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32.2007.28

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25 ottobre 2007Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di

ritenere l’assicurato in grado di svolgere, nella misura del 100%, un’attività

leggera dal profilo dell’impegno fisico, rispettosa dei suoi limiti funzionali,

é stata presa fondandosi, essenzialmente, sulle risultanze di una perizia

elaborata il 28 gennaio 2005 dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

e sulla base dei rapporti medici del dr. __________, spec. FMH in neurologia e

del dr. __________, spec. FMH in oftalmologia.

Il dr. __________

ha personalmente visitato l’assicurato il 18 gennaio 2005, ponendo le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “gonartrosi sinistra in presenza di uno

stato dopo meniscectomia parziale del corno posteriore del menisco mediale e

sinoviectomia artroscopica il 12 gennaio 2004 con evidenza di una condropatia

di II-III grado del condilo femorale mediale” e, quali diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle di “artropatia articolazione

metacarpo-falangeale V mano destra; stato dopo frattura della tibia destra

trattata cruentemente con chiodo centro-midollare nel frattempo asportato;

stato dopo artroscopia diagnostica, asportazione di corpi liberi

intrarticolari, asportazione di una grossa calcificazione retro-tendinea

rotulea ed evidenza intrarticolare di uno scollamento di una cartilagine del

condilo femorale mediale al ginocchio destro il 16 ottobre 1997. Attualmente

pochi disturbi sotto carico” (doc. 25-4).

Questa la

sua valutazione della situazione ortopedica:

"

(...)

A decorrere dall'autunno 2003 il signor RI 1

presenta un quadro algico focalizzato nel compartimento mediale del ginocchio

sinistro, non regredito dopo un intervento di meniscectomia mediale parziale

artroscopica al corno posteriore. Oltre alla lesione meniscale resecata, il

reperto intra-operatorio ha messo in evidenza la presenza di una condropatia di

Considerandi

II a III grado del condilo femorale mediale. L'esame di risonanza magnetica

eseguito il 21.11.2003 aveva messo in evidenza delle irregolarità cartilaginee

pure del piatto tibiale mediale, nozione tuttavia non riportata negli atti

componenti l'incarto messomi a disposizione.

Il decorso post-operatorio viene caratterizzato

dalla persistenza del disturbo focalizzato al compartimento mediale del

ginocchio, così come da episodi recidivanti di versamento meccanico,

compatibili con il quadro di una condropatia. Lo studio radiologico sotto

carico effettuato il 7.1.2005 rivela la presenza di iniziali apposizioni

artrosiche all'altezza del piatto tibiale mediale, così come una lieve

riduzione dell'altezza della rima articolare al ginocchio sinistro.

La pregressa frattura della tibia destra,

trattata cruentemente con chiodo endo-midollare asportato nell'ottobre del

1997, non genera attualmente nessun disturbo particolare. Anche lo scollamento

della cartilagine del condilo femorale mediale, riscontrato dal dr. __________

in occasione dell'esame artroscopico effettuato il 16.10.1997 al ginocchio

destro, non genera attualmente disturbi di rilievo. Il controllo radiologico

convenzionale del 7.1.2005, non mostra peraltro nessuna alterazione artrosica

di rilievo al ginocchio destro.

Tenuto conto della natura degenerativa dei

disturbi presentati dal signor RI 1 la prognosi a medio-lungo termine risulta

essere suscettibile di peggioramento. (...)" (Doc. AI 25-4)

A detta

del perito, l’assicurato, tenuto conto delle particolarità della sua

professione, da un punto di vista strettamente ortopedico, presenta una

capacità lavorativa del 50% nella sua attività di specialista adibito

all’isolazione e impermeabilizzazione delle gallerie in costruzione, mentre è

da ritenere pienamente abile al lavoro in attività rispettose delle sue

limitazioni funzionali. Il dr. __________ ha infatti indicato:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

In qualità di specialista adibito all'isolazione

e impermeabilizzazione delle gallerie in costruzione, il paziente risulta

essere inabile al lavoro in misura completa a decorrere dal 13.10.2003. Il

datore di lavoro non accorda delle capacità lavorative parziali.

Tenuto conto delle particolarità di una tale

attività, che implica degli spostamenti su terreni sconnessi e umidi, l'uso di

impalcature, il mantenimento di posizioni di lavoro inginocchiate o

accovacciate (a dipendenza della configurazione della volta), il trasporto e

sollevamento di pesi, ... in accordo con quanto riferito anche dal dr. __________

nel rapporto del 18.5.2004 ritengo che dal punto di vista ortopedico la

capacità lavorativa possa ragionevolmente venir quantificata in una misura

massima del 50%, con riduzione sia del rendimento che del tempo di presenza sul

posto di lavoro.

