha riscontrato una

condizione psicopatologica ancora lontana dalla stabilità a causa della

presenza di una forte carica di ansietà, correlata in parte all’esame peritale,

vista la prognosi benevola stilata dallo psichiatra curante. La specialista ha

poi sottolineato che nell’assicurata appare molto evidente l’ansietà, mentre

meno rintracciabile è la quota depressiva, che in passato è stata molto più

significativa (con riferimento al tentativo autolesivo).

La dr.ssa __________ ha quindi evidenziato che il

quadro clinico dell’interessata depone “per una condizione in evoluzione

positiva, che potrebbe trovare soluzione se venissero meno preoccupazioni di

ordine pratico (economiche e sociali)”.

La specialista ha quindi concluso che,

considerata l’evoluzione positiva della patologia, l’assicurata va considerata

abile al lavoro al 100% (doc. 23-4).

Ricevuto tale referto peritale, il dr. __________

del SMR ha ritenuto opportuno chiedere alla dr.ssa __________ alcune

precisazioni, e meglio:

"

Le scrivo per sapere se, in base alla sua

visita, è in grado di confermare l’incapacità lavorativa precedente data dal

medico curante (inabilità lavorativa del 100% dal 6.2.2003 al 24.12.2004 e

inabilità lavorativa del 50% dal 25.12.2004).

Le chiedo inoltre a partire da quando vale il suo

giudizio di capacità lavorativa completa (da quanti mesi prima dell’esame

peritale).

Nel suo rapporto fa notare che l’assicurata

presenta una condizione psicopatologica ancora lontana dalla stabilità, la

giudica però abile al lavoro al 100% nelle sue attività abituali.

Le chiedo di motivarmi più dettagliatamente

questa sua presa di posizione, descrivendo se esistono dei limiti funzionali

(tenuta, rendimento) per questa assicurata 35enne. (…).” (Doc. 26-1)

Con scritto del 3 novembre 2005 la dr.ssa __________

ha fornito le seguenti precisazioni:

"

Per quanto riguarda la sua prima richiesta non

ho elementi per confutare le certificazioni d’inabilità lavorativa redatte dal

medico curante dell’assicurata, delle quali ho semplicemente preso atto. Va

annotato a questo proposito che la natura oscillante della sintomatologia

ansiosa in sé giustifica la presenza di momenti di acuzie invalidanti.

Per lo stesso motivo non ho precisato da quando

decorra la capacità lavorativa completa.

Certamente all’atto della visita peritale la

signora RI 1 appariva in grado di svolgere attività lucrative.

Infine chiarisco che nel descrivere la condizione

psichica come non ancora stabilizzata volevo porre l’accento sul fatto che è

proprio la mancanza di un’attività lavorativa che influisce negativamente

sull’ansietà dell’assicurata: ella è legittimamente preoccupata per il proprio

futuro, non potendo contare, nell’attualità, su un reddito stabile. Si potrebbe

dire che se l’assicurata potesse svolgere un’attività lavorativa verrebbero

meno motivi reali di preoccupazione, che alimentano la condizione depressiva,

di natura reattiva.

Non ho ravvisato, nel contesto dell’esame

clinico, un deficit delle capacità funzionali dell’assicurata, se non quelli

correlabili al livello culturale (mi riferisco alla scolarizzazione), in ogni

caso ella appare in grado di svolgere attività semplici ed esecutive, come

quelle di guardarobiera o cameriera.” (Doc. 27-1)

Le conclusioni della dr.ssa __________ circa una

piena capacità lavorativa dell’interessata nell’attività abituale e in altre

analoghe, a partire dal mese di settembre 2005, sono poi state confermate dal

dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 9 novembre 2005 (doc. 28-2).

A fronte

del certificato medico dello psichiatra curante, dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia – il quale ha attestato una piena incapacità

lavorativa dell’assicurata a causa della presenza di una malattia depressiva

nuovamente in fase attiva anche a seguito dell’insorgenza di problemi pneumologici

(doc. 43-1) – l’UAI ha deciso di sottoporre l’interessata ad una nuova perizia

psichiatrica, affidata alla dr.ssa __________ e di chiedere delucidazioni in

merito alla patologia pneumologica al dr. __________ (cfr. doc. 49-1).

