32.2007.308
Grado d'invalidità non pensionabile
30 ottobre 2008Italiano36 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.308
Data decisione, Autorità:
30.10.2008, TCA
Titolo:
Grado d'invalidità non pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.308
FS/td
Lugano
30 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5
settembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attiva quale operaia confezionatrice presso la __________
(doc. AI 13/1-3), nel mese di ottobre 2004 ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti in quanto affetta da “(…) ernia al disco L4-L5 sinistra (…)”
(doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici e economici del caso, con decisione 15 febbraio 2006
(doc. AI 25/1-3), confermata con decisione su opposizione 5 settembre 2007
(doc. AI 40/1-7), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita,
l’invalidità accertata non essendo di grado pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale ha contestato la valutazione medica e sostenuto che a 60 anni non trova
un lavoro al 50%.
1.4. Con
la risposta l’Ufficio AI – rilevato come l’assicurata sollevi le stesse
obiezioni già trattate in sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di
prova – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritti 11, 19 ottobre, 2 e 12 novembre 2007 l’assicurata ha trasmesso al TCA
ulteriore documentazione medica.
1.6. La
documentazione medica prodotta è stata sottoposta all’Ufficio AI che con osservazioni
31 ottobre, 20 novembre e 10 dicembre 2007 ha preso posizione.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a prestazioni.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione
della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure
che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001
pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c
in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del
21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI
2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich
in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine,
va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e
l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio
2006 nella causa O. (I 873/05).
2.6. Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,
1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici del servizio
medico regionale (SMR), i quali, sulla base della documentazione medica acquisita
agli atti, hanno concluso per un’abilità totale in un’attività adeguata e rispettosa
dei limiti funzionali posti dal mese di ottobre 2004.
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, fisiatria e riabilitazione, nel rapporto
24 marzo 2004 indirizzato alla __________ (doc. AI 12/6-12), posta la diagnosi
di:
"
(…)
- Sindrome lombospondilogena cronica e
anamnesticamente sindrome radicolare irritativi L4 a sinistra con da
● turbe statiche modiche del rachide
(tendenzialmente piatto)
● alterazioni
degenerative specialmente L4/5:
- condrosi con ernia discale,
lussata cranialmente fino al recesso di L4 a sinistra
- Lieve periartropatia omero-scapolare
tendinotica cronica a sinistra in stato dopo lussazione gleno-omerale anni fa;
lesione del nervo ascellare?
- Anamnesticamente sindrome del tunnel
carpale a destra
- Stato dopo operazione per alluce valgo
a destra (2001) con ora alluce rigido, sintomatico
- Obesità (BMI 33.5)
- Sindrome depressiva (?)
(…)." (doc. AI 12/8)
ha
concluso che “(…) per il lavoro svolto (secondo la descrizione della
paziente) sussiste un’inabilità lavorativa che ritengo tuttora del 100%.
Attività lucrative che possano rispettare i limiti sopra sono invece esigibili
in forma normale. Questa valutazione corrisponde a quanto suggerito dal medico
curante nel suo certificato del 23.02.2004 (“ripresa lavorativa proponibile per
attività che non sollecitino il rachide dorsale”). (…)” (doc. AI 12/9).
La
dr.ssa. __________, FMH in medicina interna – poste le diagnosi, con ripercussioni
sulla capacità lavorativa, di “(…) sindrome lombo-spondilogena cronica su/con:
turbe statiche del rachide, alterazioni degenerative in particolare L4/5 – ernia
discale L4-L5 lussata cranialmente (ottobre ’03) – lieve periartropatia omero-scapolare
tendinotica cronica a sinistra in stato dopo lussazione gleno-omerale anni fa
(…)” e, senza ripercussioni, di “(…) obesità – sindrome depressiva – alluce
rigido a destra, stato dopo operazione per alluce valgo a destra nel 2001 –
dislipidemia (…)” (doc. AI 12/1) – ha, tra l’altro, concluso che “(…) mi trovo
perfettamente concorde con la valutazione del Dr. __________, il quale conclude
per un’inabilità lavorativa al 100% per il lavoro svolto quale ultimo dalla paziente,
mentre è da ritenersi proponibile un’attività professionale che rispetti le
limitazioni funzionali seguenti: evitare di alzare e spostare pesi superiori a
10 kg e non in forma ripetitiva, evitare di assumere posizioni corporee
statiche per oltre 1 ora senza interruzioni, evitare movimenti ripetuti di
flessione/estensione del tronco o lavori in posizioni corporee difficili per il
rachide. E’ in grado di spostarsi su terreni piani per ca. 200-300 m senza
interruzione, su terreni accidentati solo occasionalmente e per brevi tragitti.
