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Decisione

32.2007.297

A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d'invalidità non è sufficiente

11 dicembre 2008Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VI, VIII e allegati sono stati trasmessi al ricorrente per conoscenza (doc.

IX).

in

diritto

2.1. In ordine

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è

di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così

riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea

di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra

Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi

da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute

giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate

all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Nella decisione su

opposizione del 26 luglio 2007 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurato ritenendo il grado di invalidità inferiore al 40%.

Questo

Tribunale è dunque chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno negato

la rendita a RI 1.

In tale

contesto il TCA rileva che l’UAI nell’ambito della domanda di prestazioni del

21 maggio 1999, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, aveva predisposto una perizia reumatologica ad opera del Dr.

Med. __________, spec. FMH in reumatologia.

Questo

specialista, in data 28 marzo 2000, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente,

oltre ai dati soggettivi e oggettivi, aveva posto la seguente diagnosi (doc. AI

17-5):

"

(...)

4. DIAGNOSI

- gonartrosi a livello del compartimento mediale del ginocchio

destro, nonché artrosi

femoropatellare destra in stato dopo trauma del ginocchio di destra nel 1973

con frattura da strappo nella parte prossimale laterale della tibia e rottura del ligamento crociato anteriore di destra

- stato dopo molteplici interventi chirurgici

come di seguito:

- 23.11.1973

sutura del ligamento crociato

anteriore del ginocchio destro

- 30.07.1974

asportazione del materiale di osteosintesi e delle viti del ginocchio destro

-

9.04.1975

plastica ligamentare del crociato anteriore del ginocchio destro

-

4.11.1976

asportazione del tessuto fibroso e del materiale di fissazione del ginocchio

destro

- 21.09.1976

artroscopia diagnostica del ginocchio destro

- 10.11.1977 revisione della cicatrice

del ginocchio destro

- 18.03.1986 artroscopia diagnostica

del ginocchio destro

- 23.09.1991

revisione ligamentare e cicatrice del ginocchio destro

- 12.05.1993

artroscopia con lisciaggio della cartilagine della rotula destra

-

25.10.1993

plastica ligamentare del crociato anteriore del ginocchio destro

- sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni a carattere

statico e alterazioni degenerative di minima entità

- dolore a livello delle braccia soprattutto a

destra in stato dopo:

- operazione

di denervazione del gomito destro per un'epicondilopatia radiale cronica

avvenuta in data 30.04.1991

- stato dopo operazione del tunnel carpale di destra nell'ottobre

del 1999

- stato dopo tenolisi del flessore lungo del pollice sinistro per

tendinite stenosante in data 27.01.1999

- dolori a livello della caviglia di sinistra in stato dopo

artroscopia diagnostica, sinovectomia e artrolisi parziale artroscopica della

caviglia sinistra in data 1.3.2000 per un impingement tibiotarsica sinistra,

nonché lesioni cartilaginee

anterolaterali a livello del tallo. (...)"

Il

perito si era così espresso in merito al grado di capacità al lavoro:

"

(...)

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA

SALUTE

Considerandi

II problema principale del paziente sono i

disturbi a livello del ginocchio destro.

Egli fu vittima in data 19.11.1973 di un trauma

distorsivo del ginocchio destro e si procurò la lesione del ligamento crociato

anteriore, nonché una frattura da strappo della tibia prossimale laterale

destra. L'evoluzione è stata caratterizzata da dolori persistenti e soprattutto

dal manifestarsi di un'instabilità anteromediale del ginocchio destro che ha

richiesto l'esecuzione di una plastica ligamentare del crociato anteriore nel

1975.

e un reintervento ancora di plastica ligamentare del crociato anteriore il

25.10.1993

Dopo questo ultimo intervento la problematica d'instabilità è

risolta. I disturbi del paziente sono ora riportabili soprattutto alle

alterazioni degenerative secondarie a livello da una parte del compartimento

mediale del ginocchio destro, ma soprattutto su un'artrosi femoropatellare, con

chiari scrosci al movimento e dolori alla mobilizzazione della patella

soprattutto sotto pressione. I disturbi del paziente sono credibili,

oggettivabili e relazionatili con il reperto clinico, radiologico e

artroscopico.

Egli presenta inoltre dei disturbi a livello

della colonna vertebrale su delle alterazioni di tipo statico e degenerativo

comunque di modesta entità, nell'ambito di una sindrome lombovertebrale cronica

senza segni d'instabilità lombosacrale. Vi sono poi dei dolori a livello delle

estremità superiori soprattutto alle braccia di carattere muscolare e uno stato

dopo intervento chirurgico di denervazione del gomito destro, nonché di

decompressione del nervo ulnare di destra e di tenolisi del flessore lungo del

pollice di sinistra.

La problematica a livello del ginocchio destro è

senz'altro quella di maggiore limitazione dal punto di vista della capacità

lavorativa.

Il paziente è limitato nella deambulazione

prolungata nel camminare in salita e in discesa e nel piegarsi sulle ginocchia.

Anche il rimanere fermo in piedi sempre nella medesima posizione per un lungo

periodo è associato ad un aumento dei disturbi. Un'attività lavorativa da

svolgere essenzialmente in piedi, camminando o rimanendo sempre fermo oppure

dovendosi ripetutamente piegare o salendo e scendendo continuamente le scale è

da ritenersi limitata almeno nella forma del 50%. Penso qui soprattutto alla

professione di venditore.

Per quanto riguarda invece un'attività lavorativa

a carattere sedentario, come poteva essere quella di impiegato di banca svolta

dal paziente fino al momento del licenziamento, ritengo che questa potrebbe

essere svolta nella forma completa. Anche delle attività lavorative in cui il

paziente possa alternare la posizione seduta con quella in piedi, con quella

camminando, preferendo comunque la posizione seduta le limitazione

dell'attività lavorativa sarebbero al massimo del 20%.

Attualmente il paziente è inabile al lavoro nella

forma completa per lo stato dopo artroscopia diagnostica e sinovectomia nonché

artrolisi parziale artroscopia della caviglia sinistra. La problematica

comunque dovrebbe migliorare nel decorso. Se non fosse il caso si dovrà

rivedere la valutazione anche per quanto riguarda la capacità lavorativa a

medio e lungo termine." (Doc. AI 17-5+6)

Sulla

base di questa valutazione peritale l’UAI ha respinto la richiesta di

prestazioni dell’insorgente con decisione formale del 10 aprile 2000 che è cresciuta

incontestata in giudicato.

Nell’ambito

della nuova richiesta di prestazioni del 3 ottobre 2001 il medico del SMR, Dr.ssa

__________ ha fornito la seguente valutazione (doc. AI 44-2):

"

(...)

Valutazione:

dalla documentazione medica a disposizione lo

stato di salute attualmente descritto corrisponde a quello rilevato nel 2000 in

occasione della valutazione peritale reumatologica Dr. __________: problema principale ginocchio destro con le relative limitazioni

funzionali già note e riconosciute. In particolare, non viene descritto un

peggioramento della situazione in confronto al 2000.

Il curante Dr. __________ in effetti valuta la capacità lavorativa attuale in modo invariato

come precedentemente il Dr. __________ nel 2000.

Unicamente l'ortopedico curante, sempre in

relazione alla problematica del ginocchio destro, valuta una diminuita capacità

lavorativa anche in attività sedentaria senza ulteriori motivazioni in presenza

della medesima patologia oggetto di accertamento peritale del 2000.

In conclusione, in

base alla documentazione medica si può quindi affermare uno stato di salute

invariato in confronto al 2000, con presenza di limitazioni funzionali analoghe

a quelli già descritte precedentemente. La capacità lavorativa nelle varie

attività è quindi da ammettere invariata in confronto alla precedente

valutazione peritale.

L'attuale attività di aiuto-operaio parquettista-tappezziere svolta al 50% da

ottobre 2002 non è comunque da ritenere adatta allo stato di salute in quanto

richiede continui movimenti di flessione del ginocchio ma viene svolta dall'A.

per esigenze puramente economiche.

