32.2007.291
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16 gennaio 2008Italiano23 min
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Numero d'incarto:
32.2007.291
Data decisione, Autorità:
16.01.2008, TCA
Titolo:
Sulla base degli atti di causa l'Ufficio AI non poteva sopprimere il diritto all'assegno per grande invalido. Rinvio perché previo accertamento specialistico l'amministrazione si pronunci nuovamente sulla revisione dell'assegno per grandi invalidi
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 42 LAI
art. 9 LPGA
art. 37 OAI
art. 38 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.291
FS/td
Lugano
16 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, ha beneficiato e beneficia tuttora di varie prestazioni
dell’AI.
In
particolare, dal 1° giugno 2003 l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad
un assegno per grande invalido di grado esiguo (doc. AI 77/1-2).
Avviate
le rispettive procedure di revisione, visto l’esito degli accertamenti esperiti,
con decisioni 30 ottobre 1997 e 24 aprile 2003 l’Ufficio AI ha confermato il diritto
all’assegno per grande invalido (doc. AI 133/1, 201/1 e 202/1-2).
1.2. Nell’ambito
di un'ulteriore revisione, intrapresa nel marzo 2005 (doc. AI 228/1-4 e 229/1)
– preso atto che l’assistente sociale, nell’inchiesta domiciliare 24 ottobre
2005 (doc. AI 247/1-3), ha concluso che “(…) non vi sono più, e probabilmente
da anni, i presupposti per un assegno grandi invalidi – l’assicurato non
dipende da terzi in alcun atto di cura personale (…)” (doc. AI 247/3) –, con
decisione 28 novembre 2005 (doc. AI 248/1-2), confermata con decisione su opposizione
5 luglio 2007 (doc. AI 270/1-5), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto all’assegno
per grande invalido dal 1° gennaio 2006 argomentando:
"
(…)
2. Nella presente, occorre anzitutto
sottolineare come l'amministrazione abbia preso la decisione impostasi al
termine d'un procedimento istruttorio completo. Per principio, in sede
d'opposizione spetta all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare
una differente valutazione delle circostanze.
Ora,
il Signor __________ si rifà sostanzialmente a quanto scritto il 13 dicembre
2005 dalla Dott.ssa __________.
Il
medico curante a sua volta ammette come la sua ultima valutazione dipenda
esclusivamente dal fatto che "il paziente (…) ha confermato la sua dipendenza
da terze persone (…)". Ella si spinge poi ad ipotizzare che "l'influsso
medicamentoso antalgico del Tramal" avrebbe indotto l'assicurato a
dichiarare il falso durante l'accertamento 24 ottobre 2005.
Sebbene
l'assistente sociale abbia chiaramente giudicato che il signor __________ "attende
autonomamente alla doccia, si veste senza particolare difficoltà, si muove
servendosi dei mezzi pubblici" e che la zoppia dello stesso "non
gli impedisce di deambulare e di provvedere alle proprie necessità, sia quelle
personali che domestiche", onde fugare qualsiasi dubbio, il caso è
stato nuovamente sottoposto ai medici dell'assicurazione per l'invalidità.
Presso
il Servizio medico regionale (SMR), il 27 febbraio 2006 il Dott. __________ ha sottolineato
come "le constatazioni dell'assistente sociale all'occasione del sopralluogo
(…), conformi con le dichiarazioni dell'assicurato del 5 aprile 2005, siano più
realistiche che le dichiarazioni del medico curante, il quale cita le
dichiarazioni dell'assicurato all'occasione di sporadiche visite (annue) presso
il suo studio medico e senza apprezzamento della situazione domiciliare". Il
medico incaricato precisava inoltre che: "La terapia con l'analgesico
in atto può comportare raramente, nello 0,01-0,1% dei casi, provocare dei disturbi
psichici, tra cui anche disturbi timici come disforia o euforia. L'uso di tale
sostanza da parte dell'assicurato affetto da dolori cronici non è tuttavia
nuovo, ma costante e disturbi psichici non sono documentati in
precedenza".
Il
medico del SMR ha infine rammentato: "__________ ha affermato in data
22 giugno 2004 che l'assicurato necessita di un paio all'anno perché presenta
una zoppia e si muove costantemente a piedi non disponendo di una
vettura".
Stante
quanto precede, constatato come nel frattempo non sia stato documentato alcun
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, in assenza di prove atte a
mettere in dubbio le valutazioni eseguite a suo tempo dall'assistente sociale e
confermate dal SMR, le stesse continuano ad essere considerate valida base di
giudizio. La decisione impugnata risulta pertanto corretta e deve quindi essere
confermata.
(…)” (doc. AI 270/3-4)
1.3. Con
tempestivo ricorso l’assicurato ha contestato la soppressione dell’assegno per
grande invalido (I, IV/1 e VII).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto all’assegno per grande invalido.
2.4. Dal
1. gennaio 2004, a seguito della 4a revisione dell’AI, gli assegni grandi invalidi per adulti (art. 42
vLAI), i sussidi d’assistenza per minorenni grandi invalidi (art. 20 vLAI) nonché
Fatti
i rimborsi per le spese di cura e domicilio (art. 4 vOAI) sono stati soppressi
e riuniti sotto un unico assegno per grandi invalidi per adulti (art. 42 LAI) e
minorenni (art. 42bis LAI), d’importo maggiore del precedente assegno (in
merito al nuovo assegno per grande invalidi: Maestri, La 4a revisione della
LAI, RtiD 2004 I pag. 634s).
2.5. Secondo
l’art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (SVR
2005 IV Nr. 4) – è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato
che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto
diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento
degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo
sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza
l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; sul punto DTF 121 V 91; 107 V 149).
Il
requisito della sorveglianza personale permanente non si riferisce agli atti
ordinari della vita ma a prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese
necessarie dallo stato fisico o psichico dell’assicurato; in tale contesto il
termine “permanente” non ha il significato di 24 ore su 24, ma deve essere inteso
in antitesi a transitorio (DTF 107 V 139, 106 V 158; RCC 1990 p. 51).
Giusta l’art. 38 OAI esiste un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’artico-lo 42 cpv. 2 LAI – nuovo
concetto introdotto con la 4a revisione della LAI allo scopo di evitare che
determinati assicurati, in particolare quelli affetti da malattie psichiche e
mentali leggere, restino abbandonati a se stessi (FF 2001 2891s) – quando un
assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di un danno alla
salute a) non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento
di una terza persona (cfr. cifra marg. 8050 della Circolare sull’invalidità e
grande invalidità [CIGI] valida dal 1. gennaio
2004, che menziona al riguardo la necessità di aiuto
per strutturare la giornata oppure per fronteggiare le piccole incombenze
quotidiane [problemi di vicinato, questioni legate alla salute,
all’alimentazione e all’igie-ne, semplici attività amministrative] oppure per
sbrigare lavori domestici nonché sorveglianza e controllo), b) non può compiere
le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza
l’accompagnamento di una terza persona (cfr. Commentaire des modifications du
RAI du 21 mars 2003, in RCC 2003 p. 334, dove vengono menzionati l’uscire dalla
propria abitazione per fare acquisti, per andare dal medico, per prendere
contatto con gli uffici amministrativi; cfr. anche cifra marg. 8051 CIGI), c) rischia
seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (non deve trattarsi di
rischio puramente ipotetico, ma l’isolamento deve già essersi manifestato; cfr.
il succitato commentario, p. 334) (cpv. 1). Chi soffre unicamente di
un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita
per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2). È considerato
unicamente l’accom-pagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana che è
regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel cpv. 1
(secondo la cifra marg. 8053 CIGI l’accompa-gnamento è considerato regolare se
sull’arco di tre mesi è ne-cessario in media per almeno due ore alla settimana).
Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di
amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli artt. 398-419
CC (cpv. 3). La cifra marg. 8048 CIGI precisa che se
oltre all’accompagnamento nell’or-ganizzazione della realtà quotidiana è
necessario anche un aiuto in una funzione parziale di un atto ordinario della
vita (segnatamente un aiuto nell’intrattenere contatti sociali), la medesima
prestazione d’aiuto può essere considerata una sola volta (o come aiuto nella
funzione parziale o come accompagnamento).
Secondo
giurisprudenza sono determinanti i seguenti sei atti ordinari: vestirsi/svestirsi,
alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al
gabinetto, spostarsi (dentro o fuori casa)/stabilire contatti (DTF 127 V 97,
125 V 303). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente
la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all’interno della società co-sì come richiesto dall’esistenza quotidiana (DTF 117
V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
L’art.
42 LAI, nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2004 applicabile alla fattispecie in
esame, stabilisce che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13
LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi (cpv. 1); che si distingue tra grande invalidità di
grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che é considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana (chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di
rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo
permanente nell’organizzazio-ne della realtà quotidiana è considerato grande
invalido di grado lieve) (cpv. 3).
Per
l’art 37 OAI la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è
totalmente grande invalido e ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato
richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur
munito di mezzi ausiliari, necessita a) di aiuto regolare e notevole di terzi
per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2). La grande
invalidità è di grado lieve se l’assi-curato, pur munito di mezzi ausiliari, a)
è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi
per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una sorveglianza
personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente
impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di un grave danno agli
organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti
sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo
regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento
costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38
OAI (cpv. 3).
2.6. Va
qui ricordato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93, l’Alta Corte ha
stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore
probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei
rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinanti
fattori.
Innanzitutto,
secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di
un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio)
deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona
bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.
Nel
rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se
è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il
testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e
motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere
in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in
loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio
pieno.
Tuttavia,
continua il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007
Tribunale federale), il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in
presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).
Gli
stessi parametri, rispettivamente i requisiti affinché una valutazione
dell’assistente sociale acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso
di un’inchiesta a domicilio volti ad accertare i presupposti per l’eventuale
assegno per grandi invalidi ed il sussidio per cure a domicilio (DTF 130 V 61.
consid. 6.1 e 6.2, sentenza emessa sulla base del vecchio diritto).
2.7. Nella
fattispecie, nel duplicato del questionario per la revisione della rendita/dell’assegno
per grandi invalidi 5 aprile 2005 (doc. AI 231/1-2), non sottoscritto
dall’assicurato, alle domande volte a sapere se ha bisogno dell’aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari, egli ha risposto di no aggiungendo
la dicitura “(…) non tutto! E non svelto (…)” (cfr. doc. AI 231/2 punto 3 che è
diverso rispetto a quello sub doc. AI 232/3).
Al
riguardo, nella nota interna per l’incarto 7 aprile 2006 (doc. AI 233/1), il
funzionario __________ ha annotato che:
"
(…)
Ieri pomeriggio verso le 16.00 si è presentato
l’assicurato allo sportello per portare il questionario per la revisione
AI/AGI.
Si è rifiutato di firmarlo poiché riteneva assurdo
dover firmare nuovamente quando nel 2003 aveva già firmato il formulario per la
revisione dell’AGI (per altro non firmato!).
Abbiamo corretto il nome della Dr.ssa che non è __________
ma __________ mentre il resto dei dati è stato confermato.
Ho consultato la giurista che mi ha detto che avendolo
portato lui di persona sostituisce la necessità della firma.
(…)” (doc. AI 233/1)
La
dr.ssa __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 29 luglio 2005
(doc. AI 239/1-2) – posta la diagnosi di “(…) grave sindr. lombovertebrale con
compromissione della deambulazione, dolori cronici irradianti arto inf. dx.
Sindrome depressiva cronica (…)” e attestati un’inabilità al lavoro del 100% e
uno stato di salute suscettibile di peggioramento – ha rilevato: “(…) anamnesi
perfettamente nota, il paz presenta costantemente dolori lombari – anca destra
e arto inf. dx, deficit funzionali importanti nella flessione e movimento
dell’arto, zoppia, scarpe ortopediche, aiuto per mobilizzazione e igiene
personale. Inoltre peggioramento della sindr. depressiva. Sicuramente inabile
in maniera totale per qualsiasi attività. (…)” (doc. AI 239/2).
L’assistente
sociale, nel rapporto d’inchiesta 23 novembre 2005 (doc. AI 247/1-3), ha
concluso:
"
(…)
Incontro l’assicurato al proprio domicilio, dove vive
solo. Questi mi conferma come non riceva da anni l’aiuto di alcuno nella cura
personale, né della compagna, che aveva sino a tre anni fa, né dell’aiuto
domiciliare. Egli attende autonomamente alla doccia, si veste senza alcuna
particolare difficoltà, si muove servendosi dei mezzi pubblici. Presenta una
zoppia che tuttavia non gli impedisce di deambulare e di provvedere alle
proprie necessità, sia a quelle personali che domestiche. Quando esce infila un
corsetto rigido; dispone anche di un corsetto non rigido e di una ortesi.
Assume Surmontil e Tramal e afferma di vedere di rado
la curante, Dr.ssa __________.
Ho scritto alla dottoressa che mi ha confermato
telefonicamente, in data odierna, di vedere l’assicurato una volta all’anno e
di basarsi sulle informazioni che lui le dà, probabilmente non veritiere.
Provvederà nei prossimi giorni ad inviarci uno scritto al riguardo.
Considerato pertanto che non vi sono più, e
probabilmente da anni, i presupposti per un assegno grandi invalidi –
l’assicurato non dipende da terzi in alcun atto di cura personale – propongo l’interruzione
delle prestazioni dal mese seguente il ricevimento della decisione.
(…)” (doc. AI 247/3)
Con
decisione 28 novembre 2005 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto all’assegno per
grandi invalidi con effetto dal 1. gennaio 2006 (doc. AI 248/1-2).
Con
lettera 5 dicembre 2005 all’Ufficio AI l’assicurato ha chiesto il motivo della
sospensione del diritto all’assegno per grandi invalidi precisando di aver
chiesto di essere visto da un loro medico di fiducia (doc. AI 250/1).
Con
lettera 9 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha risposto all’assicu-rato ribadendo che
un accertamento medico non è necessario e ricordandogli la possibilità di inoltrare
un’opposizione (doc. AI 251/1-2).
Con
scritto 13 dicembre 2005 (doc. AI 252/1) – trattato quale opposizione interposta
contro la decisione 28 novembre 2005 (doc. AI 253/1-2) – la dr.ssa __________
ha comunicato che:
"
(…)
ho visto in data 9.12.2005 il paziente sopraccitato che
mi ha confermato la sua dipendenza da terze persone per quanto riguarda
l’economia domestica e parzialmente l’igiene della propria persona. Lo stesso
si era espresso in maniera simile durante l’anno in corso mentre durante la
visita a domicilio aveva negato questa necessità. Ritengo che il signor RI 1 fosse
sotto l’influsso medicamentosi antalgico del Tramal e per questo abbia risposto
negando la necessità che invece come precedentemente richiede e quale medico
posso confermare. Richiedo quindi una rivalutazione dell’assicurazione grandi
invalidi del paziente sopraccitato restando volentieri a sua disposizione.
(…)” (doc. AI 270/3-4)
Con
nota interna 1° febbraio 2006 (doc. AI 258/1) l’assistente sociale ha espresso
le seguenti considerazioni
"
(…)
Sull’inchiesta a domicilio:
L'incontro dell'assicurato è avvenuto al suo domicilio
di prima mattina. La casa era in ordine e il pavimento ancora bagnato. Lui
stesso, accogliendomi, ha ammesso di averlo pulito proprio in occasione della
mia visita. Ha poi proseguito spiegandomi che vive da solo in compagnia del cane
che ho visto io stessa. Non mi dilungo sui contenuti del colloquio, riportati
nel rapporto di inchiesta, contenuti che ho motivo di ritenere veritieri.
Il signor RI 1 ha risposto prontamente alle domande e
senza incertezze; mi ha spiegato le difficoltà ma anche il fatto che, come
detto nel rapporto, non è aiutato da nessuno né negli spostamenti né nell'igiene
personale. La D.ssa __________ afferma che era sotto l'effetto del Tramal e che
questo ha influito sulle risposte; non posso fare alcuna considerazione sugli
effetti del farmaco, ma non vedo motivo alcuno per cui avrebbe dovuto
descrivere una situazione migliore rispetto a quella reale (visto che sarebbe
stato controproducente).
Sul colloquio con la curante, D.ssa __________:
Del colloquio con la curante confermo ogni singola
parola indicata sul rapporto. La D.ssa mi ha confermato che vede l'assicurato
in studio una volta all'anno e che da quell'incontro riceve le informazioni che
scrive successivamente sul certificato. Non è a conoscenza dunque di quale sia
la situazione che l'assicurato vive realmente a domicilio.
Il giorno stesso del colloquio ho scritto il rapporto
poi consegnato alla signora __________. Alcuni giorni dopo ho ricevuto conferma
scritta da parte della D.ssa __________, lettera che ho visto e letto ma che
non compare all'incarto e che risulta, almeno per il momento,
"dispersa". In questa lettera confermava i contenuti della telefonata
(che non sto ovviamente a ripetere).
Nell'ultimo suo scritto la D.ssa afferma che
l'assicurato va aiutato da terzi nell'economia domestica e nell'igiene
personale. Sappiamo che il primo genere di aiuto risulta ininfluente. Per
quanto concerne l'igiene conferma la dipendenza ma senza entrare nei dettagli. È
opportuno tuttavia comprendere quali siano gli impedimenti che l'assicurato
incontra concretamente nell'igiene personale e da chi venga aiutato.
Procedere:
Date le premesse di cui sopra rimando l'incarto al
medico SMR affinché proceda ad una valutazione dell'incapacità dell'assicurato
nella cura personale, nell'igiene personale e/o in altri atti di cura personale.
Personalmente non posso che confermare le risultanze
dell'inchiesta ma ritengo che a questo punto delle cose sia indispensabile un
approfondimento (peritale forse?) di carattere medico. Nel caso in cui sia
riconosciuta una dipendenza sarebbe auspicabile indagare da chi viene offerta e
con quale regolarità. (…)." (doc. AI 258/1)
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 27 febbraio 2006 (doc. AI
259/1-2), riassunti gli atti sopra esposti e descritti gli accertamenti che
hanno portato al riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi
nel 1994 e alla sua conferma nelle revisioni intraprese nel 1997 e nel 2003, ha
concluso che:
"
(…)
In sostanza, la Dr.ssa __________ sostiene che lo stato
di salute dell’assicurato è stazionario, mentre che l’assicurato stesso
riferisce un miglioramento del grado di autonomia, come emerge dal questionario
compilato il 5 aprile 2005, ma non firmato.
Ritengo che le constatazioni dell’assistente sociale
all’occasione del sopralluogo del 1° febbraio 2006 [ndr.: in realtà il
sopralluogo è avvenuto il 24 ottobre 2005; doc. AI 247/1-3 e il 1. febbraio
2006 è stata stesa la nota interna dell’assistente sociale; doc. AI 258/1],
conformi con le dichiarazioni dell’assicurato del 5 aprile 2005, siano più
realistiche che le dichiarazioni del medico curante, il quale cita le
dichiarazioni dell’assicurato all’occasione di sporadiche visite (annue) presso
il suo studio medico e senza apprezzamento della situazione domiciliare. La terapia
con l’analgesico in atto può comportare raramente, nello 0,01-0,1% dei casi,
provocare dei disturbi psichici, tra cui anche disturbi timici come disforia e
euforia. L’uso di tale sostanza da parte dell’assicurato affetto da dolori
cronici non è tuttavia nuovo, ma costante e disturbi psichici non sono
documentati in precedenza.
(…)” (doc. AI 259/1-2)
L’Ufficio
AI, con decisione su opposizione 5 luglio 2007 (doc. AI 270/1-5), ha quindi
confermato la soppressione del diritto all’assegno per grandi invalidi.
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio delle inchieste esperite dall’Ufficio AI (consid. 2.6), questo Tribunale
ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’amministrazione non poteva
sopprimere il diritto all’assegno per grandi invalidi.
La
dr.ssa __________, nel rapporto medico 29 luglio 2005, ha attestato che
l’assicurato necessita di “(…) aiuto per mobilizzazione e igiene personale (…)”
(doc. AI 239/2).
Nello
scritto 13 dicembre 2005 la dr.ssa __________ ha chiesto una rivalutazione
dell’assicurato e, riguardo alle diverse risposte fornite, ha osservato che
“(…) ritengo che il signor RI 1 fosse sotto l’influsso medicamentoso antalgico
del Tramal e per questo abbia risposto negando la necessità che invece come
precedentemente richiede e quale medico posso confermare. (…)” (doc. AI
252/1, sottolineatura del redattore) e.
L’assistente
sociale, nelle annotazioni 1. febbraio 2006, ha concluso come “(…) a questo
punto delle cose sia indispensabile un approfondimento (peritale forse?) di
carattere medico. (…)” (doc. AI 258/1, la sottolineatura è del redattore)
I
duplicati del questionario per la revisione della rendita/dell’assegno per
grandi invalidi 5 aprile 2005 non sono stati sottoscritti dall’assicurato e gli
stessi non sono identici per quanto attiene alla risposta in merito al bisogno
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari (cfr.
doc. AI 231/2 punto 3 che è diverso rispetto a quello sub doc. AI 232/3).
Viste
le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che non è possibile
concludere con la sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario
dell’assicurato sia migliorato al punto da giustificare la soppressione del
diritto all’assegno per grandi invalidi.
Questo
vale a maggiore ragione se si ritiene che, lo si ribadisce, anche l’assistente sociale,
nelle considerazioni 1° febbraio 2006, ha ritenuto un accertamento medico
indispensabile e che – senza tuttavia nemmeno visitarlo e limitandosi a
escludere nel caso gli effetti collaterali del Tramal – il dr. __________ ha
semplicemente concluso di ritenere le costatazioni dell’assistente sociale più
realistiche rispetto alle dichiarazioni del medico curante.
In
questo senso la decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio AI affinché, previo accertamento medico specialistico, si
pronunci nuovamente sulla revisione del diritto all’assegno per grandi invalidi
intrapresa nel 2005.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--
sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato
al consid. 2.8.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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