Sul piano terapeutico, in presenza di un asse

nullo sul piano frontale, il signor RI 1 è potenzialmente suscettibile di poter

profittare di un leggero rialzo del bordo esterno della scarpa, con l'obiettivo

di lateralizzare leggermente l'asse di carico dell'arto inferiore sinistro.

Tale misura, pure riducendo il carico al

compartimento interno del ginocchio sinistro, non incide significativamente sull'esigibilità

al lavoro complessiva del signor RI 1.

Tenuto conto delle specialità dell'attività

attuale non ritengo ragionevolmente possibile ottenere un miglioramento

significativo della sua capacità di lavoro.

Nello svolgimento per contro di attività che

rispecchino le limitazioni dal ginocchio sinistro, il signor RI 1 risulterebbe

da subito abile al lavoro in misura completa.

Si tratta più specificatamente di attività

leggere che permettano una libera scelta della posizione, l'alternanza regolare

della stessa, oppure che possano venir svolte prevalentemente in posizione

seduta, che non richiedano degli spostamenti frequenti o prolungati su terreni

sconnessi o declivi, che non comportino il mantenimento prolungato di una

posizione inginocchiata o accovacciata, rispettivamente l'esecuzione frequente

di movimenti di accovacciamento o inginocchiamento, che tengano conto del limite

di trasporto di pesi situato frequentemente verso i 15 kg, raramente al di sopra dei 20 kg." (Doc. AI 25-4+5)

Sulla base di tale perizia, la consulente IP, nel suo rapporto intermedio del 19

ottobre 2005, ha osservato:

"

Si tratta di un assicurato di lingua madre

spagnola che da anni lavorava come idraulico e come saldatore di materiale

isolante in galleria, entrambi lavori che può fare solo al 50% per problemi al

ginocchio. In attività adeguata invece il medico indica una CL totale.

Secondo un primo veloce calcolo CGR, l'A. arriva

a circa 30% di invalidità, per cui non potrà beneficiare di una rendita, ma di

provvedimenti professionali.

Durante il colloquio del 18.10.2005 con la

sottoscritta, l'A. si mostra motivato e volenteroso ad intraprendere una nuova

formazione, ma non saprebbe in che ramo.

Ha una buona manualità, tenendo conto dei limiti

funzionali, mentre a livello scolastico ha fatto le scuole e l'apprendistato in

__________ e poi seguito specializzazioni in Svizzera.

Per appurare le reali capacità dell'A., ritengo

opportuno procedere con un periodo di accertamento presso il __________.

Vi invito dunque ad accordare:

● Periodo di accertamento presso il __________

di __________, della durata da 1 a 3 mesi, data di inizio da definire con i

responsabili della struttura.

● Riconoscimento

delle IG per il periodo dell'accertamento.

● Rimborso

delle spese di trasporto e vitto secondo le vigenti disposizioni." (Doc.

AI 35-1)

L’assicurato è quindi stato posto al beneficio di

un periodo di accertamento presso il __________ di __________. Nel rapporto di

fine accertamento professionale del 28 febbraio 2006 il direttore del __________

ha osservato:

"

(...)

Il periodo trascorso al __________, oltre al

conosciuto problema al ginocchio, ha messo in evidenza altre difficoltà fisiche

dell'A., che rendono problematico elaborare un progetto di reintegrazione

professionale.

In particolare si segnala un forte tremolio alle

mani e difficoltà alla vista.

Alla luce di questi nuovi elementi non è stato

possibile proporre all'A. un'attività sedentaria che richiede buona vista a

manualità fine quale quella dell'orologiaio.

Altri settori dove è richiesta principalmente la

posizione seduta quale l'informatica e il commercio sono stati esclusi a causa

delle insufficienti competenze scolastiche generali, della lingua italiana in

particolare (vedi rapporto docente cultura generale allegato), ma anche per le

scarse attitudini e il profilo non adeguato dell'A. verso tali professioni.

Abbiamo quindi optato per fargli svolgere alcune

prove, sempre al __________, come aiuto custode e nel laboratorio della

meccanica.

In questi ambiti, sono emersi i problemi al

ginocchio che hanno costretto l'A. ad interrompere il lavoro.

Sottolineamo che alcuni lavori in meccanica

potevano svolgersi in posizione seduta utilizzando un apposito sgabello,

nonostante ciò l'A., come appena detto, non è riuscito a proseguire l'attività.

La situazione dell'A. dal profilo fisico appare

più complessa di quanto segnalato all'inizio e non ci è pertanto possibile

formulare una proposta di reinserimento professionale e una valutazione del

rendimento dell'A.