Nel suo

referto del 26 febbraio 2007, la dr.ssa __________, poste le diagnosi di

“reazione depressiva prolungata ed accentuazione di tratti di personalità

(ICD10-F43.21, Z73.1)”, ha evidenziato che “l’osservazione attuale non

depone per un obiettivo peggioramento delle condizioni psichiche, bensì per un

tentativo di ottenere un indennizzo, vissuto come soggettivamente equo per le

difficoltà incontrate nel corso della vita” (doc. 58-3).

La dr.ssa __________ ha evidenziato che

l’atteggiamento dell’interessata è improntato alla teatralità ed è,

sostanzialmente, non collaborante. All’osservazione appare evidente, secondo la

specialista, la determinazione dell’assicurata a non impegnarsi nella ricerca

di una nuova attività lavorativa, preferendo seguire la strada dell’indennizzo.

La specialista ha rilevato che anche i tests ai

quali è stata sottoposta l’assicurata hanno messo in evidenza la presenza di un

atteggiamento manipolatorio, finalizzato ad ottenere il risultato indennizzante

sperato.

La dr.ssa __________ ha quindi concluso il suo

referto peritale confermando il suo precedente giudizio relativo ad una piena

capacità lavorativa dell’interessata “per occupazioni semplici, esecutive,

cioè aderenti alla qualifica di cui l’assicurata è in possesso” (doc.

58-4).

Quanto all’affezione polmonare, nel rapporto

medico del 6 febbraio 2007, il dr. __________, Primario e Capo Dipartimento di

pneumologia dell’Ospedale __________ di __________, curante dell’assicurata, poste

le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome mista

ansioso-depressiva di entità medio-grave; bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva

con debuttante enfisema polmonare su consumo nicotinico persistente di oltre 30

p/y verosimilmente associata ad asma bronchiale intrinseca”, ha indicato che la

TAC polmonare eseguita il 9 maggio 2006 ha confermato la presenza di esiti

cicatriziali localizzati all’apice destro, linfonodo calcificato ilare destro e

nodularità disomogenea con inclusioni calcificate a livello del segmento

cardiale del lobo inferiore a destra riferibili a pregressa tubercolosi, oltre

ad un debuttante enfisema polmonare localizzato ai campi superiori e piccole

bronchiectasie. Al momento dell’esame (3 agosto 2006), il dr. __________ ha

osservato che, rispetto alla TAC del maggio 2006, la situazione respiratoria è

progressivamente migliorata, grazie alla terapia farmacologica instaurata (doc.

55-2).

Nel rapporto medico del 20 febbraio 2007 inerente

alla visita del 19 febbraio 2007, il dr. __________ ha riscontrato una

situazione respiratoria peggiorata malgrado il trattamento farmacologico,

soprattutto a causa dell’asma bronchiale. Il dr. __________ ha comunque

ritenuto l’assicurata abile ad effettuare attività lavorative che non

implichino sforzi fisici moderati o severi e senza esposizione a sostanze

irritanti inalate (doc. 56-1).

Visto il referto peritale della dr.ssa __________

e sulla base delle indicazioni del dr. __________, il dr. __________ del SMR,

nelle sue annotazioni del 12 marzo 2007, ha osservato:

"

Dopo contestazione della CL dal punto di vista

psichiatrico da parte dello psichiatra curante (vedi lettera dello psichiatra,

replica della perita alle nostre richieste di precisazione), l’assicurata è

stata di nuovo peritata dalla dr.ssa __________.

Perizia psichiatrica (26.02.2007), con anche

valutazione testistica.

Diagnosi:

-

reazione depressiva prolungata ed accentuazione

di tratti di personalità

Lo stato psichico dell’assicurata non viene

ritenuto peggiorato e la CL in attività semplici è presente in maniera

completa.

Si evidenzia un atteggiamento dimostrativo con

componente manipolatoria.

Dal punto di vista polmonare:

(vedi documenti agli atti, rapporto degenza

5.11.2006 Ospedale __________ di __________, rapporto AI dr. __________ del

6.2.2007, integrato dalla lettera alla dr.ssa __________ del 20.2.2007, in cui

si descrive un peggioramento):

-

broncopatia cronico-ostruttiva, con debuttante

enfisema polmonare, verosimilmente associata ad asma bronchiale intrinseca.

Lo specialista conferma che per attività leggere,

senza esposizione a sostanze irritanti, la CL è normale. Tale è da ritenere

l’attività svolta dall’assicurata prima dell’interruzione.

Da notare il persistente abuso di tabacco, che

non porta ad un miglioramento (esigibile sforzo da parte dell’assicurata di

interrompere il comportamento dannoso).

Propongo quindi di attenerci alla precedente

valutazione.” (Doc. 61-1)

2.10. In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di sopprimere la

rendita a partire dal 1° gennaio 2006, producendo nuovi certificati medici e

meglio:

- certificato

del 23 luglio 2007 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, del

seguente tenore:

" Premessa: il

rapporto qui redatto coinvolge principalmente la

parte internistica

del danno alla salute della paziente in oggetto

La signora RI 1 presenta come grave limitazione al lavoro una

dispnea fluttuante legata ad una bronchite cronica ostruttiva (BPCO) e ad asma

bronchiale con presenza a livello anatomico di enfisema centro-lobulare

(tabagismo di oltre 30 p/y) (a disposizione rapporti pneumologici dr. med. __________).

L’esposizione ad ambienti umidi (cucine), polverosi (pulizie,

panetterie, magazzini), eccessivamente caldi o freddi, peggiora la ventilazione

della paziente, sforzi prolungati non sono altresì possibili.

In ragione di questo problema e di quello depressivo (in cura

presso il dr. __________), credo che la paziente debba essere reinserita in un

ambiente protetto (laboratorio es. __________) dove vengano tenute in conto

queste limitazioni.”

(Doc. A2)

- certificato

del 9 agosto 2007 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

in cui si legge:

" La

paziente è in mia cura da anni per un disturbo depressivo ricorrente con

sintomi biologici in un disturbo di personalità borderline.

La paziente ha avuto

nel passato periodi di totale e parziale incapacità lavorativa. Questo

nell’ambito di un grave disagio psicologico con manifestazioni a carico delle

competenze sociali, che hanno progressivamente determinato un isolamento

psicosociale quasi completo dell’interessata.

La paziente inoltre

è in cura dal 2006 presso il dr. __________, primario dell’Ospedale __________

di __________ a causa di una malattia bronco-ostruttiva di origine

multifattoriale con enfisema polmonare, asma bronchiale e malattia

bronchiectasica.

Ho letto le due

perizie effettuate dalla dr.ssa __________ per conto dell’AI, perizie che

sostanzialmente confermano le diagnosi da me citate. Nella seconda perizia,

piuttosto sbrigativa, è evidente che la relazione tra la perita e l’interessata

è stata inficiata da un pregiudizio.

Questo nel senso che

se nella prima perizia la collega valutava troppo ottimisticamente le

possibilità di guarigione della paziente e quindi di rientro nel mondo del

lavoro, pur riconoscendo i limiti oggettivi, nella seconda perizia sembrerebbe

che parli di un’altra persona.

In conclusione la

paziente, lungi dal potersi considerare in via di guarigione o addirittura guarita,

presenta una progressione cronica dei disturbi che determina una capacità

lavorativa tuttora fortemente compromessa nel senso anche di una impossibilità

di collocare in un ambiente di lavoro adeguato un malato che presenta tali

disturbi.

Fra l’altro in

passato quando periodi di limitazione dell’attività lavorativa hanno permesso

un reimpiego parziale, grazie alla mobilizzazione dei servizi sociali e grazie

alla disponibilità della __________ di __________, questi sono tutti falliti,

non per colpa dell’interessata, che anzi si è fatta apprezzare per la grande

volontà di riscattare la condizione di malattia.

In conclusione,

ritengo che la paziente presenti un disturbo depressivo ricorrente in fase

attiva su un sottostante disturbo di personalità che pregiudica al momento in

modo completo qualsiasi possibilità anche parziale di impiego e che quindi il

grado di invalidità, contrariamente a quanto deliberato dall’assicurazione

invalidità, non ha mostrato nessun segno di miglioramento a partire dal

settembre del 2005 e che il caso è sempre aperto e in trattamento regolare.”

(Doc. A3)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 4

settembre 2007 il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha

osservato:

"

Assicurata peritata ben 2 volte dalla dr.ssa __________

(9.2005 e 2007) con diagnosi di:

Reazione depressiva prolungata F43.21

Accentuazione di tratti di personalità Z73.1

Si era concluso per una esigibilità completa per

attività adatta (leggera e senza esposizione a sostanze irritanti per le vie

respiratorie).

In sede di ricorso vengono presentati:

rapporto della dr.ssa __________ del 23.7.2007

nel quale si indica la presenza di patologia polmonare.

Valutazione: la questione dell’asma è già stata

valutata debitamente da parte del SMR sulla base del rapporto del dr. __________

del 20.2.2007

rapporto del dr. __________ del 9.8.2007: in

questo rapporto il dr. __________ riprende la sua valutazione già espressa in

precedenza (vedi in particolare il suo scritto del 7.9.2006 precedente la

seconda perizia della dr.ssa __________).

Valutazione: il rapporto non evidenzia una

modifica dello stato di salute rispetto al momento della valutazione peritale.

In conclusione, l’attuale documentazione medica

presentata in sede di ricorso non evidenzia una modifica sostanziale dello

stato di salute. Si conferma quindi la precedente valutazione SMR basata su

documentazione specialistica polmonare e valutazione peritale psichiatrica

ripetuta.” (Doc. V/1)

Nelle sue annotazioni del 17 settembre 2007, il

dr. __________ ha poi aggiunto:

"

Ho riguardato attentamente il dossier intero:

-

confermo l’assenza di una patologia invalidante

da dopo 9.2005 come constatato in occasione delle perizie peritali

-

confermo l’assenza di un influsso della

problematica polmonare sulla capacità lavorativa in attività adatta come ben

risulta dal rapporto specialistico del dr. __________.

Posso

quindi confermare la valutazione SMR espressa in precedenza.” (Doc. V/2)

2.11. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

Considerandi

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12

Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio le valutazioni effettuate dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________

e dal dr. __________ del SMR, che soddisfano i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr.

consid. 2.11.) e possono quindi validamente servire da base al presente

giudizio.

Con riferimento alla patologia

psichiatrica, la dr.ssa __________, nel corso di due visite peritali, l’una

nel settembre 2005 e l’altra nel febbraio 2007, ha infatti debitamente tenuto conto delle affezioni invalidanti di cui

l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 100%, a partire dal mese

di settembre 2005. Quanto al periodo precedente l’esame peritale della dr.ssa __________,

vale quanto certificato dal medico curante, dr. __________, spec. in

psichiatria e psicoterapia, che ha attestato una piena incapacità lavorativa a

partire dal mese di febbraio 2003 (cfr. doc. 17-1). Nel suo scritto del 3

novembre 2005, difatti, la dr.ssa __________, rispondendo ad un’esplicita

richiesta di precisazioni da parte del dr. __________, ha osservato di non

avere elementi per confutare le certificazioni del medico curante, delle quali

ha semplicemente preso atto (cfr. doc. 27-1).

Nel suo referto peritale del 27 settembre 2005,

la dr.ssa __________ ha ben evidenziato che l’assicurata, affetta da un

episodio depressivo di grado medio con sindrome biologica, presenta un quadro

clinico favorevole, che la rende totalmente abile al lavoro, sottolineando che

qualora venissero meno le preoccupazioni economiche e sociali, potrebbe trovare

soluzione ai suoi problemi di ordine psichiatrico (doc. 23-4).

Nello scritto del 3 novembre 2005, in risposta ad una richiesta di

chiarimenti del SMR, la dr.ssa __________ ha evidenziato il fatto che l’assenza

di un’attività lavorativa influisce negativamente sull’ansietà dell’assicurata.

La specialista ha affermato che, qualora trovasse un’attività lavorativa, “verrebbero

meno i motivi reali di preoccupazione, che alimentano la condizione depressiva

di natura reattiva” (doc. 27-1).

Dall’esame psichiatrico, la dr.ssa __________ ha

quindi concluso che l’assicurata risulta ancora pienamente abile al lavoro sia

nella sua attività di cameriera-guardarobiera, sia in altre attività adeguate,

semplici ed esecutive (doc. 27-1).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione

della dr.ssa __________, fatta propria dal dr. __________ del SMR (doc. 28-2).

Infatti, nonostante le critiche dello psichiatra

curante, dr. __________ - a mente del quale l’interessata, affetta da una sindrome

depressiva ricorrente con sintomi biologici attualmente in fase attiva, è da

considerare totalmente inabile al lavoro (doc. 43-1) – la dr.ssa __________,

dopo avere nuovamente esaminato l’assicurata nel febbraio 2007, ponendo la

diagnosi di “reazione depressiva prolungata ed accentuazione di tratti di

personalità”, ha evidenziato l’assenza di un peggioramento delle condizioni

psichiatriche dell’assicurata, confermando la sua abilità lavorativa in

attività semplici ed esecutive, aderenti alle qualifiche di cui è in possesso

(doc. 58-4).

La specialista, oltre ad escludere un

peggioramento dello stato di salute dell’interessata, ha messo in evidenza

l’atteggiamento manipolatorio assunto dall’assicurata, che emerge anche dai

tests ai quali ella è stata sottoposta (doc. 58-3).

La dr.ssa __________ ha poi indicato che la

sintomatologia dell’assicurata può migliorare, grazie ad un trattamento

farmacologico adeguato, come già accaduto in occasione della degenza presso la

Clinica __________ di __________, dal 26 ottobre 2005 all’8 novembre 2005,

allorquando si è assistito ad un chiaro miglioramento dei disturbi del sonno,

dello stato timico e dello stato generale dell’interessata (doc. 32-3).

La dr.ssa __________ ha sottolineato che “l’emendabilità

della patologia depressiva reattiva appare confermata da quanto riportato nella

lettera di dimissione della Clinica __________ ed appare altresì significativo

che l’assicurata abbia rifiutato le terapie proposte, a fronte di un

miglioramento della sintomatologia”. Ella ha inoltre aggiunto che “la

terapia farmacologica attuale, prevalentemente orientata all’ansiolisi, appare

passibile di correzione in senso antidepressivo. La precedente esperienza di

farmacoterapia attuata in regime di ricovero ha dato buoni esiti” (doc.

58-3).

Al riguardo, questo Tribunale rileva che, in una sentenza I 442/05

del 13 aprile 2006, il Tribunale federale ha considerato che il fatto che

un’assicurata potesse, tramite l’assunzione di un antidepressivo, ritrovare una

piena capacità lavorativa nella sua precedente attività, costituisse un mezzo

molto ragionevole per diminuire il danno. L’Alta Corte ha

infatti indicato che:

" On rappellera par ailleurs que la recourante était en mesure, par la

prise d'un antidépresseur, de réduire son taux d'incapacité de travail et de

diminuer ainsi son dommage par des moyens très raisonnables (sur ce principe

général du droit des assurances sociales, cf. ATF 129 V

463.

consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et

les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg

1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61). Ce

faisant, elle était susceptible de retrouver une pleine capacité de travail

dans son ancienne profession. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur un

reclassement.”

Le conclusioni della dr.ssa __________ sono poi

state condivise dal dr. __________ del SMR (doc. 61-1).

Questo Tribunale, può fare proprio l’apprezzamento

peritale della dr.ssa __________, che ha avuto modo di esaminare l’assicurata

in due occasioni, nel consulto peritale del settembre 2005 e in quello del

febbraio 2007, giungendo in entrambe le occasioni alla conclusione di una piena

capacità lavorativa dell’interessata.

Tale conclusione non può essere messa in

discussione dal parere, contrario, dello psichiatra curante, dr. __________, il

quale, in sede ricorsuale, ha ribadito le critiche già espresse nel suo scritto

del 7 settembre 2006 (cfr. doc. 43-1), a seguito del quale l’UAI ha disposto il

nuovo esame peritale presso la dr.ssa __________.

Va inoltre evidenziato che la dr.ssa __________,

nel suo referto peritale del 27 settembre 2005, ha espressamente indicato di avere esaminato

la “documentazione medica allegata, con particolare attenzione per i

certificati medici stilati dal dr. __________, psichiatra” (doc. 23-3) e,

nel referto peritale del 26 febbraio 2007, ha osservato di avere preso visione,

tra gli altri, del certificato medico del 7 settembre 2006 del dr. __________

(doc. 58-1).

Il dr. __________

del SMR, al riguardo, nelle sue annotazioni del 4 settembre 2007, ha sottolineato che il rapporto del

dr. __________ del 9 agosto 2007 riprende quanto già attestato nel precedente

referto del 7 settembre 2006, senza evidenziare una modifica dello stato di

salute rispetto al momento della valutazione peritale (doc. V/1).

Queste

considerazioni del medico SMR possono essere fatte proprie dal TCA.

Pertanto,

visto quanto sopra, il TCA ritiene che la patologia psichiatrica

dell’assicurata sia stata accuratamente e dettagliatamente vagliata dalla

dr.ssa __________, senza che si riveli necessario procedere a nuovi

accertamenti peritali (cfr. infra consid. 2.13.).

Quanto

alla patologia polmonare, nelle sue annotazioni del 12 marzo 2007, il

dr. __________ del SMR ha indicato che l’assicurata, affetta da una broncopatia

cronico-ostruttiva, con debuttante enfisema polmonare, verosimilmente associata

ad asma bronchiale intrinseca, va considerata abile al lavoro in maniera

normale in attività leggere, senza esposizione a sostanze irritanti, come ad esempio

nella sua precedente attività (doc. 61-1). Il dr. __________ ha inoltre

evidenziato il persistente abuso di tabacco dell’assicurata, che non può che peggiorare

la situazione polmonare (doc. 61-1).

Dalla

documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può che condividere la

valutazione del medico SMR.

Infatti,

dal referto specialistico del 20 febbraio 2007 del medico curante, dr. __________,

emerge chiaramente che, nonostante il peggioramento della situazione

respiratoria dell’assicurata rispetto all’agosto 2006, ella può svolgere “attività

lavorative che non implichino sforzi fisici moderati o severi e senza

esposizione a sostanze irritanti inalate” (doc. 56-1).

Questa

conclusione non è del resto stata smentita da altri certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L’assicurata

si è infatti limitata a produrre un referto, datato 23 luglio 2007, della

dr.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, la quale, in sintonia con lo

specialista, dr. __________, ha indicato che “l’esposizione ad ambienti umidi

(cucine), polverosi (pulizie, panetterie, magazzini), eccessivamente caldi o

freddi, peggiora la ventilazione della paziente, sforzi prolungati non sono

altresì possibili” (doc. A2).

Di queste

limitazioni, analoghe a quelle esposte dal dr. __________, ha tenuto conto il

dr. __________ del SMR, il quale ha espressamente indicato che l’assicurata va

considerata pienamente abile al lavoro in attività adeguate, leggere, senza

esposizione a sostanze irritanti (doc. 61-1).

La dr.ssa

__________, d’altronde, non ha attestato una incapacità lavorativa

dell’assicurata, ma ha ritenuto che la stessa, a causa dei suoi disturbi anche

di natura depressiva, debba essere reinserita in un ambiente di lavoro protetto

(doc. A2).

Il dr. __________

del SMR, poi, nelle sue annotazioni del 4 settembre 2007 (doc. V/1) e del 17

settembre 2007 (doc. V/2), ha ribadito che la problematica polmonare non ha un

influsso sulla capacità lavorativa dell’interessata in attività adatte,

rispettose delle sue limitazioni, quali ad esempio la sua precedente attività.

Il TCA

può fare proprie queste osservazioni del medico SMR.

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene che anche la problematica polmonare

sia stata adeguatamente vagliata dall’UAI.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Visto

quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che la ricorrente è abile al lavoro al 100% dalla fine del mese di

settembre 2005 sia nella sua precedente occupazione (cfr. al riguardo STF

9C_776/2007 del 14 agosto 2008), sia in altre attività adeguate, rispettose delle

sue limitazioni di natura pneumologica.

L’UAI ha pertanto agito correttamente, procedendo

alla soppressione delle prestazioni, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se

la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e

che presumibilmente continuerà a durare - a partire dal 1°

gennaio 2006.

Nella misura in cui l’UAI

ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo il 31 dicembre 2005, la sua decisione formale del 22 giugno 2007

merita quindi conferma.

2.13

L’assicurata,

in via meramente subordinata (doc. I), ha pure chiesto di potere beneficiare di

provvedimenti professionali, in particolare del servizio di orientamento

professionale (art. 15 LAI) e del servizio di collocamento (art. 18 LAI).

Tale

richiesta è stata respinta dall’UAI, visto che l’assicurata è in grado di

svolgere sia la sua precedente attività, sia altre attività adeguate, al 100%.

Tra i

provvedimenti d’integrazione professionale regolati dagli art. 15 e seg. LAI,

l’art. 15 LAI stabilisce che:

"

Gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della

professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da

essi, hanno diritto all’orientamento professionale.”

L’art. 18

cpv. 1 LAI prevede che:

"

Gli assicurati invalidi, idonei

all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto

di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il

loro posto di lavoro.”

Al riguardo, questo Tribunale rileva che nel

rapporto finale del 28 luglio 2006, il consulente IP ha osservato che, malgrado

l’interessata sia pienamente abile nella sua precedente attività di cameriera,

“valuto opportuno che l’assicurata sia preventivamente sostenuta da

provvedimenti professionali che l’aiutino a rientrare nel mondo del lavoro. È

per questo motivo che sottopongo la pratica ai colleghi del servizio di

collocamento”, essendo ella una “risorsa fragile” (doc. 36-2).

In

un’annotazione per l’incarto del 3 agosto 2006, tuttavia, il funzionario

incaricato ha osservato:

"

Nota per segretario ispettore

Il servizio di aiuto al collocamento, dopo avere

preso visione dell’incarto, ritiene che il danno alla salute subito

dall’assicurata non comprometta le sue possibilità di reperire un’attività

lavorativa adeguata seguendo i tradizionali canali di collocamento (URC,

Agenzie private di collocamento, annunci sui quotidiani, …).

Non riteniamo pertanto giustificato concederle un

aiuto al collocamento.” (Doc. 38-1)

Nella risposta di causa, l’UAI ha indicato:

"

3.1

Per l’art. 15 LAI, gli assicurati, cui

l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce

l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto

all’orientamento professionale.

Hanno diritto all’orientamento professionale le

persone assicurate cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione

o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora e che per questa

ragione necessitano di una consulenza professionale specializzata.

Nel caso concreto, dall’accertamento medico

eseguito e considerato dall’UAI risulta che nella propria attività abituale

l’assicurata presenta una capacità lavorativa completa. Di conseguenza, non

risultano adempiuti i presupposti per poterle riconoscere un diritto

all’orientamento professionale.

Anche sotto questo profilo la decisione

contestata merita pertanto di essere confermata contrariamente al ricorso che

merita invece di essere respinto.

3.2

Per l’art. 18 LAI, gli assicurati invalidi,

idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un

posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di

conservare il loro posto di lavoro.

Se una persona assicurata è interamente abile

all’esercizio di un’attività adeguata alle sue condizioni e non presenta

ulteriori limitazioni specifiche, essa non ha diritto al servizio di

collocamento (DTF I 427/05). L’AI non è tenuta a concedere prestazioni se la

difficoltà a trovare un impiego è dovuta alla mancanza di posti di lavoro,

all’età della persona assicurata, alla sua lingua madre straniera, ecc. (cfr.

VSI 2000 p. 70 e 71).

Come già riportato poc’anzi, nel caso in rassegna

dall’accertamento medico eseguito e considerato dall’UAI risulta che nella

propria attività abituale l’assicurata presenta una capacità lavorativa

completa. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, non risultando adempiuti i

presupposti per poter riconoscere un diritto al collocamento, la decisione

contestata merita di essere confermata contrariamente al ricorso che merita

invece di essere respinto.

Non va poi dimenticato che il 3 agosto 2006 anche

il servizio di aiuto al collocamento si è espresso in questo senso, rilevando

esplicitamente che “dopo avere preso visione dell’incarto, si ritiene che il

danno alla salute subito dall’assicurata non comprometta le sue possibilità di

reperire un’attività lavorativa adeguata seguendo i tradizionali canali di

collocamento (URC, Agenzie private di collocamento, annunci sui quotidiani, …).

Non riteniamo pertanto giustificato concederle un aiuto al collocamento”

(cfr. Annotazione per l’incarto 3 agosto 2006).” (Doc. V)

Il TCA

constata che nel caso di specie, come correttamente rilevato dall’UAI,

l’assicurata non può beneficiare del diritto all’orientamento

professionale, a norma dell’art. 15 LAI, essendo ella ancora

abile al 100% nella sua precedente professione.

L’assicurata,

inoltre, come esposto dall’UAI, non ha diritto nemmeno al servizio di

collocamento ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAI, essendo ella ancora abile al

100% sia nella sua precedente professione, sia in altre attività adeguate.

Su questo

argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 595-598:

"

Il collocamento da parte dell’AI a titolo di

provvedimento di integrazione professionale è dunque un diritto del disabile.

Per potere beneficiare di questa prestazione

l’assicurato deve tuttavia essere intralciato nella ricerca di un posto di

lavoro per motivi di salute, in caso contrario egli deve essere, semmai,

collocato dagli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione.”

Al riguardo, la nostra Massima Istanza, in

una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2000 pag. 71, ha infatti precisato che:

"

Il n’en demeure pas moins que l’octroi de cette

prestation en nature suppose que l’assuré soit entravé dans sa recherche d’un

emploi adéquat pour des raisons de santé (ATF 116 V 81 consid. 6a = RCC 1991

pag. 44). Ce n’est pas le cas en l’espèce comme le montre le dossier. Les

médecins le considèrent comme parfaitement apte à exercer a 100% des travaux

légers ne comportant pas de port de charges de plus de 20 kg et lui permettant d’alterner les

positions corporelles. Les nombreux rapports établis ne laissent pas un instant

supposer que le recourant lui-même ne serait pas en mesure de trouver sur l’ensemble

du marché du travail qui lui est ouvert un emploi d’auxiliaire qui soit

approprié à son état de santé, et le dossier ne permet pas de tirer une telle

conclusion. Dès lors, si la réadaptation professionnelle manquante au sens

d’une utilisation de la capacité de travail existante n’est pas due à des

difficultés qu’éprouverait l’assuré à trouver un emploi en raison de son état

de santé, le service du placement n’est pas du ressort de

l’assurance-invalidité mais, le cas échéant, des organes de l’assurance-chômage.

(I 409/98)”

Inoltre, in una sentenza pubblicata in Pratique

VSI 2003 pag. 273, nella quale ha illustrato e riesaminato la sua

giurisprudenza, il TFA ha sottolineato, a pag. 275, che:

" A droit en outre au service de placement au sens de l’art. 18 al. 1

LAI l’assuré qui, pour des raisons liées à son invalidité, doit faire valoir

des exigences spéciales concernant le poste de

travail (par ex. aides visuelles) ou vis-à-vis de l’employeur (par ex.

tolérance de pauses de repos nécessitées par l’invalidité) et qui, de ce fait,

doit faire appel aux connaissances professionnelles et à l’aide spécialisée de

l’autorité chargée du placement pour trouver un emploi. En

revanche, pour juger du droit au service de placement, il n’y a pas lieu

de tenir compte de problèmes étrangers à l’invalidité, par exemple des

difficultés linguistiques (telles que l’ignorance de la langue nationale) à ne

pas confondre avec les troubles du langage dûment diagnostiqués par un médecin

et, par conséquent, dépendants de l’état de santé.

Compte tenu de ces conditions, la notion d’invalidité au sens de

l’art. 18 al. 1 LAI ne saurait être admise dans le cas d’un assuré qui présente

une capacité de travail totale pour l’exécution de travaux légers. Car la

recherche d’un emploi pour lequel les activités légères peuvent être accomplies

à plein temps n’est pas soumise aux exigences et restrictions dont il est

question ci-dessus. Dans ce cas, l’admission d’une invalidité au sens de l’art.

18.

al. 1 1re phrase LAI suppose une restriction spécifique de la faculté de

rechercher un emploi liée à l’état de santé. En effet, le service de placement

tel que prévu par l’assurance-invalidité a pour but de compenser les

restrictions inhérentes à la recherche d’un emploi conditionnées par une

invalidité effective ou imminente (art. 8 al. 1 LAI) en faisant appel aux

connaissances spécialisées des organes de l’assurance (ou des organismes ou

spécialistes mandatés par elle; cf. art. 59 LAI). Si ces conditions ne sont pas

remplies, le droit au service de placement de l’AI n’entre pas en ligne de

compte.”

2.14

L’assicurata

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia psichiatrica “neutra” (VII).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.16.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.16

La ricorrente

ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

In casu,

la ricorrente, nubile, si trova nel bisogno. Ella dispone in effetti,

quali entrate, unicamente di una prestazione assistenziale di fr. 1’802.-

mensili (cfr. decisione dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento del

16.

aprile 2007, allegata al doc. I e del 15 novembre 2007, allegata al doc.

X/bis). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche,

per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il

ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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