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32.2007.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2008Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua incapacità lavorativa del 50%, se costretta a

sollevare/trasportare frequentemente pesi superiori ai 10 kg, nella sua ultima

attività di ausiliaria di cure e alla sua capacità al lavoro del 100% in

un’atti-vità adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.

2.9.1. Per

quanto riguarda l’aspetto ortopedico il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica,

nel consulto 8 novembre 2004 (doc. AI 30/14-18), posta la seguente valutazione:

“(…) Sindrome lombo-vertebrale in presenza di un disturbo statico posturale e

di un’anomalia della segmentazione dei corpi vertebrali lombari liberi in

assenza di chiare costole ipoplastiche Th12. – Leggera sindrome radicolare

irritativa L5 a sinistra senza componente sensitivo-motoria deficitaria in

presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali medio-basso lombari con

protrusioni discali a base larga, senza chiaro reperto erniario focale. –

Epicondilopatia omerale radiale destra. (…)” (doc. AI 30/16), ha così risposto

alle domande postegli:

"

(…)

1. Descrivere l’evoluzione delle

problematiche ortopediche segnalate agli atti.

Da alcuni anni la signora RI 1 accusa disturbi in sede

lombare le cui caratteristiche anamnestiche, cliniche e radiologiche rispecchiano

un'insufficienza (pluri-) segmentale-lombare a cui si associa una componente

irritativa, non deficitaria, L5 a sinistra nel contesto di alterazioni

degenerative pluri-segmentali con protrusioni discali a base larga, senza

tuttavia reperto erniario focale.

Il quadro clinico riscontrato all'esame attuale risulta

essere alquanto favorevole in assenza di contratture muscolari paravertebrali,

di racccorciamenti muscolari pelvico-femorali, di deficienze muscolari (elevazione

del tronco fluida, senza necessità di compensazione), con segno di Lasègue leggermente

positivo ma solo a fine corsa.

Presenza inoltre di un'epicondilopatia destra insorta

in seguito a un evento traumatico nel 2001, ancora sintomatica sotto sforzo,

attualmente senza deficit funzionale, senza riduzione significativa del

trofismo muscolare, con lieve deficit della forza dimostrata rispetto all'arto

superiore contro-laterale.

Considerandi

2.

Quali sono le conseguenze sulla capacità

lavorativa dell'assicurata nell'attività da ultimo esercitata (cameriera ai

piani fino al 2001, ausiliaria venditrice alla __________ novembre 2000-giugno

2001, ausiliaria di cure ad ore nel 2002 e 2003) dovute ai disturbi ortopedici

constatati?

Dal punto di vista ortopedico tali attività risultano

essere tuttora esigibili.

3.

Le attività di ausiliaria di vendita e ausiliaria

di cure sono ancora praticabili dal punto di vista ortopedico? Se sì, in quale

misura (ore/die)?

L'attività di ausiliaria di vendita risulta essere

tuttora esigibile in misura completa.

L'attività di ausiliaria di cure risulta pure essere

tuttora praticabile da punto di vista ortopedico, in una misura tuttavia

dipendente dalla gravità, più specificatamente al grado di dipendenza e dalla

costituzione fisica degli utenti di cui viene richiesto di occuparsi. A

dipendenza di questi fattori il grado complessivo di capacità lavorativa in

qualità di ausiliaria di cure è suscettibile di variare tra il 50 e il 100%.

4.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

La diminuzione della capacità lavorativa viene

giustificata da una ridotta caricabilità del rachide, rispettivamente dell'arto

superiore destro nello svolgimento di attività pesanti, rispettivamente di movimenti

ripetuti sotto sforzo con l'arto superiore destro.

5.

Da quando esiste una limitazione della

capacità lavorativa dal punto di vista ortopedico?

Qual è stato da allora lo sviluppo della

limitazione della capacità lavorativa fino ad oggi?

Secondo gli atti a mia disposizione viene attesta

un'incapacità lavorativa completa dal maggio del 2003 in relazione con i

disturbi al rachide, rispettivamente all'arto inferiore sinistro. Già nel mese

di luglio del 2003 venivano tuttavia ritenute possibili da subito attività

senza sforzo fisico, soprattutto senza dover sollevare pesi.

Con riferimento al quadro clinico riscontrato all'esame

attuale, l'evoluzione può venir considerata relativamente favorevole nel senso

e nei limiti in cui non si ritiene giustificata un'inabilità lavorativa

completa in qualità di assistente di cura.

6.

Ritiene possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'assicurata? Se sì, come

giudica l'abitudine al processo lavorativo e l'utilizzazione delle risorse

disponibili? Se no, può indicarcene le ragioni?

Dal punto di vista ortopedico ritengo senz'altro

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso la

signora RI 1. Essa possiede in effetti sufficienti risorse e potenzialità per

poter svolgere delle attività adeguate in misura e con rendimento completo.

7.

Ritiene vi siano possibilità terapeutiche

per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurata dal punto di vista

ortopedico? Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti? Che effetti avrebbero

questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

La signora RI 1 stessa ha affermato risentire un

giovamento dall'esecuzione regolare di esercizi attivi mirati al rachide. Oltre

allo svolgimento regolare di tali misure, così come all'osservazione più rigorosa

delle misure di base dell'ergonometria del tronco la signora RI 1 è

suscettibile di poter approfittare di alcune sedute di fisioterapia (a

dipendenza dell'intensità dei disturbi). Tali misure attive trovano il proprio

riscontro in un miglioramento del grado di caricabilità del rachide, il cui

effetto complessivo sul grado di capacità lavorativa risulta essere tuttavia

relativamente marginale.

8.

Ritiene che dal punto di vista ortopedico

l'assicurata sia in grado di svolgere altre attività?

Se sì, a quali esigenze dovrà corrispondere

il posto di lavoro e di cosa bisognerà soprattutto tenere conto?

Dal punto di vista ortopedico la signora RI 1 è in

grado di svolgere altre attività. Queste devono in particolare tenere conto

della presenza di limitazioni nello svolgimento sotto sforzo di movimenti

ripetitivi con l'avambraccio, rispettivamente con il polso destro, nel

sollevamento frequente, rispettivamente talvolta di pesi superiori alla decina

di chili, nel mantenimento prolungato di posizioni o nello svolgimento frequente

di movimenti inergonomici per il tronco, nel mantenimento prolungato di determinate

posizioni fisse, siano essere erette, sedute o contorte con il tronco, nell'uso

di macchinari o strumenti vibranti, rispettivamente contundenti.

9.

In che misura l'assicurata potrebbe

svolgere attualmente attività consone alle menomazioni (ore/die)? Se non sono

possibili altre attività, per quali motivi?

La signora RI 1 è attualmente in grado di svolgere in

misura completa delle attività consone alle menomazioni. Questo dato di fatto

era a suo tempo già stato sollevato dal dr. __________ nel suo rapporto del

10.7.2003

10.

In che misura l'assicurata può svolgere

l'attività di casalinga?

Tenuto conto della possibilità di ripartizione delle

attività sull'arco della giornata, l'attività di casalinga può venir svolta in

misura completa.

11.

Come valuta la prognosi valetudinaria a

medio-lungo termine dal punto di vista ortopedico?

Tenuto conto della natura delle affezioni presentate

dalla signora RI 1, ritengo che la prognosi valetudinaria a medio-lungo termine

sia suscettibile di restare invariata, senza peggioramenti ragionevolmente

prevedibili, con riferimento agli atti a mia disposizione e all'esame clinico

effettuato.

(…)." (doc. AI 30/17-18)

Il

dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto 13 giugno 2006 indirizzato

al dr. __________, FMH in medicina interna, si è così espresso:

"

(…)

Anamnesi: da circa 6 anni la paziente lamenta dolori lombari, ma

non eccessivi. 4 anni fa esacerbazione con aumento della lombalgia e dolori in

parte alla gamba sx lungo la fascia laterale fino al piede. Da allora questi

disturbi persistono in maniera costante ed in progrediente aumento. La paziente

ha dolori prevalentemente in posizioni statiche, ma anche in piedi e deambulando.

La paziente era attiva come assistente di cure e da 4

anni è inabile al lavoro. Ha fatto diversi tentativi di ripresa di lavoro in

altre attività, ma senza mai riuscire a causa dei dolori che tendono

rapidamente ad aumentare sotto qualsiasi sforzo.

Esame clinico: deambulazione normale. Mobilità lombare poco ridotta ed

indolente. Palpazione dolente e diffusa di tutto il rachide lombare e della

muscolatura paralombare, come pure glutei.

Punto di Valleix bilateralmente negativo. Lasègue

diretto ed inverso negativo, ma pseudolasègue a sx a 70° positivo. Nessun

deficit sensomotorio. Parestesia diffusa alla gamba sx. Riflessi mediovivi e

simmetrici.

La RM del rachide lombare conferma discopatie

diffuse da L2/3 a L5/S1 con spazi ridotti e reazione osteocondrotica in tutti e

4.

i livelli. Una compressione radicolare non è evidente benché a livello L5/S1

ci sia la presenza di una protrusione discale intra/extaforaminale che si

appoggia sulla radice L5. Tuttavia la paziente accusa fastidi unicamente alla

gamba sx.

Conclusioni: sindrome lombovertebrale nell'ambito di processi

degenerativi plurisegmentali e pseudosciatalgia a sx per problemi muscolari

dovuti alla discopatia.

In considerazione della situazione clinica e

neuroradiologica penso che un procedere chirurgico non entri in considerazione.

Ho proposto alla paziente eventualmente infiltrazioni delle faccette

articolari, ma la paziente al momento non è propensa a questo tipo di terapia.

Rimarrebbe aperta anche la possibilità di una terapia a base di radiofrequenza

che non è assolutamente invasiva. Inoltre proporrei un ciclo di fisioterapia

con piscina e ginnastica di rinforzo muscolare.

In considerazione della situazione clinica e

neuroradiologica della paziente penso che senza dubbio una riduzione della

capacità lavorativa sia data. Nel lavoro primario, quindi come assistenza di

cure, l'inabilità lavorativa sicuramente è superiore al 70% mentre in attività

ergonomicamente favorevoli e non pesanti l'inabilità lavorativa sarà del 50%.

Bisogna infatti tenere conto che si tratta qui di una discopatia

plurisegmentale con tendenza ad un ulteriore peggioramento.

(…)." (doc. AI 61/1-2)

Ora,

le attestazioni del dr. __________ non sono tali da modificare le conclusioni a

cui è giunto il dr. __________ nel suo consulto 8 novembre 2004 (doc. AI

30/14-18) nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM.

Infatti,

a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. consid. 2.8), il dr. __________ non porta alcun elemento nuovo di

valutazione né documenta un peggioramento dello stato di salute intervenuto tra

la perizia del SAM e la decisione impugnata. Decisione che, va qui

ricordato, delimita il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V

140, 129 V 4, 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102).

In particolare il dr. __________ non ha posto delle diagnosi nuove

su cui non si siano già chinati i periti del SAM e si é limitato ad esprimere

una diversa valutazione circa la capacità lavorativa dell’insorgente.

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 22 novembre 2006 (doc. AI

64/1), ha concluso che:

"

(…)

La valutazione del neurochirurgo dr. __________ (unica

visita ambulatoriale del 6.2006) riportata in fase di audizione attualmente non

permette a mio giudizio di giustificare un peggioramento clinico tale da essere

influente sulle esigibilità riportate allora nel SAM, ma personalmente reputo

che si tratti solo di una differente valutazione di tipo personale di

esigibilità.

Ricordo che a livello clinico adesso si riscontra un

Lasègue paragonabile con disturbi della sensibilità anche paragonabili in

assenza di segni deficitari paretici come al tempo del SAM del 10.2004.

Anche i segni obbiettivi radiologici la situazione è da

reputarsi stabile in presenza di discopatie multiple ed in assenza di segni

erniari compressivi.

E quindi un atteggiamento chirurgico non è quindi come

allora da considerarsi attualmente.

Dopo queste considerazioni a carattere puramente medico

non reputo che si è in presenza di un obbiettivo peggioramento tale da

presupporre un deterioramento delle esigibilità lavorative rispetto al SAM del

10.2004

e pertanto è a mio giudizio ancora da considerare corretta la

valutazione del SAM.

(…)." (doc. AI 64/1)

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Nemmeno

il dr. __________, FMH in medicina interna e pneumologia ABIM, e il dr. __________,

FMH in medicina interna spec. geriatria, nei rispettivi certificati medici 22

gennaio e 16 luglio 2007 (doc. E e VII/Bis), hanno attestato un peggioramento

dello stato di salute, sotto questo aspetto, intercorso tra la perizia del SAM

e la decisione impugnata.

Infatti

il dr. __________, tra l’altro, ha attestato solo una “(…) sindrome

lombo-vertebrale che interferisce in modo significante con le attività

giornaliere.” (doc. E) e il dr. __________, in particolare, si è limitato a

certificare una problematica legata anche a “(…) dolori lombari nell’ambito di

un’ernia discale con esiti di infiltrazione steroidea (Dottor __________) (…)”

(doc. VII/Bis).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 agosto 2007 si è

così espresso:

"

(…)

- succinto certificato del dr. __________

del 22.1.2007 con diagnosi di stato ansioso depressivo persistente con

peggioramento durante gli ultimi mesi e sindrome lombovertebrale.

- breve certificato del dr. __________

del 16.7.2007 con diagnosi di discopatia lombare e fibromialgia oltre a stato

depressivo reattivo al fallimento del proprio matrimonio.

Valutazione: l’attuale documentazione non permette di oggettivare

una modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione

SAM del 2004. Persiste una nota problematica discale lombare ed un disturbo

psicoreattivo (il secondo matrimonio pare pure fallito).

(…)." (doc. IX/Bis)

2.9.2

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapeuta, nel consulto 21 ottobre 2004 (doc. AI 30/19-22), ha concluso

che:

"

(…)

L'A. è nota per episodi depressivi reattivi a diverse

situazioni circostanziali che implicavano dei conflitti con le figure di

riferimento primario della sua vita. Fino al 2001 l'A. ha beneficiato di un

apporto specialistico risultando due volte ricoverata in ambito stazionario e

più volte presa a carico a livello ambulatoriale, in seguito non ha più fatto

ricorso alla medicina specialistica ad eccezione della terapia psicofarmacologica

prescritta dal medico curante mentre si è avvalsa della biblioterapia che le ha

offerto degli spunti utili per modificare in maniera sensibile il suo

atteggiamento mentale nei confronti della vita. Da allora non ha più mostrato recidive

depressive ed attualmente il suo stato affettivo risulta stabile con una tensione

positiva verso il futuro. Abbiamo l'impressione che l'A., memore delle esperienze

della sua vita in cui è stata oggetto di restrizioni da parte degli altri, adesso

si rende conto di essere libera e questo la rende desiderosa di sperimentare

tutti gli aspetti della vita e di esplorarne tutte le possibilità. Fatta

eccezione per la possibilità di uno smarrimento nel caso in cui i suoi desideri

di vivere la vita pienamente non si realizzassero mettendo a nudo una

sensazione di vuoto interiore non ravvisiamo rischi particolari in quanto l'A.

appare sufficientemente stabile dal punto di vista affettivo e dell'autostima.

La capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico

è integra.

(…)." (doc. AI 30/22)

Ora,

tanto il certificato medico 22 gennaio 2007 del dr. __________ (doc. E) che il

certificato medico 16 luglio 2007 e la lettera 4 settembre 2007 indirizzata

all’avv. RA 1 del dr. __________ (doc. VII/Bis e XI/Bis), conformemente alla giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.6 e 2.8), non sono sufficienti

per dimostrare un peggioramento della situazione psichiatrica intercorsa dopo

la perizia 18 novembre 2004 del SAM.

Infatti,

sia il dr. __________ che il dr. __________, oltretutto non specialisti in

psichiatria, nemmeno si sono espressi chiaramente sulla capacità lavorativa avuto

riguardo a questa patologia.

In

particolare il dr. __________ ha attestato in modo del tutto generico che la

sua paziente “(…) soffre di uno stato ansioso depressivo persistente con

peggioramento durante gli ultimi mesi. Inoltre la stessa è affetta da una

sindrome lombo-vertebrale che interferisce in modo significante con le attività

giornaliere.” (doc. E).

Dal

canto suo il dr. __________ – dopo aver diagnosticato una fibromialgia e

certificato che l’assicurata “(…) presenta uno stato depressivo reattivo al fallimento

del proprio matrimonio con conseguente calo dell’autostima, crisi di ansia, dispnea,

oppressione al petto e disturbi del sonno. Una presa a carico di tipo

psichiatrico non ha portato i risultati sperati percui prossimamente la

paziente verrà vista dal dottor __________, psichiatra di __________.” (doc.

VII/Bis) –, nella lettera 4 settembre 2007 indirizzata all’avv. RA 1, ha, in

particolare, osservato che: “(…) mi è giunta oggi l’informazione che la

paziente, che non vedo dal 16.07.2007, verrà ricoverata domani in ambito psichiatrico,

non so per quale indicazione e su richiesta di chi. Sia per la problematica

psichiatrica che reumatologica/neuro-chirurgica la paziente presenta a mio avviso

una forte diminuzione dell’abilità lavorativa in qualità di ausiliaria di cure

a domicilio. (…)” (doc. XI/Bis).

Ora,

l’assicurata non ha prodotto alcuna certificazione del dr. __________ e nemmeno

la documentazione inerente un suo ricovero in ambito psichiatrico. Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Inoltre,

ritenuto che il dr. __________ ha in cura la paziente dal mese di marzo 2007 e ribadito

che il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e

di diritto esistente al momento in cui essa è state resa (DTF 130 V 140, 129 V

4, 121 V 366 consid. 1b), questo Tribunale deve concludere che, se un’eventuale peggioramento

dello stato psichico fosse intervenuto, in ogni caso esso è posteriore alla

decisione impugnata.

Al

riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 17 settembre 2007, ha

concluso, in particolare, che “(…) dall’attuale rapporto (ndr.: si riferisce

alla lettera del dr. __________ 4 settembre 2007 indirizzata all’avv. RA 1;

doc. XI/Bis) pare esservi un peggioramento della situazione psichiatrica, peggioramento

posteriore alla decisione impugnata. (…)” (doc. XIII/1).

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.10

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 18 novembre 2004 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati), che l'assicurata, se costretta a sollevare/trasportare

frequentemente pesi superiori ai 10 kg, è abile al 50% nella sua ultima

attività di ausiliaria di cure e che la sua capacità al lavoro è invece del

100% in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti.

2.11

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente in integrazione

professionale nel suo rapporto finale 19 ottobre 2005 e sulla tabella allestita

il 30 novembre 2006 (doc. AI 35/1-3 e 65/1), ha stabilito una perdita di

guadagno e, quindi, un grado d’invalidità del 5%.

Partendo da un reddito da valido di fr. 40'740.-- che l’assicu-rata

avrebbe potuto conseguire nel 2004 lavorando a tempo pieno presso l’__________

(doc. AI 36/1), la consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in

attività semplici e ripetitive, fissandolo in fr. 48'584.-- (2004), cui ha poi

applicato una riduzione del 20% (“(…) attività leggera e […] limiti concernenti

l’ergonomia (…)”), per un reddito da invalido complessivo pari a fr. 38'867.--.

Ha quindi stabilito che l’assicurata presentava una capacità di guadagno

residua del 95,40% e quindi un grado di invalidità del 5%.

Innanzitutto,

nella misura in cui la patrocinatrice della ricorrente ha contestato la

valutazione medica in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessata

in attività adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va

rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurata

dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come

ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.9), le sue condizioni di salute

sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

D’altra

parte il reddito da valido non è stato contestato e quello da invalido è stato

rettamente calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa

T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Di

conseguenza, ritenuto un grado d’invalidità del 5%, a giusta ragione

all’assicurata è stato negato sia il diritto a una riformazione professionale

(cfr. consid. 2.4) che a una rendita (cfr. consid. 2.5).

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.13

La

ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29.

giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti,

come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo

chiaro l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto a prestazioni

ritenuto che ella, abile al 50% nella sua precedente attività se costretta a

sollevare/trasportare frequentemente pesi superiori ai 10 kg e al 100% in

un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti, non ha

minimamente documentato e tantomeno comprovato un peggioramento del suo stato

di salute intercorso tra la perizia pluridisciplinare del SAM e la decisione

impugnata.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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