Lexipedia

Decisione

32.2007.288

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2008Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement

passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque

celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance

appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration

peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision

selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à

constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer,

en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF

125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et

390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais

expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des

autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une

personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con

riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra

Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa

sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la

sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo

morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,

il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni

della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o

stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante

l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una

componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nella decisione del 25 luglio

2007 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera d’invalidità

(grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° febbraio 2005 e il 31 gennaio

2006 fondandosi sulla documentazione medica agli atti (cfr. certificati Dr.

Med. __________).

Si

tratta ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a far tempo dal 1° febbraio 2006.

L’UAI,

con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, ha dapprima predisposto l’esecuzione di una perizia

pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM), allestita il

25 settembre 2006. In tale ambito,

i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ginecologica (Dr. Med. __________), sia quella

psichiatrica (Dr. essa Med. __________), sia infine quella endocrinologica (Dr. Med. __________).

Dal profilo ginecologico

il Dr. Med. __________, spec. FMH in ginecologia e ostetricia, ha così risposto

alle domande dell’UAI (doc. AI 23-15):

"

(...)

1. Diagnosi dal punto di vista specialistico

- St. d. isterectomia e linfonodectomia il 20.4.2004 per

carcinoma squamocellulare moderatamente differenziato della cervice con

infiltrazione del parametrio di sinistra (FIGO llb).

- St. d. 2 cicli di chemioterapia adiuvante tipo TIP

(Cisplatino - Taxolo - Ifosfamide) marzo-aprile 2004.

- St. d. irradiazione della pelvi 45 Gy

(19.5-28.6.2004).

- St. d. "boost" parametrio sinistro e parte

superiore della vagina di 14,4 Gy 30.6­9.7.2004.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata (precisare se possibile le ore

al girono o la riduzione del rendimento sul lavoro).

La paziente non ha

più lavorato dopo essere stata operata. E' stata riospedalizzata più volte per

altri interventi non direttamente in relazione con la diagnosi ginecologica.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata

dal punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio - lungo termine.

La paziente si è

presentata con la figlia che fa da traduttrice. La paziente stessa si sa

esprimere correttamente in italiano. Dice di avere una minzione normale, solo

ogni tanto ha una lieve incontinenza d'urgenza. Mostra una nicturia 2-3 volte

la notte. Dopo l'operazione soffre di costipazione (defecazione ogni 2-3

giorni), una volta ogni 2 mesi si deve aiutare con dei medicamenti, che riceve

dal medico curante Dr. med. __________.

La paziente dice di

sentirsi sempre debole, di non avere nessuna forza, di notte ha la gola secca.

Da dopo che ha avuto la chemioterapia soffre di vampate e di sudorazioni diurne

e notturne. La sua attività si è ridotta di molto. Non è più riuscita ad avere

rapporti, l'unica volta che ha provato, un mese fa, ha avuto forti dolori ed ha

avuto una perdita di sangue.

Da settembre del 2006

il Dr. med. __________ le ha prescritto degli ovuli di Colpotrophine da inserire

3.

volte per settimana ed una crema per uso esterno contro il prurito. Con

questa terapia la secchezza ed il prurito passano per corto tempo e poi

ritornano subito dopo.

Dall'operazione la

paziente si sente depressa per il fatto di avere avuto una malattia così

importante, è sempre triste, nervosa ed è molto più irritabile. Dice che la sua

testa non funziona bene. Questa situazione non ha potuto migliorare anche per

il fatto che la paziente, per altre ragioni è stata rioperata e presenta anche

più patologie collegate. Ha un'adipositas permagna (117 kg per 167 cm di

grandezza). Per ciò che concerne il decorso a medio-lungo termine se non si fa

nulla non è prevedibile nessun miglioramento. Dato che la paziente si trova in

menopausa varrebbe perlomeno la pena di discutere una terapia ormonale

sostitutiva con soli estrogeni che dovrebbero togliere buona parte della

sintomatica che possono essere dati anche con la diagnosi del carcinoma

squamocellulare. Bisogna però verificare se tutte le altre patologie internistiche

permettono una somministrazione di tali ormoni.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali constatate.

A mio avviso, dal

punti di vista ginecologico, l'unico problema consiste nella sindrome

post-menopausale, che però non dovrebbe essere una ragione per l'incapacità

lavorativa.

La paziente ha fatto

una TAC di controllo poco tempo fa, che ha mostrato come la paziente

attualmente si trovi in una remissione totale.

La visita

ginecologica ha messo in evidenza una vagina corta (5 cm di lunghezza), con una

colpotomia macroscopicamente e colposcopicamente s.p. Colpite atrofica. Esame

retto-vaginale completamente normale.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'assicurata? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Come sopra esposto se

le diagnosi internistiche lo permettono si potrebbe provare una terapia

sostitutiva ormonale con soli estrogeni. A mio avviso buona parte dei disturbi

accusati dalla paziente sono anche di carattere psichico. La paziente non ha accettato

la diagnosi ed ora tutti i parenti l'aiutano a casa con la speranza che questo

possa aiutarla nella guarigione. La paziente non sembra dar l'impressione di

voler reagire e di poter riprendere un lavoro.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale presso quest'assicurata?

Descrivere le risorse di cui

l'assicurata ancora dispone.

A mio avviso si

potrebbe discutere di far riprendere alla paziente un lavoro nel quale può

stare seduta. D'altro lato ad una richiesta chiara da parte mia, la paziente

mostra di non avere nessun interesse in questo senso.

7.

Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre

attività? Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa In

tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Vedi punto 6.

8.

Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'assicurata

può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).

Dal mio punto di

vista la paziente potrebbe sicuramente accudire i normali lavori di casalinga.

Come sopra esposto i parenti la vogliono risparmiare fisicamente e procedono

loro al disbrigo di tutte le incombenze. Questo sicuramente non aiuta ad una

reintegrazione della paziente." (Doc. AI 23-15+16+17)

In merito

alla patologia psichiatrica la Dr.ssa __________ dopo aver posto la diagnosi di

“Episodio depressivo di media gravità (F32.!)” si è così espressa (doc. AI 23-20):

"

(...)

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore

al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Da un punto di vista psichiatrico l'assicurata è

abile al lavoro nella misura del 70 %.

Il danno alla salute influenza nella misura del

30.

% la sua capacità lavorativa.

Desidero tuttavia sottolineare nuovamente che

l'A. non sta al momento effettuando un trattamento antidepressivo adeguato (né

è mai stata in cura da uno psichiatra), riterrei quindi utile rivalutare la

capacità lavorativa dell'A. dopo che tale trattamento sia stato intrapreso ed

ottimizzato (circa 6 mesi).

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a

dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio-lungo termine.

Il quadro clinico sta tendendo cronicizzare

soprattutto per la messa in atto di meccanismi di tipo regressivo.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali.

La diminuita capacità lavorativa è determinata

dalla presenza di un quadro clinico in cui l'astenia e l'affaticabilità sono

preponderanti e a cui si associa il disturbo timico (stato d'angoscia,

ideazione depressiva, insicurezza personale).

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'A.?

Farmacoterapia antidepressiva a dosaggi efficaci.

Ritengo invece difficilmente fattibile un trattamento psicoterapico perché l'A.

mostra scarse capacità di insight.

Che effetti

avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Potrebbe diminuire lo stato depressivo e le

relative conseguenze sul piano lavorativo.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale presso quest'A.?

No.

7.

Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre

attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale

attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Sì, sempre in misura del 70%.

8.

Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può

svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).

L'A. può svolgere l'attività di casalinga.

9.

Da quando esiste una limitazione della capacità lavorativa?

Quale è stata l'evoluzione della capacità lavorativa da allora?

L'incapacità lavorativa per motivi psichiatrici,

è presente dall'ottobre 2005 in misura del 20% di inabilità; il quadro

depressivo è poi gradualmente peggiorato arrivando a determinare un'inabilità

del 30%, dal 02/2006 ad oggi." (Doc. AI 23-20+21)

Dal

profilo della patologia endocrinologica il Dr. Med. __________, spec. FMH in endocrinologia e diabetologia, ha posto la seguente diagnosi:

"

(...)

Diagnosi:

1.

Struma multinodosa di grado 1

- Ipertireosi

subclinica moderata, diagnosticata in 10/2005 (DD: autonomia nodulare)

- Autoanticorpi TRAK negativi

- Sonografia tiroidea del 19.7.2006

con struma nodulare

2.

Sospetto diabete mellito di tipo 2, con resistenza periferica all'insulina

- Iperglicemia a digiuno -

Iperinsulinemia

3.

Stato depressivo

4.

Obesità permagna (BMI 43.73 kg/m2)

- St.d. ernioplastica per ernia

ombelicale nel 8/2001

- Prob. steatoepatite non alcolica

nell'ambito dell'obesità

5.

St.d. isterectomia e linfadenectomia il 22.2.2004 er carcinoma

squamocellulare della cervice uterina (stadio pT2b pNO MO)

- St.d. radio- e chemioterapia

6.

Ipertensione arteriosa trattata

7.

Dislipidernia nota

-

Terapia medicamentosa con Simvastatina sospesa per dolori muscolari

8.

Stato ansiosodepressiva mista. (...)"

(Doc. AI 23-12)

Lo

specialista ha poi espresso la seguente valutazione (doc. AI 23-14):

"

(...)

Discussione:

Si tratta di una paziente con nota ipertireosi

subclinica, con minima soppressione del TSH ed i parametri tíroidei periferici

nella norma. Vorrei sottolineare in particolare il valore normale del T3 come

unico metabolite attivo della tiroide. Di conseguenza la sintomatologia

indicata della paziente non è causata della tiroide, o detto in parole chiare,

la capacità lavorativa non viene modificata con una terapia della tiroide.

Gli autoanticorpi anti-TRAK negativi escludono un

morbo di Basedow. Nella diagnosi differenziale della ipertireosi subclinica

vedo una autonomia nodulare in questa paziente con nota struma multinodulare.

Una scintigrafia potrebbe confermare questo sospetto. Una terapia in merito è

indicato soltanto nel caso di un decorso sfavorevole, con una ipertireosi

clinica. Una seconda diagnosi differenziale sarebbe la ipertireosi subclinica

secondaria ad una malattia psichiatrica acuta ("acute psichiatric

illness") in questa paziente con depressione nota. Per non mancare il

momento giusto per l'inizio di una terapia in merito, un controllo dei

parametri tiroidei è consigliato circa 1-2 volte/anno.

Notiamo un'elevazione degli autoanticorpi

anti-tireoglobulina, di origine non chiara. In assenza di altri autoanticorpi,

una tireopatia autoimmunitaria è poco probabile. Questo parametro elevato può

essere causato da qualsiasi altra patologia autoimmunitaria (miastenia gravis,

lupus eritematodes etc.).

Nel labor troviamo anche una iperglicemia a

digiuno, associata con un peptide C assai elevato. Questo referto è ben

compatibile con un diabete mellito di tipo 2, con una resistenza periferica

all'insulina, che induce questa iperinsulinemia. Questa patologia ovviamente

finora non era conosciuta. Un diabete mal regolato può ben causare una

stanchezza e richiede in assoluto una terapia in merito. Oltre al dimagrimento

dell'obesità permagna ci vuole sicuramente una dieta diabetica qualitativa,

eventualmente anche associata con una terapia antidiabetica orale.

Di conseguenza, per l'aspetto strettamente

endocrinologico/ diabetologico non vedo giustificata nessuna incapacità

lavorativa." (Doc. AI 23-14)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 25 settembre 2006, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno valutato una capacità

lavorativa dell’assicurata del 70% nella precedente attività di aiuto cucina,

cameriera ai piani ed ausiliaria di pulizia.

A mente dei

periti la capacità lavorativa di RI 1 è limitata dalla patologia psichiatrica,

in particolare è determinata dalla presenza di un quadro clinico in cui

l’astenia e l’affaticabilità sono preponderanti ed a cui si associa il disturbo

timico (stato d’angoscia, ideazione depressiva, insicurezza personale).

Per contro la

patologia ginecologica ed endocrinologica / diabetologica non hanno alcun

influsso sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Con riferimento

al periodo precedente alla perizia i medici del SAM hanno osservato

un’incapacità lavorativa completa per motivi ginecologici/oncologici dal

febbraio all’ottobre 2004 e nel 2005 diverse degenze ospedaliere hanno causato

dei periodi temporanei d’incapacità lavorativa completa (doc. AI 23-10).

Nel suo

rapporto medico del 18 ottobre 2006 il Dr. __________ del SMR dopo aver posto

quale diagnosi principale quella di “episodio depressivo di media gravità”

e quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “cancro

uterino del cervice FIGO II 3.2004 dopo chirurgia – radio e chemioterapia”

ha osservato (doc. AI 25-2):

“La perizia SAM del 10.2006 è ben redatta a

livello medico e congloba una valutazione plurispecialistica che giusitifica

solo una minima IL pur non essendo la paziente in terapia psichiatrica regolare

ritenendo che con tali terapie non si avrebbe un miglioramento sensibile

dell’esigibilità lavorativa.

Personalmente ritengo coerenti e giustificate le

motivazioni medico cliniche e le correlate limitazioni di rendimento riportate

nella perizia SAM”.

2.9

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione

impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale

pluridisciplinare effettuata dai medici del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Con riferimento

alla patologia ginecologica il Dr. Med. __________, dopo aver constatato che la

paziente dal mese di maggio del 2006 si trovi in una remissione totale, ha

constatato che l’unico problema consiste nella sindrome post-menopausale che

non dovrebbe comunque influire sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Lo

specialista ha ritenuto inoltre che buona parte dei disturbi accusati da RI 1

siano di carattere psichico.

La patologia

psichiatrica è stata vagliata dalla Dr. essa __________, la quale è giunta alla

diagnosi di episodio depressivo di media gravità, con tendenza alla

cronicizzazione, soprattutto per la messa in atto di meccanismi di tipo

regressivo. Tuttavia, l’esperta ha ritenuto che tale patologia ha un’influenza

sulla capacità lavorativa nella misura del 30%.

Infine, la

patologia endocrinologica è stata valutata dal Dr. __________ che nel suo

consulto del 18 luglio 2006, dopo aver esaminato l’assicurata è giunto alla

conclusione che per l’aspetto strettamente endocrinologico/diabetologico non ha

visto giustificata alcuna incapacità lavorativa dell’insorgente.

Va, altresì,

aggiunto che agli atti vi è una certificazione della patologia oncologica

esperita il 16 maggio 2006 dal Dr. Med. __________, capo clinica dell’__________,

che ha posto la diagnosi di Carcinoma squamo cellulare della cervice uterina,

stadio pT2b pN0 M0 (FIGO 2b), diagnosi 24.02.2004 che conferma la situazione

attuale di remissione completa. Il Dr. __________ ha aggiunto nel proprio

referto che la paziente non presenta nessun disturbo particolare. L’esame

clinico e di laboratorio non ha mostrato segni suggestivi per una recidiva del

carcinoma della cervice uterina (doc. AI 23-22).

Le conclusioni

a cui sono giunti i medici del SAM non sono state contraddette in sede

ricorsuale da certificati medico-specialistici attestanti patologie

maggiormente invalidanti, e dunque possono essere fatte proprie dal TCA. Per

quanto attiene le attestazioni mediche prodotte dalla ricorrente va rilevato

quanto segue.

