32.2007.297
A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d'invalidità non è sufficiente
11 dicembre 2008Italiano57 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.297
Data decisione, Autorità:
11.12.2008, TCA
Titolo:
A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d'invalidità non è sufficiente
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.297
LG/DC/sc
Lugano
11 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1947, precedentemente attivo quale autista / operaio, in data 21 maggio 1999 ha presentato una prima domanda di
prestazioni AI per adulti (rendita), a seguito della frattura da strappo della
tibia prossimale e laterale e la rottura del ligamento crociato anteriore del
ginocchio destro avvenuti nel 1973 durante il corso di ripetizione del servizio
militare (doc. AI 1-1/7, 17-2).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia del Dr. Med. __________,
con decisione del 10 aprile 2000 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
(doc. AI 18-3).
1.3. In data 3
ottobre 2001 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per
adulti (rendita), per un presunto peggioramento del suo stato di salute (doc.
AI 26-1).
Dopo
avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del
25 novembre 2004 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato
(doc. AI 54-1).
A seguito
dell’opposizione del 9 dicembre 2004 di RI 1 (doc. AI 55-1), l’UAI ha
incaricato il Dr. __________ di effettuare una seconda perizia reumatologica.
1.4. Con
decisione su opposizione del 26 luglio 2007 l’UAI, fondandosi sui riscontri
peritali del Dr. Med. __________, ha respinto l’opposizione dell’assicurato
(doc. AI 67-1).
1.5. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA ritenendo
sostanzialmente e profondamente mutato il proprio quadro clinico e
professionale rispetto alla prima decisione del 2004 (doc. I). Egli ha allegato
alla propria impugnativa lo scritto del 4 settembre 2007 dell’assicurazione
militare che dà il proprio preavviso favorevole all’intervento di protesi
totale al ginocchio destro (doc. B).
1.6. L’UAI, in
risposta, rilevato come il documento prodotto non permetta di ammettere con
alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento del quadro valetudinario,
per lo meno sino all’emanazione della decisione impugnata, e ritenuto che
l’insorgere di un eventuale peggioramento è posteriore alla data di emissione
della decisione su opposizione, ha proposto di confermare la decisione contestata
e conseguentemente respingere l’impugnativa (doc. IV).
1.7. Il TCA, in
data 15 ottobre 2008, ha
chiesto all’UAI alcune precisazioni in merito al calcolo del grado d’invalidità
effettuato dall’amministrazione (doc. VI).
L’UAI ha
risposto in data 29 ottobre 2008 producendo la presa di posizione della
consulente in integrazione professionale (doc. VIII).
Fatti
I doc.
VI, VIII e allegati sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (doc.
IX).
in
diritto
2.1. In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così
riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,
Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea
di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla
vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi
da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute
giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate
all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nella decisione su
opposizione del 26 luglio 2007 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato ritenendo il grado di invalidità inferiore al 40%.
Questo
Tribunale è dunque chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno negato
la rendita a RI 1.
In tale
contesto il TCA rileva che l’UAI nell’ambito della domanda di prestazioni del
21 maggio 1999, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, aveva predisposto una perizia reumatologica ad opera del Dr.
Med. __________, spec. FMH in reumatologia.
Questo
specialista, in data 28 marzo 2000, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente,
oltre ai dati soggettivi e oggettivi, aveva posto la seguente diagnosi (doc. AI
17-5):
"
(...)
4. DIAGNOSI
- gonartrosi a livello del compartimento mediale del ginocchio
destro, nonché artrosi
femoropatellare destra in stato dopo trauma del ginocchio di destra nel 1973
con frattura da strappo nella parte prossimale laterale della tibia e rottura del ligamento crociato anteriore di destra
- stato dopo molteplici interventi chirurgici
come di seguito:
- 23.11.1973
sutura del ligamento crociato
anteriore del ginocchio destro
- 30.07.1974
asportazione del materiale di osteosintesi e delle viti del ginocchio destro
-
9.04.1975
plastica ligamentare del crociato anteriore del ginocchio destro
-
4.11.1976
asportazione del tessuto fibroso e del materiale di fissazione del ginocchio
destro
- 21.09.1976
artroscopia diagnostica del ginocchio destro
- 10.11.1977 revisione della cicatrice
del ginocchio destro
- 18.03.1986 artroscopia diagnostica
del ginocchio destro
- 23.09.1991
revisione ligamentare e cicatrice del ginocchio destro
- 12.05.1993
artroscopia con lisciaggio della cartilagine della rotula destra
-
25.10.1993
plastica ligamentare del crociato anteriore del ginocchio destro
- sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni a carattere
statico e alterazioni degenerative di minima entità
- dolore a livello delle braccia soprattutto a
destra in stato dopo:
- operazione
di denervazione del gomito destro per un'epicondilopatia radiale cronica
avvenuta in data 30.04.1991
- stato dopo operazione del tunnel carpale di destra nell'ottobre
del 1999
- stato dopo tenolisi del flessore lungo del pollice sinistro per
tendinite stenosante in data 27.01.1999
- dolori a livello della caviglia di sinistra in stato dopo
artroscopia diagnostica, sinovectomia e artrolisi parziale artroscopica della
caviglia sinistra in data 1.3.2000 per un impingement tibiotarsica sinistra,
nonché lesioni cartilaginee
anterolaterali a livello del tallo. (...)"
Il
perito si era così espresso in merito al grado di capacità al lavoro:
"
(...)
5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA
SALUTE
Considerandi
II problema principale del paziente sono i
disturbi a livello del ginocchio destro.
Egli fu vittima in data 19.11.1973 di un trauma
distorsivo del ginocchio destro e si procurò la lesione del ligamento crociato
anteriore, nonché una frattura da strappo della tibia prossimale laterale
destra. L'evoluzione è stata caratterizzata da dolori persistenti e soprattutto
dal manifestarsi di un'instabilità anteromediale del ginocchio destro che ha
richiesto l'esecuzione di una plastica ligamentare del crociato anteriore nel
1975.
e un reintervento ancora di plastica ligamentare del crociato anteriore il
25.10.1993
Dopo questo ultimo intervento la problematica d'instabilità è
risolta. I disturbi del paziente sono ora riportabili soprattutto alle
alterazioni degenerative secondarie a livello da una parte del compartimento
mediale del ginocchio destro, ma soprattutto su un'artrosi femoropatellare, con
chiari scrosci al movimento e dolori alla mobilizzazione della patella
soprattutto sotto pressione. I disturbi del paziente sono credibili,
oggettivabili e relazionatili con il reperto clinico, radiologico e
artroscopico.
Egli presenta inoltre dei disturbi a livello
della colonna vertebrale su delle alterazioni di tipo statico e degenerativo
comunque di modesta entità, nell'ambito di una sindrome lombovertebrale cronica
senza segni d'instabilità lombosacrale. Vi sono poi dei dolori a livello delle
estremità superiori soprattutto alle braccia di carattere muscolare e uno stato
dopo intervento chirurgico di denervazione del gomito destro, nonché di
decompressione del nervo ulnare di destra e di tenolisi del flessore lungo del
pollice di sinistra.
La problematica a livello del ginocchio destro è
senz'altro quella di maggiore limitazione dal punto di vista della capacità
lavorativa.
Il paziente è limitato nella deambulazione
prolungata nel camminare in salita e in discesa e nel piegarsi sulle ginocchia.
Anche il rimanere fermo in piedi sempre nella medesima posizione per un lungo
periodo è associato ad un aumento dei disturbi. Un'attività lavorativa da
svolgere essenzialmente in piedi, camminando o rimanendo sempre fermo oppure
dovendosi ripetutamente piegare o salendo e scendendo continuamente le scale è
da ritenersi limitata almeno nella forma del 50%. Penso qui soprattutto alla
professione di venditore.
