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Decisione

32.2007.292

Rendita temporanea ad un indipendente. L'assicurato ha provato un rilevante peggioramento delle condizioni di salute che ha portato all'erogazione di una rendita a tempo indeterminato. Conferma del ca

16 ottobre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I 299/03).

A

sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha eseguito due distinte perizie,

l’una reumatologica e l’altra psichiatrica.

Con

rapporto 20 dicembre 2004 il dr. __________, specialista in reumatologia, poste

quale diagnosi principali una sindrome lombo-vertebrale cronica su discopatie

multisegmentali ed una sindrome cervico-vertebrale cronica su discopatie (cfr.

doc. AI 40-6), ha valutato un’inabilità lavorativa del 20-30% nella sua

attività di gerente e del 20% in professioni leggere o medio-leggere rispettose

dei limiti funzionali descritti nella perizia (doc. AI 40-10).

L’insorgente

è stato visitato dallo psichiatra dr. __________. Definita una sindrome mista

ansioso-depressiva, episodio di media gravità (ICD-10:F41.2) ed una sindrome da

dolore persistente (ICD10:F45.4), con rapporto 4 maggio 2006 lo specialista ha

concluso per una abilità lavorativa, sia nella precedente attività che in altre

adeguate, del 70% (doc. AI 49).

Tenuto

conto delle succitate due valutazione peritali, con rapporto 27 giugno 2006 il

dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha stabilito una

capacità lavorativa (recte: incapacità lavorativa) globale del 30% da novembre

2005 (doc. AI 51-2).

Con

rapporto 13 novembre 2006 il consulente in integrazione professionale, tenuto

conto della succitata valutazione medico-teorica, mediante il raffronto dei

redditi ha determinato un grado d’invalidità del 32% (doc. AI 55-2).

Con

la decisione contestata l’Ufficio AI ha di conseguenza soppresso la rendita con

effetto dal novembre 2005. Per il periodo precedente, prendendo in considerazione

gli atti medici nell’inserto, ha riconosciuto una rendita intera dal 1° febbraio

2003, nonché una mezza rendita dal 1° ottobre 2003.

2.7. Con

il presente ricorso l’assicurato contesta una modifica delle sue condizioni di

salute giustificante la soppressione della rendita. Egli ha allegato il

rapporto 3 ottobre 2007 del dr. __________, specialista in reumatologia, il

quale ha in sintesi escluso un miglioramento della sintomatologia dolorosa

(VII).

Sottoposto

tale documento all’esame del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato:

"

Con scritto 15.10.2007

il ricorrente ha inoltrato la valutazione medica 3.10.2007 del Dr. __________,

che esclude un miglioramento nel tempo del danno alla salute. Tale documentazione

è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Con

annotazioni 19 novembre 2007 l'SMR ha indicato che lo stato di salute

dell'assicurato è rimasto stabile dal 2002 e l'impedimento globale superiore al

30%. In effetti all'impedimento del 30% (riduzione del tempo lavorativo) per

motivi psichici occorre ulteriormente applicare la riduzione del 27.5% (rendimento

ridotto) per motivi reumatologici, di modo che la capacità lavorativa complessiva

è del 50.75%." (Doc. X)

Preso

atto delle conclusioni del SMR, nel rapporto 12 dicembre 2007 il dr. __________,

ribadendo che la situazione è da considerarsi cronica con dolori persistenti e

che un miglioramento delle condizioni di salute non è prevedibile, ha sostenuto:

“un’incapacità lavorativa del 50% con assegnazione quindi di una mezza

rendita d’invalidità mi sembra giustificata” (doc. C).

Orbene,

occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre

osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica,

che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4

settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag.

485). In una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo

stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

Nel

caso in esame, la valutazione globale dell’incapacità lavorativa è invece stata

eseguita in data 27 giugno 2006 dal SMR, successivamente corretta il 12 dicembre

2007 (cfr. la risposta di causa) nel senso di una somma delle due incapacità

lavorative, sia di natura somatica che psichica. Ciononostante questo Tribunale

ritiene la valutazione finale sulla residua capacità lavorativa (50%) in attività

adeguate sostenibile poiché, da un lato, confermata nel risultato dall’ultimo

rapporto del dr. __________ e dall’altro, in linea con la valutazione medico–assicurativa

del 22 giugno 2005 eseguita dal dr. __________, attivo presso l’assicurazione

militare, il quale aveva valutato al 60% le mansioni adeguate ed esigibili

dell’assicurato (cfr. STCA 30 marzo 2007 pag. 10, inc. 41.2006.2 resa nella

causa che opponeva l’assicurato alla SUVA, Divisione assicurazione militare).

2.8. Per la determinazione del grado d’invalidità, il consulente in

integrazione professionale ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a

confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla

salute quale esercente indipendente (reddito da valido) con quello risultante

da un’attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Al riguardo occorre rilevare che il TFA ha

già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra

redditi da attività dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del

27 agosto 2004 nella causa I., I 543/03 e riferimenti).

2.8.1. Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe

continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno

conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari

(RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, nella determinazione del reddito da valido, la media

degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute

va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener conto che i dati statistici

salariali raffrontati come reddito da invalido tengono conto di tali oneri

(cfr. in proposito le STFA del 17 dicembre 1998 nella causa G., I 304/98 e del

27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr. anche STCA del 4 maggio 2007 nella

causa P. 32.2006.70).

Con

rapporto 13 novembre 2006 la consulente, sulla base dei dati fiscali, ha

quantificato il reddito da valido in fr. 50'000.-- (doc. AI 55-1; la

giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti

negli ultimi tre esercizi, cfr. AJP 1999 p. 484).

Questo importo è rimasto incontestato.

2.8.2. Conformemente

la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

Considerandi

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, per la determinazione del reddito da invalido, in applicazione

della succitata giurisprudenza, nel rapporto complementare 20 novembre 2007 la consulente ha fatto riferimento ai dati salariali statistici

nazionali (tabella TA1) ed ha tenuto conto di una riduzione del 15% del salario

statistico. Con una capacità lavorativa ridotta, il reddito da invalido è stato

definito in fr. 24’700.--.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 50’000.-- con il reddito ipotetico

da invalido di fr. 24’700.-- risulta un grado d’invalidità del 51% ([50'000 - 24’700.--.]

x 100 : 50’000) che conferisce il diritto ad una mezza rendita. Va qui fatto presente

che la differenza percentuale per raggiungere un grado d’invalidità del 60%,

conferente il diritto a percepire tre quarti di rendita, è importante e molto

verosimilmente non può essere raggiunta mediante l’aggiunta, come prescritto

dalla succitata giurisprudenza, al reddito da valido dei contributi sociali,

come pure dell’aggiornamento al 2007 (anno di emissione della decisione

contestata) dei redditi di riferimento

Visto

quanto sopra, il ricorrente ha diritto ad una mezza rendita anche dopo il 1°

novembre 2005.

2.9

Nel

ricorso l’assicurato contesta la determinazione dell’importo della rendita, in

particolare la scala di rendita ed il reddito annuo medio senza indicare

precise censure. Egli rileva che non sono stati indicati i suoi redditi conseguiti

e nemmeno quelli dei coniugi negli anni di matrimonio.

2.9.1

Giusta

l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati

alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi

per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le

disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo

delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se

l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il

reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento

percentuale.

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b

LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso

numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.

29.

ter cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha

versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

-

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

-

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore

di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati

e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di

anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il

reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque

necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente

a fissare la corrispondente rendita.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa

sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29.

bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316.

delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.9.2

Ritornando

al caso in esame, nella presa di posizione 2 novembre 2007 la Cassa __________

di compensazione, competente per la determinazione della rendita, ha spiegato

le modalità di calcolo delle prestazioni, confermando l’importo esposto nelle

decisioni contestate.

Nondimeno

occorre rilevare che essendo l’assicurato nato il 14 marzo 1947, il suo periodo

di contribuzione inizia il 1° gennaio 1968 (anno susseguente il compimento del

20.

o anno di età) e termina il 31 dicembre 2002 (anno precedente l’inizio della

rendita d’invalidità). Durante quel periodo egli non presenta alcuna lacuna

contributiva, motivo per cui la Cassa ha riconosciuto la scala di rendita

(massima) 44.

Per

quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), dai fogli di calcolo risulta

che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa registrati

nel conto individuale dell’assicurato relativi al succitato periodo di

contribuzione, nonché il riparto dei redditi coniugali. Riguardo a quest’ultimo

punto sono stati ripartiti i redditi dal 1973 al 1998, in quanto l’anno del

matrimonio (1972) e del divorzio (1999: crescita in giudicato della sentenza di

divorzio 18 dicembre 1998), conformemente all’art. 50b cpv. 3 OAVS, non sono

divisi. La somma dei redditi è stata inoltre rivalutata (fattore di rivalutazione

1.

). I redditi ammontano complessivamente a fr. 1'250'262.--, che divisi per

i 35 anni di contribuzione corrispondono ad una RAM di fr. 35'722.--. La Cassa

ha inoltre aggiunto 12 accrediti transitori conformemente all’art. 3 delle

disposizioni transitorie relative alla 10a revisione, previsti per assicurati

nati prima del 1953, come è il caso in esame. Di conseguenza il RAM corrisponde

a fr. 43'044.-- (1° gennaio 2003), rispettivamente a fr. 43'860.-- (1° gennaio

2005).

Tenuto

conto dei menzionati RAM, nonché di una scala di rendita 44, con l’ausilio

delle tabelle UFAS sulle rendite, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera

di fr. 1'671 al mese dal 1° gennaio 2003 e una mezza rendita di fr. 836 dal 1°

ottobre 2003. La mezza rendita adeguata al 1° gennaio 2005 ammonta a fr.

852.

--. Essendo il calcolo corretto, va di conseguenza confermato. Visto

l’esito del ricorso, la Cassa dovrà tuttavia adeguare la prestazioni al 1°

gennaio 2007.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.11

Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di

ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF

124.

V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA

del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni 9 agosto 2007 sono modificate nel senso che l’assicurato

ha diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2003 ed una mezza rendita dal

1° ottobre 2003 in avanti.

2. Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

l’istanza di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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