32.2007.286
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16 ottobre 2008Italiano40 min
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Numero d'incarto:
32.2007.286
Data decisione, Autorità:
16.10.2008, TCA
Titolo:
L'attribuzione all'assicurato di un quarto di rendita d'invalidità dal 1° gennaio 2005 non può essere confermata. L'accertamento dei fatti risulta lacunoso non essendo possibile stabilire se l'assicurato sfrutta in maniera completa e ragionevole la propria capacità lavorativa residua. Rinvio atti
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.286
LG/DC/sc
Lugano
16 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre
2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, da ultimo attivo quale consulente alla vendita della __________
(in precedenza titolare di un’agenzia per la medesima assicurazione), il 21
maggio 2002 ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti (rendita) essendo affetto da “ernia
discale L5/S1 + instabilità alla colonna + artrosi (1989); ernia discale C5/C6
+ instabilità alla colonna + artrosi (2000)” (doc. AI 10/10-5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione su opposizione del 21
ottobre 2003 (doc. AI 37-1) l’UAI ha confermato la propria precedente decisione
(doc. AI 29-1) negando all’assicurato il diritto alla rendita non essendo il
grado d’inabilità lavorativa superiore al 20%.
1.3. Questa
Corte, con decisione del 26 maggio 2004 cresciuta in giudicato (inc. no.
32.2003.87), ha confermato la correttezza del provvedimento adottato
dall’amministrazione respingendo il ricorso dell’avv. RA 1, patrocinatore di RI
1 (doc. AI 47-1).
Il TCA
nella propria pronunzia, alla luce del certificato medico del Dr. Med. __________
del 20 gennaio 2004 (doc. AI 45-6) che riferiva dello stato valetudinario
dell’assicurato in un periodo successivo all’emanazione della decisione
contestata, ha comunque rinviato gli atti all’amministrazione “affinché valuti, tramite approfonditi
accertamenti, se ed in che misura successivamente all'emanazione del querelato
provvedimento sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato di
salute giustificante l'eventuale riconoscimento di una rendita d’invalidità” (doc. AI
47-35).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione
invalidità (SAM), con decisione del 12 luglio 2007 (doc. AI 124-1), preavvisata
con progetto del 30 agosto 2006 (doc. 102-1), l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado del 48%) dal 1°
gennaio 2005.
1.5. Contro questa
decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA contestando la determinazione del reddito da valido,
quello da invalido e conseguentemente il grado d’invalidità calcolati dall’UAI.
Il ricorrente ha quindi postulato in via principale l’attribuzione a RI 1 di
una mezza rendita di invalidità in applicazione dei dati economici da lui
calcolati e in via subordinata che sia fatto ordine all’amministrazione di
predisporre i necessari accertamenti e correttivi economici del caso (doc. I).
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la correttezza del calcolo del
reddito da valido, per contro per quanto riguarda il reddito da invalido l’UAI
ha rilevato che “non è dato modo di comprendere se il salario da lui
percepito costituisca o meno un salario sociale. Si tenga semplicemente in
considerazione che per percepire il reddito di complessivi fr. 156'119.29
l’assicurato svolge un’attività lavorativa nella misura del 50% quando però,
stando alla valutazione dei medici interpellati dall’UAI, quest’ultimo presenta
una capacità lavorativa residua del 60%”. L’UAI ha proposto che gli vengano
retrocessi gli atti al fine di espletare i necessari accertamenti (doc. IV).
1.7. Il 9 ottobre
2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato di non ritenere
giustificata la retrocessione degli atti all’UAI rimettendosi comunque
all’apprezzamento del TCA (doc. VI).
Il
doc. VI è stato inviato all’UAI (VII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI ha correttamente calcolato
le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente
dal profilo economico.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA,
nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la
graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico
applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),
eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel
caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (STFA del 24 maggio 2006, I 782/03; DTF 128 V 29;
Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b;
RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97
V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales
en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, e solo successivamente si
accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno
(metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V
138). Una determinata limitazione della capacità
produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita
di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in
re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.3. e 2.4. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività
lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.
cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere
dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato
d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito
ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia
essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981
pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non
proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,
l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile
alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,
pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il
marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003,
inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.6. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del
27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del
22 ottobre 2001 in re W., I
224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate
quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa
dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
In STFA I
782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito
ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che
l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati
contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato
correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
2.7. Nell’ambito
della procedura inc. 32.2003.87, in data 24 gennaio 2003, il Dr. Med. __________,
su incarico dell’UAI, ha proceduto alla seguente valutazione peritale: (doc. AI
23-1):
"
(…)
5.- GRADO DI
CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' LUCRATIVA O
DELL'ATTIVITÀ' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Il paziente ha subito due interventi per ernia discale, un primo
risalente al 1989 in sede lombare con allora una lombosciatalgia a destra
dovuta ad un conflitto discoradicolare S1, un secondo nel maggio 2000 al
livello C5/6 per una sindrome radicolare iperalgica causata da un lussato
erniarío libero.