L'A. pur dichiarando di voler riprendere

un'attività lavorativa, fatica ad abbandonare l'attività svolta in passato,

cioè quella di conducente di macchine di cantiere.

Da parte nostra esprimiamo delle forti riserve su

tale scelta in seguito al conosciuto problema al ginocchio.

L'A. è stato dimesso dal __________ alla scadenza

del provvedimento professionale lo scorso 23 febbraio 2006." (Doc. AI

49-1+2)

Nel rapporto medico del 9 febbraio 2006

all’attenzione dell’UAI il dr. __________, spec. FMH in oftalmologia, ha posto

la diagnosi di “astenopia – vizio di refrazione (astigmatismo miopico inverso,

presbiopia). Sta seguendo un corso di riadattamento per una nuova professione

al __________ di __________”. Il dr. __________ ha poi indicato, a proposito

della capacità lavorativa, che l’assicurato non presenta alcuna incapacità

lavorativa dal punto di vista oculare, ma necessita solo del porto di occhiali

per vedere da lontano e da vicino, prescritti il 23 gennaio 2006 (doc. 46-1).

Nel suo rapporto finale del 13 marzo 2006 la consulente IP ha indicato:

"

Consegno all'incarto il rapporto __________, dal

quale risulta che sono presenti problemi di salute (vista, tremolio alle mani),

che l'A. ha da diverso tempo e che riteneva "normale amministrazione"

in quanto per il lavoro precedentemente svolto non erano affatto invalidanti.

Però il problema al ginocchio e la conseguente necessità di un cambiamento

professionale hanno fatto sì che queste due problematiche finora non

documentate limitassero considerevolmente la scelta di una professione idonea.

Inoltre, durante la permanenza presso il __________ il problema al ginocchio è

stato vieppiù limitante provocando anche numerose assenze nell'ultimo mese, con

gonfiore, necessità di infiltrazioni, zoppia evidente, dolori anche in

posizione seduta.

Segnalata la situazione al segretario ispettore,

si è già proceduto chiedendo le valutazioni dei medici rispetto al problema di

vista e al problema neurologico che provoca il tremolio alle mani (soprattutto

alla destra, mano dominante).

Nella necessità di chiarire l'aspetto medico

anche rispetto alla pluralità dei danni alla salute, in particolare sui limiti

funzionali e la CL in attività adeguata, ritengo per ora indicato chiudere il

mandato, in attesa di chiarimenti.

Chiedo gentilmente che la questione venga

chiarita al più presto possibile, al fine di poter rivalutare eventuali

provvedimenti professionali." (Doc. AI 51-1)

L’amministrazione ha quindi chiesto un rapporto

medico al dr. __________, spec. FMH in neurologia. Lo specialista, nel

rapporto del 14 marzo 2006, ha posto la diagnosi di “probabile tremore

essenziale familiare” da circa vent'anni (doc. 52-1). Nello scritto del 17

marzo 2006 il dr. __________ ha poi osservato:

" Ho

visto il paziente in un'unica occasione l'8.2.2006 nell'ambito di una sintomatologia

tremorigena agli arti superiori ed in parte anche al capo. Allo stato clinico

riscontrai un tremore a medie scosse e bassa ampiezza agli arti superiori di

tipo posizionale ed in parte d'azione senza tremore a riposo, presenza anche di

un tremore molto fine e incostante al capo. Restante stato neurologico

completamente nella norma, in particolare nessuna sintomatologia cerebellare.

Il paziente riferiva di aver tremore da oltre 20 anni e che sia il padre che il

nonno paterno avrebbero avuto un tremore analogo. Sembra quindi trattarsi di un

tremore essenziale familiare.

Ho consigliato al medico curante un trattamento farmacologico con

betabloccante da aumentare eventualmente in base all'efficacia ottenuta. Dal

medico curante veniva segnalato anche il sospetto di un etilismo cronico, dal

lato neurologico non ho trovato dei classici segni di un danno etilico del

sistema nervoso, ossia nessun segno clinico di una patologia cerebellare o di

una polineuropatia.

Per quanto riguarda l'abilità lavorativa il tremore rende

sicuramente improponibile un'attività che richiede una manualità fine o lavoro

di precisione, al di fuori di questo tipo di lavoro non vedo però dal lato

neurologico una limitazione della capacità lavorativa." (Doc. AI 52-3)

Nel suo rapporto medico del 26 giugno 2006 il dr.

__________ del SMR, poste la diagnosi principale di “gonartrosi sinistra in

presenza di uno stato dopo meniscectomia parziale del corno posteriore del

menisco mediale e sinoviectomia artroscopica il 12 gennaio 2004 con evidenza di

una condropatia di II-III grado del condilo femorale mediale” e, quale

ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quella di “tremore

essenziale familiare”, ha indicato, quali attività rispettose dei limiti

funzionali ortopedici, attività che permettano una libera scelta della

posizione, l’alternanza regolare della stessa, oppure che possano venir svolte

prevalentemente in posizione seduta, che non richiedano degli spostamenti

frequenti e prolungati su terreni sconnessi o declivi, che non comportino il

mantenimento prolungato di una posizione inginocchiata o accovacciata,

rispettivamente l’esecuzione frequente di movimenti di accovacciamento o

inginocchiamento, che tengano conto del limite di trasporto di pesi situato

frequentemente verso i 15 kg,

raramente al di sopra dei 20 kg;

mentre, quali limitazioni per motivi neurologici, ha rilevato che risulta

improponibile un’attività che richieda una manualità fine o un lavoro di

precisione, senza ulteriori limitazioni della capacità lavorativa per attività

al di fuori di questi tipi di impiego (doc. 57-1+2).

Il dr. __________ è poi giunto alle seguenti

conclusioni:

"

(...)

Assicurato 46enne, formato e diplomato quale

saldatore. Lavora 2 stagioni nel ramo alberghiero agli inizi degli anni '80. A

partire dalla fine degli anni '80 ha lavorato dapprima 4 anni come idraulico,

in seguito come isolatore ed impermeabilizzazione nelle gallerie.

In data 08.02.2006, l'A. è stato sottoposto a perizia

ortopedica da parte del Dr. __________, il quale ha ritenuto le diagnosi

sopra elencate e stabilito i gradi di capacità di lavoro seguenti:

- In qualità di specialista adibito all'isolazione e

impermeabilizzazione delle gallerie in costruzione, l'A. risulta essere inabile

al lavoro in misura completa a decorrere dal 13.10.2003 ed al 50%, con

riduzione sia del rendimento che del tempo di presenza sul posto di lavoro, dal

18.5

, in accordo con il rapporto del dr. __________ del 18.05.2004.

- In attività leggere, che rispecchino le limitazioni descritte

dal perito, l'A. risulta totalmente abile al lavoro, dalla data della perizia.

In data 17.03.2006, è stato redatto dal dr. __________

un rapporto medico neurologico, sulla base di una visita medica del

08.02.2006

Lo specialista riporta la diagnosi sopra menzionata e ritiene che,

dal punto di vista neurologico, al di fuori delle limitazioni da lui esposte,

non ci siano limitazioni della CL.

In data 09.02.2006, l'A. è stato sottoposto a valutazione

oftalmologica da parte del Dr. __________.

Con le correzioni apportate, non ci sono

limitazioni, dal punto di vista oftalmologico." (Doc. 57-2)

Nelle successive annotazioni del 31 ottobre 2006

il dr. __________ ha aggiunto:

"

Vedi ultime annotazioni del 26.06.2006.

L'A. è stato ritenuto abile al 50% in attività

abituale dal 18.05.2004 e abile al 100% dal 08.02.2006 in attività adeguate.

Si chiede di precisare, per il periodo tra maggio

2004.

e febbraio 2006 quale risulta la CL in attività adeguate e quali sono le

limitazioni.

Procedere: È stato richiesto al Dr. __________, che ha visitato

l'A. il 18.01.2005, di dare risposta a queste domande.

Dopo

ricezione di questi dati, saremo in grado di completare le nostre

annotazioni." (Doc. AI 77-1)

In data 6 novembre 2006 il dr. __________ ha così

risposto alle domande del medico SMR:

"

(...)

Tenuto conto della natura delle affezioni di

pertinenza ortopedica presentate dal signor RI 1, così come del quadro clinico

complessivo descritto dal dr. __________ nel referto del 18.5.2004, considero

possa venir ritenuta una capacità lavorativa completa nello svolgimento di

attività adeguate medicalmente esigibili (vedi rapporto del 28.1.2005, sezione

B, ultimo paragrafo pag. 5) già a decorrere dal mese di maggio 2004.

Si tratta tuttavia di una valutazione retroattiva

fondata sulla base degli atti messimi a disposizione, eventualmente

suscettibile di rivalutazione in presenza di nuovi elementi di giudizio

attualmente non conosciuti." (Doc. AI 80-1)

Nelle sue annotazioni del 7 novembre 2006 il dr. __________

ha quindi indicato:

"

Dopo richiesta di complemento di informazioni al

Dr. __________, possiamo concludere che l'A. sia da ritenere totalmente abile

al lavoro in attività adeguate già dal mese di maggio 2004."

(Doc. AI 79-1)

2.4

L’assicurato

ha contestato tali conclusioni, producendo il certificato medico del 29 novembre

2006.

del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dal quale emerge

che:

"

DIAGNOSI

♦ Gonartrosi

mediale sx.

ANAMNESI ED ESAME CLINICO

Da alcuni mesi peggioramento della gonalgia sx.

Ultimamente è curato con infiltrazione di corticoide.

Clinicamente deambulazione

con zoppia sx. Ginocchio sx con versamento. FE 130/10/0.

Dolore rima mediale. Buona stabilità legamentare.

Radiologicamente artrosi

del compartimento femoro tibiale mediale.

PROCEDERE

Al momento propongo di continuare con la terapia

medicamentosa ed eventuale infiltrazione intra-articolare. In caso d'ulteriore

peggioramento, ho proposto al paziente di eseguire una nuova artroscopia."

(Doc. C)

Nelle sue annotazioni del 7 febbraio 2007 il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

Valutazione dr. __________,

visita del 18.1.2005:

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

Gonartrosi sinistra in presenza di uno stato dopo

meniscectomia parziale del corno posteriore del menisco mediale e sinoviectomia

artroscopica il 12.1.2004 con evidenza di una condropatia di II-III grado del condilo femorale mediale.

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di

lavoro

● Artropatia

articolazione metacarpo-falangeale V mano destra.

● Stato dopo frattura della tibia destra trattata cruentemente con

chiodo centro-midollare nel frattempo asportato.

● Stato dopo artroscopia diagnostica, asportazione di corpi liberi

intraarticolari, asportazione di una grossa calcificazione retro-tendinea

rotulea ed evidenza intraarticolare di uno scollamento di una cartilagine del

condilo femorale mediale al ginocchio destro il 16.10.1997. Attualmente pochi

disturbi sotto carico.

quale ulteriore problematica l'assicurato

presenta un tremore essenziale.

In sede di ricorso viene presentato:

breve rapporto dr. __________, ortopedico, del

29.11

:

- diagnosi:

gonartrosi mediale sinistra

-

viene indicato un peggioramento della gonalgia sinistra

con presenza di versamento articolare, grado di motilità 130/10/0°, deambulazione con zoppia,

radiologicamente artrosi del compartimento femoro-tibiale mediale

valutazione:

rispetto alla visita dr. __________, la motilità

del ginocchio si è ridotta di 15°, allora non zoppicava, non vi era versamento

articolare.

L'attuale quadro è quello di una gonartrosi

modicamente attivata. Situazione sovrapponibile a quella presente in occasione

della visita dr. __________ del 17.2.2004 e del 18.5.2004.

Come ben risulta dalla presa di posizione del

6.11.2006

del dr. __________, egli ritiene esigibile un'attività adeguata

(attività leggera prevalentemente seduta e quindi senza sollecitazioni per

l'articolazione) anche in presenza di una gonartrosi attivata sovrapponibile a

quella descritta attualmente dal dr. __________.

Conclusione:

l'attuale quadro patologico risulta tuttora compatibile con un'attività

ritenuta esigibile come da decisione." (Doc. IV/bis)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli lo

scritto del dr. __________, con invito ad apprezzare se tale referto è atto a

modificare le sue conclusioni peritali (VIII).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 28 settembre 2007:

"

Il certificato del dr. __________

del 29.11.2006 non apporta nuovi elementi di giudizio atti a modificare le

conclusioni ritenute nel rapporto del 28.1.2005, così come le considerazioni

espresse nella lettera del 6.11.2006 (quest'ultima tuttavia con le riserve del

caso trattandosi di una valutazione a posteriori).

Il dr. __________ conferma in effetti sia la

diagnosi di una gonartrosi mediale a sinistra, sia la prognosi (vedi punto 5,

pagina 4) con episodi recidivanti di versamento meccanico. La differenza

riscontrabile nella funzione riportata del ginocchio sinistro (presso il dr. __________

addirittura migliore in flessione) risulta essere riconducibile e compatibile

con uno stato diverso di irritazione articolare (presenza di versamento nel

caso del dr. __________, assente in occasione della visita del 18.1.2005).

L'esigibilità ritenuta nell'ultimo paragrafo al

punto B, pagina 5 del rapporto del 28.1.2005, tiene debitamente conto

dell'evenienza di periodi transitori di accentuazione della gonartrosi, così

come di un suo progressivo peggioramento.

Un accento particolare è in effetti stato posto

sulle limitazioni attribuibili al ginocchio sinistro con necessità di svolgere

delle mansioni che permettano un adeguato risparmio dello stesso.

Anche con riferimento al rapporto del dr. __________

del 29.11.2006, le considerazioni espresse sull'esigibilità nel rapporto Al del

28.1.2005

mantengono invariata la loro validità."

(Doc. IX)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Il

TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y

a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

2.6

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti, deve concludere che la perizia ortopedica del

dr. __________ è dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri

giurisprudenziali appena ricordati (cfr. consid. 2.5.) e può quindi, unitamente

ai rapporti medici dei dottori __________ e __________, validamente costituire

da supporto probatorio al presente giudizio.

Il dr. __________

ha evidenziato che l’interessato presenta una gonartrosi sinistra in presenza

di uno stato dopo meniscectomia parziale del corno posteriore del menisco

mediale e sinoviectomia artroscopica il 12 gennaio 2004 con evidenza di una

condropatia di II-III grado del condilo femorale mediale e ha spiegato che tali patologie giustificano un’incapacità lavorativa del 50% nel suo

ultimo impiego di isolatore/impermeabilizzatore di gallerie, attività non

ergonomicamente adatta in quanto comporta spostamenti su terreni sconnessi e

umidi, l’uso di impalcature, il mantenimento di posizioni di lavoro

inginocchiate o accovacciate (a dipendenza della configurazione della volta),

il trasposto e il sollevamento di pesi (doc. 25-4).

Il perito

ha inoltre illustrato, in modo convincente, che in

un’attività adeguata ai suoi limiti funzionali, l’interessato è da ritenere

abile al lavoro al 100% (doc. 25-5).

Tali conclusioni del dr. __________ ricalcano

peraltro quanto già indicato dal dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che

nel suo rapporto del 18 maggio 2004 all’attenzione dell’Ufficio AI aveva

indicato che l’assicurato, affetto da gonartrosi su stato dopo meniscectomia

parziale del corno posteriore del menisco mediale e sinoviectomia artroscopica

(12 gennaio 2004) e su condropatia grado II-III del condilo femorale mediale, “è

chiaramente disturbato per tutti i lavori da eseguire in posizione

inginocchiata, nel rimanere a lungo in piedi o salire/scendere le scale, così

come nel percorrere lunghi tragitti a piedi (superiori a 500-1'000 metri)”, ritenendo l’interessato inabile al 50% nella sua attività di

isolatore nei lavori di costruzione di gallerie, ma pienamente abile la lavoro,

da subito, in attività leggere, da svolgere in posizione seduta o alternando la

posizione eretta e quella seduta (doc. 13-3).

Anche alla luce di tale referto, il dr. __________,

nelle sue osservazioni del 6 novembre 2006, in risposta alla richiesta di

precisazioni da parte del SMR, ha ribadito che in base alle affezioni di

pertinenza ortopedica dell’interessato e del quadro clinico complessivo

descritto dal dr. __________ nel suo rapporto del 18 maggio 2004, l’assicurato

è da ritenere abile al lavoro al 100% nello svolgimento di attività adeguate,

medicalmente esigibili, già a decorrere dal mese di maggio del 2004 (doc.

80-1).

L’assicurato ha contestato queste conclusioni,

producendo il certificato medico del 29 novembre 2006 (molto succinto e privo

di motivazione) del dr. __________, che attesta un peggioramento della gonalgia

a sinistra avvenuto “da alcuni mesi” (doc. C).

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue

annotazioni del 7 febbraio 2007, ha rilevato che il quadro patologico descritto dal dr. __________ “è

tuttora compatibile con un’attività ritenuta esigibile come da decisione”

(doc. IV/bis).

Il dr. __________ - invitato dal TCA ad

esprimersi in merito all’eventuale influenza del suddetto certificato medico

sulla sua valutazione peritale – nella sua risposta del 27 settembre 2007, ha chiaramente indicato che il

referto del 29 novembre 2006 del dr. __________ non apporta nuovi

elementi di giudizio atti a modificare le conclusioni peritali del 28 gennaio

2005, così come le sue successive osservazioni del 6 novembre 2006. Lo

specialista ha infatti evidenziato che il dr. __________ conferma sia la

diagnosi di gonartrosi mediale a sinistra, sia la prognosi, con episodi

recidivanti di versamento meccanico. Il dr. __________ ha quindi spiegato che

la differenza riscontrabile nella funzione riportata del ginocchio sinistro è

riconducibile e compatibile con uno stato diverso di irritazione articolare

(presenza di un versamento nel caso del dr. __________, che era invece assente

in occasione della visita del 18 gennaio 2005 eseguita dal dr. __________), ciò

che non modifica le sue conclusioni peritali. Egli ha infatti precisato che

l’esigibilità in attività adeguate ai limiti funzionali dell’interessato, da

lui indicata nel suo rapporto peritale, tiene adeguatamente conto

dell’evenienza di periodi transitori di accentuazione della gonartrosi, così

come di un suo progressivo peggioramento, essendo stato posto un accento

particolare sulle limitazioni attribuibili al ginocchio sinistro, con necessità

di svolgere delle mansioni che permettano un adeguato risparmio dello stesso

(doc. IX, sottolineature della redattrice).

