Lexipedia

Decisione

32.2007.286

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 ottobre 2008Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività

lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.

cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere

dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato

d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito

ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia

essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981

pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non

proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,

l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile

alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,

pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il

marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003,

inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.6. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del

27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del

22 ottobre 2001 in re W., I

224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate

quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa

dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

In STFA I

782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito

ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che

l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati

contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato

correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

2.7. Nell’ambito

della procedura inc. 32.2003.87, in data 24 gennaio 2003, il Dr. Med. __________,

su incarico dell’UAI, ha proceduto alla seguente valutazione peritale: (doc. AI

23-1):

"

(…)

5.- GRADO DI

CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' LUCRATIVA O

DELL'ATTIVITÀ' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Il paziente ha subito due interventi per ernia discale, un primo

risalente al 1989 in sede lombare con allora una lombosciatalgia a destra

dovuta ad un conflitto discoradi­colare S1, un secondo nel maggio 2000 al

livello C5/6 per una sindrome radicolare iperalgica causata da un lussato

erniarío libero.

Al livello lombare l'evoluzione postoperatoria era caratteriz­zata

inizialmente da dolori lombosacrali persistenti che hanno dato luogo a nuovi

accertamenti neuroradiologici con una prima MRI dopo un anno dall'intervento,

esame che mise in evidenza referti postoperatori regolari; una seconda MRI del 1994 ha mostrato invece un tessuto focale in sede epidurale di L5/S1 a destra senza arricchimento

nell'esame con mezzo di contrasto, di natura incerta (tessuto cicatriziale?

recidiva di ernia?); la sofferenza lombosacrale venne comunque ritenuta più di origine osteoarticolare in presenza di un conflitto

meccanico delle articolazioni vertebrali posteriori L5/S1 (Professor __________,

OCL, valutazione del 04.02.1994).

Vennero consigliate ulteriori

misure conservative sotto forma di sedute di fisioterapia.

Al livello cervicale

l'evoluzione postoperatoria era più favorevole al punto che il chirurgo riferì

di un decorso "eccellente" senza sintomatologia radicolare residuale

e senza limite funzionale rilevante della colonna cervicale (Professor __________,

sua valutazione del 23.06.2000).

Il paziente riferisce di

disturbi residuali che sarebbero all'origine di una capacità lavorativa

limitata quale assicuratore indipendente. L'impedimento maggiore sarebbe una

stanchezza della schiena alla quale si associa una sensazione di tensione

muscolare lungo tutto il rachide che gli rende difficile la presenza normale in

ufficio, rispettivamente le trasferte dalla clientela. Gli sarebbe in

particolare impossibile assumere posizioni statiche per oltre mezzora circa con

difficoltà nell'assistere a delle riunioni o simile.

Avverte dolori al passaggio

cervicotoracale irradianti nel cinto scapolare, specialmente nella seconda

parte della giornata, abbinati ad una sensazione di bloccaggio senza insorgenza

di limiti funzionali veri e propri (torcicollo o simile). In sede lombare vi

sono difficoltà nell'alzarsi dal letto di mattina quando si sente rigido;

verso sera appare una sensazione di debolezza nelle gambe come se volessero

cedere. Non vi sono dolori negli arti.

(…)

Alla luce delle constatazioni cliniche attuali ed in base alla

presente documentazione radiologica posso confermare che il signor RI 1

presenta un limite della caricabilità fisica e più precisamente del rachide.

Gli impedimenti non riguardano le funzioni vertebrali che risultano

sostanzialmente normali per l'età ma concernono piuttosto una capacità ridotta

nello assumere posizioni corporee statiche che devono essere interrotte

regolarmente: in piedi o seduto in posizioni ergonomiche corrette dopo un

massimo di un'ora, seduto in poltrone ecc. dopo mezzora circa, lavorando

davanti ad uno schermo dopo mezzora circa, viaggiando in macchina dopo mezzora

circa.

Le pause necessarie sono comunque di breve durata (5-10 minuti).

Non vi sono impedimenti negli spostamenti (su terreni piani o sconnessi, sulle

scale) o nell'uso delle braccia (ad eccezione di lavori manuali sopra la testa

che richiedono una estensione massimale della colonna cervicale, posizione da

evitare). Il paziente dovrebbe infine evitare l'alzare pesi dal suolo superiori

a 10 kg circa, rispettivamente l'assumere posizioni di flessione/rotazione con

il tronco (lavori manuali al di sotto dell'altezza di un tavolo, ecc.).

L'influsso degli impedimenti sulla capacità lavorativa appare

relativamente modesto, essendo l'attività lucrativa del paziente fisicamente

poco impegnativa. Le mansioni sono variabili e possono almeno in parte essere

organizzate autonomamente.

