32.2007.288
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 settembre 2008Italiano61 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.288
Data decisione, Autorità:
24.09.2008, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione assegnato all'assicurata una rendita di invalidità limitatamente nel tempo, poi soppressa dal mese di febbraio 2006, essendo l'interessata secondo la perizia SAM abile al 70% nella precedente professione e, dal profilo economico presenta un grado d'invalidità inferiore al 40%
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 88 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.288
LG/DC/sc
Lugano
24 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione del 25 luglio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, precedentemente attiva quale aiuto cucina / cameriera ai piani,
in data 25 febbraio 2005 ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti
(rendita), segnalando di essere affetta da “tumore uterino (carcinoma cervice
uterina)” (doc. AI 6/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
invalidità (SAM), con decisione del 25 luglio 2007 (doc. 34-1), preavvisata con
progetto del 5 gennaio 2007 (doc. AI 29-1), l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurata una rendita intera d’invalidità (grado del 100%) limitatamente
al periodo compreso fra il 1° febbraio 2005 e il 31 gennaio 2006, negando in
seguito il diritto a prestazioni appurato un grado d’invalidità del 16% (27-1).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando
la percentuale di inabilità medica e il grado di invalidità presi in
considerazione dall’Ufficio AI (doc. I). La ricorrente ha allegato al proprio
atto ricorsuale il certificato medico del Dr. __________ (doc. B) e chiesto che
venga esperita una perizia medica “neutra”.
1.4. L’UAI in
risposta, richiamata la perizia pluridisciplinare del SAM, ha postulato
un’integrale reiezione dell’impugnativa (doc. IV).
1.5. Con scritto
2 ottobre 2007 (doc. VI) la ricorrente ha contestato le considerazioni contenute
nella risposta dell’amministrazione e prodotto un’ulteriore certificazione medica
del Dr. __________ (doc. C)
Tale
scritto è stato trasmesso all’UAI per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement
passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque
celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance
appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration
peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision
selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à
constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer,
en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF
125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et
390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais
expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces
conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des
autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une
personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con
riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa
sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la
sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo
morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,
il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o
stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante
l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una
componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nella decisione del 25 luglio
2007 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera d’invalidità
(grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° febbraio 2005 e il 31 gennaio
2006 fondandosi sulla documentazione medica agli atti (cfr. certificati Dr.
Med. __________).
Si
tratta ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1 a far tempo dal 1° febbraio 2006.
L’UAI,
con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, ha dapprima predisposto l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM), allestita il
25 settembre 2006. In tale ambito,
i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ginecologica (Dr. Med. __________), sia quella
psichiatrica (Dr. essa Med. __________), sia infine quella endocrinologica (Dr. Med. __________).
Dal profilo ginecologico
il Dr. Med. __________, spec. FMH in ginecologia e ostetricia, ha così risposto
alle domande dell’UAI (doc. AI 23-15):
"
(...)
1. Diagnosi dal punto di vista specialistico
- St. d. isterectomia e linfonodectomia il 20.4.2004 per
carcinoma squamocellulare moderatamente differenziato della cervice con
infiltrazione del parametrio di sinistra (FIGO llb).
- St. d. 2 cicli di chemioterapia adiuvante tipo TIP
(Cisplatino - Taxolo - Ifosfamide) marzo-aprile 2004.
- St. d. irradiazione della pelvi 45 Gy
(19.5-28.6.2004).
- St. d. "boost" parametrio sinistro e parte
superiore della vagina di 14,4 Gy 30.69.7.2004.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata (precisare se possibile le ore
al girono o la riduzione del rendimento sul lavoro).
La paziente non ha
più lavorato dopo essere stata operata. E' stata riospedalizzata più volte per
altri interventi non direttamente in relazione con la diagnosi ginecologica.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata
dal punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio - lungo termine.
La paziente si è
presentata con la figlia che fa da traduttrice. La paziente stessa si sa
esprimere correttamente in italiano. Dice di avere una minzione normale, solo
ogni tanto ha una lieve incontinenza d'urgenza. Mostra una nicturia 2-3 volte
la notte. Dopo l'operazione soffre di costipazione (defecazione ogni 2-3
giorni), una volta ogni 2 mesi si deve aiutare con dei medicamenti, che riceve
dal medico curante Dr. med. __________.
La paziente dice di
sentirsi sempre debole, di non avere nessuna forza, di notte ha la gola secca.
Da dopo che ha avuto la chemioterapia soffre di vampate e di sudorazioni diurne
e notturne. La sua attività si è ridotta di molto. Non è più riuscita ad avere
rapporti, l'unica volta che ha provato, un mese fa, ha avuto forti dolori ed ha
avuto una perdita di sangue.
Da settembre del 2006
il Dr. med. __________ le ha prescritto degli ovuli di Colpotrophine da inserire
3.
volte per settimana ed una crema per uso esterno contro il prurito. Con
questa terapia la secchezza ed il prurito passano per corto tempo e poi
ritornano subito dopo.
Dall'operazione la
paziente si sente depressa per il fatto di avere avuto una malattia così
importante, è sempre triste, nervosa ed è molto più irritabile. Dice che la sua
testa non funziona bene. Questa situazione non ha potuto migliorare anche per
il fatto che la paziente, per altre ragioni è stata rioperata e presenta anche
più patologie collegate. Ha un'adipositas permagna (117 kg per 167 cm di
grandezza). Per ciò che concerne il decorso a medio-lungo termine se non si fa
nulla non è prevedibile nessun miglioramento. Dato che la paziente si trova in
menopausa varrebbe perlomeno la pena di discutere una terapia ormonale
sostitutiva con soli estrogeni che dovrebbero togliere buona parte della
sintomatica che possono essere dati anche con la diagnosi del carcinoma
squamocellulare. Bisogna però verificare se tutte le altre patologie internistiche
permettono una somministrazione di tali ormoni.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate.
A mio avviso, dal
punti di vista ginecologico, l'unico problema consiste nella sindrome
post-menopausale, che però non dovrebbe essere una ragione per l'incapacità
lavorativa.
La paziente ha fatto
una TAC di controllo poco tempo fa, che ha mostrato come la paziente
attualmente si trovi in una remissione totale.
La visita
ginecologica ha messo in evidenza una vagina corta (5 cm di lunghezza), con una
colpotomia macroscopicamente e colposcopicamente s.p. Colpite atrofica. Esame
retto-vaginale completamente normale.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'assicurata? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità
lavorativa?
Come sopra esposto se
le diagnosi internistiche lo permettono si potrebbe provare una terapia
sostitutiva ormonale con soli estrogeni. A mio avviso buona parte dei disturbi
accusati dalla paziente sono anche di carattere psichico. La paziente non ha accettato
la diagnosi ed ora tutti i parenti l'aiutano a casa con la speranza che questo
possa aiutarla nella guarigione. La paziente non sembra dar l'impressione di
voler reagire e di poter riprendere un lavoro.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'assicurata?
Descrivere le risorse di cui
l'assicurata ancora dispone.
A mio avviso si
potrebbe discutere di far riprendere alla paziente un lavoro nel quale può
stare seduta. D'altro lato ad una richiesta chiara da parte mia, la paziente
mostra di non avere nessun interesse in questo senso.
7.
Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre
attività? Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa In
tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Vedi punto 6.
8.
Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'assicurata
può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).
Dal mio punto di
vista la paziente potrebbe sicuramente accudire i normali lavori di casalinga.
Come sopra esposto i parenti la vogliono risparmiare fisicamente e procedono
loro al disbrigo di tutte le incombenze. Questo sicuramente non aiuta ad una
reintegrazione della paziente." (Doc. AI 23-15+16+17)
In merito
alla patologia psichiatrica la Dr.ssa __________ dopo aver posto la diagnosi di
“Episodio depressivo di media gravità (F32.!)” si è così espressa (doc. AI 23-20):
"
(...)
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore
al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Da un punto di vista psichiatrico l'assicurata è
abile al lavoro nella misura del 70 %.
Il danno alla salute influenza nella misura del
30.
% la sua capacità lavorativa.
Desidero tuttavia sottolineare nuovamente che
l'A. non sta al momento effettuando un trattamento antidepressivo adeguato (né
è mai stata in cura da uno psichiatra), riterrei quindi utile rivalutare la
capacità lavorativa dell'A. dopo che tale trattamento sia stato intrapreso ed
ottimizzato (circa 6 mesi).
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a
dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio-lungo termine.
Il quadro clinico sta tendendo cronicizzare
soprattutto per la messa in atto di meccanismi di tipo regressivo.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali.
La diminuita capacità lavorativa è determinata
dalla presenza di un quadro clinico in cui l'astenia e l'affaticabilità sono
preponderanti e a cui si associa il disturbo timico (stato d'angoscia,
ideazione depressiva, insicurezza personale).
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'A.?
Farmacoterapia antidepressiva a dosaggi efficaci.
Ritengo invece difficilmente fattibile un trattamento psicoterapico perché l'A.
mostra scarse capacità di insight.
Che effetti
avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Potrebbe diminuire lo stato depressivo e le
relative conseguenze sul piano lavorativo.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.?
No.
7.
Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre
attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale
attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì, sempre in misura del 70%.
8.
Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può
svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).
L'A. può svolgere l'attività di casalinga.
9.
Da quando esiste una limitazione della capacità lavorativa?
Quale è stata l'evoluzione della capacità lavorativa da allora?
L'incapacità lavorativa per motivi psichiatrici,
è presente dall'ottobre 2005 in misura del 20% di inabilità; il quadro
depressivo è poi gradualmente peggiorato arrivando a determinare un'inabilità
del 30%, dal 02/2006 ad oggi." (Doc. AI 23-20+21)
Dal
profilo della patologia endocrinologica il Dr. Med. __________, spec. FMH in endocrinologia e diabetologia, ha posto la seguente diagnosi:
"
(...)
Diagnosi:
1.
Struma multinodosa di grado 1
- Ipertireosi
subclinica moderata, diagnosticata in 10/2005 (DD: autonomia nodulare)
- Autoanticorpi TRAK negativi
- Sonografia tiroidea del 19.7.2006
con struma nodulare
2.
Sospetto diabete mellito di tipo 2, con resistenza periferica all'insulina
- Iperglicemia a digiuno -
Iperinsulinemia
3.
Stato depressivo
4.
Obesità permagna (BMI 43.73 kg/m2)
- St.d. ernioplastica per ernia
ombelicale nel 8/2001
- Prob. steatoepatite non alcolica
nell'ambito dell'obesità
5.
St.d. isterectomia e linfadenectomia il 22.2.2004 er carcinoma
squamocellulare della cervice uterina (stadio pT2b pNO MO)
- St.d. radio- e chemioterapia
6.
Ipertensione arteriosa trattata
7.
Dislipidernia nota
-
Terapia medicamentosa con Simvastatina sospesa per dolori muscolari
8.
Stato ansiosodepressiva mista. (...)"
(Doc. AI 23-12)
Lo
specialista ha poi espresso la seguente valutazione (doc. AI 23-14):
"
(...)
Discussione:
Si tratta di una paziente con nota ipertireosi
subclinica, con minima soppressione del TSH ed i parametri tíroidei periferici
nella norma. Vorrei sottolineare in particolare il valore normale del T3 come
unico metabolite attivo della tiroide. Di conseguenza la sintomatologia
indicata della paziente non è causata della tiroide, o detto in parole chiare,
la capacità lavorativa non viene modificata con una terapia della tiroide.
Gli autoanticorpi anti-TRAK negativi escludono un
morbo di Basedow. Nella diagnosi differenziale della ipertireosi subclinica
vedo una autonomia nodulare in questa paziente con nota struma multinodulare.
Una scintigrafia potrebbe confermare questo sospetto. Una terapia in merito è
indicato soltanto nel caso di un decorso sfavorevole, con una ipertireosi
clinica. Una seconda diagnosi differenziale sarebbe la ipertireosi subclinica
secondaria ad una malattia psichiatrica acuta ("acute psichiatric
illness") in questa paziente con depressione nota. Per non mancare il
momento giusto per l'inizio di una terapia in merito, un controllo dei
parametri tiroidei è consigliato circa 1-2 volte/anno.
Notiamo un'elevazione degli autoanticorpi
anti-tireoglobulina, di origine non chiara. In assenza di altri autoanticorpi,
una tireopatia autoimmunitaria è poco probabile. Questo parametro elevato può
essere causato da qualsiasi altra patologia autoimmunitaria (miastenia gravis,
lupus eritematodes etc.).
Nel labor troviamo anche una iperglicemia a
digiuno, associata con un peptide C assai elevato. Questo referto è ben
compatibile con un diabete mellito di tipo 2, con una resistenza periferica
all'insulina, che induce questa iperinsulinemia. Questa patologia ovviamente
finora non era conosciuta. Un diabete mal regolato può ben causare una
stanchezza e richiede in assoluto una terapia in merito. Oltre al dimagrimento
dell'obesità permagna ci vuole sicuramente una dieta diabetica qualitativa,
eventualmente anche associata con una terapia antidiabetica orale.
Di conseguenza, per l'aspetto strettamente
endocrinologico/ diabetologico non vedo giustificata nessuna incapacità
lavorativa." (Doc. AI 23-14)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 25 settembre 2006, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno valutato una capacità
lavorativa dell’assicurata del 70% nella precedente attività di aiuto cucina,
cameriera ai piani ed ausiliaria di pulizia.
A mente dei
periti la capacità lavorativa di RI 1 è limitata dalla patologia psichiatrica,
in particolare è determinata dalla presenza di un quadro clinico in cui
l’astenia e l’affaticabilità sono preponderanti ed a cui si associa il disturbo
timico (stato d’angoscia, ideazione depressiva, insicurezza personale).
Per contro la
patologia ginecologica ed endocrinologica / diabetologica non hanno alcun
influsso sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Con riferimento
al periodo precedente alla perizia i medici del SAM hanno osservato
un’incapacità lavorativa completa per motivi ginecologici/oncologici dal
febbraio all’ottobre 2004 e nel 2005 diverse degenze ospedaliere hanno causato
dei periodi temporanei d’incapacità lavorativa completa (doc. AI 23-10).
Nel suo
rapporto medico del 18 ottobre 2006 il Dr. __________ del SMR dopo aver posto
quale diagnosi principale quella di “episodio depressivo di media gravità”
e quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “cancro
uterino del cervice FIGO II 3.2004 dopo chirurgia – radio e chemioterapia”
ha osservato (doc. AI 25-2):
“La perizia SAM del 10.2006 è ben redatta a
livello medico e congloba una valutazione plurispecialistica che giusitifica
solo una minima IL pur non essendo la paziente in terapia psichiatrica regolare
ritenendo che con tali terapie non si avrebbe un miglioramento sensibile
dell’esigibilità lavorativa.
Personalmente ritengo coerenti e giustificate le
motivazioni medico cliniche e le correlate limitazioni di rendimento riportate
nella perizia SAM”.
2.9
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.10
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione
impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale
pluridisciplinare effettuata dai medici del SAM, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Con riferimento
alla patologia ginecologica il Dr. Med. __________, dopo aver constatato che la
paziente dal mese di maggio del 2006 si trovi in una remissione totale, ha
constatato che l’unico problema consiste nella sindrome post-menopausale che
non dovrebbe comunque influire sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Lo
specialista ha ritenuto inoltre che buona parte dei disturbi accusati da RI 1
siano di carattere psichico.
La patologia
psichiatrica è stata vagliata dalla Dr. essa __________, la quale è giunta alla
diagnosi di episodio depressivo di media gravità, con tendenza alla
cronicizzazione, soprattutto per la messa in atto di meccanismi di tipo
regressivo. Tuttavia, l’esperta ha ritenuto che tale patologia ha un’influenza
sulla capacità lavorativa nella misura del 30%.
Infine, la
patologia endocrinologica è stata valutata dal Dr. __________ che nel suo
consulto del 18 luglio 2006, dopo aver esaminato l’assicurata è giunto alla
conclusione che per l’aspetto strettamente endocrinologico/diabetologico non ha
visto giustificata alcuna incapacità lavorativa dell’insorgente.
Va, altresì,
aggiunto che agli atti vi è una certificazione della patologia oncologica
esperita il 16 maggio 2006 dal Dr. Med. __________, capo clinica dell’__________,
che ha posto la diagnosi di Carcinoma squamo cellulare della cervice uterina,
stadio pT2b pN0 M0 (FIGO 2b), diagnosi 24.02.2004 che conferma la situazione
attuale di remissione completa. Il Dr. __________ ha aggiunto nel proprio
referto che la paziente non presenta nessun disturbo particolare. L’esame
clinico e di laboratorio non ha mostrato segni suggestivi per una recidiva del
carcinoma della cervice uterina (doc. AI 23-22).
Le conclusioni
a cui sono giunti i medici del SAM non sono state contraddette in sede
ricorsuale da certificati medico-specialistici attestanti patologie
maggiormente invalidanti, e dunque possono essere fatte proprie dal TCA. Per
quanto attiene le attestazioni mediche prodotte dalla ricorrente va rilevato
quanto segue.
Il certificato
del Dr. Med. __________, peraltro generalista, datato 27 agosto 2007, si limita
succintamente a dichiarare la paziente inabile al lavoro al 100% senza tuttavia
sostanziare tale inabilità a livello di motivazione. Medesimo discorso per
quanto riguarda il certificato del 2 ottobre 2007, nel quale il medico curante
dopo aver illustrato la diagnosi riguardante RI 1, che conferma sostanzialmente
quelle dei medici del SAM, considera la paziente abile al 50% senza fornire
ulteriori indicazioni in merito.
Alla luce
di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente
nella sua precedente professione di cameriera presenta un grado di capacità
lavorativa valutabile nella misura del 70%.
2.11
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto, contrariamente a quanto applicato dall’UAI sono
determinanti i dati del 2006 (visto che nella decisione del 25 luglio 2007 la
rendita è stata negata a partire dal 1° febbraio 2006). L’amministrazione ha
eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2004, motivo per il
quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2006.
2.12
Per quel che
concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’amministrazione
ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 40'560.-, salario minimo per
collaboratori senza attestato professionale secondo il CCNL dell’industria
alberghiera e della ristorazione per l’anno 2004, che aggiornato al 2006 è pari
a fr. 41'366.-.
2.13
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, anch’esso, tra l’altro,
non contestato, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente
con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.-.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a
fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x
12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata,
quale aiuto cucina, cameriera ai piani ed ausiliaria di pulizie avrebbe
guadagnato nel 2006 fr. 41'366.-/anno per un’occupazione a tempo pieno
corrispondenti a fr. 3'182.-/mese. Tale reddito si situa, per ragioni estranee
all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cioè fr. 43'947.63, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”,
livello di qualifica 4, fr. 3'513.- X 12 mesi = 42’156.-, riportato su 41.7).
Sono,
perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008 sopra menzionata, della stessa percentuale,
ossia del 5,87 %, per un importo di fr. 47’326.39.
Il TCA
rileva comunque che, come vedremo (cfr. consid. 2.14.), il risultato finale non
cambierebbe se si volesse utilizzare, quale reddito da invalido, l’importo di
fr. 50'277.69, senza apportare la riduzione del 5,87% (in quanto ritenuta
troppo esigua).
Ritenuto che,
come visto in precedenza (cfr. consid. 2.11.), da un punto di vista medico,
l’assicurata può esercitare la sua precedente attività nella misura del 70%, il
reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 33'128.47 (fr.
47'326.39 ridotti del 30%).
2.14
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid
ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die
statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto, l’UAI non ha applicato decurtazioni dal reddito statistico (doc. AI 27-3)
e l’assicurata non ha contestato tale circostanza.
Il TCA
non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’UAI
nell’applicazione della riduzione concessa.
Partendo quindi da un salario da invalida di fr.
33'128.47, confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valida
nel medesimo anno di fr. 41'366.-. (consid. 2.12.), emerge un tasso
d’invalidità del 19,9 % arrotondato
al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni
caso diritto ad una rendita di invalidità.
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
equivalente al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una
riformazione professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di
natura professionale (cfr. doc. 27-4).
Come già
anticipato al consid. 2.13., il risultato non cambierebbe anche volendo
considerare, quale reddito da invalido, l’importo di fr. 50'277.69, cui
apportare una riduzione del 30%, per un reddito ipotetico di fr. 35'194.38.
Confrontando questo dato con l’importo di fr. 41’366.- corrispondente al
reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell’anno 2006 (cfr.
consid. 2.12.) emerge un’incapacità al guadagno del 14,9 % arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) percentuale che, anche in questo caso, non dà diritto ad una rendita
di invalidità.
L’UAI ha
pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni,
in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno
dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure
se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare – a partire dal 1° febbraio 2006.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 31 gennaio 2006, la decisione del 25 luglio 2007 deve quindi essere
confermata.
2.15
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese
per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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