32.2007.303
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25 giugno 2008Italiano37 min
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Numero d'incarto:
32.2007.303
Data decisione, Autorità:
25.06.2008, TCA
Titolo:
Negato il diritto a rendita essendo il grado d'invalidità non pensionabile. Anche ritenendo l'incapacità lavorativa certificata dal perito psichiatra senza tuttavia applicare la giurisprudenza federale in materia di dolore somatoforme, dopo la valutazione economica risulta un grado non pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
GRATUITO PATROCINIO
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.303
FS/td
Lugano
25 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco
Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 agosto 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di febbraio 2006 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) dorsalgia cronica (…)”
(doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – tra cui una perizia psichiatrica, una valutazione
della capacità funzionale (EFL) e un rapporto professionale –, con decisione 28
agosto 2007 (doc. AI 42/1-3), preavvisata con progetto 5 ottobre 2006 (doc. AI
16/1-2), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado
d’invalidità non pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e il
reddito ipotetico da invalido – ha postulato il diritto ad una mezza rendita
d’invalidità dal 1. febbraio 2006.
Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con scritto 28 settembre 2007 egli ha
trasmesso al TCA il relativo certificato.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione.
1.5. Con
lettera 12 ottobre 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA
il rapporto medico 10 ottobre 2007 del dr. __________.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06;
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
L’assicurato
postula il diritto ad una mezza rendita dal 1. febbraio 2006.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nel
caso concreto il dr. __________, medico generico del SMR (sul diritto degli
assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008
IV Nr. 13), nelle annotazioni 30 giugno 2006 ha rilevato che:
"
(…)
Si tratta di un assicurato che lamenta due diagnosi
alla base del suo alterato stato di salute. Una patologia reumatica (dorsalgia
cronica dal 2001), una patologia psichiatrica di tipo ansioso-depressiva.
Per quanto riguarda l'aspetto reumatologico, il dr. __________
sottolinea che non ha mai dichiarato una IL, nell'ambito delle ricerche era
stata eseguita una visita neurologica che non ha mostrato aspetti degni di
rilievo, in definitiva non vi erano nemmeno i presupposti per una diagnosi di
fibromialgia.
Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico i curanti
del __________ concludono per una IL completa auspicando una rendita intera.
La conclusione, oltre che non pertinente agli estensori
del giudizio clinico, sembra quantomeno affrettata.
In primo luogo non si capisce se le loro conclusioni
siano solo di ordine psichiatrico, avendo riportato nel rapporto entrambe le
diagnosi ritenute invalidanti, o se riguardino solo l'aspetto psichiatrico.
Nel primo caso il loro sarebbe un giudizio generale
sulla condizione reumatologica e nel frangente il giudizio specialistico
sarebbe contrastante, andrebbe quindi dedotta una componente invalidante; nel
secondo caso il giudizio finale sembra poco documentato ed approfondito.
Stando alla definizione ICD-10 la sindrome
ansioso-depressiva è tale quando i sintomi dell'ansia e della depressione non
sono così gravi da giustificare una diagnosi in tale senso che altrimenti andrebbe
iscritta singolarmente come condizione morbosa, questo vuol dire che la
sintomatologia non è di entità tale da supporre una invalidità o almeno
sicuramente non in grado completo.
La diagnosi psichiatrica lascia quindi dei dubbi circa
le conclusioni cui perviene.
Ritengo indicata una perizia psichiatrica dal dr. __________.
In seguito se la IL non sarà completa potremo
eventualmente convocare l'assicurato per una visita presso il SMR per una
valutazione fisiatrica.
(…)." (doc. AI 11/1)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 12/1-2).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 5 settembre
2006 (doc. AI 13/1-7) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, le constatazioni
oggettive e posta la diagnosi di “sindrome da dolore somatoforme (ICD 10:F45.4)
– sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2) di gravità lieve” – circa le
conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso:
"
(…)
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute
ai disturbi constatati:
Il periziando, dall'anno 1998, manifesta sintomi
psichici, non di entità importante, di natura ansiosa e depressiva; non
presenta alterazioni significative d'altro tipo della propria sfera
psichica-personalità.
Dall'anno 2001 accusa una sintomatologia algica, pure a
mio parere non di entità rilevante però tendente alla cronicizzazione, che non
può essere completamente spiegata da una malattia somatica in quanto vi
concorrono, principalmente, le difficoltà psicosociali-culturali (infruttuosa
ricerca di un posto di lavoro, fallimento del matrimonio, acculturazione).
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
Fatti
I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati,
compromettono nella misura del 20-25% la sua capacità lavorativa nella sua
attività o nelle altre a lui idonee.
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado
di sopportarne i disturbi psichici?
Il periziando non ha un ambiente di lavoro.
(…)
1. È possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in cor-
so? Ne sono previsti?
Sono da prendere in considerazione mediante
coinvolgimento dell'OP/CIP (cito a questo proposito le parole del periziando… "anni
e anni che cerco un lavoro leggero, … però non trovo niente"…).
Considerandi
2.
È possibile migliorare la capacità di lavoro sul
posto di lavoro attuale?
-------------------------
3.
L'assicurato è in grado di
svolgere altre attività?
Dal lato psichico sì, per i
dettagli e la percentuale vedi più sopra.
(…)." (doc. AI 13-6)
L’Ufficio
AI, con progetto di decisione 5 ottobre 2006 (doc. AI 16/1-2) – viste le
annotazioni 19 settembre 2006 del dr. __________: “(…) perizia esaustiva e
condivisibile nelle conclusioni. IL 20% dal 1998 di natura psichica per ogni
attività. (…)” (doc. AI 15/1) –, ha negato il diritto a prestazioni.
A
seguito delle osservazioni interposte personalmente (doc. AI 19/1) e del colloquio
20.
ottobre 2006 (doc. AI 21/1-2), l’Ufficio AI, ha poi predisposto una visita
presso il SMR e una valutazione EFL presso la clinica di __________ (doc. AI
26/1, 27/1, 30/1 e 31/1-2).
Il
dr. __________, medico SMR (reumatologo medico chirurgo, specialista medicina
interna; sul diritto degli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel rapporto 21 dicembre 2006 (doc.
AI 29/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) sindrome fibromialgica secondaria
a sindrome mista ansioso-depressiva di grado lieve (…)”, quella ulteriore senza
influsso sulla capacità lavorativa di “(…) toracalgie aspecifiche ricorrenti
(…)” e ritenuti i seguenti limiti funzionali “(…) necessita di frequenti cambi
di posizione. Deve evitare posizioni statiche della schiena. Impossibilità nel
sollevare con le braccia pesi superiori ai 10 kg. Pause quotidiane frequenti
(2-3 pause la mattina e 2-3 pause il pomeriggio) per ridurre la sensazione di
dolore e stanchezza. (…)” (doc. AI 29/1) – ha espresso la seguente conclusione:
"
(…)
Assicurato di 47 anni in buone condizioni generali. Dal
2000.
soffre di artromialgie aspecifiche già indagate sia dal punto di vista
strumentale che clinico reumatologico senza alcun esito diagnosticio. Buona la
mobilità complessiva senza grossolani limiti. Le caratteristiche cliniche e
l'aspetto sono riferibili ad una spiccata sindrome fibromialgica. Tale sintomatologia
limita la qualità di vita dell'assicurato. Lo stesso riferisce di non riuscire
a svolgere le attività quotidiane casalinghe. Necessita di frequenti periodi di
riposo sia nelle ore della mattina che nel pomeriggio. L'assicurato riferisce
di non essere in grado di sollevare pesi maggiori a 5 kg in contraddizione con
quanto valutato clinicamente e di non riuscire a sollevare le borse della spesa
o più di una bottiglia di acqua. Non riesce ad eseguire lavori leggeri e
pesanti con gli arti superiori. Anche la posizione seduta risulta impossibile
per la comparsa di dolore dopo pochi minuti. I disturbi del sonno ricorrenti
sostengono la sensazione di importante astenia che accompagna tutta la
giornata. Nel periodo freddo la sintomatologia tende a peggiorare.
Al momento della valutazione clinica l'assicurato è
affetto da una S. fibromialgica senza carattere invalidante. L'assicurato
riferisce di aver tentato più provvedimenti terapeutici farmacologici allo
scopo di rilassare la muscolatura. Tutti i provvedimenti terapeutici non hanno
avuto alcun beneficio. Cicli di fisio e masso terapia non hanno portato ad
alcun beneficio. Si ritiene opportuna una valutazione della capacità funzionale
lavorativa residua.
(…)." (doc. AI 29/3)
Il
dr. __________, medico responsabile EFL della clinica di __________, nella
valutazione della capacità funzionale (EFL) 1. marzo 2007 (doc. AI 35/1-10), posta
la diagnosi di “(…) sindrome da dolore cronico somatoforme, persistente, con
sviluppo di una fibromialgia generalizzata nel contesto di una sindrome ansioso-depressiva,
seguito presso il Servizio __________ di __________ dal 2000 – sindrome toraco
e lombovertebrale cronica recidivante, su una leggera scoliosi destro convessa
della colonna toracale ed iniziali alterazioni degenerative con spondilosi
anteriore a livello della parte alta della colonna toracale (…)” (doc. AI
35/1), ha concluso per una esigibilità di un’attività in un lavoro leggero
durante tutto il giorno (doc. AI 35/2).
Il
dr. __________, nel rapporto 7 marzo 2007 (doc. AI 36/1-2), ha formulato la seguente
raccomandazione:
"
(…)
Si tratta di un assicurato, già sottoposto a perizia
psichiatrica da parte del dr. __________ le cui diagnosi finale (sindrome mista
ansioso-depressiva di grado lieve; sindrome da dolore somatoforme) in sostanza
per la loro entità ed esigibilità per sforzo di volontà atto a superare le
difficoltà lamentate, non comporterebbero una tutelabilità AI.
In considerazione del quadro clinico riportato nei
certificati medici agli atti è stato sottoposto anche ad una perizia
reumatologica senza alcun esito diagnostico in tale direzione comunque
indicativa per sostenere l'esigenza di terapie specifiche per migliorare il proprio
stato di salute e di ulteriori esame EFL per valutare le reali capacità fisiche
residue.
Per quest'ultimo motivo, l'assicurato, è stato
sottoposto a valutazione EFL durante il quale ha mostrato una generale
collaborazione solo a seguito di più richiami da parte degli operatori
(elemento evidenziabile anche dalla lettera del medesimo alla nostra
attenzione).
In conclusione non abbiamo motivi per dubitare degli
esiti dell'esame EFL che per la sua modalità di esecuzione, nei risultati, è da
considerare obiettivo e scarsamente influenzabile da fattori esterni.
In base ai vari accertamenti eseguiti, l'assicurato
risultata completamente abile in attività di tipo leggero, ovvero con una
capacità di trasportare pesi davanti al corpo con due mani fino a 15 kg, dubbia
la limitazione in posizione accovacciata: in considerazione della sua precedente
attività di sarto egli è, quindi, da considerarsi completamente abile.
Rimangono esigibili le proposte atte a migliorare lo
stato di salute che vanno dall'attività fisica ricondizionante al miglioramento
delle cognizioni ergonomiche.
(…)." (doc. AI 36/2)
L’Ufficio
AI – visto anche il rapporto finale 4 giugno 2007 della consulente in integrazione
professionale (doc. AI 40/1-4) –, con decisione 28 agosto 2007 (doc. AI
42/1-3), ha negato il diritto a prestazioni.
2.7
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002.
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria
fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può
essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui
l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.8
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale rileva quanto segue.
Il
dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 23 febbraio 2006
(doc. AI 4/1-3), posta la diagnosi di toracalgie, cervicalgie e lombalgie recidivanti
dal 2001 e tendenza al reumatismo delle parti molli da febbraio 2005, non si è
espresso sulla capacità lavorativa.
Anche
nei seguenti certificati, 20 ottobre 2006 e 18 settembre 2007 (doc. AI 22/1 e
B), il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa è si è
limitato a sostenere in modo del tutto generico che la situazione tende a
peggiorare.
Il
dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto medico 6
marzo 2006 ha osservato che “(…) non ho mai dichiarato un’incapacità lavorativa
a questo paziente di professione sarto (…)” (doc. AI 6/1).
In
precedenza, il dr. __________, nel rapporto 17 dicembre 2001, aveva concluso
che “(…) non vi sono incapacità lavorative. Il paziente è abile al lavoro nella
forma completa per quanto riguarda le problematiche reumatologiche (…)” (doc.
AI 4/18) e, nel rapporto 28 febbraio 2005 (doc. AI 4/15), non si era espresso
sulla capacità lavorativa.
Questo
Tribunale, vista la valutazione del dr. __________, ritenute le conclusioni del
dr. __________ (doc. AI 29/3 riprodotto in esteso al consid. 2.6) e considerata
la valutazione della capacità funzionale (EFL) (doc. AI 35/1-10), deve concludere
che dal punto di vista reumatologico non vi è alcuna inabilità al lavoro.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore
rapporto 10 ottobre 2007 (VIII/Bis) nel quale – posta la diagnosi di fibromialgia
–, ancora una volta, il dr. __________ non si è espresso sulla capacità
lavorativa.
Il
dr. __________, nella perizia 5 settembre 2006 (doc. AI 13/1-7) – posta la diagnosi
di sindrome da dolore somatoforme (ICD 10:F45.4) e sindrome mista ansioso-depressiva
(ICD-10:F41.2) di gravità lieve –, ha concluso che “(…) da un punto di vista
psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è
valutabile al 75-80% (…)” (doc. AI 13-6).
Questo
Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare
una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del
21.
aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI
2000.
pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo
2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine,
va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e
l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65 e STFA del 19
maggio 2006 nella causa O., I 873/05).
Nel
caso concreto – ritenuto che il dr. __________ ha posto la diagnosi di sindrome
da dolore somatoforme, ritenuta invalidante, senza procedere ad un esame
dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale suesposta per ritenere eccezionalmente
inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del
lavoro – ci si potrebbe chiedere se l’incapacità lavorativa attestata dal
perito (che ha considerato entrambe le diagnosi di sindrome da dolore somatoforme
(ICD 10:F45.4) e sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2) di gravità
lieve) sia effettivamente del 20-25%.
Tale
quesito – apparentemente risposto in maniera negativa dall’amministrazione che
l’ha ritenuto abile al 100% in un’atti-vità adeguata e rispettosa dei limiti
funzionali posti (doc. AI 36/2, 40/2 e 42/2) – può qui tuttavia restare
irrisolto perché, come si vedrà al considerando che segue, in ogni caso il grado
d’invalidità non è pensionabile.
2.9
Si
tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.9.1
Per
quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali
emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.
54'176.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 40/3 e 41/1-3).
Questo
importo non è stato contestato dall’assicurato.
2.9.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa
Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi
sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U
8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il
TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
2.9.3
Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,
un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.
Aggiornando
questo dato al 2005 e riportandolo su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98),
esso ammonta a fr. 4'819.36 mensili oppure a fr. 57'832.32 per l'intero anno
(fr. 4'819.36 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Volendo
considerare – ipotesi questa la più favorevole per l’assicurato – un’incapacità
lavorativa del 22,5% (il dr. __________ ha indicato una capacità lavorativa del
75-80%), l’importo di fr. 44'820.05 (fr. 57'832.32 ridotti del 22,5%) sarebbe
pari al reddito statistico da invalido (risultato intermedio).
Ritenuto
inoltre che, come osservato dalla consulente in integrazione professionale,
“(…) non esistono indicazioni precise riguardo l’ultimo reddito da abile (…)”
(doc. AI 40/1) e che l’assicurato “(…) ha lavorato sempre a titolo pressoché occupazionale
(…)” (doc. AI 40/2), non va qui applicato alcun gap salariale.
2.9.4
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
La
consulente in integrazione professionale, considerata un’abilità del 100% in
un’attività adeguata, ha applicato una riduzione del 7%: “(…) del 5% per la
limitazione nel porto di pesi – del 2% per l’evitamento delle posizioni
inginocchiate (…)” (doc. AI 40/3).
Ritenuto
che nell’ipotesi qui considerata è stata considerata un’abilità al lavoro in
un’attività adeguata del 77,5% (cfr. consid. 2.9.3) e conformemente alla giurisprudenza
federale – in una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., (I 147/05), il
TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte
federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%) –, questo Tribunale ritiene che, in questa evenienza, sarebbe
giustificata una riduzione del 15%.
Il
reddito da invalido, considerata una riduzione del 15%, ammonterebbe quindi a
fr. 38'097.04 (fr. 44'820.05 ridotti del 15%).
In
conclusione, il grado d’invalidità dell’insorgente – determinato confrontando i
fr. 38'097.04 al reddito da valido, e cioé fr. 54'176.-- (cfr. consid. 2.9.1),
risulterebbe essere del 29.68% ([54'176 – 38'097,04] x 100 : 54'176).
Inferiore
alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità del ricorrente
non aprirebbe nemmeno in questa ipotesi (lo si ribadisce quella a lui più
favorevole) il diritto ad una rendita di invalidità.
Alla
stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche
volendo considerare – ritenuta l’assen-za di indicazioni riguardo al reddito da
abile e considerato che egli ha lavorato sempre a titolo pressoché occupazionale
– il reddito ipotetico da valido uguale a quello ipotetico da invalido. In
questa evenienza – nell’ipotesi a lui più favorevole: capacità lavorativa in
un’attività adeguata del 72,5% e riduzione del 15% – il grado d’invalidità
sarebbe del 37,50%.
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine
con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.
Nella
misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di
invalidità, la decisione 26 agosto 2007 va quindi confermata.
2.10
Con
il ricorso l’assicurato ha chiesto che “(…) venga ordinato un approfondimento
peritale davvero specialistico ed indipendente (…)”.
Va
qui ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame già si è detto che dalla documentazione agli atti non è possibile
concludere per un’inabilità lavorativa dal punto di vista reumatologico (cfr.
consid. 2.8).
Dal
punto di vista psichiatrico – nonostante il perito non abbia proceduto
all’esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente
inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del
lavoro nel caso di una sindrome da dolore somatoforme e/o una fibromialgia
(cfr. consid. 2.8) – il perito ha attestato una capacità lavorativa del 75-80%.
Ritenuto
poi che nella valutazione economica si è ritenuta l’ipotesi a lui più favorevole,
non è necessario procedere agli accertamenti richiesti.
In
particolare il TCA sottolinea che il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb;
sul valore probatorio di rapporti interni vedi inoltre la STF del 14 settembre
2007.
nella causa R., I 143/07).
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.12
Il
ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,
ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno
(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA
del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella
causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA
del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella
causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P
281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29.
giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza
doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso
già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali
emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a
prestazioni ritenuto che egli, da un punto di vista reumatologico non è inabile
al lavoro e da un punto di vista psichiatrico lo è al massimo del 20-25%.
L’assicurato nemmeno ha prodotto documentazione medica contraria: sia il dr. __________,
nei certificati 20 ottobre 2006 e 18 settembre 2007 (doc. AI 22/1 e B), che il
dr. __________, nel rapporto 10 ottobre 2007 (doc. VIII/Bis), non si sono
espressi sulla capacità lavorativa.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle
spese è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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