32.2007.301
Ricorso irricevibile perché tardivo
9 ottobre 2008Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
32.2007.301
Data decisione, Autorità:
09.10.2008, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile perché tardivo
IRRICEVIBILITÀ
art. 38 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.301
32.2008.2
BS
Lugano
9 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 18 settembre 2007
e 19 dicembre 2007 della
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 luglio
2007 (inc. 32.2007.301)
e la decisione 30 novembre 2007 (inc.
32.2008.2) emanate da
in relazione al caso
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
PI 1,
rappr. da: RA 1,
ritenuto in
fatto
1.1. PI
1, classe __________, precedentemente attiva quale barista, nel dicembre 2003
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatria
a cura del SMR (Servizio medico regionale), con decisione 4 ottobre 2004
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 23-1).
A
seguito dell’opposizione dell’assicurata e della nuova documentazione medica
prodotta, il SMR (dr.ssa __________) ha eseguito un’ulteriore perizia psichiatrica.
Fondandosi sul citato accertamento medico, con decisione 19 luglio 2007
l’Ufficio AI, annullando la decisione 4 ottobre 2004, ha accolto l’opposizione
nel senso di riconoscere il diritto ad una rendita d’intera (grado d’invalidità
del 70%) dal 1° dicembre 2003 e disposto una revisione d’ufficio nel corso del
mese di aprile 2008 (doc. AI 69).
1.2. Contro
la decisione su opposizione 19 luglio 2007 la Cassa
pensione RI 1 (in seguito: Cassa pensione) - presso cui PI 1, per
il tramite dell’allora datore di lavoro, era assicurata – ha inoltrato un
ricorso datato 18 settembre 2007. La Cassa pensione, fondandosi sul rapporto 14
settembre 2007 del proprio medico di fiducia, dr. __________, contesta la
valutazione della dr.ssa __________ nel ritenere invalidante il danno alla
salute psichiatrico dell’assicurata, senza che quest’ultima abbia tentanto una
cura di disintossicazione da alcol. Per questi motivi l’insorgente ha chiesto
al TCA che vengano disposti i necessari ulteriori accertamenti medici.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede in via principale di dichiarare il
ricorso irricevibile essendo stato inoltrato tardivamente. Nel merito,
l’amministrazione ha chiesto la conferma della valutazione SMR.
1.4. Interpellata
dal TCA, con scritto 11 ottobre 2007 l’assicurata, per il tramite del RA 1 ha
parimenti chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della perizia SMR
evidenziando che il dr. __________ non l’ha mai visitata (V).
1.5. Il
23 ottobre 2007 la ricorrente ha prodotto una nuova relazione medica del dr. __________
(IX) sulla quale l’Ufficio AI ha inviato la presa di posizione del proprio
servizio medico (XVI).
1.6. Nel
frattempo, con decisione 30 novembre 2007 l’Ufficio AI, adeguando le prestazioni
d’invalidità alle disposizioni della 5a revisione dell’AI (in particolare abolizione
della rendita per coniugi), ha determinato a fr. 1'242.-- la nuova rendita ed a
fr. 487.-- la rendita per figlio (inc. 32.2008.2).
1.7. Con
ricorso 19 dicembre 2007 la RI 1 ha impugnato la decisione 30 novembre 2007.
Dando seguito al decreto di completazione del Vicepresidente del TCA, la Cassa
pensione ha ribadito le censure esposte nella procedura di cui all’inc.
32.2007.301.
1.8. Mediante
risposta di causa 22 gennaio 2008 l’Ufficio AI postula che anche questo ricorso
vada dichiarato irrecevibile, non avendo la Cassa pensione ricorrente sollevato
alcuna contestazione in merito al calcolo della rendita (VII inc. 32.2008.2).
1.9. Con
decreto 12 febbraio 2008 il TCA ha congiunto le due cause giudiziarie (inc.
32.2007.301 e 32.2008.2).
1.10. Nuovamente
chiamata in causa, il 10 marzo 2008 l’assicurata, sempre patrocinata da RA 1,
ha chiesto la reiezione del ricorso 19 dicembre 2007 (XII inc. 32.2008.2)
considerato in
diritto
Considerandi
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
4.
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R., H 220/00; STFA 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2
Ai
sensi dell’art. 59 LPGA la Cassa pensioni è legittimata a ricorrere poiché
l’esito della vertenza ha una diretta conseguenza sul suo obbligo di
prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12, pag. 589).
Ricorso
18.
settembre 2007 (inc. 32.2007.30)
2.3
Ai
sensi dell'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione
è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione
Secondo
l'art. 69 cpv. 1 LAI (nel tenore in vigore dal 1° luglio 2007), in deroga agli
art. 52 e 58 LPGA, le decisione degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente
al tribunale delle assicurazioni del luogo del ufficio AI. Prima del luglio
2007.
il ricorso era da interporre alla decisione su opposizione (art. 69 cpv. 1
vLAI). La vecchia procedura era fra l’altro applicabile alle opposizioni
pendenti al momento dell’entrata i vigore della modifica legislativa (lett. b
delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005, misure per la
semplificazione della procedura).
In
virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30
giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa.
L'art.
38.
LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un
sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede
la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale
seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA).
Un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano
tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid.
4b/aa con riferimenti).
2.4
Nel
caso in esame la Cassa pensione ricorrente, come ammesso da lei stessa (ricorso
pag. 2), ha ricevuto la decisione su opposizione 19 luglio 2007 il giorno
successivo (20 luglio 2007).
Tenuto
conto delle ferie giudiziarie estive (15 luglio – 15 agosto 2007), il termine
di ricorso è iniziato a decorrere il 16 agosto 2007 ed è scaduto, dopo 30
giorni, venerdì 14 settembre 2007. Siccome il presente ricorso, datato 18
settembre 2007, è pervenuto al TCA il 19 settembre 2007, lo stesso è manifestamente
tardivo.
Va
poi fatto presente che la Cassa pensione ricorrente non ha fatto valere alcun
motivo di restituzione dei termini ai sensi dell’art. 41 e 60 cpv. 2 LPGA.
2.5
In via abbondanziale va detto che nel merito il ricorso andava comunque
respinto.
Infatti,
questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla perizia 15 marzo 2007 della
dr.ssa __________ del SMR (doc. AI 63-1) - sulla quale l’Ufficio AI ha fondato
la propria decisione di riconoscere il diritto ad una rendita intera - trattandosi
di una dettagliata valutazione psichiatrica priva di contraddizioni. Essa ha
ben spiegato i motivi per cui l’assicurata è da ritenere inabile al 70% in
qualsiasi attività lucrativa, confermando in sostanza la stessa valutazione
fatta l’8 settembre 2006 dal __________ di __________ (doc. AI 52-1). Inoltre,
nelle successive annotazioni 1° ottobre 2007 (VI bis) e 20 novembre 2007
(XIVbis) il citato medico SMR ha preso posizione in modo convincente alle
critiche mosse dal dr. __________, psichiatra di fiducia della ricorrente, il
quale non ha mai visitato l’assicurata.
Ricorso
19.
dicembre 2007 (inc. 32.2008.2)
2.6
A
seguito della soppressione della rendita per coniugi prevista dalla 5a
revisione dell’AI (in vigore dal 1° gennaio 2008), con decisione 30 novembre
2007.
l’Ufficio AI ha ricapitolato le prestazioni a cui l’assicurata ha diritto
(rendita e tre rendite per figli), determinando i relativi importi.
Con
ricorso 19 dicembre 2007, motivato in data 8 gennaio 2008, la Cassa pensioni ha
riproposto le medesime censure di cui alla procedura inc. 32.2007.301.
Va
qui ricordato che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,
DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Inoltre,
nella procedura di ricorso di diritto amministrativo l'oggetto impugnato è
rappresentato, dal profilo formale, da una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati (DTF 125
V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF
110.
V 48). L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che,
sulla base delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e
portato, quale tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda
istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti).
Ritornando
al caso in esame, oggetto della decisione impugnata è la determinazione delle prestazioni
AI a cui l’assicurata ha diritto e questo, come detto, dopo l’abolizione della
rendita per coniugi. Tenuto conto che in merito al calcolo delle rendite la
ricorrente non ha mosso alcuna censura, il ricorso deve essere di conseguenza
dichiarato irricevibile. Del resto, pur volendo ritenere ricevibile la contestazione
riguardante il diritto alla rendita d’invalidità, oggetto della decisione su
opposizione 19 luglio 2007, vale quanto detto al consid. 2.5.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito dei ricorsi, le spese per fr. 400.-- sono a carico della Cassa pensione
ricorrente.
2.8
All’assicurata, chiamata in causa e rappresentata da SOS Ticino, che ha postulato
la reiezione dei gravami, deve essere riconosciuta un’indennità complessiva di
fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a carico della
ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversiche-rungsgericht
des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239 con riferimenti; in ambito
art. LAVS 52 cfr. STFA inedite 26 agosto 2002 nella causa S, H
204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi sono irricevibili.
2. Le
spese, per fr. 400.--, sono poste a carico della Cassa RI 1, che verserà
inoltre a PI 1 fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster