32.2007.278
Assicurata,casalinga,in base al metodo specifico di valutazione dell'invalidità,non ha diritto a prestazioni essendo il suo grado di invalidità inferiore al 40%
4 settembre 2008Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.278
Data decisione, Autorità:
04.09.2008, TCA
Titolo:
Assicurata,casalinga,in base al metodo specifico di valutazione dell'invalidità,non ha diritto a prestazioni essendo il suo grado di invalidità inferiore al 40%
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.278
cr/DC/sc
Lugano
4 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 2 luglio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, casalinga, in data 24 febbraio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita
in quanto affetta da “poliomielite all’arto inferiore destro e displasia delle
due anche”, indicando che il danno esiste da quando aveva 8 mesi (doc. 12/1-7).
Esperiti gli accertamenti
del caso, con progetto di decisione del 4 luglio 2006 (doc. 41/1-2), poi
confermato con decisione del 2 luglio 2007 (doc. 61/1-4), l’Ufficio AI, fissato
un grado di invalidità del 21%, ha rifiutato il diritto a prestazioni.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo l’attribuzione per lo meno di una rendita parziale.
Sostanzialmente
la ricorrente ha contestato l’applicazione del metodo specifico di calcolo, chiedendo
di essere considerata anche salariata. L’assicurata ha osservato di essere
venuta in Svizzera dalla __________ per seguire colui che è poi diventato suo
marito, di essersi sposata (febbraio 2001) e poi anche separata dal marito
(luglio 2002) e di essere diventata mamma di una bambina (28 gennaio 2003),
aggiungendo che, senza il danno alla salute che la affligge fin dalla più
tenera età, ella sarebbe oggi sicuramente alla ricerca di un posto di lavoro,
così da non dovere fare ricorso ad aiuti statali.
Viste le
sue precarie condizioni economiche, l’assicurata ha infine chiesto di essere
esonerata dal pagamento delle spese giudiziarie (I).
1.3. L’UAI, in
risposta, ritenuto che l’assicurata non ha apportato nuovi elementi di
valutazione, ha confermato la sua decisione (IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158
consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundesso-zialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui:
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa
a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero
al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a
tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi
per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.6. Nella presente fattispecie,
al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata, l’Ufficio AI ha applicato il
metodo di calcolo specifico per le persone non esercitanti un’attività
lucrativa, in quanto ha appurato che l’interessata non ha mai svolto alcuna
attività lavorativa.
L'assicurata ha contestato
questo metodo di calcolo.
Alla luce delle
conclusioni tratte dall’assistente sociale - che ha effettuato un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio
dell’interessata - l’amministrazione ha concluso per il rifiuto di prestazioni,
visto il grado di invalidità del 21%.
L'assicurata ha contestato
queste conclusioni.
2.7. Quanto alla
critica relativa all’applicazione, a torto secondo l’assicurata, del metodo
specifico di calcolo, occorre osservare quanto segue.
Al fine
di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si
deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag.
28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg
1999, pagg. 190s).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
Fatti
I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
stabilito che:
"
2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la
rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.
Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de
comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],
méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et
8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.
27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec
les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à
la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que
la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,
ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents
personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).
Selon la pratique, la question du statut doit
être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de
la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF
130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b et les références).”
2.7.1. Nella
presente fattispecie, dagli atti dell'incarto emerge quanto segue.
La
ricorrente, affetta da poliomielite fin dall’età di otto mesi, non ha mai
lavorato, né in __________ (suo paese di origine), né in Svizzera.
L’assicurata, del resto, non sostiene il contrario.
L’assicurata
ha frequentato nel suo paese di origine, dopo le scuole dell’obbligo, una
scuola di commercio della durata di tre anni e si è poi iscritta
all’Università, alla facoltà di economia, che ha frequentato per tre anni,
senza tuttavia concludere gli studi (cfr. doc. 2-4).
Anche
dopo essere arrivata in Svizzera (il 28 dicembre 2000, cfr. doc. 1-4),
l’assicurata non ha mai cercato un’occupazione: ella si è sposata il 2 febbraio
2001 e, fino alla nascita della figlia (28 gennaio 2003), non ha svolto alcuna
attività lavorativa.
Anche
dopo la nascita della bambina, l’assicurata non ha cercato un’occupazione,
nemmeno a tempo parziale, nonostante la separazione dal marito avvenuta nel
luglio 2002.
Solo nel
mese di settembre 2006 (allorquando la figlia aveva già tre anni e mezzo e
poteva quindi frequentare l’asilo), l’assicurata si è iscritta in
disoccupazione, alla ricerca di un’attività lavorativa al 50%. L’iscrizione è
stata tuttavia annullata con effetto dal 30 ottobre 2006. I motivi
dell’annullamento, come emerge dall’annotazione del 29 maggio 2007 del
funzionario incaricato, erano riconducibili, da una parte, ai problemi di
salute dell’interessata (difficoltà motorie nello spostarsi presso i vari posti
di lavoro per porre la sua candidatura, cfr. doc. 55-1) e, d’altra parte, “alle
problematiche familiari, in particolare agli impegni di madre verso la figlia
nata nel 2003 (accompagnamento all’asilo e successivo rientro pomeridiano a
casa, ecc.)” (cfr. doc. 54-1).
Va inoltre
sottolineato che l’assicurata non parla italiano e si esprime solo in tedesco (cfr.
annotazione del funzionario incaricato del 29 maggio 2007, doc. 54-1) e non ha
mai frequentato dei corsi di apprendimento della lingua italiana. Ora la lingua
italiana è un presupposto necessario al fine di poter svolgere un’attività
lucrativa in Ticino.
Alla luce
di quanto appena esposto, a mente del TCA può dunque essere condiviso l'operato
dell’UAI, che ha ritenuto applicabile all’assicurata, al momento dell'emanazione
della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, il
metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerandola unicamente
casalinga.
L'amministrazione
ha del resto precisato che in futuro il metodo di valutazione dell’invalidità
potrà essere modificato.
Nella
decisione impugnata l’UAI ha indicato in paticolare quanto segue:
"
(...)
A questo punto, vale la
pena ricordare alcuni aspetti rilevanti ai fini decisionali e meglio:
- lei non dispone delle conoscenze linguistiche
italiane, non ha seguito eventuali corsi di apprendimento della lingua medesima
e si esprime solo in tedesco;
- sino
all'emissione del progetto di decisione, non è mai stata iscritta all'Ufficio
di collocamento (Cassa disoccupazione) e non ha intrapreso neppure i passi
necessari per la ricerca di un'adeguata occupazione;
- essendo madre di
una bimba nata nel gennaio 2003, risulta evidentemente impegnata costantemente
e quotidianamente dalle responsabilità e doveri che tale funzione origina;
- soltanto dopo la
notifica del progetto di decisione, si è iscritta all'Ufficio regionale di
collocamento (URC) in __________, tuttavia per un breve lasso di tempo
spaziante dal 01 settembre 2006 al 30 ottobre 2006 - rinuncia al collocamento,
con una disponibilità di lavoro limitata al 50%;
- la rinuncia al collocamento è maturata di comune accordo con
I'URC e motivata dalle problematiche familiari (accompagnamento mattiniero
della bimba all'asilo e rientro pomeridiano al domicilio), come pure dalle
difficoltà di spostamento deambulatorio nel recarsi presso i potenziali datori
di lavoro.
(…)
Nello specifico, valutati attentamente gli atti
dell'incarto, si devono escludere eventuali elementi particolari ed indizi
concreti che possano indurre la nostra amministrazione ad apprezzare il suo
grado di invalidità per rapporto alle conseguenze del danno alla salute sullo
svolgimento di attività a scopo di lucro.
Si è giunti per contro alla conclusione che,
indipendentemente dallo stato di salute attuale, le contingenze del tutto
particolari già testé precisate, segnatamente culturali e familiari, non le
avrebbero comunque consentito un inserimento professionale allo stato attuale.
Cresciuta la figlia o perlomeno trovata una soluzione che possa agevolarle uno
stato di indipendenza quotidiana tale da permetterle di poter esercitare
indisturbata un'attività lucrativa, acquisite le dovute nozioni linguistiche e
culturali, in futuro le condizioni assicurative ed il metodo di valutazione
dell'invalidità potrebbero essere necessariamente modificate. Per ora tuttavia,
in mancanza di argomenti sostenibili ed oggettive ragioni, l'applicazione del
metodo specifico (valutazione delle limitazioni relative alle consuete
mansioni) deve essere ritenuta corretta." (Doc.
61-3+4)
Come visto
in precedenza (cfr. consid. 2.7.), secondo la giurisprudenza, per determinare
lo statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua
situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.
3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere
in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto
interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I
693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Nel caso
di specie, non è verosimile che l’assicurata, senza il danno alla salute, una
volta giunta in Svizzera, avrebbe cercato un’occupazione lucrativa, considerata
la sua non conoscenza della lingua italiana e il fatto di doversi occupare di
una bambina ancora piccola.
Occorre
infatti sottolineare che l’iscrizione in disoccupazione, durata soltanto due
mesi (dal 1° settembre 2006 al 30 ottobre 2006), è stata annullata sia a causa delle
difficoltà motorie dell’assicurata nel recarsi presso i vari datori di lavoro
per porre la sua candidatura (doc. 55-1), sia per le necessità familiari nei
confronti della bambina, in particolare l’accompagnamento mattutino all’asilo e
il rientro pomeridiano al domicilio. A tale proposito, va sottolineato come la
figlia dell’assicurata, nel mese di settembre 2006 (momento di iscrizione in
disoccupazione dell’interessata, al 50%), avesse già tre anni e mezzo e potesse
quindi frequentare regolarmente l’asilo. Ciononostante, l’assicurata, iscritta
al collocamento alla ricerca di un’occupazione al 50%, ha dovuto annullare la
sua iscrizione alla Cassa disoccupazione a causa delle sue incombenze di mamma,
dovendo e volendo occuparsi personalmente della bambina.
Alla luce
di questa circostanza, il TCA non può che ritenere corretta la conclusione
dell’amministrazione, a mente della quale, anche senza il danno alla salute,
l’assicurata non avrebbe comunque potuto svolgere un’attività lucrativa, per lo
meno fino a quando la figlia non fosse stata più grande (età scolastica) o non
fosse stata convenientemente collocata durante il giorno (presso un asilo o
altre soluzioni), così da permetterle di disporre del tempo necessario per
trovare un’occupazione.
In ogni
caso, poi, resta il fatto che l’assicurata non conosce l’italiano e non si è
mai iscritta ad un corso di apprendimento della lingua italiana.
Tale
conclusione si giustifica a maggior ragione, ritenuto che, dal rapporto
d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica allestito dall’assistente sociale in data 28 giugno 2006, emerge che
alla domanda relativa allo svolgimento o meno di un’attività lavorativa, in
assenza del danno alla salute, l’assicurata ha risposto:
" (...)
Se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata
eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?
La signora RI 1 risponde di non riuscire ad
immaginarsi come poter lavorare avendo una bambina piccola, non parlando l'italiano,
non avendo resistenza agli sforzi, stancandosi molto negli spostamenti, ecc.
Ho discusso di questo aspetto con la collega
assistente sociale __________ della __________. Conferma che l'assicurata non è
stata mai iscritta alla disoccupazione, che la figlia non ha ancora frequentato
l'asilo (un tentativo è fallito poiché per la madre era troppo faticoso
accompagnarla e andare a riprenderla. Probabilmente ciò ha coinciso con il
periodo in cui la signora RI 1 incontrava molte difficoltà con la protesi
tuttora non perfettamente risolte. Probabilmente con il prossimo mese di
settembre la bambina inizierà a frequentare l'asilo comunale, all'età di tre
anni e mezzo. La signora RI 1, pur risiedendo in Ticino da qualche anno e
avendo avuto un marito italiano, non si esprime nella nostra lingua e non ha
frequentato nessun corso per apprenderla. Si esprime solo in tedesco. La
signora RI 1 ha un permesso di dimora B valido fino al 1.2.2008 per
"ricongiungimento familiare senza attività lucrativa". E' entrata in
Svizzera il 28.12.2000 e si è sposata il 2.2.2001. Risiede in Ticino dal gennaio 2001.
Con il decreto supercautelare del 24.7.02 il
marito è tenuto a versarle fr. 2'800.- mensili.