Tenuto conto della descrizione del paziente di come svolge la sua

attività di assicuratore credo di poter affermare che l'incapacità lavorativa

data dai danni all'apparato locomo­torio raggiunge al massimo il 20%. Lo stato

attuale riflette la situazione a partire da circa tre mesi dall'ultimo inter­vento

del maggio 2000 ed è da ritenere definitivo.

6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

Dato che l'impedimento maggiore del paziente riguarda una

resistenza muscolare limitata del rachide egli necessita del

proseguimento delle misure riabilitative (ginnastica) che

consiglio di abbinare ad un programma di fitness in palestra, ciò che servirà

almeno a mantenere le condizioni attuali se non a migliorare ulteriormente le

capacità fisiche e con questo anche la capacità di lavoro.

Non vi sono invece implicazioni chirurgiche del caso.

L'attività lucrativa svolta è da ritenere idonea alle condizioni

fisiche del paziente. Non si impongono misure reintegrative.

Considerandi

II signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari." (Doc. AI

29)

Il 19 febbraio 2003 il medico del SMR, Dr. __________,

ha rilevato (doc. AI 27-1):

"

(…)

Diagnosi: -

Stato dopo operazione per ernia discale C5/6 a destra per sindrome

radicolare irritativa-iperalgica con discectomia m rimozione di un lussato discale

libero e decompressione ossea il 5.5.2000; anamnesticamente cervicalgia

residuale in presenza di una fusione secondaria completa del segmento C5/6 ed

alterazione degenerativa C4/5

- Sindrome

lombovertebrale cronica e recidivante, attualmente di lieve entità in stato

dopo erniectomia e discectomia microchirurgica L5/S1 a destra il 28.12.1989 con

osteocondrosi e corrispondente spondilartrosi L5/S1, rispettivamente condrosi

L2-L4

Professione: assicuratore

IL: 100% dal 6.4.2000

Perizia Dr. __________ 22.1.2003: IL al massimo 20% nell'attività

abituale dopo 3 mesi dall'intervento del 5.5.2000, attività idonea, quindi non

indicati provvedimenti professionali.

In conclusione: IL 100% dal 6.4.2000 al 5.8.2000 per peggioramento

capacità lavorativa dovuta alle ernie discali, in seguito come da perizia Dr. __________

IL 20% massimale, inabilità presente già negli anni precedenti in seguito alla

patologia lombare che è rimasta invariata negli ultimi anni.

Procedere: rifiuto rendita e rifiuto provvedimenti professionali

essendo attività adeguata e capacità lavorativa non migliorabile con

provvedimenti professionali o sanitari."

Nella

decisione su opposizione dell’UAI del 21 ottobre 2003 l’amministrazione ha ripreso

le conclusioni del perito Dr. Med. __________ che ha certificato un’incapacità

al lavoro e dunque al guadagno dell’assicurato nella misura del 100% dal 6 aprile

2000.

al 5 agosto 2000 e di seguito un’inabilità lavorativa massimale pari al

20% (doc. AI 37-1).

Il

TCA nella sua sentenza del 26 maggio 2004, cresciuta in giudicato, ha poi

rilevato (doc. AI 47-1):

“(…)

Orbene, questo TCA non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia

il Dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente

è portatore, dopo aver preso in considerazione tutte le patologie di cui

quest'ultimo è affetto (esiti da operazione per ernia discale C5/6 a destra;

cervicalgie residuali e sindrome lombovertebrale cronica e recidivante).

Infatti, il perito ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a

conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Lo

specialista ha valutato il ricorrente inabile al massimo al 20% nella sua

professione di titolare di un'agenzia di assicurazioni (ritenendo relativamente

modesto l'influsso degli impedimenti sulla sua attività lavorativa, fisicamente

poco impegnativa), escludendo l’esecuzione di provvedimenti integrativi volti

ad aumentare la capacità lavorativa, considerato che l'attività lucrativa

svolta è idonea alle condizioni fisiche del paziente (cfr. doc. AI 29).

