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Decisione

32.2007.298

Reiezione della domanda di rendita. Conferma della perizia multidisciplinare

15 ottobre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

Il

ricorrente fa riferimento alla perizia 20 luglio 2004 eseguita dal dr. __________

per conto della __________ in cui viene evidenziata un’incapacità lavorativa

del 50%. Lo specialista in reumatologia, terminata la visita, concludeva che “

dal profilo diagnostico rimane dunque un dubbio se il paziente sia effettivamente

affetto di una malattia reumatica infiammatoria del rachide o se il tutto non

sia piuttosto l’espressione di una patologia meccanica così come sembra esserlo

stato per lo meno nei primi anni (con disturbi che risalgono a più di 15 anni

fa)”, evidenziando inoltre una problematica inerente alla sindrome da

dolore somatoforme posta durante il soggiorno alla Clinica __________. Ora se

riguardo alla residua capacità lavorativa lo specialista aveva rilevato che “in

considerazione dell’importanza della sofferenza riferita il medico curante ha

certificato un’incapacità lavorativa del 50% che persiste da 7 mesi..(..) in

base alle mie costatazione cliniche questo limite (IL 50%) appare ulteriormente

giustificabile senza che si possa prevedere già sin d’ora una sua riduzione”,

egli aveva comunque precisato che “dato che il caso sembra destinato a

coinvolgere prima o poi anche l’Assicurazione invalidità ritengo comunque

indispensabile rivalutare la situazione sia dal profilo diagnostico (per quanto

possibile) che dal lato terapeutico (…)”. Questa valutazione è stata

eseguita, come visto, dal dr. __________ nella perizia 26 settembre 2005, il

quale ha fatto capo a risonanze magnetiche (della colonna lombo-sacrale e delle

articolazioni sacroiliache) eseguite nell’ottobre 2002, tenendo in

considerazione anche gli esami radiologici svolti il 19 settembre 2005 durante

la degenza dell’assicurato presso il SAM e riguardanti la colonna cervicale,

quella lombare e le articolazioni sacro-iliache (cfr. doc. AI 22-21).

Nella

decisione contestata l’Ufficio AI ha inoltre rettamente precisato che nel referto

20 luglio 2004 il dr. __________ aveva sottolineato che “il quadro clinico

attuale non si differenzia dalle costatazione fatte tre anni fa (…)” e che

nella precedente perizia 29 marzo 2002, eseguita sempre per la Winterthur Assicurazioni,

egli aveva concluso: “in considerazione dell’attività lucrativa fisicamente

leggera che a dire del paziente gli permette anche di interrompere di tanto in

tanto la posizione sedentaria egli è per intanto da considerare abile al lavoro

al 100%” (doc. AI 7-39).

Vero

che, come evidenziato dall’insorgente, nel rapporto 26 settembre 2005 il dr. __________

(del quale si parlerà al prossimo considerando), escludendo una patologia

psichiatrica, ha rilevato che “si tratta di una persona intelligente e sensibile

che è riuscita a gestire la sua situazione socio-famigliare-economica in modo

adeguato e purtroppo i dolori persistono ancora in modo che lo inducono a

svolgere un’attività al massimo nella misura del 50% “(doc. AI 22-14). Ma è

altrettanto vero che si tratta piuttosto di quanto riferito dal peritando, il

cui aspetto somatico è stato debitamente valutato dallo specialista in materia.

Il

ricorrente rileva infine come la parziale inabilità lavorativa sia stata

certificata dal suo medico curante e confermata dal datore di lavoro.

Nello

scritto 21 agosto 2007 il dr. __________, riportando le note diagnosi, ha fra

l’altro evidenziato:

"

Questa sintomatologia è

fluttuante, in relazione sia a cambiamenti meteorologici che a sovraccarico

lavorativo inteso come impegno orario del paziente, sembra chiaro che quando il

paziente deve lavorare più del tempo abituale i sintomi peggiorano in maniera

importante e persistono poi anche nei giorni seguenti." (Doc. C)

Questa

dichiarazione non contiene valide e convincenti argomentazioni tali da mettere

in dubbio la perizia del dr. __________, la quale, come esposto sopra, è

completa e priva di contraddizioni, motivo per cui alla stessa va conferito

valore probatorio pieno.

In

questa ottica non rilevante ai fini della vertenza è la dichiarazione del

direttore generale e vicedirettore dell’istituto bancario, presso cui

l’assicurato lavora, nella quale essi concludono che “in base a quanto

abbiamo potuto appurare, conosciamo il signor RI 1 da oltre sei anni, riteniamo

che i problemi di salute manifestati siano reali ed invalidanti a tal punto che

un’attività al 100% è, dal nostro punto di vista, improponibile “ (doc. D).

Va qui ricordato che al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo

stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è

incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314

consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

2.7.2. Nell’ambito

della perizia multidisciplinare l’assicurato è stato visitato dal dr. __________.

Con dettagliato rapporto 26

settembre 2005 egli ha concluso:

Considerandi

"

Come già accennato, in passato

gli è stato anche diagnosticata una sindrome da dolore somatoforme ma comunque

con un'evoluzione piuttosto positiva tale da non influenzare alcuna inabilità lavorativa

dal punto di vista psichiatrico.

Dunque egli dal punto di vista psichiatrico è abile al lavoro nella misura

completa, anzi lo svolgimento di un'attività lavorativa è positiva e lo rende

più efficace e come uomo si sente realizzato e, attualmente ha una certa

stabilità psichica che l'aiuta ad affrontare le eventuali difficoltà

relazionali o nell'ambito socio-professionale." (Sottolineatura del

redattore; doc. AI 22-14).

Alla

perizia psichiatrica dev’essere conferito valore probatorio pieno, né del resto

la stessa è stata oggetto di contestazione da parte dell’insorgente. Come evidenziato

dal dr. __________, nel passato all’assicurato è stata diagnosticata una

sindrome da dolore somatoforme (in particolare in occasione del ricovero presso

la Clinica __________; cfr. doc. AI 7-11), affezione che in seguito ha avuto

un’evoluzione positiva, senza quindi aver influenzato la capacità lavorativa, tant`è

che non risulta che egli segua una terapia specialistica. Va comunque ricordato

che, conformemente la giurisprudenza del TF, un disturbo da dolore somatoforme

provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive

condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130

V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I

404/03). In quella sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo

da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di

regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art.

4.

cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente,

determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da

comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere

in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo

sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto

in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il

disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti

ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Questi presupposti non sono presenti nel caso in esame. Da una rapida

lettura dello stato psichico si evince come la componente extra-somatica dell’assicurato

sia nella norma.

2.7.3

Sulla

scorta dei consulti specialistici, nonché da un’esauriente discussione tra

tutti i medici periti del SAM (“…le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione tra tutti i medici periti…”; perizia pag. 10),

l’assicurato è stato ritenuto pienamente abile nella sua precedente attività

lucrativa.

In

conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia

del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6),

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,

115.

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188

consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità

delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la

decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta un’abilità

lavorativa del 100% nella sua attuale attività professionale.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001.

IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,

cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

Visto

quanto sopra, la pronunzia impugnata merita conferma. Il ricorso va di conseguenza

respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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