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Decisione

32.2007.287

Cassa pensione contesta l'erogazione di una rendita AI. La patologia psichica dell'assicurata è indipedente dal precedente abuso di alcool ed è quindi invalidante ai sensi dell'AI. Conferma del diritt

10 marzo 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

32.2007.287

Data decisione, Autorità:

10.03.2008, TCA

Titolo:

Cassa pensione contesta l'erogazione di una rendita AI. La patologia psichica dell'assicurata è indipedente dal precedente abuso di alcool ed è quindi invalidante ai sensi dell'AI. Conferma del diritto alla rendita

DIRITTO ALLA RENDITA

art. 4 LAI

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2007.287

BS

Lugano

10 marzo 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’ 11 settembre

2007 di

RI 1

contro

la decisione del 14 agosto 2007 emanata

da

in relazione al caso

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

PI 1, __________

considerato, in

fatto e in diritto

- con

preavviso 22 maggio 2007 l’Ufficio AI ha aumentato, in via di revisione, a PI 1, classe 1961, il grado d’invalidità assegnandole una rendita

intera dal 1° dicembre 2004 ed una mezza rendita dal 1° giugno 2005; (doc. AI

120);

- di

conseguenza, con decisione 14 agosto 2007 l’amministra-zione ha erogato una mezza

rendita (grado d’invalidità del 58%) dal 1° settembre 2007 (doc. AI 126);

- successivamente,

con due decisioni datate 13 settembre 2007, richiamate d’ufficio dal TCA, sono

state riconosciute una rendita intera dal 1° dicembre 2004 al 31 maggio 2005 ed

una mezza rendita dal 1° giugno 2005 al 31 agosto 2007. Come si evince dal

retro delle due decisioni, l’Ufficio AI ha proceduto alla compensazione delle

rendite arretrate con le prestazioni anticipate dall’assicurazione Generali ed

al calcolo degli interessi moratori (doc. 1 e 2 allegato X);

- contro

la decisione 14 agosto 2007 è tempestivamente insorta la Cassa pensione RI 1

(in seguito: Cassa pensione), presso cui l’assicurata, per il tramite

dell’allora datore di lavoro, era affiliata. La Cassa pensione, sulla base del

certificato medico 3 gennaio 2007 del dr. __________, contesta che il danno

alla salute sia invalidante in quanto dovuto all’alcolismo, evidenziando inoltre

che l’assicurata non ha tentato una disintossicazione, a detta dell’istituto

previdenziale, esigibile;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso evidenziando

che l’assicurata è astemia almeno dal 2002, motivo per cui una disintossicazione

non è indicata né tantomeno necessaria; che la valutazione medico-teorica è

fondata sulla perizia 31 marzo 2007 del dr. __________, la quale risulta essere

motivata, completa, coerente; infine, che il consulente in integrazione

professionale (in seguito: consulente), determinato un grado d’invalidità del

58%, ha escluso una riformazione ma auspicato per l’assicurata un ricollocamento

a tempo parziale nel mondo del lavoro;

- interpellata

in merito, con scritto 2 ottobre 2007 l’assicurata ha parimenti chiesto la

reiezione del ricorso evidenziando in particolare di non aver mai visto il dr. __________

(V);

- su

richiesta della ricorrente, con ordinanza 9 ottobre 2007 il TCA ha prorogato il

termine per la presentazione di eventuali nuovi mezzi di prova, senza tuttavia aver

avuto riscontro (VIII);

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- ai

sensi dell’art. 59 LPGA la Cassa pensioni è legittimata a ricorrere poiché

l’esito della vertenza ha una diretta conseguenza sul suo obbligo di

prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12, pag. 589);

- nella

fattispecie concreta si tratta di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha accordato

all’assicurata una mezza rendita d’invalidità;

- il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007;

-

se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica,

che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il

futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA);

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31

dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono

invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%

o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore

in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido);

- occorre

qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) l’alcolismo, l’abuso

di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di per sé

motivare un’invalidità ai sensi della legge.

L’assicurazione

AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un

infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno

alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa

stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid.

3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7

consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità);

- nel

caso in esame, come rettamente indicato nella nota 21 settembre 2007 del SMR

(Servizio medico regionale dell’AI), va fatto presente che nel rapporto 19

gennaio 2007 lo psichiatra curante, dr. __________, ha indicato che “la

paziente al momento mantiene condizioni di salute stabili e una remissione

totale dell’uso di bevande alcoliche che risale alla dimissioni dell’Ospedale

di __________” (doc. AI 112-2) e che in data 26 gennaio 2004 l’assicurata è

uscita dalla citata struttura ospedaliera psichiatrica (doc. AI 57-4), motivo

per cui una disintossicazione non è necessaria;

- se

da un lato, nella perizia psichiatrica 31 marzo 2007 il dr. __________ ha fra

l’altro diagnosticato una dipendenza da bevande alcoliche, remissione probabilmente

parziale (ICD10- F10.201), dall’altra egli ha comunque sottolineato

l’evoluzione clinica susseguente al ricovero presso la clinica di __________,

nel senso di aver individuato “come fattore positivo (…) remissione della

dipendenza etilica” e “come fattore negativo l’emergere della

ipomaniacalità subcronica a rischio di scompenso psicoaffettivo …” (doc. AI

116-8);

- di

conseguenza, secondo questa Corte, il disturbo di personalità emotivamente

instabile (ICD10-F60.3) e l’ipomania (ICD10-F30.0) diagnosticati dal perito dr.

__________ sono indipendenti dall’alcolismo, tant’è che il citato specialista in

psichiatria ha evidenziato che i fattori limitanti la capacità lavorativa “sono

lo stato psichico parzialmente scompensato con alterazioni della timia e

instabilità emotiva” e che “ in queste condizioni l’assicurata possiede

una capacità di autogestione e di concentrazione sui compiti sicuramente

limitata” (doc. AI 116-7);

- la

valutazione peritale di una residua capacità lavorativa al 50% è del resto stata

confermata dallo psichiatra curante nei rapporti 17 marzo 2005 (doc. AI 57-3) e

19 gennaio 2007 (doc. AI 112-3), il quale (per ovvi motivi) ha sottolineato che

il parziale inserimento lavorativo deve avvenire in un’attività diversa da

quella di cameriera da bar e quindi in un contesto lontano dal consumo di

bevande alcoliche e di persone dedite all’alcol;

- vista

la convergenza di valutazione tra perito e psichiatra curante, nonché il fatto

che l’assicurata da anni risulta essere praticamente astemia, questa Corte non

può aderire al rapporto reso il 3 gennaio 2007 dal dr. __________ (rilasciato quindi

prima della perizia 31 marzo 200 del dr. __________), in cui lo specialista in

psichiatria e psicoterapia (che non ha visitato l’assicurata; si tratta quindi di

una valutazione eseguita a seguito dell’esame degli atti medici sottopostogli

dalla ricorrente) ha ritenuto l’interessata pienamente abile al lavoro nella

misura in cui segua una cura di disintossicazione da alcol ritenuta esigibile;

- la

perizia 31 marzo 2007 del dr. __________ è invece da ritenere completa, approfondita

e non dà spunto ad alcuna critica, motivo per alla stessa va conferito valore

probatorio pieno. A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189);

- tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50% in attività

adeguate, con rapporto 17 luglio 2006 il consulente ha correttamente determinato,

mediante il consueto raffronto dei redditi, un grado d’invalidità del 58% (doc.

AI 77);

- nel

citato rapporto il consulente non ha altresì rettamente ravvisato i presupposti

per promuovere una riqualifica professionale dell’assicurata, individuando tuttavia

la possibilità di avviare un aiuto al collocamento (doc. AI 77-3), ciò che è avvenuto

il 28 agosto 2006 (doc. AI 81-1), 18 settembre 2006 (doc. AI 84-1), 19 ottobre

2006 (doc. AI 85-1) ed il 16 gennaio 2007 (doc. AI 109-1);

- visto

quanto sopra la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito

della vertenza, le spese di fr. 200.-- sono a carico della Cassa pensione RI 1.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Le

spese fr. 200.-- sono poste a carico della Cassa pensione RI 1.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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