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Decisione

32.2007.278

Assicurata,casalinga,in base al metodo specifico di valutazione dell'invalidità,non ha diritto a prestazioni essendo il suo grado di invalidità inferiore al 40%

4 settembre 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che:

"

2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la

rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.

Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de

comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],

méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et

8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.

27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec

les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel

de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non

actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que

l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de

ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé

n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son

activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à

la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.

Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de

l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que

la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,

ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents

personnels (ATF 117 V 195

consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit

être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de

la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité

de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la

force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales

atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF

130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194

consid. 3b et les références).”

2.7.1. Nella

presente fattispecie, dagli atti dell'incarto emerge quanto segue.

La

ricorrente, affetta da poliomielite fin dall’età di otto mesi, non ha mai

lavorato, né in __________ (suo paese di origine), né in Svizzera.

L’assicurata, del resto, non sostiene il contrario.

L’assicurata

ha frequentato nel suo paese di origine, dopo le scuole dell’obbligo, una

scuola di commercio della durata di tre anni e si è poi iscritta

all’Università, alla facoltà di economia, che ha frequentato per tre anni,

senza tuttavia concludere gli studi (cfr. doc. 2-4).

Anche

dopo essere arrivata in Svizzera (il 28 dicembre 2000, cfr. doc. 1-4),

l’assicurata non ha mai cercato un’occupazione: ella si è sposata il 2 febbraio

2001 e, fino alla nascita della figlia (28 gennaio 2003), non ha svolto alcuna

attività lavorativa.

Anche

dopo la nascita della bambina, l’assicurata non ha cercato un’occupazione,

nemmeno a tempo parziale, nonostante la separazione dal marito avvenuta nel

luglio 2002.

Solo nel

mese di settembre 2006 (allorquando la figlia aveva già tre anni e mezzo e

poteva quindi frequentare l’asilo), l’assicurata si è iscritta in

disoccupazione, alla ricerca di un’attività lavorativa al 50%. L’iscrizione è

stata tuttavia annullata con effetto dal 30 ottobre 2006. I motivi

dell’annullamento, come emerge dall’annotazione del 29 maggio 2007 del

funzionario incaricato, erano riconducibili, da una parte, ai problemi di

salute dell’interessata (difficoltà motorie nello spostarsi presso i vari posti

di lavoro per porre la sua candidatura, cfr. doc. 55-1) e, d’altra parte, “alle

problematiche familiari, in particolare agli impegni di madre verso la figlia

nata nel 2003 (accompagnamento all’asilo e successivo rientro pomeridiano a

casa, ecc.)” (cfr. doc. 54-1).

Va inoltre

sottolineato che l’assicurata non parla italiano e si esprime solo in tedesco (cfr.

annotazione del funzionario incaricato del 29 maggio 2007, doc. 54-1) e non ha

mai frequentato dei corsi di apprendimento della lingua italiana. Ora la lingua

italiana è un presupposto necessario al fine di poter svolgere un’attività

lucrativa in Ticino.

Alla luce

di quanto appena esposto, a mente del TCA può dunque essere condiviso l'operato

dell’UAI, che ha ritenuto applicabile all’assicurata, al momento dell'emanazione

della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, il

metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerandola unicamente

casalinga.

L'amministrazione

ha del resto precisato che in futuro il metodo di valutazione dell’invalidità

potrà essere modificato.

Nella

decisione impugnata l’UAI ha indicato in paticolare quanto segue:

"

(...)

A questo punto, vale la

pena ricordare alcuni aspetti rilevanti ai fini decisionali e meglio:

- lei non dispone delle conoscenze linguistiche

italiane, non ha seguito eventuali corsi di apprendimento della lingua medesima

e si esprime solo in tedesco;

- sino

all'emissione del progetto di decisione, non è mai stata iscritta all'Ufficio

di collocamento (Cassa disoccupazione) e non ha intrapreso neppure i passi

necessari per la ricerca di un'adeguata occupazione;

- essendo madre di

una bimba nata nel gennaio 2003, risulta evidentemente impegnata costantemente

e quotidianamente dalle responsabilità e doveri che tale funzione origina;

- soltanto dopo la

notifica del progetto di decisione, si è iscritta all'Ufficio regionale di

collocamento (URC) in __________, tuttavia per un breve lasso di tempo

spaziante dal 01 settembre 2006 al 30 ottobre 2006 - rinuncia al collocamento,

con una disponibilità di lavoro limitata al 50%;

- la rinuncia al collocamento è maturata di comune accordo con

I'URC e motivata dalle problematiche familiari (accompagnamento mattiniero

della bimba all'asilo e rientro pomeridiano al domicilio), come pure dalle

difficoltà di spostamento deambulatorio nel recarsi presso i potenziali datori

di lavoro.

(…)

Nello specifico, valutati attentamente gli atti

dell'incarto, si devono escludere eventuali elementi particolari ed indizi

concreti che possano indurre la nostra amministrazione ad apprezzare il suo

grado di invalidità per rapporto alle conseguenze del danno alla salute sullo

svolgimento di attività a scopo di lucro.

Si è giunti per contro alla conclusione che,

indipendentemente dallo stato di salute attuale, le contingenze del tutto

particolari già testé precisate, segnatamente culturali e familiari, non le

avrebbero comunque consentito un inserimento professionale allo stato attuale.

Cresciuta la figlia o perlomeno trovata una soluzione che possa agevolarle uno

stato di indipendenza quotidiana tale da permetterle di poter esercitare

indisturbata un'attività lucrativa, acquisite le dovute nozioni linguistiche e

culturali, in futuro le condizioni assicurative ed il metodo di valutazione

dell'invalidità potrebbero essere necessariamente modificate. Per ora tuttavia,

in mancanza di argomenti sostenibili ed oggettive ragioni, l'applicazione del

metodo specifico (valutazione delle limitazioni relative alle consuete

mansioni) deve essere ritenuta corretta." (Doc.

61-3+4)

Come visto

in precedenza (cfr. consid. 2.7.), secondo la giurisprudenza, per determinare

lo statuto di un'assicurata,

occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua

situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.

3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere

in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto

interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I

693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Nel caso

di specie, non è verosimile che l’assicurata, senza il danno alla salute, una

volta giunta in Svizzera, avrebbe cercato un’occupazione lucrativa, considerata

la sua non conoscenza della lingua italiana e il fatto di doversi occupare di

una bambina ancora piccola.

Occorre

infatti sottolineare che l’iscrizione in disoccupazione, durata soltanto due

mesi (dal 1° settembre 2006 al 30 ottobre 2006), è stata annullata sia a causa delle

difficoltà motorie dell’assicurata nel recarsi presso i vari datori di lavoro

per porre la sua candidatura (doc. 55-1), sia per le necessità familiari nei

confronti della bambina, in particolare l’accompagnamento mattutino all’asilo e

il rientro pomeridiano al domicilio. A tale proposito, va sottolineato come la

figlia dell’assicurata, nel mese di settembre 2006 (momento di iscrizione in

disoccupazione dell’interessata, al 50%), avesse già tre anni e mezzo e potesse

quindi frequentare regolarmente l’asilo. Ciononostante, l’assicurata, iscritta

al collocamento alla ricerca di un’occupazione al 50%, ha dovuto annullare la

sua iscrizione alla Cassa disoccupazione a causa delle sue incombenze di mamma,

dovendo e volendo occuparsi personalmente della bambina.

Alla luce

di questa circostanza, il TCA non può che ritenere corretta la conclusione

dell’amministrazione, a mente della quale, anche senza il danno alla salute,

l’assicurata non avrebbe comunque potuto svolgere un’attività lucrativa, per lo

meno fino a quando la figlia non fosse stata più grande (età scolastica) o non

fosse stata convenientemente collocata durante il giorno (presso un asilo o

altre soluzioni), così da permetterle di disporre del tempo necessario per

trovare un’occupazione.

In ogni

caso, poi, resta il fatto che l’assicurata non conosce l’italiano e non si è

mai iscritta ad un corso di apprendimento della lingua italiana.

Tale

conclusione si giustifica a maggior ragione, ritenuto che, dal rapporto

d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica allestito dall’assistente sociale in data 28 giugno 2006, emerge che

alla domanda relativa allo svolgimento o meno di un’attività lavorativa, in

assenza del danno alla salute, l’assicurata ha risposto:

" (...)

Se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata

eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?

La signora RI 1 risponde di non riuscire ad

immaginarsi come poter lavorare avendo una bambina piccola, non parlando l'italiano,

non avendo resistenza agli sforzi, stancandosi molto negli spostamenti, ecc.

Ho discusso di questo aspetto con la collega

assistente sociale __________ della __________. Conferma che l'assicurata non è

stata mai iscritta alla disoccupazione, che la figlia non ha ancora frequentato

l'asilo (un tentativo è fallito poiché per la madre era troppo faticoso

accompagnarla e andare a riprenderla. Probabilmente ciò ha coinciso con il

periodo in cui la signora RI 1 incontrava molte difficoltà con la protesi

tuttora non perfettamente risolte. Probabilmente con il prossimo mese di

settembre la bambina inizierà a frequentare l'asilo comunale, all'età di tre

anni e mezzo. La signora RI 1, pur risiedendo in Ticino da qualche anno e

avendo avuto un marito italiano, non si esprime nella nostra lingua e non ha

frequentato nessun corso per apprenderla. Si esprime solo in tedesco. La

signora RI 1 ha un permesso di dimora B valido fino al 1.2.2008 per

"ricongiungimento familiare senza attività lucrativa". E' entrata in

Svizzera il 28.12.2000 e si è sposata il 2.2.2001. Risiede in Ticino dal gennaio 2001.

Con il decreto supercautelare del 24.7.02 il

marito è tenuto a versarle fr. 2'800.- mensili.

Ho discusso con il sostituto capo ufficio,

signor __________ riguardo a come valutare questa situazione, se parzialmente

salariata o unicamente casalinga. Egli ritiene che l'assicurata non abbia fatto

quanto necessario per trovare un lavoro o, perlomeno dimostrare la propria

intenzione in questo senso e quindi non vi sono, attualmente, gli elementi

necessari per procedere ad una valutazione quale salariata. (...)" (Doc. 40-2)

Questo Tribunale ribadisce che, come sottolineato

dall’amministrazione nella decisione impugnata, in

futuro, una volta trovata una

soluzione adeguata per la bambina (nel ricorso l’assicurata ha indicato “grata

sono ora all’ufficio tutorio che ha trovato un asilo più vicino al mio

domicilio”, cfr. doc. I), che possa consentire all’assicurata di disporre

dell’indipendenza necessaria per permetterle di esercitare un'attività

lucrativa e acquisite le dovute nozioni linguistiche, in caso di nuova domanda il

metodo di valutazione dell'invalidità potrebbe essere modificato.

2.8. Dopo

avere ricevuto la richiesta di prestazioni dell’assicurata, l’amministrazione ha

interpellato il dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il

quale, nel suo rapporto medico del 1° giugno 2004, ha posto la diagnosi di “stato dopo poliomielite dell’arto inferiore destro; displasia

dell’anca destra e stato dopo intervento alcuni anni fa’ all’estero”, indicando

che la paziente è incapace di camminare senza una ortesi di stabilizzazione in

particolare a livello del ginocchio. Lo specialista ha osservato che la

concessione di una nuova ortesi ha permesso all’assicurata di avere una

gravidanza normale nel 2002, aggiungendo di non potersi esprimere circa

un’eventuale incapacità dell’interessata come casalinga (doc. 18-3).

Nel suo rapporto medico del 30 gennaio 2006 il dr. __________, spec.

FMH in medicina interna, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “stato da poliomielite all’età di 8 mesi con paralisi completa

all’arto inferiore destro” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa, quella di “sindrome ansioso e depressiva”, ha osservato che durante

l’ultima consultazione del 27 gennaio 2006 l’assicurata gli ha comunicato di

avere ricevuto una nuova ortesi, che le permette di deambulare senza problemi

particolari (doc. 31/1-2).

Nelle sue annotazioni del

31 marzo 2006, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

__________ di nascita, dal 12.2000 in CH.

Casalinga.

Stato dopo poliomielite dalla età di 8 mesi con

paralisi completa arto inferiore destro.

Displasia anca destra in stato dopo correzione

chirurgica nel passato all'estero.

Stato dopo sindrome ansioso depressiva nel 2003

(non limitante l’abilità secondo il medico curante dr. __________).

In base alla documentazione medica agli atti

figura necessaria una ortesi di appoggio per la deambulazione essendo presente

una limitazione muscolare per atrofia secondaria.

Limitazioni funzionali: non camminare > 50 m

regolarmente specialmente su terreni sconnessi o in pendenza, non dover

salire/scendere scale specialmente a pioli, non dover stare sempre in piedi

senza poter cambiare posizione, non dover portare/sollevare pesi > 10 kg

regolarmente, non dovere lavorare con manipolazioni stando in piedi su altezze

per es. sgabelli, poltrone per cambiare tende / pulire finestre...

Queste limitazioni sono presenti praticamente

dalla nascita.

Valutare necessità di inchiesta a domicilio." (Doc. 35-1)

2.9. L’Ufficio AI ha quindi incaricato

l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso

il domicilio dell’assicurata l’8 giugno 2006, con rapporto del 28 giugno 2006

l’assistente sociale ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 21%

esponendo quanto segue:

" (...)

5. ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione,

ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5 %

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

Nessun impedimento.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della

cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

La signora RI 1 non riferisce particolari

difficoltà nella preparazione dei pasti per sé e la bambina. Desidera essere

autonoma e si è organizzata di conseguenza. Se la protesi è correttamente

adattata, la signora RI 1 può stare in piedi e camminare all'interno

dell'appartamento senza particolari difficoltà. Si occupa personalmente del

riordino e delle pulizie della cucina.

Nessun impedimento.

5.3 Pulizia

dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavi-menti, dei

vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

40 %

percentuale di invalidità

6 %

Per la signora RI 1 è importante prendersi cura

della propria casa. Esegue i lavori domestici personalmente, al ritmo che le

conviene. Deve distribuire i vari compiti sull'arco di più giorni poiché si

stanca molto più in fretta rispetto alla normalità. Ricorre all'aiuto di amiche

per i lavori in cui è necessario salire su una scaletta, per esempio, pulire i

vetri o togliere le tende, ecc. Assume giornalmente Lodine retard per poter

sopportare i dolori ed essere in grado di muoversi meglio. Non desidera

ricorrere ad un aiuto domestico. Approfitta dei momenti in cui la piccola dorme

per potersi meglio dedicare alle pulizie.

L'assicurata ha adottato gli accorgimenti necessari per essere autonoma nelle pulizie. Ricorre all'aiuto di terzi per

attività particolari dove se le eseguisse personalmente, il suo scarso equilibrio, potrebbe metterla in pericolo. Non segnala altri particolari impedimenti se non un affaticamento

sproporzionato rispetto al lavoro svolto e di conseguenza un ridotto rendimento. Complessivamente gli impedimenti sono valutabili nella misura del 40%.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi paga-menti, trattative assicurazioni

e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

60 %

percentuale di invalidità

6 %

L'assicurata spiega le sue difficoltà nella

deambulazione prolungata. Si affatica molto e il dolore si intensifica. Per

questo motivo deve programmare le sue uscite in modo da fare più cose in un

solo tragitto.

Portare pesi le risulta molto difficile per cui

dovrebbe effettuare più uscite e ciò comporta altre difficoltà. Considerati i

problemi avuti con la protesi, tuttora non perfettamente adattata, ha accettato

l'aiuto di una persona che la sostituisce nel fare la spesa una volta alla

settimana (costo assunto dalla __________). E' molto contenta di questo aiuto

che le permette di risparmiarsi un compito che le risulta particolarmente

faticoso.

Medicalmente sono attestate difficoltà nella

deambulazione superiore a 50 m regolarmente specialmente su terreni sconnessi o in pendenza, o

dover portare/sollevare pesi superiori a 10 kg. Questi elementi mi permettono

di valutare gli impedimenti, complessivamente, nella misura del 60%.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire,

lavorare a ma-glia, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

20 %

percentuale di invalidità

3 %

L'assicurata svolge personalmente i

compiti qui considerati impegnando più tempo del dovuto, dovendo spesso

cambiare posizione o alternare il riposo all'attività.

Il maggior impiego di tempo è

valutabile nella misura del 20 %.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa edu-cazione, attività comuni,

compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

30 %

percentuale di invalidità

6 %

La figlia __________ "è ciò che di più

bello ha nella sua vita". La bambina è sana e vivace. Descrive le sue

difficoltà nel crescere la piccola, nel confronto con le altre mamme che le

chiedono di chi sia la bambina, delle sue difficoltà nel rispondere alla

vivacità della piccola e del suo bisogno di giocare all'aria aperta. La signora

__________ non può rincorrere la bambina e vive quindi nell'angoscia di non

riuscire a salvarla qualora corresse in strada o si trovasse in qualsiasi altro

pericolo. Le difficoltà con l'ex marito sono molte e pesano sul suo stato

psichico anche se cerca di nascondere alla bambina la sua sofferenza. Di questi

argomenti desidera parlare con uno psichiatra in __________. Non se l'è sentita

di rivolgersi ad un professionista in Ticino, non potendosi esprimere nella sua

lingua madre. La signora RI 1 sente il bisogno di un sostegno psicologico in

questo periodo molto difficile della sua vita che persiste da qualche anno. Si

impegna per tutto quanto è nelle sue possibilità nella cura della sua bambina

senza necessitare dell'aiuto da parte di terzi.

Tra le difficoltà di ordine psicologico la

signora RI 1 segnala anche difficoltà di ordine pratico. Uscire, giocare,

correre con la piccola. Difficoltà oggettive paragonabili ad impedimenti e quantificabili nella misura

del 30% data la tenera età della piccola.

5.7 Diversi

cura delle pian-te, giardinaggio, cura

degli ani-mali, attività di utilità pubblica, creazione artisti-ca, impegno a

favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0 %

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

- . -

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100 %

percentuale di invalidità

21 %

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Un aiuto domestico per fare la spesa settimanale.

6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

100 %

21 %

21 %

TOTALE

21 %

Da quando il danno

alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dall'età

adulta." (Doc. 40-4+5+6)

2.10. Per quel che

concerne l'attività di casalinga e la valutazione dei relativi impedimenti, va

ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.4 e

2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica

ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e

riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità

in vigore dal 1° gennaio del 1990.

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di

un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di

regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia

domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati,

curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti,

lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre

3096, 3097 e 3098 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno

applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di

cui al N. 3095. l valori minimi

e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo

di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento

della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro

nell'ambito domestico.”

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono

di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., la nostra Alta Corte (I 102/00) ha avuto modo di

nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il TFA

ha, altresì, precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11

agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I

685/02).

2.11

Nel caso di specie,

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nel relativo

rapporto allestito il 28 giugno 2006, sulla base degli accertamenti fatti

presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni

singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 21% (cfr. doc. 40-6 e consid. 2.9.).

Nel suo

ricorso l’assicurata non ha contestato la valutazione dell’assistente sociale, limitandosi

a chiedere se nell’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica si sia tenuto conto dell’aiuto fornitole dai volontari

per effettuare la spesa e accompagnare la bambina all’asilo (I).

Al

riguardo, questo Tribunale rileva che l’assistente sociale ha tenuto conto di

tale aiuto: ella ha infatti indicato, nel rapporto d’inchiesta, al punto 5.4

relativo alla spesa e agli acquisti, che “considerati i problemi avuti con

la protesi, tuttora non perfettamente adatta, (l’assicurata, n.d.r.) ha

accettato l’aiuto di una persona che la sostituisce nel fare la spesa una volta

alla settimana (costo assunto dalla __________). È molto contenta di questo

aiuto che le permette di risparmiarsi un compito che le risulta particolarmente

gravoso” (doc. 40-5).

L’assistente

sociale ha poi tenuto conto delle limitazioni dell’assicurata nel potere uscire

con la figlia (cfr. doc. 40-5).

Il TCA

constata che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

In

generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei

fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla

capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.

Nella

specie va rilevato che, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente

sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene

che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio

l’attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi

alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni

fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare.

L’assistente

sociale, nella sua valutazione, che, giova ribadirlo, è stata effettuata dopo

attento esame della situazione particolare e delle affermazioni rese

dall’assicurata in occasione dell’inchiesta al suo domicilio, ha tenuto conto

delle limitazioni dell’interessata, indicate dal dr. __________ nelle sue

annotazioni del 31 marzo 2006 (cfr. doc. 35-1) – in particolare in merito alle

difficoltà di deambulazione oltre i 50 metri regolarmente, specialmente su

terreni sconnessi o in pendenza; difficoltà nel dovere portare o sollevare pesi

superiori ai 10 kg (cfr. doc.

40-5) - riconoscendo espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei

lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell’appartamento, nel bucato,

nella spesa e nella cura dei bambini, vista la sua oggettiva difficoltà di

uscire, giocare e correre con la figlia (cfr. doc. 40-4 e 40-5).

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalla

valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto

domiciliare.

Questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguato

il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure

il tasso complessivo d'invalidità fissato al 21%, non essendoci, sulla base

delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo

medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico della ricorrente, la quale ha fatto presente di versare in una drammatica

situazione economica, chiedendo quindi di essere esonerata dal pagamento delle

spese processuali (cfr. doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura

in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a

con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel caso

in esame, vista la manifesta situazione di indigenza dell’assicurata (che ha

beneficiato di prestazioni da parte della pubblica assistenza, cfr. doc. 38-1,

e ora da parte della __________) e ritenuto come il ricorso non appariva di

primo acchito privo di esito favorevole, la ricorrente è eccezionalmente per il

momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del

20.

giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse

sono per il momento assunte dallo Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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