La valutazione economica non è di mia competenza

ma mi chiedo se una reinserimento in attività di impiegato di banca svolta fino

al 1997 ma ormai interrotta da oltre cinque anni oppure in altra attività

d'ufficio è ancora esigibile senza misure professionali."

L’UAI ha

respinto la nuova domanda di prestazioni con decisione formale del 25 novembre

2004.

In sede

di opposizione il ricorrente ha prodotto il certificato del medico curante Dr. __________

che in data 21 marzo 2005 si è così espresso all’indirizzo dell’UAI (doc. AI

60-1):

"

Le riferisco in merito

al paziente a margine che ho rivisto in data odierna sempre per dolori al

ginocchio destro.

Personalmente questa sintomatologia con

sensazioni di instabilità e di dolori molto importan­ti è una conseguenza e un

peggioramento dello stato del ginocchio sul trauma avuto diversi anni fa e

quindi stiamo lentamente andando verso una gonartrosi

tricompartimentale concla­mata.

Al momento non vi è personalmente chiaramente

nessuna indicazione chirurgica e lascio a voi decidere molto probabilmente di

rivalutare il paziente da un punto di vista assicurativo.

Tra l'altro il paziente era stato da me operato

per un problema meniscale con ottimo risultato come per una frattura di Bennet

al pollice sinistro con ottimo risultato e 3 mesi or sono dal Dr. __________

alla spalla destra con veramente ottimo risultato.

Il paziente quindi,

personalmente, è veramente molto volenteroso. E chiaro che con il passa­re del

tempo il problema al ginocchio lo potrà senz'altro limitare."

L’amministrazione

ha così ordinato una seconda perizia allestita in data 20 maggio 2005 sempre dal

Dr. med. __________ (doc. AI 65-1).

Nel

proprio referto peritale lo specialista ha posto la seguente diagnosi:

"

(...)

4.

DIAGNOSI

- gonartrosi a livello del compartimento mediale del ginocchio

destro, nonché artrosi femoro-patellare a destra in stato dopo trauma del

ginocchio di destra nel 1973, con frattura da strappo nella parteprossimale laterale della tibia e rottura del Iigamento crociato

anteriore di destra. Stato dopo molti interventi chirurgici in seguito

- sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni a carattere

statico e degenerativo di modesta entità

- periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello delle

spalle bilateralmente

- stato dopo intervento a livello della spalla

di destra lo scorso anno. (...)" (Doc. AI 65-4)

In merito

al grado di capacità lavorativa il perito si è così espresso:

"

(...)

5.

GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA

SALUTE

Le sintomatologie più importanti di questo

paziente sono attualmente localizzate a livello del ginocchio di destra dove vi

è un'evoluzione cronica con un'artrosi ed un'artrosi femoro­patellare in stato

dopo plurimi interventi chirurgici a seguito di una frattura nel 1973 e di

una lesione del ligamento crociato anteriore.

Clinicamente vi sono delle alterazioni

compatibili con un'artrosi, con deformazione dell'articolazione. Non vi sono

segni comunque di tipo irritativo attuale, in particolar modo nessun gonfiore o

versamento articolare. Le indagini radiologiche da me eseguite a livello del

ginocchio destro, mostrano una chiara riduzione della rima articolare al

compartimento mediale, un'iniziale calcificazione del menisco laterale ed

un'iniziale alterazione di tipo osteofitosico a livello della faccetta

articolare della patella. I reperti radiologici evidenziati attualmente sono

praticamente sovrapponibili alle radiografie antecedentemente eseguite dal Dr. __________

nell'anno 2000.

Il paziente presenta inoltre una problematica a

livello della colonna lombare con una sindrome lombo-vertebrale, su alterazioni

di tipo degenerativo soprattutto a livello dei segmenti L3/L4, L4/L5 e L5/S1

con osteocondrosi e spondilosi anteriore a questi livelli. Vi è al segmento L2/L3

una spondilosi a carattere iperostotica laterale destra. Non vi sono segni di

un'insufficienza segmentale né dal punto di vista clinico né radiologico e non

vi sono segni clinici per una compressione radicolare. Le indagini radiologiche

da me eseguite a livello della colonna lombare, mostrano dei reperti

sostanzialmente invariati rispetto alle radiografie antecedentemente eseguite

dal Dr. __________ nell'anno 2001. Il paziente presenta poi una periartropatia

omeroscapolare tendinopatica a livello di entrambe le spalle con un reperto

radiologico alla spalla destra che mostra una sclerosi a livello del tuberculum

majus ed un restringimento dello spazio sub-acromiale con osso acromiale

piuttosto prominente. Non ho all'esame clinico attuale segni d'impingement o

sospetti per una lesione della cuffia dei rotatori. Si tratta tutto sommato

quindi di un'evoluzione piuttosto contenuta dei reperti sia clinici che

radiologici se si confrontano i dati attuali con quelli da me evidenziati nella

mia perizia del 22.03.2000.

Tenendo in considerazione quindi questi aspetti,

ritengo che nell'attività professionale attualmente svolta e cioè quella di

aiutante nell'ambito di una ditta che si occupa di arredamenti interni con posa

di pavimenti, nonché posa di tendaggi, il paziente presenti un'incapacità

lavorativa del 60%. Ritengo in effetti che vi sia delle limitazioni innanzitutto

nel rimanere sempre fermo in piedi, ma soprattutto nel piegarsi sulle

ginocchia, nel salire e scendere le scale e nel dover fare dei movimenti

ripetitivi con le braccia alzate sopra l'orizzontale.

Per quanto riguarda l'altra attività svolta dal

paziente e cioè quella di sorvegliante e guidatore di un piccolo bus presso la __________,

vi è a mio modo di vedere una possibilità occupazionale nella forma completa.

Per quanto riguarda la sua attività antecedentemente eseguita e più

precisamente quella di impiegato di banca, ritengo che attualmente

non vi siano delle limitazioni sostanziali che

giustifichino un'incapacità lavorativa, Trattandosi qui di una professione da

svolgere prettamente in posizione seduta con possibilità di cambiare la posizione seduta a quella in piedi alla deambulazione e dal fatto di non dover sottoporre a

particolari sforzi le ginocchia e di non dover lavorare con le braccia alzate

sopra l'orizzontale." (Doc. AI 65-4+5)

Nelle

proprie annotazioni del 1° luglio 2005 il medico del SMR, Dr. ssa __________, ha

fatto le seguenti precisazioni (doc. AI 66-1):

"

Riassunto caso vedi proposta medica del giungo

2003.

e annotazione del medico del 31.03.2005.

Perizia reumatologica Dr. __________ del

20.05

:

Problema ginocchio destro:

radiologicamente nessuna ulteriore evoluzione a

livello della nota gonartrosi ginocchio destro, clinicamente senza segni di irritazione attuale (gonfiore o versamento articolare).

Problema lombo vertebrale:

reperti radiologici sostanzialmente invariati

rispetto al 2001. Clinicamente non segni di insufficienza segmentale o segni di compressione radicolare.

Problema spalle:

clinicamente non segni d'impingement o sospetti

per una lesione della cuffia dei rotatori. Evoluzione piuttosto contenuta dei

reperti clinici che radiologici in confronto al 2000.

Capacità lavorativa:

IL 60% come aiutante posa pavimenti e posa tendaggi.

L'attività di sorvegliante e guidatore di piccolo

bus __________ è idonea e potrebbe anche essere svolta in forma completa.

Piena capacità lavorativa come impiegato

d'ufficio.

In conclusione, non si è oggettivato un peggioramento dello

stato di salute significativo rispettivamente della funzionalità fisica in

confronto al 2000/2001 per cui si può sostanzialmente confermare il contenuto

della mia proposta medico del giungo 2003 (la valutazione della capacità

lavorativa residua nelle attuali attività lavorative svolte viene addirittura valutato in modo superiore).

In ogni modo, viene confermato la piena

capacità lavorativa come impiegato d'ufficio o in altra attività da svolgere in

posizione prevalentemente seduta con possibilità di cambiare la posizione

seduta a quella in piedi alla deambulazione senza sottoporre a particolari

sforzi le ginocchia e la quale non richiede di lavorare con le braccia alzate

sopra l'orizzontale."

2.6

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti

del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)” (nello

stesso senso cfr. STF 9C_170/2008 del 7 novembre 2008).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,

nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal Dr. __________ il 20 maggio 2005 (doc. AI 17-1), da

considerare dettagliata, approfondita e che rispetta dunque i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati.

Il

Dr. __________ ha ribadito che la patologia più importante rimane quella del ginocchio destro dove vi è un'evoluzione cronica con un'artrosi

ed un'artrosi femoro­patellare in stato dopo molteplici interventi chirurgici a

seguito di una frattura nel 1973 e di una lesione del ligamento crociato

anteriore.

Anche la

diagnosi riguardante i disturbi alla colonna vertebrale è sovrapponibile a

quella del 2000 con una sindrome lombo-vertebrale, su alterazioni di tipo

degenerativo soprattutto a livello dei segmenti L3/L4, L4/L5 e L5/S1 con

osteocondrosi e spondilosi anteriore a questi livelli.

Il

paziente presenta poi una periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello

di entrambe le spalle con un reperto radiologico alla spalla destra che mostra

una sclerosi a livello del tuberculum majus ed un restringimento dello spazio

sub-acromiale con osso acromiale piuttosto prominente. Tuttavia, il perito ha

precisato che il quadro valetudinario del paziente ha subìto un'evoluzione

piuttosto contenuta dei reperti sia clinici che radiologici se si confrontano i

dati attuali con quelli evidenziati nella perizia del 22.03.2000.

Nella

valutazione della capacità lavorativa lo specialista ha ritenuto l’insorgente

inabile al 60% nell'attività professionale svolta a quel momento e cioè quella

di aiutante nell'ambito di una ditta che si occupa di arredamenti interni con

posa di pavimenti. Per contro in quella di sorvegliante e guidatore di un

piccolo bus presso la __________, la capacità lavorativa è considerata piena

(100%) come del resto nella sua attività antecedentemente eseguita e più

precisamente quella di impiegato di banca.

Il medico

del SMR, Dr. ssa __________, il 1° luglio 2005 (doc. AI 66-1) ha dal canto suo

avallato la valutazione effettuata dallo specialista interpellato

dall’amministrazione, evidenziando l’assenza di un peggioramento

dello stato di salute e della funzionalità fisica rispetto alle valutazioni del

2000/2001 e confermando “la piena capacità lavorativa come impiegato

d'ufficio o in altra attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta

con possibilità di cambiare la posizione seduta a quella in piedi alla

deambulazione senza sottoporre a particolari sforzi le ginocchia e la quale non

richiede di lavorare con le braccia alzate sopra l'orizzontale."

Le

conclusioni a cui è giunto lo specialista interpellato dall’amministrazione non

sono state contraddette in sede ricorsuale da certificati medico-specialistici

attestanti patologie maggiormente invalidanti, e dunque possono essere fatte

proprie dal TCA.

Per

quanto riguarda la lettera del 4 settembre 2007 (doc. B) prodotta in sede

ricorsuale nella quale l’assicurazione militare comunica al medico curante

dell’assicurato, Dr. __________, il proprio preavviso favorevole all’intervento

di protesi totale al ginocchio destro, non permette a questa Corte di

considerare una differente valutazione del quadro clinico di RI 1.

L’assicurazione militare si limita infatti ad acconsentire a tale intervento

senza formulare alcun tipo di diagnosi o valutazione della capacità lavorativa

del ricorrente.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il

quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Alla luce

di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente

in un’attività leggera e prevalentemente sedentaria presenta un grado di

capacità lavorativa del 100%.

2.8

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29

cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2002, come del resto riconosciuto

dall’UAI e non contestato dall’assicurato.

2.9

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso

di specie, l’assicurato dopo le scuole dell’obbligo ha intrapreso

l’apprendistato di venditore conseguendo l’attestato federale di capacità (AFC)

nel 1966.

Successivamente

egli ha lavorato nel ramo della vendita (nel periodo 1966 -1967 e 1971 -1973), poi

come agente della polizia cantonale (1968 -1970), nel ramo bancario fino al

1997.

e infine come autista e operaio.

Al

momento della domanda di prestazioni AI l’assicurato lavorava come autista in

misura del 30-35% presso l’__________ a __________ e dal mese di ottobre 2002 per

il 50/60% anche presso la ditta __________, quale aiutante nella posa pavimenti

e tendaggi.

Il TCA

rileva che nell'ambito di quest’ultima attività (arredamenti

d’interni con posa di pavimenti, nonché posa di tendaggi), l’insorgente

presenta un'incapacità lavorativa del 60%, mentre l’attività di sorvegliante e autista,

come quella di impiegato d’ufficio, è esigibile in misura piena (100%).

A mente

di questa Corte ritenuto come le mansioni di guidatore / sorvegliante di bus presso

la __________ siano un impiego precario e di ripiego per l’assicurato che, lo

ricordiamo, dispone di un attestato federale di capacità quale venditore (AFC) non

è possibile, sulla base del reddito conseguito da RI 1 in questa attività,

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che questi avrebbe

potuto conseguire senza invalidità.

In

considerazione di ciò il reddito da valido va determinato sulla base di dati

statistici (cfr. consid. 2.9) e non, come ritiene l’UAI, sulla base delle

raccomandazioni salariali della Società Svizzera degli impiegati di commercio

(SIC). Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita

all’anno 2002, categoria 3, conoscenze professionali e specializzate p.to 52 “Commercio

al dettaglio e riparazioni” si ottiene un importo mensile di fr. 4'817.-- e

di fr. 57'804.-- all’anno.

Da notare

che nella presente evenienza, se si volessero considerare, per pura ipotesi di

lavoro, i redditi percepiti dall’assicurato nell’ultima attività lavorativa

esercitata (attualizzati al 2002) il risultato non sarebbe più favorevole a

quest’ultimo.

Nel 2001 RI

1.

ha percepito quale autista/operaio presso l’__________ fr. 1'387.25 mensili /

fr. 18'034.25 all’anno (doc. AI 28-1) che attualizzati al 2002 corrispondono a

fr. 1'402.25 mensili / fr. 18'229.25 all’anno.

Ritenuto

che l’insorgente lavorava al 35% il reddito per l’attività al 50% è pari a fr.

26'041.78.

L’assicurato

inoltre ha lavorato per il restante 50% quale operaio presso la ditta __________

e ha percepito nel 2002 un importo mensile di fr. 1'500.-- / fr. 19'500.-- all’anno

(doc. AI 38-2).

I

redditi delle due attività lucrative portano ad un importo complessivo di

fr. 45'541.78 (cfr. STF U 52/02 del 26 novembre 2002).

2.10

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre

2006.

nella causa P., I 222/04).

Il

Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che,

dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e

non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di

principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)

conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul

posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001

consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129

V 472 consid.4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del

26.

novembre 2008)

Nel caso

concreto, applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'557.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a

fr. 4'750.67 mensili oppure a fr. 57'008.07 per l'intero anno (fr. x 12, 4'750.67

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten

zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen

und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori

di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, l’UAI non ha applicato decurtazioni dal reddito statistico (doc. AI 52-1)

e l’assicurato non ha contestato tale circostanza.

Il TCA

nella fattispecie ritiene più corretto applicare una riduzione del 10% per

tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e del

5% in considerazione dell’età dell’assicurato, nato nel 1947.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2002, partendo da un

salario da invalido di fr. 57'008.07 e ammettendo la riduzione del 15%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 48'456.86 confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr.

57'804.-- (consid. 2.9) emerge un tasso d’invalidità del 16,1 % arrotondato al

16% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.

Il TCA sottolinea

che anche applicando la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza

federale, il grado di invalidità sarebbe in ogni caso inferiore alla soglia

minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1 LAI.

Va precisato infine che il

risultato finale non diverge da quello dell’UAI che ha ritenuto un reddito da valido di fr. 52'000.-- sulla base delle

raccomandazioni salariali della Società Svizzera degli impiegati di commercio

(SIC) e un reddito da invalido di fr. 41'000.-- fondandosi sulle valutazioni

del consulente in integrazione professionale (doc. VIII) per ottenere un grado

d’invalidità del 20%.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a

carico del ricorrente

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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