Ho discusso con il sostituto capo ufficio,
signor __________ riguardo a come valutare questa situazione, se parzialmente
salariata o unicamente casalinga. Egli ritiene che l'assicurata non abbia fatto
quanto necessario per trovare un lavoro o, perlomeno dimostrare la propria
intenzione in questo senso e quindi non vi sono, attualmente, gli elementi
necessari per procedere ad una valutazione quale salariata. (...)" (Doc. 40-2)
Questo Tribunale ribadisce che, come sottolineato
dall’amministrazione nella decisione impugnata, in
futuro, una volta trovata una
soluzione adeguata per la bambina (nel ricorso l’assicurata ha indicato “grata
sono ora all’ufficio tutorio che ha trovato un asilo più vicino al mio
domicilio”, cfr. doc. I), che possa consentire all’assicurata di disporre
dell’indipendenza necessaria per permetterle di esercitare un'attività
lucrativa e acquisite le dovute nozioni linguistiche, in caso di nuova domanda il
metodo di valutazione dell'invalidità potrebbe essere modificato.
2.8. Dopo
avere ricevuto la richiesta di prestazioni dell’assicurata, l’amministrazione ha
interpellato il dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il
quale, nel suo rapporto medico del 1° giugno 2004, ha posto la diagnosi di “stato dopo poliomielite dell’arto inferiore destro; displasia
dell’anca destra e stato dopo intervento alcuni anni fa’ all’estero”, indicando
che la paziente è incapace di camminare senza una ortesi di stabilizzazione in
particolare a livello del ginocchio. Lo specialista ha osservato che la
concessione di una nuova ortesi ha permesso all’assicurata di avere una
gravidanza normale nel 2002, aggiungendo di non potersi esprimere circa
un’eventuale incapacità dell’interessata come casalinga (doc. 18-3).
Nel suo rapporto medico del 30 gennaio 2006 il dr. __________, spec.
FMH in medicina interna, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “stato da poliomielite all’età di 8 mesi con paralisi completa
all’arto inferiore destro” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa, quella di “sindrome ansioso e depressiva”, ha osservato che durante
l’ultima consultazione del 27 gennaio 2006 l’assicurata gli ha comunicato di
avere ricevuto una nuova ortesi, che le permette di deambulare senza problemi
particolari (doc. 31/1-2).
Nelle sue annotazioni del
31 marzo 2006, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
__________ di nascita, dal 12.2000 in CH.
Casalinga.
Stato dopo poliomielite dalla età di 8 mesi con
paralisi completa arto inferiore destro.
Displasia anca destra in stato dopo correzione
chirurgica nel passato all'estero.
Stato dopo sindrome ansioso depressiva nel 2003
(non limitante l’abilità secondo il medico curante dr. __________).
In base alla documentazione medica agli atti
figura necessaria una ortesi di appoggio per la deambulazione essendo presente
una limitazione muscolare per atrofia secondaria.
Limitazioni funzionali: non camminare > 50 m
regolarmente specialmente su terreni sconnessi o in pendenza, non dover
salire/scendere scale specialmente a pioli, non dover stare sempre in piedi
senza poter cambiare posizione, non dover portare/sollevare pesi > 10 kg
regolarmente, non dovere lavorare con manipolazioni stando in piedi su altezze
per es. sgabelli, poltrone per cambiare tende / pulire finestre...
Queste limitazioni sono presenti praticamente
dalla nascita.
Valutare necessità di inchiesta a domicilio." (Doc. 35-1)
2.9. L’Ufficio AI ha quindi incaricato
l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso
il domicilio dell’assicurata l’8 giugno 2006, con rapporto del 28 giugno 2006
l’assistente sociale ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 21%
esponendo quanto segue:
" (...)
5. ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione,
ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della
cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
La signora RI 1 non riferisce particolari
difficoltà nella preparazione dei pasti per sé e la bambina. Desidera essere
autonoma e si è organizzata di conseguenza. Se la protesi è correttamente
adattata, la signora RI 1 può stare in piedi e camminare all'interno
dell'appartamento senza particolari difficoltà. Si occupa personalmente del
riordino e delle pulizie della cucina.
Nessun impedimento.
5.3 Pulizia
dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavi-menti, dei
vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
40 %
percentuale di invalidità
6 %
Per la signora RI 1 è importante prendersi cura
della propria casa. Esegue i lavori domestici personalmente, al ritmo che le
conviene. Deve distribuire i vari compiti sull'arco di più giorni poiché si
stanca molto più in fretta rispetto alla normalità. Ricorre all'aiuto di amiche
per i lavori in cui è necessario salire su una scaletta, per esempio, pulire i
vetri o togliere le tende, ecc. Assume giornalmente Lodine retard per poter
sopportare i dolori ed essere in grado di muoversi meglio. Non desidera
ricorrere ad un aiuto domestico. Approfitta dei momenti in cui la piccola dorme
per potersi meglio dedicare alle pulizie.
L'assicurata ha adottato gli accorgimenti necessari per essere autonoma nelle pulizie. Ricorre all'aiuto di terzi per
attività particolari dove se le eseguisse personalmente, il suo scarso equilibrio, potrebbe metterla in pericolo. Non segnala altri particolari impedimenti se non un affaticamento
sproporzionato rispetto al lavoro svolto e di conseguenza un ridotto rendimento. Complessivamente gli impedimenti sono valutabili nella misura del 40%.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi paga-menti, trattative assicurazioni
e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
60 %
percentuale di invalidità
6 %
L'assicurata spiega le sue difficoltà nella
deambulazione prolungata. Si affatica molto e il dolore si intensifica. Per
questo motivo deve programmare le sue uscite in modo da fare più cose in un
solo tragitto.
Portare pesi le risulta molto difficile per cui
dovrebbe effettuare più uscite e ciò comporta altre difficoltà. Considerati i
problemi avuti con la protesi, tuttora non perfettamente adattata, ha accettato
l'aiuto di una persona che la sostituisce nel fare la spesa una volta alla
settimana (costo assunto dalla __________). E' molto contenta di questo aiuto
che le permette di risparmiarsi un compito che le risulta particolarmente
faticoso.
Medicalmente sono attestate difficoltà nella
deambulazione superiore a 50 m regolarmente specialmente su terreni sconnessi o in pendenza, o
dover portare/sollevare pesi superiori a 10 kg. Questi elementi mi permettono
di valutare gli impedimenti, complessivamente, nella misura del 60%.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire,
lavorare a ma-glia, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
3 %
L'assicurata svolge personalmente i
compiti qui considerati impegnando più tempo del dovuto, dovendo spesso
cambiare posizione o alternare il riposo all'attività.
Il maggior impiego di tempo è
valutabile nella misura del 20 %.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa edu-cazione, attività comuni,
compiti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30 %
percentuale di invalidità
6 %
La figlia __________ "è ciò che di più
bello ha nella sua vita". La bambina è sana e vivace. Descrive le sue
difficoltà nel crescere la piccola, nel confronto con le altre mamme che le
chiedono di chi sia la bambina, delle sue difficoltà nel rispondere alla
vivacità della piccola e del suo bisogno di giocare all'aria aperta. La signora
__________ non può rincorrere la bambina e vive quindi nell'angoscia di non
riuscire a salvarla qualora corresse in strada o si trovasse in qualsiasi altro
pericolo. Le difficoltà con l'ex marito sono molte e pesano sul suo stato
psichico anche se cerca di nascondere alla bambina la sua sofferenza. Di questi
argomenti desidera parlare con uno psichiatra in __________. Non se l'è sentita
di rivolgersi ad un professionista in Ticino, non potendosi esprimere nella sua
lingua madre. La signora RI 1 sente il bisogno di un sostegno psicologico in
questo periodo molto difficile della sua vita che persiste da qualche anno. Si
impegna per tutto quanto è nelle sue possibilità nella cura della sua bambina
senza necessitare dell'aiuto da parte di terzi.
Tra le difficoltà di ordine psicologico la
signora RI 1 segnala anche difficoltà di ordine pratico. Uscire, giocare,
correre con la piccola. Difficoltà oggettive paragonabili ad impedimenti e quantificabili nella misura
del 30% data la tenera età della piccola.