L’uso del braccio sinistro è limitato ad attività sull’altezza di un tavolo,
non potendo manipolare oggetti con la mano sopra l’altezza della testa. (…)”
(doc. AI 12/4).
Quanto
alla documentazione medica prodotta in sede di opposizione e in sede di ricorso
il TCA rileva quanto segue.
Innanzitutto
dalla documentazione prodotta risulta che nessun medico ha contestato le
conclusioni cui è giunto il dr. __________ né si è espresso sulla capacità
lavorativa.
Non
solo, il dr. __________, nel rapporto 6 novembre 2007 indirizzato alla dr.ssa __________
(XIV) – poste le diagnosi note e osservato che “(…) dal profilo funzionale
ritrovo la signora comunque in condizioni simili del 2004 con un’evidente
irritabilità sia del tratto cervicale che lombare ma senza segni
neurocompressivi né agli arti superiori né a quelli inferiori. Alla spalla
sinistra persiste una limitazione per la forza e per i movimenti rotatori così
come riscontrato allora. La presente pubalgia appare di natura spondilogena
senza alterazioni funzionali dell’anca (con un quadro identico nell’anca
segnalato nel 2004).(…)” (XIV, pag. 3 e 4) –,
ha concluso che “(…) come già ribadito nel 2004 ritengo la paziente non più idonea
a svolgere il lavoro di operaia di fabbrica con le sue mansioni dell’ultimo posto
di lavoro. Per un’attività consone alle presenti limitazioni la signora sarebbe
invece dal profilo reumatologico tutt’ora abile in forma normale. (…)” (XIV,
pag. 4).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 7 marzo e 28 settembre
2006 (doc. AI 33/1 e 36/1), ha osservato che:
"
(…)
Attuale opposizione:
la curante Dr.ssa __________ fa presente che lo stato
di salute dell'A. nel corso dell' ultimo anno e mezzo non sia migliorato: in
particolare persistenza dei dolori diffusi legati alla sindrome lombovertebrale,
con degenza presso la Clinica di __________.
Dal allegato rapporto di degenza avvenuta dal
16.10.2005 al 05.11.2005 si può infatti affermare uno stato di salute
sostanzialmente invariato in confronto alla valutazione peritale reuamtologica
Dr. __________ del marzo 2004:
le diagnosi sono sostanzialmente invariati, i disturbi
soggettivi sono invariati (in particolare, non è riapparsa la sintomatologia
radicolare lamentata nel 2003) e anche allo stato oggettivo clinico e radiologico
non ci sono reperti sostanzialmente diversi.
I dolori ai movimenti della spalla sinistra erano già
presenti nel 2004 e sono stati debitamente valutati dal perito sia a livello
diagnostico, sia a livello della valutazione della funzionalità (uso del
braccio sinistro limitato ad attività sull'altezza di un tavolo). Pure
l'artrosi metatarsofalangeale era nota ed le limitazioni nella deambulazione
sono state prese in considerazione a livello della valutazione delle
limitazioni della funzionalità fisica. Per quanto concerne lo stato psichico, è
già noto da anni una distimia reattiva con stato dopo episodio depressivo
pregresso: la situazione comunque negli ultimi anni non ha richiesto ne una
presa a carico specialistica ne un trattamento farmacologico e pertanto è da
valutare di lieve entità, senza influsso sulla capacità lavorativa in attività
leggera ed adatta. Infatti, anche in occasione del consulto psichiatrico
avvenuto in occasione della degenza a __________ viene unicamente posto la
diagnosi di disturbo distimico, senza ulteriore trattamento specialistico di
seguito (N.B: secondo definizione ICD 10 la distimia è una deflessione cronica
dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non e sufficientemente
grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva nemmeno di entità
lieve).
Si conferma quindi uno stato di salute sostanzialmente
invariato in confronto alla valutazione peritale reumatologica del marzo 2004
ed in confronto alla valutazione SMR del agosto 2005, come affermato d'altronde
dalla stessa curante. Ulteriori accertamenti quindi non sono indicati.
(…)." (doc. AI 33/1)
"
(…)
Il rapporto di degenza dell'Ospedale __________ non
contiene elementi che possano oggettivare un peggioramento delle stato di
salute durevole, con influsso sulla capacità lavorativa in attività leggera ed
adatta.
La degenza era motivato dall'apparizione di un episodio
di dolori retrosternali prolungati ed è stato escluso una causa cardiaca, con sintomatologia
valutata di origine osteomuscolare. Pure la leggera asma bronchiale
diagnosticata, con funzionalità respiratoria nei limiti della norma, non ha
nessun influsso sulla capacità lavorativa in attività fisicamente leggera. Si
può quindi definire il caso senza ulteriori accertamenti medici.
(…)." (doc. AI 36/1)
e
il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 ottobre, 19 novembre e 30
novembre 2007, ha rilevato che:
"
(…)
Documentazione medica presentata in sede di ricorso:
rapporto dr. __________ del 2.5.2007: presenza di una
saltuaria iposmia (difficoltà a riconoscere certi odori). Si tratta qui
d'una affezione che può essere fastidiosa ma che non influenza la capacità
lavorativa in attività che non richiedono l'uso dell'odorato (tipo cuoco ecc).
rapporto dr. __________ del 2.8.2006: viene riferita
una esofago-gastro-duodenoscopia normale salvo presenza di helicobacter. Assenza
di patologia di rilievo, la presenza di batteri tipo helicobacter è frequente e
non richiede trattamento salvo in presenza di malattia ulcerosa
gastro-duodenale, cosa qui non presente.
Rapporto dr. __________ del 11.8.2006: già noto,
vedi nota SRM del 28.9.2006
Conclusione:
La documentazione medica presentata in sede di ricorso
non apporta nuovi elementi di rilievo. Non posso che confermare la presa di posizione
della dr.ssa __________ del 7.3.2006.
(…)." (XI/Bis)
"
(…)
Attualmente vengono presentati i seguenti documenti
medici:
Rapporto degenza __________ 2005: rapporto già discusso
nella nota SMR del 7.3.2006
Rapporto dr. __________ del 11.8.2006: già discusso nella
nota SMR del 28.9.2006
Referto di densitometria ossea del 10.5.2007: il
risultato indica una osteopenia appena incipiente a carico esclusivo del collo
femore. Si tratta qui d'un risultato che indica che l'osso a livello del collo
del femore risulta leggermente ridotto di densità. Non si tratta d'una
patologia ma d'una situazione fisiologica per una donna di 60 anni, referto che
non richiede trattamento e non comporta nessuna sintomatologia.
Rapporto dr. __________ del 7.6.2004: viene descritto
un alluce rigido a destra. Si tratta di patologia che può causare dolori in
posizione eretta prolungata o in caso di spostamenti prolungati. I limiti funzionali
presi in considerazione da parte dell'UAI (vedi nota SMR del 9.8 .2005) rispettano
pienamente queste limitazioni.
(…)." (XV/Bis)
"
(…)
In sede di ricorso viene presentata ulteriore
documentazione medica:
Rapporto dr. __________
del 6.11.2007 (visita del 5.11.2007)
… dal profilo funzionale ritrovo la signora in
condizioni simili del 2004.
… paziente tuttora abile in forma normale in attività
consone (i limiti funzionali in pratica sono quelli presi in considerazione da
parte dell'UAI (vedi proposta SMR del 9.8.2005
Valutazione:
- l'attuale rapporto del dr. __________ conferma la
validità dei limiti funzionali alla base della decisione UAI
- per il lato psichiatrico in presenza d'una
problematica del dolore cronico rimando alla presa di posizione SMR del
7.3.2006, valutazione che rimante tuttora valida e pertinente
Conclusione:
non posso che confermare la validità delle prese di
posizione precedenti in assenza d'una modifica sostanziale dello stato di
salute dell'assicurata.
(…)." (XVIII/Bis)
Va
qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico
SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
In
particolare per quanto riguarda all’aspetto psichiatrico il TCA rileva che il
dr. __________, nei rapporti 24 marzo 2004 e 6 novembre 2007 (doc. AI 12/6-10 e
XIV), alla diagnosi di sindrome depressiva ha accostato un punto di domanda
(doc. AI 12/8 e XIV, pag. 1) e precisato che “(…) non è di mia competenza giudicare
se a queste limitazioni dovute agli impedimenti dell’apparato locomotorio si
sia aggiunto nel frattempo anche una patologia psichiatrica con impatto sulla capacità
lavorativa. (…)” (XIV, pag. 5).
La
dr.ssa __________ ha poi ritenuto la sindrome depressiva quale diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 12/1) e nella lettere 27 febbraio
2006 all’Ufficio AI ha solo attestato che “(...) tutto questo [ndr.: si
riferisce alla situazione psico-fisica, ai dolori diffusi e in particolare alla
sindrome lombovertebrale] incide anche sul lato psichico, con un esarcebazione
di una stato depressivo che potenzia anche dei disturbi alimentari con
conseguente aumento ponderale. (…)” (doc. AI 32/1).
A
mente del TCA questi certificati – stesi peraltro da medici non specialisti in
psichiatria, stringati, generici, privi di diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessata e
del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia,
senza indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti
intrapresi – non adempiono ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per
ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5 e 2.6)
e non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni alle quali sono
giunti i medici SMR, dr. __________ e dr. __________, circa l’assenza di
patologie psichiatriche invalidanti (doc. AI 33/1 e XVIII/Bis sopra riprodotti)
(al riguardo, cfr. STF 9C
376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente
un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce
unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio
depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su
un’eventuale incidenza [presente e/o passata] invalidante dei disturbi
psichici).
2.8. Appurata
una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e rispettosa delle
limitazioni funzionali poste dal mese di ottobre 2004, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto
sono determinanti i dati del 2004 visto l’inizio dell’inabilità totale nella
sua precedente professione di operaia confezionatrice dal mese di ottobre 2003
(anno in cui conformemente all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla
rendita potrebbe nascere).
Quanto
alla censura circa la possibilità di trovare un’occupa-zione vista l’età (60
anni) il TCA rileva quanto segue.
Nella
STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare,
sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione
lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le
particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età
o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una
rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a
una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di
fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.
1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova
attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al
momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni
dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,
svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di
lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per
contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17
luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).
(…)”
(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06)
Le
difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento
estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,
l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità
di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96
consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l'assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P.
Omlin, op. cit., pag. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione.
2.8.1. Per
quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali
emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.
31’200.--, riferito all’anno 2004 (doc. AI 24/1-3 e 26/1).
Questo
importo non è stato contestato dall’assicurata.
2.8.2. Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
Tale
reddito va segnatamente determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa
Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi
sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U
8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il
TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
2.8.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,
un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a fr.
4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2004
quale operaia confezionatrice presso la ditta farmaceutica sua ultima datrice
di lavoro (fr. 31'200.--, cfr. consid. 2.8.1), è nettamente inferiore a quello
realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del
settore cokeria; industria chimica (Tabella TA1 2004, p.to 23,24, livello di
qualifica 4: fr. 4'331.-- riportato su 41.6 ore/settimana x 12 mesi = fr. 54’050.88).
Ora,
conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.8.2),
posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione
dell’assicu-rata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da
invalido (fr. 48'584.64) va dunque ridotto del 42.28%,
percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 31’200.-- contro fr. 54’050.88),
e si attesta pertanto a fr. 28'043.05.
Vista
la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata
la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale del
25% – “(…) 5% per età avanzata e relativa difficoltà di adattamento a nuove professioni
– 5% per porto di pesi limitato – 15% per l’insieme delle limitazioni ergonomiche
(…)” (doc. AI 24/3) –, il reddito statistico da invalido corrisponde infine a
fr. 23'397.14 (fr. 28'043.05
ridotti del 25% = fr. 21'032.28).
2.8.4. In
simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2004) di fr. 31'200.-- rispettivamente di fr. 21'032.28, il grado
d’invalidità deve essere cifrato al 33% ([31'200.-- – 21'032.28] : 31'200.-- x
100 = 32.58% arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121 consid. 3.2).
Alla
stessa soluzione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine
con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi al 2007.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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