32.2007.285
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
8 ottobre 2008Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.285
Data decisione, Autorità:
08.10.2008, TCA
Titolo:
UAI,in via di revisione,ha soppresso la rendita intera di cui beneficiava l'assicurata,ritenendola,in base alla perizia SAM,inabile al lavoro al 25% nella sua attività:il TCA ritiene tuttavia che l'aspetto neurologico non sia stato sufficientemente valutato.Rinvio per nuovi accertamenti medici
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
88a cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.285
cr/DC/sc
Lugano
8 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 settembre
2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 luglio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, da ultimo attiva presso l’Ufficio del lavoro di __________, dal
1° settembre 2000 ha beneficiato di una rendita intera d’invalidità (grado
dell’80%) a causa di una problematica neuropsicologica, come stabilito dalla
perizia del dr. __________ del 7 agosto 2002 (cfr. decisione dell’Ufficio AI
del 15 gennaio 2003, doc. 36 e 38).
1.2. Nell’ambito
della procedura di revisione, avviata d’ufficio nell’ottobre 2005, dopo aver
interpellato i medici curanti dell’assicurata e fatto esperire una perizia pluridisciplinare
affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con
progetto di decisione del 13 aprile 2007 (doc. 59/1-3), poi confermato con decisione
del 25 luglio 2007 (doc. 67/1-3), l'amministrazione ha soppresso la rendita
intera precedentemente erogata, ritenendo intervenuto un miglioramento dello
stato di salute (che rende ora esigibile un’attività lavorativa al 75%) e della
capacità lavorativa dell’assicurata, comportante un grado di invalidità del 25%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera anche
dopo il mese di agosto 2007.
Sostanzialmente,
l’assicurata ha contestato la valutazione del SAM, con riferimento in
particolare alle risultanze del consulto neurologico del dr. __________,
sottolineando che non vi è stato alcun miglioramento delle sue condizioni di
salute rispetto al 2002 e che quanto stabilito dal dr. __________ deve essere
ritenuto una diversa valutazione di uno stato valetudinario rimasto
praticamente invariato. La ricorrente ha infatti evidenziato che dall’esame
neuropsicologico della psic. __________ della Clinica __________ di __________
non emerge alcun miglioramento dei deficit neuropsicologici rispetto al
precedente esame del 2002. L’assicurata ha inoltre evidenziato di essersi
sottoposta ad un nuovo esame neurologico e neuropsicologico a cura del dr. __________,
spec. FMH in neurologia e Primario della Clinica __________, il quale è giunto
alla conclusione che l’interessata presenta ancora un grado di incapacità
lavorativa del 75%, suscettibile di migliorare in futuro fino al 50%.
L’assicurata,
infine, ha chiesto l’audizione testimoniale del dr. __________ (I).
1.4. L’UAI, in
risposta ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV + 1).
1.5. Con scritto
del 12 ottobre 2007 il patrocinatore dell’interessata ha ribadito la richiesta
di audizione testimoniale del dr. __________ e, se del caso, l’espletamento di
una perizia giudiziaria di natura neurologica (VI).
1.6. In data 17
dicembre 2007, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA una presa di posizione del dr. __________
in merito alle osservazioni del dr. __________ del SMR (VIII + 1).
1.7. Con
osservazioni del 4 gennaio 2008 l’UAI ha rilevato che lo scritto del dr. __________
non apporta nuovi elementi di valutazione del danno alla salute
dell’assicurata, che non siano già stati valutati nella perizia del SAM.
L’amministrazione ha inoltre aggiunto che i gradi di incapacità lavorativa per
differenti affezioni non vanno sommati, ma vanno apprezzati nell’ambito di una
valutazione globale, come avvenuto nella perizia del SAM (X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in
via di revisione, la rendita intera di invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella
causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
2.5. Nell’evenienza concreta, l'assicurata aveva inizialmente
beneficiato di una rendita intera d'invalidità, per un’inabilità al lavoro del
100%, in quanto affetta, come risultava dalla perizia neurologica e
neuropsicologica del dr. __________ del 7 agosto 2002, da disturbi
neuropsicologici (cfr. doc. 28-16, in cui si riassume che “dall’esame neuropsicologico emergono un
marcato rallentamento, dei disturbi dell’attenzione caratterizzati da
rallentamento e fluttuazioni dell’attenzione ai tempi di reazione, difficoltà
di attenzione divisa, rendimento deficitario ad un test di concentrazione
sostenuta ed affaticabilità eccessiva, dei disturbi da moderati a severi della
memoria verbale e visuo-spaziale e moderata riduzione della memoria verbale a
breve termine, un risultato severamente deficitario ad un test di ragionamento
visuo-spaziale da mettere comunque in relazione con il rallentamento ed i
disturbi di attenzione”). Dal punto di vista neurologico, per contro, il
dr. __________ non aveva riscontrato la presenza di patologie invalidanti,
indicando che “l’attuale esame neurologico è completamente nella norma”
(doc. 28-16).
Il dr. __________
aveva quindi ritenuto l’assicurata, a causa dei disturbi neuropsicologici
riscontrati, inabile al 100% nella sua precedente professione e in qualsiasi
altra, evidenziando che la prognosi era incerta vista la persistenza dei dolori
ormai da 5 anni (doc. 28-17).
L’assicurata
era pure stata sottoposta ad un esame peritale in ambito reumatologico,
affidato al dr. __________, spec. FMH in reumatologia. Nel rapporto peritale del
5 giugno 2002, il dr. __________, posta la diagnosi di “sindrome
cervico-vertebrale e cervico-cefale con episodi a carattere neuro-vegetativo in
paziente con stato dopo colpo di frusta avvenuto in data 19.7.1997”, aveva
considerato che dal punto di vista strettamente reumatologico non vi fossero
indicazioni cliniche e radiologiche tali da giustificare un’incapacità
lavorativa nella precedente attività di impiegata di commercio, aggiungendo che
“l’esame clinico è molto blando e i reperti radiologici sono praticamente
normali. Dobbiamo comunque ritenere che le asserzioni della paziente siano
credibili. Ritengo quindi importante che si possa associare alla perizia
reumatologica anche una perizia neurologica ed una valutazione neuropsicologica.
Questo per meglio identificare gli eventuali disturbi neurovegetativi
(emicranie) e neuropsicologici (disturbi di concentrazione)” (doc. 21-5).
2.6. Avviata
nell’ottobre 2005 una procedura di revisione, l’Ufficio AI ha interpellato il
medico curante dell’assicurata, dr. __________, specialista FMH in
reumatologia, il quale in data 27 dicembre 2005 ha affermato che lo stato di salute
dell’interessata continuava a presentare una sintomatologia del dolore cronico,
riferibile alla nota sindrome fibromialgica, senza tuttavia esprimersi sulla
capacità lavorativa residua, indicando al riguardo di ritenere necessario “sottoporre
il quesito al medico che aveva peritato l’assicurata da ultimo nel 2002” (doc.
48-3).
Ritenendo indicata una perizia pluridisciplinare,
l’amministrazione ha deciso di affidare al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare.
In tale
ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
quella neurologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 9 ottobre 2006, ha posto le diagnosi di “sindrome cervicovertebrale
e cervicocefale con episodi a carattere neurovegetativo e neuropsicologico in
paziente con stato dopo colpo di frusta avvenuto in data 19.7.1997; sviluppo di
un reumatismo delle parti molli con un quadro tendenzialmente riportabile ad
una fibromialgia” (doc. 56-27).
Il dr. __________, il quale aveva già avuto modo
di visitare l’interessata nel maggio 2002, ha considerato che, vista la
situazione clinica, i disturbi accusati e i reperti delle indagini antecedenti
di tipo radiologico e neurologico, non vi siano state sostanziali modifiche dei
disturbi e dei reperti patologici. Lo specialista ha infatti riscontrato dei
disturbi a livello della colonna cervicale sostanzialmente invariati, così come
una evoluzione tipica della tendenza ad una generalizzazione dei disturbi, già
riscontrata nel 2002, verso una fibromialgia.
Il dr. __________ ha quindi concluso che, dal punto
di vista strettamente reumatologico, l’assicurata va considerata pienamente
abile al lavoro nella sua precedente attività di impiegata di commercio e in
altre attività, così come pure nell’attività di casalinga (doc. 56-28).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo
referto del 12 ottobre 2006, posta la diagnosi di “sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD10-F45.4)”, ha ritenuto l’interessata, sotto il profilo
strettamente psichiatrico, inabile al lavoro al 20%, a partire dal mese di
gennaio 2005 (doc. 56-22).
Il dr. __________ ha rilevato che la diminuzione
della capacità lavorativa è data soprattutto dalla sintomatologia algica, che
rende l’assicurata maggiormente affaticabile e più lenta nell’esecuzione delle
mansioni (doc. 56-22).
Il dr. __________ ha infine osservato che “potrebbe
essere utile un sostegno psicoterapico, anche se questa indicazione è
incompatibile con il sistema di credenze dell’assicurata. Dichiara di avere un
rapporto di fiducia con la sua pranoterapeuta e che questo rapporto le serve
come sostegno psicologico in modo adeguato” (doc. 56-22).
Infine, l’aspetto neurologico è stato vagliato
dal dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto
del 16 ottobre 2006, ha posto la
diagnosi di “stato da trauma distorsivo cervicale (19.07.1997) con sindrome
dolorosa cervicale cronica e deficit cognitivi di entità al massimo lieve e
poco rilevanti dal punto di vista funzionale” (doc. 56-17).
Il dr. __________ ha rilevato che, così come già
riscontrato in occasione di precedenti valutazioni neurologiche, l’esame
neurologico oggettivo è risultato perfettamente normale. In assenza di deficit
ai nervi cranici, di deficit sensitivo-motori agli arti, di disturbi della
coordinazione e della marcia, il dr. __________ ha quindi concluso che
l’assicurata può lavorare al 100% (doc. 56-16).
Quanto alla presenza di deficit cognitivi, il dr.
__________ ha rilevato che, nonostante al valutazione neuropsicologica eseguita
presso la Clinica __________ di __________ il 6 ottobre 2006 abbia mostrato un
reperto essenzialmente sovrapponibile a quello del 2002, vi sono tuttavia degli
elementi oggettivi in favore di un problema funzionale e non organico. Il dr. __________
ha quindi ritenuto discutibile la conclusione che il trauma distorsivo del
luglio 1997 possa avere determinato deficit cognitivi di entità tale da
impedire all’assicurata di lavorare. Lo specialista ha poi osservato che vi
sono chiare discrepanze tra i disturbi relativamente importanti descritti ai
test neuropsicologici e l’impressione clinica che si ha durante il colloquio e
l’esame della paziente, allorquando non si ha l’impressione che vi siano
difficoltà dal punto di vista cognitivo. L’interessata, a mente del dr. __________,
risulta infatti adeguata durante tutta la visita con risposte pertinenti,
precise e dettagliate e non sembra particolarmente sofferente.
Sulla base di tali osservazioni, quindi, il dr. __________
ha considerato che, anche volendo ammettere, con una certa generosità, che vi
siano dei deficit cognitivi organici sottogiacenti, di lieve entità,
l’assicurata vada comunque considerata inabile al lavoro al massimo al 20%-30% (doc.
56-17).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 19 dicembre 2006, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “stato da trauma distorsivo cervicale il
19 luglio 1997 con sindrome dolorosa cervicale cronica e deficit cognitivi;
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”, mentre quali
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di
“sviluppo di un reumatismo delle parti molli, con quadro tendenzialmente
riportabile ad una fibromialgia” (doc. 56-9).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 25% nella sua precedente
attività di impiegata di commercio e in altre attività (doc. 56-12+13).
Nelle sue
annotazioni del 2 aprile 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina
interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Siamo in 1. revisione d'ufficio di R 80% dal
9.2000 dopo trauma distorsivo cervicale del 7.1997 con IL definitiva e stop
lavorativo solo dal 2000.
Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli
status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni
sulle esigibilità residuali citate nel SAM 10.2006 (reumatologico, psichiatrico
e neurologico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti
Fatti
i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale
un SAM.
Dopo le valutazioni attuali del SAM si giustifica
una IL 25% per ogni tipo di attività per diminuito rendimento lavorativo a
causa del danno neuropsicologico presente.
Personalmente ritengo corretto giustificare tale
limitazione a decorrere dal SAM 10.2006. Vi è discrepanza tra dati obiettivi ed
il dato clinico anamnestico, tra gli status e l'anamnesi ed il comportamento
agli esami effettuati.
Tutti gli specialisti concordano con una minima
limitazione come sopradescritto a carattere globale dettata soprattutto dal
danno residuale neuropsicologico di carattere lieve che non preclude un normale
ma lievemente rallentato ma adeguato comportamento.
A mio giudizio si impone una valutazione Al per
aiuto al reinserimento lavorativo in questa giovane Ata." (Doc. 58-1)
Nelle successive annotazioni del 25 maggio 2007,
il dr. __________, dopo avere rivalutato il caso a fronte delle contestazioni
dell’interessata contro il progetto di soppressione della rendita, ha indicato:
"
Una valutazione neuropsicologica è un supporto
ad una globale valutazione di tipo neurologico da parte del perito specialista
se egli lo ritiene il caso per poter arrivare ad una conclusione sia terapeutica
che assicurativa. E così è stato nel caso dell'Ata RI 1 dove il neurologo
competente dr. __________ prende posizione ben precisa riguardo l'abilità
lavorativa includendo in essa anche la valutazione neuropsicologica del 10.2006
effettuata a __________.
Una valutazione neuropsicologica è un aiuto per
il neurologo come per esempio un elettrocardiogramma per un internista
cardiologo e quindi lo specialista responsabile è sicuramente competente per
tale valutazione.
Dopo queste osservazioni a complemento delle
osservazioni riportate dall'Avv. di parte e dopo aver riletto il SAM
personalmente lo reputo coerente nelle sue valutazioni e conclusioni globali
mentre le osservazioni dell'avv. non portano significativi accertamenti o
certificati medici che mettano in dubbio la valutazione del SAM." (Doc.
65-1)
2.7. A seguito
della decisione con la quale l’amministrazione ha soppresso la rendita,
l’assicurata ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e meglio:
-
rapporto del 16 ottobre 2006 relativo alla
valutazione neuropsicologica del 6 ottobre 2006, redatto dal dr. __________,
neuropsicologo responsabile dell’unità operativa di neuropsicologia e logopedia
della Clinica __________ di __________ e della dipl. psych. __________,
psicologa spec. in neuropsicologia FSP, che giunge alle seguenti conclusioni:
" (...)
L'attuale valutazione
neuropsicologica di questa paziente che ha subito un trauma distorsivo della
colonna cervicale il 19.07.2006 conferma la presenza di deficit cognitivi, già
messi in evidenza nel luglio 2002. I deficit neuropsicologici della paziente
sono sempre costituiti da:
- dei deficit dell'attenzione caratterizzati da rallentamento e
fluttuazioni dell'attenzione all'esame dei tempi di reazione, difficoltà di
attenzione protratta nel tempo (sostenuta) e in situazioni in cui la paziente
deve svolgere 2 compiti simultaneamente (attenzione divisa);
- dei disturbi della memoria anterograda a lungo termine verbale e
visuo-spaziale e una netta riduzione della memoria a breve termine (span) verbale.
Rileviamo che i risultati ottenuti al Test of Memory Malingering (TOMM) e al
Digit Span sono compatibili con un certo sovraccarico dei disturbi mnesici;
- un risultato severamente deficitario ad un test di ragionamento
visuo-spaziale (matrici progressive di Raven);
- un rallentamento riscontrabile a diversi test cronometrati
(denominazione e lettura cronometrata, Parte B del Trail Making test, fluenza
verbale semantica)." (Doc. B)
-
rapporto neurologico del 3 settembre 2007 del
dr. __________, Primario di neurologia della Clinica __________ di __________,
indirizzato al patrocinatore dell’interessata, del seguente tenore:
" Come
da Lei richiesto con lettera del 9 maggio 2007, ho esaminato clinicamente la
paziente il 23.08.07. Dopo lo studio degli atti ho ritenuto opportuno una
rivalutazione neuropsicologica. Lo stesso giorno è stata dunque eseguita una
valutazione neuropsicologica di controllo (primo documento del 7 agosto 2002 e
ultimo documento del 6 ottobre 2006).
Come richiesto,
prendo nella mia valutazione posizione sulla capacità lavorativa della paziente.
Ho considerato i
documenti messi a mia disposizione da Lei e dalla paziente:
Rapporto del Dr. __________
del 2 ottobre del 1999, rapporto del Dr. __________ del 24.07.00, rapporto
della Clinica di riabilitazione di __________ del 17.04.00, rapporto della
Clinica di riabilitazione di __________ del 06.06.00, perizia della Clinica __________
del 07.08.02, perizia pluridisciplinare del SAM di Bellinzona del 19.12.06.
Anamnesi
L'anamnesi remota è ricordata
nei documenti a Lei noti.
La paziente riferisce
oggi di continuare a soffrire di algie cervicali presenti costantemente,
maggiormente nella zona bassa del collo. A destra il dolore irradia
regolarmente nel braccio, molto di più che a sinistra, accompagnato a destra
anche da sensazioni di formicolio. I dolori cervicali irradiano verso la testa.
Le cefalee le sente verso la parte anteriore della testa fino nella zona degli
occhi.
I periodi di maggior dolore sono accompagnati da nausea e talvolta da
vomito. I periodi con nausea possono anche essere prolungati e durare ore.
La notte è disturbata
dai dolori. Il sonno è ridotto dai dolori cervicali. Sono presenti anche dolori
lombari.
Il tipo di dolore e
la sua localizzazione non è variata negli ultimi anni.
Contro i dolori aiuta
Maxalt lingual. Ha già ricevuto svariati medicamenti che diminuivano il dolore
per un certo tempo, ma poi si sono sempre ripresentati.
Per quanto riguarda i
disturbi cognitivi, rimando all'anamnesi riferita nel documento sulla
valutazione neuropsicologica.
La paziente ora è a
domicilio senza un'attività lucrativa. Con perizia del 19.12.06, il SAM ha
giudicato la paziente abile al lavoro al 100%.
Esame neurologico
Testa: la muscolatura
paravertebrale cervicale mostra un tono aumentato ed è dolorante alla
digitopressione, maggiormente a destra distalmente e sinistra nella zona
suboccipitale. La rotazione della testa è leggermente limitata (ca. 5°) bilateralmente ed è accompagnata da
dolore nella fase finale, maggiormente a sinistra. La retro- e anteroflessione
della testa sono accompagnate da dolore nella fase finale del movimento.
Non vi sono deficit
sensomotori delle estremità superiori. I movimenti sono liberi.
Valutazione
neuropsicologica
Vedi allegato.
Valutazione e proposte
Diagnosi:
La paziente soffre di
una sindrome algica cervicale con irradiazione nel braccio destro e
verso la testa, con conseguenti dolori fino alla mano destra accompagnati da
formicolii e cefalee che irradiano fino alla zona frontale, inoltre sono
presenti deficit neuropsicologici essenzialmente sotto forma di deficit
dell'attenzione con affaticabilità mentale eccessiva, disturbi della memoria e
rallentamento. La sintomatologia è presente dal 1997 in stato dopo incidente
della circolazione del 19.07.1997 con meccanismo di accelerazione-decelerazione
della colonna cervicale.
Non ho potuto
constatare reperti che possano far pensare alla presenza di elementi per la
diagnosi di una cosiddetta "fibromialgia" (vedi perizia SAM, p. 10).
Esami:
Il neurostato
non mostra oggi deficit senso-motori delle estremità superiori, ma una
patologia locale a livello cervicale, come descritto nel neurostato.
Il decorso dal punto
di vista neuropsicologico è caratterizzato da una stabilità dei disturbi dalla
prima valutazione del luglio 2002 ad oggi (vedi anche rapporto di
neuropsicologia attuale, pag. 3).
Gli esami
radiologici, in parte da me visionati, non mostrano patologie sicure a
livello della colonna cervicale.
La diagnosi si basa
sull'esame neurologico da me effettuato e sulla valutazione neuropsicologica.
La sintomatologia
algica può ben essere spiegata dai referti clinici locali a livello della
colonna cervicale. La paziente riferisce che la sintomatologia è restata, a
parte variazioni di intensità, la stessa durante tutti gli anni che hanno
seguito l'incidente. Non ho motivi per non considerare giusta questa
affermazione. La paziente riferisce di aver sempre cercato di superare le sue
difficoltà anche senza assidue visite mediche cercando strategie adatte a superare
i suoi problemi. A diverse riprese ha avuto bisogno di terapie farmacologiche e
di terapie quali la fisioterapia o terapie complementari, e ciò fino ad oggi.
La situazione è oggi
senza dubbio cronica. Approcci terapeutici continuano ad essere necessari,
bisognerà discutere nuove strategie.
I disturbi
cognitivi accusati dalla paziente sono tipici per uno stato dopo trauma da
accelerazione-decelerazione della colonna cervicale (vedi primo esame
neuropsicologico). È tipica anche una costanza dei risultati dei test nei
pazienti in cui la sintomatologia algica non migliora in modo evidente, anche
se variazioni di intensità sono ben comprensibili. Un ruolo preponderante nella
cronificazione dei deficit neuropsicologici è giocata dalla sindrome algica resistente
alle terapie.
A pag. 11 del
rapporto del SAM si legge, che non bisogna basare la valutazione di un paziente
esclusivamente sui risultati dei test neuropsicologici. Questo è evidente.
Viene asserito che i test possono essere influenzati negativamente da
"mancanza di motivazione e concomitanti problemi medico-legali".
Anche questa asserzione è evidente e vale per tutti i tipi di test che
coinvolgono in qualche modo - in modo particolare - la volontà del paziente, ma
si dovrebbero considerare anche aspetti dell'inconscio ciò che deve essere
fatto con grande prudenza e esperienza. In ogni caso è compito di chi esegue e
analizza i risultati dei test verificare componenti che possano influenzare i
risultati. Nel caso in discussione la motivazione era ed è presente ed altre
componenti sono ancora da dimostrare. Peggioramenti, che io chiamerei
variazioni di intensità della sintomatologia, sono ben possibili anche dopo
anni nella sintomatologia postraumatica a livello della sintomatologia algica e
dei deficit per esempio neuropsicologici. Ciò è dovuto alla naturale variazione
dell'intensità della sintomatologia e al ruolo che senza dubbio gioca la
componente legata alla cronicità dei sintomi.
Nella perizia del
SAM, sempre a pag. 11 viene discussa l'asserzione "un certo sovraccarico
di disturbi mnesici" (valutazione neuropsicologica del 6 ottobre 2006,
pag. 3), spiegando che "significa che vi sono anche elementi oggettivi in
favore di un problema funzionale e non organico". Da notare che in effetti
il testo era il seguente: "un certo sovraccarico dei disturbi
mnesici", che in italiano ha un significato ben diverso. In effetti però i
test sembravano rendere plausibile la possibilità della presenza di un’accentuazione
dei disturbi della memoria da parte della paziente, per esempio nell'ambito di
una collaborazione non ottimale.
Da notare però, ciò
che mi sembra più importante, che la valutazione attuale (agosto 2007) mostra
risultati migliorati, ciò che parla contro una mancanza di collaborazione.
Per quanto riguarda
l'impressione spontanea fatta dalla paziente ai medici del SAM, di persona non
sofferente di disturbi neuropsicologici, rispecchia la situazione tipica di una
sintomatologia che "non si vede" facilmente, ma è da considerare
importante e la si può verificare appunto con una testologia adatta.
Il mio giudizio
sulla capacità lavorativa è il seguente:
La perizia del SAM,
pag. 11 ricorda che la presenza di un neurostato normale implica di per sé una
capacità lavorativa del 100%. Questa affermazione non è accettabile: bisogna
considerare la sindrome algica cervicale (con le sue irradiazioni) e le
limitazioni di funzione conseguenti da essa, almeno se ci si limita a questi
aspetti tralasciando i deficit neuropsicologici. Anche i deficit
neuropsicologici sono però da considerare.
Un'attività di
formazione o un lavoro leggero (dettagli ancora da descrivere) sono attività
possibili, se confacenti alla sintomatologia e alle limitazioni che ne
conseguono.
La paziente potrebbe
iniziare con un tentativo di attività, penso abbia maggior possibilità di
successo con una percentuale di impiego attorno al 25%. Questo con lo scopo poi
di aumentare la percentuale e dunque il carico in funzione dell'evoluzione
della situazione, per esempio fino al 50%.
La paziente mi ha
informato che pensa di iniziare una formazione nel campo di terapie
complementari a partire da settembre. Posso solo sostenere questa iniziativa.
Bisognerà seguire esattamente l'evoluzione e sostenere la paziente durante
questa prova spontanea di reinserimento.
Penso sia utile
informare l'AI dell'iniziativa della paziente e della necessità di sostenerla
in un reinserimento professionale.
Penso siano necessari
controlli medici regolari in modo particolare dopo l'inizio di attività
regolari di formazione o lavorative." (Doc. C)
-
rapporto del 3 settembre 2007 in merito alla valutazione
neuropsicologica del 23 agosto 2007, redatto dal dr. __________ e della dipl.
psych. __________, psicologa spec. in neuropsicologia FSP, che giunge alle
seguenti conclusioni:
" (...)
La valutazione di
questa paziente mette in evidenza, malgrado la presenza di lievi miglioramenti
rispetto all'esame effettuato nell'ottobre 2006, la persistenza di deficit
neuropsicologici caratterizzati da:
-
dei deficit dell'attenzione selettiva e sostenuta con
affaticabilità mentale eccessiva;
-
dei disturbi della memoria anterograda a lungo termine
verbale e visuo-spaziale e dei deficit della memoria a breve termine (span)
verbale. La memoria a breve termine visuo-spaziale è per contro nella norma;
-
un rallentamento psicomotorio che può essere
evidenziato a diverse prove cronometrate (lettura e denominazione cronometrate,
denominazione in conflitto con la lettura, fluenza verbale fonemica e
semantica).
Per contro, il
linguaggio, le funzioni esecutive e il ragionamento testato su materiale
visuo-spaziale si situano globalmente nei limiti della norma.
In sintesi, i
disturbi neuropsicologici della paziente sono costituiti essenzialmente da
deficit dell'attenzione e della memoria e, seppure con delle leggere
variazioni, sono stabili dalla prima valutazione del luglio 2002 ad oggi. Essi
sono suscettibili di ridurre il rendimento durante lo svolgimento di
un'attività lavorativa in qualità di impiegata di commercio e limitano di
conseguenza la capacità lavorativa della paziente."
(Doc. C1)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 21
settembre 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha
osservato:
"
Assicurata peritata dal dr. __________ 7.5.2002
DIAGNOSI
- sindrome cervico-vertebrale e cervico-cefale con episodi a
carattere neuro-vegetativo in paziente con stato dopo colpo di frusta avvenuto
in data 19.07.1997
Dal punto di vista reumatologico strettamente
determinato non vi sono incapacità lavorative. I reperti oggettivabili sono blandi
sia dal punto di vista clinico che radiologico. I problemi principali sono
riferiti a dei disturbi neurovegetativi ed eventualmente a delle problematiche
neuropsicologiche. Una valutazione quindi globale della situazione della
paziente sarà da completare con una perizia neurologica che ponga
particolarmente rilievo sulle problematiche a carattere emicranico della
paziente, nonché con una valutazione di tipo neuropsicologico che possa
determinare se vi sono effettivamente alterazioni in questo senso.
Segue perizia neuropsicologica dr. __________:
Diagnosi:
- Stato
dopo trauma distorsivo della colonna cervicale (19.07.1997) con:
○ deficit neuropsicologici di entità da moderata a severa
dell'attenzione e della memoria, un marcato rallentamento, deficit di
concentrazione ed affaticabilità eccessiva
○ sindrome
cervico-cefalgica e cervico-brachiale cronica
- Lombalgia
cronica
I disturbi neuropsicologici riscontrati limitano
sensibilmente la sua capacità lavorativa, alla quale si associa un'ulteriore riduzione
della capacità lavorativa a causa dei dolori.
In un'attività professionale impegnativa e
complessa come quella svolta precedentemente nel marketing e nella gestione del
personale, la paziente è inabile al lavoro al 100%. Comunque, anche per altri
lavori, per esempio lavori d'ufficio più semplici, l'inabilità lavorativa è al
momento attuale completa.
I dolori lombari non causano attualmente una
disabilità lavorativa.
Decisione UAI del 10.2002: grado AI 80% dal
9.2000.
Prima revisione:
viene richiesta perizia SAM eseguita 10.2006:
dal lato reumatologico abile al lavoro al 100%
valutazione neuropsicologica in pratica
sovrapponibile a quella del 2002
impedimento psichiatrico valutato in un 20%
conclusioni SAM: abile al 75%
progetto di decisione del 13.4.2007:
- soppressione della rendita d'invalidità
decisione del 25.7.2007:
- soppressione della rendita
ricorso tribunale:
viene presentato rapporto dr. __________ del
3.9.2007:
- stabilità dei disturbi neuropsicologici
dal 2002
-
riassunto esame neuropsicologico: deficit d'attenzione e della memoria e,
seppure con delle leggere variazioni, sono stabili dalla prima valutazione del
luglio 2002 ad oggi.
Essi sono
suscettibili di ridurre il rendimento durante lo svolgimento di un'attività lavorativa
in qualità di impiegata di commercio e limitano di conseguenza la capacità
lavorativa della paziente.
Valutazione:
retrospettivamente la valutazione effettuata nel
2002 era incompleta mancando una valutazione psichiatrica, inoltre il dr. __________,
oltre a riprendere in modo acritico i disturbi riscontrati nell'esame
neuropsicologico nella sua valutazione aveva preso in considerazione la
problematica del mal di schiena, patologia che da parte del dr. __________ era
stata valutata senza influsso sulla capacità lavorativa.
L'attuale perizia SAM valuta in modo dettagliato
il caso e giustifica in modo dettagliato le ragioni per le quali ci si discosta
dalla valutazione peritale del 2002.
A conferma di una eccessiva valutazione
dell'inabilità lavorativa da parte del dr. __________ è anche da valutare la
presa di posizione del dr. __________ il quale attesta in sede di ricorso una
capacità lavorativa del 25-50%.
In conclusione ritengo dal punto di vista medico
l'attuale valutazione SAM coerente e dettagliata." (Doc. IV/1)
L’assicurata ha poi trasmesso al TCA uno scritto
del 12 dicembre 2007 del dr. __________, indirizzato al patrocinatore, del
seguente tenore:
"
Ho letto la presa di posizione del 21.09.07
dell'Al (redatta dal Dr. __________) e risponderei alle Sue domande nel modo
seguente:
1) Il riassunto della storia passata fatta dal Dr. __________ non
porta elementi nuovi.
2) Il Dr. __________ sottolinea, che la mia valutazione si discosta
da quella del Dr. __________, portando alle conclusioni che la paziente ha una
capacità lavorativa del 25-50% (e non dello 0% come attestato dal Dr. __________).
3) Io aggiungerei che il Dr. __________ non considera in modo
appropriato i deficit neuropsicologici (non mai contestati con argomenti
validi), altrimenti non potrebbe arrivare a sostenere le conclusioni della
perizia del SAM da lui citata, che valuta la capacità lavorativa del 75%. Lui
stesso cita un impedimento psichiatrico del 20% (da verificare), ma non
considera i deficit neuropsicologici esistenti ai fini del giudizio sulla
limitazione della capacità lavorativa. Inoltre non ritiene esistente una
sindrome algica cervicale (vedi pagina 4 della mia relazione, righe 8/9), ciò
che deve essere però discusso e considerato.
Considerandi
4) Dunque per quantificare un'incapacità lavorativa bisogna
considerare:
A) la
sindrome algica cervicale con le sue irradiazioni e limitazione di funzione,
come pure le importanti cefalee secondarie alla patologia cervicale.
B) i
deficit neuropsicologici, da ritenere di intensità da leggera a media.
Per quanto concerne
A: si può discutere una limitazione della capacità
lavorativa del 50%.
Per quanto concerne
B: stimo le limitazioni che ne conseguono essere del
25% (e non "poco rilevanti"), come scritto a pagina 12 della perizia
del SAM del 2006.
Dunque a seguito delle due patologie, anche se si
possono discutere delle interazioni fra la sindrome algica cronica e i deficit neuropsicologici, l'incapacità
lavorativa dovrebbe essere del 75%.
5) La perizia del SAM del 19.12.06 arriva ad altre conclusioni non
considerando in modo adeguato gli aspetti da me sottolineati. Inoltre lo
psichiatra parlava "di una sofferenza psichica", tale da far stimare
l'incapacità lavorativa che ne consegue essere del 20%, che se la si vuol considerare
sarebbe pure da sommare alle altre percentuali.
6) A mio avviso ci sono le condizioni (punti di vista nuovi,
necessità di approfondimenti) tali da motivare il tribunale a far riesaminare
il caso." (Doc. VIII/1)
2.8
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999
).
2.9
Dopo attenta
analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione
medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata,
giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante.
Al
riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.
DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso
di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su
un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione con la quale all’assicurata è stato
riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° settembre 2000, a causa dei disturbi neuropsicologici
attestati dal dr. __________ nel rapporto peritale del 7 agosto 2002, che
determinavano una inabilità lavorativa del 100% (doc. 28/1-19).
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
Al
riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione – visto lo scritto
del 27 dicembre 2005 del dr. __________(doc. 48/1-3) – ritenendo opportuno
valutare, come indicato dal dr. __________del SMR nelle sue annotazioni dell’8
maggio 2006, sia l’aspetto reumatologico, sia quello neuropsicologico (cfr.
doc. 51-1), ha disposto una perizia pluridisciplinare presso il SAM (doc. 56/1-13).
2.9.1
Nel suo
consulto reumatologico del 16 ottobre 2006 il dr. __________, dopo avere
ricordato di avere già valutato l’assicurata nel giugno 2002 – ritenendo allora
che l’assicurata non presentasse dal punto di vista strettamente reumatologico alcuna
patologia invalidante (21/1-6) - ha attestato uno stato clinico pressoché
invariato, giungendo alla conclusione che, da un punto di vista strettamente reumatologico,
l’assicurata sia completamente abile al lavoro (doc. 56-28).
A mente del TCA, non vi è ragione per mettere in
discussione tale valutazione, approfondita e motivata, che del resto non è
nemmeno stata contestata dalla ricorrente.
2.9.2
Per
quanto concerne la patologia psichiatrica, nel suo consulto del 12 ottobre
2006, il dr. __________ ha posto la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD10-F45.4)”, ritenendo l’assicurata, per tali motivi, inabile al
lavoro al 20%, a partire dal mese di gennaio 2005 (doc. 56-22).
Il TCA non ha motivi per scostarsi nemmeno da
questa valutazione specialistica, approfondita e motivata, che del resto non è
stata contestata dalla ricorrente.
2.9.3
Quanto alla patologia
neurologica-neuropsicologica, nel suo consulto del 16 ottobre 2006 il dr. __________,
posta la diagnosi di “stato da trauma distorsivo cervicale (19.7.1997) con
sindrome cervicale cronica e deficit cognitivi di entità al massimo lieve e
poco rilevanti dal punto di vista funzionale”, ha considerato l’assicurata
inabile al lavoro al massimo al 20%-30% (doc. 56-17).
