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Decisione

32.2007.302

Mezza rendita seguita da rendita intera. Cassa pensione dell'assicurato contesta grado di invalidità e chiede la concessione solo di mezza rendita

16 ottobre 2008Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, con progetto di decisione 25 aprile

2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessato una mezza rendita di invalidità

dal 1. ottobre 2004 al 31 luglio 2005 e una rendita intera dal 1. agosto 2005,

motivando come segue:

" (...)

Esito degli accertamenti:

Dalla

documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica

esperita dalla Dr.ssa __________, così come dall'inchiesta effettuata in data

13.07.2006 dal nostro servizio esterno, risulta che il danno alla salute, di

cui lei è portatore, le comporta una totale incapacità al lavoro e, dunque, al

guadagno quantificabile nella misura del 100% dai mese di ottobre del 2003 ad

ora, salvo un periodo di inabilità del 50% dal mese di maggio del 2004 al mese

di maggio 2005, la quale le apre il diritto a prestazioni da parte dell'Al.

Decidiamo pertanto:

Preso

in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.10.2004, ossia trascorso l'anno

d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI),

sino al 31.07.2005 (art. 88 OAl), lei ha diritto alla mezza rendita

d'invalidità. In seguito, dal 01.08.2005 le è riconosciuto il diritto alla

rendita intera Al." (Doc. AI 56-2)

1.2. A

seguito delle osservazioni presentate dalla Cassa Pensione RI 1, istituto di

previdenza presso il quale era affiliato PI 1, la quale ha postulato l’attribuzione

di una mezza rendita all’assicurato in luogo della prestazione intera, l’amministrazione,

dopo aver interpellato il medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), con

decisione 22 agosto 2007 ha confermato l’attribuzione delle prestazioni come

stabilito nel progetto di decisione (doc. A).

1.3. Avverso

tale decisione la Cassa pensioni RI 1 ha presentato, il 21 settembre 2007, un

ricorso al TCA, con il quale ha postulato l’annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici (I). La Cassa

Pensione, fondandosi su un rapporto datato 5 luglio 2007 del proprio medico di

fiducia, dr. __________ (doc. B), contesta sostanzialmente la valutazione degli

psichiatri interpellati dall’amministrazine nel ritenere invalidante il danno

alla salute psichiatrico dell’assicurato, senza che questi abbia tentato una

cura disintossicante dall’alcool.

1.4. Con

risposta 3 ottobre 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della

propria decisione, sulla scorta dell’allegato parere del Servizio medico

regionale dell’AI (SMR), ha postulato la reiezione del ricorso affermando:

" (...)

L'assicurato,

di professione esercente, il 17 gennaio 2005 ha fatto richiesta di prestazioni

Al per depressione (doc. 1 inc. AI). Con decisione 22 agosto 2007 l'Ufficio Al

ha stabilito il diritto a ½ rendita d'invalidità dal 1.10.2004 e alla rendita

intera dall'1 agosto 2005 (doc. 68 inc. AI).

Contro

tale decisione è insorta con ricorso 21 settembre 2007 la RI 1 Cassa Pensione,

la quale contesta la rendita perché il danno alla salute (depressione) è legato

all'alcolismo, quindi non invalidante. Secondo la ricorrente non è stata

tentata una disintossicazione benché esigibile. La ricorrente indica che l'assicurato

senza consumo di alcool sarebbe abile al lavoro in misura del 50% nella sua

attività e almeno al 70% in attività adatta. Indica che nella prima perizia

medica l'alcolismo è stato solo accennato. La ricorrente, a sostegno della sua

tesi, allega al ricorso il certificato medico 5 luglio 2007 del Dr. __________.

Con il ricorso chiede l'annullamento della decisione e nuovi accertamenti.

In

sostanza per la ricorrente l'invalidità è stata riconosciuta a torto perché

l'incapacità lavorativa dell'assicurato è dovuta alla dipendenza dall'alcool.

Si osserva che secondo la giurisprudenza sindromi da dipendenza quali p. es.

l'alcolismo, la dipendenza da medicamenti o da droghe, l'abuso di nicotina

oppure l'obesità, non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Possono

tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la

conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica,

oppure hanno causato un notevole danno fisico o mentale quale una durevole lesione

cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura

organica della personalità affettiva. Il consumo di alcool nell'ambito del riconoscimento

del grado d'invalidità deve essere valutato secondo questi parametri.

La

documentazione medica allegata al ricorso, unitamente all'intera documentazione

agli atti, è stata sottoposta al Servizio medico regionale dell'AI (SMR) per

una nuova valutazione del caso. Con annotazioni mediche 2 ottobre 2007,

allegate, il SMR ha evidenziato che la documentazione a disposizione mostra che

secondo le indicazioni della curante e della perita l'assicurato avrebbe

sospeso il consumo etilico già nel 2004. Inoltre in nessuna delle valutazioni

eseguite dalla Dr.ssa __________ veniva sospettata la continuazione di un

consumo etilico inadeguato. Da parte della curante (la quale ha contattato

telefonicamente I'SMR il 2 ottobre 2007) viene categoricamente smentita una

problematica etilica persistente. In queste condizioni l'SMR ritiene di non

poter condividere le critiche formulate dal Dr. __________ circa la problematica

etilica, dovendo ritenere la valutazione del Dr. __________ arbitaria e priva

di dati oggettivi.

La tesi ricorsuale, alla luce delle citate valutazioni

mediche, non è fondata. Per contro la decisione impugnata si basa su una

corretta valutazione del danno alla salute dell'assicurato ed è quindi

corretta.

Visto

quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la

decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)

Dal

canto suo PI 1, assistito dall’avv. RA 1, prodotto un certificato del dr. __________,

ha chiesto la reiezione del ricorso facendo valere quanto segue:

" (...)

2. La ricorrente agita impropriamente il

rapporto del Dr. __________ come se fosse una perizia medica, mentre in realtà

non lo è. II Dr. __________ ha reso il suo rapporto unicamente leggendo le

carte messegli a disposizione dalla ricorrente: egli mai ha visto il PI 1 e mai

ha preso contatto con i medici che in precedenza lo hanno curato e/o peritato,

in particolare la Dr. __________ e la Dr. __________. Il rapporto del Dr. __________

vale per quel che vale, cioè nulla: non è scientificamente serio attribuire a

un soggetto una "länger bestehende Alkoholabhängingkeit" o ".......

ein Zweifel ob Herr PI 1 nicht doch wieder Alkohol konsumiert" senza

preventivi esami medici specifici al riguardo. D'altro canto il Dr. __________

parla indiscriminatamente di "Alkoholkonsum" e di "Alkoholanhängigkeit":

un conto è il consumo un conto è la dipendenza.

Sta di fatto che il convenuto in ricorso PI 1 non è un

alcolizzato e mai lo è stato: il PI 1 è in cura per una depressione forte

ansiosa e mista con spunti paranoidi dalla Dr. __________ dal 1997. Il PI 1,

come risulta dalla decisione Al 22 agosto 2007, è stato peritato dalla Dr. __________

e sotto inchiesta dal Servizio esterno dell'AI: ciò a smentita del fatto che ai

fini della decisione Al la condotta di vita tenuta dal PI 1 non sia stata

oggetto d'indagine.

Come tutti anche il PI 1 si sottopone annualmente a dei

controlli medici: come risulta dal certificato medico del Dr. __________ di __________

doc. 2, mai dall'esito dei relativi esami del sangue sono emersi dati

riconducibili a problemi di alcool nel paziente.

3. Anche al convenuto in ricorso PI 1, come

a quasi tutti, è capitato e capita di bere della birra o del vino, in

particolare ai pasti, ma nella norma e soprattutto senza abuso e dipendenza:

anzi, con le pastiglie che per la sua depressione deve continuamente prendere

l'abuso di alcolici è controindicato. Da qui a dire che il PI 1 ha avuto,

rispettivamente ha il vizio di bere c'è una bella differenza: la ricorrente prima

di fare certe affermazioni sarebbe bene che ci pensasse due volte.

Per il Dr. __________ "Der Alkoholkonsum soli zum

Zeitpunkt der Begutachtung sistiert worden sein": ciò non è vero, è una maligna insinuazione e

soprattutto non ha nulla di scientifico.

4. La grave depressione di cui soffre il PI

1 è verosimilmente di origine ereditaria: sua madre soffriva della stessa

malattia e più volte ha dovuto essere ricoverata all'Ospedale neuropsichiatrico

di __________. E' da anni che il PI 1 soffre di questa malattia: ripetesi che

in tutti questi anni i medici che lo hanno visitato mai hanno riscontrato in

lui problemi di alcool: nel PI 1 non vi erano pertanto le premesse, per altro

facilmente percepibili dal medico curante, per essere sottoposto a esami

specifici per l'uso/abuso di alcool.

Tanto più che chi ha avuto in cura il PI 1 in

particolare la dr. __________ di fronte a una diagnosticata depressione, se

solo ne avesse avuto il sospetto, parlando con il PI 1, osservando il modo con

cui si presentava alle visite, guardandolo negli occhi, sentendo il suo alito,

dialogando con la moglie non avrebbe mancato di rilevare l'esistenza del

problema di alcool e di sottoporre il PI 1 a tutti i relativi test analitici:

nulla, però, è stato in tal senso fatto poiché non ne esistevano nel PI 1 i

presupposti. Ciò vale anche per la Dr. __________ e il Dr. __________.

Di fronte alla diagnosi e alla cura medica della Dr. __________,

ai controlli del Dr. __________, alla perizia della Dr. __________,

all'inchiesta del Servizio esterno della Al, di fronte a tutto ciò non è serio

sostenere come fa la ricorrente agitando strumentalmente il rapporto del Dr. __________

che la causa o, ma non si capisce bene, la concausa della depressione del PI 1

sia o sia stata il suo vizio del bere.

Ripetesi

che le deduzioni che la ricorrente vorrebbe trarre dalla premessa sbagliata

dell'alcooldipendenza del PI 1 da cui hanno preso avvio cadono assieme a tale

premessa: dobbiamo pertanto ribadire che la querelata decisione si appalesa

assolutamente pertinente e corretta e merita piena conferma. Non vi è pertanto

ragione per chiedere una nuova perizia e per diffidare e sottoporre il

convenuto in ricorso a un periodo di riflessione:

a

parte i dubbi che potrebbero sorgere e sorgono circa la proponibilità

procedurale di queste domande, di chiara natura investigativa e diseconomiche,

sul piano sostanziale a fronte delle emergenze raccolte nella procedura Al, da

cui non risulta una alcooldipendenza, la ricorrente ha portato solo il rapporto

del Dr. __________, superficiale e poco attendibile. (...)" (Doc. V)

In

data 26 ottobre 2007 la Cassa Pensioni RI 1 ha presentato un ulteriore certificato

del dr. __________ datato 25 ottobre 2007, facendo valere quanto segue:

" In nessun documento nel dossier, sono stati nominati

dei valori del fegato. Questa persona ex-alcolista e molto probabilmente ancora

dimensato per il continuo uso di alcol. Mancano ancora i valori del fegato del

laboratorio.

Anche

si la persona assicurato non consumerebbe più del alcol, il Dr. __________

presume che l'assicurato al momento della data della decisione subiva una depressione

media, quale sarebbe valuta per il 50% di Al. Una personalità paurosa e phobiosa

non è limitando, in questo modo l'assicurato a vissuto funzionando bene da

quando e adulto." (Doc. VIII)

In

data 14 febbraio 2008 la Cassa pensioni ricorrente ha prodotto una nuova decisione

datata 13 febbraio 2008 con la quale l’Ufficio AI corregge l’ammontare delle

rendite erogate in seguito alla comunicazione di redditi computabili ulteriori (X

e allegati).

considerando in

diritto

In ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Ai

sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione

al suo annullamento o alla sua modifica.

Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una

decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire

prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al

riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne

l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve

comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici

dell’assicurato.”

Nel

caso in esame, si tratta di stabilire se PI 1 abbia effettivamente diritto a

percepire una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2004 al 31 luglio 2005

e una rendita intera dal 1. agosto 2005, come stabilito dall’Ufficio AI con la

decisione impugnata.

Di

conseguenza, l’esito della presente vertenza avendo delle dirette ripercussioni

sull’obbligo assicurativo della RI 1 (cfr. art. 23 LPP) quest’ultima è legittimata

ad inoltrare il presente ricorso (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit.,

ad art. 59 N. 12, pag. 589).

Nel

merito

2.3. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.4. Tema

del contendere è l’attribuzione della rendita di invalidità a PI 1 a far tempo

dal 1 ottobre 2004 (nella misura di una mezza prestazione dal 1. ottobre 2004

sino al 31 luglio 2005 e in seguito di una rendita intera). La Cassa Pensioni

ricorrente ritiene infatti che la fattispecie non sia stata sufficientemente

chiarita e, comunque, che all’assicurato possa essere attribuita al massimo una

mezza prestazione anche successivamente al 1. agosto 2005.

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra

1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto

alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre

2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.

1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi

citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10

consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Occorre

qui ricordare che, conformemente alla giurispruden-za del TFA l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la

tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della

legge.

L’assicurazione

AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un

infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno

alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa

stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p.

30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente

all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4

aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).

2.7. Nel

caso di specie, l’Ufficio AI, dopo avere richiamato gli atti dalla Cassa malati

dell’assicurato (includenti varie valutazioni della dr.ssa __________,

psichiatra e della dr.ssa __________), ha provveduto ad interpellare la curante

dell’assicurato, dr.ssa __________, specialista in psichiatria, la quale nel

suo rapporto medico 2 febbraio 2005 ha posto le seguenti diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa: “grave stato ansioso con spunti paranoidi e

sfumature depressive”, concludendo per un’inabilità lavorativa completa da

novembre 2003 (doc. AI 5).

Interpellato,

il dr. __________ del SMR in data 23 giugno 2005 ha osservato:

" A 57enne, gerente del __________

Richiesta

di prestazioni Al (17.01.2005) per via di depressione da diversi anni

Dr.ssa

__________ - perizia medica per Assicurazioni __________ (08.12.2003).

-

diagnosi : Episodio depressivo di media gravità

con sintomi biologici

Sospetto

disturbo di personalità ansioso-fobico

-

IL : ripresa della CL non prima di 3 mesi a partire dalla visita

odierna

Dr

__________ - lettera a Ass. __________ (19.02.2004)

-

diagnosi : Stato

depressivo, ansioso, misto con spunti paranoidi

- IL :

non si esprime chiaramente sulla CL

Dr.ssa

__________ - perizia medica per Ass, __________ (29.04.2004)

-

diagnosi : Reazione

depressiva prolungata in sindrome da disadattamento

- IL : propone cambiamento di

farmacoterapia.. Ripresa CL entro 8-10

settImane

Dr.ssa

__________ - perizia medica per Assicurazioni __________ (28.09.2004).

-

diagnosi : Sindrome

mista ansioso-depressiva

Disturbo

di personalità misto : ansioso, dipendente

- IL : lento

e difficile miglioramento del quadro psico-patologico con ripresa

della

CL al 50 % da circa 3 mesi e CL totale per la fine di novembre

2004

al più tardi

Dr.ssa

__________ - rapporto medico Al (02.02.2005):

- diagnosi : Grave

stato ansioso con spunti paranoidi e sfumature depressive, circa

dal

2001

- IL : 100

% dal 2004

Le

valutazioni mediche della Dr.ssa __________ sono più positive concernenti la CL

rispetto a quelle della MC, Dr.ssa __________ Inoltre, secondo la Dr.ssa __________

(rapporto del 29.04.2004) sembra che la farmacoterapia prescritta dalla Dr.ssa __________

inibisca eccessivamente e provochi una deflessione del tono d'umore dall'A,

rendendo impossibile una ripresa del lavoro.

Procedere:

Perizia psichiatrica per valutare le effettive limitazioni." (Doc. AI

13-1)

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha dato mandato di esperire una perizia psichiatrica

alla dr.ssa __________, la quale ha presentato il suo rapporto peritale in data

23 novembre 2005 col quale, posti come diagnosi “Sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di media gravità (F32.11 dell’ICD 10), Disturbo di personalità

ansioso-fobico (F60.6 dell’ICD 10)” ha esposto quanto segue:

" (...)

5 Valutazione e prognosi

Persiste,

dal 1997, un'evoluzione depressiva cronicizzatasi attualmente su un terreno di

personalità fragile, nevrotica, ansioso-fobica.

Malgrado

le cure, la depressione attuale altera le capacità di adattamento del paziente,

vedasi anche i test psico-diagnostici, che mettono in evidenza un impoverimento

del funzionamento globale del paziente, con manifestazioni ansioso-fobiche e depressive

che dominano il quadro psico-patologico, precludendo la possibilità di ripresa

della capacità lavorativa di questo soggetto.

L'evoluzione

è cronicizzata, malgrado egli sia in cura da diversi anni e la prognosi è

alquanto riservata.

Persiste

dunque un'incapacità lavorativa per malattia, attualmente nella misura del 100%

e questo dall'ottobre 2003.

La

ripresa della capacità lavorativa del 50% non ha avuto un effetto duraturo e

non ha portato ad un'evoluzione favorevole, per cui possiamo complessivamente

considerare che l'assicurato è inabile al lavoro in maniera continua dal 2003

ad oggi, nella misura completa.

Solo

grazie al fatto di essere gerente del __________, ha potuto effettuare dei tentativi

di ripresa del lavoro al 50%, abbandonando pressoché immediatamente, non riuscendo

a farcela.

Preesistono

antecedenti familiari, nel senso di una madre depressiva ed un'infanzia

difficile e solitaria; l'assicurato ha passato l'infanzia fuori dalla famiglia

presso l'Istituto __________ prevalentemente, come un orfano in quanto la

famiglia non riusciva a badare né a lui né ai suoi fratelli, viste le

condizioni di salute della madre e la situazione economica della famiglia.

Si

descrive abbandonato a sé stesso, depresso "da sempre". Su questo

terreno di fragilità di base, l'assicurato sviluppa la dipendenza dall'alcool,

che sembra, con l'arresto di questa attività, rientrata.

Egli

si cura adeguatamente e segue le prescrizioni mediche correttamente, senza

purtroppo riuscire a venire a capo dei suoi disturbi.

La

prognosi è dunque alquanto sfavorevole. Non prevedo la possibilità di ripresa

della

capacità lavorativa in futuro, e questo nemmeno a tempo parziale.

Il

lavoro è diventato il nemico che lo porta a bere e a rovinare i rapporti

familiari e a

sentirsi

colpevole di rovinarli, visto che ci tiene tanto. (...)" (Doc. AI 16-7+8)

concludendo:

" (...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

(…)

Dall'autunno

2003 persiste un'incapacità lavorativa per malattia nella misura completa,

senza possibilità di riprendere l'attività professionale che egli svolgeva fino

a quel momento.

Il

percorso depressivo conclamato preesiste al 2003; dal 1997 l'assicurato è già

in cura medica per gli stessi disturbi. (...)" (Doc. AI 16-8+9)

precisando

altresì che non erano indicati provvedimenti di integrazione professionale

(doc. AI 16).

Con

“Rapporto di visita esterna” del 14 luglio 2006, il responsabile dell’Ispettorato

AI ha fatto rilevare quanto segue:

" L'interessato è stato incontrato in data 13 luglio 2006

al suo domicilio in __________ __________ a __________.

Dopo

le scuole dell'obbligo ha conseguito l'attestato di capacità quale disegnatore edile,

frequentando __________. In seguito ha lavorato in diverse imprese di costruzione

e da ultimo a __________ per circa una decina d'anni, quale ferramentista nella

ditta del suocero. Dopo il divorzio è rientrato in Ticino. Non trovando impiego

nel suo ramo professionale, si è interessato in quello degli esercizi pubblici.

Presentatasi l'occasione, nel 1991 si è messo in società con il signor __________

Ivano, prendendo in gestione l'allora __________, tramutato poi in un locale

notturno. Più tardi, in parallelo, ha invece assunto la gerenza del __________

club di __________, SA nella quale figura quale amministratore unico. Il signor

PI 1 ha conseguito la patente di gerente nel 1994.

Entrambi

i locali notturni sono aperti tutti i giorni della settimana, dalle 22.00 alle

03.00. L'attività presso il __________ è stata portata avanti quale collettiva,

con il signor __________, sino al 2000, anno in cui in data 23 marzo il locale

ha subito un grave incendio, restando chiuso sino a fine agosto 2001.

Alla

riapertura l'attività è stata ripresa quale ditta individuale, unicamente dal

signor PI 1, con l'impiego di un gerente part-time, nella persona del signor __________

dal luglio 2002, e di una barista a tempo pieno. Inoltre, attive tre ragazze

quali artiste gogo­girls. Prima dell'incendio il gerente era un certo __________.

Il

signor PI 1 invece, impiegava il suo certificato di gerente nel __________,

dove in media lavoravano due bariste a tempo pieno oltre alle artiste.

L'impegno lavorativo del signor PI 1, prima dell'insorgenza del danno alla

salute, risultava così ripartito tra i due esercizi. In misura maggiore presso

il __________, in media 4 giorni settimanali. Gli altri presso il __________.

Si è sempre occupato di un po' tutte le mansioni riguardanti la gestione dei

locali. Da quelle amministrative - direzionali , alla presenza quale gerente,

intrattenimento e servizio clienti al bar, e di giorno delle commissioni/acquisti

presso i grandi magazzini (vedi __________, __________) per quanto riguarda in

particolare i super alcolici e lo champagne.

L'assicurato

rimpiazzava inoltre il personale nei giorni di libero.

Per

la parte contabile ricorre ai servizi della __________ di __________. I

problemi di salute del richiedente sono legati alla sfera psichica. Presenti da

tempo, si sono sviluppati gradualmente, sino ad incidere sulla sua capacità lavorativa.

Portatore di: Sindrome depressiva ricorrente - episodio attuale di media

gravità - e disturbo di personalità ansioso-fobico, ha quindi beneficiato delle

prestazioni IG per perdita di guadagno da parte della __________ assicurazioni

a far capo dal 20.10.2003 al 100 %, indi dal 01.05.2004 al 30.09.2004 nella

misura del 50 %.

Dopo

il 01.10.2004 non hanno più pagato prestazioni IG in quanto l'assicurato era

stato invitato a voler presentare domanda Al e non vi aveva dato seguito.

Dopo

aver presentato richiesta Al nel gennaio 2005 non ha più fatto valere nel frattempo

prestazioni presso il loro Ente, cosicché attendono ora una nostra decisione (tel

20.02.2006).

In

relazione ai problemi di salute del titolare, si è ricorso a personale

supplementare solo nel 2005, con il signor __________ impegnato a tempo

parziale presso il __________. Si è così cercato di supplire alla situazione

usufruendo delle risorse già disponibili. Altrimenti, unico aiuto supplementare

la moglie del signor PI 1, che sin dall'inizio ha cercato di supplire come

poteva il marito in entrambi gli esercizi, ma in particolare presso il __________.

A

causa delle problematiche di salute, ma sembra anche per ragioni economiche

(vedi peggioramento conti economici), l'attività con il __________ è poi stata

abbandonata definitivamente nel maggio 2005 (lavoro troppo impegnativo ed

oneroso: vedi p.es costi degli affitti).

La

conduzione del locale è poi stata rilevata da una nuova società, la __________ (vedi

nota tel. 17.03.2006 con la __________.

L'assicurato

non ha legami con questa società.

Dal

luglio 05 l'assicurato ha quindi trasferito il suo certificato di gerenza al ____________________,

subentrando quindi al signor __________.

Si

precisa che sin dall'inizio dell'incapacità lavorativa, vuoi nei periodi di

totale inabilità, come pure in quelli di parziale, il signor PI 1 ha sempre

prelevato lo stipendio intero dalla SA, incamerando inoltre privatamente le

indennità giornaliere riconosciute durante un anno dalla citata Assicurazione.

Ciò ha favorito i risultati d'esercizio negativi della SA nel 2003 e 2004 in

particolare.

Dal

profilo lavorativo pratico, secondo quanto confermato dall'interessato, alla

ripresa del lavoro nel maggio 2004, su incentivo della psichiatra curante, vi è

stato quindi un impegno del 50 % circa, portato avanti sino al maggio 2005

(cessione __________), ripartito sui due esercizi.

Le

prestazioni lavorative della moglie a livello AVS rispettivamente fiscale sono

state definite solo a partire dal giugno 2005, quando si è occupata solo del __________.

In precedenza il suo apporto veniva considerato in pratica conglobato nei

prelevamenti di cui il marito usufruiva.

La

signora __________ da giugno a dicembre 2005 è risultata impegnata in ragione

di 3-4 giorni settimanali, in particolare il mercoledì ed il W-E. La

retribuzione è stata di circa 1600.- fr. lordi mensili.

A

partire da gennaio 2006 l'attività continua sempre con la presenza della

moglie, ora principalmente il martedì, venerdì e sabato, e con la

collaborazione di un barista a tempo parziale,nella persona del signor __________

negli altri giorni. Si intercalano poi comunque a dipendenza delle necessità.

Le artiste sono invece sempre presenti nel numero di tre.

Secondo

quanto riferitoci, l'impegno lavorativo del signor PI 1 quale gerente è ora limitato

a delle visite sporadiche, di breve durata (½ ora al massimo), ad inizio serata

(22.30

- 23.00). Altrimenti per i controlli, sale di pomeriggio quando non c'è in giro

nessuno.

Riferisce

in sostanza la persistente presenza di ansia, paura-difficoltà e disagio a stare

in mezzo alla gente, la presenza di un senso di costrizione/peso, stato d'animo

particolare che non gli permetterebbe più un approccio lavorativo. Di notte non

dormirebbe bene.

Talvolta

presenza di notti insonni. Spesso il pomeriggio si riposerebbe. In cura regolare

presso la Dr.ssa __________ Riferisce di assumere Zyprexa, Effexor, Transilium

(saltuariamente), Truxal e Rohypnol (la sera).

In

merito alla persistenza della sua incapacità lavorativa, l'assicurato ha

precisato che da tempo si starebbe interessando per la cessione dell'esercizio.

Ha ancora un contratto valido per circa 4 anni. Il padrone è tuttavia

disponibile in tal senso solo per un subentro nominale e non di una SA.

Sempre

per il lato finanziario, il signor PI 1 che vive nella casa della figlia e non

paga l'affitto ma solo le spese di gestione, riferisce di prelevare dalla Cassa

del night in base alle sue necessità finanziarie . La prestazione della moglie

viene invece tuttora gratificata attorno ai fr. 1600.- lordi mensili.

Per

i conti 2005 del __________ bisognerà attendere verosimilmente sino a fine settembre

2006; l'assicurato ha ottenuto una proroga per l'inoltro della dichiarazione fiscale

sino ad allora.

Per

quanto riguarda la situazione economica dell'assicurato si rimanda agli atti UT

allegati in fotocopia, alle tabelle riassuntive allegate, relative ai due

esercizi, nonché alla dichiarazione 24.03.2006 dell'UT persone giuridiche.

I

dati 2005 per il __________, saranno pronti probabilmente entro fine settembre.

Sono da richiedere direttamente all'assicurato che ha ottenuto una proroga sino

ad allora per l'inoltro delle dichiarazione fiscale." (Doc. AI 39-1+2+3)

Dal

canto suo la dr.ssa __________, psichiatra e curante dell’assi-curato, nel suo

“Rapporto di decorso” del 24 luglio 2006 ha ribadito che il paziente andava

considerato completamente inabile al lavoro dal 2001, precisando che malgrado

le cure la situazione tendeva al peggioramento con persistenza di gravi ansie

con stati paranoidi (doc. AI 41-1).

In

data 13 novembre 2006 l’Ufficio AI si è rivolto alla dr.ssa __________ con uno

scritto del seguente tenore:

" (...)

Nel

suo rapporto del 28 settembre 2004 indirizzato all'__________ certificava un'inabilità

lavorativa 50 % che perdurava già da ca. tre mesi e prevedeva di chiudere l'incapacità

lavorativa per la fine di novembre di quell'anno, al più tardi. Desumiamo

quindi che al momento della consultazione fosse stato confermato un sensibile miglioramento

dello stato di salute e che il quadro clinico lasciava presagire un ulteriore

miglioramento che avrebbe consentito la ripresa a tempo pieno dell'attività

lavorativa a breve termine (inizio dicembre 2004). __________ aveva adeguato il

versamento dell'indennità giornaliera conformemente a questa attestazione e a

quella del 29 aprile 2004. Infatti, tra il 01.05.2004 ed il 30.09.2004 era

stata versata un'indennità per inabilità lavorativa del 50 %. Quest'ultima era

poi stata sospesa con effetto 30.09.2006 per cause estranee al danno alla

salute.

Nell'atto

peritale del 23 novembre 2005, indirizzato al nostro ufficio, viene per contro

attestata un'inabilità lavorativa del 100 % dal mese di ottobre 2003.

Visto

quanto precede, voglia gentilmente spiegarci il motivo di questa discrepanza

nel grado di abilità/inabilità rilevata nei rapporti ad una e all'altra

assicurazione." (Doc. AI 44-1)

Il

17 novembre 2006 la dr.ssa __________ ha evaso come segue la richiesta

dell’amministrazione:

" Ho riletto le perizie per l'incapacità lavorativa da me

scritte per __________ in data 8.12.2003, 29.04.2004 e 28.09.2004.

Dalla

prima visita in seguito, ho tentato di spronare con il mio intervento il Signor

PI 1 ad uscire dalla regressione depressiva, insistendo sulla ri­presa della

capacità lavorativa almeno al 50%.

Questa

proposta è stata un atto terapeutico sensato a riattivare in lui le ri­sorse

adattative, onde spronarlo a riprendere il lavoro anche se egli non sembrava al

momento molto convinto. Ho insistito pure attraverso il collo­quio con lui per

il cambiamento del trattamento farmacologico, impostato sui neurolettici e

quasi senza antidepressivi, sperando che egli potesse uscire dalla crisi.

La

mia valutazione di allora è dunque da considerare un atto terapeutico fallito,

in quanto egli non ha reagito alla mia proposta in maniera positiva e

strutturante. Il quadro psicopatologico al momento della visita peritale per

l'Assicurazione invalidità era cronicizzato.

Nella

mia valutazione del 29.04.2004, scrivo che egli non ha ripreso il la­voro nemmeno

a tempo parziale come da me auspicato a dicembre 2003.

In

quel momento chiedo alla Dr.ssa __________ il cambiamento della farmacoterapia

e insisto pretendendo la ripresa della capacità lavorativa al 50% entro 8

settimane: questo non perché vedo il paziente migliorato, ma per­ché spero che

egli reagisca al mio intervento, trovando il coraggio di ri­provare!

Nel

mese di settembre 2004, rivedo il paziente, ed egli ha tentato la ripre­sa

della capacità lavorativa al 50% da circa 3 mesi da allora.

Questo

mi dà coraggio di insistere con lui per un'ulteriore ripresa della capacità lavorativa

ipotetica verso il 100% perla fine di novembre.

Purtroppo,

quest'ultima non è mai avvenuta: egli mi ha detto allora che il 50% che aveva

ripreso era fasullo, che non riusciva a fare niente, che si era sforzato ma non

credeva di farcela.

Era

piuttosto risentito e faceva degli sforzi per essere lasciato in pace

dall'assicurazione (pensai: me compresa, vista la mia insistenza).

Questa

evoluzione infausta con la ripresa della capacità lavorativa al 50% forzata e

teorica di breve durata, comunque fallita in breve tempo (egli era gerente del

bar e rispondeva solo davanti a se stesso se c'era o non c'era, non avendo un

datore di lavoro che lo controllasse!) mi ha fatto concludere nella perizia Al,

che l'assicurato, di fatto, non ha ripreso realmente la capacità lavorativa

nemmeno a tempo parziale e che l'incapacità lavorativa per malattia era

completa dall'ottobre 2003."

(Doc.

AI 46-1+2)

Nelle

sue “Annotazioni” del 23 aprile 2007 il dr. __________ del SMR ha osservato:

" Dalla lettura degli atti all'incarto risulta che l'Ass.

__________ abbia riconosciuto i seguenti periodi di incapacità lavorativa

IL: - 100

% sino al 30.04.2004

-

50 % dall' 01.05.2004

-

0 % dal 01.10.2004

Dall'inchiesta

del servizio ispettorato (13.07.2006), l'A ha avuto un rendimento del 50% da

maggio 2004 a maggio 2005.

Secondo

la perizia della Dr.ssa __________ (23.11.2005) sono stati stabiliti i seguenti

gradi di incapacità lavorativa:

IL: - 100

% dall'ottobre 2003.

In

data 13.11.2006 I'UAI chiede alla Dr.ssa __________ le ragioni della

discrepanza tra quanto certificato da lei e la CL messa in evidenza dall'inchiesta

dell'ispettorato.

In

risposta a questa domanda di precisazioni, la psichiatra comunica che il

tentativo di una ripresa della capacità lavorativa al 50 %, forzata e teorica,

è stata infausta e di breve durata e che l'A non ha ripreso realmente la CL

nemmeno a tempo parziale e che l'IL per malattia era completa dall'ottobre

2003.

Valutazione

Sulla

base di quanto stabilito dalla perizia psichiatrica della Dr.ssa __________

(23.11.2005) e del suo successivo rapporto medico del 17.11.2006, possiamo concludere

che l’A è da considerare totalmente inabile in qualsiasi attività professionale,

a decorrere dall'ottobre 2003." (Doc. AI 55-1)

Di

conseguenza, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 25 aprile 2007, ha concluso

per l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2004 sino

al 31 luglio 2005, e di una prestazione intera dal 1 agosto 2005 (doc. AI 56,

consid. 1.1).

Nell’ambito

della procedura di osservazioni la Cassa Pensioni ricorrente ha fatto pervenire

uno scritto 5 luglio 2007 del dr. __________, psichiatra di __________, del seguente

tenore:

" (...)

Schlussfolgerungen:

Die

beiden Berichte von der behandelnden Psychiaterin Frau Dr. med. __________ sind

sehr knapp gehalten, insbesondere geben sie keine Angaben darúber, wie sich der

Versicherte im Alltag benimmt, wie er seine Freizeit verbringt. Auch finde ich

keinen objektiven Psychostatus, es sind praktisch nur die Angaben ihres

Patienten wiedergegeben.

