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32.2007.285

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 ottobre 2008Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale

un SAM.

Dopo le valutazioni attuali del SAM si giustifica

una IL 25% per ogni tipo di attività per diminuito rendimento lavorativo a

causa del danno neuropsicologico presente.

Personalmente ritengo corretto giustificare tale

limitazione a decorrere dal SAM 10.2006. Vi è discrepanza tra dati obiettivi ed

il dato clinico anamnestico, tra gli status e l'anamnesi ed il comportamento

agli esami effettuati.

Tutti gli specialisti concordano con una minima

limitazione come sopradescritto a carattere globale dettata soprattutto dal

danno residuale neuropsicologico di carattere lieve che non preclude un normale

ma lievemente rallentato ma adeguato comportamento.

A mio giudizio si impone una valutazione Al per

aiuto al reinserimento lavorativo in questa giovane Ata." (Doc. 58-1)

Nelle successive annotazioni del 25 maggio 2007,

il dr. __________, dopo avere rivalutato il caso a fronte delle contestazioni

dell’interessata contro il progetto di soppressione della rendita, ha indicato:

"

Una valutazione neuropsicologica è un supporto

ad una globale valutazione di tipo neurologico da parte del perito specialista

se egli lo ritiene il caso per poter arrivare ad una conclusione sia terapeutica

che assicurativa. E così è stato nel caso dell'Ata RI 1 dove il neurologo

competente dr. __________ prende posizione ben precisa riguardo l'abilità

lavorativa includendo in essa anche la valutazione neuropsicologica del 10.2006

effettuata a __________.

Una valutazione neuropsicologica è un aiuto per

il neurologo come per esempio un elettrocardiogramma per un internista

cardiologo e quindi lo specialista responsabile è sicuramente competente per

tale valutazione.

Dopo queste osservazioni a complemento delle

osservazioni riportate dall'Avv. di parte e dopo aver riletto il SAM

personalmente lo reputo coerente nelle sue valutazioni e conclusioni globali

mentre le osservazioni dell'avv. non portano significativi accertamenti o

certificati medici che mettano in dubbio la valutazione del SAM." (Doc.

65-1)

2.7. A seguito

della decisione con la quale l’amministrazione ha soppresso la rendita,

l’assicurata ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e meglio:

-

rapporto del 16 ottobre 2006 relativo alla

valutazione neuropsicologica del 6 ottobre 2006, redatto dal dr. __________,

neuropsicologo responsabile dell’unità operativa di neuropsicologia e logopedia

della Clinica __________ di __________ e della dipl. psych. __________,

psicologa spec. in neuropsicologia FSP, che giunge alle seguenti conclusioni:

" (...)

L'attuale valutazione

neuropsicologica di questa paziente che ha subito un trauma distorsivo della

colonna cervicale il 19.07.2006 conferma la presenza di deficit cognitivi, già

messi in evidenza nel luglio 2002. I deficit neuropsicologici della paziente

sono sempre costituiti da:

- dei deficit dell'attenzione caratterizzati da rallentamento e

fluttuazioni dell'attenzione all'esame dei tempi di reazione, difficoltà di

attenzione protratta nel tempo (sostenuta) e in situazioni in cui la paziente

deve svolgere 2 compiti simultaneamente (attenzione divisa);

- dei disturbi della memoria anterograda a lungo termine verbale e

visuo-spaziale e una netta riduzione della memoria a breve termine (span) verbale.

Rileviamo che i risultati ottenuti al Test of Memory Malingering (TOMM) e al

Digit Span sono compatibili con un certo sovraccarico dei disturbi mnesici;

- un risultato severamente deficitario ad un test di ragionamento

visuo-spaziale (matrici progressive di Raven);

- un rallentamento riscontrabile a diversi test cronometrati

(denominazione e lettura cronometrata, Parte B del Trail Making test, fluenza

verbale semantica)." (Doc. B)

-

rapporto neurologico del 3 settembre 2007 del

dr. __________, Primario di neurologia della Clinica __________ di __________,

indirizzato al patrocinatore dell’interessata, del seguente tenore:

" Come

da Lei richiesto con lettera del 9 maggio 2007, ho esaminato clinicamente la

paziente il 23.08.07. Dopo lo studio degli atti ho ritenuto opportuno una

rivalutazione neuropsicologica. Lo stesso giorno è stata dunque eseguita una

valutazione neuropsicologica di controllo (primo documento del 7 agosto 2002 e

ultimo documento del 6 ottobre 2006).

Come richiesto,

prendo nella mia valutazione posizione sulla capacità lavorativa della paziente.