Il dr. __________ ha quindi espressamente

indicato che le sue considerazioni in merito all’esigibilità lavorativa

dell’assicurato, espresse nel suo rapporto peritale del 28 gennaio 2005,

mantengono invariata la loro validità anche alla luce del rapporto del dr. __________

del 29 novembre 2006 (doc. IX).

Le

osservazioni del dr. __________, precise e ben motivate, che confermano la

piena esigibilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate ai suoi

limiti funzionali, possono essere fatte proprie dal TCA.

Il

ricorrente ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, ritenendo che non

siano state debitamente tenute in considerazione le ulteriori due patologie che

lo affliggono e che sono emerse durante il periodo di accertamento

professionale presso il __________. Egli ha infatti rilevato che l’UAI ha

completamente ignorato sia i suoi problemi di vista, sia il tremore alle mani,

di origine genetica.

A

tal proposito, questo Tribunale deve rilevare che, contrariamente a quanto

asserito dal patrocinatore, l’UAI ha tenuto conto di questi due disturbi

risentiti dall’assicurato, invitando sia il dr. __________, sia il dr. __________,

ad esprimere la loro valutazione.

Quanto

ai problemi alla vista, nel suo rapporto medico del 9 febbraio 2006, il dr. __________

ha rilevato che, con le correzioni apportate (utilizzo di occhiali per vedere

da lontano e da vicino), non vi sono, dal punto di vista oftalmologico, limitazioni

della capacità lavorativa (doc. 46-1, sottolineatura della redattrice). I

disturbi alla vista non incidono quindi sulla capacità lavorativa

dell'assicurato.

Con

riferimento al tremore agli arti superiori e in parte anche al capo, il dr. __________,

nel suo rapporto medico del 17 marzo 2006, ha diagnosticato un probabile tremore

essenziale familiare (che affliggerebbe l’assicurato, secondo quanto riferito,

da oltre vent’anni e che avrebbe colpito anche suo padre e suo nonno), mentre per

il resto ha potuto riscontrare uno stato neurologico completamente nella norma,

senza patologie cerebellari o segni clinici per una polineuropatia. Il dr. __________

ha quindi concluso che, per quanto riguarda l’abilità lavorativa, il tremore

rende improponibili attività che richiedono una manualità fine o un lavoro

di precisione, escludendo, al di fuori di tali limitazioni, una riduzione della

capacità lavorativa per motivi neurologici (doc. 52-3, sottolineature della

redattrice). Anche il tremore non incide quindi sulla capacità lavorativa

dell'assicurato in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

L’interessato, pur evidenziando l’importanza dei disturbi alla

vista e relativi al tremore alle mani, non ha prodotto alcuna certificazione

medica o comprovato alcun elemento oggettivo che potesse in qualche modo

mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ e del dr. __________.

In

proposito va ricordato all’assicurato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento,

senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Viste le

conclusioni alle quali sono giunti sia il dr. __________, che il dr. __________,

non vi sono pertanto motivi per ritenere che l’addotto problema alla vista e il

tremore influiscano sulla capacità lavorativa dell’assicurato, in attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Contrariamente

a quanto rilevato dal patrocinatore, il dr. __________ del SMR, nel suo

rapporto medico del 26 giugno 2006, ha adeguatamente tenuto conto dei pareri espressi da tutti gli

specialisti consultati, elencando, quali limiti funzionali che riducono la

capacità lavorativa dell’interessato, sia gli impedimenti di natura ortopedica

(così come indicato nella perizia ortopedica del dr. __________), sia gli impedimenti

di carattere neurologico (conformemente a quanto evidenziato dal dr. __________).

Il dr. __________ ha pure correttamente indicato che dalla valutazione

oftalmologia del dr. __________ non è per contro emersa alcuna limitazione, se

non la necessità di portare gli occhiali (doc. 57-2).

In

attività rispettose delle limitazioni funzionali, sia ortopediche, che

neurologiche, è quindi a giusta ragione che l’amministrazione ha ritenuto

l’interessato pienamente abile al lavoro.

Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni peritali del dr. __________ e dalle valutazioni del dr. __________

e del dr. __________, di cui il medico SMR ha adeguatamente tenuto conto.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal profilo

medico - l'assicurato è abile al 50% nella sua professione di isolatore e impermeabilizzatore,

ma totalmente abile in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali

di natura sia ortopedica, elencati dal dr. __________, che neurologica,

indicati dal dr. __________.

Infatti,

sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute,

sarebbe in grado di esercitare al 100%.

La consulente IP, al

riguardo, nel suo rapporto dell’8 agosto 2006, ha indicato quali attività esigibili,

nel rispetto delle limitazioni mediche, quella di operaio in aziende del

settore industriale per articoli leggeri, oppure mansioni di controllo e di

sorveglianza sempre nel settore industriale (doc. 59-2).

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI

1998.

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

2.7

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.

2.2

), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004.

2.7.1

Per quanto

concerne il reddito da valido, questo Tribunale constata che

l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato, la ditta __________ di __________,

interpellata dall’amministrazione nel marzo 2004, ha indicato quale salario mensile

dell’assicurato, al 100%, l’importo di fr. 4'965.-, più fr. 500.- quale media

di indennità galleria (doc. 11-2).

L’UAI ha

correttamente considerato un reddito annuo da valido di fr. 70'545.- (doc. 59-2).

2.7.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.7.3

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata

in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni

in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi,

sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido

ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che

sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in

L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni

sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV N. 17 e SZS/RSAS 2007 pag.

64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la

Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione

di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però,

si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità

per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti

ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si

creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo

tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste

regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può pertanto

ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché

una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di

parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni

invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006

pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in

poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha adottato una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007 dispone che sarà il Consiglio federale a

definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.7.4

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha correttamente applicato i dati statistici

nazionali della Tabella TA1, così come emerge dal rapporto finale dell’8 agosto

2006.

della consulente in integrazione professionale (doc. 59-2).

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e contenuta nell'Inchiesta

Svizzera sulla struttura dei salari 2004 - il ricorrente, svolgendo nel 2004

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Al

considerando 2.6., questa Corte ha dichiarato l’interessato in grado di

esercitare delle attività leggere adeguate alle sue condizioni di salute in

misura del 100%.

2.7.5

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle

varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Nella

concreta evenienza, l’amministrazione ha applicato sul reddito statistico da

invalido, una decurtazione globale del 15%, così calcolata: diminuzione del 5%

per attività leggera e del 10% per il fatto che l’assicurato ha sempre

effettuato lavori manuali di forza grossolana, che non sono più possibili, di

modo che egli ben difficilmente potrà far valere la sua esperienza professionale

in nuove mansioni (cfr. doc. 59-2).

Tutto ben

considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si

tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Non

vi è quindi motivo per distanziarsi dalla riduzione del 15% stabilita dalla

consulente IP, ritenuto che non vi sono nel caso di specie altre circostanze

personali che potrebbero giustificare una ulteriore decurtazione sul reddito

statistico da invalido (in particolare, non l’età dell’assicurato, nato nel 1960).

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a

fr. 48'669.30 (85% di fr. 57'258).

In

conclusione, alla luce del reddito da valido di fr. 70'545.-- (cfr. consid. 2.7.1),

il grado di invalidità dell'insorgente risulta essere del 31%, dunque in ogni

caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI per

avere diritto ad una rendita (allo stesso risultato si giungerebbe anche

volendo aggiornare i redditi da valido e da invalido al 2006).

A titolo

abbondanziale, va osservato che anche volendo per pura ipotesi applicare una

riduzione percentuale del 25%, come richiesto dall’insorgente, la soluzione non

cambierebbe (grado di invalidità del 39%, che non dà diritto ad una rendita).

Infine,

va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al

20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che la consulente ha indicato che non vi sono i presupposti per una

riqualifica in senso stretto. Ella ha comunque osservato che l’assicurato può

beneficiare di un’introduzione presso un nuovo datore di lavoro e di un aiuto

al collocamento (cfr. rapporto dell’8 agosto 2006, doc. 59-3).

Pertanto,

nella misura in cui l’amministrazione ha negato a RI 1 il diritto a una rendita

di invalidità, la sua decisione formale del 18 dicembre 2006 merita piena

conferma in questa sede.

2.8

L’assicurato

ha chiesto l’espletamento di una perizia medico-specialistica (I, VI, XIII).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, già si è detto (consid. 2.6.) che la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino

necessari ulteriori provvedimenti probatori.

Né vi

sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate

nei considerandi precedenti.

Non è

pertanto necessario procedere ad un perizia giudiziaria.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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