Questa valutazione specialistica - alla quale,

secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), deve essere

attribuita forza probatoria piena - non è contraddetta da quanto certificato

dal Dr. __________, medico curante dell'assicurato - che secondo la

giurisprudenza, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.6.), non va

dimenticato, in dubbio, attesta a favore del suo paziente. Il curante ha

infatti indicato che in seguito all'intervento chirurgico del maggio 2000 la

sintomatologia acuta dell'assicurato è regredita, ma i dolori cronici a livello

cervicale che hanno continuato a persistere hanno comportato un'incapacità

lavorativa del 50% - omettendo tuttavia di specificare le ragioni di tale percentuale

- e potrebbero portare ad un ipotetico e progressivo futuro peggioramento della

situazione radiologica dell'assicurato (cfr. doc. L); lo stesso medico, in uno

scritto successivo, ha poi indicato che, in considerazione del lavoro svolto,

l'incapacità lavorativa dell'assicurato, in un'attività confacente ed

ergonomicamente favorevole, si aggiri fra il 40% e il 50%, mentre in

un'attività ergonomicamente sfavorevole e pesante sia senz'altro almeno del 50%

(cfr. doc. M). Da notare, al riguardo, che il medico curante è giunto ad una

percentuale d'inabilità lavorativa superiore a quella del 20% valutata dal

perito, partendo dagli stessi presupposti, ovvero che gli impedimenti

dell'assicurato non sono legati a problemi neurologici, ma concernono piuttosto

una capacità ridotta nell'assumere posizioni corporee statiche che devono

essere interrotte regolarmente con pause di breve durata (in piedi o seduto in

posizioni ergonomiche corrette dopo un massimo di un'ora, secondo il perito,

dopo due o tre ore secondo il curante; seduto in poltrone ecc. dopo mezzora

circa, secondo il perito, dopo qualche ora secondo il curante; viaggiando in

macchina dopo mezzora circa, secondo il perito, dopo mezzora o un'ora secondo

il curante).

Occorre poi notare per inciso che il Prof. __________,

__________ all'Ospedale __________ di __________, indicato dal Dr. __________

nello scritto del 21 novembre 2003 (cfr. doc. M) quale esperto cui sarebbe

stato opportuno richiedere una valutazione del decorso postoperatorio

dell'assicurato, dato che gli interventi chirurgici sono stati effettuati

presso il citato ospedale, nel rapporto datato 23 settembre 2002 aveva

osservato di ritenere del tutto sorprendente che sia stata inoltrata una

richiesta di prestazioni AI da parte dell'assicurato - procedura che dal punto

di vista neurochirurgico non è giustificata - considerata l'evoluzione

immediatamente favorevole del paziente e il decorso eccellente (cfr. doc. AI

24; cfr. consid. 2.5.).

Inoltre, questo Tribunale ritiene che la

valutazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti concreti volti a stabilire

la riduzione di rendimento nell'attività svolta dall'interessato (cfr. consid.

2.

).”

Dalla

perizia pluridisciplinare del SAM del 27 luglio 2005 (doc. AI 76-1),

avallata dal medico del SMR, Dr. __________ il 13 settembre 2005

(doc. AI 77-1), emerge la seguente valutazione medico- teorica

globale dell’attuale capacità lavorativa di RI 1:

“(…)

L’A. presenta una capacità lavorativa del 60%

come assicuratore ed in attività simili.

8.

Conseguenze sulla capacità lavorativa

L’A. presenta, in primo piano, un problema a

livello ortopedico, con influsso sulla capacità lavorativa, attualmente il

problema psichiatrico ha un influsso minore.

Ricordiamo che il TCA, il 26.05.2004, ha respinto

il ricorso presentato dai legali dell’A. e si fa riferimento alla decisione

impugnata il 21.10.2003.

Valutiamo l’A. abile al lavoro nella misura del

60% (riduzione delle ore di lavoro, ma con rendimento pieno) dal maggio 2005

(soggiorno presso il SAM) e continua. Dal 25.10.2004 (rapporto del dr. __________

all’UAI) sino all’entrata al SAM si può ipotizzare una capacità lavorativa al

50% (mezza giornata, ma con rendimento pieno). Questa incapacità lavorativa è

dovuta al problema psichiatrico. Essendo poi migliorata la patologia

psichiatrica, entra ora in liena di conto la capacità lavorativa al 60% (cioè

l’incapacità al 40%) dovuta al problema ortopedico”.

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,

sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V

160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y

a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nel caso in esame, a seguito della perizia del SAM del 27 luglio 2005, l’UAI ha ritenuto l’assicurato

inabile al lavoro al 50% dal mese di maggio 2003 al mese di aprile 2005. Per

contro dal mese di maggio 2005 RI 1 è considerato abile nella misura del 60% sia

nella precedente attività lavorativa di assicuratore, sia in altre attività

ritenute esigibili.

Il

ricorrente non ha contestato l’accertamento medico esperito dal SAM, bensì il

grado di invalidità riconosciuto dall’UAI (cfr. doc. I e IV).

L’UAI

nella decisione impugnata per la determinazione dell’incapacità al guadagno ha

utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale titolare di un’agenzia di

assicurazioni (reddito da valido) con quanto percepito a seguito

dell’invalidità (reddito da invalido).

