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32.2007.295

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2008Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM

avuto riguardo alle patologie somatiche.

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico la fattispecie merita di essere ulteriormente

indagata come verrà di seguito esposto.

2.9.1. Per

quanto riguarda la patologia pneumologica, il dr. __________, FMH in malattie

polmonari e capo-servizio di pneumologia, nel consulto 29 maggio 2006 (doc. AI

28/29-37), poste le diagnosi note, ha attestato che “(…) per quanto riguarda

l’asma bronchiale non sussistono attualmente limitazioni oggettive della

capacità lavorativa ad eccezione della non idoneità per la paziente per lavori

con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie ed

alla polvere in genere. (…)” (doc. AI 28/33).

Questa

valutazione (capacità lavorativa totale in attività che non espongano l’assicurata

ad agenti irritativi) non è stata contestata dall’assicurata che non ha nemmeno

prodotto alcun certificato medico specialistico dal quale si dovrebbe concludere

che la valutazione del dr. __________ sia errata.

2.9.2. Dal

punto di vista neurologico il dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto 5

maggio 2006 (doc. AI 28/38-40) – posta la diagnosi di “(…) dolori panvertebrali

senza deficit neurologici (…)” (doc. AI 28/39) –, ha attestato che “(…) dal punto

di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa. (…)” (doc.

AI 28/40).

Anche

questa valutazione non è stata contestata e nemmeno l’assicurata ha prodotto

qualsivoglia documentazione medica specialistica che la contrastasse validamente.

In

particolare anche la dr.ssa __________, FMH in medicina fisica e riabilitazione,

nel certificato 18 aprile 2007, ha attestato “(…) non deficit neurologici (…)”

(doc. AI 44/1).

2.9.3. Per

quanto riguarda la patologia oftalmologica, la dr.ssa __________, FMH in

oftalmologia, nel consulto 9 maggio 2006 (doc. AI 28/41-42), poste le diagnosi

note, ha attestato che “(…) la paziente può senz’altro svolgere altre attività

che non richiedono un’acuità visiva sia in lontananza sia in vicinanza del

100%. (…)” (doc. AI 28/42).

Anche

questa valutazione non è stata contestata e nemmeno l’assicurata ha prodotto

qualsivoglia documentazione medica specialistica che la contrastasse validamente.

2.9.4. Per

quanto riguarda la patologia reumatologica, il dr. __________, FMH in reumatologia,

nel suo consulto 17 maggio 2006 (doc. AI 28/22-28), poste le diagnosi note, ha

attestato che “(…) l’assicurata è in grado di svolgere attività pesanti a

mediamente pesanti e con un rendimento ridotto nella misura del 30% al massimo.

In attività mediamente pesanti a leggere, che evitino movimenti eccessivamente

ripetitivi con le spalle, particolarmente con la spalla sinistra, con la

colonna cervicale e con il tronco, che permetta un rispetto delle regole di

ergonomia della schiena, l’assicurata può lavorare a tempo pieno con un

rendimento ridotto al massimo nella misura del 10-15%. (…)” (doc. AI 28/27)

La

dr.ssa __________, nel certificato 18 aprile 2007– posto che la paziente è in

sua cura dal 31 marzo 2007 per sindrome dolorosa panvertebrale, sindrome inserzionale

spalla destra e fibromialgia diffusa –, dopo aver elencato quanto ha rilevato

dagli accertamenti RM rachidecervicale eseguiti il 30 marzo e il 4 aprile 2007,

non ha contestato le valutazioni dei periti del SAM, non si è espressa sulla

capacità lavorativa e ha concluso osservando che “(…) la Signora RI 1 è stata

trattata con infiltrazioni locali dalle quali ha avuto un temporaneo e parziale

beneficio. Trattamento fisio-chinesiterapico. (…)” (doc. AI 44/1).

Anche

nella lettera 14 agosto 2007 indirizzata alla __________ assicurazioni, con la

quale ha chiesto un benestare per un ricovero, non risultano né critiche alle conclusioni

peritali né valutazioni circa la capacità lavorativa, e la dr.ssa __________ ha

solo concluso in modo del tutto generico che “(…) secondo il mio parere una

riabilitazione multidisciplinare in regime di ricovero, potrebbe ripristinare

maggior equilibrio psico-fisico. Infine dare la possibilità alla paziente di

gestire meglio le sue patologie. (…)” (doc. E).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 29 maggio 2007, ha osservato che

“(…) le valutazioni della dr.ssa __________ del 18.04.2007 non modificano il

quadro (inclusi referti radiologici) (…)” (doc. AI 48/1) e il dr. __________, medico

SMR, nelle annotazioni 24 settembre 2007 – riferendosi anche alla lettera 18

agosto 2007 della dr.ssa __________ indirizzata alla __________ – ha concluso

che “(…) l’attuale documentazione non permette di oggettivare o rendere

verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM

2006. (…)” (IV/1).

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

Occorre

infine ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.9.5. Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico dagli atti risulta quanto segue.

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 20

settembre 2005 (doc. AI 17/1-5) – posta la diagnosi di “(…) ● episodio depressivo grave senza

sintomi psicotici (F31.1 ICD 10) ● sindrome da attacchi di panico (F41.0 ICD 10) ● sindrome somatoforme da dolore

persistente (F 45.1 ICD 10) (…)” (doc. AI 17/3) – ha attestato un’inabili-tà

totale al lavoro dal mese di aprile 2005, concludendo che “(…) la paziente

presenta allo stato attuale primariamente una Sindrome depressiva grave senza

sintomi psicotici. Indubbiamente la paziente allo stato attuale non è in grado

di svolgere alcuna attività lavorativa; al contempo l’impossibilità di lavorare

innesca nella stessa un bisogno di certezze e rassicurazioni da parte delle

istituzioni in genere. L’impressione è che sino a quando tali certezze non le

verranno garantite, il quadro psichico difficilmente potrà avere evoluzioni di

sorta. (…)” (doc. AI 17/4).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 6 maggio 2006

(doc. AI 28/17-21) – posta la diagnosi di “(…) sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10-F45.4) – marcati tratti di regressione e di dipendenza psicologica

(…)” (doc. AI 28/20) e osservato che “(…) nell’anamnesi psichiatrica l’A. dal

2004 è seguita a livello specialistico presso il Servizio di Psichiatria e Psicologia

Medica di __________ dalla collega psichiatra Dr.ssa __________ una volta al

mese e dalla psicologa __________ una volta alla settimana beneficiando di

sedute di rilassamento. Attualmente l’A. è sottoposta ad una terapia psicofarmacologica

a base di antidepressivi triclici (amitriptilina) e ansiolitici (alprazolam,

lorazepam). Per quel che riguarda i disturbi attuali l’A. riferisce dolori a

carico di varie parti dell’apparato locomotorio, cefalee frequenti, sensazioni

di malessere e crisi di agitazione ogni volta che ha qualche discussione in

famiglia. Sul piano psichico l’A. riferisce nervosismo, tristezza, malcontento,

labilità emotiva con tendenza al pianto. (…)” (doc. AI 28/19) –, ha concluso

che “(…) nelle condizioni attuali l’incapacità lavorativa per motivi strettamente

psichiatrici è a mio avviso dell’ordine del 20%. (…)”. (doc. AI 28/20). Lo

stesso specialista, anche se ha osservato che “(…) lo stato di salute dell’A.

ha mostrato un peggioramento durante e dopo il soggiorno stazionario presso la

Clinica __________ di __________ (ndr.: si riferisce alla degenza dal 7 aprile

al 5 maggio 2005; cfr. doc. AI 5/4-7). (…)” (doc. AI 28/20), non ha evidenziato

quando sarebbe intervenuto e in cosa sarebbe consistito il miglioramento

rispettivamente quali sono le ragioni che gli hanno permesso di attestare

un’incapacità lavorativa tanto diversa rispetto a quella certificata dalla

dr.ssa __________: 20% contro 100%.