Auch

im Gutachten von Frau Dr. __________ fehlen mir Berichte über das Alitagsleben,

die Freizeit wie auch die Art der Beziehung zu seiner jetzigen Frau, welche offenbar

vermehrt im Geschäft des Versicherten aktiv geworden ist.

Der

Alkoholkonsum soll zum Zeitpunkt der Begutachtung sistiert worden sein; dies

wurde nicht überprüft und ich kann nicht nachvollziehen, wie eine Gutachterin

schreiben kann, dass ihr Explorand aufhören muss zu arbeiten, weil die

Arbeitsumgebung ihn zum Alkoholkonsum verführe.

Diese

sicher schon länger bestehende Alkoholabhängigkeit wurde in den Betrachtungen

von beiden Psychiaterinnen wenig einbezogen. Er spielte sicher, in der depressiven

Entwicklung eine Rolle, man kann in solchen Fällen nie genau sagen, was zuerst

ist, der Alkohol oder die Depression, denn alkoholkranke Menschen werden

depressiv, haben Schuldgefühle, fühlen sich ohnmächtig, deren Beziehungen werden

betastet.

Die

Erklärungen der Gutachterin zu ihren Widersprüchen bei der Beurteilung zuhanden

der Allianz und im Gutachten für die IV sind wenig konsistent, es ist ja gerade

so, dass eine Gutachterin die AF medizinisch-theoretisch beurteilen muss und

nicht danach, ob ein Versicherter die Arbeit dann wirklich auch aufnimmt. Es

ist denkbar, dass der Versicherte sich heute mehr mit Haushalt und der

Erziehung der Tochter abgibt, die einiges jüngere Ehefrau dafür umso mehr im

Nightclub arbeitet.

Verschiedene

Fragen bleiben trotz Gutachten offen, es ist für mich schwierig, den

Versicherten, dessen Arbeitsfähigkeit aus dem Dossier abschliessend zu

beurteilen.

Unter

der Annahme, dass der Versicherte keinen Alkoholkonsum mehr betreibt (Es bleibt

bei mir allerdings ein Zweifel, ob Herr PI 1 nicht doch wieder Alkohol konsumiert,

deswegen depressiv ist und Schuldgefühle äussert),und trotzdem mittelgradig

depressiv ist, ergibt sich medizinisch­theoretisch eine Arbeitsfähigkeit in

seinem Beruf von 50%, wobei die Ängstlichkeit, die Tendenz zurn Rückzug dafür

entscheidend sind (wegen der vielen Kunden, was allerdings schon früher, als

noch keine Krankheit vorlag, der Fall war).

In

angepassten Tätigkeiten, ohne viele soziale Kontakte, wo er seine Ängste nicht

überwinden muss, ist er zu mehr fähig. Im Übrigen nehmen beide Psychiaterinnen

zur Frage der Leistungsfähigkeit in angepassten Tätigkeiten keine Stellung.

Die

Restarbeitsfähigkeit in der bisherigen Tätigkeit beziffere ich auf mindestens

50%, in angepasster Tätigkeit auf über 70%.

Ihre

Zusatzfragen kann ich wie folgt beantworten:

1. Zu welchem Zeitpunkt bestand erstmals eine

Arbeitsunfähigkeit von mindestens 20% aufgrund der psychischen Beschwerden?

100% ab 20.10.03 entsprechend vertrauensärztliche

Untersuchung von Frau __________ zuhanden der Allianz-Versicherung.

Considerandi

2.

Kann oder konnte davon ausgegangen werden, dass

der Versicherte jemals wieder die volle (d.h. 100%-ige) Arbeitsfähigkeit erlangen

wird?

Da der Versicherte schon Ober Jahre an wiederkehrenden

depressiven Störungen gelitten hat, trotzdem voll gearbeitet hat, stelle ich

eine optimistische Prognose, dass er wieder volle Arbeitsfähigkeit erreichen

könnte.

3.

Besteht eine eigenständige

psychische Krankheit?

Es besteht keine eigenständige psychische Krankheit,

die depressiven Störungen vermischen sich mit der Alkoholproblematik.

4.

In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit

als Buffetbursche zumutbar?

70%.

5.

In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit als Kellner zumutbar?

50%

(da hat der Versicherte intensivere Kundenkontakte).

6.

In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit

als Barkeeper zumutbar?

50%

(dito).

7.

In welchem Ausmass ist eine Tätigkeit als Gérant einer Bar / Café zumutbar?

Mindestens

50%." (Doc. AI 62-7+8+9)

In

proposito, nelle sue “Annotazioni” del 2 agosto 2007, il dr. __________ del SMR

ha considerato quanto segue:

" (...)

Valutazione

Le

considerazioni dello scritto del Dr __________ non possono essere prese in considerazione

in quanto non sono le conclusioni di una valutazione peritale coerente.

In

effetti non sono citate né l'anamnesi intermedia, né l'evoluzione del decorso

della malattia, né descritto lo stato oggettivo attuale.

Il

perito nega la presenza di una vera patologia psichiatrica, ritenendo la

dipendenza all'alcol come principalmente responsabile dei disturbi psichici,

benché non possa quantificarli sia nell'origine che come conseguenza di una

patologia psichica.

Inoltre

si tratta di una valutazione diversa di una patologia, che viene così valutata

in maniera discordante.

Il

Dr. __________ critica il grado di IL certificato dalla Dr.ssa __________ ma

non spiega come può giudicare l'A abile al 50% o 70 %, senza aver descritto un

miglioramento dello stato di salute sia nell'anamnesi che nello stato clinico.

Rimangono

dunque valido il grado di IL finora riconosciuto." (Doc. AI 66-2)

Di

conseguenza, l’Ufficio AI, con l’atto impugnato del 22 agosto 2007, ha

confermato il progetto di decisione e con esso l’attribuzione delle prestazioni

(cfr. doc. AI 68 e consid. 1.2).

2.8

Con

il presente ricorso la Cassa pensioni dell’assicurato contesta le conclusioni

dell’amministrazione rimproverandole in sostanza di non aver valutato esaurientemente

le condizioni di salute del richiedente (I; cfr. sopra consid. 1.3).

La

Cassa, allegato nuovamente il referto del dr. __________ del 5 luglio 2007, ha prodotto

un successivo certificato del medesimo specialista datato 25 ottobre 2007 del

seguente tenore:

" In ihrem Schreiben vom 22.10.07 baten Sie mich, auf die

Gegendarstellung des Arztes des RAD Tessin, Dr. __________ vom 02.10.07 Stellung

zu beziehen:

- die verschiedenen Aussagen, der

Versicherte habe kein Alkoholproblem, sind wenig glaubhaft, in keinem Dokument

wurden die Leberwerte inklusive CDT und MTV beigebracht, sodass es nicht bewiesen

ist, dass Herr PI 1 nicht doch Alkohol konsumiert.

- Ich habe die Diagnose in Frage

gestellt, da sich bei Alkoholkranken immer ein Syndrom einstellt mit

rezidivierenden Depressionen, und man nicht sagen kann, was zuerst ist, der

Alkohol oder die Depression, beides gehört zum Alkoholabhängigkeitssyndrom.

- Dass von der behandelnden Ärztin die

Persistenz eines Alkoholproblems bei ihrem Patienten bestritten wird, kann man

glauben oder nicht, eine Sicherheit besteht erst durch das Beibringen von Laborresultaten

(siehe oben).

- Das Arztzeugnis von Hausarzt des

Versicherten hat denselben Mangel wie die andern oben zitierten Aussagen: es

fehlen die mit Laborwerten untermauerten Leberwerte (ich wiederhole: inklusive

CDT, MCV), welche unabdingbar sind für den Beweis dafür, dass das Alkoholproblem

nicht weiter besteht.

- Unter der Annahme, dass die

Arbeitsfähigkeit des Versicherten effektiv nicht eingeschränkt ist durch

übermässigen Alkoholkonsum (was noch zu beweisen wäre), besteht eine

rezidivierende depressive Störung (die ängstlich­phobische Persönlichkeit kommt

versicherungstechnisch nicht in Betracht: eine Persönlichkeitsstörung besteht

seit Abschluss der persönlichen Entwicklung, seit dem ErwachsenenaIter, und

trotzdem konnte Herr PI 1 arbeiten), zum Zeitpunkt des Entscheides für

Leistungen von Seiten der IV wurde die Depression als mittelschwer beurteilt,

was aus gutachterlicher Sicht eine 50%-ige Arbeitsunfähigkeit nach sich zieht,

nicht eine 100%-ige." (Doc. VIII/bis)

Con

riferimento al certificato medico del 5 luglio 2007 il dr. __________ del SMR

ha così osservato in data 2 ottobre 2007:

" (...)

In sede di osservazione viene presentata una valutazione sugli atti da

parte del __________ tramite la RI 1 del 5.7.2007:

il

dr. __________ insinua che l'assicurato potrebbe continuare l'abuso etilico con

seguente influsso negativo sulla patologia psichiatrica e la seguente capacità

lavorativa. In seguito sviluppa in modo autonoma questa sua tesi ponendo la

diagnosi di disturbo depressivo associato a problematica etilica e negando di

seguito una IL maggiore.

In

sede di ricorso la RI 1 riprende in modo acritico le indicazioni del dr. __________

giustificando il ricorso alla decisione UAI.

Valutazione:

la

documentazione a disposizione mostra che secondo le indicazioni della curante e

della perita l'assicurato avrebbe sospeso il consumo etilico già nel 2004.

Inoltre in nessuna delle valutazioni eseguite dalla dr.ssa __________ veniva

sospettata la continuazione di un consumo etilico inadeguato. Da parte della

curante (la quale mi ha contattato telefonicamente in data odierna) viene

categoricamente smentita una problematica etilica persistente. In queste

condizioni non posso condividere le critiche del dr. __________ circa la

problematica etilica. Ritengo la valutazione del dr. __________ arbitraria e

priva di dati oggettivi." (Doc. IV/1)

Dal

canto suo l’assicurato in sede di ricorso ha prodotto un certificato medico del

10.

ottobre 2007 del dr. __________, suo medico curante, del seguente tenore:

" Con il presente si certifica che seguo il signor PI 1

dal 2000 e dagli esami del sangue da me effettuati a più riprese non sono mai

emerse alterazioni patologiche che facessero pensare ad una dipendenza dell'alcool

ed in particolare, un alcolismo cronico.

Il

paziente a suo tempo fu pure ricoverato presso i servizi della __________ e nel

rapporto finale, come pure negli atti, non risulta che il signor PI 1 sia

un'alcolista cronico.

Inoltre

dal profilo clinico egli non dimostra le classiche stigmate che presentano i pazienti

in questo caso.

Restando

naturalmente a disposizione per ulteriori informazioni, saluto cordialmente."

(Doc. V/2)

2.9

Deve

essere premesso che per la giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento

delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p.

109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi

sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del

23.

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale,

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversiche-rung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

2.10

Nella

fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente fatto proprie le conclusioni della

dr.ssa __________ per la quale l’assicurato, a dipendenza delle patologie depressive

di cui è sofferente, presenta un’inabilità lavorativa completa dall’ottobre

2003.

Questo

TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assi-curato è stato accuratamente

vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, non ha motivo per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione sulla scorta

dei certificati medici agli atti, della perizia esperita dalla specialista in

psichiatria e dell’esame del medico SMR.

Tali

valutazioni sono in effetti da considerare complete ed esaustive e quindi rispecchianti

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In

effetti, dall’inserto emerge che il richiedente soffre di “sindrome

depressiva ricorrente, disturbo di personalità ansioso-fobico” (doc. AI 16-7).

Tale

patologia è presente, a detta della sua psichiatra curante, almeno dall’ottobre

2003, pur avendo già avuto delle manifestazioni depressive precedenti, e

sarebbe stata scatenata, con relativo scompenso psicoemotivo, dalla morte della

madre cui l’interessato era molto attaccato. Secondo la dr.ssa __________,

malgrado le cure il paziente manifesterebbe una tensione psichica con insonnia

resistente, crisi d’ansia ed uno stato di inibizione psicofisica tali da

renderlo incapace di concentrarsi su un’attività lavorativa (cfr. doc. AI 1-9).

Onde

chiarire esaustivamente le condizioni del richiedente l’amministrazione, ha,

come detto, fatto esperire una perizia specialisitica dalla dr.ssa __________.

Nel suo referto del 23 novembre 2005 la psichiatra ha esposto come dal 1997

persiste un’evoluzione depressiva cronicizzatasi su un terreno di personalità

fragile, nevrotica, ansioso-fobica. Malgrado le cure, la depressione altera le

capacità di adattamento dell’assicurato, il quale presenta un impoverimento del

funzionamento globale con manifestazioni ansioso-fobiche e depressive dominanti

il quadro psico-patologico precludendogli la possibilità di ripresa della capacità

lavorativa. Ne deriva un’inabilità lavorativa totale, dall’ottobre 2003 (doc.

AI 16-7; cfr. sopra consid. 2.7). Nelle sue osservazioni all’AI del 17 novembre

2006, la dr.ssa __________ ha confermato la sua conclusione di inabilità totale

dall’ottobre 2003 osservando come i tentativi di ripresa lavorativa, messi in

atto nel 2004, anche su sua spinta, si erano rivelati fallimentari (doc. AI 46;

consid. 2.7).

Ora,

questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di

fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il rapporto peritale eseguito dalla

dr.ssa __________ (doc. AI 40; cfr. sopra consid. 2.7 e 2.9).

Detto

rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita della

paziente avvenuta l’8 settembre 2005 e un’attenta valutazione della

documentazione agli atti, su vari esami psicodiagnostici, e risulta nelle sue

motivazioni così come nelle sue conclusioni privo di contraddizioni, completo

ed esaustivo. La specialista spiega del resto in modo chiaro i motivi per cui

l’assicurato è da ritenere inabile in misura totale in qualsiasi attività

lucrativa. Di conseguenza a tale perizia va senz’altro attribuito pieno valore

probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid.

2.7

e 2.9).

Del

resto, tali conclusioni sono essenzialmente confermate anche dalla psichiatra

curante dell’assicurato. In effetti, la dr.ssa __________, sia nel rapporto

all’AI del 2 febbraio 2005 (doc. AI 5-3) che in quello del 24 luglio 2006 (doc.

AI 41-1), conferma la diagnosi di gravi ansie con stati paranoidi con tendenza

al peggioramento e, quindi, la conclusione di totale inabilità lavorativa (cfr.

consid. 2.7).

Alla

luce della documentazione medica agli atti e in particolare della dettagliata

perizia della dr.ssa __________, il medico SMR dr. __________ ha pertinentemente

rilevato che l’assicurato, portatore delle descritte patologie psichiatriche, era

da ritenere inabile nella misura completa (doc. AI 55-1). Ora, questo TCA non

intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è

pervenuto il dr. __________ nel suo rapporto del 23 aprile 2007 (doc. AI 55;

cfr. consid. 2.7). Detto rapporto infatti si basa su un’attenta valutazione

degli atti medici e non è del resto contraddetto da alcun altro parere medico

acquisito agli atti.

d’altra parte alle conclusioni tratte dall’amministrazione sulla base della documentazione

agli atti può mutare il parere espresso dal dr. __________, psichiatra di

fiducia della Cassa Pensione ricorrente, negli scritti del 5 luglio e 25

ottobre 2007 (doc. AI 62 e VIII/bis; cfr. consid. 2.7 e 2.8).

Il

referto del 5 luglio 2007 infatti – che peraltro è stato allestito unicamente

sulla base degli atti, senza una visita diretta del paziente -, nega

addirittura la presenza di una vera patologia psichiatrica di rilievo (questo

in contrasto con la valutazione peritale della dr.ssa __________ e dei

certificati della dr.ssa __________) ritenendo che i disturbi lamentati

dall’assicurato siano piuttosto da ricondurre alla dipendenza dall’alcol. Circa la capacità lavorativa, il dr. __________ si esprime

quantificandola nella misura del 50% o addirittura 70% (cfr. sopra consid. 2.7).

Ora,

nella misura in cui tale certificato addirittura neghi la presenza del disturbo

psichiatrico che, a detta degli altri specialisti interpellati, esiste in

maniera inequivocabile sin dall’ottobre 2003, essendo peraltro costantemente monitorato

da regolari consulti e curato mediante una terapia di sostegno psichiatrica

oltre che da una terapia farmacologica, non merita di essere considerato da

questo Tribunale.

Del

resto nelle sue annotazioni del 2 agosto 2007 il medico SMR dr. __________ ha

preso posizione in modo convincente sulle critiche

mosse dal dr. __________, psichiatra di fiducia della ricorrente, il quale –

sia nuovamente rilevato - non ha nemmeno mai visitato l’assicurato (doc. AI 66; cfr. sopra consid. 2.7). Il

medico SMR ha coerentemente osservato come tale

rapporto medico lasci perplessi nelle sue conclusioni, sia il frutto di una

valutazione poco coerente, non essendo menzionate né l’anamnesi intermedia nè

il decorso della malattia o descritto lo stato oggettivo attuale. Del resto le

conclusioni del dr. __________ in merito all’inabilità lavorativa riconosciuta

“solo” nella misura del 30-50%, non possono essere seguite giacchè non motivate

o sostanziate da argomentazioni valide, segnatamente con riferimento ad un

presunto miglioramento riscontrato nelle condizioni dell’assicurato successivamente

alla perizia eseguita dalla dr.ssa __________, cui invece, sia ribadito, va riconosciuta

forza probatoria piena. Del resto detto sanitario non

prende in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate

dalla perizia della dr.ssa __________ e non menziona elementi tali da

modificare le conclusioni cui è giunta la medesima specialista. Analoghe

osservazioni si impongono con riferimento allo scritto aggiuntivo del 25

ottobre 2007 del dr. __________ prodotto di fronte al TCA (cfr. doc. VIII/bis;

consid. 2.8).

Quanto

infine alla tesi, sostenuta dal dr. __________, per cui i disturbi psichici sarebbero

principalmente da ricondurre alla dipendenza dall’alcool, la stessa, definita

arbitraria e priva di dati oggettivi dal dr. __________ del SMR (cfr. IV), non

può essere fatta propria dal TCA.

A

parte il fatto che non risulta per nulla evidente su quale base lo specialista

tragga una siffatta conclusione, la stessa viene comunque smentita dalle

dichiarazioni dei medici curanti dell’assicurato e della dr.ssa __________, per

i quali l’interessato avrebbe sospeso il consumo etilico già nel 2004. Anche il

medico curante generalista del richiedente, dr. __________, nel suo certificato

del 10 ottobre 2007 prodotto in corso di causa, precisato di aver in cura PI 1

dal 2000, esclude tassativamente una dipendenza dell’alcool, l’interessato non

presentando alcun segno in tal senso e non essendo mai stato rilevato alcun

valore negli esami del sangue che potesse in qualche modo lasciar concludere in

quel senso (doc. V/2; cfr. consid. 2.8). Alla luce di queste conclusioni,

l’allegazione ricorsuale, per cui per escludere la sussistenza di una

dipendenza dall’alcool sarebbero necessari i valori di laboratorio epatici

(cfr. VIII), si rileva destituita di fondamento.

Non

è superfluo in questa sede evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto

2006.

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra

il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad

una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute

sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel. (…)."

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Alle citate valutazioni del dr. __________ e del __________ del SMR,

eseguite dopo approfondito esame degli atti, che non evidenziano contraddizioni

e non si possono affermare essere fondate su accertamenti di fatto errati, può

quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai

ricordati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

del resto la Cassa ricorrente fa valere, nel suo ricorso, altri argomenti o

elementi che possano in qualche modo inficiare le suesposte conclusioni. Inconferenti

risultano in particolare le critiche formulate, del tutto gratuitamente, ai

referti delle psichiatre dr. __________ e dr. __________.

Ne

discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, è da ritenere dimostrato, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), dal mese di ottobre 2003 e sino al momento determinante

dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l’assicurato

presentava una totale incapacità nella sua attività lavorativa precedente e in

ogni altra, fatto salvo per il periodo dal maggio 2004 al maggio 2005 allorquando

l’inabilità lavorativa era quantificabile nel 50%.

Visto

quanto sopra, a giusta ragione, quindi, l'Ufficio AI ha accolto la domanda di

prestazioni e riconosciuto a PI 1 una mezza rendita di invalidità dal 1 ottobre

2004.

sino al 31 luglio 2005 e una rendita intera dal 1. agosto 2005. La

decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

Inoltre,

a PI 1, chiamato in causa e rappresentato da un legale, il

quale ha postulato la reiezione del gravame, deve essere riconosciuta

un’indennità di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a

carico della ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das

Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239

con riferimenti; in ambito art. LAVS 52 cfr. STFA inedite 26

agosto 2002 nella causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa

S, K 8/06, consid. 7 ).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della Cassa Pensione RI 1 che verserà

inoltre a PI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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