5.7 Diversi
cura delle pian-te, giardinaggio, cura
degli ani-mali, attività di utilità pubblica, creazione artisti-ca, impegno a
favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
- . -
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
21 %
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Un aiuto domestico per fare la spesa settimanale.
6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
100 %
21 %
21 %
TOTALE
21 %
Da quando il danno
alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dall'età
adulta." (Doc. 40-4+5+6)
2.10. Per quel che
concerne l'attività di casalinga e la valutazione dei relativi impedimenti, va
ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o
parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.4 e
2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica
ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e
riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità
in vigore dal 1° gennaio del 1990.
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha
previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di
un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di
regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia
domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati,
curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti,
lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre
3096, 3097 e 3098 si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno
applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di
cui al N. 3095. l valori minimi
e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo
di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e
3045.
segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei
membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento
della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro
nell'ambito domestico.”
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono
di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I
102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., la nostra Alta Corte (I 102/00) ha avuto modo di
nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Il TFA
ha, altresì, precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione
di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in
ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11
agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I
685/02).
2.11
Nel caso di specie,
l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nel relativo
rapporto allestito il 28 giugno 2006, sulla base degli accertamenti fatti
presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni
singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 21% (cfr. doc. 40-6 e consid. 2.9.).
Nel suo
ricorso l’assicurata non ha contestato la valutazione dell’assistente sociale, limitandosi
a chiedere se nell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica si sia tenuto conto dell’aiuto fornitole dai volontari
per effettuare la spesa e accompagnare la bambina all’asilo (I).
Al
riguardo, questo Tribunale rileva che l’assistente sociale ha tenuto conto di
tale aiuto: ella ha infatti indicato, nel rapporto d’inchiesta, al punto 5.4
relativo alla spesa e agli acquisti, che “considerati i problemi avuti con
la protesi, tuttora non perfettamente adatta, (l’assicurata, n.d.r.) ha
accettato l’aiuto di una persona che la sostituisce nel fare la spesa una volta
alla settimana (costo assunto dalla __________). È molto contenta di questo
aiuto che le permette di risparmiarsi un compito che le risulta particolarmente
gravoso” (doc. 40-5).
L’assistente
sociale ha poi tenuto conto delle limitazioni dell’assicurata nel potere uscire
con la figlia (cfr. doc. 40-5).
Il TCA
constata che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
In
generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei
fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla
capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.
Nella
specie va rilevato che, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente
sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene
che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio
l’attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi
alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni
fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare.
L’assistente
sociale, nella sua valutazione, che, giova ribadirlo, è stata effettuata dopo
attento esame della situazione particolare e delle affermazioni rese
dall’assicurata in occasione dell’inchiesta al suo domicilio, ha tenuto conto
delle limitazioni dell’interessata, indicate dal dr. __________ nelle sue
annotazioni del 31 marzo 2006 (cfr. doc. 35-1) – in particolare in merito alle
difficoltà di deambulazione oltre i 50 metri regolarmente, specialmente su
terreni sconnessi o in pendenza; difficoltà nel dovere portare o sollevare pesi
superiori ai 10 kg (cfr. doc.
40-5) - riconoscendo espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei
lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell’appartamento, nel bucato,
nella spesa e nella cura dei bambini, vista la sua oggettiva difficoltà di
uscire, giocare e correre con la figlia (cfr. doc. 40-4 e 40-5).
Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalla
valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per
la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto
domiciliare.
Questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguato
il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito
dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure
il tasso complessivo d'invalidità fissato al 21%, non essendoci, sulla base
delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo
medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in
sede di inchiesta domiciliare.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico della ricorrente, la quale ha fatto presente di versare in una drammatica
situazione economica, chiedendo quindi di essere esonerata dal pagamento delle
spese processuali (cfr. doc. I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura
in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a
con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel caso
in esame, vista la manifesta situazione di indigenza dell’assicurata (che ha
beneficiato di prestazioni da parte della pubblica assistenza, cfr. doc. 38-1,
e ora da parte della __________) e ritenuto come il ricorso non appariva di
primo acchito privo di esito favorevole, la ricorrente è eccezionalmente per il
momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del
20.
giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito
della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse
sono per il momento assunte dallo Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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