Nel

rapporto 15 novembre 2006 della Clinica __________ di __________ (rapporto

della degenza dal 3 ottobre al 25 ottobre 2006; vedi doc. AI 50/21-24), il

primario dr. __________ e il medico assistente dr. __________, hanno, tra

l’altro, posto la diagnosi di “(…) sindrome del dolore cronico dal 2002 […] sindrome

ansioso depressiva (…)” (doc. AI 50/21) e osservato che “(… ) il dott. __________,

Psichiatra collaboratore con la nostra clinica, consiglia il proseguimento

della presa a carico della Dott.ssa __________, psichiatra e della Sig.ra __________,

Psicologa, per la problematica dello stato ansioso-depressivo. (…)” (doc. AI

50/23).

Nel

referto 7 febbraio 2007 (concernente il ricovero dal 4 al 7 febbraio 2007, doc.

AI 37/2-3), il dr. __________, primario Medicina interna e FMH in medicina interna

e pneumologia e il dr. __________, assistente in medicina – posta la diagnosi

di “(…) asma bronchiale esacerbata stadio clinico I su componente ansiosa in

paziente nota per sindrome ansiosa (…)” –, hanno espresso la seguente

valutazione: “(…) ricoverata per stato ansioso contestuale a crisi asmatica di

grado lieve (I) non necessitante ricorso a terapia corticosteroide. In corso di

degenza valutazione da parte della dr.ssa __________, con rientro a domicilio

con terapia invariata. (…)” (doc. AI 37/2).

La

dr.ssa __________, con scritto 28 marzo 2007, ha attestato che “(…) nel corso

della presa in carico è stata portata avanti la certificazione di un’inabilità

lavorativa al 100% che nonostante i miglioramenti su diversi livelli si ritiene

che debba essere portata avanti. Nell’attuale il rifiuto da parte

dell’Assicura-zione invalidità a prestazioni in merito ha generato nella

paziente un vissuto di rabbia e sfiducia verso i curanti che ha prontamente

provveduto a cambiare. Anche con la scrivente non è stato ancora definito

l’ulteriore procedere. (…)”(doc. AI 50/25).

Viste

le risultanze appena esposte questo Tribunale ritiene che senza un complemento

peritale non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per una

capacità lavorativa dell’80% da un punto di vista psichiatrico.

Il

dr. __________, come sopra rilevato, non ha evidenziato quando sarebbe intervenuto

e in cosa sarebbe consistito il miglioramento rispettivamente quali sono le

ragioni che gli hanno permesso di concludere per un’incapacità lavorativa del

20%.

D’altra

parte l’assicurata ha subito degli ulteriori ricoveri (dal 3 al 25 ottobre 2006

vedi doc. AI 50/21-24 e dal 4 al 7 febbraio 2007 vedi doc. AI 37/2-3) durante i

quali sono stati confermati i problemi di natura psichiatrica e la dr.ssa __________

ha confermato un’inabilità lavorativa del 100%.

La

nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico

curante – anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb) – hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia

che lo lega al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, pag. 113ss. = AJP 1/2002, pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 pag. 504; R. Spira, La preuve en

droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269s.).

Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il

Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(…)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts

cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le

cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause

les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée

dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée.

(…)." (STF del 29 gennaio 2008 nella causa C.

9C_289/2007)

Nella

presente fattispecie, nel rapporto 20 settembre 2005 (doc. AI 17/1-5), la

dr.ssa __________ ha attestato un quadro clinico più grave rispetto a quello descritto

dal dr. __________ nel consulto 6 maggio 2006 (doc. AI 28/17-21).

La

valutazione della dr.ssa __________ é stata allestita prima della perizia SAM e

il suo apprezzamento, che non rappresenta pertanto una semplice critica ad un

altro referto, costituisce il giudizio sullo stato di salute e la conclusione

sulla capacità lavorativa espressa da una specialista, così come richiesto

dalla giurisprudenza (cfr. STF I 188/06 del 12 aprile 2007 consid. 5.1.; DTF

125 V 256).

E’

il dr. __________ – lo si ribadisce – che non ha evidenziato quando sarebbe

intervenuto e in cosa sarebbe consistito il miglioramento rispettivamente quali

sono le ragioni che gli hanno permesso di concludere per un’incapacità lavorativa

del 20%.

Si

rivela, pertanto, necessario procedere ad un complemento peritale, al fine di

determinare con precisione la gravità delle patologia psichiatrica che affligge

l’assicurata e il suo influsso sulla capacità lavorativa.

In

particolare, i sopracitati rapporti di degenza, ma soprattutto il rapporto 28

marzo 2007 (doc. AI 50/25), nel quale la dr.ssa __________ ha confermato

un’inabilità lavorativa del 100%, devono essere sottoposti al dr. __________ e

ai periti del SAM.

È

vero che il dr. __________ e il dr. __________, nelle rispettive annotazioni 29

maggio e 24 settembre 2007 (doc. AI 48/1 e IV/1), hanno osservato che “(…) dal

punto di vista psichico segnalo che i citati peggioramenti (con episodi di

ricorso al PS) sono sempre in relazione a fatti socio-famigliari: contrasti col

marito e la figlia, litigio con una vicina, morte del padre e non da ultimo la

nostra decisione negativa. (…)” e che “(…) in particolare il rapporto del SPS

evidenzia una problematica principalmente sociale e reattiva, problematica non

di pertinenza dell’AI. (…)”.

Al

riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialisti in

psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del

certificato specialistico della psichiatra curante non era di competenza dei

citati medici SMR.

Più

in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico

stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un

medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della

controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07

del 31 agosto 2007).

Questa

Corte non ignora il fatto che per costante giurisprudenza i fattori psicosociali

o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute

suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23

aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si

riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2,

con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tuttavia

negli atti medici sopra descritti vengono attestati un episodio depressivo

grave e una sindrome ansioso-depressi-va.

Del

resto, anche nel rapporto 2 ottobre 2007 della clinica di __________ di __________

(rapporto concernente la riabilitazione multidisciplinare del dolore cronico

dal 28 agosto all’11 settembre 2007, VIII), il primario dr. __________ e il

medico assistente dr. __________ hanno ribadito, tra l’altro, la diagnosi di sindrome

del dolore cronico dal 1999 e sindrome ansioso-depressiva grave in trattamento,

osservando che “(…) il decorso dall’ultima ospedalizzazione è peggiorato. […]

La valutazione della capacità lavorativa è complessa e complicata dalla componente

psichiatrica. (…)”.

Di

conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso, si giustifica l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché,

previo complemento peritale per quanto attiene alla patologia psichiatrica, si

pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Per

quanto riguarda la censura circa la cumulabilità o meno dei diversi gradi di

invalidità attestati dai periti del SAM nelle diverse patologie, il TCA rileva

quanto segue.

Secondo

la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa

va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Nel

caso concreto il dr. __________, nel consulto 17 maggio 2006 (doc. AI 28/22-28)

– ritenuta una flessione del rendimento nella misura massima del 10-15% in

un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti –, ha, in particolare,

rilevato che “(…) la paziente presenta dolori cronici generalizzati che trovano

un riscontro solo parziale nei referti oggettivi finora raccolti. Questi

disturbi sono fonte di sofferenza e richiesta di attenzioni mediche costanti.

Si tratta dunque probabilmente di una sindrome somatoforme da dolore persistente

secondo i criteri ICD 10, come ritenuto dalla Dott.ssa __________. (…)” (doc.

AI 28/26) e, i periti del SAM, hanno concluso che “(…) le varie patologie,

soprattutto psichiatrica e reumatologica, non devono essere sommate in quanto entrambe

prendono in considerazione il sintomo principale dell’A. e cioè il dolore

cronico. (…)” (doc. AI 28/15).

Ora,

a prescindere dal fatto che, conformemente alla giurisprudenza citata, di

principio il giudice non rimette in discussione le conclusioni dei periti del

SAM circa la cumulabilità, in ogni caso, visto che l’aspetto psichiatrico

necessita di un complemento peritale, alla luce dello stesso i periti potranno

esprimersi compiutamente e nuovamente anche su questa questione.

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, dopo aver proceduto al complemento

peritale di cui al consid. 2.9.5, renda un nuovo provvedimento.

2.11. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.

(32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.10.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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