32.2007.3
Se intende procedere a una reformatio in peius l'Ufficio AI deve segnalarlo all'A. rendendolo attento circa la possibilità di ritirare l'opposizione
24 ottobre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2007.3
Data decisione, Autorità:
24.10.2007, TCA
Titolo:
Se intende procedere a una reformatio in peius l'Ufficio AI deve segnalarlo all'A. rendendolo attento circa la possibilità di ritirare l'opposizione
REFORMATIO IN PEIUS
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 12 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.3
fs
Lugano
24 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________ – dal 1962 con suo padre e dal 1974 da solo – svolge, a
titolo di attività indipendente, la professione di lattoniere idraulico (doc.
AI 8/1).
Nel
maggio 2005 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti,
indicando, quale danno alla salute, una “(…) tendinite cronica invalidante al
tendine d’Achille (…)” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici l’Ufficio AI, con progetto d’assegnazione
di rendita 10 maggio 2006 (doc. AI 27/1-3), ha riconosciuto il diritto ad un
quarto di rendita dal 1. agosto 2005 argomentando:
"
(…)
Dal 18.08.2004 (inizio dell’anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
Sulla base degli accertamenti medico-teorici, ed in
particolare facendo riferimento all’inchiesta per lavoratori indipendenti
esperita dal nostro ispettore, l’attività di lattoniere-idraulico risulta
essere esigibile solo nella misura del 50%.
L’abilità lavorativa è tuttavia quantificabile nel 100%
in attività leggere, prevalentemente sedentarie, senza spostamenti prolungati
né trasporto di pesi superiori ai 15 kg.
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente
giurisprudenza, ai fini di determinare il reddito da invalido di un assicurato,
si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dall’Ufficio
federale di statistica.
Nel caso concreto, considerando un reddito ipotetico
senza danno alla salute (RH 2002) di Frs. 80'000.--, una capacità di lavoro
residua totale in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile
2), applicando una riduzione del 10% (insieme della funzionalità residua),
risulta un reddito da invalido pari a Frs. 46'138.-- e una capacità di guadagno
residua del 58%. Da ciò risulta un grado d’invalidità pari al 42%.
(…)” (doc. AI 27/2)
Fatti
1.2. A
seguito dell’opposizione 9 giugno 2006, interposta tramite l’avv. RA 1 e
completata con osservazioni 30 agosto 2006 (doc. AI 28/1 e 37/1-3), l’Ufficio
AI ha emesso la decisione 20 novembre 2006 con la quale ha negato il diritto ad
una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 47/1-4).
1.3. Contro
questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestato sostanzialmente l’aspetto
economico – ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via
principale, l’attribuzione di una mezza rendita dal 1. agosto 2005 e di una
rendita intera dal 1. gennaio 2006, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’ammministrazione.
In
particolare l’assicurato ha sollevato la seguente censura di natura formale:
"
(…)
Il progetto di decisione è stato modificato non già
sulla base di quanto presentato nel contesto delle osservazioni avanzate dal
diretto interessato nell’ambito del diritto di audizione sancito dall’art. 57a
LAI, bensì sulla base di un’applicazione diversa del diritto in base ad una
diversa giurisprudenza (ndr.: si tratta della giurisprudenza in base alla quale
nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i valori
nazionali [Tabella TA1] e non più quelli regionali [Tabella TA13]). Ciò
significa che l’assicurato non ha avuto modo di esprimersi su di un fatto
sostanziale, così come dispone l’art. 57a LAI. Essendo venuto meno un fatto
sostanziale processuale, di natura obbligatoria, la decisione deve essere annullata.
(…)” (doc. I, pag. 5-6, punto 10)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni e
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
lettere 12 e 25 gennaio 2007, trasmesse all’Ufficio AI ai fini della risposta
di causa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto ulteriore
documentazione e, con lettera 12 febbraio 2007, ha contestato la possibilità
per il suo assistito di intraprendere un’attività adeguata quale dipendente
sostenendo che il reddito conseguito a seguito della diminuita attività da
indipendente a causa del suo stato di salute non configurerebbe un salario
sociale.
Con
ulteriore scritto 3 maggio 2007 l’assicurato ha infine trasmesso al TCA copia
della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche per l’anno 2006.
Anche
questo documento è stato trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte.
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2. Il
1. gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
Secondo
l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
L'art.
56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se
l’assicuratore, nonostante la domanda del-l’assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
2.3. Per
quel che concerne l'assicurazione per l’invalidità, l'art. 1 cpv. 1 LAI
stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione per l’invalidità (art. 1-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in
materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
2.4. In
virtù della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, entrata in vigore il 1.
luglio 2006, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52
e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente
dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.
Le
disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la
semplificazione della procedura) prevedono che:
"
Il diritto previgente si applica:
a. alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora
passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16
dicembre 2005;
b. alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al
momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
c. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o
federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di
AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.”
2.5. Nel
caso concreto dagli atti di causa risulta che con “Progetto d’assegnazione di
rendita” 10 maggio 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2005 (doc. AI
27/1-3).
Non
essendo a quell’epoca ancora entrata in vigore la modifica della LAI del 16
dicembre 2005 (cfr. consid. 2.4) che, tra l’altro, ha sostituito la procedura
d’opposizione mediante una procedura di preavviso (cfr. Messaggio concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di
semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in
particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI non poteva ancora procedere ad una
comunicazione del progetto di decisione ai sensi del nuovo art. 57a LAI e, di
conseguenza, il “Progetto d’assegnazione di rendita” 10 maggio 2006
configura in realtà una vera e propria decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA.
Significativo
al riguardo è il fatto che con lettera 9 giugno 2006 il rappresentante
dell’assicurato ha addotto che: “(…) con la presente a nome e per conto del mio
mandante signor RI 1 (procura già allegata), sono ad interporre formale
opposizione contro la vostra decisione del 10 maggio 2006,
provvederò nel corso dei prossimi giorni a motivare la medesima. (…)” (doc. AI
28/1, sottolineature del redattore).
Anche
nella lettera 13 giugno 2006 dell’Ufficio AI – con la quale gli è stato
assegnato un termine per inoltrare le motivazioni – figura la seguente
dicitura: “(…) Osservazioni avverso la decisione del 10.05.2006 (…)”
(doc. AI 29/1, sottolineatura del redattore).
Vista
la decisione 10 maggio 2006, l’opposizione 9 giugno 2006 e ritenuto che,
secondo le disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005
(misure per la semplificazione della procedura), il diritto previgente si
applica, tra l’altro, alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento
dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005, la “Decisione” 20
novembre 2006 (doc. AI 47/1-4) in realtà configura una vera e propria decisione
su opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA.
2.6. Come
visto sopra (cfr. consid. 2.2), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni
emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
Secondo
l’art. 12 OPGA l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente.
Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente. Se intende
modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la
possibilità di ritirare l’opposizione.
Chiamato
a pronunciarsi in un caso in cui – dopo che, a seguito di un’opposizione 11
dicembre 2003 contro la decisione 11 novembre 2003 che gli riconosceva il
diritto a un quarto di rendita dal 1. ottobre 2002, l’amministrazione aveva
emesso una decisione di riesame, confermata con decisione su opposizione, con
la quale ha soppresso il diritto al quarto di rendita e una decisione su
opposizione con la quale ha dichiarato evasa l’opposizione 11 dicembre 2003 in
quanto priva di oggetto – il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso,
annullato le decisioni su opposizione e la decisione di riesame e trasmesso gli
atti all’Ufficio AI affinché desse all’assicurato la possibilità di ritirare
l’opposizione 11 dicembre 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza pubblicata in DTF 131
V 414 = SVR 2006 IV Nr. 35 pag. 129, ha stabilito che l’art. 12 OPGA sancisce
l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale l'assicuratore
non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un incombente
peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) ma deve ugualmente renderlo
attento della possibilità di ritirare l'opposizione. Questo doppio obbligo
d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare
all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo
procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare
o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una
reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata interposta
opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l'opposizione
appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale.
Contestualmente
l’Alta Corte ha precisato che:
"
(…)
Considerandi
2.
Im hier zu beurteilenden Fall ist die IV-Stelle in
unmittelbar hievor beschriebener, Art. 12 Abs. 2 ATSV und den Anspruch des
Beschwerdegegners auf rechtliches Gehör verletzender Weise vorgegangen. Dies
wurde vom kantonalen Gericht mit dem angefochtenen Entscheid in zutreffender
Weise korrigiert. Der Klarheit halber ist beizufügen: Zieht der Versicherte
seine Einsprache zurück, bleibt es zumindest zunächst bei der mit der
ursprünglichen Rentenverfügung zugesprochenen Viertels-Invalidenrente ab 1.
Oktober 2002. Der IV-Stelle steht es indessen frei, im Anschluss an einen Einspracherückzug
auf die materiell richterlich unbeurteilt gebliebene Verfügung zu Lasten des
Versicherten zurückzukommen, allerdings nur nach Massgabe der nunmehr in Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG
verankerten Rückkommenstitel (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). In diesen
Fällen könnte der Eingriff in das Rentenverhältnis grundsätzlich nur mit
Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV).
(…)“
Nel
caso concreto l’Ufficio AI, con decisione 10 maggio 2006 (doc.
AI 27/1-3), ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita per un grado
d’invalidità del 42% dal 1. agosto 2005.
A
seguito dell’opposizione 9 giugno 2006 interposta dall’assicurato tramite
l’avv. RA 1 (doc. AI 28/1 e 37/1-3), l’Ufficio AI, con
decisione su opposizione 20 novembre 2006 (doc. AI 47/1-4), ha negato
all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non
pensionabile.
Dunque,
con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI ha soppresso il diritto ad un
quarto di rendita riconosciuto all’assicu-rato dal 1. agosto 2005.
In
simili condizioni, anche nel presente caso, analogamente alla giurisprudenza
federale appena sopra esposta, vi è da concludere che l’Ufficio AI ha leso il
diritto di essere sentito dell’assicurato non segnalandogli il
rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in
peius) e rendendolo attento della possibilità di ritirare l'opposizione.
2.7
Il
ricorso va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
retrocessi all’Ufficio AI affinché dia la possibilità all’assicurato di
ritirare l’opposizione 9 giugno 2006 interposta contro la decisione 10 maggio
2006.
A
titolo abbondanziale il TCA si limita qui a ricordare che, secondo la
giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno può essere
possibile chiedere ad un indipendente di intraprendere un’attività dipendente
se questo gli permette di mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e che i criteri restrittivi, validi per l’esigibilità di un cambio
di professione, valgono anche per l’esigibilità del passaggio da un’attività
indipendente a quella di dipendente (cfr. STFA 18 giugno 2006 nella causa K. [I
640/05] e STFA 14 giugno 2005 nella causa S. [I 761/04]).
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché
proceda come indicato al consid. 2.7.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI
verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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