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Decisione

32.2007.290

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 settembre 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no

a respingere, in via di revisione, la richiesta di aumento di rendita

d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA,

con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute

fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa

G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

Considerandi

2.

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.5

Nell’evenienza

concreta, l’assicurato dal 1° gennaio 2000 è stato posto al beneficio di un

quarto di rendita di invalidità, per un grado del 44% (doc. 27-1), a causa di

una sindrome lombovertebrale cronica e recidivante con note turbe statiche e

alterazioni degenerative (doc. AI 2-19) che lo rendeva, secondo il parere

medico, abile al 70-80% in attività adeguate (lavori semplici e leggeri che non

richiedono il continuo porto/sollevamento di pesi superiori ai 15 kg e con un’ergonomia più confacente)

(doc. AI 23-2).

2.6

Nel novembre

del 2006 l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione. In

questo contesto l’assicurato ha indicato che il suo stato di salute è

peggiorato dal 1° febbraio 2006 per la rottura del polso destro (doc. AI 33-1).

Nel

rapporto medico del 24 novembre 2006 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di

“lombalgia cronica su turbe statico-degenerative, ipertensione arteriosa,

precordi algie, epatopatia, insufficienza venosa cronica e inoltre frattura del

polso destro con danni residui quali diminuzione forza e atrofia del bicipite a

seguito dell’infortunio del 31 gennaio 2006.

Il medico

curante ha inoltre osservato (doc. 36-1):

"

Oltre alla diagnosi già nota nel 2000, da

segnalare negli ultimi tre anni cure per ipertensione arteriosa, episodi di precordialgie,

per insufficienza venosa che ha necessitato la terapia chirurgica

(crossectomia, varicectomia).

L’infortunio del 31.01.06 – scivolato sul

ghiaccio – oltre alla frattura del polso dx, ha riaccentuato i disturbi alla

colonna vertebrale e alla spalla dx."

Il Dr.

Med. __________ – medico di fiducia di __________ – in data 31 maggio 2006 nel

proprio rapporto relativo all’assicurato, dopo aver riassunto gli atti, le

dichiarazioni dell’assicurato, l’anamnesi personale e sociale, ha posto la

seguente diagnosi (doc. AI 36-5):

"

1.

Stato dopo frattura del polso dx con

attualmente

1.1

atrofia del bicipite dell’avambraccio a dx

1.2

diminuzione della forza nella misurazione nel vigorimetro a dx.

2.

Lombalgia aspecifica su processi degenerativi

3.

Abuso etilico

4.

Ipertensione arteriosa attualmente non

trattata.”

Il medico

fiduciario ha poi precisato (doc. AI 36-5):

"

Per quanto concerne la problematica della

pressione e dell’alcool, il paziente è da ritenere abile.

Per quanto riguarda la lombalgia aspecifica, in

base alla visita odierna, sono del parere che il paziente si possa ritenere

abile.

Per la frattura del polso dx, abbiamo ancora una

leggera limitazione funzionale nella flessione e nell’estensione ed anche una

diminuzione della forza.

In base a quanto detto ed in base agli atti in

mio possesso, ritengo che il paziente, per il momento, possa lavorare in misura

del 50%, continuando con la fisioterapia.

Aumento al 75% di abilità a partire dal

19.06.2006

Aumento ulteriore al 100% dopo il 1.07.2006.

CAPACITÀ LAVORATIVA

Fino al 19.06.2006 abilità al 50%.

Dal 19.06.2006 abilità al 75% ed in seguito, dal

1.07.2006

abilità al 100%”

Il medico

del SMR, Dr. __________, in data 12 febbraio 2007 ha proposto per il peggioramento intercorso

una inabilità lavorativa al 100% dal 31 gennaio 2006 fino al 30 giugno 2006 per

ogni attività. Dal 1° luglio 2006 il medico ha ritenuto ripristinata la precedente

esigibilità lavorativa. Ovvero del 50% nell’ultima attività esercitata e

un’inabilità del 20-30% in attività adeguate ergonomicamente (doc. AI 38-1).

A seguito

del riacutizzarsi dei dolori al polso destro, il 21 maggio 2007 l’assicurato si

è recato dal Dr. med. __________, medico FMH generalista, che nel proprio

referto ha osservato (doc. AI 53-2):

"

Con il presente certifico di aver visitato in

data odierna il paziente sopraccitato il quale sta beneficiando di una rendita

al 25% dal 2002 a causa di una

sindrome lombare cronica per fusione delle vertebre L2-L3 con ipoplasia del

disco, una diffusa spondilartrosi e una discartrosi multisegmentaria.

Attualmente egli è pure in inabilità lavorativa al 50% dal 15.04.2007 a causa

di una riacutizzazione di dolori al polso destro per stato da frattura

intra-articolare il 31.01.2006 (vedi lettera Dr. __________ del 30.03.2007).

A mio giudizio il paziente deve poter beneficiare

di una rendita almeno al 50% a causa delle sopraccitate patologie e vista la

sua professione di carrozziere il quale è obbligato a lavorare sia con le mani

che con la schiena.

Verrà prossimamente inoltrata richiesta l’AI a

causa di artrosi post-traumatica al polso destra che non si risolve con

anti-infiammatori e analgesici e il paziente rifiuta una infiltrazione

intra-articolare di cortisone”

Il 30

marzo 2007 l’assicurato è stato visitato dal Dr. Med. __________, spec. FMH in

chirurgia della mano, al fine di chiarire la problematica relativa al polso

destro. Nel proprio referto lo specialista ha precisato quanto segue (doc. AI

56-8).

"

Penso che i dolori riferiti dal paziente siano

attualmente da imputare più ai fenomeni degenerativi dell’articolazione STT,

che non alle conseguenze stesse della frattura, seppur il paziente riferisce di

non aver mai ottenuto l’indolenza dopo il trattamento conservativo della

stessa.

Vi sono dolori anche in corrispondenza

dell’articolazione piso-trinquetrali che non sono però oggi stati investigati

radiologicamente.

Per il momento rimarrei sulle misure

conservative, ho consegnato al paziente un guanto in neoprene e prescritto AINS

locali. In caso d’insuccesso è proponibile un’infiltrazione. Per il momento non

vedo indicazioni chirurgiche.

Da un punto di vista professionale tentiamo la

ripresa in qualità di carrozziere indipendente e senza aiuti, al 100% dal

15.04

”.

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti

ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V

160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y

a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8

Nella

fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.6.) e richiamata

la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.

2.7

), questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha

ritenuto l’interessato, dal mese di luglio 2006, nuovamente abile nella misura

precedente all’infortunio del 31 gennaio 2006.

Al

riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza (cfr.

DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso

di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su

un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel caso

concreto si tratta quindi della decisione del 12 aprile 2002, con la quale

all’assicurato è stato attribuito un quarto di rendita dal 1° gennaio 2000, a causa dei problemi reumatologici di

cui si è detto al consid. 2.5. Si tratta quindi di verificare se, da allora, è

intervenuto un importante cambiamento.

2.9

La

patologia del polso destro, all’origine del peggioramento segnalato

dall’assicurato in sede di revisione, a mente del Dr. Med.

__________ ha causato una leggera limitazione funzionale nella

flessione e nell’estensione del polso unitamente alla diminuzione

della forza provocando un’inabilità al 50% fino al 19 giugno

2006.

Successivamente il ricorrente ha riacquistato progressivamente

la capacità lavorativa: del 75% dal 19 giugno 2006

e completa dal 1° luglio 2006.

Il

medico del SMR, Dr. __________, il 12 febbraio 2007 ha proposto di considerare ai

fini assicurativi un’inabilità lavorativa al

100% dal 31 gennaio 2006 fino al 30 giugno 2006. Dal 1° luglio

2006.

per contro il medico ha ritenuto ristabilita l’esigibilità lavorativa

dell’assicurato allo stato antecedente l’infortunio.

Correttamente

dunque l’UAI, in applicazione dell’art. 88bis lett. b OAI ha negato l’aumento

della rendita ritenuto che al momento della revisione, nel novembre del 2006,

la capacità lavorativa dell’assicurato era già stata ripristinata (cfr. le certificazioni

del Dr. Med. __________ e Dr. Med. __________).

Il Dr.

Med. __________ da parte sua ha asserito che i dolori patiti da RI 1, a seguito

della riacutizzazione del 16 febbraio 2007, sono sostanzialmente da ricondurre

a fenomeni degenerativi dell’articolazione piuttosto che alla frattura del

polso. La capacità lavorativa del ricorrente è comunque considerata piena dal

15.

aprile 2007.

Anche in

questo caso, giusta l’art. 88a cpv.1 OAI essendo il peggioramento dello stato

di salute del ricorrente inferiore ai tre mesi (dal 16 febbraio al 15 aprile

2007), l’UAI ha giustamente respinto la richiesta di aumento della rendita postulata

da RI 1.

A mente

di questa Corte dalla certificazione del Dr. __________, medico FMH

generalista, richiamata dal ricorrente nel proprio allegato ricorsuale,

peraltro non sufficientemente circostanziata dal punto di vista medico (cfr. la

giurisprudenza esposta al consid. 2.7) non si evincono sufficienti elementi per

ammettere con alta verosimiglianza una differente valutazione del quadro

clinico di RI 1, rispetto a quanto accertato dal Dr. Med. __________, dal Dr. Med.

__________ e avallato dal medico del SMR. Il Dr. __________ si limita in

definitiva a ritenere più adatta una rendita al 50% per l’insorgente (doc. AI

53-2) senza sostanziare sufficientemente il suo giudizio a livello di

motivazione.

Va

inoltre aggiunto che le conclusioni dell’UAI non sono state contraddette, in sede

ricorsuale, da certificati medico-specialistici attestanti patologie

maggiormente invalidanti. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a

ragione l’Ufficio AI ha respinto, in via di revisione, la richiesta di aumento

della rendita di invalidità.

2.10

L’assicurato

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia giudiziaria “neutrale” (I).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto,

alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese

per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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