Ho considerato i

documenti messi a mia disposizione da Lei e dalla paziente:

Rapporto del Dr. __________

del 2 ottobre del 1999, rapporto del Dr. __________ del 24.07.00, rapporto

della Clinica di riabilitazione di __________ del 17.04.00, rapporto della

Clinica di riabilitazione di __________ del 06.06.00, perizia della Clinica __________

del 07.08.02, perizia pluridisciplinare del SAM di Bellinzona del 19.12.06.

Anamnesi

L'anamnesi remota è ricordata

nei documenti a Lei noti.

La paziente riferisce

oggi di continuare a soffrire di algie cervicali presenti costantemente,

maggiormente nella zona bassa del collo. A destra il dolore irradia

regolarmente nel braccio, molto di più che a sinistra, accompagnato a destra

anche da sensazioni di formicolio. I dolori cervicali irradiano verso la testa.

Le cefalee le sente verso la parte anteriore della testa fino nella zona degli

occhi.

I periodi di maggior dolore sono accompagnati da nausea e talvolta da

vomito. I periodi con nausea possono anche essere prolungati e durare ore.

La notte è disturbata

dai dolori. Il sonno è ridotto dai dolori cervicali. Sono presenti anche dolori

lombari.

Il tipo di dolore e

la sua localizzazione non è variata negli ultimi anni.

Contro i dolori aiuta

Maxalt lingual. Ha già ricevuto svariati medicamenti che diminuivano il dolore

per un certo tempo, ma poi si sono sempre ripresentati.

Per quanto riguarda i

disturbi cognitivi, rimando all'anamnesi riferita nel documento sulla

valutazione neuropsicologica.

La paziente ora è a

domicilio senza un'attività lucrativa. Con perizia del 19.12.06, il SAM ha

giudicato la paziente abile al lavoro al 100%.

Esame neurologico

Testa: la muscolatura

paravertebrale cervicale mostra un tono aumentato ed è dolorante alla

digitopressione, maggiormente a destra distalmente e sinistra nella zona

suboccipitale. La rotazione della testa è leggermente limitata (ca. 5°) bilateralmente ed è accompagnata da

dolore nella fase finale, maggiormente a sinistra. La retro- e anteroflessione

della testa sono accompagnate da dolore nella fase finale del movimento.

Non vi sono deficit

sensomotori delle estremità superiori. I movimenti sono liberi.

Valutazione

neuropsicologica

Vedi allegato.

Valutazione e proposte

Diagnosi:

La paziente soffre di

una sindrome algica cervicale con irradiazione nel braccio destro e

verso la testa, con conseguenti dolori fino alla mano destra accompagnati da

formicolii e cefalee che irradiano fino alla zona frontale, inoltre sono

presenti deficit neuropsicologici essenzialmente sotto forma di deficit

dell'attenzione con affaticabilità mentale eccessiva, disturbi della memoria e

rallentamento. La sintomatologia è presente dal 1997 in stato dopo incidente

della circolazione del 19.07.1997 con meccanismo di accelerazione-decelerazione

della colonna cervicale.

Non ho potuto

constatare reperti che possano far pensare alla presenza di elementi per la

diagnosi di una cosiddetta "fibromialgia" (vedi perizia SAM, p. 10).

Esami:

Il neurostato

non mostra oggi deficit senso-motori delle estremità superiori, ma una

patologia locale a livello cervicale, come descritto nel neurostato.

Il decorso dal punto

di vista neuropsicologico è caratterizzato da una stabilità dei disturbi dalla

prima valutazione del luglio 2002 ad oggi (vedi anche rapporto di

neuropsicologia attuale, pag. 3).

Gli esami

radiologici, in parte da me visionati, non mostrano patologie sicure a

livello della colonna cervicale.

La diagnosi si basa

sull'esame neurologico da me effettuato e sulla valutazione neuropsicologica.

La sintomatologia

algica può ben essere spiegata dai referti clinici locali a livello della

colonna cervicale. La paziente riferisce che la sintomatologia è restata, a

parte variazioni di intensità, la stessa durante tutti gli anni che hanno

seguito l'incidente. Non ho motivi per non considerare giusta questa

affermazione. La paziente riferisce di aver sempre cercato di superare le sue

difficoltà anche senza assidue visite mediche cercando strategie adatte a superare

i suoi problemi. A diverse riprese ha avuto bisogno di terapie farmacologiche e

di terapie quali la fisioterapia o terapie complementari, e ciò fino ad oggi.