Per quanto riguarda invece un'attività lavorativa
a carattere sedentario, come poteva essere quella di impiegato di banca svolta
dal paziente fino al momento del licenziamento, ritengo che questa potrebbe
essere svolta nella forma completa. Anche delle attività lavorative in cui il
paziente possa alternare la posizione seduta con quella in piedi, con quella
camminando, preferendo comunque la posizione seduta le limitazione
dell'attività lavorativa sarebbero al massimo del 20%.
Attualmente il paziente è inabile al lavoro nella
forma completa per lo stato dopo artroscopia diagnostica e sinovectomia nonché
artrolisi parziale artroscopia della caviglia sinistra. La problematica
comunque dovrebbe migliorare nel decorso. Se non fosse il caso si dovrà
rivedere la valutazione anche per quanto riguarda la capacità lavorativa a
medio e lungo termine." (Doc. AI 17-5+6)
Sulla
base di questa valutazione peritale l’UAI ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’insorgente con decisione formale del 10 aprile 2000 che è cresciuta
incontestata in giudicato.
Nell’ambito
della nuova richiesta di prestazioni del 3 ottobre 2001 il medico del SMR, Dr.ssa
__________ ha fornito la seguente valutazione (doc. AI 44-2):
"
(...)
Valutazione:
dalla documentazione medica a disposizione lo
stato di salute attualmente descritto corrisponde a quello rilevato nel 2000 in
occasione della valutazione peritale reumatologica Dr. __________: problema principale ginocchio destro con le relative limitazioni
funzionali già note e riconosciute. In particolare, non viene descritto un
peggioramento della situazione in confronto al 2000.
Il curante Dr. __________ in effetti valuta la capacità lavorativa attuale in modo invariato
come precedentemente il Dr. __________ nel 2000.
Unicamente l'ortopedico curante, sempre in
relazione alla problematica del ginocchio destro, valuta una diminuita capacità
lavorativa anche in attività sedentaria senza ulteriori motivazioni in presenza
della medesima patologia oggetto di accertamento peritale del 2000.
In conclusione, in
base alla documentazione medica si può quindi affermare uno stato di salute
invariato in confronto al 2000, con presenza di limitazioni funzionali analoghe
a quelli già descritte precedentemente. La capacità lavorativa nelle varie
attività è quindi da ammettere invariata in confronto alla precedente
valutazione peritale.
L'attuale attività di aiuto-operaio parquettista-tappezziere svolta al 50% da
ottobre 2002 non è comunque da ritenere adatta allo stato di salute in quanto
richiede continui movimenti di flessione del ginocchio ma viene svolta dall'A.
per esigenze puramente economiche.
La valutazione economica non è di mia competenza
ma mi chiedo se una reinserimento in attività di impiegato di banca svolta fino
al 1997 ma ormai interrotta da oltre cinque anni oppure in altra attività
d'ufficio è ancora esigibile senza misure professionali."
L’UAI ha
respinto la nuova domanda di prestazioni con decisione formale del 25 novembre
2004.
In sede
di opposizione il ricorrente ha prodotto il certificato del medico curante Dr. __________
che in data 21 marzo 2005 si è così espresso all’indirizzo dell’UAI (doc. AI
60-1):
"
Le riferisco in merito
al paziente a margine che ho rivisto in data odierna sempre per dolori al
ginocchio destro.
Personalmente questa sintomatologia con
sensazioni di instabilità e di dolori molto importanti è una conseguenza e un
peggioramento dello stato del ginocchio sul trauma avuto diversi anni fa e
quindi stiamo lentamente andando verso una gonartrosi
tricompartimentale conclamata.
Al momento non vi è personalmente chiaramente
nessuna indicazione chirurgica e lascio a voi decidere molto probabilmente di
rivalutare il paziente da un punto di vista assicurativo.
Tra l'altro il paziente era stato da me operato
per un problema meniscale con ottimo risultato come per una frattura di Bennet
al pollice sinistro con ottimo risultato e 3 mesi or sono dal Dr. __________
alla spalla destra con veramente ottimo risultato.
Il paziente quindi,
personalmente, è veramente molto volenteroso. E chiaro che con il passare del
tempo il problema al ginocchio lo potrà senz'altro limitare."
L’amministrazione
ha così ordinato una seconda perizia allestita in data 20 maggio 2005 sempre dal
Dr. med. __________ (doc. AI 65-1).
Nel
proprio referto peritale lo specialista ha posto la seguente diagnosi:
"
(...)
4.
DIAGNOSI
- gonartrosi a livello del compartimento mediale del ginocchio
destro, nonché artrosi femoro-patellare a destra in stato dopo trauma del
ginocchio di destra nel 1973, con frattura da strappo nella parteprossimale laterale della tibia e rottura del Iigamento crociato
anteriore di destra. Stato dopo molti interventi chirurgici in seguito
- sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni a carattere
statico e degenerativo di modesta entità
- periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello delle
spalle bilateralmente
- stato dopo intervento a livello della spalla
di destra lo scorso anno. (...)" (Doc. AI 65-4)
In merito
al grado di capacità lavorativa il perito si è così espresso:
"
(...)
5.
GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA
SALUTE
Le sintomatologie più importanti di questo
paziente sono attualmente localizzate a livello del ginocchio di destra dove vi
è un'evoluzione cronica con un'artrosi ed un'artrosi femoropatellare in stato
dopo plurimi interventi chirurgici a seguito di una frattura nel 1973 e di
una lesione del ligamento crociato anteriore.
Clinicamente vi sono delle alterazioni
compatibili con un'artrosi, con deformazione dell'articolazione. Non vi sono
segni comunque di tipo irritativo attuale, in particolar modo nessun gonfiore o
versamento articolare. Le indagini radiologiche da me eseguite a livello del
ginocchio destro, mostrano una chiara riduzione della rima articolare al
compartimento mediale, un'iniziale calcificazione del menisco laterale ed
un'iniziale alterazione di tipo osteofitosico a livello della faccetta
articolare della patella. I reperti radiologici evidenziati attualmente sono
praticamente sovrapponibili alle radiografie antecedentemente eseguite dal Dr. __________
nell'anno 2000.
Il paziente presenta inoltre una problematica a
livello della colonna lombare con una sindrome lombo-vertebrale, su alterazioni
di tipo degenerativo soprattutto a livello dei segmenti L3/L4, L4/L5 e L5/S1
con osteocondrosi e spondilosi anteriore a questi livelli. Vi è al segmento L2/L3
una spondilosi a carattere iperostotica laterale destra. Non vi sono segni di
un'insufficienza segmentale né dal punto di vista clinico né radiologico e non
vi sono segni clinici per una compressione radicolare. Le indagini radiologiche
da me eseguite a livello della colonna lombare, mostrano dei reperti
sostanzialmente invariati rispetto alle radiografie antecedentemente eseguite
dal Dr. __________ nell'anno 2001. Il paziente presenta poi una periartropatia
omeroscapolare tendinopatica a livello di entrambe le spalle con un reperto
radiologico alla spalla destra che mostra una sclerosi a livello del tuberculum
majus ed un restringimento dello spazio sub-acromiale con osso acromiale
piuttosto prominente. Non ho all'esame clinico attuale segni d'impingement o
sospetti per una lesione della cuffia dei rotatori. Si tratta tutto sommato
quindi di un'evoluzione piuttosto contenuta dei reperti sia clinici che
radiologici se si confrontano i dati attuali con quelli da me evidenziati nella
mia perizia del 22.03.2000.
Tenendo in considerazione quindi questi aspetti,
ritengo che nell'attività professionale attualmente svolta e cioè quella di
aiutante nell'ambito di una ditta che si occupa di arredamenti interni con posa
di pavimenti, nonché posa di tendaggi, il paziente presenti un'incapacità
lavorativa del 60%. Ritengo in effetti che vi sia delle limitazioni innanzitutto
nel rimanere sempre fermo in piedi, ma soprattutto nel piegarsi sulle
ginocchia, nel salire e scendere le scale e nel dover fare dei movimenti
ripetitivi con le braccia alzate sopra l'orizzontale.
Per quanto riguarda l'altra attività svolta dal
paziente e cioè quella di sorvegliante e guidatore di un piccolo bus presso la __________,
vi è a mio modo di vedere una possibilità occupazionale nella forma completa.
Per quanto riguarda la sua attività antecedentemente eseguita e più
precisamente quella di impiegato di banca, ritengo che attualmente
non vi siano delle limitazioni sostanziali che
giustifichino un'incapacità lavorativa, Trattandosi qui di una professione da
svolgere prettamente in posizione seduta con possibilità di cambiare la posizione seduta a quella in piedi alla deambulazione e dal fatto di non dover sottoporre a
particolari sforzi le ginocchia e di non dover lavorare con le braccia alzate
sopra l'orizzontale." (Doc. AI 65-4+5)
Nelle
proprie annotazioni del 1° luglio 2005 il medico del SMR, Dr. ssa __________, ha
fatto le seguenti precisazioni (doc. AI 66-1):
"
Riassunto caso vedi proposta medica del giungo
2003.
e annotazione del medico del 31.03.2005.
Perizia reumatologica Dr. __________ del
20.05
:
Problema ginocchio destro:
radiologicamente nessuna ulteriore evoluzione a
livello della nota gonartrosi ginocchio destro, clinicamente senza segni di irritazione attuale (gonfiore o versamento articolare).
Problema lombo vertebrale:
reperti radiologici sostanzialmente invariati
rispetto al 2001. Clinicamente non segni di insufficienza segmentale o segni di compressione radicolare.
Problema spalle:
clinicamente non segni d'impingement o sospetti
per una lesione della cuffia dei rotatori. Evoluzione piuttosto contenuta dei
reperti clinici che radiologici in confronto al 2000.
Capacità lavorativa:
IL 60% come aiutante posa pavimenti e posa tendaggi.
L'attività di sorvegliante e guidatore di piccolo
bus __________ è idonea e potrebbe anche essere svolta in forma completa.
Piena capacità lavorativa come impiegato
d'ufficio.
In conclusione, non si è oggettivato un peggioramento dello
stato di salute significativo rispettivamente della funzionalità fisica in
confronto al 2000/2001 per cui si può sostanzialmente confermare il contenuto
della mia proposta medico del giungo 2003 (la valutazione della capacità
lavorativa residua nelle attuali attività lavorative svolte viene addirittura valutato in modo superiore).
In ogni modo, viene confermato la piena
capacità lavorativa come impiegato d'ufficio o in altra attività da svolgere in
posizione prevalentemente seduta con possibilità di cambiare la posizione
seduta a quella in piedi alla deambulazione senza sottoporre a particolari
sforzi le ginocchia e la quale non richiede di lavorare con le braccia alzate
sopra l'orizzontale."
2.6
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti
del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)” (nello
stesso senso cfr. STF 9C_170/2008 del 7 novembre 2008).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,
nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294; cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal Dr. __________ il 20 maggio 2005 (doc. AI 17-1), da
considerare dettagliata, approfondita e che rispetta dunque i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati.
Il
Dr. __________ ha ribadito che la patologia più importante rimane quella del ginocchio destro dove vi è un'evoluzione cronica con un'artrosi
ed un'artrosi femoropatellare in stato dopo molteplici interventi chirurgici a
seguito di una frattura nel 1973 e di una lesione del ligamento crociato
anteriore.
Anche la
diagnosi riguardante i disturbi alla colonna vertebrale è sovrapponibile a
quella del 2000 con una sindrome lombo-vertebrale, su alterazioni di tipo
degenerativo soprattutto a livello dei segmenti L3/L4, L4/L5 e L5/S1 con
osteocondrosi e spondilosi anteriore a questi livelli.
Il
paziente presenta poi una periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello
di entrambe le spalle con un reperto radiologico alla spalla destra che mostra
una sclerosi a livello del tuberculum majus ed un restringimento dello spazio
sub-acromiale con osso acromiale piuttosto prominente. Tuttavia, il perito ha
precisato che il quadro valetudinario del paziente ha subìto un'evoluzione
piuttosto contenuta dei reperti sia clinici che radiologici se si confrontano i
dati attuali con quelli evidenziati nella perizia del 22.03.2000.
Nella
valutazione della capacità lavorativa lo specialista ha ritenuto l’insorgente
inabile al 60% nell'attività professionale svolta a quel momento e cioè quella
di aiutante nell'ambito di una ditta che si occupa di arredamenti interni con
posa di pavimenti. Per contro in quella di sorvegliante e guidatore di un
piccolo bus presso la __________, la capacità lavorativa è considerata piena
(100%) come del resto nella sua attività antecedentemente eseguita e più
precisamente quella di impiegato di banca.
Il medico
del SMR, Dr. ssa __________, il 1° luglio 2005 (doc. AI 66-1) ha dal canto suo
avallato la valutazione effettuata dallo specialista interpellato
dall’amministrazione, evidenziando l’assenza di un peggioramento
dello stato di salute e della funzionalità fisica rispetto alle valutazioni del
2000/2001 e confermando “la piena capacità lavorativa come impiegato
d'ufficio o in altra attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta
con possibilità di cambiare la posizione seduta a quella in piedi alla
deambulazione senza sottoporre a particolari sforzi le ginocchia e la quale non
richiede di lavorare con le braccia alzate sopra l'orizzontale."
Le
conclusioni a cui è giunto lo specialista interpellato dall’amministrazione non
sono state contraddette in sede ricorsuale da certificati medico-specialistici
attestanti patologie maggiormente invalidanti, e dunque possono essere fatte
proprie dal TCA.
Per
quanto riguarda la lettera del 4 settembre 2007 (doc. B) prodotta in sede
ricorsuale nella quale l’assicurazione militare comunica al medico curante
dell’assicurato, Dr. __________, il proprio preavviso favorevole all’intervento
di protesi totale al ginocchio destro, non permette a questa Corte di
considerare una differente valutazione del quadro clinico di RI 1.
L’assicurazione militare si limita infatti ad acconsentire a tale intervento
senza formulare alcun tipo di diagnosi o valutazione della capacità lavorativa
del ricorrente.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità
insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il
quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Alla luce
di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente
in un’attività leggera e prevalentemente sedentaria presenta un grado di
capacità lavorativa del 100%.
2.8
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto, il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29
cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2002, come del resto riconosciuto
dall’UAI e non contestato dall’assicurato.
2.9
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso
di specie, l’assicurato dopo le scuole dell’obbligo ha intrapreso
l’apprendistato di venditore conseguendo l’attestato federale di capacità (AFC)
nel 1966.
Successivamente
egli ha lavorato nel ramo della vendita (nel periodo 1966 -1967 e 1971 -1973), poi
come agente della polizia cantonale (1968 -1970), nel ramo bancario fino al
1997.
e infine come autista e operaio.
Al
momento della domanda di prestazioni AI l’assicurato lavorava come autista in
misura del 30-35% presso l’__________ a __________ e dal mese di ottobre 2002 per
il 50/60% anche presso la ditta __________, quale aiutante nella posa pavimenti
e tendaggi.
Il TCA
rileva che nell'ambito di quest’ultima attività (arredamenti
d’interni con posa di pavimenti, nonché posa di tendaggi), l’insorgente
presenta un'incapacità lavorativa del 60%, mentre l’attività di sorvegliante e autista,
come quella di impiegato d’ufficio, è esigibile in misura piena (100%).
A mente
di questa Corte ritenuto come le mansioni di guidatore / sorvegliante di bus presso
la __________ siano un impiego precario e di ripiego per l’assicurato che, lo
ricordiamo, dispone di un attestato federale di capacità quale venditore (AFC) non
è possibile, sulla base del reddito conseguito da RI 1 in questa attività,
quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che questi avrebbe
potuto conseguire senza invalidità.
In
considerazione di ciò il reddito da valido va determinato sulla base di dati
statistici (cfr. consid. 2.9) e non, come ritiene l’UAI, sulla base delle
raccomandazioni salariali della Società Svizzera degli impiegati di commercio
(SIC). Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita
all’anno 2002, categoria 3, conoscenze professionali e specializzate p.to 52 “Commercio
al dettaglio e riparazioni” si ottiene un importo mensile di fr. 4'817.-- e
di fr. 57'804.-- all’anno.
Da notare
che nella presente evenienza, se si volessero considerare, per pura ipotesi di
lavoro, i redditi percepiti dall’assicurato nell’ultima attività lavorativa
esercitata (attualizzati al 2002) il risultato non sarebbe più favorevole a
quest’ultimo.
Nel 2001 RI
1.
ha percepito quale autista/operaio presso l’__________ fr. 1'387.25 mensili /
fr. 18'034.25 all’anno (doc. AI 28-1) che attualizzati al 2002 corrispondono a
fr. 1'402.25 mensili / fr. 18'229.25 all’anno.
Ritenuto
che l’insorgente lavorava al 35% il reddito per l’attività al 50% è pari a fr.
26'041.78.
L’assicurato
inoltre ha lavorato per il restante 50% quale operaio presso la ditta __________
e ha percepito nel 2002 un importo mensile di fr. 1'500.-- / fr. 19'500.-- all’anno
(doc. AI 38-2).
I
redditi delle due attività lucrative portano ad un importo complessivo di
fr. 45'541.78 (cfr. STF U 52/02 del 26 novembre 2002).
2.10
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre
2006.
nella causa P., I 222/04).
Il
Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che,
dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e
non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di
principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)
conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul
posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001
consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129
V 472 consid.4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del
26.
novembre 2008)
Nel caso
concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'557.-.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a
fr. 4'750.67 mensili oppure a fr. 57'008.07 per l'intero anno (fr. x 12, 4'750.67
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten
zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen
und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età
dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non
rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori
di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto, l’UAI non ha applicato decurtazioni dal reddito statistico (doc. AI 52-1)
e l’assicurato non ha contestato tale circostanza.
Il TCA
nella fattispecie ritiene più corretto applicare una riduzione del 10% per
tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e del
5% in considerazione dell’età dell’assicurato, nato nel 1947.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2002, partendo da un
salario da invalido di fr. 57'008.07 e ammettendo la riduzione del 15%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 48'456.86 confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr.
57'804.-- (consid. 2.9) emerge un tasso d’invalidità del 16,1 % arrotondato al
16% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.
Il TCA sottolinea
che anche applicando la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza
federale, il grado di invalidità sarebbe in ogni caso inferiore alla soglia
minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI.
Va precisato infine che il
risultato finale non diverge da quello dell’UAI che ha ritenuto un reddito da valido di fr. 52'000.-- sulla base delle
raccomandazioni salariali della Società Svizzera degli impiegati di commercio
(SIC) e un reddito da invalido di fr. 41'000.-- fondandosi sulle valutazioni
del consulente in integrazione professionale (doc. VIII) per ottenere un grado
d’invalidità del 20%.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo l’art.
69.
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a
carico del ricorrente
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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