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32.2007.300

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9 ottobre 2008Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.10. Il

TCA rileva innanzitutto che va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente,

data dall’Ufficio AI, quale salariata al 100%.

Emerge infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere

dei problemi di salute, ha lavorato per diverse stagioni a tempo pieno presso

il campeggio __________ di __________ e per poco più di quattro mesi per la

casa anziani __________ di __________ (doc. 1/20-21, 1/26-27, 1/28-29 e 1/31-32

dell’in-carto disoccupazione). È inoltre da ritenere – viste anche le domande

d’indennità di disoccupazione 27 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005 nelle quali ha

dichiarato di essere disposta e capace a lavorare a tempo pieno (doc. 1/1-4 e

1/15-18 dell’incarto disoccupazione) – che se non fosse subentrato il

pregiudizio alla salute, essa avrebbe continuato a lavorare in questa misura.

Del

resto l’assicurata non ha mai contestato il fatto di essere stata considerata

salariata al 100%.

E’

dunque a ragione che l’Ufficio AI, per il calcolo del grado d’invalidità, ha

applicato il metodo consueto del raffronto dei redditi ad esclusione di quello

specifico e misto (cfr. consid. 2.4, 2.5 e 2.6).

Parimenti,

è pure a ragione che l’Ufficio AI non ha ordinato un’inchiesta per le persone

che si occupano dell’economia domestica. Un tale accertamento si giustifica

infatti allorquando – a differenza del presente caso – l’interessata esercita

e/o vuole esercitare un’attività lavorativa a tempo parziale e per il resto è

attiva quale casalinga.

La

richiesta, ribadita con scritto 15 ottobre 2007 (cfr. consid. 1.5 e VI), di una

“perizia a domicilio” deve pertanto essere respinta.

2.11. Nelle

annotazioni 26 luglio 2006, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…)

a questo punto si impone una valutazione plurispecialistica presso il SAM prima

di poter giustificare o meno erogazione di prestazioni sia a carattere reintegrativo

che sia come rendita in questa giovane ATA. A SAM (reuma – psi – neuro ed evt.

ortopedica). (…)” (doc. AI 25/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 26/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 2 febbraio 2007 (doc. AI 29/1-39) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica

(dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica in parte

anchilosante a livello della spalla destra in:

● stato

dopo distorsione il 28.03.2002,

● manifestazione di un

conflitto sottoacromiale con lesione parziale articolare del sovraspinato,

● frattura osteocondrale della

spalla destra ed intervento chirurgico artroscopico con acromioplastica anteriore,

debridement intrarticolare e rimozione di un flake osteocartilagineo intrarticolare

libero il 10.10.2005,

● sviluppo di una spalla

congelata nel decorso

Stato dopo intervento chirurgico al pollice destro per

una tendinite De Quervain nel maggio 2005.

Cefalee in parte di carattere emicranico, tendenti alla

cronicizzazione.

Sindrome mista ansioso depressiva.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa

Fibromialgia.

Stato dopo interventi per varici varicose agli arti

inferiori nel 1970 e nel 2004.

Stato dopo ernioplastica epigastrica il 7.11.2006.

)." (doc. AI 29/13-14)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica

globale dell’A. nella sua professione svolta di ausiliaria per pulizie è

valutabile nella misura del 60% in considerazione delle limitazioni discusse

sopra (attività sull’arco di un’intera giornata lavorativa con rendimento

ridotto). Per l’attività di casalinga (economia domestica di due persone) non

sussistono limitazioni della capacità lavorativa.” (doc. AI 29/17), hanno concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Si manifestano principalmente nell'ambito delle

menomazioni dovute ai disturbi constatati a livello muscolo - scheletrico,

mentre in parte minore a livello psicologico e mentale e neurologico.

Sul piano muscolo - scheletrico bisogna dapprima

rilevare che l'A, è destrorsa e presenta pertanto limitazioni nell'utilizzo del

braccio destro sopra l'orizzontale in particolar modo sopra i 140° e limitata è

pure la rotazione interna. Difficoltà e quindi limitazione è pure presente nel

tenere degli oggetti pesanti e degli oggetti alzati sopra l'orizzontale. Vi

sono poi difficoltà e limitazioni nell'eseguire lavori ripetitivi, monotoni,

eventualmente contro pressione o contro resistenza con il braccio destro.

Queste limitazioni comportano una riduzione della capacità lavorativa

nell'attività svolta di donna di pulizie nella misura del 30%.

A livello psicologico e mentale nonché sul piano

neurologico il rendimento dell'A. è ridotto anche se in forma minima dallo

stato ansioso riscontrato, dalle cefalee in parte emicraniche con tendenza alla

cronicizzazione.

In una valutazione d'assieme riteniamo pertanto l'A.

attualmente capace al lavoro per l'attività da ultimo svolta in qualità di

donna di pulizie nella misura del 60% (riduzione del rendimento sull'arco di

un'intera giornata lavorativa).

Per quanto riguarda la determinazione temporale della

limitazione della capacità di lavoro dobbiamo rifarci agli atti medici a nostra

disposizione. Causa riacutizzazione dei disturbi alla spalla destra l'A. è

stata ritenuta inabile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 12.04.2005.

A partire invece dal 16.06.2005 il grado di capacità lavorativa è da

considerare nullo per l'attività svolta di donna ausiliaria per le pulizie a

causa dei disturbi relativi al conflitto sottoacromiale con lesione parziale

articolare e del sovraspinato alla spalla destra. Da allora lo sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro non è stato favorevole a causa dello sviluppo

di una spalla congelata con intervento chirurgico in data 10.10.2005, ed è

quindi persistita una incapacità lavorativa totale. Nel maggio 2006 l'A. è poi

stata sottoposta a un intervento per una tendinite al pollice destro per cui è

da ritenere totalmente inabile al lavoro sino a 3 mesi dopo tale intervento

(sino a fine luglio 2006). A partire da questa data l'A. è da ritenere abile al

lavoro nella misura del 60% in qualità di ausiliaria per pulizie.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

In considerazione degli aspetti psicopatologici

descritti non riteniamo che provvedimenti di integrazione possano migliorare

sensibilmente l'attuale stato valetudinario dell'A. Riteniamo invece che la

prosecuzione delle cure psichiatriche e l'introduzione di un trattamento

preventivo delle cefalee emicraniche possono ulteriormente migliorare la

capacità lavorativa dell'A. nell'attività da ultimo effettuata fino a raggiungere

la misura del 70%.

Riteniamo che l'A., dal punto di vista medico teorico,

sia in grado di svolgere altre attività professionali che tengano conto delle

limitazioni reumatologiche descritte dal nostro consulente a pagina 8 del suo

rapporto, attualmente nella misura del 70 - 80%, migliorabile con le misure

sopra descritte sino a raggiungere la misura completa.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolare non sono poste.

(...)" (doc. AI 29/17-18)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze della perizia del SAM e ritenuta la valutazione del

consulente in integrazione professionale (doc. AI 45/1-4) – con progetto di decisione

26 aprile 2007 (doc. AI 47/1-5) ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una

rendita intera dal 1. aprile al 30 settembre 2006.

Con

osservazioni 29 maggio 2007, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha

contestato la valutazione medica e prodotto nuova documentazione (doc. AI

49/5-8, 49/18, 49/19 e 51/2).

Al

riguardo, nelle annotazioni 12 giugno e 5 luglio 2007, il dr. __________, si è

così espresso:

"

(…)

A mio giudizio non posso che ribadire le limitazioni

del SAM che ritengo ben formulato e coerente come anche espresso da parte mia

1.3.2007.

Le attuali osservazioni mediche riportate dai curanti

non permettono a mio giudizio di cambiare le esigibilità esposte dal SAM.

(…)." (doc. AI 52/1)

"

(…)

A mio giudizio dopo aver ripreso atto della perizia

pluridisciplinare del SAM e delle limitazioni ivi esposte non posso che

convalidarle essendo di natura neutrale e effettuate da periti basandosi su

esteso e specialistico esame clinico approfondito.

L’attuale documentazione del medico curante dr. __________

è coerente ma di parte ed inoltre ricordo che essa si basa solo su un esame che

può essere anche influenzato dalla collaborazione della paziente ai fini

assicurativi

Personalmente reputo dopo queste osservazioni puramente

per quanto riguarda la documentazione medica pertanto per noi vincolante la

valutazione del SAM

(…)." (doc. AI 55/1)

Con

decisione 18 luglio 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il diritto ad una

rendita intera dal 1. aprile al 30 settembre 2006.

2.12. Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,

1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.13. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità residua al lavoro del 60% nella sua precedente

attività e del 70% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti.

I

periti hanno infatti evidenziato che:

"

(...)

Patologia psichiatrica

L'A. è attualmente in cura psichiatrica presso la dr.ssa

__________ per una sindrome mista ansioso depressiva (vedasi atto del

21.12.2005). Ella è quindi stata presentata al nostro consulente in psichiatria

dr. __________ (vedasi consulto allegato). Nel suo rapporto rimanda al capitolo

3 della perizia per quanto riguarda i dati anamnestici. Descrive lo stato

psichico dove non evidenzia deficit cognitivi, vi è una lieve flessione in

senso depressivo del tono dell'umore con un significativo livello di ansia

generalizzata. Nessuna alterazione della forma o del contenuto del pensiero. Il

dr. __________ conferma quindi la diagnosi di una sindrome mista ansioso

depressiva. Nella sua valutazione finale il dr. __________ precisa che

nell'attuale esplorazione psicopatologica non ha potuto rilevare una depressione

clinicamente significativa. Ritiene inoltre di non poter formulare la diagnosi

di un disturbo somatoforme visto che la patologia articolare è tale da

giustificare completamente da sola i dolori riferiti. Fa .notare che

nell'attualità questa A. sta attraversando un periodo discretamente buono,

avendo deciso di sospendere i farmaci antidepressivi che produrrebbero più effetti

collaterali che benefici. L'A. stessa dichiara di sentirsi maggiormente

soddisfatta che in passato, rispetto ai figli e alla propria relazione

coniugale. Ritiene pertanto che i disturbi psichiatrici non possono

giustificare una incapacità lavorativa del 100%. Ritiene giustificato

considerare che la recente esperienza negativa con il datore di lavoro (scarsa

comprensione del dolore fisico e delle limitazioni conseguenti) abbia

contribuito a mantenere uno stato ansioso che interferisce, almeno in misura

minima con la normale ripresa del lavoro. Sul piano valetudinario ritiene

pertanto presente una incapacità lavorativa nella misura del 20%. In qualità di

casalinga non ritiene vi siano attualmente limitazioni dal punto di vista

psichiatrico.

Patologia reumatologica

Dagli atti sappiamo che l’A. non è più stata in grado

di continuare l'attività lucrativa quale ausiliaria per pulizie a causa di una

recrudescenza dei dolori alla spalla destra a partire da giugno 2005. L'A. è

quindi stata presentata al nostro consulente in reumatologia dr. __________

(vedasi consulto allegato). Nel suo rapporto il dr. __________ riprende i dati

anamnestici facendo capo al capitolo 3 della perizia focalizzando sugli aspetti

muscolo - scheletrici. Descrive in dettaglio i disturbi attuali dell'A., lo

stato reumatologico dove conferma la persistenza di una certa sintomatologia di

impingement alla spalla destra nonché dolori a livello del pollice destro e

nella zona dell'articolazione radiocarpica con difficoltà all'estensione del

pollice. Dopo la descrizione delle radiografie il dr. __________ espone le

diagnosi reumatologiche da noi citate al capitolo 5. Nella sua valutazione finale

riferisce che dopo un trauma distorsivo alla spalla destra avvenuto il

28.03.2002, si è manifestato un decorso con dolore intenso e persistente che ha

portato dopo varie terapie medicamentose e fisioterapie, nonché infiltrazioni

ed accertamenti di tipo diagnostico all'esecuzione di un intervento chirurgico

artroscopico con acromioplastica anteriore, debridement intrarticolare e

rimozione di un flaké osteocartilagineo intrarticolare libero in data

10.10.2005. L'ulteriore decorso è stato complicato non solo dalla persistenza

della sintomatologia dolorosa, ma da uno sviluppo di una spalla congelata che

ha richiesto ulteriori sedute di fisioterapia ambulatoriale. Precisa però che

grazie a queste terapie nonché a nuove infiltrazioni di corticosteroidi, vi é

stato un miglioramento della mobilità della spalla destra che attualmente

dimostra ancora una limitazione soprattutto nella rotazione interna di circa 1/3.

Fa notare che l'A. ha poi sviluppato anche una problematica dolorosa a livello

del pollice destro con la diagnosi di una tendinite De Quervain al tendine

estensore del pollice che ha dovuto essere operata nel maggio 2006. Precisa che

le indagini cliniche attuali non mostrano patologie significative a livello né

della colonna vertebrale né delle altre articolazioni. Per contro dal lato

clinico vi è una spiccata dolenzia alla palpazione della muscolatura

paravertebrale in particolar modo dal lato destro e vi sono tutti i tender

points necessari per la diagnosi di una fibromialgía.

Alla luce di queste patologie descrive le limitazioni

funzionali dal lato reumatologico (pagina 8 del suo rapporto). Sul piano

valetudinario ritiene che l'A. presenti una riduzione della capacità lavorativa

nell'attività svolta di donna di pulizie al massimo nella forma del 30%.

Aggiunge che in attività professionali rispettose delle limitazioni descritte,

l'A. presenta ancora una capacità lavorativa nella misura completa dai lato

reumatologico.

Patologia neurologica

Dagli atti risulta che l'A. presenta cefalee con

carattere emicranico per cui sarebbe pure stata valutata dal neurologico dr. __________

a __________ (vedasi atto dell'1.02.2006). Ella è quindi stata presentata al

nostro consulente in neurologia dr. __________ (vedasi consulto allegato). In

entrata del suo rapporto il dr. __________ conferma la presenza di cefalee in

parte dal carattere emicranico, tendenti alla cronicizzazione. Riprende in

seguito i dati anamnestici facendo capo al capitolo 3 della perizia e

focalizzando negli aspetti neurologici. Descrive poi in modo dettagliato lo

stato neurologico che risulta nella norma senza segni di lateralizzazione.

Descrive poi gli esami elettrofisiologici effettuati (vedesi capitolo 4.2.3.).

Nella sua valutazione finale il dr. __________ fa notare che le brachialgie

destre sono di origine piuttosto ortopedico - reumatologico. A riguardo delle

cefalee sottolinea che una terapia profilattica per l'emicrania finora non è

mai stata fatta, ed inoltre che la terapia attuale sembra poco logica. Ritiene

che per le cefalee in parte dal carattere emicranico, in parte soprattutto con

una componente tensiva, tendenti alla cronicizzazione, si può valutare una

limitazione della capacità lavorativa non superiore tuttavia al 20 - 30% e da

integrare nell'incapacità globale. A riguardo della prognosi fa notare la

possibilità di un miglioramento in futuro sia migliorando il quadro psichico

che con un trattamento preventivo.

(…)" (doc. AI 29/15-16)

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri validi certificati da parte di medici specialisti attestanti

un peggioramento delle sintomatologie.

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia – a prescindere dalle considerazioni che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 2.12) –, nel rapporto medico 25 maggio 2007

indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 49/18), pone le stesse diagnosi su cui i

periti del SAM – in particolare il dr. __________ nel suo consulto 15 gennaio

2007 (doc. AI 29/19-22) – già si sono chinati.

In

particolare, la dr. __________ non ha contestato validamente né la valutazione,

nè l’esclusione della diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, nè i miglioramenti

evidenziati dal dr. __________ – “(…) non credo si debba formulare diagnosi da

disturbo somatoforme, visto che la patologia articolare è tale da giustificare

completamente, da sola, i dolori riferiti dalla signora. […] Nell’attualità

l’A. sta attraversando un periodo discretamente buono, avendo deciso di sospendere

i farmaci antidepressivi che produrrebbero più effetti collaterali che

benefici. Dichiara di sentirsi maggiormente soddisfatta che in passato, rispetto

ai figli ed alla propria relazione coniugale. Per tanto, siccome tale disturbo

psichiatrico non ha mai determinato, da solo, un’inabilità lavorativa, anche

nell’attuali-tà, non ritengo giustificato un IL del 100% (…)” (doc. AI

29/20-21) – e ha sostenuto in modo del tutto generico che “(…) personalmente

ritengo che la paziente non ha presentato nè miglioramenti nè peggioramenti di

sorta dal punto di vista psichiatrico a partire dall’autunno scorso. Resta da

segnalare che la paziente presenta una grave difficoltà legata al disturbo di

personalità di base che non l’aiutano ad affrontare la sintomatologia dolorosa

presentata. La paziente si pone in una posizione passiva, regressiva,

invalidante senza alcuna progettualità futura. Dal punto di vista psichiatrico

ritengo che l’incapacità lavorativa della paziente sia da considerarsi del 50%.

Non vedo come la stessa possa essere migliorata visto il decorso cronico

dell’ultimo anno. (…)” (doc. AI 49/18).

Per

quanto riguarda l’aspetto ortopedico il dr. __________, FMH in ortopedia e

chirurgia ortopedica, nella lettera 25 maggio 2007 indirizzata all’avv. RA 1,

non ha posto alcuna diagnosi, non si è espresso sulla capacità lavorativa e, espresse

delle perplessità in merito alla decisione dell’Ufficio AI, si è limitato a

concludere in modo del tutto generico che “(…) mi permetto di comunicare che ho

regolarmente seguito la paziente durante tutto l’anno 2006 e non ho visto né soggettivamente

né oggettivamente nessun miglioramento dello stato di salute. Al contrario ho

notato un peggioramento soggettivo e anche oggettivamente una diminuzione della

mobilità e della funzione della spalla destra. (…)” (doc. AI 49/19).

Il

TCA rileva inoltre che il dr. __________ cade in contraddizione visto che, nel

precedente rapporto 17 luglio 2006, aveva, in particolare, osservato che “(…)

l’ho [ndr. si riferisce all’assicu-rata] rivista nel 05 con riacutizzazione a

livello della spalla ds che in seguito è stato operata dal collega Dr. __________

di __________ con purtroppo in seguito una spalla gelata e una sindrome

spalla-mano che ha necessitato infiltrazioni di cortisone e fisioterapia

intensa con attualmente un lento miglioramento. In più ho dovuto

operarla per una tendinite di De Quervain con attualmente un’evoluzione relativamente

favorevole. (…)” (doc. AI 23/1 le sottolineature sono del redattore).

Del

resto, sempre nel rapporto medico 17 luglio 2006, il dr. __________ aveva

attestato un’inabilità lavorativa totale per un periodo indeterminato anche

avuto riguardo alla problematica psichiatrica: “(…) da notare che la paziente è

seguita per problemi psichici e non penso che andremo verso un recupero della

capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 23/1).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nella lettera 1. giugno 2007 indirizzata

all’avv. RA 1, dopo aver descritto le constatazioni della sua ultima visita

dell’11 maggio 2007, non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa residua

e si è limitato a rilevare in modo del tutto generico che “(…) con le summenzionate

premesse la RI 1 non risulta abile nella sua attività di ausiliaria di pulizia,

sia in ambito professionale sia pure in ambito casalingo: dove notoriamente le

attività professionali manuali sono ripetitive e la coinvolgono nell’arco di

tutta la giornata. Come discusso ritengo una valutazione omni-comprensiva

necessaria per valutare il grado [di] abilità lavorativa della RI 1, cosa che

non è avvenuta (assenza di una valutazione a domicilio). Oltre a ciò da quando

seguo la RI 1 (dicembre 2005) il suo stato di salute non è in alcun modo

migliorato, semmai la sindrome dolorosa all’arto superiore a sx è peggiorata.

(…)” (doc. AI 51/2).

In

particolare, oltre a non precisarne le ragioni e i tempi, il dr. __________ non

ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l’asserito peggioramento all’arto

sinistro

Inoltre,

non è dato di sapere come il dr. __________ abbia potuto concludere che dal

dicembre 2005 lo stato di salute non è in alcun modo migliorato allorquando

egli, nel rapporto medico 2 febbraio 2006, aveva osservato che “(…) per quanto

concerne le problematiche di salute inerenti la spalla destra e le turbe

psichiche, nel corto periodo da quando seguo la RI 1 non ho avuto occasione di

approfondire le tematiche per cui vi prego di rifarvi agli atti del Dr. __________

a __________, e Dr.ssa __________ a __________. (…)” (doc. AI 15/4).

Va

qui evidenziato che anche il dr. __________, nelle annotazioni 12 giugno e 5

luglio 2007 (doc. AI 52/1 e 55/1 riportati in esteso al consid. 2.11), ha

concluso che la documentazione medica prodotta non è atta a cambiare la

valutazione espressa dal SAM.

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.14. Appurata

una capacità lavorativa del 60% nella sua precedente occupazione e del 70% in

attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali poste, ricordato

inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.

4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla

salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2006 (anno in cui è stato riconosciuto il

diritto ad una rendita intera limitato nel tempo).

2.14.1. Per

quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali

emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.

41’605.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 5/2-4, 45/2 e 56/2).

Questo

importo non è stato contestato dall’assicurata.

Quale

reddito da valido per l’anno 2006 va dunque considerato l’importo di fr.

42'104.26 (fr. 41’605.-- moltiplicati per la variazione percentuale dei salari del

1.2% nell’anno 2006; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique 5-2008,

pag. 87).

2.14.2. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.14.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 5-2008, pag. 86), esso ammonta a fr.

4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Vista

la capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata la

riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale del 10% –

“(…) 5% per attività leggera – 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari (lungo periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento

/ cambiamento professionale dovuta alla lunga esperienza maturata presso il

medesimo datore di lavoro (…)” (doc. AI 45/3) –, il reddito statistico da invalido

corrisponde a fr. 18'854.10 (fr.

50'277.60 x 70% ridotti del 10% = fr. 31'674.88).

All’importo

di fr. 31'674.88 non va poi applicata alcuna riduzione per gap salariale.

Infatti,

il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2006 quale ausiliaria di

pulizie presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 42'104.26, cfr. consid.

2.14.1), è superiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore sanità e servizi personali (Tabella TA1

2006, p.to 93, livello di qualifica 4: fr. 3’309.-- riportato su 41.7 ore/settimana

= 3’449.63 x 12 mesi = 41’395.59).

2.14.4. In

simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2006) di fr. 42'104.26 rispettivamente di fr. 31'674.88, il grado

d’invalidità deve essere cifrato al 25% ([42'104.26 – 31'674.88] : 42'104.26 x

100 = 24.77% arrotondato al 25% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121 consid. 3.2).

Anche

nell’ipotesi in cui si volesse applicare la deduzione massima possibile del 25%

il grado d’invalidità non raggiungerebbe il grado pensionabile del 40%. In

questa evenienza – ritenuto un reddito da invalido di fr. 26'395,74 (fr. 50'277.60

x 70% ridotti del 25% = fr. 26'395.74) – il grado d’invalidità

sarebbe del 37.30% ([42'104.26 – 26'395.74] : 42'104.26 x 100 = 37.30%)

Alla

stessa soluzione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine

con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi al 2007.

2.15. Dalla

perizia del SAM 2 febbraio 2007 risulta che l’inabilità al lavoro del 50% da

aprile e del 100% da giugno 2005 è persistita fino alla fine del mese di luglio

2006. Da allora l’assicura-ta è stata ritenuta abile al lavoro nella misura del

60% nella sua precedente occupazione e del 70% in attività adeguate rispettose

delle limitazioni funzionali poste.

Di

conseguenza, all’assicurata va riconosciuto il diritto ad una rendita intera

dal 1. aprile 2006 (dopo un anno di attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b

LAI) fino al 31 ottobre 2006 (tre mesi dopo il miglioramento riscontrato alla

fine mese di luglio 2006, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) e non solo fino al 30

settembre 2006 come erroneamente ritenuto dall’Ufficio AI.

Pertanto

la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che all’assicurata è

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. aprile al 31 ottobre 2006.

2.16. L’assicurata

ha chiesto l’esecuzione di un’inchiesta per le persone che si occupano

dell’economia domestica, l’edizione di documenti, l’allestimento di una perizia

giudiziaria e l’audi-zione personale.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998. pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274;

si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, da una parte, per quanto riguarda l’ese-cuzione di un’inchiesta

per le persone che si occupano dell’economia domestica già è stato detto al

consid. 2.10, mentre che non sono stati indicati i documenti di cui si chiede

l’edizione.

D’altra

parte, alla perizia del SAM va riconosciuta forza probatoria piena e non vi

sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione posta dai periti,

motivo per cui non appare necessario procedere né all'allestimento di una

perizia per verificare quanto già accertato né all’audizione personale richiesta.

2.17. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 180.-- a carico della ricorrente e di

fr. 20.-- a carico dell’Ufficio AI.

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad

un’indennità per parziali ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ A RI 1 é riconosciuto

il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile al 31 ottobre 2006.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente in ragione di fr.

180.

-- e dell’Ufficio AI in ragione di fr. 20.--.

L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurata fr. 200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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