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Decisione

32.2007.30

Assunzione dei costi per la sostituzione di quattro corone dentarie. Richiesta negata in quanto, nonostante l'assenza dei denti frontali, essa può svolgere altre attivita ed il difetto estetico non pr

25 febbraio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti relativi ai provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI.

2.3. Quale misura

integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti

sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente

all’integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle

mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la

capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare

una diminuzione notevole di tale capacità.

In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,

fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i

postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio -

caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà

sensoriali o delle capacità di contatto - per migliorare in modo duraturo e

notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete

oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I

provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze

mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e

adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).

L’art. 12 LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione

dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni.

Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o

degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal,

senza tener conto della durata dell'affezione (Valterio, Droit et pratique de

l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1).

La legge,

con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i

provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.

Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,

volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da

ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.

La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile

al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto,

ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non

può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,

nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla

reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della reintegrazione

non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni

provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti

favorevoli sulla vita attiva (STFA del 9 febbraio 2004 nella causa T., I

761/03, consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa R., I 842/02, consid. 1;

DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e

149, 104 V 82, 102 V 42).

2.4. Secondo il TCA

la fattispecie concreta è da porre in relazione alla displasia dentaria e non,

come sostenuto dalla ricorrente, al trattamento della celiachia. Tenuto conto

che la celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica

presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale, la

cura più efficiente è quella di escludere dalla dieta la farina delle citate

sostanze (cfr. www.celiachia.it).

È

nell’ambito della cura dell’affezione dentaria congenita che l’AI nel 1983

aveva assunto le spese di otturazione (provvisoria) dei denti frontali (XI/22)

e nel 1990 quelle relative all’impianto delle quattro corone (doc. A7). Questo

piano di cura era stato già preavvisato nel rapporto 23 ottobre 1978 dal dr. __________

(__________), il quale aveva diagnosticato una “amelo-dentinogenesis

imperfecta”, classificata come affezione congenita 205 dell’allegato OIC (XI/16).

Che poi in casu la displasia dentaria sia la conseguenza della celiachia non è

rilevante poiché, come detto poc’anzi, la prima affezione citata è stata

riconosciuta come infermità congenita a sé stante. Infatti, nel citato rapporto

del 1978, confermato con scritto 21 febbraio 2007 (doc. VI/2), il dentista

curante aveva evidenziato come la cementificazione dei quattro denti frontali

aveva una durata limitata nel tempo (10 anni), motivo per cui ora si è resa

necessaria la sostituzione delle corone. Del resto, anche se si volesse ammettere

una relazione tra l’impianto ortodontico e la celiachia, l’esito non cambia. In

entrambi i casi, infatti, la chiesta sostituzione della corona dentaria non

adempie il requisito di integrazione ai sensi dell’art. 12 LAI e questo per i

motivi che verranno esposti al prossimo considerando.

2.5. Nel caso in

esame, l’Ufficio AI ha negato la chiesta prestazione “poiché la sostituzione

delle quattro corone frontali non è destinata a migliorare in modo importante e

durevole la capacità di guadagno dell'assicurata (o a preservarla da una

diminuzione notevole), trattandosi piuttosto di una cura vera e propria della

malatti.” (cfr. consid. 1.3).

Al

riguardo occorre rammentare che la legge, con il concetto di "cura vera e

propria del male", definisce i provvedimenti sanitari che l'assicurazione

per l'invalidità non deve assumere. Se e fintanto che esiste uno stato

patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o

sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere cura vera e propria

Considerandi

del male dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3).

Ora, a

prescindere dal fatto di accertare se la displasia dentaria congenita sia da

considerare come stato patologico stabile o meno, da un attento esame della

fattispecie, questo TCA non può che costatare l’assenza del requisito

integrativo ai sensi dell’art. 12 LAI.

È vero

che l’assicurata, professionalmente attiva nel campo dell’abbigliamento, della

merceria e della biancheria della casa, ha sottolineato l’importanza di avere i

quattro denti frontali. Tale assunto è stato in seguito confermato dalla

dichiarazione 26 febbraio 2007 del suo datore di lavoro (VI/3).

Tuttavia,

la valutazione deve essere fatta in contesto più ampio , tenendo conto del

mercato equilibrato del lavoro. In effetti, secondo la giurisprudenza del TFA,

qualora un’infermità preclude ad un assicurato l’accesso solo ad una

professione o a un numero limitato di professioni, senza che per questo sia

ostacolata la sua libera scelta, la stessa non limita la sua capacità di

guadagno sul mercato del lavoro (RCC 1983 consid. 429, cfr. anche STFA 11

novembre 2003, I 457/03, consid. 5.1). Questo principio è stato confermato

nella sentenza pubblicata in DTF 120 V 279 consid. 3b in cui l’Alta Corte aveva

fra l’altro ritenuto che l’assenza di sei denti posteriori non impediva all’assicurato

maggiorenne, già beneficiario di provvedimenti sanitari in quanto affetto da

anodontia congenita (cifra 206 allegato OIC), di trovare un’attività lucrativa e

quindi il chiesto intervento d’impianto dei denti non è stato riconosciuto

dall’AI ai sensi dell’art. 12 LAI.

Va poi

evidenziato che in generale i difetti estetici non incidono sulla capacità al

guadagno di un assicurato, eccezion fatta, come rettamente evidenziato

dall’Ufficio AI nelle osservazioni 12 marzo 2007 (VIIIbis), nel caso in cui gli

stessi siano la causa di sofferenze psichiche che riducono la capacità

lavorativa (RCC 1977 124; STFA 27 marzo 2001 nella causa S. I 475/00, cfr.

anche STFA 11 marzo 2003, I 457/03).

Ritornando

alla fattispecie concreta, è notorio che nell’attività svolta dall’assicurata

(ispettrice di tre negozi di abbigliamento, merceria e biancheria per la casa,

del personale e addetta al controllo della merce e del magazzino; cfr. ricorso

pag. 6), a contatto con il personale e la clientela, la presenza e l’aspetto

della commessa sono importanti. Tuttavia, come detto, l’esame integrativo ex

art. 12 LAI va eseguito tenuto conto dell’accesso da parte dell’assicurata nel

mercato equilibrato del lavoro, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag.

331.

consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In concreto, secondo

questa Corte, sono numerose le attività professionali che possono essere svolte

senza la presenza di quattro denti frontali.

Non vi sono inoltre indizi

che permettono di ipotizzare che l’assicurata, eventualmente priva della corona

dentaria, sviluppi una problematica psichica invalidante.

Infine,

rettamente nelle osservazioni 12 marzo 2007 l’Ufficio AI, basate sulla nota 9

marzo 2007 del SMR, ha evidenziato che la necessità di una sostituzione

regolare delle corone dentarie esclude la presa a carico secondo l’art. 12 LAI,

non trattandosi d’intervento risolutivo. Infatti, l’art. 2 cpv. 1 prima frase OAI

dispone che sono ritenuti provvedimenti sanitari, secondo l’articolo 12 LAI, in

particolare gli interventi chirurgici, fisioterapeutici e psicoterapeutici,

intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d’una infermità congenita, d’una

malattia o d’un infortunio - caratterizzati da una diminuzione della motilità

del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità di contatto - per

migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di guadagno o la

capacità di svolgere mansioni consuete oppure preservare tale capacità da una

diminuzione importante.

Visto

quanto sopra, la sostituzione delle quattro corone, rispettivamente la

continuazione del trattamento dentario, non rientra nella specie nel quadro dei

provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI.

Ciò non

preclude tuttavia, a determinate condizioni, l’eventuale assunzione da parte dell’assicuratore

malattia del chiesto intervento. Al riguardo va fatto presente che il TFA, a

precisazione della sentenza pubblicata in DTF 130 V 294 (cfr. anche RAMI 2004

pag. 340 e segg.), mediante pronunzia del 21 luglio 2004 nella causa S, K

102/2003 e pubblicata in DTF 130 V 459, ha statuito che la necessità, giusta

l'art. 19a cpv. 1 lett. a OPre, di una cura dentaria conseguente ad infermità

congenita dopo il 20° anno di età deve essere ammessa se motivi di ordine medico

impongono un intervento solo a quel momento. L’Alta Corte ha poi specificato

che se, malgrado l'indicazione medica, l'intervento viene procrastinato per

anni o addirittura decenni, non è più data la necessità della cura dentaria ai

sensi della menzionata disposizione d'ordinanza (cfr. anche STCA 16 ottobre

2002.

nella causa B., inc. 36.2001.96 alla quale ha fatto seguito la sentenza

del TFA pubblicata in DTF 130 V 294; STCA 25 aprile 2005, inc. 36.2004.47).

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Le spese

di fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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