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Decisione

32.2007.307

Revisione. Sulla base degli atti non é possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute. Rinvio atti perché effettuati i necessari accertamenti medici l'Ufficio AI si pronunci nuovament

24 ottobre 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i transitori periodi di nervosismo e irritabilità con dei calmanti; motivo x il

quale non è stato sottoposto a cure psichiatriche. Tuttavia presenta uno

stato depressivo larvato ma gestibile.” (doc. AI 128/2).

Non

è poi possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 24

aprile 2007 del __________ (doc. AI 142/1-10).

Infatti,

i medici del __________ (che non risulta siano specialisti in psichiatria e

psicoterapia) hanno osservato in modo del tutto generico che “(…) das psychiatrische

Bild ist unserer Meinung nach gegenüber 2004 gebessert, es empfiehlt sich eine

begleitende psychopharmakologische und psyxhotherapeutische Führung. (…)” (doc.

AI 142/8).

Va

poi qui evidenziato che, nel rapporto 26 ottobre 2006 (doc. AI 135/1-3), la

consulente in integrazione professionale, oltre a proporre un periodo di accertamento

della capacità lavorativa presso il __________, aveva evidenziato che “(…) per

quanto possibile, è importante che il __________ effettui questa valutazione

tenedo presente, unicamente l’affezione organica (e non quella psy) come

indicato da SMR. (…)” (doc. AI 135/3).

Del

resto il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 23

maggio 2007 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 147/5-6), ha concluso

che “(…) considero adesso il signor RI 1 inabile al lavoro in qualsiasi

attività e questo al 100% e fintanto che negli (ndr. recte: degli) esami medici

multidisciplinari non vengano esguiti. (…)” (doc. AI 147/6).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 20 giugno 2007, ha osservato che

“(…) sotto il profilo psichiatrico non si evidenziano variazioni sostanziali di

giudizio, nel suo ultimo certificato lo stesso dr. __________ cita testualmente

che “la componente psichiatrica non è certamente determinante per aumentare la

sua patologia in previsione di una rendita.” Il quadro che, lo stesso

psichiatra, traccia nel suo rapporto non è quello di un paziente affetto da

patologia psichiatrica ma quello di un individuo con sentimenti di rabbia

reattiva al mancato esaudimento delle sue aspettative in termini di riconoscimento

socio-economico del quale non considera adeguatamente gli aspetti legali,

amministrativi ed assicurativi di cui non conosce bene gli aspetti procedurali,

ricevendone così una sensazione di complotto. La stessa IL riconosciuta dal

medico curante è finalizzata a giustificare un periodo di astinenza da attività

nell’attesa di compiere degli accertamenti multidisciplinari finalizzati a

giustificare una condizione che consenta l’otteni-mento di prestazioni

assicurative. Il disturbo di personalità al quale fa riferimento era presente

già in passato e non avrebbe ostacolato le precedenti attività, si può riconoscere

nell’attuale IL la necessità di cure nella direzione di una ripresa di tali

condizioni. (…)” (doc. AI 151/1).

Il

TCA rileva che non essendo il dr. __________, medico SMR,

specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o

meno del rapporto 23 maggio 2007 del dr. __________, a fronte delle precedenti

valutazioni peritali del dr. __________ e dei medici del Servizio __________ di

__________, non era di competenza del suddetto medico SMR (cfr. sul tema della

specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I

65/07 del 31 agosto 2007).

Questo

vale a maggiore ragione visto che, con rapporto 19 dicembre 2007 indirizzato

alla dr.ssa __________ (doc. C1), il dr. __________ ha confermato un’inabilità

lavorativa del 100%.

Tutto

ben considerato questo Tribunale ritiene che, sulla sola base degli atti di

causa e senza gli ulteriori accertamenti medici necessari, l’Ufficio AI non

poteva concludere, con la sufficiente tranquillità, per un miglioramento dello

stato di salute dell’assicurato e, conseguentemente, ridurre il diritto alla rendita

intera ad una mezza rendita.

La

decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché appuri se effettivamente è subentratrato un miglioramento dello stato

di salute da un punto di vista psichiatrico.

Ritenuto

inoltre che l’aspetto ortopedico è stato approfondito l’ultima volta

nell’ambito della perizia 18 luglio 2000 del SAM (doc. 94/1-19 – vedi in particolare il consulto 15 giugno

2000 sub. doc. AI 94/12-14, nel quale il dr. __________ FMH in chirurgia

ortopedica, aveva concluso che “(…) ritengo che il paziente non sia idoneo per

le sue attività di tornitore od altre attività pesanti con un’incapacità del

50-60%. In un lavoro adatto, da svolgere parzialmente in piedi, parzialmente

seduto, senza dover alzare regolarmente dei pesi od eseguire movimenti ripetitivi,

la capacità dovrebbe raggiungere il 70-80%.” (doc. AI 94/14) – e visti i rapporti del dr. __________,

FMH in neurochirurgia, 11, 20 settembre e 3 dicembre 2007 (doc. AI 156/11-12,

156/13-14 e C2), nonché l’esame RM colonna lombare del 1. aprile 2008 e lo

scritto dello stesso giorno della dr.ssa __________ (doc. D1 e D2),

l’amministrazione dovrà altresì approfondire compiutamente se vi è stato o meno

un cambiamento valetudinario sotto questo aspetto.

Questo

vale a maggiore ragione avuto riguardo anche al fatto che gli stessi medici del

__________, lo si ricorda chiamati ad esprimersi essenzialmente avuto riguardo

all’aspetto reumatologico, hanno concluso per una capacità lavorativa del 50%:

“(…) die Gesamtleistung, die Herr RI 1 erbringen kann beträgt 50%. (…)” (doc.

AI 142/1).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, acclarato compiutamente lo stato

di salute dell’assicurato, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa

nel 2005.

Il

TCA rileva ancora che, a prescindere dal fatto che non risulta che la riduzione

della rendita sia stata fatta in virtù dell’art. 21 cpv. 4 LPGA – il progetto,

la decisione e la risposta di causa non rinviano esplicitamente a questo

disposto –, in ogni caso questa disposizione presuppone che l’assicurato sia stato

messo nella condizione di comprendere le conseguenze del suo comportamento.

Al

riguardo, nella già citata STF pubblicata in SVR 2008, IV Nr.

7, pag. 19, l’Alta Corte ha rilevato che:

"

(…)

3.3 Die Leistungskürzung setzt schliesslich voraus,

dass sich die versicherte Person der Massnahme widersetzt oder entzogen oder

nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare beigetragen hat.

3.3.1 Ob und ab wann ein entsprechendes Verhalten dem

Versicherten zurechenbar ist (Kieser, a.a.O., N 66 zu Art. 21), erhellt im

Zusammenhang mit dem obligatorischen Mahn- und Bedenkzeitverfahren. Dieses soll

den Versicherten in die Lage versetzen, sich die nachteiligen Folgen seines

Verhaltens zu vergegenwärtigen (BGE 122 V 218 S. 220; SVR 2005 IV Nr. 30 S. 114

E. 2, I 605/04). Eine Verletzung der Behandlungs- oder Eingliederungspflicht

kann demnach erst angenommen werden, nachdem die versicherte Person, wie in

Art. 21 Abs. 4 ATSG vorgeschrieben, mit schriftlicher Mahnung auf die

betreffenden Rechtsfolgen hingewiesen und ihr eine angemessene Bedenkzeit eingeräumt

wurde.

(…)" (SVR 2008, IV Nr. 7, pag. 21)

In

casu, nella lettera 10 settembre 2004, con la quale l’assi-curato è stato

invitato a prendere contatto con il suo medico curante e a sottoporsi ad una

cura psicoterapica, l’Ufficio AI non ha precisato puntualmente le conseguenze

giuridiche alle quali il ricorrente si sarebbe esposto nel caso in cui non si

fosse sottoposto alla cura segnalata e ha solo indicato che: “(…) nel corso

della prossima revisione, prevista per il 2005, verificheremo quanto fatto e

procederemo di conseguenza. (…)” (doc. AI 119/1).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.8.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurato fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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