L’amministrazione

ha così calcolato i redditi conseguiti dall’insorgente negli ultimi 5 bienni

prima dell’insorgere del danno alla salute (dal biennio 1993-1994 al biennio

2001-2002 per una media di fr. 302'087.-) e li ha confrontati con il reddito

conseguito dopo l’insorgere dell’invalidità (fr. 156'119.- nel 2005) ottenendo

un grado di invalidità del 48% pari ad una perdita di guadagno di fr. 145'968.-

(doc. AI 124-1).

L’assicurato

ha contestato tale modo di procedere sottolineando che nel calcolo del reddito

da valido l’UAI ha trascurato che la situazione economica dell’insorgente nel

periodo interessato dal danno alla salute (biennio fiscale 2001/2002, anni

1999/2000) ha subìto una riduzione del 25% e dunque un grado d’invalidità

corrispondente. L’importo corretto ammonterebbe dunque a fr. 321'420.2.

Per

quanto attiene il reddito da invalido nell’atto ricorsuale viene inoltre

contestato l’importo di fr. 156'119.- pari al 75% del reddito lordo comprese le

indennità per perdita di guadagno che, a mente del ricorrente, non possono

essere incluse nel calcolo. L’avv. RA 1 ha quantificato il reddito

dell’assicurato nel 2005 in fr.

104'382.60 giungendo, dopo aver sottratto tale importo al reddito da valido, ad

un grado di invalidità del 67% (doc. I)

2.10

Per quanto

concerne il reddito da valido, questo Tribunale ritiene che le censure

sollevate dal ricorrente meritano tutela. L’UAI ha infatti preso in

considerazione gli ultimi cinque bienni di tassazione per il calcolo del

reddito medio dell’insorgente, ovvero: fr. 231'435.- (biennio 1993-1994); fr.

259'000.- (biennio 1995-1996); fr. 340'000.- (biennio 1997-1998); fr. 390'000.-

(biennio 1999-2000); fr. 290'000.- (biennio 2001-2002) per un importo medio di

fr. 302'087.-. Per contro, l’amministrazione non ha considerato che l’insorgente,

come certificato dal Dr. Med. __________ e avallato dal medico del SMR, nel

periodo dal 6 aprile 2000 al 5 agosto 2000 ha presentato un’incapacità lavorativa

del 100% e in seguito del 20% nella sua professione di titolare di un’agenzia di

assicurazioni.

Nell’accertamento

del reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità, l’assicurato da

sano nel periodo in questione avrebbe guadagnato il 25% in meno e, dunque, il

reddito dell’assicurato calcolato dall’UAI nel biennio fiscale 2001/2002 (anni

1999/2000), non considera questa perdita di guadagno.

Di

conseguenza si giustifica il rinvio degli atti all’UAI per la corretta fissazione

del reddito da valido, tenuto conto di questo e di eventuali altri elementi.

2.11

Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,

la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata

in DTF 126 V 75 seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere

ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.12

In concreto, il

ricorrente dal mese di novembre del 2004 lavora come dipendente, in qualità di consulente

alla vendita, per la __________ a tempo parziale (50%), per quattro ore

lavorative giornaliere (doc. AI 61-7; 66-2).

Nella

valutazione medico-teorica globale i periti del SAM hanno ritenuto

un’incapacità lavorativa del 40% dovuta al problema ortopedico e dunque

un’abilità lavorativa del 60%.

L’amministrazione

nell’allegato di risposta del 1° ottobre 2007 ha evidenziato che “dalla

documentazione agli atti non è dato modo di comprendere se, nonostante il

pregiudizio fisico, l’assicurato sfrutti in maniera completa e ragionevole la

sua capacità lavorativa residua così come nemmeno è dato modo di comprendere se

il salario da lui percepito costituisca o meno un salario sociale” postulando

di conseguenza la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari

accertamenti (doc. IV).

Secondo la giurisprudenza

appena citata, nella valutazione del reddito da invalido ci si deve basare sulla situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale. In caso contrario questo reddito, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti di statistici ufficiali.

Nella fattispecie, esaminate

le risultanze mediche ed economiche relative al ricorrente, l’accertamento dei

fatti risulta lacunoso non essendo possibile stabilire se l’assicurato sfrutta effettivamente

in maniera completa e ragionevole la propria capacità lavorativa residua del

60%. Inoltre, il ricorrente contesta l’importo del reddito da invalido di fr.

156'119.- che, a suo dire, includerebbe erroneamente le indennità per perdita

di guadagno da lui percepite nel 2005. Tuttavia, l’amministrazione, nel proprio

allegato responsivo, non prende posizione in merito a tale questione.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nella corretta

determinazione del reddito da valido e da invalido e il conseguente grado

d’invalidità.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al

consid. 2.12.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI

verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster