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32.2007.303

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 giugno 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati,

compromettono nella misura del 20-25% la sua capacità lavorativa nella sua

attività o nelle altre a lui idonee.

3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado

di sopportarne i disturbi psichici?

Il periziando non ha un ambiente di lavoro.

(…)

1. È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in cor-

so? Ne sono previsti?

Sono da prendere in considerazione mediante

coinvolgimento dell'OP/CIP (cito a questo proposito le parole del periziando… "anni

e anni che cerco un lavoro leggero, … però non trovo niente"…).

Considerandi

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale?

-------------------------

3.

L'assicurato è in grado di

svolgere altre attività?

Dal lato psichico sì, per i

dettagli e la percentuale vedi più sopra.

(…)." (doc. AI 13-6)

L’Ufficio

AI, con progetto di decisione 5 ottobre 2006 (doc. AI 16/1-2) – viste le

annotazioni 19 settembre 2006 del dr. __________: “(…) perizia esaustiva e

condivisibile nelle conclusioni. IL 20% dal 1998 di natura psichica per ogni

attività. (…)” (doc. AI 15/1) –, ha negato il diritto a prestazioni.

A

seguito delle osservazioni interposte personalmente (doc. AI 19/1) e del colloquio

20.

ottobre 2006 (doc. AI 21/1-2), l’Ufficio AI, ha poi predisposto una visita

presso il SMR e una valutazione EFL presso la clinica di __________ (doc. AI

26/1, 27/1, 30/1 e 31/1-2).

Il

dr. __________, medico SMR (reumatologo medico chirurgo, specialista medicina

interna; sul diritto degli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel rapporto 21 dicembre 2006 (doc.

AI 29/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) sindrome fibromialgica secondaria

a sindrome mista ansioso-depressiva di grado lieve (…)”, quella ulteriore senza

influsso sulla capacità lavorativa di “(…) toracalgie aspecifiche ricorrenti

(…)” e ritenuti i seguenti limiti funzionali “(…) necessita di frequenti cambi

di posizione. Deve evitare posizioni statiche della schiena. Impossibilità nel

sollevare con le braccia pesi superiori ai 10 kg. Pause quotidiane frequenti

(2-3 pause la mattina e 2-3 pause il pomeriggio) per ridurre la sensazione di

dolore e stanchezza. (…)” (doc. AI 29/1) – ha espresso la seguente conclusione:

"

(…)

Assicurato di 47 anni in buone condizioni generali. Dal

2000.

soffre di artromialgie aspecifiche già indagate sia dal punto di vista

strumentale che clinico reumatologico senza alcun esito diagnosticio. Buona la

mobilità complessiva senza grossolani limiti. Le caratteristiche cliniche e

l'aspetto sono riferibili ad una spiccata sindrome fibromialgica. Tale sintomatologia

limita la qualità di vita dell'assicurato. Lo stesso riferisce di non riuscire

a svolgere le attività quotidiane casalinghe. Necessita di frequenti periodi di

riposo sia nelle ore della mattina che nel pomeriggio. L'assicurato riferisce

di non essere in grado di sollevare pesi maggiori a 5 kg in contraddizione con

quanto valutato clinicamente e di non riuscire a sollevare le borse della spesa

o più di una bottiglia di acqua. Non riesce ad eseguire lavori leggeri e

pesanti con gli arti superiori. Anche la posizione seduta risulta impossibile

per la comparsa di dolore dopo pochi minuti. I disturbi del sonno ricorrenti

sostengono la sensazione di importante astenia che accompagna tutta la

giornata. Nel periodo freddo la sintomatologia tende a peggiorare.

Al momento della valutazione clinica l'assicurato è

affetto da una S. fibromialgica senza carattere invalidante. L'assicurato

riferisce di aver tentato più provvedimenti terapeutici farmacologici allo

scopo di rilassare la muscolatura. Tutti i provvedimenti terapeutici non hanno

avuto alcun beneficio. Cicli di fisio e masso terapia non hanno portato ad

alcun beneficio. Si ritiene opportuna una valutazione della capacità funzionale

lavorativa residua.

(…)." (doc. AI 29/3)

Il

dr. __________, medico responsabile EFL della clinica di __________, nella

valutazione della capacità funzionale (EFL) 1. marzo 2007 (doc. AI 35/1-10), posta

la diagnosi di “(…) sindrome da dolore cronico somatoforme, persistente, con

sviluppo di una fibromialgia generalizzata nel contesto di una sindrome ansioso-depressiva,

seguito presso il Servizio __________ di __________ dal 2000 – sindrome toraco

e lombovertebrale cronica recidivante, su una leggera scoliosi destro convessa

della colonna toracale ed iniziali alterazioni degenerative con spondilosi

anteriore a livello della parte alta della colonna toracale (…)” (doc. AI

35/1), ha concluso per una esigibilità di un’attività in un lavoro leggero

durante tutto il giorno (doc. AI 35/2).

Il

dr. __________, nel rapporto 7 marzo 2007 (doc. AI 36/1-2), ha formulato la seguente

raccomandazione:

"

(…)

Si tratta di un assicurato, già sottoposto a perizia

psichiatrica da parte del dr. __________ le cui diagnosi finale (sindrome mista

ansioso-depressiva di grado lieve; sindrome da dolore somatoforme) in sostanza

per la loro entità ed esigibilità per sforzo di volontà atto a superare le

difficoltà lamentate, non comporterebbero una tutelabilità AI.

In considerazione del quadro clinico riportato nei

certificati medici agli atti è stato sottoposto anche ad una perizia

reumatologica senza alcun esito diagnostico in tale direzione comunque

indicativa per sostenere l'esigenza di terapie specifiche per migliorare il proprio

stato di salute e di ulteriori esame EFL per valutare le reali capacità fisiche

residue.

Per quest'ultimo motivo, l'assicurato, è stato

sottoposto a valutazione EFL durante il quale ha mostrato una generale

collaborazione solo a seguito di più richiami da parte degli operatori

(elemento evidenziabile anche dalla lettera del medesimo alla nostra

attenzione).

In conclusione non abbiamo motivi per dubitare degli

esiti dell'esame EFL che per la sua modalità di esecuzione, nei risultati, è da

considerare obiettivo e scarsamente influenzabile da fattori esterni.

In base ai vari accertamenti eseguiti, l'assicurato

risultata completamente abile in attività di tipo leggero, ovvero con una

capacità di trasportare pesi davanti al corpo con due mani fino a 15 kg, dubbia

la limitazione in posizione accovacciata: in considerazione della sua precedente

attività di sarto egli è, quindi, da considerarsi completamente abile.

Rimangono esigibili le proposte atte a migliorare lo

stato di salute che vanno dall'attività fisica ricondizionante al miglioramento

delle cognizioni ergonomiche.

(…)." (doc. AI 36/2)

L’Ufficio

AI – visto anche il rapporto finale 4 giugno 2007 della consulente in integrazione

professionale (doc. AI 40/1-4) –, con decisione 28 agosto 2007 (doc. AI

42/1-3), ha negato il diritto a prestazioni.

2.7

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria

fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può

essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale rileva quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 23 febbraio 2006

(doc. AI 4/1-3), posta la diagnosi di toracalgie, cervicalgie e lombalgie recidivanti

dal 2001 e tendenza al reumatismo delle parti molli da febbraio 2005, non si è

espresso sulla capacità lavorativa.

Anche

nei seguenti certificati, 20 ottobre 2006 e 18 settembre 2007 (doc. AI 22/1 e

B), il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa è si è

limitato a sostenere in modo del tutto generico che la situazione tende a

peggiorare.

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto medico 6

marzo 2006 ha osservato che “(…) non ho mai dichiarato un’incapacità lavorativa

a questo paziente di professione sarto (…)” (doc. AI 6/1).

In

precedenza, il dr. __________, nel rapporto 17 dicembre 2001, aveva concluso

che “(…) non vi sono incapacità lavorative. Il paziente è abile al lavoro nella

forma completa per quanto riguarda le problematiche reumatologiche (…)” (doc.

AI 4/18) e, nel rapporto 28 febbraio 2005 (doc. AI 4/15), non si era espresso

sulla capacità lavorativa.

Questo

Tribunale, vista la valutazione del dr. __________, ritenute le conclusioni del

dr. __________ (doc. AI 29/3 riprodotto in esteso al consid. 2.6) e considerata

la valutazione della capacità funzionale (EFL) (doc. AI 35/1-10), deve concludere

che dal punto di vista reumatologico non vi è alcuna inabilità al lavoro.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore

rapporto 10 ottobre 2007 (VIII/Bis) nel quale – posta la diagnosi di fibromialgia

–, ancora una volta, il dr. __________ non si è espresso sulla capacità

lavorativa.

Il

dr. __________, nella perizia 5 settembre 2006 (doc. AI 13/1-7) – posta la diagnosi

di sindrome da dolore somatoforme (ICD 10:F45.4) e sindrome mista ansioso-depressiva

(ICD-10:F41.2) di gravità lieve –, ha concluso che “(…) da un punto di vista

psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio giudizio, è

valutabile al 75-80% (…)” (doc. AI 13-6).

Questo

Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare

una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del

21.

aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI

2000.

pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine,

va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e

l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65 e STFA del 19

maggio 2006 nella causa O., I 873/05).

Nel

caso concreto – ritenuto che il dr. __________ ha posto la diagnosi di sindrome

da dolore somatoforme, ritenuta invalidante, senza procedere ad un esame

dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale suesposta per ritenere eccezionalmente

inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del

lavoro – ci si potrebbe chiedere se l’incapacità lavorativa attestata dal

perito (che ha considerato entrambe le diagnosi di sindrome da dolore somatoforme

(ICD 10:F45.4) e sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2) di gravità

lieve) sia effettivamente del 20-25%.

Tale

quesito – apparentemente risposto in maniera negativa dall’amministrazione che

l’ha ritenuto abile al 100% in un’atti-vità adeguata e rispettosa dei limiti

funzionali posti (doc. AI 36/2, 40/2 e 42/2) – può qui tuttavia restare

irrisolto perché, come si vedrà al considerando che segue, in ogni caso il grado

d’invalidità non è pensionabile.

2.9

Si

tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.9.1

Per

quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali

emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.

54'176.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 40/3 e 41/1-3).

Questo

importo non è stato contestato dall’assicurato.

2.9.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.9.3

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

Aggiornando

questo dato al 2005 e riportandolo su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98),

esso ammonta a fr. 4'819.36 mensili oppure a fr. 57'832.32 per l'intero anno

(fr. 4'819.36 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Volendo

considerare – ipotesi questa la più favorevole per l’assicurato – un’incapacità

lavorativa del 22,5% (il dr. __________ ha indicato una capacità lavorativa del

75-80%), l’importo di fr. 44'820.05 (fr. 57'832.32 ridotti del 22,5%) sarebbe

pari al reddito statistico da invalido (risultato intermedio).

Ritenuto

inoltre che, come osservato dalla consulente in integrazione professionale,

“(…) non esistono indicazioni precise riguardo l’ultimo reddito da abile (…)”

(doc. AI 40/1) e che l’assicurato “(…) ha lavorato sempre a titolo pressoché occupazionale

(…)” (doc. AI 40/2), non va qui applicato alcun gap salariale.

2.9.4

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,

cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc).

La

consulente in integrazione professionale, considerata un’abilità del 100% in

un’attività adeguata, ha applicato una riduzione del 7%: “(…) del 5% per la

limitazione nel porto di pesi – del 2% per l’evitamento delle posizioni

inginocchiate (…)” (doc. AI 40/3).

Ritenuto

che nell’ipotesi qui considerata è stata considerata un’abilità al lavoro in

un’attività adeguata del 77,5% (cfr. consid. 2.9.3) e conformemente alla giurisprudenza

federale – in una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., (I 147/05), il

TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte

federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%) –, questo Tribunale ritiene che, in questa evenienza, sarebbe

giustificata una riduzione del 15%.

Il

reddito da invalido, considerata una riduzione del 15%, ammonterebbe quindi a

fr. 38'097.04 (fr. 44'820.05 ridotti del 15%).

In

conclusione, il grado d’invalidità dell’insorgente – determinato confrontando i

fr. 38'097.04 al reddito da valido, e cioé fr. 54'176.-- (cfr. consid. 2.9.1),

risulterebbe essere del 29.68% ([54'176 – 38'097,04] x 100 : 54'176).

Inferiore

alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità del ricorrente

non aprirebbe nemmeno in questa ipotesi (lo si ribadisce quella a lui più

favorevole) il diritto ad una rendita di invalidità.

Alla

stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche

volendo considerare – ritenuta l’assen-za di indicazioni riguardo al reddito da

abile e considerato che egli ha lavorato sempre a titolo pressoché occupazionale

– il reddito ipotetico da valido uguale a quello ipotetico da invalido. In

questa evenienza – nell’ipotesi a lui più favorevole: capacità lavorativa in

un’attività adeguata del 72,5% e riduzione del 15% – il grado d’invalidità

sarebbe del 37,50%.

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine

con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.

Nella

misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di

invalidità, la decisione 26 agosto 2007 va quindi confermata.

2.10

Con

il ricorso l’assicurato ha chiesto che “(…) venga ordinato un approfondimento

peritale davvero specialistico ed indipendente (…)”.

Va

qui ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame già si è detto che dalla documentazione agli atti non è possibile

concludere per un’inabilità lavorativa dal punto di vista reumatologico (cfr.

consid. 2.8).

Dal

punto di vista psichiatrico – nonostante il perito non abbia proceduto

all’esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente

inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del

lavoro nel caso di una sindrome da dolore somatoforme e/o una fibromialgia

(cfr. consid. 2.8) – il perito ha attestato una capacità lavorativa del 75-80%.

Ritenuto

poi che nella valutazione economica si è ritenuta l’ipotesi a lui più favorevole,

non è necessario procedere agli accertamenti richiesti.

In

particolare il TCA sottolinea che il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb;

sul valore probatorio di rapporti interni vedi inoltre la STF del 14 settembre

2007.

nella causa R., I 143/07).

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.12

Il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29.

giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a

prestazioni ritenuto che egli, da un punto di vista reumatologico non è inabile

al lavoro e da un punto di vista psichiatrico lo è al massimo del 20-25%.

L’assicurato nemmeno ha prodotto documentazione medica contraria: sia il dr. __________,

nei certificati 20 ottobre 2006 e 18 settembre 2007 (doc. AI 22/1 e B), che il

dr. __________, nel rapporto 10 ottobre 2007 (doc. VIII/Bis), non si sono

espressi sulla capacità lavorativa.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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