La situazione è oggi

senza dubbio cronica. Approcci terapeutici continuano ad essere necessari,

bisognerà discutere nuove strategie.

I disturbi

cognitivi accusati dalla paziente sono tipici per uno stato dopo trauma da

accelerazione-decelerazione della colonna cervicale (vedi primo esame

neuropsicologico). È tipica anche una costanza dei risultati dei test nei

pazienti in cui la sintomatologia algica non migliora in modo evidente, anche

se variazioni di intensità sono ben comprensibili. Un ruolo preponderante nella

cronificazione dei deficit neuropsicologici è giocata dalla sindrome algica resistente

alle terapie.

A pag. 11 del

rapporto del SAM si legge, che non bisogna basare la valutazione di un paziente

esclusivamente sui risultati dei test neuropsicologici. Questo è evidente.

Viene asserito che i test possono essere influenzati negativamente da

"mancanza di motivazione e concomitanti problemi medico-legali".

Anche questa asserzione è evidente e vale per tutti i tipi di test che

coinvolgono in qualche modo - in modo particolare - la volontà del paziente, ma

si dovrebbero considerare anche aspetti dell'inconscio ciò che deve essere

fatto con grande prudenza e esperienza. In ogni caso è compito di chi esegue e

analizza i risultati dei test verificare componenti che possano influenzare i

risultati. Nel caso in discussione la motivazione era ed è presente ed altre

componenti sono ancora da dimostrare. Peggioramenti, che io chiamerei

variazioni di intensità della sintomatologia, sono ben possibili anche dopo

anni nella sintomatologia postraumatica a livello della sintomatologia algica e

dei deficit per esempio neuropsicologici. Ciò è dovuto alla naturale variazione

dell'intensità della sintomatologia e al ruolo che senza dubbio gioca la

componente legata alla cronicità dei sintomi.

Nella perizia del

SAM, sempre a pag. 11 viene discussa l'asserzione "un certo sovraccarico

di disturbi mnesici" (valutazione neuropsicologica del 6 ottobre 2006,

pag. 3), spiegando che "significa che vi sono anche elementi oggettivi in

favore di un problema funzionale e non organico". Da notare che in effetti

il testo era il seguente: "un certo sovraccarico dei disturbi

mnesici", che in italiano ha un significato ben diverso. In effetti però i

test sembravano rendere plausibile la possibilità della presenza di un’accentuazione

dei disturbi della memoria da parte della paziente, per esempio nell'ambito di

una collaborazione non ottimale.

Da notare però, ciò

che mi sembra più importante, che la valutazione attuale (agosto 2007) mostra

risultati migliorati, ciò che parla contro una mancanza di collaborazione.

Per quanto riguarda

l'impressione spontanea fatta dalla paziente ai medici del SAM, di persona non

sofferente di disturbi neuropsicologici, rispecchia la situazione tipica di una

sintomatologia che "non si vede" facilmente, ma è da considerare

importante e la si può verificare appunto con una testologia adatta.

Il mio giudizio

sulla capacità lavorativa è il seguente:

La perizia del SAM,

pag. 11 ricorda che la presenza di un neurostato normale implica di per sé una

capacità lavorativa del 100%. Questa affermazione non è accettabile: bisogna

considerare la sindrome algica cervicale (con le sue irradiazioni) e le

limitazioni di funzione conseguenti da essa, almeno se ci si limita a questi

aspetti tralasciando i deficit neuropsicologici. Anche i deficit

neuropsicologici sono però da considerare.

Un'attività di

formazione o un lavoro leggero (dettagli ancora da descrivere) sono attività

possibili, se confacenti alla sintomatologia e alle limitazioni che ne

conseguono.

La paziente potrebbe

iniziare con un tentativo di attività, penso abbia maggior possibilità di

successo con una percentuale di impiego attorno al 25%. Questo con lo scopo poi

di aumentare la percentuale e dunque il carico in funzione dell'evoluzione

della situazione, per esempio fino al 50%.

La paziente mi ha

informato che pensa di iniziare una formazione nel campo di terapie

complementari a partire da settembre. Posso solo sostenere questa iniziativa.

Bisognerà seguire esattamente l'evoluzione e sostenere la paziente durante

questa prova spontanea di reinserimento.

Penso sia utile

informare l'AI dell'iniziativa della paziente e della necessità di sostenerla

in un reinserimento professionale.

