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Decisione

32.2007.3

Se intende procedere a una reformatio in peius l'Ufficio AI deve segnalarlo all'A. rendendolo attento circa la possibilità di ritirare l'opposizione

24 ottobre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1.2. A

seguito dell’opposizione 9 giugno 2006, interposta tramite l’avv. RA 1 e

completata con osservazioni 30 agosto 2006 (doc. AI 28/1 e 37/1-3), l’Ufficio

AI ha emesso la decisione 20 novembre 2006 con la quale ha negato il diritto ad

una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 47/1-4).

1.3. Contro

questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestato sostanzialmente l’aspetto

economico – ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via

principale, l’attribuzione di una mezza rendita dal 1. agosto 2005 e di una

rendita intera dal 1. gennaio 2006, in via subordinata, il rinvio degli atti

all’ammministrazione.

In

particolare l’assicurato ha sollevato la seguente censura di natura formale:

"

(…)

Il progetto di decisione è stato modificato non già

sulla base di quanto presentato nel contesto delle osservazioni avanzate dal

diretto interessato nell’ambito del diritto di audizione sancito dall’art. 57a

LAI, bensì sulla base di un’applicazione diversa del diritto in base ad una

diversa giurisprudenza (ndr.: si tratta della giurisprudenza in base alla quale

nella determinazione del reddito da invalido occorre applicare i valori

nazionali [Tabella TA1] e non più quelli regionali [Tabella TA13]). Ciò

significa che l’assicurato non ha avuto modo di esprimersi su di un fatto

sostanziale, così come dispone l’art. 57a LAI. Essendo venuto meno un fatto

sostanziale processuale, di natura obbligatoria, la decisione deve essere annullata.

(…)” (doc. I, pag. 5-6, punto 10)

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni e

ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con

lettere 12 e 25 gennaio 2007, trasmesse all’Ufficio AI ai fini della risposta

di causa, il rappresentante dell’assicurato ha prodotto ulteriore

documentazione e, con lettera 12 febbraio 2007, ha contestato la possibilità

per il suo assistito di intraprendere un’attività adeguata quale dipendente

sostenendo che il reddito conseguito a seguito della diminuita attività da

indipendente a causa del suo stato di salute non configurerebbe un salario

sociale.

Con

ulteriore scritto 3 maggio 2007 l’assicurato ha infine trasmesso al TCA copia

della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche per l’anno 2006.

Anche

questo documento è stato trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza con facoltà di

presentare eventuali osservazioni scritte.

considerato in

diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

2.2. Il

1. gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art.

52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

Secondo

l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

L'art.

56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se

l’assicuratore, nonostante la domanda del-l’assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

2.3. Per

quel che concerne l'assicurazione per l’invalidità, l'art. 1 cpv. 1 LAI

stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all'assicurazione per l’invalidità (art. 1-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga.

Secondo

l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

2.4. In

virtù della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, entrata in vigore il 1.

luglio 2006, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52

e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente

dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.

Le

disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la

semplificazione della procedura) prevedono che:

"

Il diritto previgente si applica:

a. alle decisioni emanate dall’Ufficio AI non ancora

passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16

dicembre 2005;

b. alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;

c. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o

federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di

AVS e AI al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.”

2.5. Nel

caso concreto dagli atti di causa risulta che con “Progetto d’assegnazione di

rendita” 10 maggio 2006 l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2005 (doc. AI

27/1-3).

Non

essendo a quell’epoca ancora entrata in vigore la modifica della LAI del 16

dicembre 2005 (cfr. consid. 2.4) che, tra l’altro, ha sostituito la procedura

d’opposizione mediante una procedura di preavviso (cfr. Messaggio concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di

semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in

particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI non poteva ancora procedere ad una

comunicazione del progetto di decisione ai sensi del nuovo art. 57a LAI e, di

conseguenza, il “Progetto d’assegnazione di rendita” 10 maggio 2006

configura in realtà una vera e propria decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA.

Significativo

al riguardo è il fatto che con lettera 9 giugno 2006 il rappresentante

dell’assicurato ha addotto che: “(…) con la presente a nome e per conto del mio

mandante signor RI 1 (procura già allegata), sono ad interporre formale

opposizione contro la vostra decisione del 10 maggio 2006,

provvederò nel corso dei prossimi giorni a motivare la medesima. (…)” (doc. AI

28/1, sottolineature del redattore).

Anche

nella lettera 13 giugno 2006 dell’Ufficio AI – con la quale gli è stato

assegnato un termine per inoltrare le motivazioni – figura la seguente

dicitura: “(…) Osservazioni avverso la decisione del 10.05.2006 (…)”

(doc. AI 29/1, sottolineatura del redattore).

Vista

la decisione 10 maggio 2006, l’opposizione 9 giugno 2006 e ritenuto che,

secondo le disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005

(misure per la semplificazione della procedura), il diritto previgente si

applica, tra l’altro, alle opposizioni pendenti presso l’Ufficio AI al momento

dell’entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005, la “Decisione” 20

novembre 2006 (doc. AI 47/1-4) in realtà configura una vera e propria decisione

su opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA.

2.6. Come

visto sopra (cfr. consid. 2.2), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni

emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione all'istanza che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

Secondo

l’art. 12 OPGA l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente.

Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente. Se intende

modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la

possibilità di ritirare l’opposizione.

Chiamato

a pronunciarsi in un caso in cui – dopo che, a seguito di un’opposizione 11

dicembre 2003 contro la decisione 11 novembre 2003 che gli riconosceva il

diritto a un quarto di rendita dal 1. ottobre 2002, l’amministrazione aveva

emesso una decisione di riesame, confermata con decisione su opposizione, con

la quale ha soppresso il diritto al quarto di rendita e una decisione su

opposizione con la quale ha dichiarato evasa l’opposizione 11 dicembre 2003 in

quanto priva di oggetto – il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso,

annullato le decisioni su opposizione e la decisione di riesame e trasmesso gli

atti all’Ufficio AI affinché desse all’assicurato la possibilità di ritirare

l’opposizione 11 dicembre 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza pubblicata in DTF 131

V 414 = SVR 2006 IV Nr. 35 pag. 129, ha stabilito che l’art. 12 OPGA sancisce

l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale l'assicuratore

non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un incombente

peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) ma deve ugualmente renderlo

attento della possibilità di ritirare l'opposizione. Questo doppio obbligo

d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare

all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo

procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare

o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una

reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata interposta

opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l'opposizione

appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale.

Contestualmente

l’Alta Corte ha precisato che:

"

(…)

Considerandi

2.

Im hier zu beurteilenden Fall ist die IV-Stelle in

unmittelbar hievor beschriebener, Art. 12 Abs. 2 ATSV und den Anspruch des

Beschwerdegegners auf rechtliches Gehör verletzender Weise vorgegangen. Dies

wurde vom kantonalen Gericht mit dem angefochtenen Entscheid in zutreffender

Weise korrigiert. Der Klarheit halber ist beizufügen: Zieht der Versicherte

seine Einsprache zurück, bleibt es zumindest zunächst bei der mit der

ursprünglichen Rentenverfügung zugesprochenen Viertels-Invalidenrente ab 1.

Oktober 2002. Der IV-Stelle steht es indessen frei, im Anschluss an einen Einspracherückzug

auf die materiell richterlich unbeurteilt gebliebene Verfügung zu Lasten des

Versicherten zurückzukommen, allerdings nur nach Massgabe der nunmehr in Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG

verankerten Rückkommenstitel (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). In diesen

Fällen könnte der Eingriff in das Rentenverhältnis grundsätzlich nur mit

Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV).

(…)“

Nel

caso concreto l’Ufficio AI, con decisione 10 maggio 2006 (doc.

AI 27/1-3), ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita per un grado

d’invalidità del 42% dal 1. agosto 2005.

A

seguito dell’opposizione 9 giugno 2006 interposta dall’assicurato tramite

l’avv. RA 1 (doc. AI 28/1 e 37/1-3), l’Ufficio AI, con

decisione su opposizione 20 novembre 2006 (doc. AI 47/1-4), ha negato

all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non

pensionabile.

Dunque,

con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI ha soppresso il diritto ad un

quarto di rendita riconosciuto all’assicu-rato dal 1. agosto 2005.

In

simili condizioni, anche nel presente caso, analogamente alla giurisprudenza

federale appena sopra esposta, vi è da concludere che l’Ufficio AI ha leso il

diritto di essere sentito dell’assicurato non segnalandogli il

rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in

peius) e rendendolo attento della possibilità di ritirare l'opposizione.

2.7

Il

ricorso va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

retrocessi all’Ufficio AI affinché dia la possibilità all’assicurato di

ritirare l’opposizione 9 giugno 2006 interposta contro la decisione 10 maggio

2006.

A

titolo abbondanziale il TCA si limita qui a ricordare che, secondo la

giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno può essere

possibile chiedere ad un indipendente di intraprendere un’attività dipendente

se questo gli permette di mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e che i criteri restrittivi, validi per l’esigibilità di un cambio

di professione, valgono anche per l’esigibilità del passaggio da un’attività

indipendente a quella di dipendente (cfr. STFA 18 giugno 2006 nella causa K. [I

640/05] e STFA 14 giugno 2005 nella causa S. [I 761/04]).

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché

proceda come indicato al consid. 2.7.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI

verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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