32.2007.287
Cassa pensione contesta l'erogazione di una rendita AI. La patologia psichica dell'assicurata è indipedente dal precedente abuso di alcool ed è quindi invalidante ai sensi dell'AI. Conferma del diritt
10 marzo 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2007.287
Data decisione, Autorità:
10.03.2008, TCA
Titolo:
Cassa pensione contesta l'erogazione di una rendita AI. La patologia psichica dell'assicurata è indipedente dal precedente abuso di alcool ed è quindi invalidante ai sensi dell'AI. Conferma del diritto alla rendita
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.287
BS
Lugano
10 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’ 11 settembre
2007 di
RI 1
contro
la decisione del 14 agosto 2007 emanata
da
in relazione al caso
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
PI 1, __________
considerato, in
fatto e in diritto
- con
preavviso 22 maggio 2007 l’Ufficio AI ha aumentato, in via di revisione, a PI 1, classe 1961, il grado d’invalidità assegnandole una rendita
intera dal 1° dicembre 2004 ed una mezza rendita dal 1° giugno 2005; (doc. AI
120);
- di
conseguenza, con decisione 14 agosto 2007 l’amministra-zione ha erogato una mezza
rendita (grado d’invalidità del 58%) dal 1° settembre 2007 (doc. AI 126);
- successivamente,
con due decisioni datate 13 settembre 2007, richiamate d’ufficio dal TCA, sono
state riconosciute una rendita intera dal 1° dicembre 2004 al 31 maggio 2005 ed
una mezza rendita dal 1° giugno 2005 al 31 agosto 2007. Come si evince dal
retro delle due decisioni, l’Ufficio AI ha proceduto alla compensazione delle
rendite arretrate con le prestazioni anticipate dall’assicurazione Generali ed
al calcolo degli interessi moratori (doc. 1 e 2 allegato X);
- contro
la decisione 14 agosto 2007 è tempestivamente insorta la Cassa pensione RI 1
(in seguito: Cassa pensione), presso cui l’assicurata, per il tramite
dell’allora datore di lavoro, era affiliata. La Cassa pensione, sulla base del
certificato medico 3 gennaio 2007 del dr. __________, contesta che il danno
alla salute sia invalidante in quanto dovuto all’alcolismo, evidenziando inoltre
che l’assicurata non ha tentato una disintossicazione, a detta dell’istituto
previdenziale, esigibile;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso evidenziando
che l’assicurata è astemia almeno dal 2002, motivo per cui una disintossicazione
non è indicata né tantomeno necessaria; che la valutazione medico-teorica è
fondata sulla perizia 31 marzo 2007 del dr. __________, la quale risulta essere
motivata, completa, coerente; infine, che il consulente in integrazione
professionale (in seguito: consulente), determinato un grado d’invalidità del
58%, ha escluso una riformazione ma auspicato per l’assicurata un ricollocamento
a tempo parziale nel mondo del lavoro;
- interpellata
in merito, con scritto 2 ottobre 2007 l’assicurata ha parimenti chiesto la
reiezione del ricorso evidenziando in particolare di non aver mai visto il dr. __________
(V);
- su
richiesta della ricorrente, con ordinanza 9 ottobre 2007 il TCA ha prorogato il
termine per la presentazione di eventuali nuovi mezzi di prova, senza tuttavia aver
avuto riscontro (VIII);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- ai
sensi dell’art. 59 LPGA la Cassa pensioni è legittimata a ricorrere poiché
l’esito della vertenza ha una diretta conseguenza sul suo obbligo di
prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12, pag. 589);
- nella
fattispecie concreta si tratta di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha accordato
all’assicurata una mezza rendita d’invalidità;
- il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007;
-
se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica,
che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido);
- occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) l’alcolismo, l’abuso
di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di per sé
motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un
infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid.
3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7
consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità);
- nel
caso in esame, come rettamente indicato nella nota 21 settembre 2007 del SMR
(Servizio medico regionale dell’AI), va fatto presente che nel rapporto 19
gennaio 2007 lo psichiatra curante, dr. __________, ha indicato che “la
paziente al momento mantiene condizioni di salute stabili e una remissione
totale dell’uso di bevande alcoliche che risale alla dimissioni dell’Ospedale
di __________” (doc. AI 112-2) e che in data 26 gennaio 2004 l’assicurata è
uscita dalla citata struttura ospedaliera psichiatrica (doc. AI 57-4), motivo
per cui una disintossicazione non è necessaria;
- se
da un lato, nella perizia psichiatrica 31 marzo 2007 il dr. __________ ha fra
l’altro diagnosticato una dipendenza da bevande alcoliche, remissione probabilmente
parziale (ICD10- F10.201), dall’altra egli ha comunque sottolineato
l’evoluzione clinica susseguente al ricovero presso la clinica di __________,
nel senso di aver individuato “come fattore positivo (…) remissione della
dipendenza etilica” e “come fattore negativo l’emergere della
ipomaniacalità subcronica a rischio di scompenso psicoaffettivo …” (doc. AI
116-8);
- di
conseguenza, secondo questa Corte, il disturbo di personalità emotivamente
instabile (ICD10-F60.3) e l’ipomania (ICD10-F30.0) diagnosticati dal perito dr.
__________ sono indipendenti dall’alcolismo, tant’è che il citato specialista in
psichiatria ha evidenziato che i fattori limitanti la capacità lavorativa “sono
lo stato psichico parzialmente scompensato con alterazioni della timia e
instabilità emotiva” e che “ in queste condizioni l’assicurata possiede
una capacità di autogestione e di concentrazione sui compiti sicuramente
limitata” (doc. AI 116-7);
- la
valutazione peritale di una residua capacità lavorativa al 50% è del resto stata
confermata dallo psichiatra curante nei rapporti 17 marzo 2005 (doc. AI 57-3) e
19 gennaio 2007 (doc. AI 112-3), il quale (per ovvi motivi) ha sottolineato che
il parziale inserimento lavorativo deve avvenire in un’attività diversa da
quella di cameriera da bar e quindi in un contesto lontano dal consumo di
bevande alcoliche e di persone dedite all’alcol;
- vista
la convergenza di valutazione tra perito e psichiatra curante, nonché il fatto
che l’assicurata da anni risulta essere praticamente astemia, questa Corte non
può aderire al rapporto reso il 3 gennaio 2007 dal dr. __________ (rilasciato quindi
prima della perizia 31 marzo 200 del dr. __________), in cui lo specialista in
psichiatria e psicoterapia (che non ha visitato l’assicurata; si tratta quindi di
una valutazione eseguita a seguito dell’esame degli atti medici sottopostogli
dalla ricorrente) ha ritenuto l’interessata pienamente abile al lavoro nella
misura in cui segua una cura di disintossicazione da alcol ritenuta esigibile;
- la
perizia 31 marzo 2007 del dr. __________ è invece da ritenere completa, approfondita
e non dà spunto ad alcuna critica, motivo per alla stessa va conferito valore
probatorio pieno. A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189);
- tenuto conto di una residua capacità lavorativa del 50% in attività
adeguate, con rapporto 17 luglio 2006 il consulente ha correttamente determinato,
mediante il consueto raffronto dei redditi, un grado d’invalidità del 58% (doc.
AI 77);
- nel
citato rapporto il consulente non ha altresì rettamente ravvisato i presupposti
per promuovere una riqualifica professionale dell’assicurata, individuando tuttavia
la possibilità di avviare un aiuto al collocamento (doc. AI 77-3), ciò che è avvenuto
il 28 agosto 2006 (doc. AI 81-1), 18 settembre 2006 (doc. AI 84-1), 19 ottobre
2006 (doc. AI 85-1) ed il 16 gennaio 2007 (doc. AI 109-1);
- visto
quanto sopra la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito
della vertenza, le spese di fr. 200.-- sono a carico della Cassa pensione RI 1.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Le
spese fr. 200.-- sono poste a carico della Cassa pensione RI 1.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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