32.2007.276
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 settembre 2008Italiano51 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.276
Data decisione, Autorità:
22.09.2008, TCA
Titolo:
Decisione dell'UAI di negare ad un'assicurato il diritto a prestazioni non può essere confermata senza prima procedere ad un approfondimento peritale della problematica psichiatrica, che non è stata sufficientemente chiarita. Atti rinviati all'UAI per complemento istruttorio
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.276
LG/DC/sc
Lugano
22 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 giugno 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, precedentemente attivo quale magazziniere / responsabile di
reparto presso __________, in data 25 ottobre 2005 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI tendente all’ottenimento di provvedimenti professionali a
seguito dei disturbi derivanti da un incidente della circolazione del gennaio
1988 (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica del
medico del SMR Dr.ssa __________, con decisione del 22 giugno 2007 (doc. AI
54-12), preavvisata con progetto del 6 marzo 2007 (doc. AI 24-1), l’Ufficio AI
ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado 100%)
limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2006 e il 30 aprile 2007,
negando in seguito il diritto a prestazioni, dato che la capacità lavorativa
dell’assicurato, nella sua precedente attività, è stata ripristinata in misura
completa.
1.3. Contro questa
decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. CO 1, ha inoltrato il 27 agosto
2007 un ricorso al TCA chiedendo in via principale il riconoscimento di una
rendita intera d’invalidità anche dopo il 30 aprile 2007 e, in via subordinata
il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI per un ulteriore accertamento dei fatti.
Il ricorrente domanda inoltre che venga eseguita una perizia
medico-specialistica pluridisciplinare (doc. I).
1.4. Il 30 agosto
2007 l’avv. RA 1 ha postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. IV).
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
1.6. Con scritto
del 21 dicembre 2007 RI 1 ha ribadito la richiesta di una riqualifica in un
settore adeguato al suo stato di salute (doc. VII).
Il doc. VII è
stato inviato all’UAI (VIII) con facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività
e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la
capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a;
DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR
2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27
dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa
F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24
febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T.,
I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.7. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.8. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133
ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf
Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics
posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux
persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme
persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les
conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne
les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les
experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait
place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces
conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des
autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une
personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation
médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme
manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.9. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla
salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza
in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione
di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare
la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.10. Nella presente fattispecie
l’UAI, con la decisione del 22 giugno 2007, ha attribuito all'assicurato una
rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso tra il 1° agosto
2006 e il 30 aprile 2007, fondandosi sulla documentazione medica agli atti (in
particolare i certificati dei medici curanti Dr. __________, Dr. __________ e
Dr. __________).
Si tratta ora di stabilire
se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare la
rendita e una riformazione professionale all’assicurato a far tempo dal 1°
maggio 2007.
La decisione dell’UAI si
basa sul rapporto medico del 2 febbraio 2007 della Dr.ssa __________ medico
SMR, con formazione in psichiatria terminata in Svizzera (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), che dopo aver posto la diagnosi di disturbo
depressivo maggiore, episodio singolo, in remissione completa (DM IV: F32.4), si
è così espressa (doc. AI 21-1):
" (…)
I problemi insorti in
particolare nell'ultimo anno di attività presso la ditta __________ hanno comportato una condizione di particolare
disagio e malessere soggettivo; nel corso degli ultimi anni l'assicurato si era
molto impegnato ed aveva investito tutte le proprie energie fino ad assumere da
magazziniere la funzione di caposettore, riscattandosi così dai precedenti
fallimenti lavorativi.
Ciò ha quindi rappresentato per l'assicurato un
evento di vita particolarmente stressante che unitamente alle preoccupazioni
dovute alla situazione sia debitoria che conflittuale con la propria famiglia
di origine, ha determinato lo sviluppo di una reazione ansioso depressiva
sempre più ingravescente, che ha comportato l'interruzione dell'attività
(agosto 2005) con conseguente licenziamento trascorsi i sei mesi di malattia, e
la necessità di un trattamento psichiatrico specialistico a partire dal mese di
novembre 2005; da allora l'assicurato viene seguito dal dr. __________
nell'ambito di un episodio depressivo di media gravità tramite adeguato
trattamento psicoterapico e psicofarmacologico.