Il certificato

del Dr. Med. __________, peraltro generalista, datato 27 agosto 2007, si limita

succintamente a dichiarare la paziente inabile al lavoro al 100% senza tuttavia

sostanziare tale inabilità a livello di motivazione. Medesimo discorso per

quanto riguarda il certificato del 2 ottobre 2007, nel quale il medico curante

dopo aver illustrato la diagnosi riguardante RI 1, che conferma sostanzialmente

quelle dei medici del SAM, considera la paziente abile al 50% senza fornire

ulteriori indicazioni in merito.

Alla luce

di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente

nella sua precedente professione di cameriera presenta un grado di capacità

lavorativa valutabile nella misura del 70%.

2.11

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, contrariamente a quanto applicato dall’UAI sono

determinanti i dati del 2006 (visto che nella decisione del 25 luglio 2007 la

rendita è stata negata a partire dal 1° febbraio 2006). L’amministrazione ha

eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2004, motivo per il

quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2006.

2.12

Per quel che

concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’amministrazione

ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 40'560.-, salario minimo per

collaboratori senza attestato professionale secondo il CCNL dell’industria

alberghiera e della ristorazione per l’anno 2004, che aggiornato al 2006 è pari

a fr. 41'366.-.

2.13

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, anch’esso, tra l’altro,

non contestato, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a

fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x

12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata,

quale aiuto cucina, cameriera ai piani ed ausiliaria di pulizie avrebbe

guadagnato nel 2006 fr. 41'366.-/anno per un’occupazione a tempo pieno

corrispondenti a fr. 3'182.-/mese. Tale reddito si situa, per ragioni estranee

all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cioè fr. 43'947.63, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”,

livello di qualifica 4, fr. 3'513.- X 12 mesi = 42’156.-, riportato su 41.7).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 sopra menzionata, della stessa percentuale,

ossia del 5,87 %, per un importo di fr. 47’326.39.

Il TCA

rileva comunque che, come vedremo (cfr. consid. 2.14.), il risultato finale non

cambierebbe se si volesse utilizzare, quale reddito da invalido, l’importo di

fr. 50'277.69, senza apportare la riduzione del 5,87% (in quanto ritenuta

troppo esigua).

Ritenuto che,

come visto in precedenza (cfr. consid. 2.11.), da un punto di vista medico,

l’assicurata può esercitare la sua precedente attività nella misura del 70%, il

reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 33'128.47 (fr.

47'326.39 ridotti del 30%).

2.14

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid

ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die

statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, l’UAI non ha applicato decurtazioni dal reddito statistico (doc. AI 27-3)

e l’assicurata non ha contestato tale circostanza.

Il TCA

non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’UAI

nell’applicazione della riduzione concessa.

Partendo quindi da un salario da invalida di fr.

33'128.47, confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valida

nel medesimo anno di fr. 41'366.-. (consid. 2.12.), emerge un tasso

d’invalidità del 19,9 % arrotondato

al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni

caso diritto ad una rendita di invalidità.

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

equivalente al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una

riformazione professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che il consulente ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di

natura professionale (cfr. doc. 27-4).

Come già

anticipato al consid. 2.13., il risultato non cambierebbe anche volendo

considerare, quale reddito da invalido, l’importo di fr. 50'277.69, cui

apportare una riduzione del 30%, per un reddito ipotetico di fr. 35'194.38.

Confrontando questo dato con l’importo di fr. 41’366.- corrispondente al

reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell’anno 2006 (cfr.

consid. 2.12.) emerge un’incapacità al guadagno del 14,9 % arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) percentuale che, anche in questo caso, non dà diritto ad una rendita

di invalidità.

L’UAI ha

pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni,

in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è

motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,

tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare – a partire dal 1° febbraio 2006.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità

dopo il 31 gennaio 2006, la decisione del 25 luglio 2007 deve quindi essere

confermata.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese

per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster