32.2007.302
Mezza rendita seguita da rendita intera. Cassa pensione dell'assicurato contesta grado di invalidità e chiede la concessione solo di mezza rendita
16 ottobre 2008Italiano58 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.302
Data decisione, Autorità:
16.10.2008, TCA
Titolo:
Mezza rendita seguita da rendita intera. Cassa pensione dell'assicurato contesta grado di invalidità e chiede la concessione solo di mezza rendita
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 LAI
art. 16 LPGA
art. 59 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.302
FC/sc
Lugano
16 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione del 22 agosto 2007 emanata
da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
PI 1, __________ __________
rappr. da: avv. RA 1, __________ __________
ritenuto in
fatto
1.1. In
data 14 gennaio 2005 PI 1, nato nel 1948, di professione esercente, ha presentato
una domanda di prestazioni tendente al riconoscimento di prestazioni AI per adulti
indicando di soffrire “da diversi anni” di depressione (cfr. doc. AI 1).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, con progetto di decisione 25 aprile
2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessato una mezza rendita di invalidità
dal 1. ottobre 2004 al 31 luglio 2005 e una rendita intera dal 1. agosto 2005,
motivando come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Dalla
documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica
esperita dalla Dr.ssa __________, così come dall'inchiesta effettuata in data
13.07.2006 dal nostro servizio esterno, risulta che il danno alla salute, di
cui lei è portatore, le comporta una totale incapacità al lavoro e, dunque, al
guadagno quantificabile nella misura del 100% dai mese di ottobre del 2003 ad
ora, salvo un periodo di inabilità del 50% dal mese di maggio del 2004 al mese
di maggio 2005, la quale le apre il diritto a prestazioni da parte dell'Al.
Decidiamo pertanto:
Preso
in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.10.2004, ossia trascorso l'anno
d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI),
sino al 31.07.2005 (art. 88 OAl), lei ha diritto alla mezza rendita
d'invalidità. In seguito, dal 01.08.2005 le è riconosciuto il diritto alla
rendita intera Al." (Doc. AI 56-2)
1.2. A
seguito delle osservazioni presentate dalla Cassa Pensione RI 1, istituto di
previdenza presso il quale era affiliato PI 1, la quale ha postulato l’attribuzione
di una mezza rendita all’assicurato in luogo della prestazione intera, l’amministrazione,
dopo aver interpellato il medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), con
decisione 22 agosto 2007 ha confermato l’attribuzione delle prestazioni come
stabilito nel progetto di decisione (doc. A).
1.3. Avverso
tale decisione la Cassa pensioni RI 1 ha presentato, il 21 settembre 2007, un
ricorso al TCA, con il quale ha postulato l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici (I). La Cassa
Pensione, fondandosi su un rapporto datato 5 luglio 2007 del proprio medico di
fiducia, dr. __________ (doc. B), contesta sostanzialmente la valutazione degli
psichiatri interpellati dall’amministrazine nel ritenere invalidante il danno
alla salute psichiatrico dell’assicurato, senza che questi abbia tentato una
cura disintossicante dall’alcool.
1.4. Con
risposta 3 ottobre 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, sulla scorta dell’allegato parere del Servizio medico
regionale dell’AI (SMR), ha postulato la reiezione del ricorso affermando:
" (...)
L'assicurato,
di professione esercente, il 17 gennaio 2005 ha fatto richiesta di prestazioni
Al per depressione (doc. 1 inc. AI). Con decisione 22 agosto 2007 l'Ufficio Al
ha stabilito il diritto a ½ rendita d'invalidità dal 1.10.2004 e alla rendita
intera dall'1 agosto 2005 (doc. 68 inc. AI).
Contro
tale decisione è insorta con ricorso 21 settembre 2007 la RI 1 Cassa Pensione,
la quale contesta la rendita perché il danno alla salute (depressione) è legato
all'alcolismo, quindi non invalidante. Secondo la ricorrente non è stata
tentata una disintossicazione benché esigibile. La ricorrente indica che l'assicurato
senza consumo di alcool sarebbe abile al lavoro in misura del 50% nella sua
attività e almeno al 70% in attività adatta. Indica che nella prima perizia
medica l'alcolismo è stato solo accennato. La ricorrente, a sostegno della sua
tesi, allega al ricorso il certificato medico 5 luglio 2007 del Dr. __________.
Con il ricorso chiede l'annullamento della decisione e nuovi accertamenti.
In
sostanza per la ricorrente l'invalidità è stata riconosciuta a torto perché
l'incapacità lavorativa dell'assicurato è dovuta alla dipendenza dall'alcool.
Si osserva che secondo la giurisprudenza sindromi da dipendenza quali p. es.
l'alcolismo, la dipendenza da medicamenti o da droghe, l'abuso di nicotina
oppure l'obesità, non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Possono
tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la
conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica,
oppure hanno causato un notevole danno fisico o mentale quale una durevole lesione
cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura
organica della personalità affettiva. Il consumo di alcool nell'ambito del riconoscimento
del grado d'invalidità deve essere valutato secondo questi parametri.
La
documentazione medica allegata al ricorso, unitamente all'intera documentazione
agli atti, è stata sottoposta al Servizio medico regionale dell'AI (SMR) per
una nuova valutazione del caso. Con annotazioni mediche 2 ottobre 2007,
allegate, il SMR ha evidenziato che la documentazione a disposizione mostra che
secondo le indicazioni della curante e della perita l'assicurato avrebbe
sospeso il consumo etilico già nel 2004. Inoltre in nessuna delle valutazioni
eseguite dalla Dr.ssa __________ veniva sospettata la continuazione di un
consumo etilico inadeguato. Da parte della curante (la quale ha contattato
telefonicamente I'SMR il 2 ottobre 2007) viene categoricamente smentita una
problematica etilica persistente. In queste condizioni l'SMR ritiene di non
poter condividere le critiche formulate dal Dr. __________ circa la problematica
etilica, dovendo ritenere la valutazione del Dr. __________ arbitaria e priva
di dati oggettivi.
La tesi ricorsuale, alla luce delle citate valutazioni
mediche, non è fondata. Per contro la decisione impugnata si basa su una
corretta valutazione del danno alla salute dell'assicurato ed è quindi
corretta.
Visto
quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la
decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)
Dal
canto suo PI 1, assistito dall’avv. RA 1, prodotto un certificato del dr. __________,
ha chiesto la reiezione del ricorso facendo valere quanto segue:
" (...)
2. La ricorrente agita impropriamente il
rapporto del Dr. __________ come se fosse una perizia medica, mentre in realtà
non lo è. II Dr. __________ ha reso il suo rapporto unicamente leggendo le
carte messegli a disposizione dalla ricorrente: egli mai ha visto il PI 1 e mai
ha preso contatto con i medici che in precedenza lo hanno curato e/o peritato,
in particolare la Dr. __________ e la Dr. __________. Il rapporto del Dr. __________
vale per quel che vale, cioè nulla: non è scientificamente serio attribuire a
un soggetto una "länger bestehende Alkoholabhängingkeit" o ".......
ein Zweifel ob Herr PI 1 nicht doch wieder Alkohol konsumiert" senza
preventivi esami medici specifici al riguardo. D'altro canto il Dr. __________
parla indiscriminatamente di "Alkoholkonsum" e di "Alkoholanhängigkeit":
un conto è il consumo un conto è la dipendenza.
Sta di fatto che il convenuto in ricorso PI 1 non è un
alcolizzato e mai lo è stato: il PI 1 è in cura per una depressione forte
ansiosa e mista con spunti paranoidi dalla Dr. __________ dal 1997. Il PI 1,
come risulta dalla decisione Al 22 agosto 2007, è stato peritato dalla Dr. __________
e sotto inchiesta dal Servizio esterno dell'AI: ciò a smentita del fatto che ai
fini della decisione Al la condotta di vita tenuta dal PI 1 non sia stata
oggetto d'indagine.
Come tutti anche il PI 1 si sottopone annualmente a dei
controlli medici: come risulta dal certificato medico del Dr. __________ di __________
doc. 2, mai dall'esito dei relativi esami del sangue sono emersi dati
riconducibili a problemi di alcool nel paziente.
3. Anche al convenuto in ricorso PI 1, come
a quasi tutti, è capitato e capita di bere della birra o del vino, in
particolare ai pasti, ma nella norma e soprattutto senza abuso e dipendenza:
anzi, con le pastiglie che per la sua depressione deve continuamente prendere
l'abuso di alcolici è controindicato. Da qui a dire che il PI 1 ha avuto,
rispettivamente ha il vizio di bere c'è una bella differenza: la ricorrente prima
di fare certe affermazioni sarebbe bene che ci pensasse due volte.
Per il Dr. __________ "Der Alkoholkonsum soli zum
Zeitpunkt der Begutachtung sistiert worden sein": ciò non è vero, è una maligna insinuazione e
soprattutto non ha nulla di scientifico.
4. La grave depressione di cui soffre il PI
1 è verosimilmente di origine ereditaria: sua madre soffriva della stessa
malattia e più volte ha dovuto essere ricoverata all'Ospedale neuropsichiatrico
di __________. E' da anni che il PI 1 soffre di questa malattia: ripetesi che
in tutti questi anni i medici che lo hanno visitato mai hanno riscontrato in
lui problemi di alcool: nel PI 1 non vi erano pertanto le premesse, per altro
facilmente percepibili dal medico curante, per essere sottoposto a esami
specifici per l'uso/abuso di alcool.
Tanto più che chi ha avuto in cura il PI 1 in
particolare la dr. __________ di fronte a una diagnosticata depressione, se
solo ne avesse avuto il sospetto, parlando con il PI 1, osservando il modo con
cui si presentava alle visite, guardandolo negli occhi, sentendo il suo alito,
dialogando con la moglie non avrebbe mancato di rilevare l'esistenza del
problema di alcool e di sottoporre il PI 1 a tutti i relativi test analitici:
nulla, però, è stato in tal senso fatto poiché non ne esistevano nel PI 1 i
presupposti. Ciò vale anche per la Dr. __________ e il Dr. __________.
Di fronte alla diagnosi e alla cura medica della Dr. __________,
ai controlli del Dr. __________, alla perizia della Dr. __________,
all'inchiesta del Servizio esterno della Al, di fronte a tutto ciò non è serio
sostenere come fa la ricorrente agitando strumentalmente il rapporto del Dr. __________
che la causa o, ma non si capisce bene, la concausa della depressione del PI 1
sia o sia stata il suo vizio del bere.
Ripetesi
che le deduzioni che la ricorrente vorrebbe trarre dalla premessa sbagliata
dell'alcooldipendenza del PI 1 da cui hanno preso avvio cadono assieme a tale
premessa: dobbiamo pertanto ribadire che la querelata decisione si appalesa
assolutamente pertinente e corretta e merita piena conferma. Non vi è pertanto
ragione per chiedere una nuova perizia e per diffidare e sottoporre il
convenuto in ricorso a un periodo di riflessione:
a
parte i dubbi che potrebbero sorgere e sorgono circa la proponibilità
procedurale di queste domande, di chiara natura investigativa e diseconomiche,
sul piano sostanziale a fronte delle emergenze raccolte nella procedura Al, da
cui non risulta una alcooldipendenza, la ricorrente ha portato solo il rapporto
del Dr. __________, superficiale e poco attendibile. (...)" (Doc. V)
In
data 26 ottobre 2007 la Cassa Pensioni RI 1 ha presentato un ulteriore certificato
del dr. __________ datato 25 ottobre 2007, facendo valere quanto segue:
" In nessun documento nel dossier, sono stati nominati
dei valori del fegato. Questa persona ex-alcolista e molto probabilmente ancora
dimensato per il continuo uso di alcol. Mancano ancora i valori del fegato del
laboratorio.
Anche
si la persona assicurato non consumerebbe più del alcol, il Dr. __________
presume che l'assicurato al momento della data della decisione subiva una depressione
media, quale sarebbe valuta per il 50% di Al. Una personalità paurosa e phobiosa
non è limitando, in questo modo l'assicurato a vissuto funzionando bene da
quando e adulto." (Doc. VIII)
In
data 14 febbraio 2008 la Cassa pensioni ricorrente ha prodotto una nuova decisione
datata 13 febbraio 2008 con la quale l’Ufficio AI corregge l’ammontare delle
rendite erogate in seguito alla comunicazione di redditi computabili ulteriori (X
e allegati).
considerando in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione
al suo annullamento o alla sua modifica.
Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una
decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire
prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al
riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne
l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve
comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici
dell’assicurato.”
Nel
caso in esame, si tratta di stabilire se PI 1 abbia effettivamente diritto a
percepire una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2004 al 31 luglio 2005
e una rendita intera dal 1. agosto 2005, come stabilito dall’Ufficio AI con la
decisione impugnata.
Di
conseguenza, l’esito della presente vertenza avendo delle dirette ripercussioni
sull’obbligo assicurativo della RI 1 (cfr. art. 23 LPP) quest’ultima è legittimata
ad inoltrare il presente ricorso (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit.,
ad art. 59 N. 12, pag. 589).
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Tema
del contendere è l’attribuzione della rendita di invalidità a PI 1 a far tempo
dal 1 ottobre 2004 (nella misura di una mezza prestazione dal 1. ottobre 2004
sino al 31 luglio 2005 e in seguito di una rendita intera). La Cassa Pensioni
ricorrente ritiene infatti che la fattispecie non sia stata sufficientemente
chiarita e, comunque, che all’assicurato possa essere attribuita al massimo una
mezza prestazione anche successivamente al 1. agosto 2005.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre
2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurispruden-za del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la
tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della
legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un
infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p.
30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente
all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4
aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.7. Nel
caso di specie, l’Ufficio AI, dopo avere richiamato gli atti dalla Cassa malati
dell’assicurato (includenti varie valutazioni della dr.ssa __________,
psichiatra e della dr.ssa __________), ha provveduto ad interpellare la curante
dell’assicurato, dr.ssa __________, specialista in psichiatria, la quale nel
suo rapporto medico 2 febbraio 2005 ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa: “grave stato ansioso con spunti paranoidi e
sfumature depressive”, concludendo per un’inabilità lavorativa completa da
novembre 2003 (doc. AI 5).
Interpellato,
il dr. __________ del SMR in data 23 giugno 2005 ha osservato:
" A 57enne, gerente del __________
Richiesta
di prestazioni Al (17.01.2005) per via di depressione da diversi anni
Dr.ssa
__________ - perizia medica per Assicurazioni __________ (08.12.2003).
-
diagnosi : Episodio depressivo di media gravità
con sintomi biologici
Sospetto
disturbo di personalità ansioso-fobico
-
IL : ripresa della CL non prima di 3 mesi a partire dalla visita
odierna
Dr
__________ - lettera a Ass. __________ (19.02.2004)
-
diagnosi : Stato
depressivo, ansioso, misto con spunti paranoidi
- IL :
non si esprime chiaramente sulla CL
Dr.ssa
__________ - perizia medica per Ass, __________ (29.04.2004)
-
diagnosi : Reazione
depressiva prolungata in sindrome da disadattamento
- IL : propone cambiamento di
farmacoterapia.. Ripresa CL entro 8-10
settImane
Dr.ssa
__________ - perizia medica per Assicurazioni __________ (28.09.2004).
-
diagnosi : Sindrome
mista ansioso-depressiva
Disturbo
di personalità misto : ansioso, dipendente
- IL : lento
e difficile miglioramento del quadro psico-patologico con ripresa
della
CL al 50 % da circa 3 mesi e CL totale per la fine di novembre
2004
al più tardi
Dr.ssa
__________ - rapporto medico Al (02.02.2005):
- diagnosi : Grave
stato ansioso con spunti paranoidi e sfumature depressive, circa
dal
2001
- IL : 100
% dal 2004
Le
valutazioni mediche della Dr.ssa __________ sono più positive concernenti la CL
rispetto a quelle della MC, Dr.ssa __________ Inoltre, secondo la Dr.ssa __________
(rapporto del 29.04.2004) sembra che la farmacoterapia prescritta dalla Dr.ssa __________
inibisca eccessivamente e provochi una deflessione del tono d'umore dall'A,
rendendo impossibile una ripresa del lavoro.
Procedere:
Perizia psichiatrica per valutare le effettive limitazioni." (Doc. AI
13-1)
Di
conseguenza l’Ufficio AI ha dato mandato di esperire una perizia psichiatrica
alla dr.ssa __________, la quale ha presentato il suo rapporto peritale in data
23 novembre 2005 col quale, posti come diagnosi “Sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale di media gravità (F32.11 dell’ICD 10), Disturbo di personalità
ansioso-fobico (F60.6 dell’ICD 10)” ha esposto quanto segue:
" (...)
5 Valutazione e prognosi
Persiste,
dal 1997, un'evoluzione depressiva cronicizzatasi attualmente su un terreno di
personalità fragile, nevrotica, ansioso-fobica.
Malgrado
le cure, la depressione attuale altera le capacità di adattamento del paziente,
vedasi anche i test psico-diagnostici, che mettono in evidenza un impoverimento
del funzionamento globale del paziente, con manifestazioni ansioso-fobiche e depressive
che dominano il quadro psico-patologico, precludendo la possibilità di ripresa
della capacità lavorativa di questo soggetto.
L'evoluzione
è cronicizzata, malgrado egli sia in cura da diversi anni e la prognosi è
alquanto riservata.
Persiste
dunque un'incapacità lavorativa per malattia, attualmente nella misura del 100%
e questo dall'ottobre 2003.
La
ripresa della capacità lavorativa del 50% non ha avuto un effetto duraturo e
non ha portato ad un'evoluzione favorevole, per cui possiamo complessivamente
considerare che l'assicurato è inabile al lavoro in maniera continua dal 2003
ad oggi, nella misura completa.
Solo
grazie al fatto di essere gerente del __________, ha potuto effettuare dei tentativi
di ripresa del lavoro al 50%, abbandonando pressoché immediatamente, non riuscendo
a farcela.
Preesistono
antecedenti familiari, nel senso di una madre depressiva ed un'infanzia
difficile e solitaria; l'assicurato ha passato l'infanzia fuori dalla famiglia
presso l'Istituto __________ prevalentemente, come un orfano in quanto la
famiglia non riusciva a badare né a lui né ai suoi fratelli, viste le
condizioni di salute della madre e la situazione economica della famiglia.
Si
descrive abbandonato a sé stesso, depresso "da sempre". Su questo
terreno di fragilità di base, l'assicurato sviluppa la dipendenza dall'alcool,
che sembra, con l'arresto di questa attività, rientrata.
Egli
si cura adeguatamente e segue le prescrizioni mediche correttamente, senza
purtroppo riuscire a venire a capo dei suoi disturbi.
La
prognosi è dunque alquanto sfavorevole. Non prevedo la possibilità di ripresa
della
capacità lavorativa in futuro, e questo nemmeno a tempo parziale.
Il
lavoro è diventato il nemico che lo porta a bere e a rovinare i rapporti
familiari e a
sentirsi
colpevole di rovinarli, visto che ci tiene tanto. (...)" (Doc. AI 16-7+8)
concludendo:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
(…)
Dall'autunno
2003 persiste un'incapacità lavorativa per malattia nella misura completa,
senza possibilità di riprendere l'attività professionale che egli svolgeva fino
a quel momento.
Il
percorso depressivo conclamato preesiste al 2003; dal 1997 l'assicurato è già
in cura medica per gli stessi disturbi. (...)" (Doc. AI 16-8+9)
precisando
altresì che non erano indicati provvedimenti di integrazione professionale
(doc. AI 16).
Con
“Rapporto di visita esterna” del 14 luglio 2006, il responsabile dell’Ispettorato
AI ha fatto rilevare quanto segue:
" L'interessato è stato incontrato in data 13 luglio 2006
al suo domicilio in __________ __________ a __________.
Dopo
le scuole dell'obbligo ha conseguito l'attestato di capacità quale disegnatore edile,
frequentando __________. In seguito ha lavorato in diverse imprese di costruzione
e da ultimo a __________ per circa una decina d'anni, quale ferramentista nella
ditta del suocero. Dopo il divorzio è rientrato in Ticino. Non trovando impiego
nel suo ramo professionale, si è interessato in quello degli esercizi pubblici.
Presentatasi l'occasione, nel 1991 si è messo in società con il signor __________
Ivano, prendendo in gestione l'allora __________, tramutato poi in un locale
notturno. Più tardi, in parallelo, ha invece assunto la gerenza del __________
club di __________, SA nella quale figura quale amministratore unico. Il signor
PI 1 ha conseguito la patente di gerente nel 1994.
Entrambi
i locali notturni sono aperti tutti i giorni della settimana, dalle 22.00 alle
03.00. L'attività presso il __________ è stata portata avanti quale collettiva,
con il signor __________, sino al 2000, anno in cui in data 23 marzo il locale
ha subito un grave incendio, restando chiuso sino a fine agosto 2001.
Alla
riapertura l'attività è stata ripresa quale ditta individuale, unicamente dal
signor PI 1, con l'impiego di un gerente part-time, nella persona del signor __________
dal luglio 2002, e di una barista a tempo pieno. Inoltre, attive tre ragazze
quali artiste gogogirls. Prima dell'incendio il gerente era un certo __________.
Il
signor PI 1 invece, impiegava il suo certificato di gerente nel __________,
dove in media lavoravano due bariste a tempo pieno oltre alle artiste.
L'impegno lavorativo del signor PI 1, prima dell'insorgenza del danno alla
salute, risultava così ripartito tra i due esercizi. In misura maggiore presso
il __________, in media 4 giorni settimanali. Gli altri presso il __________.
Si è sempre occupato di un po' tutte le mansioni riguardanti la gestione dei
locali. Da quelle amministrative - direzionali , alla presenza quale gerente,
intrattenimento e servizio clienti al bar, e di giorno delle commissioni/acquisti
presso i grandi magazzini (vedi __________, __________) per quanto riguarda in
particolare i super alcolici e lo champagne.
L'assicurato
rimpiazzava inoltre il personale nei giorni di libero.
Per
la parte contabile ricorre ai servizi della __________ di __________. I
problemi di salute del richiedente sono legati alla sfera psichica. Presenti da
tempo, si sono sviluppati gradualmente, sino ad incidere sulla sua capacità lavorativa.
Portatore di: Sindrome depressiva ricorrente - episodio attuale di media
gravità - e disturbo di personalità ansioso-fobico, ha quindi beneficiato delle
prestazioni IG per perdita di guadagno da parte della __________ assicurazioni
a far capo dal 20.10.2003 al 100 %, indi dal 01.05.2004 al 30.09.2004 nella
misura del 50 %.
Dopo
il 01.10.2004 non hanno più pagato prestazioni IG in quanto l'assicurato era
stato invitato a voler presentare domanda Al e non vi aveva dato seguito.
Dopo
aver presentato richiesta Al nel gennaio 2005 non ha più fatto valere nel frattempo
prestazioni presso il loro Ente, cosicché attendono ora una nostra decisione (tel
20.02.2006).
In
relazione ai problemi di salute del titolare, si è ricorso a personale
supplementare solo nel 2005, con il signor __________ impegnato a tempo
parziale presso il __________. Si è così cercato di supplire alla situazione
usufruendo delle risorse già disponibili. Altrimenti, unico aiuto supplementare
la moglie del signor PI 1, che sin dall'inizio ha cercato di supplire come
poteva il marito in entrambi gli esercizi, ma in particolare presso il __________.
A
causa delle problematiche di salute, ma sembra anche per ragioni economiche
(vedi peggioramento conti economici), l'attività con il __________ è poi stata
abbandonata definitivamente nel maggio 2005 (lavoro troppo impegnativo ed
oneroso: vedi p.es costi degli affitti).
La
conduzione del locale è poi stata rilevata da una nuova società, la __________ (vedi
nota tel. 17.03.2006 con la __________.
L'assicurato
non ha legami con questa società.
Dal
luglio 05 l'assicurato ha quindi trasferito il suo certificato di gerenza al ____________________,
subentrando quindi al signor __________.
Si
precisa che sin dall'inizio dell'incapacità lavorativa, vuoi nei periodi di
totale inabilità, come pure in quelli di parziale, il signor PI 1 ha sempre
prelevato lo stipendio intero dalla SA, incamerando inoltre privatamente le
indennità giornaliere riconosciute durante un anno dalla citata Assicurazione.
Ciò ha favorito i risultati d'esercizio negativi della SA nel 2003 e 2004 in
particolare.
Dal
profilo lavorativo pratico, secondo quanto confermato dall'interessato, alla
ripresa del lavoro nel maggio 2004, su incentivo della psichiatra curante, vi è
stato quindi un impegno del 50 % circa, portato avanti sino al maggio 2005
(cessione __________), ripartito sui due esercizi.
Le
prestazioni lavorative della moglie a livello AVS rispettivamente fiscale sono
state definite solo a partire dal giugno 2005, quando si è occupata solo del __________.
In precedenza il suo apporto veniva considerato in pratica conglobato nei
prelevamenti di cui il marito usufruiva.
La
signora __________ da giugno a dicembre 2005 è risultata impegnata in ragione
di 3-4 giorni settimanali, in particolare il mercoledì ed il W-E. La
retribuzione è stata di circa 1600.- fr. lordi mensili.
A
partire da gennaio 2006 l'attività continua sempre con la presenza della
moglie, ora principalmente il martedì, venerdì e sabato, e con la
collaborazione di un barista a tempo parziale,nella persona del signor __________
negli altri giorni. Si intercalano poi comunque a dipendenza delle necessità.
Le artiste sono invece sempre presenti nel numero di tre.
Secondo
quanto riferitoci, l'impegno lavorativo del signor PI 1 quale gerente è ora limitato
a delle visite sporadiche, di breve durata (½ ora al massimo), ad inizio serata
(22.30
- 23.00). Altrimenti per i controlli, sale di pomeriggio quando non c'è in giro
nessuno.
Riferisce
in sostanza la persistente presenza di ansia, paura-difficoltà e disagio a stare
in mezzo alla gente, la presenza di un senso di costrizione/peso, stato d'animo
particolare che non gli permetterebbe più un approccio lavorativo. Di notte non
dormirebbe bene.
Talvolta
presenza di notti insonni. Spesso il pomeriggio si riposerebbe. In cura regolare
presso la Dr.ssa __________ Riferisce di assumere Zyprexa, Effexor, Transilium
(saltuariamente), Truxal e Rohypnol (la sera).
In
merito alla persistenza della sua incapacità lavorativa, l'assicurato ha
precisato che da tempo si starebbe interessando per la cessione dell'esercizio.
Ha ancora un contratto valido per circa 4 anni. Il padrone è tuttavia
disponibile in tal senso solo per un subentro nominale e non di una SA.
Sempre
per il lato finanziario, il signor PI 1 che vive nella casa della figlia e non
paga l'affitto ma solo le spese di gestione, riferisce di prelevare dalla Cassa
del night in base alle sue necessità finanziarie . La prestazione della moglie
viene invece tuttora gratificata attorno ai fr. 1600.- lordi mensili.
Per
i conti 2005 del __________ bisognerà attendere verosimilmente sino a fine settembre
2006; l'assicurato ha ottenuto una proroga per l'inoltro della dichiarazione fiscale
sino ad allora.
Per
quanto riguarda la situazione economica dell'assicurato si rimanda agli atti UT
allegati in fotocopia, alle tabelle riassuntive allegate, relative ai due
esercizi, nonché alla dichiarazione 24.03.2006 dell'UT persone giuridiche.
I
dati 2005 per il __________, saranno pronti probabilmente entro fine settembre.
Sono da richiedere direttamente all'assicurato che ha ottenuto una proroga sino
ad allora per l'inoltro delle dichiarazione fiscale." (Doc. AI 39-1+2+3)
Dal
canto suo la dr.ssa __________, psichiatra e curante dell’assi-curato, nel suo
“Rapporto di decorso” del 24 luglio 2006 ha ribadito che il paziente andava
considerato completamente inabile al lavoro dal 2001, precisando che malgrado
le cure la situazione tendeva al peggioramento con persistenza di gravi ansie
con stati paranoidi (doc. AI 41-1).
In
data 13 novembre 2006 l’Ufficio AI si è rivolto alla dr.ssa __________ con uno
scritto del seguente tenore:
" (...)
Nel
suo rapporto del 28 settembre 2004 indirizzato all'__________ certificava un'inabilità
lavorativa 50 % che perdurava già da ca. tre mesi e prevedeva di chiudere l'incapacità
lavorativa per la fine di novembre di quell'anno, al più tardi. Desumiamo
quindi che al momento della consultazione fosse stato confermato un sensibile miglioramento
dello stato di salute e che il quadro clinico lasciava presagire un ulteriore
miglioramento che avrebbe consentito la ripresa a tempo pieno dell'attività
lavorativa a breve termine (inizio dicembre 2004). __________ aveva adeguato il
versamento dell'indennità giornaliera conformemente a questa attestazione e a
quella del 29 aprile 2004. Infatti, tra il 01.05.2004 ed il 30.09.2004 era
stata versata un'indennità per inabilità lavorativa del 50 %. Quest'ultima era
poi stata sospesa con effetto 30.09.2006 per cause estranee al danno alla
salute.
Nell'atto
peritale del 23 novembre 2005, indirizzato al nostro ufficio, viene per contro
attestata un'inabilità lavorativa del 100 % dal mese di ottobre 2003.
Visto
quanto precede, voglia gentilmente spiegarci il motivo di questa discrepanza
nel grado di abilità/inabilità rilevata nei rapporti ad una e all'altra
assicurazione." (Doc. AI 44-1)
Il
17 novembre 2006 la dr.ssa __________ ha evaso come segue la richiesta
dell’amministrazione:
" Ho riletto le perizie per l'incapacità lavorativa da me
scritte per __________ in data 8.12.2003, 29.04.2004 e 28.09.2004.
Dalla
prima visita in seguito, ho tentato di spronare con il mio intervento il Signor
PI 1 ad uscire dalla regressione depressiva, insistendo sulla ripresa della
capacità lavorativa almeno al 50%.
Questa
proposta è stata un atto terapeutico sensato a riattivare in lui le risorse
adattative, onde spronarlo a riprendere il lavoro anche se egli non sembrava al
momento molto convinto. Ho insistito pure attraverso il colloquio con lui per
il cambiamento del trattamento farmacologico, impostato sui neurolettici e
quasi senza antidepressivi, sperando che egli potesse uscire dalla crisi.
La
mia valutazione di allora è dunque da considerare un atto terapeutico fallito,
in quanto egli non ha reagito alla mia proposta in maniera positiva e
strutturante. Il quadro psicopatologico al momento della visita peritale per
l'Assicurazione invalidità era cronicizzato.
Nella
mia valutazione del 29.04.2004, scrivo che egli non ha ripreso il lavoro nemmeno
a tempo parziale come da me auspicato a dicembre 2003.
In
quel momento chiedo alla Dr.ssa __________ il cambiamento della farmacoterapia
e insisto pretendendo la ripresa della capacità lavorativa al 50% entro 8
settimane: questo non perché vedo il paziente migliorato, ma perché spero che
egli reagisca al mio intervento, trovando il coraggio di riprovare!
Nel
mese di settembre 2004, rivedo il paziente, ed egli ha tentato la ripresa
della capacità lavorativa al 50% da circa 3 mesi da allora.
Questo
mi dà coraggio di insistere con lui per un'ulteriore ripresa della capacità lavorativa
ipotetica verso il 100% perla fine di novembre.
Purtroppo,
quest'ultima non è mai avvenuta: egli mi ha detto allora che il 50% che aveva
ripreso era fasullo, che non riusciva a fare niente, che si era sforzato ma non
credeva di farcela.
Era
piuttosto risentito e faceva degli sforzi per essere lasciato in pace
dall'assicurazione (pensai: me compresa, vista la mia insistenza).
Questa
evoluzione infausta con la ripresa della capacità lavorativa al 50% forzata e
teorica di breve durata, comunque fallita in breve tempo (egli era gerente del
bar e rispondeva solo davanti a se stesso se c'era o non c'era, non avendo un
datore di lavoro che lo controllasse!) mi ha fatto concludere nella perizia Al,
che l'assicurato, di fatto, non ha ripreso realmente la capacità lavorativa
nemmeno a tempo parziale e che l'incapacità lavorativa per malattia era
completa dall'ottobre 2003."
(Doc.
AI 46-1+2)
Nelle
sue “Annotazioni” del 23 aprile 2007 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Dalla lettura degli atti all'incarto risulta che l'Ass.
__________ abbia riconosciuto i seguenti periodi di incapacità lavorativa
IL: - 100
% sino al 30.04.2004
-
50 % dall' 01.05.2004
-
0 % dal 01.10.2004
Dall'inchiesta
del servizio ispettorato (13.07.2006), l'A ha avuto un rendimento del 50% da
maggio 2004 a maggio 2005.
Secondo
la perizia della Dr.ssa __________ (23.11.2005) sono stati stabiliti i seguenti
gradi di incapacità lavorativa:
IL: - 100
% dall'ottobre 2003.
In
data 13.11.2006 I'UAI chiede alla Dr.ssa __________ le ragioni della
discrepanza tra quanto certificato da lei e la CL messa in evidenza dall'inchiesta
dell'ispettorato.
In
risposta a questa domanda di precisazioni, la psichiatra comunica che il
tentativo di una ripresa della capacità lavorativa al 50 %, forzata e teorica,
è stata infausta e di breve durata e che l'A non ha ripreso realmente la CL
nemmeno a tempo parziale e che l'IL per malattia era completa dall'ottobre
2003.
Valutazione
Sulla
base di quanto stabilito dalla perizia psichiatrica della Dr.ssa __________
(23.11.2005) e del suo successivo rapporto medico del 17.11.2006, possiamo concludere
che l’A è da considerare totalmente inabile in qualsiasi attività professionale,
a decorrere dall'ottobre 2003." (Doc. AI 55-1)
Di
conseguenza, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 25 aprile 2007, ha concluso
per l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2004 sino
al 31 luglio 2005, e di una prestazione intera dal 1 agosto 2005 (doc. AI 56,
consid. 1.1).
Nell’ambito
della procedura di osservazioni la Cassa Pensioni ricorrente ha fatto pervenire
uno scritto 5 luglio 2007 del dr. __________, psichiatra di __________, del seguente
tenore:
" (...)
Schlussfolgerungen:
Die
beiden Berichte von der behandelnden Psychiaterin Frau Dr. med. __________ sind
sehr knapp gehalten, insbesondere geben sie keine Angaben darúber, wie sich der
Versicherte im Alltag benimmt, wie er seine Freizeit verbringt. Auch finde ich
keinen objektiven Psychostatus, es sind praktisch nur die Angaben ihres
Patienten wiedergegeben.
Auch
im Gutachten von Frau Dr. __________ fehlen mir Berichte über das Alitagsleben,
die Freizeit wie auch die Art der Beziehung zu seiner jetzigen Frau, welche offenbar
vermehrt im Geschäft des Versicherten aktiv geworden ist.
Der
Alkoholkonsum soll zum Zeitpunkt der Begutachtung sistiert worden sein; dies
wurde nicht überprüft und ich kann nicht nachvollziehen, wie eine Gutachterin
schreiben kann, dass ihr Explorand aufhören muss zu arbeiten, weil die
Arbeitsumgebung ihn zum Alkoholkonsum verführe.
Diese
sicher schon länger bestehende Alkoholabhängigkeit wurde in den Betrachtungen
von beiden Psychiaterinnen wenig einbezogen. Er spielte sicher, in der depressiven
Entwicklung eine Rolle, man kann in solchen Fällen nie genau sagen, was zuerst
ist, der Alkohol oder die Depression, denn alkoholkranke Menschen werden
depressiv, haben Schuldgefühle, fühlen sich ohnmächtig, deren Beziehungen werden
betastet.
Die
Erklärungen der Gutachterin zu ihren Widersprüchen bei der Beurteilung zuhanden
der Allianz und im Gutachten für die IV sind wenig konsistent, es ist ja gerade
so, dass eine Gutachterin die AF medizinisch-theoretisch beurteilen muss und
nicht danach, ob ein Versicherter die Arbeit dann wirklich auch aufnimmt. Es
ist denkbar, dass der Versicherte sich heute mehr mit Haushalt und der
Erziehung der Tochter abgibt, die einiges jüngere Ehefrau dafür umso mehr im
Nightclub arbeitet.
Verschiedene
Fragen bleiben trotz Gutachten offen, es ist für mich schwierig, den
Versicherten, dessen Arbeitsfähigkeit aus dem Dossier abschliessend zu
beurteilen.
Unter
der Annahme, dass der Versicherte keinen Alkoholkonsum mehr betreibt (Es bleibt
bei mir allerdings ein Zweifel, ob Herr PI 1 nicht doch wieder Alkohol konsumiert,
deswegen depressiv ist und Schuldgefühle äussert),und trotzdem mittelgradig
depressiv ist, ergibt sich medizinischtheoretisch eine Arbeitsfähigkeit in
seinem Beruf von 50%, wobei die Ängstlichkeit, die Tendenz zurn Rückzug dafür
entscheidend sind (wegen der vielen Kunden, was allerdings schon früher, als
noch keine Krankheit vorlag, der Fall war).
In
angepassten Tätigkeiten, ohne viele soziale Kontakte, wo er seine Ängste nicht
überwinden muss, ist er zu mehr fähig. Im Übrigen nehmen beide Psychiaterinnen
zur Frage der Leistungsfähigkeit in angepassten Tätigkeiten keine Stellung.
Die
Restarbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit beziffere ich auf mindestens
50%, in angepasster Tätigkeit auf über 70%.
Ihre
Zusatzfragen kann ich wie folgt beantworten:
1. Zu welchem Zeitpunkt bestand erstmals eine
Arbeitsunfähigkeit von mindestens 20% aufgrund der psychischen Beschwerden?
100% ab 20.10.03 entsprechend vertrauensärztliche
Untersuchung von Frau __________ zuhanden der Allianz-Versicherung.
Considerandi
2.
Kann oder konnte davon ausgegangen werden, dass
der Versicherte jemals wieder die volle (d.h. 100%-ige) Arbeitsfähigkeit erlangen
wird?
Da der Versicherte schon Ober Jahre an wiederkehrenden
depressiven Störungen gelitten hat, trotzdem voll gearbeitet hat, stelle ich
eine optimistische Prognose, dass er wieder volle Arbeitsfähigkeit erreichen
könnte.
3.
Besteht eine eigenständige
psychische Krankheit?
Es besteht keine eigenständige psychische Krankheit,
die depressiven Störungen vermischen sich mit der Alkoholproblematik.
4.
In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit
als Buffetbursche zumutbar?
70%.
5.
In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit als Kellner zumutbar?
50%
(da hat der Versicherte intensivere Kundenkontakte).
6.
In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit
als Barkeeper zumutbar?
50%
(dito).
7.
In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit als Gérant einer Bar / Café zumutbar?
Mindestens
50%." (Doc. AI 62-7+8+9)
In
proposito, nelle sue “Annotazioni” del 2 agosto 2007, il dr. __________ del SMR
ha considerato quanto segue:
" (...)
Valutazione
Le
considerazioni dello scritto del Dr __________ non possono essere prese in considerazione
in quanto non sono le conclusioni di una valutazione peritale coerente.
In
effetti non sono citate né l'anamnesi intermedia, né l'evoluzione del decorso
della malattia, né descritto lo stato oggettivo attuale.
Il
perito nega la presenza di una vera patologia psichiatrica, ritenendo la
dipendenza all'alcol come principalmente responsabile dei disturbi psichici,
benché non possa quantificarli sia nell'origine che come conseguenza di una
patologia psichica.
Inoltre
si tratta di una valutazione diversa di una patologia, che viene così valutata
in maniera discordante.
Il
Dr. __________ critica il grado di IL certificato dalla Dr.ssa __________ ma
non spiega come può giudicare l'A abile al 50% o 70 %, senza aver descritto un
miglioramento dello stato di salute sia nell'anamnesi che nello stato clinico.
Rimangono
dunque valido il grado di IL finora riconosciuto." (Doc. AI 66-2)
Di
conseguenza, l’Ufficio AI, con l’atto impugnato del 22 agosto 2007, ha
confermato il progetto di decisione e con esso l’attribuzione delle prestazioni
(cfr. doc. AI 68 e consid. 1.2).
2.8
Con
il presente ricorso la Cassa pensioni dell’assicurato contesta le conclusioni
dell’amministrazione rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente
le condizioni di salute del richiedente (I; cfr. sopra consid. 1.3).
La
Cassa, allegato nuovamente il referto del dr. __________ del 5 luglio 2007, ha prodotto
un successivo certificato del medesimo specialista datato 25 ottobre 2007 del
seguente tenore:
" In ihrem Schreiben vom 22.10.07 baten Sie mich, auf die
Gegendarstellung des Arztes des RAD Tessin, Dr. __________ vom 02.10.07 Stellung
zu beziehen:
- die verschiedenen Aussagen, der
Versicherte habe kein Alkoholproblem, sind wenig glaubhaft, in keinem Dokument
wurden die Leberwerte inklusive CDT und MTV beigebracht, sodass es nicht bewiesen
ist, dass Herr PI 1 nicht doch Alkohol konsumiert.
- Ich habe die Diagnose in Frage
gestellt, da sich bei Alkoholkranken immer ein Syndrom einstellt mit
rezidivierenden Depressionen, und man nicht sagen kann, was zuerst ist, der
Alkohol oder die Depression, beides gehört zum Alkoholabhängigkeitssyndrom.
- Dass von der behandelnden Ärztin die
Persistenz eines Alkoholproblems bei ihrem Patienten bestritten wird, kann man
glauben oder nicht, eine Sicherheit besteht erst durch das Beibringen von Laborresultaten
(siehe oben).
- Das Arztzeugnis von Hausarzt des
Versicherten hat denselben Mangel wie die andern oben zitierten Aussagen: es
fehlen die mit Laborwerten untermauerten Leberwerte (ich wiederhole: inklusive
CDT, MCV), welche unabdingbar sind für den Beweis dafür, dass das Alkoholproblem
nicht weiter besteht.
- Unter der Annahme, dass die
Arbeitsfähigkeit des Versicherten effektiv nicht eingeschränkt ist durch
übermässigen Alkoholkonsum (was noch zu beweisen wäre), besteht eine
rezidivierende depressive Störung (die ängstlichphobische Persönlichkeit kommt
versicherungstechnisch nicht in Betracht: eine Persönlichkeitsstörung besteht
seit Abschluss der persönlichen Entwicklung, seit dem ErwachsenenaIter, und
trotzdem konnte Herr PI 1 arbeiten), zum Zeitpunkt des Entscheides für
Leistungen von Seiten der IV wurde die Depression als mittelschwer beurteilt,
was aus gutachterlicher Sicht eine 50%-ige Arbeitsunfähigkeit nach sich zieht,
nicht eine 100%-ige." (Doc. VIII/bis)
Con
riferimento al certificato medico del 5 luglio 2007 il dr. __________ del SMR
ha così osservato in data 2 ottobre 2007:
" (...)
In sede di osservazione viene presentata una valutazione sugli atti da
parte del __________ tramite la RI 1 del 5.7.2007:
il
dr. __________ insinua che l'assicurato potrebbe continuare l'abuso etilico con
seguente influsso negativo sulla patologia psichiatrica e la seguente capacità
lavorativa. In seguito sviluppa in modo autonoma questa sua tesi ponendo la
diagnosi di disturbo depressivo associato a problematica etilica e negando di
seguito una IL maggiore.
In
sede di ricorso la RI 1 riprende in modo acritico le indicazioni del dr. __________
giustificando il ricorso alla decisione UAI.
Valutazione:
la
documentazione a disposizione mostra che secondo le indicazioni della curante e
della perita l'assicurato avrebbe sospeso il consumo etilico già nel 2004.
Inoltre in nessuna delle valutazioni eseguite dalla dr.ssa __________ veniva
sospettata la continuazione di un consumo etilico inadeguato. Da parte della
curante (la quale mi ha contattato telefonicamente in data odierna) viene
categoricamente smentita una problematica etilica persistente. In queste
condizioni non posso condividere le critiche del dr. __________ circa la
problematica etilica. Ritengo la valutazione del dr. __________ arbitraria e
priva di dati oggettivi." (Doc. IV/1)
Dal
canto suo l’assicurato in sede di ricorso ha prodotto un certificato medico del
10.
ottobre 2007 del dr. __________, suo medico curante, del seguente tenore:
" Con il presente si certifica che seguo il signor PI 1
dal 2000 e dagli esami del sangue da me effettuati a più riprese non sono mai
emerse alterazioni patologiche che facessero pensare ad una dipendenza dell'alcool
ed in particolare, un alcolismo cronico.
Il
paziente a suo tempo fu pure ricoverato presso i servizi della __________ e nel
rapporto finale, come pure negli atti, non risulta che il signor PI 1 sia
un'alcolista cronico.
Inoltre
dal profilo clinico egli non dimostra le classiche stigmate che presentano i pazienti
in questo caso.
Restando
naturalmente a disposizione per ulteriori informazioni, saluto cordialmente."
(Doc. V/2)
2.9
Deve
essere premesso che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento
delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p.
109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi
sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;
STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del
23.
settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale,
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversiche-rung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
2.10
Nella
fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente fatto proprie le conclusioni della
dr.ssa __________ per la quale l’assicurato, a dipendenza delle patologie depressive
di cui è sofferente, presenta un’inabilità lavorativa completa dall’ottobre
2003.
Questo
TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assi-curato è stato accuratamente
vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, non ha motivo per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione sulla scorta
dei certificati medici agli atti, della perizia esperita dalla specialista in
psichiatria e dell’esame del medico SMR.
Tali
valutazioni sono in effetti da considerare complete ed esaustive e quindi rispecchianti
i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
In
effetti, dall’inserto emerge che il richiedente soffre di “sindrome
depressiva ricorrente, disturbo di personalità ansioso-fobico” (doc. AI 16-7).
Tale
patologia è presente, a detta della sua psichiatra curante, almeno dall’ottobre
2003, pur avendo già avuto delle manifestazioni depressive precedenti, e
sarebbe stata scatenata, con relativo scompenso psicoemotivo, dalla morte della
madre cui l’interessato era molto attaccato. Secondo la dr.ssa __________,
malgrado le cure il paziente manifesterebbe una tensione psichica con insonnia
resistente, crisi d’ansia ed uno stato di inibizione psicofisica tali da
renderlo incapace di concentrarsi su un’attività lavorativa (cfr. doc. AI 1-9).
Onde
chiarire esaustivamente le condizioni del richiedente l’amministrazione, ha,
come detto, fatto esperire una perizia specialisitica dalla dr.ssa __________.
Nel suo referto del 23 novembre 2005 la psichiatra ha esposto come dal 1997
persiste un’evoluzione depressiva cronicizzatasi su un terreno di personalità
fragile, nevrotica, ansioso-fobica. Malgrado le cure, la depressione altera le
capacità di adattamento dell’assicurato, il quale presenta un impoverimento del
funzionamento globale con manifestazioni ansioso-fobiche e depressive dominanti
il quadro psico-patologico precludendogli la possibilità di ripresa della capacità
lavorativa. Ne deriva un’inabilità lavorativa totale, dall’ottobre 2003 (doc.
AI 16-7; cfr. sopra consid. 2.7). Nelle sue osservazioni all’AI del 17 novembre
2006, la dr.ssa __________ ha confermato la sua conclusione di inabilità totale
dall’ottobre 2003 osservando come i tentativi di ripresa lavorativa, messi in
atto nel 2004, anche su sua spinta, si erano rivelati fallimentari (doc. AI 46;
consid. 2.7).
Ora,
questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di
fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il rapporto peritale eseguito dalla
dr.ssa __________ (doc. AI 40; cfr. sopra consid. 2.7 e 2.9).
Detto
rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita della
paziente avvenuta l’8 settembre 2005 e un’attenta valutazione della
documentazione agli atti, su vari esami psicodiagnostici, e risulta nelle sue
motivazioni così come nelle sue conclusioni privo di contraddizioni, completo
ed esaustivo. La specialista spiega del resto in modo chiaro i motivi per cui
l’assicurato è da ritenere inabile in misura totale in qualsiasi attività
lucrativa. Di conseguenza a tale perizia va senz’altro attribuito pieno valore
probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid.
2.7
e 2.9).
Del
resto, tali conclusioni sono essenzialmente confermate anche dalla psichiatra
curante dell’assicurato. In effetti, la dr.ssa __________, sia nel rapporto
all’AI del 2 febbraio 2005 (doc. AI 5-3) che in quello del 24 luglio 2006 (doc.
AI 41-1), conferma la diagnosi di gravi ansie con stati paranoidi con tendenza
al peggioramento e, quindi, la conclusione di totale inabilità lavorativa (cfr.
consid. 2.7).
Alla
luce della documentazione medica agli atti e in particolare della dettagliata
perizia della dr.ssa __________, il medico SMR dr. __________ ha pertinentemente
rilevato che l’assicurato, portatore delle descritte patologie psichiatriche, era
da ritenere inabile nella misura completa (doc. AI 55-1). Ora, questo TCA non
intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è
pervenuto il dr. __________ nel suo rapporto del 23 aprile 2007 (doc. AI 55;
cfr. consid. 2.7). Detto rapporto infatti si basa su un’attenta valutazione
degli atti medici e non è del resto contraddetto da alcun altro parere medico
acquisito agli atti.
Né
d’altra parte alle conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della documentazione
agli atti può mutare il parere espresso dal dr. __________, psichiatra di
fiducia della Cassa Pensione ricorrente, negli scritti del 5 luglio e 25
ottobre 2007 (doc. AI 62 e VIII/bis; cfr. consid. 2.7 e 2.8).
Il
referto del 5 luglio 2007 infatti – che peraltro è stato allestito unicamente
sulla base degli atti, senza una visita diretta del paziente -, nega
addirittura la presenza di una vera patologia psichiatrica di rilievo (questo
in contrasto con la valutazione peritale della dr.ssa __________ e dei
certificati della dr.ssa __________) ritenendo che i disturbi lamentati
dall’assicurato siano piuttosto da ricondurre alla dipendenza dall’alcol. Circa la capacità lavorativa, il dr. __________ si esprime
quantificandola nella misura del 50% o addirittura 70% (cfr. sopra consid. 2.7).
Ora,
nella misura in cui tale certificato addirittura neghi la presenza del disturbo
psichiatrico che, a detta degli altri specialisti interpellati, esiste in
maniera inequivocabile sin dall’ottobre 2003, essendo peraltro costantemente monitorato
da regolari consulti e curato mediante una terapia di sostegno psichiatrica
oltre che da una terapia farmacologica, non merita di essere considerato da
questo Tribunale.
Del
resto nelle sue annotazioni del 2 agosto 2007 il medico SMR dr. __________ ha
preso posizione in modo convincente sulle critiche
mosse dal dr. __________, psichiatra di fiducia della ricorrente, il quale –
sia nuovamente rilevato - non ha nemmeno mai visitato l’assicurato (doc. AI 66; cfr. sopra consid. 2.7). Il
medico SMR ha coerentemente osservato come tale
rapporto medico lasci perplessi nelle sue conclusioni, sia il frutto di una
valutazione poco coerente, non essendo menzionate né l’anamnesi intermedia nè
il decorso della malattia o descritto lo stato oggettivo attuale. Del resto le
conclusioni del dr. __________ in merito all’inabilità lavorativa riconosciuta
“solo” nella misura del 30-50%, non possono essere seguite giacchè non motivate
o sostanziate da argomentazioni valide, segnatamente con riferimento ad un
presunto miglioramento riscontrato nelle condizioni dell’assicurato successivamente
alla perizia eseguita dalla dr.ssa __________, cui invece, sia ribadito, va riconosciuta
forza probatoria piena. Del resto detto sanitario non
prende in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate
dalla perizia della dr.ssa __________ e non menziona elementi tali da
modificare le conclusioni cui è giunta la medesima specialista. Analoghe
osservazioni si impongono con riferimento allo scritto aggiuntivo del 25
ottobre 2007 del dr. __________ prodotto di fronte al TCA (cfr. doc. VIII/bis;
consid. 2.8).
Quanto
infine alla tesi, sostenuta dal dr. __________, per cui i disturbi psichici sarebbero
principalmente da ricondurre alla dipendenza dall’alcool, la stessa, definita
arbitraria e priva di dati oggettivi dal dr. __________ del SMR (cfr. IV), non
può essere fatta propria dal TCA.
A
parte il fatto che non risulta per nulla evidente su quale base lo specialista
tragga una siffatta conclusione, la stessa viene comunque smentita dalle
dichiarazioni dei medici curanti dell’assicurato e della dr.ssa __________, per
i quali l’interessato avrebbe sospeso il consumo etilico già nel 2004. Anche il
medico curante generalista del richiedente, dr. __________, nel suo certificato
del 10 ottobre 2007 prodotto in corso di causa, precisato di aver in cura PI 1
dal 2000, esclude tassativamente una dipendenza dell’alcool, l’interessato non
presentando alcun segno in tal senso e non essendo mai stato rilevato alcun
valore negli esami del sangue che potesse in qualche modo lasciar concludere in
quel senso (doc. V/2; cfr. consid. 2.8). Alla luce di queste conclusioni,
l’allegazione ricorsuale, per cui per escludere la sussistenza di una
dipendenza dall’alcool sarebbero necessari i valori di laboratorio epatici
(cfr. VIII), si rileva destituita di fondamento.
Non
è superfluo in questa sede evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto
2006.
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra
il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad
una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute
sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel. (…)."
(cfr.
STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Alle citate valutazioni del dr. __________ e del __________ del SMR,
eseguite dopo approfondito esame degli atti, che non evidenziano contraddizioni
e non si possono affermare essere fondate su accertamenti di fatto errati, può
quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai
ricordati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Né
del resto la Cassa ricorrente fa valere, nel suo ricorso, altri argomenti o
elementi che possano in qualche modo inficiare le suesposte conclusioni. Inconferenti
risultano in particolare le critiche formulate, del tutto gratuitamente, ai
referti delle psichiatre dr. __________ e dr. __________.
Ne
discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, è da ritenere dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), dal mese di ottobre 2003 e sino al momento determinante
dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l’assicurato
presentava una totale incapacità nella sua attività lavorativa precedente e in
ogni altra, fatto salvo per il periodo dal maggio 2004 al maggio 2005 allorquando
l’inabilità lavorativa era quantificabile nel 50%.
Visto
quanto sopra, a giusta ragione, quindi, l'Ufficio AI ha accolto la domanda di
prestazioni e riconosciuto a PI 1 una mezza rendita di invalidità dal 1 ottobre
2004.
sino al 31 luglio 2005 e una rendita intera dal 1. agosto 2005. La
decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.
Inoltre,
a PI 1, chiamato in causa e rappresentato da un legale, il
quale ha postulato la reiezione del gravame, deve essere riconosciuta
un’indennità di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a
carico della ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239
con riferimenti; in ambito art. LAVS 52 cfr. STFA inedite 26
agosto 2002 nella causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa
S, K 8/06, consid. 7 ).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della Cassa Pensione RI 1 che verserà
inoltre a PI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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