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Decisione

32.2007.308

Grado d'invalidità non pensionabile

30 ottobre 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione

della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure

che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001

pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c

in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del

21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI

2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich

in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine,

va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e

l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio

2006 nella causa O. (I 873/05).

2.6. Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,

1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici del servizio

medico regionale (SMR), i quali, sulla base della documentazione medica acquisita

agli atti, hanno concluso per un’abilità totale in un’attività adeguata e rispettosa

dei limiti funzionali posti dal mese di ottobre 2004.

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, fisiatria e riabilitazione, nel rapporto

24 marzo 2004 indirizzato alla __________ (doc. AI 12/6-12), posta la diagnosi

di:

"

(…)

- Sindrome lombospondilogena cronica e

anamnesticamente sindrome radicolare irritativi L4 a sinistra con da

● turbe statiche modiche del rachide

(tendenzialmente piatto)

● alterazioni

degenerative specialmente L4/5:

- condrosi con ernia discale,

lussata cranialmente fino al recesso di L4 a sinistra

- Lieve periartropatia omero-scapolare

tendinotica cronica a sinistra in stato dopo lussazione gleno-omerale anni fa;

lesione del nervo ascellare?

- Anamnesticamente sindrome del tunnel

carpale a destra

- Stato dopo operazione per alluce valgo

a destra (2001) con ora alluce rigido, sintomatico

- Obesità (BMI 33.5)

- Sindrome depressiva (?)

(…)." (doc. AI 12/8)

ha

concluso che “(…) per il lavoro svolto (secondo la descrizione della

paziente) sussiste un’inabilità lavorativa che ritengo tuttora del 100%.

Attività lucrative che possano rispettare i limiti sopra sono invece esigibili

in forma normale. Questa valutazione corrisponde a quanto suggerito dal medico

curante nel suo certificato del 23.02.2004 (“ripresa lavorativa proponibile per

attività che non sollecitino il rachide dorsale”). (…)” (doc. AI 12/9).

La

dr.ssa. __________, FMH in medicina interna – poste le diagnosi, con ripercussioni

sulla capacità lavorativa, di “(…) sindrome lombo-spondilogena cronica su/con:

turbe statiche del rachide, alterazioni degenerative in particolare L4/5 – ernia

discale L4-L5 lussata cranialmente (ottobre ’03) – lieve periartropatia omero-scapolare

tendinotica cronica a sinistra in stato dopo lussazione gleno-omerale anni fa

(…)” e, senza ripercussioni, di “(…) obesità – sindrome depressiva – alluce

rigido a destra, stato dopo operazione per alluce valgo a destra nel 2001 –

dislipidemia (…)” (doc. AI 12/1) – ha, tra l’altro, concluso che “(…) mi trovo

perfettamente concorde con la valutazione del Dr. __________, il quale conclude

per un’inabilità lavorativa al 100% per il lavoro svolto quale ultimo dalla paziente,

mentre è da ritenersi proponibile un’attività professionale che rispetti le

limitazioni funzionali seguenti: evitare di alzare e spostare pesi superiori a

10 kg e non in forma ripetitiva, evitare di assumere posizioni corporee

statiche per oltre 1 ora senza interruzioni, evitare movimenti ripetuti di

flessione/estensione del tronco o lavori in posizioni corporee difficili per il

rachide. E’ in grado di spostarsi su terreni piani per ca. 200-300 m senza

interruzione, su terreni accidentati solo occasionalmente e per brevi tragitti.

L’uso del braccio sinistro è limitato ad attività sull’altezza di un tavolo,

non potendo manipolare oggetti con la mano sopra l’altezza della testa. (…)”

(doc. AI 12/4).

Quanto

alla documentazione medica prodotta in sede di opposizione e in sede di ricorso

il TCA rileva quanto segue.

Innanzitutto

dalla documentazione prodotta risulta che nessun medico ha contestato le

conclusioni cui è giunto il dr. __________ né si è espresso sulla capacità

lavorativa.

Non

solo, il dr. __________, nel rapporto 6 novembre 2007 indirizzato alla dr.ssa __________

(XIV) – poste le diagnosi note e osservato che “(…) dal profilo funzionale

ritrovo la signora comunque in condizioni simili del 2004 con un’evidente

irritabilità sia del tratto cervicale che lombare ma senza segni

neurocompressivi né agli arti superiori né a quelli inferiori. Alla spalla

sinistra persiste una limitazione per la forza e per i movimenti rotatori così

come riscontrato allora. La presente pubalgia appare di natura spondilogena

senza alterazioni funzionali dell’anca (con un quadro identico nell’anca

segnalato nel 2004).(…)” (XIV, pag. 3 e 4) –,

ha concluso che “(…) come già ribadito nel 2004 ritengo la paziente non più idonea

a svolgere il lavoro di operaia di fabbrica con le sue mansioni dell’ultimo posto

di lavoro. Per un’attività consone alle presenti limitazioni la signora sarebbe

invece dal profilo reumatologico tutt’ora abile in forma normale. (…)” (XIV,

pag. 4).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 7 marzo e 28 settembre

2006 (doc. AI 33/1 e 36/1), ha osservato che:

"

(…)

Attuale opposizione:

la curante Dr.ssa __________ fa presente che lo stato

di salute dell'A. nel corso dell' ultimo anno e mezzo non sia migliorato: in

particolare persistenza dei dolori diffusi legati alla sindrome lombovertebrale,

con degenza presso la Clinica di __________.

Dal allegato rapporto di degenza avvenuta dal

16.10.2005 al 05.11.2005 si può infatti affermare uno stato di salute

sostanzialmente invariato in confronto alla valutazione peritale reuamtologica

Dr. __________ del marzo 2004:

le diagnosi sono sostanzialmente invariati, i disturbi

soggettivi sono invariati (in particolare, non è riapparsa la sintomatologia

radicolare lamentata nel 2003) e anche allo stato oggettivo clinico e radiologico

non ci sono reperti sostanzialmente diversi.

I dolori ai movimenti della spalla sinistra erano già

presenti nel 2004 e sono stati debitamente valutati dal perito sia a livello

diagnostico, sia a livello della valutazione della funzionalità (uso del

braccio sinistro limitato ad attività sull'altezza di un tavolo). Pure

l'artrosi metatarsofalangeale era nota ed le limitazioni nella deambulazione

sono state prese in considerazione a livello della valutazione delle

limitazioni della funzionalità fisica. Per quanto concerne lo stato psichico, è

già noto da anni una distimia reattiva con stato dopo episodio depressivo

pregresso: la situazione comunque negli ultimi anni non ha richiesto ne una

presa a carico specialistica ne un trattamento farmacologico e pertanto è da

valutare di lieve entità, senza influsso sulla capacità lavorativa in attività

leggera ed adatta. Infatti, anche in occasione del consulto psichiatrico

avvenuto in occasione della degenza a __________ viene unicamente posto la

diagnosi di disturbo distimico, senza ulteriore trattamento specialistico di

seguito (N.B: secondo definizione ICD 10 la distimia è una deflessione cronica

dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non e sufficientemente

grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva nemmeno di entità

lieve).

Si conferma quindi uno stato di salute sostanzialmente

invariato in confronto alla valutazione peritale reumatologica del marzo 2004

ed in confronto alla valutazione SMR del agosto 2005, come affermato d'altronde

dalla stessa curante. Ulteriori accertamenti quindi non sono indicati.

(…)." (doc. AI 33/1)

"

(…)

Il rapporto di degenza dell'Ospedale __________ non

contiene elementi che possano oggettivare un peggioramento delle stato di

salute durevole, con influsso sulla capacità lavorativa in attività leggera ed

adatta.

La degenza era motivato dall'apparizione di un episodio

di dolori retrosternali prolungati ed è stato escluso una causa cardiaca, con sintomatologia

valutata di origine osteomuscolare. Pure la leggera asma bronchiale

diagnosticata, con funzionalità respiratoria nei limiti della norma, non ha

nessun influsso sulla capacità lavorativa in attività fisicamente leggera. Si

può quindi definire il caso senza ulteriori accertamenti medici.

(…)." (doc. AI 36/1)

e

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 ottobre, 19 novembre e 30

novembre 2007, ha rilevato che:

"

(…)

Documentazione medica presentata in sede di ricorso:

rapporto dr. __________ del 2.5.2007: presenza di una

saltuaria iposmia (difficoltà a riconoscere certi odori). Si tratta qui

d'una affezione che può essere fastidiosa ma che non influenza la capacità

lavorativa in attività che non richiedono l'uso dell'odorato (tipo cuoco ecc).

rapporto dr. __________ del 2.8.2006: viene riferita

una esofago-gastro-duodenoscopia normale salvo presenza di helicobacter. Assenza

di patologia di rilievo, la presenza di batteri tipo helicobacter è frequente e

non richiede trattamento salvo in presenza di malattia ulcerosa

gastro-duodenale, cosa qui non presente.

Rapporto dr. __________ del 11.8.2006: già noto,

vedi nota SRM del 28.9.2006

Conclusione:

La documentazione medica presentata in sede di ricorso

non apporta nuovi elementi di rilievo. Non posso che confermare la presa di posizione

della dr.ssa __________ del 7.3.2006.

(…)." (XI/Bis)

"

(…)

Attualmente vengono presentati i seguenti documenti

medici:

Rapporto degenza __________ 2005: rapporto già discusso

nella nota SMR del 7.3.2006

Rapporto dr. __________ del 11.8.2006: già discusso nella

nota SMR del 28.9.2006

Referto di densitometria ossea del 10.5.2007: il

risultato indica una osteopenia appena incipiente a carico esclusivo del collo

femore. Si tratta qui d'un risultato che indica che l'osso a livello del collo

del femore risulta leggermente ridotto di densità. Non si tratta d'una

patologia ma d'una situazione fisiologica per una donna di 60 anni, referto che

non richiede trattamento e non comporta nessuna sintomatologia.

Rapporto dr. __________ del 7.6.2004: viene descritto

un alluce rigido a destra. Si tratta di patologia che può causare dolori in

posizione eretta prolungata o in caso di spostamenti prolungati. I limiti funzionali

presi in considerazione da parte dell'UAI (vedi nota SMR del 9.8 .2005) rispettano

pienamente queste limitazioni.

(…)." (XV/Bis)

"

(…)

In sede di ricorso viene presentata ulteriore

documentazione medica:

Rapporto dr. __________

del 6.11.2007 (visita del 5.11.2007)

… dal profilo funzionale ritrovo la signora in

condizioni simili del 2004.

… paziente tuttora abile in forma normale in attività

consone (i limiti funzionali in pratica sono quelli presi in considerazione da

parte dell'UAI (vedi proposta SMR del 9.8.2005

Valutazione:

- l'attuale rapporto del dr. __________ conferma la

validità dei limiti funzionali alla base della decisione UAI

- per il lato psichiatrico in presenza d'una

problematica del dolore cronico rimando alla presa di posizione SMR del

7.3.2006, valutazione che rimante tuttora valida e pertinente

Conclusione:

non posso che confermare la validità delle prese di

posizione precedenti in assenza d'una modifica sostanziale dello stato di

salute dell'assicurata.

(…)." (XVIII/Bis)

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

In

particolare per quanto riguarda all’aspetto psichiatrico il TCA rileva che il

dr. __________, nei rapporti 24 marzo 2004 e 6 novembre 2007 (doc. AI 12/6-10 e

XIV), alla diagnosi di sindrome depressiva ha accostato un punto di domanda

(doc. AI 12/8 e XIV, pag. 1) e precisato che “(…) non è di mia competenza giudicare

se a queste limitazioni dovute agli impedimenti dell’apparato locomotorio si

sia aggiunto nel frattempo anche una patologia psichiatrica con impatto sulla capacità

lavorativa. (…)” (XIV, pag. 5).

La

dr.ssa __________ ha poi ritenuto la sindrome depressiva quale diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 12/1) e nella lettere 27 febbraio

2006 all’Ufficio AI ha solo attestato che “(...) tutto questo [ndr.: si

riferisce alla situazione psico-fisica, ai dolori diffusi e in particolare alla

sindrome lombovertebrale] incide anche sul lato psichico, con un esarcebazione

di una stato depressivo che potenzia anche dei disturbi alimentari con

conseguente aumento ponderale. (…)” (doc. AI 32/1).

A

mente del TCA questi certificati – stesi peraltro da medici non specialisti in

psichiatria, stringati, generici, privi di diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessata e

del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia,

senza indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti

intrapresi – non adempiono ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per

ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5 e 2.6)

e non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni alle quali sono

giunti i medici SMR, dr. __________ e dr. __________, circa l’assenza di

patologie psichiatriche invalidanti (doc. AI 33/1 e XVIII/Bis sopra riprodotti)

(al riguardo, cfr. STF 9C

376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente

un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce

unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio

depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su

un’eventuale incidenza [presente e/o passata] invalidante dei disturbi

psichici).

2.8. Appurata

una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e rispettosa delle

limitazioni funzionali poste dal mese di ottobre 2004, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto

sono determinanti i dati del 2004 visto l’inizio dell’inabilità totale nella

sua precedente professione di operaia confezionatrice dal mese di ottobre 2003

(anno in cui conformemente all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla

rendita potrebbe nascere).

Quanto

alla censura circa la possibilità di trovare un’occupa-zione vista l’età (60

anni) il TCA rileva quanto segue.

Nella

STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare,

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione

lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le

particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età

o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una

rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a

una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di

fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.

1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova

attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al

momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni

dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,

svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di

lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per

contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17

luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).

(…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06)

Le

difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento

estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità

di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96

consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l'assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P.

Omlin, op. cit., pag. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione.

2.8.1. Per

quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali

emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.

31’200.--, riferito all’anno 2004 (doc. AI 24/1-3 e 26/1).

Questo

importo non è stato contestato dall’assicurata.

2.8.2. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.8.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a fr.

4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2004

quale operaia confezionatrice presso la ditta farmaceutica sua ultima datrice

di lavoro (fr. 31'200.--, cfr. consid. 2.8.1), è nettamente inferiore a quello

realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del

settore cokeria; industria chimica (Tabella TA1 2004, p.to 23,24, livello di

qualifica 4: fr. 4'331.-- riportato su 41.6 ore/settimana x 12 mesi = fr. 54’050.88).

Ora,

conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.8.2),

posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione

dell’assicu-rata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da

invalido (fr. 48'584.64) va dunque ridotto del 42.28%,

percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 31’200.-- contro fr. 54’050.88),

e si attesta pertanto a fr. 28'043.05.

Vista

la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – e applicata

la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale del

25% – “(…) 5% per età avanzata e relativa difficoltà di adattamento a nuove professioni

– 5% per porto di pesi limitato – 15% per l’insieme delle limitazioni ergonomiche

(…)” (doc. AI 24/3) –, il reddito statistico da invalido corrisponde infine a

fr. 23'397.14 (fr. 28'043.05

ridotti del 25% = fr. 21'032.28).

2.8.4. In

simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2004) di fr. 31'200.-- rispettivamente di fr. 21'032.28, il grado

d’invalidità deve essere cifrato al 33% ([31'200.-- – 21'032.28] : 31'200.-- x

100 = 32.58% arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121 consid. 3.2).

Alla

stessa soluzione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine

con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi al 2007.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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