Al livello lombare l'evoluzione postoperatoria era caratterizzata
inizialmente da dolori lombosacrali persistenti che hanno dato luogo a nuovi
accertamenti neuroradiologici con una prima MRI dopo un anno dall'intervento,
esame che mise in evidenza referti postoperatori regolari; una seconda MRI del 1994 ha mostrato invece un tessuto focale in sede epidurale di L5/S1 a destra senza arricchimento
nell'esame con mezzo di contrasto, di natura incerta (tessuto cicatriziale?
recidiva di ernia?); la sofferenza lombosacrale venne comunque ritenuta più di origine osteoarticolare in presenza di un conflitto
meccanico delle articolazioni vertebrali posteriori L5/S1 (Professor __________,
OCL, valutazione del 04.02.1994).
Vennero consigliate ulteriori
misure conservative sotto forma di sedute di fisioterapia.
Al livello cervicale
l'evoluzione postoperatoria era più favorevole al punto che il chirurgo riferì
di un decorso "eccellente" senza sintomatologia radicolare residuale
e senza limite funzionale rilevante della colonna cervicale (Professor __________,
sua valutazione del 23.06.2000).
Il paziente riferisce di
disturbi residuali che sarebbero all'origine di una capacità lavorativa
limitata quale assicuratore indipendente. L'impedimento maggiore sarebbe una
stanchezza della schiena alla quale si associa una sensazione di tensione
muscolare lungo tutto il rachide che gli rende difficile la presenza normale in
ufficio, rispettivamente le trasferte dalla clientela. Gli sarebbe in
particolare impossibile assumere posizioni statiche per oltre mezzora circa con
difficoltà nell'assistere a delle riunioni o simile.
Avverte dolori al passaggio
cervicotoracale irradianti nel cinto scapolare, specialmente nella seconda
parte della giornata, abbinati ad una sensazione di bloccaggio senza insorgenza
di limiti funzionali veri e propri (torcicollo o simile). In sede lombare vi
sono difficoltà nell'alzarsi dal letto di mattina quando si sente rigido;
verso sera appare una sensazione di debolezza nelle gambe come se volessero
cedere. Non vi sono dolori negli arti.
(…)
Alla luce delle constatazioni cliniche attuali ed in base alla
presente documentazione radiologica posso confermare che il signor RI 1
presenta un limite della caricabilità fisica e più precisamente del rachide.
Gli impedimenti non riguardano le funzioni vertebrali che risultano
sostanzialmente normali per l'età ma concernono piuttosto una capacità ridotta
nello assumere posizioni corporee statiche che devono essere interrotte
regolarmente: in piedi o seduto in posizioni ergonomiche corrette dopo un
massimo di un'ora, seduto in poltrone ecc. dopo mezzora circa, lavorando
davanti ad uno schermo dopo mezzora circa, viaggiando in macchina dopo mezzora
circa.
Le pause necessarie sono comunque di breve durata (5-10 minuti).
Non vi sono impedimenti negli spostamenti (su terreni piani o sconnessi, sulle
scale) o nell'uso delle braccia (ad eccezione di lavori manuali sopra la testa
che richiedono una estensione massimale della colonna cervicale, posizione da
evitare). Il paziente dovrebbe infine evitare l'alzare pesi dal suolo superiori
a 10 kg circa, rispettivamente l'assumere posizioni di flessione/rotazione con
il tronco (lavori manuali al di sotto dell'altezza di un tavolo, ecc.).
L'influsso degli impedimenti sulla capacità lavorativa appare
relativamente modesto, essendo l'attività lucrativa del paziente fisicamente
poco impegnativa. Le mansioni sono variabili e possono almeno in parte essere
organizzate autonomamente.
Tenuto conto della descrizione del paziente di come svolge la sua
attività di assicuratore credo di poter affermare che l'incapacità lavorativa
data dai danni all'apparato locomotorio raggiunge al massimo il 20%. Lo stato
attuale riflette la situazione a partire da circa tre mesi dall'ultimo intervento
del maggio 2000 ed è da ritenere definitivo.
6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO
Dato che l'impedimento maggiore del paziente riguarda una
resistenza muscolare limitata del rachide egli necessita del
proseguimento delle misure riabilitative (ginnastica) che
consiglio di abbinare ad un programma di fitness in palestra, ciò che servirà
almeno a mantenere le condizioni attuali se non a migliorare ulteriormente le
capacità fisiche e con questo anche la capacità di lavoro.
Non vi sono invece implicazioni chirurgiche del caso.
L'attività lucrativa svolta è da ritenere idonea alle condizioni
fisiche del paziente. Non si impongono misure reintegrative.
Considerandi
II signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari." (Doc. AI
29)
Il 19 febbraio 2003 il medico del SMR, Dr. __________,
ha rilevato (doc. AI 27-1):
"
(…)
Diagnosi: -
Stato dopo operazione per ernia discale C5/6 a destra per sindrome
radicolare irritativa-iperalgica con discectomia m rimozione di un lussato discale
libero e decompressione ossea il 5.5.2000; anamnesticamente cervicalgia
residuale in presenza di una fusione secondaria completa del segmento C5/6 ed
alterazione degenerativa C4/5
- Sindrome
lombovertebrale cronica e recidivante, attualmente di lieve entità in stato
dopo erniectomia e discectomia microchirurgica L5/S1 a destra il 28.12.1989 con
osteocondrosi e corrispondente spondilartrosi L5/S1, rispettivamente condrosi
L2-L4
Professione: assicuratore
IL: 100% dal 6.4.2000
Perizia Dr. __________ 22.1.2003: IL al massimo 20% nell'attività
abituale dopo 3 mesi dall'intervento del 5.5.2000, attività idonea, quindi non
indicati provvedimenti professionali.
In conclusione: IL 100% dal 6.4.2000 al 5.8.2000 per peggioramento
capacità lavorativa dovuta alle ernie discali, in seguito come da perizia Dr. __________
IL 20% massimale, inabilità presente già negli anni precedenti in seguito alla
patologia lombare che è rimasta invariata negli ultimi anni.
Procedere: rifiuto rendita e rifiuto provvedimenti professionali
essendo attività adeguata e capacità lavorativa non migliorabile con
provvedimenti professionali o sanitari."
Nella
decisione su opposizione dell’UAI del 21 ottobre 2003 l’amministrazione ha ripreso
le conclusioni del perito Dr. Med. __________ che ha certificato un’incapacità
al lavoro e dunque al guadagno dell’assicurato nella misura del 100% dal 6 aprile
2000.
al 5 agosto 2000 e di seguito un’inabilità lavorativa massimale pari al
20% (doc. AI 37-1).
Il
TCA nella sua sentenza del 26 maggio 2004, cresciuta in giudicato, ha poi
rilevato (doc. AI 47-1):
“(…)
Orbene, questo TCA non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia
il Dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente
è portatore, dopo aver preso in considerazione tutte le patologie di cui
quest'ultimo è affetto (esiti da operazione per ernia discale C5/6 a destra;
cervicalgie residuali e sindrome lombovertebrale cronica e recidivante).
Infatti, il perito ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a
conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Lo
specialista ha valutato il ricorrente inabile al massimo al 20% nella sua
professione di titolare di un'agenzia di assicurazioni (ritenendo relativamente
modesto l'influsso degli impedimenti sulla sua attività lavorativa, fisicamente
poco impegnativa), escludendo l’esecuzione di provvedimenti integrativi volti
ad aumentare la capacità lavorativa, considerato che l'attività lucrativa
svolta è idonea alle condizioni fisiche del paziente (cfr. doc. AI 29).
Questa valutazione specialistica - alla quale,
secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), deve essere
attribuita forza probatoria piena - non è contraddetta da quanto certificato
dal Dr. __________, medico curante dell'assicurato - che secondo la
giurisprudenza, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.6.), non va
dimenticato, in dubbio, attesta a favore del suo paziente. Il curante ha
infatti indicato che in seguito all'intervento chirurgico del maggio 2000 la
sintomatologia acuta dell'assicurato è regredita, ma i dolori cronici a livello
cervicale che hanno continuato a persistere hanno comportato un'incapacità
lavorativa del 50% - omettendo tuttavia di specificare le ragioni di tale percentuale
- e potrebbero portare ad un ipotetico e progressivo futuro peggioramento della
situazione radiologica dell'assicurato (cfr. doc. L); lo stesso medico, in uno
scritto successivo, ha poi indicato che, in considerazione del lavoro svolto,
l'incapacità lavorativa dell'assicurato, in un'attività confacente ed
ergonomicamente favorevole, si aggiri fra il 40% e il 50%, mentre in
un'attività ergonomicamente sfavorevole e pesante sia senz'altro almeno del 50%
(cfr. doc. M). Da notare, al riguardo, che il medico curante è giunto ad una
percentuale d'inabilità lavorativa superiore a quella del 20% valutata dal
perito, partendo dagli stessi presupposti, ovvero che gli impedimenti
dell'assicurato non sono legati a problemi neurologici, ma concernono piuttosto
una capacità ridotta nell'assumere posizioni corporee statiche che devono
essere interrotte regolarmente con pause di breve durata (in piedi o seduto in
posizioni ergonomiche corrette dopo un massimo di un'ora, secondo il perito,
dopo due o tre ore secondo il curante; seduto in poltrone ecc. dopo mezzora
circa, secondo il perito, dopo qualche ora secondo il curante; viaggiando in
macchina dopo mezzora circa, secondo il perito, dopo mezzora o un'ora secondo
il curante).
Occorre poi notare per inciso che il Prof. __________,
__________ all'Ospedale __________ di __________, indicato dal Dr. __________
nello scritto del 21 novembre 2003 (cfr. doc. M) quale esperto cui sarebbe
stato opportuno richiedere una valutazione del decorso postoperatorio
dell'assicurato, dato che gli interventi chirurgici sono stati effettuati
presso il citato ospedale, nel rapporto datato 23 settembre 2002 aveva
osservato di ritenere del tutto sorprendente che sia stata inoltrata una
richiesta di prestazioni AI da parte dell'assicurato - procedura che dal punto
di vista neurochirurgico non è giustificata - considerata l'evoluzione
immediatamente favorevole del paziente e il decorso eccellente (cfr. doc. AI
24; cfr. consid. 2.5.).
Inoltre, questo Tribunale ritiene che la
valutazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti concreti volti a stabilire
la riduzione di rendimento nell'attività svolta dall'interessato (cfr. consid.
2.
).”
Dalla
perizia pluridisciplinare del SAM del 27 luglio 2005 (doc. AI 76-1),
avallata dal medico del SMR, Dr. __________ il 13 settembre 2005
(doc. AI 77-1), emerge la seguente valutazione medico- teorica
globale dell’attuale capacità lavorativa di RI 1:
“(…)
L’A. presenta una capacità lavorativa del 60%
come assicuratore ed in attività simili.
8.
Conseguenze sulla capacità lavorativa
L’A. presenta, in primo piano, un problema a
livello ortopedico, con influsso sulla capacità lavorativa, attualmente il
problema psichiatrico ha un influsso minore.
Ricordiamo che il TCA, il 26.05.2004, ha respinto
il ricorso presentato dai legali dell’A. e si fa riferimento alla decisione
impugnata il 21.10.2003.
Valutiamo l’A. abile al lavoro nella misura del
60% (riduzione delle ore di lavoro, ma con rendimento pieno) dal maggio 2005
(soggiorno presso il SAM) e continua. Dal 25.10.2004 (rapporto del dr. __________
all’UAI) sino all’entrata al SAM si può ipotizzare una capacità lavorativa al
50% (mezza giornata, ma con rendimento pieno). Questa incapacità lavorativa è
dovuta al problema psichiatrico. Essendo poi migliorata la patologia
psichiatrica, entra ora in liena di conto la capacità lavorativa al 60% (cioè
l’incapacità al 40%) dovuta al problema ortopedico”.
2.8
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,
sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V
160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y
a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9
Nel caso in esame, a seguito della perizia del SAM del 27 luglio 2005, l’UAI ha ritenuto l’assicurato
inabile al lavoro al 50% dal mese di maggio 2003 al mese di aprile 2005. Per
contro dal mese di maggio 2005 RI 1 è considerato abile nella misura del 60% sia
nella precedente attività lavorativa di assicuratore, sia in altre attività
ritenute esigibili.
Il
ricorrente non ha contestato l’accertamento medico esperito dal SAM, bensì il
grado di invalidità riconosciuto dall’UAI (cfr. doc. I e IV).
L’UAI
nella decisione impugnata per la determinazione dell’incapacità al guadagno ha
utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato
avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale titolare di un’agenzia di
assicurazioni (reddito da valido) con quanto percepito a seguito
dell’invalidità (reddito da invalido).
L’amministrazione
ha così calcolato i redditi conseguiti dall’insorgente negli ultimi 5 bienni
prima dell’insorgere del danno alla salute (dal biennio 1993-1994 al biennio
2001-2002 per una media di fr. 302'087.-) e li ha confrontati con il reddito
conseguito dopo l’insorgere dell’invalidità (fr. 156'119.- nel 2005) ottenendo
un grado di invalidità del 48% pari ad una perdita di guadagno di fr. 145'968.-
(doc. AI 124-1).
L’assicurato
ha contestato tale modo di procedere sottolineando che nel calcolo del reddito
da valido l’UAI ha trascurato che la situazione economica dell’insorgente nel
periodo interessato dal danno alla salute (biennio fiscale 2001/2002, anni
1999/2000) ha subìto una riduzione del 25% e dunque un grado d’invalidità
corrispondente. L’importo corretto ammonterebbe dunque a fr. 321'420.2.
Per
quanto attiene il reddito da invalido nell’atto ricorsuale viene inoltre
contestato l’importo di fr. 156'119.- pari al 75% del reddito lordo comprese le
indennità per perdita di guadagno che, a mente del ricorrente, non possono
essere incluse nel calcolo. L’avv. RA 1 ha quantificato il reddito
dell’assicurato nel 2005 in fr.
104'382.60 giungendo, dopo aver sottratto tale importo al reddito da valido, ad
un grado di invalidità del 67% (doc. I)
2.10
Per quanto
concerne il reddito da valido, questo Tribunale ritiene che le censure
sollevate dal ricorrente meritano tutela. L’UAI ha infatti preso in
considerazione gli ultimi cinque bienni di tassazione per il calcolo del
reddito medio dell’insorgente, ovvero: fr. 231'435.- (biennio 1993-1994); fr.
259'000.- (biennio 1995-1996); fr. 340'000.- (biennio 1997-1998); fr. 390'000.-
(biennio 1999-2000); fr. 290'000.- (biennio 2001-2002) per un importo medio di
fr. 302'087.-. Per contro, l’amministrazione non ha considerato che l’insorgente,
come certificato dal Dr. Med. __________ e avallato dal medico del SMR, nel
periodo dal 6 aprile 2000 al 5 agosto 2000 ha presentato un’incapacità lavorativa
del 100% e in seguito del 20% nella sua professione di titolare di un’agenzia di
assicurazioni.
Nell’accertamento
del reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità, l’assicurato da
sano nel periodo in questione avrebbe guadagnato il 25% in meno e, dunque, il
reddito dell’assicurato calcolato dall’UAI nel biennio fiscale 2001/2002 (anni
1999/2000), non considera questa perdita di guadagno.
Di
conseguenza si giustifica il rinvio degli atti all’UAI per la corretta fissazione
del reddito da valido, tenuto conto di questo e di eventuali altri elementi.
2.11
Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,
la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata
in DTF 126 V 75 seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.12
In concreto, il
ricorrente dal mese di novembre del 2004 lavora come dipendente, in qualità di consulente
alla vendita, per la __________ a tempo parziale (50%), per quattro ore
lavorative giornaliere (doc. AI 61-7; 66-2).
Nella
valutazione medico-teorica globale i periti del SAM hanno ritenuto
un’incapacità lavorativa del 40% dovuta al problema ortopedico e dunque
un’abilità lavorativa del 60%.
L’amministrazione
nell’allegato di risposta del 1° ottobre 2007 ha evidenziato che “dalla
documentazione agli atti non è dato modo di comprendere se, nonostante il
pregiudizio fisico, l’assicurato sfrutti in maniera completa e ragionevole la
sua capacità lavorativa residua così come nemmeno è dato modo di comprendere se
il salario da lui percepito costituisca o meno un salario sociale” postulando
di conseguenza la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari
accertamenti (doc. IV).
Secondo la giurisprudenza
appena citata, nella valutazione del reddito da invalido ci si deve basare sulla situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale. In caso contrario questo reddito, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti di statistici ufficiali.
Nella fattispecie, esaminate
le risultanze mediche ed economiche relative al ricorrente, l’accertamento dei
fatti risulta lacunoso non essendo possibile stabilire se l’assicurato sfrutta effettivamente
in maniera completa e ragionevole la propria capacità lavorativa residua del
60%. Inoltre, il ricorrente contesta l’importo del reddito da invalido di fr.
156'119.- che, a suo dire, includerebbe erroneamente le indennità per perdita
di guadagno da lui percepite nel 2005. Tuttavia, l’amministrazione, nel proprio
allegato responsivo, non prende posizione in merito a tale questione.
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nella corretta
determinazione del reddito da valido e da invalido e il conseguente grado
d’invalidità.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al
consid. 2.12.
2. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI
verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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