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32.2007.276

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2008Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR

2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27

dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa

F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24

febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T.,

I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.7. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.8. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133

ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un

fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf

Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich

von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision

von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics

posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux

persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme

persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les

conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne

les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les

experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait

place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des

autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une

personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation

médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme

manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.9. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla

salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi

deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza

in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione

di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare

la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF

130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.10. Nella presente fattispecie

l’UAI, con la decisione del 22 giugno 2007, ha attribuito all'assicurato una

rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1° agosto

2006 e il 30 aprile 2007, fondandosi sulla documentazione medica agli atti (in

particolare i certificati dei medici curanti Dr. __________, Dr. __________ e

Dr. __________).

Si tratta ora di stabilire

se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare la

rendita e una riformazione professionale all’assicurato a far tempo dal 1°

maggio 2007.

La decisione dell’UAI si

basa sul rapporto medico del 2 febbraio 2007 della Dr.ssa __________ medico

SMR, con formazione in psichiatria terminata in Svizzera (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), che dopo aver posto la diagnosi di disturbo

depressivo maggiore, episodio singolo, in remissione completa (DM IV: F32.4), si

è così espressa (doc. AI 21-1):

" (…)

I problemi insorti in

particolare nell'ultimo anno di attività presso la ditta __________ hanno comportato una condizione di particolare

disagio e malessere soggettivo; nel corso degli ultimi anni l'assicurato si era

molto impegnato ed aveva investito tutte le proprie energie fino ad assumere da

magazziniere la funzione di caposettore, riscattandosi così dai precedenti

fallimenti lavorativi.

Ciò ha quindi rappresentato per l'assicurato un

evento di vita particolarmente stressante che unitamente alle preoccupazioni

dovute alla situazione sia debitoria che conflittuale con la propria famiglia

di origine, ha determinato lo sviluppo di una reazione ansioso depressiva

sempre più ingravescente, che ha comportato l'interruzione dell'attività

(agosto 2005) con conseguente licenziamento trascorsi i sei mesi di malattia, e

la necessità di un trattamento psichiatrico specialistico a partire dal mese di

novembre 2005; da allora l'assicurato viene seguito dal dr. __________

nell'ambito di un episodio depressivo di media gravità tramite adeguato

trattamento psicoterapico e psicofarmacologico.

Nel mese di febbraio 2006 l'assicurato è stato valutato dalla

dr.ssa __________, medico psichiatra, da parte dell'__________, la quale

riscontrava una sindrome ansioso depressiva con disturbo di personalità ansioso

ed attestava un'incapacità lavorativa completa con prognosi riservata; il

medico specialista auspicava in futuro l'applicazione di misure professionali

tramite l'intervento dell'Al, in considerazione dell'infortunio e delle

Considerandi

difficoltà socioprofessionali ad esso conseguenti e presenti tutt'oggi.

Nel corso dell'estate del 2006 il decesso della

suocera ha provocato l'insorgenza anche nella moglie di un importante stato

depressivo, per cui è stata ricoverata ed è tuttora in cura psichiatrica,

attualmente a detta dell'assicurato, le sue condizioni sarebbero migliorate.

Tale situazione se da un lato ha influito sulla

psiche dell'assicurato con ulteriore flessione dell'umore, d'altra parte lo ha

stimolato a riassumersi le responsabilità di marito e di padre. L'assicurato si

è preso cura del figlio in assenza della moglie durante il ricovero e anche

dopo, cercando di sostenerla e di aiutarla a superare la crisi. La relazione

coniugale viene definita buona.

È possibile dunque riscontrare un miglioramento

delle condizioni psichiche sia a livello oggettivo, che soggettivo; persiste da

parte dell'assicurato una preoccupazione per il suo futuro lavorativo e per la

sua famiglia, in assenza però di sintomi significativi di alterazione

dell'umore o di perdita di integrazione sociale nei vari ambiti della vita.

L'episodio depressivo maggiore appare quindi

essersi risolto completamente, in particolare non si osservano limiti

funzionali di rilievo che compromettono la capacità lavorativa, quindi la

possibilità di una riqualifica o reintegrazione professionale, che l'assicurato

spera possa avvenire tramite l'Ufficio Al.

Da parte della __________ l'assicurato viene

ritenuto abile nella misura dei 100% in qualità di montatore elettricista,

attività esercitata al momento dell'infortunio del 1988, e che la __________

ritiene come riferimento per la valutazione della capacità lavorativa

(4.10.2005).

Delle misure professionali di tipo reintegrativo,

considerati i vari tentativi di insuccesso effettuati da parte dell'assicurato

ed il periodo di malattia di lunga durata, porterebbero se messe in atto, ad

una maggiore probabilità di successo, unitamente alla continuazione di un

supporto psicoterapeutico.

Al momento attuale se le condizioni psichiche

appaiono migliorate, la prognosi rimane incerta, sussiste pur sempre la

possibilità di sviluppare nuovi episodi depressivi, per cui è senz'altro

indicato ad ogni modo la continuazione delle cure psichiatriche.

Il

patrocinatore del ricorrente da parte sua ha ritenuto che le patologie di cui

soffre RI 1 non siano state sufficientemente approfondite dall’amministrazione.

In particolare la cardiopatia che affligge l’assicurato, nonché le

ripercussioni psichiche di tale patologia sulla capacità lavorativa. L’avv. RA

1.

richiama a tal proposito le cartelle cliniche dei medici che hanno

precedentemente visitato l’assicurato (doc. I).

Il Dr.

med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in data 29 novembre

2005.

si è espresso in questi termini all’indirizzo dell’UAI:

"

(…)

Contatto relazionale facile ed immediato con un

paziente di certo ben cosciente della propria situazione, dotato di buone

competenze intellettuali, capace di autocritica e di introspezione ma che

presenta una sintomatologia mista, ansiosa in primo piano con apprensione,

tensione psicomotoria, frequenti stati ansiosi durante la giornata ed angosce

mattutine, e depressiva di fondo, di intensità moderata, con anedonia, abulia,

delusione/disillusione, perdita di slancio‑motivazione‑iniziativa‑piacere,

sentimenti di inutilità-incapacità‑umiliazione, pessimismo con incapacità

di proiettarsi costruttivamente nel futuro, vulnerabilità a stress e

contrattempi con tendenza all'evitamento ed alla procrastinazione. Non suicidario,

assenza di sintomatologia psicotica e di elementi evocanti la presenza di un

disturbo patologico della personalità. Malgrado la sintomatologia depressiva

che lo rende poco reattivo e motivato, spera molto in una possibile

reintegrazione‑riqualifica Al ed in questo senso si sente pronto per un

progetto di riformazione professionale.

D 7 ‑ Provvedimenti terapeutici ‑

prognosi

Vedo il signor RI 1 3‑4 volte al mese e

pratico una psicoterapia di crisi di ispirazione cognitivo‑comportamentale;

prescrivo attualmente dello ZOLOFT 50 rng. Ricordo però che la presa a carico è

solo all'inizio e non è escluso il potenziamento del trattamento farmacologico

nei prossimi 2‑4 mesi. La prognosi clinico‑esistenziale a medio/lungo

termine dovrebbe essere buona, con risoluzione dell'attuale disturbo psichico

entro 6‑9 mesi. La prognosi socio‑occupazionale è attualmente

riservata e sono convinto che il paziente non potrà riprendere l'attività

professionale attuale o qualsiasi attività analoga alla stessa. Mi sembra dunque

indicato procedere al più presto ad una valutazione specialistica Al in vista

di una riqualifica professionale.”

Il 23

febbraio 2006 la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per

conto dell’assicuratore malattia ha posto la diagnosi di “sindrome ansioso‑depressiva

(F 41.1 dell’ICD 10) e disturbo di personalità ansioso (F 60.6 dell'ICD 10)”.

La

specialista ha inoltre osservato: (doc. AI 13-5)

"

(…)

Assistiamo ad un crollo

ansioso‑depressivo in parte reattivo

all'importante delusione subentrata sul posto di lavoro, a causa delle

difficoltà non provocate dall’assicurato ma legate agli svariati intrighi

subentrati nella ditta.

L'assicurato ha sovrainvestito il posto di

lavoro, impegnandosi al massimo, bisognoso sempre di ben figurare e di farsi

voler bene da tutti, evitando i conflitti.

Questi aspetti caratteriali e di personalità

hanno aggravato la delusione dell'assicurato di se stesso e dell'ambiente

lavorativo, dal momento che, malgrado tutti gli sforzi, la conflittualità non

era possibile evitarla a causa di invidie e gelosie insorte.

La moglie dell'assicurato è pure profondamente

scossa dalle difficoltà che egli attraversa e dal rifiuto da parte della madre

del paziente, che non l'avrebbe mai accettata, inoltre è sola in questo paese,

essendo di origini lontane, non ha familiari vicini e il cedimento del marito è

per lei grave, portandola verso un cedimento proprio, che l'assicurato vive

ancora oggi con colpa e disagio.

Si vive dunque inadeguato, per quanto al posto di

lavoro e alle difficoltà generate in famiglia, sconfitto e demoralizzato.

Prognosi a breve e medio termine: entro i

prossimi tre/quattro mesi non mi è possibile ipotizzare la ripresa della

capacità lavorativa, nemmeno a tempo parziale.

Esiste una richiesta AI di riqualifica

professionale, che dovrebbe essere pagata dalla responsabilità civile di colui

che causò l'infortunio anni fa, in quanto quest'ultimo ha determinato le

difficoltà socio-professionali che persistono a tutt'oggi.

Egli è insicuro per quanto alla riqualifica

professionale e sta riflettendo insieme al Dr. __________ sulle possibili

strade da percorrere, qualora gli dovesse venir riconosciuto il diritto alla

riqualifica professionale.

Attraversa dunque un momento di particolare

instabilità e insicurezza esistenziale, e fintanto che questi problemi

d'identità professionale non sono risolti, la prognosi è sicuramente

compromessa riguardo la ripresa della capacità lavorativa, anche a tempo

parziale.

Prognosi futura: attualmente riservata. Se l'assicurato

dovesse incontrare gravi problemi o conflitti con le assicurazioni, esiste, il

rischio di peggioramento del quadro psico‑patologico”.

Il 27

settembre 2006, il Dr. med. __________ nuovamente sollecitato dal medico SMR,

Dr. __________, ha aggiornato la situazione psichiatrica del paziente indicando

che rispetto al precedente rapporto l’evoluzione clinica del disturbo

depressivo è stata “piuttosto insoddisfacente e caratterizzata da una ulteriore

involuzione-cronicizzazione” (doc. AI 19-1).

Il medico

curante ha poi precisato:

"

(…)

Oltre alla persistenza della sintomatologia

depressiva già evocata nel rapporto medico AI precedente (vedi D4 e D5), il

peggioramento clinico è anche da imputare a tre fattori contestuali che hanno

perturbato l’esistenza del paziente in questi ultimi tre mesi:

il licenziamento dal posto di lavoro dopo un

ennesimo tentativo di negoziare un cambiamento professionale:

un contesto famigliare caratterizzato dalla

presenza-convivenza con una moglie in fase depressiva severa;

l’improvviso decesso della suocera ad inizio

luglio che ha provocato un peggioramento clinico della moglie (la coniuge è ____________,

non ha potuto recarsi al paese d’origine per il funerale della madre).

In questo quadro di vita piuttosto deleterio ed

aggravato dall’isolamento socio-famigliare della famiglia nucleare (paziente,

moglie e figlio), tra giugno e settembre il signor RI 1 ha presentato una netta

flessione dell’umore che tocca soprattutto la motivazione, l’iniziativa, la

reattività, l’immagine di sé e le capacità di proiettarsi costruttivamente nel

futuro.

Attualmente si presenta anedonico, abulico,

apatico, pessimista, senza slancio-piacere-motivazione-reattività, spesso

angosciato, apprensivo e discontinuo-evitante-procrastinante nella gestione delle

mansioni quotidiane.

(…)

Personalmente resto dell’avviso che il paziente

potrebbe beneficiare di un reinserimento professionale tramite l’intervento

dell’AI. A questo proposito allego alla presente copia della perizia

psichiatrica fiduciaria del 23.2.2006 eseguita dalla Dr.ssa __________ per

conto dell’__________ e nella quale, come vedrà, anche la collega appoggia

chiaramente l’applicazione delle misure professionali” (doc. AI 19-1).

Il 4

maggio 2007 il Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, si è

espresso in questi termini all’indirizzo dell’UAI (doc. AI 30-1):

"

Egregi Signori,

Due righe per informarvi che in data odierna il

paziente si è presentato presso il mio studio ed ha avuto una crisi psichica

violenta con aggressioni verbali verso le istituzioni che, a suo modo di

vedere, non si occupano del suo caso in maniera adeguata.

Il paziente è veramente esasperato e ha

l’impressione di vivere una profonda ingiustizia; in effetti ritiene di essere

vittima di un incidente che come sapete avvenne nel 1988 e di pagare ora le

conseguenze senza che nessuno lo possa aiutare.

Ho evidentemente preso visione della vostra

decisione, ma vi prego nel limite del possibile di organizzare nuovamente un

colloquio con il paziente e di offrirgli la possibilità di imparare un lavoro

che possa esercitare nei prossimi anni; questo anche per salvaguardare il

reddito e la salute mentale della famiglia.”

2.11

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti

del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12

Come visto

l’UAI ha giustamente attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità

dal 1° agosto 2006 al 30 aprile 2007. Si tratta ora di stabilire se vi è stato

un miglioramento atto a giustificare la soppressione della rendita a partire

dal 1° maggio 2007.

2.12.1

Per quanto riguarda la

patologia cardiaca, successiva all’intervento cardiochirurgico all’aorta

toracica (impianto di Dacron), il Dr. Med. __________ nel referto peritale del 22

agosto 2005 ha rilevato una situazione cardiologica e vascolare normale e

stabile senza evidenza di danni/sequele legati al politrauma del 1988,

rispettivamente senza evidenza di patologie evolutive d’altro genere (doc. AI

1-13). Anche nel successivo scritto del 19 settembre 2005 all’indirizzo della __________,

il Dr. med. __________ ha confermato il quadro cardiaco e vascolare sostanzialmente

stabile e soddisfacente e consigliato un reinserimento professionale

dell’assicurato in un’attività più leggera (doc. AI 1-4).

Il TCA non ha

motivo per distanziarsi dalla valutazione del Dr. Med. __________ che non è

stata del resto smentita da certificati medico-specialistici attestanti un

peggioramento della patologia cardiologica, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

2.12.2

La patologia

psichica è invece stata valutata dal medico del SMR Dr.ssa __________, che

posta la diagnosi di “disturbo depressivo maggiore, episodio singolo, in

remissione completa (DM IV: F32.4)” ha riscontrato un miglioramento delle

condizioni psichiche di RI 1, sia a livello oggettivo, che soggettivo.

Tuttavia, la specialista non indica da quando è migliorato l’assicurato e in

cosa consiste il miglioramento dello stato valetudinario dell’insorgente.

Inoltre, la Dr.ssa __________ ha concluso la propria valutazione lasciando

incerta la prognosi e indicando che “sussiste pur sempre la possibilità di

sviluppare nuovi episodi depressivi, per cui è senz’altro indicata ad ogni modo

la continuazione delle cure psichiatriche” (doc. AI 21-5).

La

valutazione della Dr.ssa __________ si scontra poi con quella del Dr. med. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia che nel proprio referto del 29 novembre

2005.

ha indicato che “la

prognosi socio‑occupazionale è attualmente riservata e sono convinto che

il paziente non potrà riprendere l'attività professionale attuale o qualsiasi

attività analoga alla stessa” (doc. AI 10-6).

Il 27

settembre 2006 il medico curante ha confermato la persistenza della patologia

depressiva e constatato addirittura un peggioramento clinico “definendo il

paziente anedonico, abulico, apatico, pessimista, senza slancio-piacere-motivazione-reattività,

spesso angosciato, apprensivo e discontinuo-evitante-procrastinante nella

gestione delle mansioni quotidiane” (doc. AI 19-1).

La Dr.ssa

__________ nel rapporto peritale del 23 febbraio 2006 ha posto la diagnosi di “sindrome ansioso‑depressiva

(F 41.1 dell’ICD 10) e disturbo di personalità ansioso (F 60.6 dell'ICD 10)”. Anche

se tale valutazione risale a un anno prima di quella della Dr.ssa __________,

la Dr.ssa __________ ha comunque precisato che “… fintanto che questi

problemi d’identità professionale non sono risolti, la prognosi è sicuramente

compromessa riguarda la capacità lavorativa, anche a tempo parziale” (doc.

AI 13-7). L’esperta ha concluso riservando la prognosi futura e ha aggiunto che

se l’assicurato dovesse incontrare gravi problemi o conflitti con le

assicurazioni, esiste il rischio di peggioramento del quadro psico-patologico

(doc. AI 13-7).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la divergenza soprattutto

tra i referti della Dr.ssa __________ e del Dr. __________, nonché le

valutazioni della Dr.ssa __________, e considerato che lo stesso perito

dell’UAI ha indicato come incerta la prognosi e ritenuto possibile lo

sviluppo di nuovi episodi depressivi, anche considerata la

segnalazione del 4 maggio 2007 del Dr. Med. __________, non è possibile, senza

procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità

che lo stato valetudinario dell’assicurato sia realmente migliorato dal punto

di vista psichiatrico e che la capacità lavorativa sia stata ripristinata in

misura completa.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale

ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K

665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato

se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di

ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

La

richiesta dell’assicurato di procedere ad una perizia pluridiscipinare (doc. I)

è quindi superata, quanto all’aspetto psichiatrico, dal rinvio degli atti

all’Ufficio AI per un complemento istruttorio. Per quanto concerne l’aspetto cardiologico,

per contro, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel caso

in esame, già si è detto (cfr. consid. 2.12.1.) che, dal profilo cardiologico,

la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza

senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti

probatori.

Né vi

sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate

nei considerandi precedenti.

Non è

pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria pluridisciplinare.

2.13

Con il

ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.14

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi

in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 22 giugno 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.12.2..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 30 agosto 2007.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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