Il TCA rileva che il dr. __________,
così come del resto già valutato dal dr. __________ nel suo consulto peritale
neurologico del 7 agosto 2002 (cfr. doc. 28/1-19), ha considerato che, dal
punto di vista neurologico, l’interessata non presenti delle patologie
invalidanti (doc. 56-16).
Il dr. __________, per
contro, contrariamente a quanto considerato dal dr. __________ nel suo referto
peritale del 7 agosto 2002 (cfr. doc. 28/1-19), ha ritenuto che l’interessata
presenti solo dei lievi deficit cognitivi, in grado di limitare il rendimento
dell’interessata al massimo nella misura del 20%-30% (doc. 56-17).
Tale conclusione è stata
presa dal dr. __________, nonostante i risultati dell’esame neuropsicologico
del 6 ottobre 2006 eseguito presso la Clinica __________ di __________ siano
rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’agosto 2002.
Come correttamente
indicato dal patrocinatore dell’assicurata, difatti, nel referto del 7 agosto
2002.
il dr. __________ e la neuropsicologa __________ erano giunti alla
conclusione che l’assicurata presentasse dei disturbi neuropsicologici che
limitavano sensibilmente la sua capacità lavorativa, rendendola totalmente
inabile al lavoro, a causa di un marcato rallentamento; di disturbi
dell’attenzione caratterizzati da rallentamento e fluttuazioni dell’attenzione
ai tempi di reazione; di difficoltà di attenzione divisa; di un rendimento
deficitario ad un test di concentrazione sostenuta e di un’affaticabilità
eccessiva; di disturbi da moderati a severi della memoria verbale e
visuo-spaziale e di una moderata riduzione della memoria verbale a breve
termine; di un risultato deficitario ad un test di ragionamento visuo-spaziale
da mettere comunque in relazione con il rallentamento e di disturbi di
attenzione (doc. 28-16).
Tali considerazioni sono
poi state ribadite dalla neuropsicologa __________ nella valutazione
neuropsicologica del 6 ottobre 2006 (doc. B). Nel rapporto del 16 ottobre 2006,
difatti, la neuropsicologa è giunta alla conclusione che “l’attuale valutazione
neuropsicologica (…) conferma la presenza di deficit cognitivi, già messi in
evidenza nel luglio 2002”, aggiungendo che i deficit
neuropsicologici dell’interessata “sono sempre costituiti da dei
deficit dell’attenzione caratterizzati da rallentamento e fluttuazioni
dell’attenzione all’esame dei tempi di reazione, difficoltà di attenzione
protratta nel tempo (sostenuta) e in situazioni in cui la paziente deve
svolgere 2 compiti simultaneamente (attenzione divisa); dei disturbi della
memoria anterograda a lungo termine verbale e visuo-spaziale e una netta
riduzione della memoria a breve termine (span) verbale. Rileviamo che i
risultati ottenuti al Test of Memory Malingering (TOMM) e al Digit Span sono
compatibili con un certo sovraccarico dei disturbi mnesici; un risultato
severamente deficitario ad un test di ragionamento visuo-spaziale (matrici
progressive di Raven); un rallentamento riscontrabile a diversi test
cronometrati (denominazione e lettura cronometrata, Parte B del Trail Making
test, fluenza verbale semantica)” (doc. B, sottolineatura della redattrice).
Nonostante tali
conclusioni, sostanzialmente invariate rispetto al 2002, il dr. __________ ha
ritenuto che, vista la chiara discrepanza fra i disturbi relativamente
importanti descritti nei test neuropsicologici e l’impressione clinica durante
l’esame della paziente, siano presenti tutt’al più solo lievi deficit
cognitivi, sottolineando che la questione relativa all’effettiva origine
organica dei deficit cognitivi dopo traumi distorsivi cervicali è tuttora
irrisolta nella letteratura medica e aggiungendo che “anche nella
letteratura medica recente si sottolinea l’importanza di non basare la
valutazione esclusivamente sui test neuropsicologici, i cui risultati sono
influenzati negativamente anche da fattori quali mancanza di motivazione e
concomitanti problemi medico-legali” (doc. 56-16).
A proposito delle considerazioni del dr. __________, il TCA
ricorda che la giurisprudenza federale sviluppata, in materia LAINF, sul nesso
di causalità in relazione a deficit cognitivi dopo traumi distorsivi cervicali ha
stabilito che non è sufficiente basare la valutazione esclusivamente sui test neuropsicologici,
ma occorre una valutazione combinata neurologica e neuropsicologica (cfr. al
riguardo DTF 134 V 109 c. 9.5.; STF U 273/06 del 9 agosto 2006; D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle
assicurazioni” in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2006 pag. 148 e segg. (148-153)),
ciò che, nel presente caso, è stato ad esempio fatto nel 2002 (cfr. Doc. 28-1).
L’assicurata ha contestato le conclusioni del perito neurologo,
evidenziando la stazionarietà dei suoi disturbi neuropsicologici, come
riscontrato nella valutazione neuropsicologica dell’ottobre 2006.
L’assicurata, inoltre, ad ulteriore prova dell’inattendibilità
delle conclusioni del dr. __________, ha trasmesso al TCA una presa di
posizione del dr. __________, Primario di neurologia della Clinica __________,
il quale ha osservato che peggioramenti o meglio variazioni di intensità della
sintomatologia sono possibili anche dopo anni nella sintomatologia
postraumatica a livello della sintomatologia algica e dei deficit
neuropsicologici (doc. C). Il dr. __________ ha poi sottolineato che “per
quanto riguarda l’impressione spontanea fatta dalla paziente ai medici del SAM,
di persona non sofferente di disturbi neuropsicologici, rispecchia la
situazione tipica di una sintomatologia che “non si vede” facilmente, ma è da
considerare importante e la si può verificare appunto con una testologia adatta”
(doc. C). Il dr. __________ ha quindi ritenuto l’assicurata abile al lavoro al
25%, con possibilità di aumentare in futuro tale percentuale al 50% (doc. C).
Il dr. __________ ha pure
predisposto una nuova valutazione neuropsicologica dell’interessata, avvenuta
il 23 agosto 2007. Nel referto del 3 settembre 2007, la neuropsicologa __________
ha avuto modo di nuovamente ribadire le conclusioni cui era già giunta in
passato, evidenziando che “i disturbi neuropsicologici della paziente sono
costituiti essenzialmente da deficit dell’attenzione e della memoria che,
seppure con leggere variazioni, sono stabili dalla prima valutazione del
luglio 2002 ad oggi. Essi sono suscettibili di ridurre il rendimento
durante lo svolgimento di un’attività lavorativa in qualità di impiegata di
commercio e limitano di conseguenza la capacità lavorativa della paziente”
(doc. C1, sottolineatura della redattrice).
In tale rapporto, infatti,
è stato evidenziato che, nonostante la presenza di lievi miglioramenti rispetto
all’esame dell’ottobre 2006, persistono comunque dei deficit neuropsicologici
caratterizzati da “dei deficit dell’attenzione selettiva e sostenuta con
affaticabilità mentale eccessiva; dei disturbi della memoria anterograda a
lungo termine verbale e visuo-spaziale e dei deficit della memoria a breve
termine (span) verbale. La memoria a breve termine visuo-spaziale è per contro
nella norma; un rallentamento psicomotorio che può essere evidenziato a diverse
prove cronometrate, denominazione in conflitto con la lettura, fluenza verbale
fonetica e semantica)” (doc. C1).
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto il referto neurologico del 3 settembre 2007 del dr. __________ e la
valutazione neuropsicologica del 3 settembre 2007 della psicologa __________
sono posteriori alla decisione impugnata (del 25 luglio 2007). Tuttavia,
occorre rilevare che in tali referti viene ribadita la sostanziale
stazionarietà dei disturbi neuropsicologici dell’interessata dal 2002 in poi e quindi facendo
riferimento alla situazione precedente la decisione impugnata. Pertanto,
potendo il referto del dr. __________ e la valutazione della neuropsicologa __________
permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al
provvedimento contestato, tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente
giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di
accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 23
aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Tutto ben considerato, quindi, questo Tribunale non può ritenere
probante la perizia neurologica del dr. __________ - il quale ha ritenuto
essere presenti, al massimo, solo lievi deficit cognitivi, poco rilevanti - contraddetta
in maniera motivata dalla valutazione specialistica del dr. __________ e supportata
dalle valutazioni neuropsicologiche della Clinica __________ – a mente dei
quali i deficit cognitivi dell’interessata sono importanti e, unitamente alla sindrome algica cervicale e alle importanti cefalee secondarie
alla patologia cervicale, limitano in maniera rilevante la capacità
lavorativa dell’interessata.
Vista la divergenza di opinioni fra il perito, dr. __________, e
il parere del dr. __________ e alla luce delle valutazioni neuropsicologiche
della Clinica __________, che confermano una stazionarietà dei disturbi
cognitivi dal 2002 in poi, questo Tribunale ritiene che il presente caso non
possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dottor __________.
È vero che i medici del SMR hanno ripetutamente
confermato la validità della valutazione peritale esperita dal dr. __________
per il SAM, nonostante le conclusioni della valutazione neuropsicologica della
Clinica __________ dell’ottobre 2006.
Nelle sue annotazioni del 25 maggio 2007 il dr. __________
ha affermato infatti che “una valutazione neuropsicologica è un supporto ad
una globale valutazione di tipo neurologico da parte del perito specialista (…)
e così è stato nel caso dell’assicurata RI 1 dove il neurologo competente dr. __________
prende posizione ben precisa riguardo l’abilità lavorativa includendo in essa
anche la valutazione neuropsicologica dell’ottobre 2006 effettuata a __________”
(doc. 65-1). Il dr. __________ ha poi aggiunto che “dopo queste osservazioni
a complemento delle osservazioni riportate dall’avvocato di parte e dopo avere
riletto il SAM, personalmente lo reputo coerente nelle sue valutazioni e
conclusioni globali mentre le osservazioni dell’avvocato non portano
significativi accertamenti o certificati medici che mettano in dubbio la
valutazione del SAM” (doc. 65-1).
Il dr. __________, dal canto suo, nelle
annotazioni del 21 settembre 2007, ha tra l’altro considerato incompleta la valutazione effettuata nel
2002, visto che mancava una valutazione psichiatrica e dato che il dr. __________
ha ripreso nella sua valutazione “in modo acritico i disturbi riscontrati
nell’esame neuropsicologico (…)”, aggiungendo che “l’attuale perizia SAM
valuta in modo dettagliato il caso e giustifica in modo dettagliato le ragioni
per le quali ci si discosta dalla valutazione peritale del 2002. A conferma di una eccessiva
valutazione dell’inabilità lavorativa da parte del dr. __________ è anche da
valutare la presa di posizione del dr. __________, il quale attesta in sede di
ricorso una capacità lavorativa del 25%-50%” (doc.
IV/1).
Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non
essendo specialisti in neurologia, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei
certificati specialistici del dr. __________ a fronte della valutazione
peritale del dr. __________ non era di competenza né del dr. __________, né del
dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I
142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza esistente
tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e quelle del dr. __________,
supportate dalla valutazione neuropsicologica della neuropsicologa __________,
non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con
sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto
di vista neurologico, giustifichi una incapacità lavorativa solo del 25%, come
stabilito dal dr. __________.
2.9.4
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e
l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento
a livello neurologico e neuropsicologico, presso un centro ospedaliero
universitario, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le
ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente, al fine
di stabilire se vi è realmente stato un miglioramento rispetto alla precedente
decisione.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
Le
richieste di audizione testimoniale del dr. __________ e di espletamento di una
perizia giudiziaria di natura neurologica formulate dal patrocinatore
dell’interessata (VI) sono quindi superate dal rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 25 luglio 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9.4..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster