32.2007.294
Rendita temporanea ad assicurata con parziale attivtià lucrativa. Conferma della valutazione medica ed economica. Grado d'invalidità fissato secondo il metodo misto
29 settembre 2008Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.294
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, TCA
Titolo:
Rendita temporanea ad assicurata con parziale attivtià lucrativa. Conferma della valutazione medica ed economica. Grado d'invalidità fissato secondo il metodo misto
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 16 LPGA
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.294
BS/sc
Lugano
29 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di luglio 2002 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una frattura in
prossimità del femore d’origine atipica (doc. AI 1). Prima dell’affezione
invalidante essa era professionalmente attiva in qualità di segretaria di banca
nella misura del 50% (cfr. questionario del datore di lavoro compilato il 21
agosto 2002; doc. AI 4.1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica a
cura del dr. __________ (doc. AI 24) ed un’inchiesta domiciliare per persone
che si occupano dell’economica domestica (doc. AI 28), con due decisioni 9 settembre
2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto, mediante l’applicazione del cosiddetto
metodo misto (50% quota parte quale salariata; 50% quale persona senza attività
lucrativa), il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal
1° settembre 2002, sostituita con un quarto di rendita a decorrere dal 1° settembre
2004.
A
seguito dell’opposizione dell’assicurata, l’Ufficio AI, riesaminata la
fattispecie, ha costatato la possibilità di modificare la decisione 9 settembre
2005 a svantaggio dell’interessata. Di conseguenza, con scritto 6 giugno 2007
l’amministrazione l’ha informata che, a seguito del cambiamento della giurisprudenza
in merito alla determinazione del reddito da invalido (applicazione dei valori
salariali statistici nazionali [Tabella TA 1] in luogo di quelli regionali
[Tabella TA 13] utilizzati nella decisione), dal 2002 non è più dato il diritto
ad una rendita, essendo il grado d’invalidità globale inferiore al 40%. Conformemente
alla giurisprudenza prevista nei casi di reformatio in pejus, l’Ufficio AI ha
assegnato all’interessata un termine per presentare osservazioni e per un
eventuale ritiro dell’opposizione (doc. AI 60).
Avendo
con scritto 5 luglio 2007 l’assicurata dichiarato di mantenere l’opposizione (doc.
AI 63.-1), con decisione 18 luglio 2007 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione.
Esso ha riformato la decisione 9 settembre 2005 sopprimendo il diritto alla
rendita dal 1° settembre 2007, ossia, ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a
OAI, a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione su opposizione, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso (doc. AI 64).
1.2. Contro
la succitata decisione su opposizione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA
1, è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo, in via cautelare, il ripristino
dell’effetto sospensivo. Quanto al merito, l’insorgente ha postulato il versamento
di una rendita intera a far da tempo dal 1° settembre 2007. Essa sostiene, in
sintesi, un peggioramento della sue condizioni di salute con aggravamento
dell’incapacità lavorativa quale salariata. Contesta infine la determinazione
dell’invalidità sia in qualità di persona attiva nell’economia domestica (in
particolare, l’inchiesta domiciliare) che quale salariata (calcolo del reddito
da invalido). Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando
la decisione contestata.
1.4. Con
decreto 2 ottobre 2007 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza tendente
ad ottenere il ripristino dell’effetto sospensivo (VII).
1.5. Il
3 ottobre 2007 l’insorgente ha fra l’altro chiesto l’esecuzione di una perizia
medica per accertare il suo stato fisico e di una nuova inchiesta economica
come casalinga (IX).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita anche dopo il
1° settembre 2007 e di quale grado.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989
p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.6. Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI:
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
2.8. Nella
presente fattispecie, giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente
quale persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza,
determinato il grado d’invalidità secondo il metodo misto, con una ripartizione
del 50% in attività salariata e 50% in attività domestica. Questa ripartizione
trova conferma nel fatto che, come si evince nel già citato questionario
dell’ex datore di lavoro del 21 agosto 2002, prima del danno alla salute
l’insorgente lavorava 4 ore e 12 minuti al giorno per 5 giorni alla settimana,
pari quindi ad un pensum lavorativo del 50% (doc. AI 4-1). Va poi fatto presente
che la succitata ripartizione tra attività salariata e domestica non è stata
contestata in sede di ricorso.
2.9. Per
quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa in
attività lucrativa, l’assicurata è stata peritata dal dr. __________. Nel
rapporto 28 giugno 2004 (doc. AI 24) lo specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia,
dopo aver esaurientemente esposto l’anamnesi, ha diagnosticato una sospetta incongruenza
della copertura acetabolare della coxo-femorale bilaterale che ha portato a
destra ad una frattura da stress, stato dopo lussazione chirurgica e rettifica
acetabolare a destra e osteosintesi mediante viti e stato dopo AMO anca destra.
In
merito alle limitazioni funzionali egli ha rilevato quanto segue:
"
(...)
La paziente non ha nessuna limitazione per quanto
riguarda la schiena e gli arti superiori.
Può sollevare pesi fino a 5 kg normalmente. Ha
difficoltà al sollevamento di pesi fino a 10 kg. Non può sollevare pesi
superiori ai 15 kg.
Non ha nessuna difficoltà a manipolare oggetti leggeri
e di precisione. Nessuna difficoltà nelle manovre di rotazione della mano. Non
può eseguire lavori pesanti e lavori di manovalanza.
Per quanto riguarda le posizioni di lavoro e le
posizioni dinamiche la paziente non ha nessuna limitazione per quanto riguarda
le braccia sia in elevazione che in rotazione. È ridotta nelle posizioni sedute
piegata in avanti e inginocchiata. Ha una funzionalità esigua per quanto
riguarda la posizione con ginocchia in flessione. Anche per mantenere posizioni
statiche sia seduta che eretta ha una capacità ridotta. Può spostarsi fino a 50
metri normalmente. Ridotta oltre i 50 metri. Molto ridotta su terreno accidentato
e scale.
Nulla per quanto riguarda ponteggi e scale a
pioli." (Doc. AI 24-5)
Lo
specialista ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente
attività, ponendo al 1° settembre 2001 l’inizio di una rilevante inabilità al
lavoro. In attività con la possibilità di alternare frequentemente la posizione
da seduta alla posizione eretta, di non camminare frequentemente per tragitti
lunghi, di non spostarsi su terreni sconnessi e salire e scendere dalle scale e
che non la costringano a portare pesi, la capacità lavorativa è stata valutata
nella misura del 75% (doc. AI 24.6).
2.10.
2.10.1. Con
il presente ricorso l’assicurata sostiene che successivamente alla perizia vi è
stato un peggioramento del suo stato di salute, in particolare per quel che concerne
i dolori al trocantere, facendo inoltre rilevare come l’intervento di lussazione
all’anca destra del gennaio 2003 non abbia portato alcun giovamento. A sostegno
della sua tesi essa ha fatto riferimento allo scritto 20 gennaio 2005 della
Clinica universitaria di chirurgia ortopedica dell’__________ di __________
(doc. AI 50-7), allegato all’opposizione 6 ottobre 2005.
Nel
rapporto 24 ottobre 2005 la dr.ssa __________ del SMR (Servizio medico
regionale), esaminando il citato scritto, ha proceduto alla seguente
valutazione post-peritale:
"
(...)
Per quanto concerne l'ulteriore evoluzione dello stato
di salute dopo la perizia, dal rapporto medico dell'__________ del 20.01.2005
si evince che in confronto all'ultima valutazione del maggio 2004 non sia
avvenuto un ulteriore miglioramento dei disturbi: come prima (nach wie vor),
sono ancora presenti dolori trocanterici a destra come pure disturbi all'anca
sinistra (nota SMR: già noti nell'anno precedente e valutati nella perizia __________).
Quindi l'intervento non ha permesso di risolvere i dolori trocanterici, mentre
dolori inguinali (nota SMR: preponderanti all'inizio della storia clinica e legati
alla precedente frattura da stress) non sono più presenti.
La descrizione dell'attuale stato clinico rispecchia
quello descritto precedentemente: marcia senza zoppia, motilità dell'anca
descritta come molto buona, reperto radiologico invariato in confronto all'ultimo
controllo del maggio 2004.
La persistenza dei dolori trocanterici a questo punto
non viene valutata nemmeno più come un problema articolare, ma piuttosto di
origine muscolare e viene consigliato di aumentare il grado di attività fisica.
In conclusione, dalla valutazione peritale Dr. __________
del giungo 2004 fino adesso lo stato di salute è da valutare sostanzialmente
stazionario senza peggioramento oggettivato ma pure senza evidente
miglioramento. Quindi non ci sono motivi per non ritenere più valide rispettivamente
superate le considerazioni peritali.
Non viene minimamente messo in discussione che
l'intervento chirurgico non abbia risolto tutti disturbi dell'A., persistendo
sinora in particolare i dolori trocanterici. Non si afferma nemmeno che l'attuale
situazione sia da considerare soddisfacente: infatti viene riconosciuta una
importante limitazione della funzionalità fisica con rilevante ripercussione
sulla capacità lavorativa, sia in ambito di attività salariata sia in ambito
della conduzione dell' economia domestica."
(Doc. AI 56-4)
2.10.2. L’assicurata
contesta la valutazione del SMR, facendo presente di non essere stata visitata
dalla dr.ssa __________. Inoltre, in violazione del diritto di essere sentito,
la ricorrente evidenzia come il citato rapporto non le sia stato preventivamente
trasmesso per osservazioni.
Riguardo al primo punto va detto che, per
costante giurisprudenza, il TFA ha precisato che
i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche
quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza
visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella
causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Questa
giurisprudenza è applicabile in via analogica anche al caso in esame, visto che
il medico SMR ha fondato la sua valutazione sulla base di convincenti referti
medici specialistici, motivo per cui la stessa assume valore probatorio pieno
anche se la dr.ssa __________ non ha visitato l’assicurata.
Quanto alla seconda censura, va fatto presente
che dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) va in particolare dedotto
il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V
130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza
si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con
riferimenti).
Per
giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv.
2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere
posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002
[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per
i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione
orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Ai
sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse
non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili
mediante opposizione. Il nuovo art. 57a seconda frase LAI, entrato in vigore il
1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA.
In
casu, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha riportato i succitati stralci
del rapporto SMR 24 ottobre 2005. L’assicurata ha di conseguenza avuto la
possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno
potere cognitivo. Per cui, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito
è stata comunque sanata in questa sede, dove la ricorrente ha nuovamente
ribadito le proprie motivazioni (sulla sanatoria della violazione del diritto
di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere
cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 390 consid. 5).
2.10.3. Nel
merito della valutazione SMR, questo TCA rileva che, rispetto alla perizia del
giugno 2004 del dr. __________, lo scritto 20 gennaio 2005 dell’__________
riporta una situazione stazionaria, quindi senza peggioramento né miglioramento.
In particolare, sono ancora riferiti i dolori trocanterici (“… nach wie vor
berichtet die Patientin über relevante Trochanter-schmerzen …”), viene pure
fatta menzione di una simile problematica dolorosa anche alla parte sinistra (“…
zusätzlich sind die gleichen Probleme ebenfalls links aufgetreten …; doc.
AI 50-7) già nota al perito (cfr. perizia punto no. 5, pag. 4; doc. AI 24-4). Altresì
confermata è l’assenza di dolori inguinali.
Lo
stato clinico riscontrato nel gennaio 2005 corrisponde in sostanza a quello
descritto dal dr. __________: oltre alla confermata presenza della sintomatologia
dolorosa al trocantere, la marcia era ancora senza zoppia e la motilità
dell’anca era rimasta molto buona ed il referto radiologico invariato rispetto
all’ultimo controllo di maggio 2004, quindi antecedente alla perizia.
Infine, il dr. __________ dell’__________ ha fatto in sostanza presente
che l’intervento chirurgico e di osteosintesi all’anca destra non avevano
risolto i dolori trocanterici (“…zusammenfassend muss gesagt werden, dass die
Operation und auch die Schraubentfernung ihr Hauptproblem, nämlich Schmerzen in
den Abduktoren eher dorsal und über der Spitze des Trochanter nicht gelöst
haben…unbefriedigende Situation nach obengennante Operationen; offenbar konnte
die chirurg. Hüftluxation das Hauptproblem, nämlich di trochenteren Schmerzen,
nicht lösen…“), circostanza, questa, già rilevata dal dr. __________
(„… il risultato dell’operazione a destra viene valutato dalla paziente come
insoddisfacente almeno per il momento… persistono comunque importanti dolori
con diminuita sovraccaricabilità degli arti inferiori…).
2.11. Per
quel che concerne l’evoluzione del danno alla salute, se da un lato l’Ufficio
AI ha impiegato oltre un anno e mezzo per evadere l’opposizione, dall’altro va
rilevato che la documentazione agli non permette di evidenziare un
peggioramento delle condizioni di salute. L’assicurata non ha prodotto alcun
atto medico in tal senso, eccezion fatta per il rapporto 20 gennaio 2005 dell’__________,
tenuto del resto conto che i medici del citato nosocomio bernese avevano
previsto un controllo nel gennaio 2006. Certo che nella perizia 28 giugno 2004 il dr. __________
parla di difficoltà a mantenere la posizione seduta per più di 1 ora (doc. AI
24.-3), mentre nel rapporto 29 marzo 2005 relativo all’inchiesta economica del
marzo 2005 è stato evidenziato che dopo 10 minuti l’assicurata deve cambiare la
postura da eretta a seduta e viceversa (doc. AI 28-1). Tuttavia quest’ultima
osservazione non trova alcun riscontro medico. Va comunque ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). .
Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del dr. __________,
alla quale va dato valore probatorio pieno, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l’assicurata, sino al momento della decisione contestata (per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione
impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato
questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta un’abilità
lavorativa del 50% nella precedente attività di assistente di consulenza e del
75% in attività con la possibilità di alternare frequentemente la posizione da
seduta alla posizione eretta, di non camminare frequentemente per tragitti
lunghi, di non spostarsi su terreni sconnessi e salire e scendere dalle scale e
che non la costringano a portare pesi.
2.12. Con rapporto finale 21 aprile 2005 il consulente in integrazione
professionale, accertato che l’attività di segretaria di banca al 50% svolta
dall’assicurata non è più esigibile (come si evince al capitolo osservazioni
della perizia, essa svolgeva la mansione di assistente al consulente bancario,
attività che non rispecchiava i suoi limiti funzionali in quanto la costringeva
a stare seduta per lunghi periodi con i clienti; cfr. perizia pag. 7), ha ritenuto
idoneo l’esercizio di lavori adeguati di tipo amministrativo, quale segretaria
di ufficio (doc. AI 30-1).
Confermata
tale valutazione, mediante la decisione contestata l’Ufficio AI ha proceduto al
calcolo del grado d’invalidità, raffrontando il reddito da valido di fr. 43’122
(corrispondente all’attività svolta al 50% presso il __________) con il reddito
da valido di fr. 29'670, pari al reddito in attività amministrative adeguate
svolto nella misura del 50%, dato evinto dall’inchiesta strutturale dei salari,
edita dall’Ufficio federale di statistica, tabella TA 1 (valore nazionali nel
settore privato), livello di esigenza 3 (conoscenze professionali e specializzate),
giungendo così ad un grado d’invalidità del 31%. Nella decisione formale 9
settembre 2005 il reddito da invalido era stato invece determinato in base alla
Tabella TA 13 relativa ai dati statistici del Ticino. Con il presente ricorso,
l’assicurata contesta l’utilizzo delle tabelle nazionali, essendo i dati salariali
superiori al 20-30% di quelli ticinesi.
Va
ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da
invalido è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). L’Alta
Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In
queste circostanze, dunque, al succitato calcolo va prestata adesione.
2.13. Per quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato
che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)
dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.7), è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto
una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo
ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile
a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre
alle cifre 3096, 3097 e 3098 si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,
nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la
sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,
della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”
Al
riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza
valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I
102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta
decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144
consid. 5).
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione
di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in
ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11
agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I
685/02).
2.14
Nella
fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire
un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il
relativo rapporto è stato allestito il 29 marzo 2005
(doc. AI 28). Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio
dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione,
l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 40,5%.
Mediante
il ricorso, l’assicurata ha contestato tale inchiesta poiché:
"
(...)
Per quanto attiene agli esiti dell'inchiesta economica
la ricorrente evidenziava la schematicità, avulsa dalla realtà, della griglia
di valutazione in esso contenuta, con conseguente rischio di arbitrio, sia per
quanto riguarda il peso specifico attribuito astrattamente ad ogni singolo
criterio sia per la valutazione concreta; la ricorrente contestava in particolare
la determinazione della percentuale degli impedimenti, soprattutto, ma non
solo, per il criterio n. 5.6, poiché manifestamente sottovalutato, tenuto conto
della tenera età della figlia __________.
In effetti la stessa Ispettrice che aveva allestito il
rapporto a più riprese aveva dovuto constatare come le attività indicate nel
rapporto potessero essere svolte dalla ricorrente quasi sempre unicamente facendo
capo all'ausilio di terze persone, a causa delle sue importanti limitazioni
motorie. (...)" (Doc. I, pag. 7-8)
Alla
valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in
particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e
l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è
stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività
domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo
un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Oltre a questo, va fatto
presente che l’incaricata ha tenuto conto del fatto che, a causa degli
impedimenti, l’assicurata necessita dell’aiuto di terze persone. Al riguardo
basta far riferimento alle attività 5.3 (pulizia dell’appartamen-to), 5.5
(bucato, confezione e riparazione di indumenti) e 5.7 (diversi) per le quali
sono state riconosciute delle importanti percentuali d’impedimento (dal 60% al
100%). Quanto all’atti-vità “cura dei bambini e di altri membri della famiglia”
(no. 5.6), l’assistente sociale ha giustificato il grado d’impedimento del 20%
come segue: “non tanto nella cura o nell’educazione quanto nei momenti di
tempo libero e nell’accompagnamento a scuola la signora individua le maggiori difficoltà.
Non si tratta di situazioni che si verificano quotidianamente, per questo la
percentuale è minima “ (doc. AI 28-5). Questa valutazione, come pure quelle
relative alle singole mansioni domestiche, non prestano fianco a critiche
essendo il risultato di osservazioni fatte sul posto da persona appositamente
preparata. Né del resto la ricorrente ha spiegato esattamente perché ritiene arbitrarie
simili valutazioni, tenuto conto nello specifico che, come visto sopra,
l’incaricata ha comunque considerato la tenera età della figlia dell’assicurata.
2.15
Visto quanto sopra, l’assicurata presenta un’invalidità globale arrotondato del
36%, così come esposto nel seguente specchietto:
Attività
Limitazione Grado
parz. inv.
Salariata
al 50% 31%
15,5%
Casalinga
al 50% 40,5%
20,25%
Grado
d’invalidità globale 35,75%
Ne
consegue che, non presentando (più) un grado d’invalidità pensionabile, la
soppressione della rendita in via di revisione dal 1° settembre 2007 è
giustificata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
La
decisione contestata va quindi confermata, mentre il ricorso va respinto.
Ciò
non toglie che se, successivamente alla decisione contestata, l’assicurata dovesse
accusare un peggioramento delle condizioni di salute in modo tale da far risorgere
il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. art. 29bis OAI), essa ha la facoltà
di introdurre una nuova domanda di prestazioni AI, alla
quale dovrà allegare la pertinente documentazione medica.
2.16
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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