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Decisione

32.2007.289

Assicurato,attivo come pittore indipendente,secondo UAI non ha diritto a una rendita in quanto non presenta una perdita di guadagno tale da potergli riconoscere il diritto a prestazioni.UAI non ha tut

3 dicembre 2008Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del

22 ottobre 2001 in re W., I

224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate

quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa

dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nella

presente fattispecie, l’amministrazione ha affidato al dr. __________, spec.

FMH in malattie reumatiche, il mandato di esperire una perizia specialistica.

Nel suo referto del 9 dicembre 2003 il dr. __________

ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “sindrome

lombovertebrale/-spondilogena a destra cronico-recidivante con discopatia L4-L5

e possibile radicolopatia irritativa intermittente L5 a destra; amiotrofia

nevralgica alla spalla destra (sindrome di Parsonnage-Turner) in guarigione;

sindrome somatoforme del dolore cronico su sindrome ansioso-depressiva”, mentre

quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di

“condropatia retropatellare, attualmente poco sintomatica su patella bipartita

tipo Wiberg II/III e stato dopo intervento artroscopia al ginocchio destro nel

1992; leggera trombocitopenia probabilmente idiopatica (ITP)” (doc. 35-8).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha indicato che l’assicurato, quale imbianchino, a causa della amiotrofia

nevralgica alla spalla destra, è stato inabile al 100% dal mese di marzo 2003,

mentre al momento dell’esame peritale è da ritenere inabile al lavoro al 50%,

con la possibilità di ulteriormente migliorare la sua capacità lavorativa, fino

a ritrovarla completamente, nell’arco di due-tre mesi, con riferimento al solo

problema alla spalla (doc. 35-12).

Il dr. __________ ha aggiunto che l’assicurato

non presenta per contro, dal profilo strettamente reumatologico, alcun tipo di

limitazione della capacità lavorativa con riferimento ad attività

medio-leggere, che non richiedano sforzi particolari per la colonna vertebrale

e lavori ripetuti con le braccia sollevate (aggiungendo che quest’ultima

limitazione è da ritenere valida per due-tre mesi e che scomparirà una volta

rientrato il problema alla spalla) (doc. 35-13).

Lo specialista ha comunque sottolineato la

necessità di procedere ad un accurato esame dell’interessato dal profilo

psichiatrico, visto l’importante stato ansioso-depressivo subentrato negli

ultimi anni.

L’assicurato è quindi stato sottoposto anche ad

un accurato esame peritale psichiatrico, affidato al dr. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia. Nel suo referto peritale del 2 dicembre 2004, il

dr. __________ ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

di “episodio depressivo di media gravità con “sindrome biologica” (ICD10-F32.11),

esistente da circa due anni; sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4), esistente da circa due anni; sindrome

lombovertebrale/spondilogena a destra cronico-recidivante con due punti di

discopatia L4-L5 e possibile radicolopatia irritativa intermittente L5 a destra

(vedasi perizia __________); amiotrofia nevralgica alla spalla destra in fase

di guarigione”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa quella di “condropatia retropatellare, trombocitopenia, probabilmente

idiopatica” (doc. 46-11).

Il dr. __________ ha ritenuto che, a causa dei

suoi disturbi, l’assicurato sia inabile al lavoro al 50% a partire dal 25

febbraio 2003 (data della prima consultazione presso il dr. __________) (doc.

46-15).

Lo specialista ha rilevato l’importanza di

prescrivere all’interessato degli antidepressivi, che non potranno comunque,

per il momento, aumentare la sua capacità lavorativa (doc. 46-15).

Il dr. __________ ha infine segnalato che

l’assicurato stava frequentando la scuola di maestranza, in previsione di

potere, un giorno, insegnare in una scuola professionale (doc. 46-14).

Lo specialista ha sottolineato che l’interessato

è una persona molto volenterosa, giudicando opportuno rivalutare la componente

invalidante a distanza di due-tre anni (doc. 46-12).

Nelle sue annotazioni del 9 dicembre 2004, il dr.

__________ del SMR, spec. FMH

in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha

osservato:

"

Diagnosi:

-

episodio depressivo di media gravità con

“sindrome biologica” (dal 2002)

-

sindrome somatoforme da dolore persistente (dal

2002)

-

sindrome lombovertebrale/lombospondilogena a

destra cronico-recidivante su discopatia L4-L5 e possibile radicolopatia irritativa

intermittente L5 a destra

-

amiotrofia nevralgica alla spalla destra

(sindrome di Parsonnage-Turner) in fase di guarigione

- condropatia retropatellare, patella

bipartita Wiberg II/III

- trombocitopenia prob. idiopatica

Formazione. Pittore industriale. Attività in

proprio dal 1981.

Perizia dr. __________ del 27 novembre 2003:

inabile al lavoro al 100% per lavori pesanti, al 50% da dicembre 2003 per la

sua attività abituale. Abile al lavoro al 100% per attività adatta (attività

medio-leggera che non richiede sforzi particolari per la colonna vertebrale e

lavori ripetitivi con le braccia sollevate nei prossimi 2-3 mesi).

In data 17 gennaio 2004, l’assicurato richiede

provvedimenti professionali. Egli dichiara di essersi candidato al Corso di preparazione

all’esame di maestro pittore.

Perizia dr. __________ del 9/16 novembre 2004:

diminuzione della capacità lavorativa del 50%. Provvedimenti di integrazione

sono già in corso. L’assicurato prevede di poter insegnare in una scuola

professionale dopo avere conseguito la maestria di pittore. Teoricamente

sarebbe possibile la riqualificazione in altre professioni (nell’ambito delle

limitazioni dettate dall’affezione reumatologica), che il paziente per il

momento non accetta. Il perito non prevede, per il momento, che i provvedimenti

professionali potranno aumentare la capacità lavorativa e propone una

rivalutazione del grado di invalidità tra 2-3 anni.

In conclusione, la capacità lavorativa è

attualmente limitata complessivamente al 50% da febbraio 2003. Un esito

positivo della riqualificazione con possibilità di reinserimento come

insegnante potrà in futuro migliorare la capacità lavorativa dal punto di vista

psichiatrico, mentre che è prevedibile un decorso stazionario dal punto di

vista reumatologico, come risulta dalla perizia del dr. __________. Si

trasmette il caso al Servizio Ispettorato.” (Doc. 47-1)

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartiali-té de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

Considerandi

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Dopo attento esame della fattispecie, questo Tribunale non ha motivi per

mettere in dubbio le valutazioni peritali del dr. __________ e del dr. __________,

che soddisfano i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un

rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.8.) e possono

quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli

necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica

giudiziaria).

Le

conclusioni peritali del dr. __________ e del dr. __________ sono poi state

confermate dal dr. __________ del SMR (doc. 103/1-3).

Dal profilo reumatologico, il dr. __________ ha

considerato l’assicurato, quale imbianchino, inabile al

100% dal mese di marzo 2003 fino a novembre 2003 e poi al 50%, dal mese di

dicembre 2003, con la possibilità di ulteriormente migliorare la sua capacità

lavorativa, fino a ritrovarla completamente, nell’arco di due-tre mesi, con

riferimento al solo problema alla spalla (doc. 35-12). Lo specialista ha invece

considerato l’interessato, dal profilo strettamente reumatologico, pienamente

abile al lavoro in attività medio-leggere, che non richiedano sforzi

particolari per la colonna vertebrale e lavori ripetuti con le braccia

sollevate (aggiungendo che quest’ultima limitazione è da ritenere valida per

due-tre mesi e che scomparirà una volta rientrato il problema alla spalla)

(doc. 35-13).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto

stata smentita da altri certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti.

Dal

profilo psichiatrico, il dr. __________, poste le diagnosi invalidanti di

“episodio depressivo di media gravità con “sindrome biologica” (ICD10-F32.11),

esistente da circa due anni; sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4), esistente da circa due anni”, ha considerato l’assicurato

inabile al lavoro al 50% (doc. 46-15).

Il TCA non ha motivo per scostarsi neppure da

questo apprezzamento peritale, che non è stato smentito da altri certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

delle perizie del dr. __________ e del dr. __________, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurato presenti una

incapacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua precedente attività di pittore

e in qualsiasi altra attività adeguata alle sue condizioni di salute.

2.10

Al fine di stabilire il grado

d’invalidità dell’assicurato, titolare di un’impresa di pittura dal 1981

(cfr. Doc. 51.1), l’UAI ha confrontato il reddito aziendale conseguito prima e

dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione che lo stesso non abbia

subito importanti variazioni.

L’assicurato ha contestato

tale conclusione dell’amministrazione, evidenziando innanzitutto di avere

dovuto assumere, a seguito del danno alla salute, due operai e di avere dovuto

continuare a fare ricorso ad una collaborazione esterna, per far fronte ai

lavori che egli non era più in grado di svolgere.

Inoltre, l’interessato ha

criticato la presa in considerazione del reddito aziendale AVS, che a suo

avviso falsa la reale ed effettiva situazione economica. L’assicurato ha

infatti fatto presente che il “reddito aziendale comunicato dalle autorità

tributarie alla cassa cantonale di compensazione tiene conto di tutto quanto

incassato durante l’anno, misconoscendo che determinati lavori sono stati in

realtà svolti nell’esercizio precedente” (I). Per tali motivi, secondo

l’assicurato, per valutare la reale evoluzione del reddito aziendale,

dovrebbero essere determinanti solo i redditi conseguiti per il lavoro

effettivamente svolto durante il singolo anno analizzato. Così facendo, il

reddito aziendale conseguito dall’assicurato dal 2000 al 2005 risulterebbe

diminuito in maniera importante (da fr. 130'390 nel 2000 a fr. 43'541 nel 2005, cfr. doc. I), cosa che non avviene invece nel caso in cui, come fatto

dall’UAI, si tenga conto anche degli incassi ricevuti per lavori svolti negli

anni precedenti.

2.10.1

Dal profilo economico, il TCA

constata che l’amministrazione ha affidato all’ispettore competente l’incarico

di eseguire una visita esterna.

Nel “Rapporto di visita esterna” del 6 maggio 2005, l’ispettore

incaricato ha indicato:

" L’interessato

è stato incontrato al suo domicilio, ad __________, il giorno 4 maggio 2005.

Dopo le scuole dell’obbligo ha acquisito la formazione di pittore conseguendo

l’AFC nel 1978. In seguito ha frequentato per due anni __________ prima di

mettersi in proprio a partire dal 1981. L’attività lavorativa quale pittore

viene svolta principalmente nella zona del __________, dove il richiedente in

passato risiedeva e dove tutt’oggi ha a disposizione un magazzino in quel di __________

(ca. mq 40 in uno scantinato). Prima dell’insorgenza del danno alla salute

l’attività lo vedeva impegnato a tempo pieno, durante il giorno quale pittore

durante 7-8 ore lavorative ed in serata per altre 2 ore circa, dedicate al

contatto architetti, clienti, stesura offerte, ecc. Inoltre attivo anche

durante il sabato, sempre per le incombenze amministrative (corrispondenza,

capitolati, preventivi).

Occupato in media durante 3-4 ore. Dal lato amministrativo viene

coadiuvato dalla moglie.

L’attività veniva svolta con la collaborazione di due operai

indipendenti, sull’arco dell’intero anno. Si occupa un po’ di tutto, dai

tinteggi esterni di nuove abitazioni o riattazioni, a quelli interni, di

appartamenti o singoli locali, di serramenti, della posa occasionale di

tappezzeria, di decorazioni e scritte, ecc.

I problemi di salute vengono messi in relazione alla presenza di:

- sindrome

lombovertebrale-spondilogena cronica recidivante a destra, con

- discopatia

L4-L5 e possibile radicolopatia irritativa intermittente L5 a destra;

amiotrofia nevralgica alla spalla destra in fase di guarigione,

sindrome somatoforme del dolore cronico su sindrome

ansioso-depressiva.

I problemi lavorativi si sono manifestati vieppiù gradualmente con

particolare riferimento, dapprima, ai disturbi provocati dall’affezione alla

schiena, che inizialmente avevano influenza sulla gamba destra.

Causa le difficoltà lavorative ha dovuto quindi far capo alle

prestazioni IG della __________ (Ass. collettiva), che le ha accordate a

decorrere dal 8.12.2000, inizialmente al 100%, indi:

75% dal 26.3.2001; 100% dal 25.5.2001; 75% dal 3.7.2001 al 31.12.2002,

termine dei 720 giorni.

Ha pure beneficiato di prestazioni da parte della __________

(previdenza III pilastro). Nel settembre 2001, causa i dolori, aveva

beneficiato di infiltrazioni alla gamba destra, presso il __________. In

seguito ha avuto diverse problematiche: infezioni alle vie urinarie,

congiuntivite, dolori a fascia a livello addominale destro, intermittenti, ecc.

(2002). Nel corso del 2003 la situazione è peggiorata per il subentrare di

un’affezione alla spalla destra, che ha comportato in pratica una completa

limitazione per i lavori manuali da marzo 2003 a dicembre 2003. Per questo problema la situazione è poi gradualmente migliorata, anche se

persistono tuttora limitazioni per l’insorgenza di dolori sotto sforzo. Sempre

nel corso del 2003, il lungo iter medico, i problemi economico-lavorativi, lo

hanno portato ad uno stato di depressione, con un disinteressamento per la

conduzione della ditta, in presenza appunto di marcata affaticabilità, ansia,

mancanza di stimoli, ecc.

Nel caso specifico le limitazioni presentate dal richiedente

nell’esercizio della sua professione di pittore indipendente sono tali da

ritenere a nostro avviso plausibili, attualmente, degli impedimenti lavorativi

pratici che raggiungano almeno il 50% per i lavori manuali. Nel corso del 2003

le vicissitudini mediche hanno comportato un’incapacità globale significativa

(almeno 80%). Siamo ora in presenza di limitazioni che incidono in modo

significativo sul potenziale energetico direttamente sviluppato o sopportato

dalla zona anatomica colpita (spalla destra, in assicurato destrimane,

rispettivamente schiena), quali l’impossibilità di effettuare sforzi tipo il

sollevamento o il trasporto regolare e continuato di carichi (vedi secchi di

pittura dai 15 ai 30 kg), scale, attrezzature e di conseguenza anche la

manipolazione di oggetti, attrezzi, mediante operazioni di traino – spinta –

leva (problemi nel tinteggio di plafoni, nel profilare, lavorare in genere con

il braccio sopra l’orizzontale, in posizione accovacciata, ecc.) in presenza di

un limite di carico di 15 kg. Presenta una diminuita resistenza allo sforzo. La

problematica psichica sopra citata contribuisce a sua volta a limitarlo nella

sua capacità di concentrazione, di resistenza. Nel 2003 l’aspetto psichico ha

inciso in maniera importante sull’andamento aziendale. Il signor __________ era

infatti giunto a disinteressarsi in misura quasi completa della gestione

aziendale. Non riusciva più a concentrarsi, a stare in mezzo alla gente,

mancava di iniziativa. La ditta ne ha risentito in modo importante. Ha perso

parecchi lavori. Ci segnala inoltre che nel corso del 2004 (metà anno circa)

sono subentrati dei primi segni di artrosi alle mani, con arrossamenti,

tendenza al gonfiore delle articolazioni. È in cura dal dr. __________.

Dall’inizio del 2004 l’impegno lavorativo ha potuto essere ripreso per lo meno

in misura parziale. Si dichiara impegnato in mansioni di entità limitata. Dal

profilo manuale si occupa dei lavori di preparazione (per es. stesura delle

adeguate protezioni sulla mobilia, sui serramenti, ecc. – vedi plastica,

scotch, nastro adesivo), in lavori di rifinitura, ritocchi, preparazione del

materiale, quindi di aiuto agli operai in mansioni leggere. Si occupa inoltre

della parte organizzativa, dirigenziale (fatturazioni, ecc.), anche se a fatica

e con incostanza. Dal profilo manuale l’impegno è quantificabile in circa un

paio di ore al giorno in media, che va ad aggiungersi a quello prettamente

direttivo. Non ha un orario fisso di lavoro. Risulta impegnato in modo

irregolare, a dipendenza di come si sente. Riferisce che talora vi sono ancora

giorni in cui non si sente di lavorare, vuoi per i disturbi fisici, vuoi perché

dal lato psicologico non è in forma. Per necessità aziendali, per ovviare al

suo mancato apporto lavorativo manuale e per una diminuzione dei lavori

affidati a terzi, l’assicurato a partire dal 2001 ha assunto due operai a tempo pieno ed un terzo a tempo pieno a partire da ottobre 2003. A fine 2004 ha avuto problemi per la diminuita richiesta di lavoro. Ha pertanto licenziato due

operai, riassumendoli poi a partire dal mese di marzo 2005, quando la

situazione da questo profilo è migliorata. Attualmente lavora quindi con due

operai a tempo pieno ed uno al 75% (è in infortunio). Inoltre usufruisce sempre

della collaborazione, a dipendenza delle contingenze, di personale esterno.

Segnaliamo inoltre che il richiedente, a partire dal febbraio 2004, ha iniziato a frequentare i corsi per l’ottenimento della maestria federale nella professione

esercitata, presso il __________ di __________. La durata è prevista sull’arco

di tre anni. Gli esami dovrebbero tenersi quindi nel 2007. Risulta impegnato

nel giorno di sabato (tutto il giorno) e, a seconda dei programmi, spesso anche

il venerdì. Le difficoltà originate dal danno alla salute, segnatamente per

l’esecuzione dei lavori più pesanti, hanno convinto l’interessato a cercare

un’alternativa per poter migliorare la sua situazione professionale. Qualora

riuscisse a superare gli esami, potrebbe quindi compensare con qualche ora di

insegnamento il mancato apporto lavorativo in ditta e dedicarsi nella stessa

solo per il lato dirigenziale/organizzativo. In questo progetto ha già

sostenuto costi importanti: fr. 6'000 per l’iscrizione, fr. 1'500 per gli esami

e circa fr. 2'000 di materiale.

Per il lato economico si rimanda alla tabella riassuntiva

allegata, per il periodo 1999-2003. I dati 2004 non sono ancora pronti.

L’interessato ha ottenuto una proroga per l’inoltro degli stessi all’UT sino a

settembre 2005. L’allestimento è curato dal fiduciario __________ di __________.

A livello di cifra d’affari, la situazione viene comunque dichiarata

verosimilmente sovrapponibile a quella per l’anno 2003.

I dati si potranno chiedere direttamente all’assicurato.

In merito si rileva comunque che nel corso del 2001 e del 2002,

nonostante il danno alla salute, l’interessato, ricorrendo all’assunzione di

due operai e mantenendo la collaborazione esterna, è riuscito a mantenere la

redditività aziendale, crollata solo da inizio 2003, quando è intervenuto il

peggioramento valetudinario in relazione al subentrare dell’affezione alla

spalla destra e della problematica psichica. Da inizio 2004, come già

segnalato, il signor RI 1 ha comunque potuto riprendere in misura parziale il

suo lavoro.

Bisognerà quindi attendere i dati economici del 2004 per poter

stabilire l’esatta incidenza del danno alla salute sugli utili aziendali.”

(Doc. 51/1-3)

Con decisione del 5 luglio

2005.

l’UAI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’interessato, dato

che dall’inchiesta del servizio ispettorato del 4 maggio 2005 è emerso che,

nonostante il danno alla salute, egli sia riuscito, grazie all’assunzione di

due operai e mantenendo la collaborazione esterna, a mantenere la redditività

aziendale (doc. 55-1).

A seguito dell’opposizione

dell’assicurato, con scritto del 14 marzo 2007 l’avv. __________ del Servizio

giuridico dell’UAI ha chiesto all’ispettore incaricato di prendere posizione in

merito alle censure dell’interessato e di esprimere una valutazione finale,

vista la disponibilità dei dati economici del 2004 e del 2005 (doc. 66-2).

Nelle sue annotazioni del 22 marzo 2007 l’ispettore incaricato ha

osservato:

" In

relazione alle osservazioni della __________ del 01.09.2006 rilasciate in fase

di opposizione, possiamo far capo alla tabella riassuntiva 16.11.2006 dei dati

economico-aziendali 1999-2005, reperita ad atti UT, __________, rispettivamente

alle fotocopie dei rendiconti aziendali agli atti.

Prima dell'insorgenza del danno alla salute l'assicurato usufruiva

in misura importante del lavoro da parte di terzi e solo dopo ha assunto in

pianta stabile due operai.

La massa salariale complessiva comunque, pur essendo progredita,

dopo l'evento invalidante, trova giustificazione anche per l'aumento della cifra

d'affari, in particolare nell'anno 2001 ma anche per i successivi, dove è

sempre stata superiore a quella realizzata prima del manifestarsi dei problemi

di salute.

Le imposizioni fiscali note sino al 2005, depongono per un

mantenimento dei redditi, sia dichiarati che tassati, per gli anni 2001 e 2002

(vuoto fiscale, senza ulteriore tassazione specifica, quindi con mantenimento

dell'aziendale di fr. 102'000.-- quale base per il pagamento delle tasse). Solo

nel 2003 vi è stata una flessione importante del reddito (tassazione di fr.

30'000.-- quale aziendale), in considerazione del peggioramento dello stato di

salute del richiedente, peraltro transitorio, da porre in relazione

all'affezione della spalla, e con un aumento quindi della massa salariale.

Nel 2004 la situazione è rientrata, come si può riscontrare

dall'aumento della cifra d'affari, e dalla diminuzione della quota dei salari,

con di conseguenza un aumento dell'utile dichiarato ed imposto fiscalmente in

fr. 86'000.-- di aziendale. Per il 2004 abbiamo quindi una perdita economica

che non supera il 20%.

I dati del 2005 (dichiarazione d'imposta del 30.06.2006) depongono

invece per una cifra d'affari rientrata nei limiti 1999-2000 ma con un impiego

di massa salariale elevato, pari a fr. 195'975.--. L'utile aziendale

dichiarato, ridotto a fr. 17'291.--, è stato imposto fiscalmente in fr.

25'000.-- (notifica 24.01.2007)." (Doc. 67-1)

Con scritto del 10 luglio 2007 l’avv. __________ ha posto

all’ispettore incaricato le seguenti domande:

" (...)

Ora, si chiede al __________ incaricato una presa di posizione

su tutte le censure sollevate con l'opposizione nonché d'esprimersi con valutazione

finale. Quindi, dopo la lettura dell'opposizione (+ scritto 3 agosto

2006), le domande alle quali andrà data risposta saranno in particolare:

- il

reddito aziendale ha subito diminuzioni dovute all'invalidità (approfondita

analisi annuale sull'incasso di lavori eseguiti in precedenza rispettivamente

sui lavori eseguiti e non incassati)?

- in

caso di risposta negativa, l'adempimento di determinati compiti nell'azienda è

affidato ad un numero superiore di persone oppure comporta orari di lavoro

notevolmente più intensi?

- in

caso di risposta positiva, valutazione dell'invalidità secondo metodo

straordinario (se azienda ancora da ritenersi attiva/attivabile) o

determinazione del reddito senza invalidità ed in seguito confronto con il

reddito in attività adeguate ev. da dipendente (CIP).

Si ribadisce l'importanza di una valutazione economica

finale."

(Doc. 69-1+2)

Nelle sue annotazioni del 20 luglio 2007, l’ispettore ha così

risposto:

" In

riscontro alla nota 10.07.2007 ed a complemento delle mie precedenti

osservazioni del 22.03.2007, che confermo tuttora, posso evidenziare quanto

segue:

- Innanzitutto i dati economici considerati per la valutazione AI

fanno riferimento a degli apprezzamenti fiscali, cui usualmente l'AI fa capo

nelle sue valutazioni economiche, e che anche nel presente caso possono essere

fatti nostri. Non intravedo motivi per dissociarmi da questi apprezzamenti.

Sono del parere che la presunta diminuzione dell'attività di

acquisizione e d'esecuzione dei lavori di pittura da parte dell'assicurato,

ribadita in sede d'opposizione, abbia di fatto potuto essere compensata con un

adeguamento del suo impegno lavorativo alle conseguenze originate dal danno

alla salute, visti i dati economico-aziendali conseguiti.

Volendo tenere in considerazione le cifre relative agli "incassi

per lavori precedentemente eseguiti" notificati in sede d'opposizione,

si può peraltro ricavare un dato importante ai fini della valutazione del caso,

ossia l'incidenza in percentuale delle spese per il personale in rapporto alla

cifra d'affari effettivamente conseguita per gli anni in questione (periodo

2000-2004: cifra d'affari dedotti i lavori dell'anno precedente).

Come si può rilevare dalla tabella sottostante, solo per l'anno

2003.

abbiamo uno scarto significativo, con un aumento dell'incidenza dei costi

del personale di quasi 10 punti percentuali: vedi 56.58 %). Per tutti gli altri

anni, prima e dopo il danno alla salute, il rapporto fra i due dati è compreso

tra il 46 ed il 49,50%.

Solo nell'anno in cui è subentrato il peggioramento dello stato di

salute in relazione alla problematica alla spalla sinistra si trova un

giustificato riscontro agli impedimenti dell'assicurato, con un aumento delle

spese per il personale. Con l'anno 2004 i dati sono di nuovo in linea con i

precedenti.

Questo dato risulta quindi in sintonia con le imposizioni fiscali,

che depongono per una perdita economica tutelabile dall'AI solo per l'anno 2003

(vedi tabella del fisco cui fa riferimento la nota 22.03.2007).

Anni

Cifra

D'affari

Incassi

lavori

prec.

eseguiti

Lavoro

effettivo

Massa

salariale

(salari + lav.

terzi)

Rapporto

in %

massa

sal. /

lavoro eff.

2000.

346'120.-

42'095.-

304'025.-

141'487.-

46.23

%

2001.

454'985.-

85'885.-

369'100.-

172'376.-

46.70

%

2002.

389'938.-

55'856.-

334'082.-

159'526.-

47.75

%

2003.

372'697.-

19'301.-

353'396.-

199'963.-

55.58

%

2004.

384'474.-

51'704.-

332'770.-

164'173.-

49.33

%

In conclusione quindi, per gli anni di computo, presi in

considerazione dalla decisione AI di rifiuto, notificata in data 05.07.2005,

non vi è una perdita economica tutelabile dall'AI (per il 2003, quale anno

singolo, non è stato superato l'anno di carenza), rispettivamente come risulta

dalla tabella, all'infuori dell'anno 2003, non si è fatto capo ad un impiego

maggiore di manodopera." (Doc. 70-1+2)

Con il ricorso,

l’assicurato ha contestato le valutazioni dell’ispettore incaricato, osservando

che:

" (...)

L'Ufficio AI fonda le proprie conclusioni su due rapporti del 22

marzo e 20 luglio 2007 dell'Ispettore __________, il quale, a sua volta, si è

basato sui dati economici contenuti nell'allegata tabella allestita il 16

novembre 2008.

Da un esame della stessa, è emerso che il suo estensore (signora __________)

ha commesso, a mente dell'assicurato, due errori importanti che falsano il

risultato.

Infatti, a livello di entrate, dalle cifre menzionate (1999: Fr.

348'674.--, 2000: Fr. 346'120.--, 2001: Fr. 454'985.80, 2002: Fr. 389'938,35,

2003: Fr. 372'697.--, 2004: Fr. 385'474.40, 2005: Fr. 344'438.90) va dedotta

l'IVA, mentre alla voce salari (1999: Fr. 104'500.--, 2000: Fr. 141'487.--,

2001: Fr. 172'376.--, 2002: Fr. 159'526.--, 2003: Fr. 199'963.--, 2004: Fr.

164'173.40, 2005: Fr. 195'975.30) deve essere aggiunta la quota parte di oneri

sociali versati dal datore di lavoro.

Pertanto, le percentuali finali (UL2) non sono corrette."

(Doc. VIII)

A tale scritto, il

patrocinatore ha allegato la seguente tabella redatta in data 16 novembre 2006

dalla funzionaria incaricata:

1999.

2000 2001 2002 2003 2004

2005.

Entrate 348'674.00 346'120.00 454'985.80 389'938.35 372'697.00 385.474.40 344.438.90

Uscite - 60'158.00 - 72'098.00 - 67'090.10 -

48'500.10 - 79'932.85 - 55'829.70 - 57'977.90

Prel Personali

Utile lordo1 288'516.00 274'022.00 387'985.70 341'438.25 292'764.15 329'644.70 286'461.00

% UL1 82.75 % 79.17 % 85.25 % 87.56

% 78.55 % 85.52 % 83.17 %

Salari -104'500.00 -141'487.00 -172'376.00 -159'526.00 -199'963.00 -164'174.40

-195'975.30

Utile lordo2 184'016.00 132'535.00 215.519.70 181'912.25

92'801.15 165'471.30 90'485.70

% UL2 52.78 % 38.29 % 47.37 % 46.

66.

% 24.90 % 42.93 % 26.27 %

(Doc. D)

Al riguardo, l’ispettore incaricato ha osservato:

" Ho

preso atto dell'osservazione presentata il 24.10.2007 dal Legale

dell'assicurato, inerente la tabella dei dati economici allestita dal fisco.

Per quanto mi concerne confermo l'apprezzamento effettuato in data

20.07.2007

sostenuto dalle indicazioni emerse dalla tabella che ne fa parte

integrante e non specificatamente a quella del fisco.

Nella stessa non si fa capo al margine di UL 2 delle tassazioni,

ma si confronta la massa salariale (salari + lavori di terzi) con il lavoro

effettivo.

Il fatto di considerare le entrate, con o senza IVA,

rispettivamente di aggiungere gli oneri sociali ai salari, porta ad un

cambiamento delle cifre ma non della sostanza trattandosi di una modifica che

avviene in modo lineare/proporzionale." (Doc. X/1)

In data 2 ottobre 2008, il

TCA ha chiesto all’UAI delle precisazioni in merito al metodo di valutazione

dell’invalidità utilizzato dall’amministrazione. Questo Tribunale ha pure

invitato l’amministrazione, nel caso in cui abbia fatto uso del metodo

straordinario, ad esporre i motivi per i quali non è stata applicata la

giurisprudenza esposta in DTF 128 V 29 (XVI).

Con scritto del 13 ottobre

2008.

l’amministrazione ha risposto:

" Per

prassi degli Uffici AI, per quanto riguarda il reddito d'invalido d'un

lavoratore indipendente, se il reddito aziendale non subisce sostanziali

diminuzioni dovute all'invalidità, quest'ultima viene presa in considerazione

soltanto nella misura in cui, dopo l'insorgere del danno alla salute,

l'adempimento di determinati compiti nell'azienda è affidato ad un numero

superiore di persone oppure comporta orari di lavoro notevolmente più intensi

(aumento delle spese per il personale).

Ancora con la circolare sull'invalidità valida dal

1° gennaio 2008, l'UFAS ribadisce: "3070

Lorsqu'on ne peut établir une diminution importante, pour cause d'invalidité,

du revenu de l'entreprise d'une personne indépendante, laquelle continue à

travailler dans l'entreprise, on ne peut admettre l'existence d'une invalidité

que si, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, l'accomplissement de

certaines tâches a nécessité la collaboration supplémentaire ou notablement

plus fréquente d'une ou de plusieurs personnes (augmentation du personnel de

l'entreprise)".

In data 20 luglio 2007 lo specialista per lavori indipendenti

incaricato di valutare la situazione aziendale dell'assicurato ha quindi preso

in considerazione "un dato importante ai fini della valutazione del

caso, ossia l'incidenza in percentuale delle spese per il personale in rapporto

alla cifra d'affari effettivamente conseguita per gli anni in questione",

osservando: "solo per l'anno 2003 abbiamo uno scarto significativo con

un aumento dell'incidenza dei costi del personale (...). Per tutti gli altri anni,

prima e dopo il danno alla salute, il rapporto fra i due dati è compreso tra il

46.

ed il 49.50%. Solo nell'anno in cui è subentrato il peggioramento dello

stato di salute in relazione alla problematica alla spalla sinistra si trova un

giustificato riscontro agli impedimenti dell'assicurato, con un aumento delle

spese per il personale. Con l'anno 2004 i dati sono di nuovo in linea con i

precedenti.

Questo dato risulta quindi in sintonia con le imposizioni

fiscali, che depongono per una perdita economica tutelabile dall'AI solo per

l'anno 2003 (...). In conclusione quindi, per gli anni di computo, presi in

considerazione della decisione AI di rifiuto (...) non vi è una perdita

economica tutelabile dall'AI (per il 2003 quale anno singolo, non è stato superato

l'anno di carenza), rispettivamente come risulta dalla tabella, all'infuori

dell'anno 2003, non si è fatto capo ad un impiego maggiore di manodopera"."

(Doc. XVII)

2.10.2

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale rileva innanzitutto, come giustamente osservato dal

patrocinatore dell’assicurato nella presa di posizione del 23 ottobre 2008

(doc. XIX), che nello scritto del 13 ottobre 2008 l’amministrazione non ha

esplicitamente risposto ad un quesito che le era stato posto dal TCA.

L’UAI si è infatti

limitato a fare riferimento alla cifra 3070 della Circolare sull’invalidità, valida dal 1°

gennaio 2008, dal seguente tenore:

"

Lorsqu’on ne peut établir une diminution

importante, pour cause d’invalidité, du revenu de l’entreprise d’une personne

indépendante, laquelle continue à travailler dans l’entreprise, on ne peut

admettre l’existence d’une invalidité que si, depuis la survenance de

l’atteinte à la santé, l’accomplissement de certaines tâches a nécessité la

collaboration supplémentaire ou notablement plus fréquente d’une ou de

plusieurs personnes (augmentation du personnel de l’entreprise).”

Visto

il riferimento fatto dall’UAI a questa cifra marginale - che nella “Circulaire

sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)” è inserita

nella seconda parte, nel capitolo 2 relativo alla valutazione del grado di

invalidità, al punto 2 dedicato al metodo ordinario di raffronto dei redditi - questo Tribunale

deve dedurre che l’amministrazione ha utilizzato il metodo ordinario al fine di

valutare il grado di invalidità dell’interessato.

L’amministrazione ha di fatto escluso l’esistenza di un’invalidità del

ricorrente in quanto non vi è stata una riduzione di reddito dovuta a motivi di

salute, ad eccezione di quella intervenuta nell’anno 2003.

Questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non abbia

sufficientemente approfondito la questione relativa all’andamento dei redditi,

in particolare per quanto riguarda l’anno 2005. Tale circostanza riveste

un’importanza fondamentale alla luce soprattutto della riduzione di reddito

registrato nell’anno 2003, dovuta a motivi di salute, ammessa dalla stessa

amministrazione.

Va al riguardo evidenziato che, nelle sue annotazioni del 22 marzo

2007, l’ispettore incaricato ha osservato che “le imposizioni fiscali note sino

al 2005, depongono per un mantenimento dei redditi, sia dichiarati che tassati,

per gli anni 2001 e 2002 (vuoto fiscale, senza ulteriore tassazione specifica,

quindi con mantenimento dell'aziendale di fr. 102'000.-- quale base per il

pagamento delle tasse). Solo nel 2003 vi è stata una flessione importante del

reddito (tassazione di fr. 30'000.-- quale aziendale), in considerazione del

peggioramento dello stato di salute del richiedente, peraltro transitorio, da

porre in relazione all'affezione della spalla, e con un aumento quindi della

massa salariale. Nel 2004 la situazione è rientrata come si può riscontrare dall'aumento

della cifra d'affari e dalla diminuzione della quota dei salari con, di

conseguenza, un aumento dell'utile dichiarato ed imposto fiscalmente in fr.

86'000.-- di aziendale. Per il 2004 abbiamo quindi una perdita economica che

non supera il 20%. I dati del 2005 (dichiarazione d'imposta del

30.06

) depongono invece per una cifra d'affari rientrata nei limiti 1999-2000

ma con un impiego di massa salariale elevato, pari a fr. 195'975.--. L'utile

aziendale dichiarato, ridotto a fr. 17'291.--, è stato imposto fiscalmente in

fr. 25'000.-- (notifica 24.01.2007)" (doc. 67-1, il corsivo è della

redattrice).

Quest’ultimo dato dimostra quindi che anche nel 2005 vi è stata una

riduzione dei redditi.

Il TCA, in mancanza di sufficienti elementi al riguardo, non è tuttavia

in grado di stabilire se questa diminuzione sia stata causata da motivi

estranei al danno alla salute - come sostenuto dall’UAI nella decisione

impugnata (cfr. doc. A, in cui l’amministrazione ha indicato che “in assenza di

un comprovato peggioramento dello stato di salute, la diminuzione di guadagno

dell’impresa di pittura non risulta essere imputabile ai problemi fisici

rispettivamente psichici del signor RI 1”), sulla base di quanto indicato nel

rapporto di visita esterna del 6 maggio 2005 dall’ispettore incaricato (il

quale ha espressamente indicato che l’assicurato “a fine 2004 ha avuto problemi

per la diminuita richiesta di lavoro. Ha pertanto licenziato due operai,

riassumendoli poi a partire dal mese di marzo 2005, quando la situazione da

questo profilo è migliorata”, cfr. doc. 51) - o se, invece, sia da imputare al

danno alla salute dell’interessato, come preteso dal patrocinatore dell’assicurato

(cfr. doc. XIV, in cui il legale ha osservato che “sarebbe più logico

concludere che la flessione delle entrate nel 2005 sia da addebitare a motivi

di salute come per il 2003, dato che i due valori percentuali si equivalgono”).

Gli atti vanno quindi rinviati all’UAI, affinché accerti le cause che

hanno portato ad una riduzione di reddito nel 2005 e valuti l’evoluzione dei

redditi con riferimento anche agli anni 2006 e 2007 (momento di emanazione

della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice).

L’UAI dovrà pure valutare se con riferimento a questo periodo di tempo

(2005-2007) l’assicurato ha dovuto fare capo ad un impiego di manodopera (sia

da parte di operai dipendenti, sia facendo capo alla collaborazione di

personale esterno) maggiore rispetto al passato, prima del danno alla salute,

come già avvenuto nel 2003.

Qualora l’amministrazione dovesse accertare che effettivamente i redditi

dell’assicurato non hanno subito una perdita dovuta al danno alla salute e che

ciò non sia dovuto ad un maggiore impiego di manodopera, allora la richiesta di

prestazioni andrà respinta. Nel caso in cui, al contrario, dovesse risultare

che l’interessato ha subito una riduzione di reddito a causa del danno alla

salute oppure che abbia dovuto far capo ad una maggiore collaborazione da parte

di personale interno e esterno alla ditta, l’UAI dovrà, come correttamente

suggerito dall’avv. __________ nello scritto del 10 luglio 2007

(doc. 69), valutare l'invalidità dell’interessato secondo il metodo

straordinario, se l’azienda è ancora attiva, o determinare il reddito senza

invalidità e confrontare quest’ultimo con il reddito conseguibile in attività

adeguate eventualmente da dipendente, qualora dovesse essere ritenuto

esigibile, alla luce della giurisprudenza federale in materia, imporre

all’assicurato un cambiamento di attività.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e

gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti

economici richiesti ed emani una nuova decisione.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al

consid. 2.10.2..

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI

verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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