Penso siano necessari

controlli medici regolari in modo particolare dopo l'inizio di attività

regolari di formazione o lavorative." (Doc. C)

-

rapporto del 3 settembre 2007 in merito alla valutazione

neuropsicologica del 23 agosto 2007, redatto dal dr. __________ e della dipl.

psych. __________, psicologa spec. in neuropsicologia FSP, che giunge alle

seguenti conclusioni:

" (...)

La valutazione di

questa paziente mette in evidenza, malgrado la presenza di lievi miglioramenti

rispetto all'esame effettuato nell'ottobre 2006, la persistenza di deficit

neuropsicologici caratterizzati da:

-

dei deficit dell'attenzione selettiva e sostenuta con

affaticabilità mentale eccessiva;

-

dei disturbi della memoria anterograda a lungo termine

verbale e visuo-spaziale e dei deficit della memoria a breve termine (span)

verbale. La memoria a breve termine visuo-spaziale è per contro nella norma;

-

un rallentamento psicomotorio che può essere

evidenziato a diverse prove cronometrate (lettura e denominazione cronometrate,

denominazione in conflitto con la lettura, fluenza verbale fonemica e

semantica).

Per contro, il

linguaggio, le funzioni esecutive e il ragionamento testato su materiale

visuo-spaziale si situano globalmente nei limiti della norma.

In sintesi, i

disturbi neuropsicologici della paziente sono costituiti essenzialmente da

deficit dell'attenzione e della memoria e, seppure con delle leggere

variazioni, sono stabili dalla prima valutazione del luglio 2002 ad oggi. Essi

sono suscettibili di ridurre il rendimento durante lo svolgimento di

un'attività lavorativa in qualità di impiegata di commercio e limitano di

conseguenza la capacità lavorativa della paziente."

(Doc. C1)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 21

settembre 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha

osservato:

"

Assicurata peritata dal dr. __________ 7.5.2002

DIAGNOSI

- sindrome cervico-vertebrale e cervico-cefale con episodi a

carattere neuro-vegetativo in paziente con stato dopo colpo di frusta avvenuto

in data 19.07.1997

Dal punto di vista reumatologico strettamente

determinato non vi sono incapacità lavorative. I reperti oggettivabili sono blandi

sia dal punto di vista clinico che radiologico. I problemi principali sono

riferiti a dei disturbi neurovegetativi ed eventualmente a delle problematiche

neuropsicologiche. Una valutazione quindi globale della situazione della

paziente sarà da completare con una perizia neurologica che ponga

particolarmente rilievo sulle problematiche a carattere emicranico della

paziente, nonché con una valutazione di tipo neuropsicologico che possa

determinare se vi sono effettivamente alterazioni in questo senso.

Segue perizia neuropsicologica dr. __________:

Diagnosi:

- Stato

dopo trauma distorsivo della colonna cervicale (19.07.1997) con:

○ deficit neuropsicologici di entità da moderata a severa

dell'attenzione e della memoria, un marcato rallentamento, deficit di

concentrazione ed affaticabilità eccessiva

○ sindrome

cervico-cefalgica e cervico-brachiale cronica

- Lombalgia

cronica

I disturbi neuropsicologici riscontrati limitano

sensibilmente la sua capacità lavorativa, alla quale si associa un'ulteriore riduzione

della capacità lavorativa a causa dei dolori.

In un'attività professionale impegnativa e

complessa come quella svolta precedentemente nel marketing e nella gestione del

personale, la paziente è inabile al lavoro al 100%. Comunque, anche per altri

lavori, per esempio lavori d'ufficio più semplici, l'inabilità lavorativa è al

momento attuale completa.

I dolori lombari non causano attualmente una

disabilità lavorativa.

Decisione UAI del 10.2002: grado AI 80% dal

9.2000.

Prima revisione:

viene richiesta perizia SAM eseguita 10.2006:

dal lato reumatologico abile al lavoro al 100%

valutazione neuropsicologica in pratica

sovrapponibile a quella del 2002

impedimento psichiatrico valutato in un 20%

conclusioni SAM: abile al 75%

progetto di decisione del 13.4.2007:

- soppressione della rendita d'invalidità

decisione del 25.7.2007:

- soppressione della rendita

ricorso tribunale:

viene presentato rapporto dr. __________ del

3.9.2007:

- stabilità dei disturbi neuropsicologici

dal 2002

-

riassunto esame neuropsicologico: deficit d'attenzione e della memoria e,

seppure con delle leggere variazioni, sono stabili dalla prima valutazione del

luglio 2002 ad oggi.

Essi sono

suscettibili di ridurre il rendimento durante lo svolgimento di un'attività lavorativa

in qualità di impiegata di commercio e limitano di conseguenza la capacità

lavorativa della paziente.

Valutazione:

retrospettivamente la valutazione effettuata nel

2002 era incompleta mancando una valutazione psichiatrica, inoltre il dr. __________,

oltre a riprendere in modo acritico i disturbi riscontrati nell'esame

neuropsicologico nella sua valutazione aveva preso in considerazione la

problematica del mal di schiena, patologia che da parte del dr. __________ era

stata valutata senza influsso sulla capacità lavorativa.

L'attuale perizia SAM valuta in modo dettagliato

il caso e giustifica in modo dettagliato le ragioni per le quali ci si discosta

dalla valutazione peritale del 2002.

A conferma di una eccessiva valutazione

dell'inabilità lavorativa da parte del dr. __________ è anche da valutare la

presa di posizione del dr. __________ il quale attesta in sede di ricorso una

capacità lavorativa del 25-50%.

In conclusione ritengo dal punto di vista medico

l'attuale valutazione SAM coerente e dettagliata." (Doc. IV/1)

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA uno scritto

del 12 dicembre 2007 del dr. __________, indirizzato al patrocinatore, del

seguente tenore:

"

Ho letto la presa di posizione del 21.09.07

dell'Al (redatta dal Dr. __________) e risponderei alle Sue domande nel modo

seguente:

1) Il riassunto della storia passata fatta dal Dr. __________ non

porta elementi nuovi.

2) Il Dr. __________ sottolinea, che la mia valutazione si discosta

da quella del Dr. __________, portando alle conclusioni che la paziente ha una

capacità lavorativa del 25-50% (e non dello 0% come attestato dal Dr. __________).

3) Io aggiungerei che il Dr. __________ non considera in modo

appropriato i deficit neuropsicologici (non mai contestati con argomenti

validi), altrimenti non potrebbe arrivare a sostenere le conclusioni della

perizia del SAM da lui citata, che valuta la capacità lavorativa del 75%. Lui

stesso cita un impedimento psichiatrico del 20% (da verificare), ma non

considera i deficit neuropsicologici esistenti ai fini del giudizio sulla

limitazione della capacità lavorativa. Inoltre non ritiene esistente una

sindrome algica cervicale (vedi pagina 4 della mia relazione, righe 8/9), ciò

che deve essere però discusso e considerato.

Considerandi

4) Dunque per quantificare un'incapacità lavorativa bisogna

considerare:

A) la

sindrome algica cervicale con le sue irradiazioni e limitazione di funzione,

come pure le importanti cefalee secondarie alla patologia cervicale.

B) i

deficit neuropsicologici, da ritenere di intensità da leggera a media.

Per quanto concerne

A: si può discutere una limitazione della capacità

lavorativa del 50%.

Per quanto concerne

B: stimo le limitazioni che ne conseguono essere del

25% (e non "poco rilevanti"), come scritto a pagina 12 della perizia

del SAM del 2006.

Dunque a seguito delle due patologie, anche se si

possono discutere delle interazioni fra la sindrome algica cronica e i deficit neuropsicologici, l'incapacità

lavorativa dovrebbe essere del 75%.

5) La perizia del SAM del 19.12.06 arriva ad altre conclusioni non

considerando in modo adeguato gli aspetti da me sottolineati. Inoltre lo

psichiatra parlava "di una sofferenza psichica", tale da far stimare

l'incapacità lavorativa che ne consegue essere del 20%, che se la si vuol considerare

sarebbe pure da sommare alle altre percentuali.

6) A mio avviso ci sono le condizioni (punti di vista nuovi,

necessità di approfondimenti) tali da motivare il tribunale a far riesaminare

il caso." (Doc. VIII/1)

2.8

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.9

Dopo attenta

analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata,

giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante.

Al

riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.

DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso

di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su

un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel caso

concreto si tratta quindi della decisione con la quale all’assicurata è stato

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° settembre 2000, a causa dei disturbi neuropsicologici

attestati dal dr. __________ nel rapporto peritale del 7 agosto 2002, che

determinavano una inabilità lavorativa del 100% (doc. 28/1-19).

Si tratta

quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione – visto lo scritto

del 27 dicembre 2005 del dr. __________(doc. 48/1-3) – ritenendo opportuno

valutare, come indicato dal dr. __________del SMR nelle sue annotazioni dell’8

maggio 2006, sia l’aspetto reumatologico, sia quello neuropsicologico (cfr.

doc. 51-1), ha disposto una perizia pluridisciplinare presso il SAM (doc. 56/1-13).

2.9.1

Nel suo

consulto reumatologico del 16 ottobre 2006 il dr. __________, dopo avere

ricordato di avere già valutato l’assicurata nel giugno 2002 – ritenendo allora

che l’assicurata non presentasse dal punto di vista strettamente reumatologico alcuna

patologia invalidante (21/1-6) - ha attestato uno stato clinico pressoché

invariato, giungendo alla conclusione che, da un punto di vista strettamente reumatologico,

l’assicurata sia completamente abile al lavoro (doc. 56-28).

A mente del TCA, non vi è ragione per mettere in

discussione tale valutazione, approfondita e motivata, che del resto non è

nemmeno stata contestata dalla ricorrente.

2.9.2

Per

quanto concerne la patologia psichiatrica, nel suo consulto del 12 ottobre

2006, il dr. __________ ha posto la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD10-F45.4)”, ritenendo l’assicurata, per tali motivi, inabile al

lavoro al 20%, a partire dal mese di gennaio 2005 (doc. 56-22).

Il TCA non ha motivi per scostarsi nemmeno da

questa valutazione specialistica, approfondita e motivata, che del resto non è

stata contestata dalla ricorrente.

2.9.3

Quanto alla patologia

neurologica-neuropsicologica, nel suo consulto del 16 ottobre 2006 il dr. __________,

posta la diagnosi di “stato da trauma distorsivo cervicale (19.7.1997) con

sindrome cervicale cronica e deficit cognitivi di entità al massimo lieve e

poco rilevanti dal punto di vista funzionale”, ha considerato l’assicurata

inabile al lavoro al massimo al 20%-30% (doc. 56-17).

Il TCA rileva che il dr. __________,

così come del resto già valutato dal dr. __________ nel suo consulto peritale

neurologico del 7 agosto 2002 (cfr. doc. 28/1-19), ha considerato che, dal

punto di vista neurologico, l’interessata non presenti delle patologie

invalidanti (doc. 56-16).

Il dr. __________, per

contro, contrariamente a quanto considerato dal dr. __________ nel suo referto

peritale del 7 agosto 2002 (cfr. doc. 28/1-19), ha ritenuto che l’interessata

presenti solo dei lievi deficit cognitivi, in grado di limitare il rendimento

dell’interessata al massimo nella misura del 20%-30% (doc. 56-17).

Tale conclusione è stata

presa dal dr. __________, nonostante i risultati dell’esame neuropsicologico

del 6 ottobre 2006 eseguito presso la Clinica __________ di __________ siano

rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’agosto 2002.

Come correttamente

indicato dal patrocinatore dell’assicurata, difatti, nel referto del 7 agosto

2002.

il dr. __________ e la neuropsicologa __________ erano giunti alla

conclusione che l’assicurata presentasse dei disturbi neuropsicologici che

limitavano sensibilmente la sua capacità lavorativa, rendendola totalmente

inabile al lavoro, a causa di un marcato rallentamento; di disturbi

dell’attenzione caratterizzati da rallentamento e fluttuazioni dell’attenzione

ai tempi di reazione; di difficoltà di attenzione divisa; di un rendimento

deficitario ad un test di concentrazione sostenuta e di un’affaticabilità

eccessiva; di disturbi da moderati a severi della memoria verbale e

visuo-spaziale e di una moderata riduzione della memoria verbale a breve

termine; di un risultato deficitario ad un test di ragionamento visuo-spaziale

da mettere comunque in relazione con il rallentamento e di disturbi di

attenzione (doc. 28-16).

Tali considerazioni sono

poi state ribadite dalla neuropsicologa __________ nella valutazione

neuropsicologica del 6 ottobre 2006 (doc. B). Nel rapporto del 16 ottobre 2006,

difatti, la neuropsicologa è giunta alla conclusione che “l’attuale valutazione

neuropsicologica (…) conferma la presenza di deficit cognitivi, già messi in

evidenza nel luglio 2002”, aggiungendo che i deficit

neuropsicologici dell’interessata “sono sempre costituiti da dei

deficit dell’attenzione caratterizzati da rallentamento e fluttuazioni

dell’attenzione all’esame dei tempi di reazione, difficoltà di attenzione

protratta nel tempo (sostenuta) e in situazioni in cui la paziente deve

svolgere 2 compiti simultaneamente (attenzione divisa); dei disturbi della

memoria anterograda a lungo termine verbale e visuo-spaziale e una netta

riduzione della memoria a breve termine (span) verbale. Rileviamo che i

risultati ottenuti al Test of Memory Malingering (TOMM) e al Digit Span sono

compatibili con un certo sovraccarico dei disturbi mnesici; un risultato

severamente deficitario ad un test di ragionamento visuo-spaziale (matrici

progressive di Raven); un rallentamento riscontrabile a diversi test

cronometrati (denominazione e lettura cronometrata, Parte B del Trail Making

test, fluenza verbale semantica)” (doc. B, sottolineatura della redattrice).

Nonostante tali

conclusioni, sostanzialmente invariate rispetto al 2002, il dr. __________ ha

ritenuto che, vista la chiara discrepanza fra i disturbi relativamente

importanti descritti nei test neuropsicologici e l’impressione clinica durante

l’esame della paziente, siano presenti tutt’al più solo lievi deficit

cognitivi, sottolineando che la questione relativa all’effettiva origine

organica dei deficit cognitivi dopo traumi distorsivi cervicali è tuttora

irrisolta nella letteratura medica e aggiungendo che “anche nella

letteratura medica recente si sottolinea l’importanza di non basare la

valutazione esclusivamente sui test neuropsicologici, i cui risultati sono

influenzati negativamente anche da fattori quali mancanza di motivazione e

concomitanti problemi medico-legali” (doc. 56-16).

A proposito delle considerazioni del dr. __________, il TCA

ricorda che la giurisprudenza federale sviluppata, in materia LAINF, sul nesso

di causalità in relazione a deficit cognitivi dopo traumi distorsivi cervicali ha

stabilito che non è sufficiente basare la valutazione esclusivamente sui test neuropsicologici,

ma occorre una valutazione combinata neurologica e neuropsicologica (cfr. al

riguardo DTF 134 V 109 c. 9.5.; STF U 273/06 del 9 agosto 2006; D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle

assicurazioni” in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2006 pag. 148 e segg. (148-153)),

ciò che, nel presente caso, è stato ad esempio fatto nel 2002 (cfr. Doc. 28-1).

L’assicurata ha contestato le conclusioni del perito neurologo,

evidenziando la stazionarietà dei suoi disturbi neuropsicologici, come

riscontrato nella valutazione neuropsicologica dell’ottobre 2006.

L’assicurata, inoltre, ad ulteriore prova dell’inattendibilità

delle conclusioni del dr. __________, ha trasmesso al TCA una presa di

posizione del dr. __________, Primario di neurologia della Clinica __________,

il quale ha osservato che peggioramenti o meglio variazioni di intensità della

sintomatologia sono possibili anche dopo anni nella sintomatologia

postraumatica a livello della sintomatologia algica e dei deficit

neuropsicologici (doc. C). Il dr. __________ ha poi sottolineato che “per

quanto riguarda l’impressione spontanea fatta dalla paziente ai medici del SAM,

di persona non sofferente di disturbi neuropsicologici, rispecchia la

situazione tipica di una sintomatologia che “non si vede” facilmente, ma è da

considerare importante e la si può verificare appunto con una testologia adatta”

(doc. C). Il dr. __________ ha quindi ritenuto l’assicurata abile al lavoro al

25%, con possibilità di aumentare in futuro tale percentuale al 50% (doc. C).

Il dr. __________ ha pure

predisposto una nuova valutazione neuropsicologica dell’interessata, avvenuta

il 23 agosto 2007. Nel referto del 3 settembre 2007, la neuropsicologa __________

ha avuto modo di nuovamente ribadire le conclusioni cui era già giunta in

passato, evidenziando che “i disturbi neuropsicologici della paziente sono

costituiti essenzialmente da deficit dell’attenzione e della memoria che,

seppure con leggere variazioni, sono stabili dalla prima valutazione del

luglio 2002 ad oggi. Essi sono suscettibili di ridurre il rendimento

durante lo svolgimento di un’attività lavorativa in qualità di impiegata di

commercio e limitano di conseguenza la capacità lavorativa della paziente”

(doc. C1, sottolineatura della redattrice).

In tale rapporto, infatti,

è stato evidenziato che, nonostante la presenza di lievi miglioramenti rispetto

all’esame dell’ottobre 2006, persistono comunque dei deficit neuropsicologici

caratterizzati da “dei deficit dell’attenzione selettiva e sostenuta con

affaticabilità mentale eccessiva; dei disturbi della memoria anterograda a

lungo termine verbale e visuo-spaziale e dei deficit della memoria a breve

termine (span) verbale. La memoria a breve termine visuo-spaziale è per contro

nella norma; un rallentamento psicomotorio che può essere evidenziato a diverse

prove cronometrate, denominazione in conflitto con la lettura, fluenza verbale

fonetica e semantica)” (doc. C1).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto il referto neurologico del 3 settembre 2007 del dr. __________ e la

valutazione neuropsicologica del 3 settembre 2007 della psicologa __________

sono posteriori alla decisione impugnata (del 25 luglio 2007). Tuttavia,

occorre rilevare che in tali referti viene ribadita la sostanziale

stazionarietà dei disturbi neuropsicologici dell’interessata dal 2002 in poi e quindi facendo

riferimento alla situazione precedente la decisione impugnata. Pertanto,

potendo il referto del dr. __________ e la valutazione della neuropsicologa __________

permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al

provvedimento contestato, tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente

giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 23

aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Tutto ben considerato, quindi, questo Tribunale non può ritenere

probante la perizia neurologica del dr. __________ - il quale ha ritenuto

essere presenti, al massimo, solo lievi deficit cognitivi, poco rilevanti - contraddetta

in maniera motivata dalla valutazione specialistica del dr. __________ e supportata

dalle valutazioni neuropsicologiche della Clinica __________ – a mente dei

quali i deficit cognitivi dell’interessata sono importanti e, unitamente alla sindrome algica cervicale e alle importanti cefalee secondarie

alla patologia cervicale, limitano in maniera rilevante la capacità

lavorativa dell’interessata.

Vista la divergenza di opinioni fra il perito, dr. __________, e

il parere del dr. __________ e alla luce delle valutazioni neuropsicologiche

della Clinica __________, che confermano una stazionarietà dei disturbi

cognitivi dal 2002 in poi, questo Tribunale ritiene che il presente caso non

possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dottor __________.

È vero che i medici del SMR hanno ripetutamente

confermato la validità della valutazione peritale esperita dal dr. __________

per il SAM, nonostante le conclusioni della valutazione neuropsicologica della

Clinica __________ dell’ottobre 2006.

Nelle sue annotazioni del 25 maggio 2007 il dr. __________

ha affermato infatti che “una valutazione neuropsicologica è un supporto ad

una globale valutazione di tipo neurologico da parte del perito specialista (…)

e così è stato nel caso dell’assicurata RI 1 dove il neurologo competente dr. __________

prende posizione ben precisa riguardo l’abilità lavorativa includendo in essa

anche la valutazione neuropsicologica dell’ottobre 2006 effettuata a __________”

(doc. 65-1). Il dr. __________ ha poi aggiunto che “dopo queste osservazioni

a complemento delle osservazioni riportate dall’avvocato di parte e dopo avere

riletto il SAM, personalmente lo reputo coerente nelle sue valutazioni e

conclusioni globali mentre le osservazioni dell’avvocato non portano

significativi accertamenti o certificati medici che mettano in dubbio la

valutazione del SAM” (doc. 65-1).

Il dr. __________, dal canto suo, nelle

annotazioni del 21 settembre 2007, ha tra l’altro considerato incompleta la valutazione effettuata nel

2002, visto che mancava una valutazione psichiatrica e dato che il dr. __________

ha ripreso nella sua valutazione “in modo acritico i disturbi riscontrati

nell’esame neuropsicologico (…)”, aggiungendo che “l’attuale perizia SAM

valuta in modo dettagliato il caso e giustifica in modo dettagliato le ragioni

per le quali ci si discosta dalla valutazione peritale del 2002. A conferma di una eccessiva

valutazione dell’inabilità lavorativa da parte del dr. __________ è anche da

valutare la presa di posizione del dr. __________, il quale attesta in sede di

ricorso una capacità lavorativa del 25%-50%” (doc.

IV/1).

Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non

essendo specialisti in neurologia, l’apprezzamento della rilevanza o meno dei

certificati specialistici del dr. __________ a fronte della valutazione

peritale del dr. __________ non era di competenza né del dr. __________, né del

dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I

142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discordanza esistente

tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e quelle del dr. __________,

supportate dalla valutazione neuropsicologica della neuropsicologa __________,

non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con

sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto

di vista neurologico, giustifichi una incapacità lavorativa solo del 25%, come

stabilito dal dr. __________.

2.9.4

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e

l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento

a livello neurologico e neuropsicologico, presso un centro ospedaliero

universitario, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente, al fine

di stabilire se vi è realmente stato un miglioramento rispetto alla precedente

decisione.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

Le

richieste di audizione testimoniale del dr. __________ e di espletamento di una

perizia giudiziaria di natura neurologica formulate dal patrocinatore

dell’interessata (VI) sono quindi superate dal rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 25 luglio 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9.4..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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