Nel mese di febbraio 2006 l'assicurato è stato valutato dalla
dr.ssa __________, medico psichiatra, da parte dell'__________, la quale
riscontrava una sindrome ansioso depressiva con disturbo di personalità ansioso
ed attestava un'incapacità lavorativa completa con prognosi riservata; il
medico specialista auspicava in futuro l'applicazione di misure professionali
tramite l'intervento dell'Al, in considerazione dell'infortunio e delle
Considerandi
difficoltà socioprofessionali ad esso conseguenti e presenti tutt'oggi.
Nel corso dell'estate del 2006 il decesso della
suocera ha provocato l'insorgenza anche nella moglie di un importante stato
depressivo, per cui è stata ricoverata ed è tuttora in cura psichiatrica,
attualmente a detta dell'assicurato, le sue condizioni sarebbero migliorate.
Tale situazione se da un lato ha influito sulla
psiche dell'assicurato con ulteriore flessione dell'umore, d'altra parte lo ha
stimolato a riassumersi le responsabilità di marito e di padre. L'assicurato si
è preso cura del figlio in assenza della moglie durante il ricovero e anche
dopo, cercando di sostenerla e di aiutarla a superare la crisi. La relazione
coniugale viene definita buona.
È possibile dunque riscontrare un miglioramento
delle condizioni psichiche sia a livello oggettivo, che soggettivo; persiste da
parte dell'assicurato una preoccupazione per il suo futuro lavorativo e per la
sua famiglia, in assenza però di sintomi significativi di alterazione
dell'umore o di perdita di integrazione sociale nei vari ambiti della vita.
L'episodio depressivo maggiore appare quindi
essersi risolto completamente, in particolare non si osservano limiti
funzionali di rilievo che compromettono la capacità lavorativa, quindi la
possibilità di una riqualifica o reintegrazione professionale, che l'assicurato
spera possa avvenire tramite l'Ufficio Al.
Da parte della __________ l'assicurato viene
ritenuto abile nella misura dei 100% in qualità di montatore elettricista,
attività esercitata al momento dell'infortunio del 1988, e che la __________
ritiene come riferimento per la valutazione della capacità lavorativa
(4.10.2005).
Delle misure professionali di tipo reintegrativo,
considerati i vari tentativi di insuccesso effettuati da parte dell'assicurato
ed il periodo di malattia di lunga durata, porterebbero se messe in atto, ad
una maggiore probabilità di successo, unitamente alla continuazione di un
supporto psicoterapeutico.
Al momento attuale se le condizioni psichiche
appaiono migliorate, la prognosi rimane incerta, sussiste pur sempre la
possibilità di sviluppare nuovi episodi depressivi, per cui è senz'altro
indicato ad ogni modo la continuazione delle cure psichiatriche.
Il
patrocinatore del ricorrente da parte sua ha ritenuto che le patologie di cui
soffre RI 1 non siano state sufficientemente approfondite dall’amministrazione.
In particolare la cardiopatia che affligge l’assicurato, nonché le
ripercussioni psichiche di tale patologia sulla capacità lavorativa. L’avv. RA
1.
richiama a tal proposito le cartelle cliniche dei medici che hanno
precedentemente visitato l’assicurato (doc. I).
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in data 29 novembre
2005.
si è espresso in questi termini all’indirizzo dell’UAI:
"
(…)
Contatto relazionale facile ed immediato con un
paziente di certo ben cosciente della propria situazione, dotato di buone
competenze intellettuali, capace di autocritica e di introspezione ma che
presenta una sintomatologia mista, ansiosa in primo piano con apprensione,
tensione psicomotoria, frequenti stati ansiosi durante la giornata ed angosce
mattutine, e depressiva di fondo, di intensità moderata, con anedonia, abulia,
delusione/disillusione, perdita di slancio‑motivazione‑iniziativa‑piacere,
sentimenti di inutilità-incapacità‑umiliazione, pessimismo con incapacità
di proiettarsi costruttivamente nel futuro, vulnerabilità a stress e
contrattempi con tendenza all'evitamento ed alla procrastinazione. Non suicidario,
assenza di sintomatologia psicotica e di elementi evocanti la presenza di un
disturbo patologico della personalità. Malgrado la sintomatologia depressiva
che lo rende poco reattivo e motivato, spera molto in una possibile
reintegrazione‑riqualifica Al ed in questo senso si sente pronto per un
progetto di riformazione professionale.
D 7 ‑ Provvedimenti terapeutici ‑
prognosi
Vedo il signor RI 1 3‑4 volte al mese e
pratico una psicoterapia di crisi di ispirazione cognitivo‑comportamentale;
prescrivo attualmente dello ZOLOFT 50 rng. Ricordo però che la presa a carico è
solo all'inizio e non è escluso il potenziamento del trattamento farmacologico
nei prossimi 2‑4 mesi. La prognosi clinico‑esistenziale a medio/lungo
termine dovrebbe essere buona, con risoluzione dell'attuale disturbo psichico
entro 6‑9 mesi. La prognosi socio‑occupazionale è attualmente
riservata e sono convinto che il paziente non potrà riprendere l'attività
professionale attuale o qualsiasi attività analoga alla stessa. Mi sembra dunque
indicato procedere al più presto ad una valutazione specialistica Al in vista
di una riqualifica professionale.”
Il 23
febbraio 2006 la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per
conto dell’assicuratore malattia ha posto la diagnosi di “sindrome ansioso‑depressiva
(F 41.1 dell’ICD 10) e disturbo di personalità ansioso (F 60.6 dell'ICD 10)”.
La
specialista ha inoltre osservato: (doc. AI 13-5)
"
(…)
Assistiamo ad un crollo
ansioso‑depressivo in parte reattivo
all'importante delusione subentrata sul posto di lavoro, a causa delle
difficoltà non provocate dall’assicurato ma legate agli svariati intrighi
subentrati nella ditta.
L'assicurato ha sovrainvestito il posto di
lavoro, impegnandosi al massimo, bisognoso sempre di ben figurare e di farsi
voler bene da tutti, evitando i conflitti.
Questi aspetti caratteriali e di personalità
hanno aggravato la delusione dell'assicurato di se stesso e dell'ambiente
lavorativo, dal momento che, malgrado tutti gli sforzi, la conflittualità non
era possibile evitarla a causa di invidie e gelosie insorte.
La moglie dell'assicurato è pure profondamente
scossa dalle difficoltà che egli attraversa e dal rifiuto da parte della madre
del paziente, che non l'avrebbe mai accettata, inoltre è sola in questo paese,
essendo di origini lontane, non ha familiari vicini e il cedimento del marito è
per lei grave, portandola verso un cedimento proprio, che l'assicurato vive
ancora oggi con colpa e disagio.
Si vive dunque inadeguato, per quanto al posto di
lavoro e alle difficoltà generate in famiglia, sconfitto e demoralizzato.
Prognosi a breve e medio termine: entro i
prossimi tre/quattro mesi non mi è possibile ipotizzare la ripresa della
capacità lavorativa, nemmeno a tempo parziale.
Esiste una richiesta AI di riqualifica
professionale, che dovrebbe essere pagata dalla responsabilità civile di colui
che causò l'infortunio anni fa, in quanto quest'ultimo ha determinato le
difficoltà socio-professionali che persistono a tutt'oggi.
Egli è insicuro per quanto alla riqualifica
professionale e sta riflettendo insieme al Dr. __________ sulle possibili
strade da percorrere, qualora gli dovesse venir riconosciuto il diritto alla
riqualifica professionale.
Attraversa dunque un momento di particolare
instabilità e insicurezza esistenziale, e fintanto che questi problemi
d'identità professionale non sono risolti, la prognosi è sicuramente
compromessa riguardo la ripresa della capacità lavorativa, anche a tempo
parziale.
Prognosi futura: attualmente riservata. Se l'assicurato
dovesse incontrare gravi problemi o conflitti con le assicurazioni, esiste, il
rischio di peggioramento del quadro psico‑patologico”.
Il 27
settembre 2006, il Dr. med. __________ nuovamente sollecitato dal medico SMR,
Dr. __________, ha aggiornato la situazione psichiatrica del paziente indicando
che rispetto al precedente rapporto l’evoluzione clinica del disturbo
depressivo è stata “piuttosto insoddisfacente e caratterizzata da una ulteriore
involuzione-cronicizzazione” (doc. AI 19-1).
Il medico
curante ha poi precisato:
"
(…)
Oltre alla persistenza della sintomatologia
depressiva già evocata nel rapporto medico AI precedente (vedi D4 e D5), il
peggioramento clinico è anche da imputare a tre fattori contestuali che hanno
perturbato l’esistenza del paziente in questi ultimi tre mesi:
il licenziamento dal posto di lavoro dopo un
ennesimo tentativo di negoziare un cambiamento professionale:
un contesto famigliare caratterizzato dalla
presenza-convivenza con una moglie in fase depressiva severa;
l’improvviso decesso della suocera ad inizio
luglio che ha provocato un peggioramento clinico della moglie (la coniuge è ____________,
non ha potuto recarsi al paese d’origine per il funerale della madre).
In questo quadro di vita piuttosto deleterio ed
aggravato dall’isolamento socio-famigliare della famiglia nucleare (paziente,
moglie e figlio), tra giugno e settembre il signor RI 1 ha presentato una netta
flessione dell’umore che tocca soprattutto la motivazione, l’iniziativa, la
reattività, l’immagine di sé e le capacità di proiettarsi costruttivamente nel
futuro.
Attualmente si presenta anedonico, abulico,
apatico, pessimista, senza slancio-piacere-motivazione-reattività, spesso
angosciato, apprensivo e discontinuo-evitante-procrastinante nella gestione delle
mansioni quotidiane.
(…)
Personalmente resto dell’avviso che il paziente
potrebbe beneficiare di un reinserimento professionale tramite l’intervento
dell’AI. A questo proposito allego alla presente copia della perizia
psichiatrica fiduciaria del 23.2.2006 eseguita dalla Dr.ssa __________ per
conto dell’__________ e nella quale, come vedrà, anche la collega appoggia
chiaramente l’applicazione delle misure professionali” (doc. AI 19-1).
Il 4
maggio 2007 il Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, si è
espresso in questi termini all’indirizzo dell’UAI (doc. AI 30-1):
"
Egregi Signori,
Due righe per informarvi che in data odierna il
paziente si è presentato presso il mio studio ed ha avuto una crisi psichica
violenta con aggressioni verbali verso le istituzioni che, a suo modo di
vedere, non si occupano del suo caso in maniera adeguata.
Il paziente è veramente esasperato e ha
l’impressione di vivere una profonda ingiustizia; in effetti ritiene di essere
vittima di un incidente che come sapete avvenne nel 1988 e di pagare ora le
conseguenze senza che nessuno lo possa aiutare.
Ho evidentemente preso visione della vostra
decisione, ma vi prego nel limite del possibile di organizzare nuovamente un
colloquio con il paziente e di offrirgli la possibilità di imparare un lavoro
che possa esercitare nei prossimi anni; questo anche per salvaguardare il
reddito e la salute mentale della famiglia.”
2.11
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti
del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.12
Come visto
l’UAI ha giustamente attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità
dal 1° agosto 2006 al 30 aprile 2007. Si tratta ora di stabilire se vi è stato
un miglioramento atto a giustificare la soppressione della rendita a partire
dal 1° maggio 2007.
2.12.1
Per quanto riguarda la
patologia cardiaca, successiva all’intervento cardiochirurgico all’aorta
toracica (impianto di Dacron), il Dr. Med. __________ nel referto peritale del 22
agosto 2005 ha rilevato una situazione cardiologica e vascolare normale e
stabile senza evidenza di danni/sequele legati al politrauma del 1988,
rispettivamente senza evidenza di patologie evolutive d’altro genere (doc. AI
1-13). Anche nel successivo scritto del 19 settembre 2005 all’indirizzo della __________,
il Dr. med. __________ ha confermato il quadro cardiaco e vascolare sostanzialmente
stabile e soddisfacente e consigliato un reinserimento professionale
dell’assicurato in un’attività più leggera (doc. AI 1-4).
Il TCA non ha
motivo per distanziarsi dalla valutazione del Dr. Med. __________ che non è
stata del resto smentita da certificati medico-specialistici attestanti un
peggioramento della patologia cardiologica, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessato.
2.12.2
La patologia
psichica è invece stata valutata dal medico del SMR Dr.ssa __________, che
posta la diagnosi di “disturbo depressivo maggiore, episodio singolo, in
remissione completa (DM IV: F32.4)” ha riscontrato un miglioramento delle
condizioni psichiche di RI 1, sia a livello oggettivo, che soggettivo.
Tuttavia, la specialista non indica da quando è migliorato l’assicurato e in
cosa consiste il miglioramento dello stato valetudinario dell’insorgente.
Inoltre, la Dr.ssa __________ ha concluso la propria valutazione lasciando
incerta la prognosi e indicando che “sussiste pur sempre la possibilità di
sviluppare nuovi episodi depressivi, per cui è senz’altro indicata ad ogni modo
la continuazione delle cure psichiatriche” (doc. AI 21-5).
La
valutazione della Dr.ssa __________ si scontra poi con quella del Dr. med. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia che nel proprio referto del 29 novembre
2005.
ha indicato che “la
prognosi socio‑occupazionale è attualmente riservata e sono convinto che
il paziente non potrà riprendere l'attività professionale attuale o qualsiasi
attività analoga alla stessa” (doc. AI 10-6).
Il 27
settembre 2006 il medico curante ha confermato la persistenza della patologia
depressiva e constatato addirittura un peggioramento clinico “definendo il
paziente anedonico, abulico, apatico, pessimista, senza slancio-piacere-motivazione-reattività,
spesso angosciato, apprensivo e discontinuo-evitante-procrastinante nella
gestione delle mansioni quotidiane” (doc. AI 19-1).
La Dr.ssa
__________ nel rapporto peritale del 23 febbraio 2006 ha posto la diagnosi di “sindrome ansioso‑depressiva
(F 41.1 dell’ICD 10) e disturbo di personalità ansioso (F 60.6 dell'ICD 10)”. Anche
se tale valutazione risale a un anno prima di quella della Dr.ssa __________,
la Dr.ssa __________ ha comunque precisato che “… fintanto che questi
problemi d’identità professionale non sono risolti, la prognosi è sicuramente
compromessa riguarda la capacità lavorativa, anche a tempo parziale” (doc.
AI 13-7). L’esperta ha concluso riservando la prognosi futura e ha aggiunto che
se l’assicurato dovesse incontrare gravi problemi o conflitti con le
assicurazioni, esiste il rischio di peggioramento del quadro psico-patologico
(doc. AI 13-7).
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la divergenza soprattutto
tra i referti della Dr.ssa __________ e del Dr. __________, nonché le
valutazioni della Dr.ssa __________, e considerato che lo stesso perito
dell’UAI ha indicato come incerta la prognosi e ritenuto possibile lo
sviluppo di nuovi episodi depressivi, anche considerata la
segnalazione del 4 maggio 2007 del Dr. Med. __________, non è possibile, senza
procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità
che lo stato valetudinario dell’assicurato sia realmente migliorato dal punto
di vista psichiatrico e che la capacità lavorativa sia stata ripristinata in
misura completa.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale
ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K
665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato
se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di
ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro
peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l'aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del
ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
La
richiesta dell’assicurato di procedere ad una perizia pluridiscipinare (doc. I)
è quindi superata, quanto all’aspetto psichiatrico, dal rinvio degli atti
all’Ufficio AI per un complemento istruttorio. Per quanto concerne l’aspetto cardiologico,
per contro, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, già si è detto (cfr. consid. 2.12.1.) che, dal profilo cardiologico,
la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza
senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti
probatori.
Né vi
sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate
nei considerandi precedenti.
Non è
pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria pluridisciplinare.
2.13
Con il
ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.14
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi
in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 22 giugno 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.12.2..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 30 agosto 2007.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster