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Decisione

32.2007.311

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 novembre 2008Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I 935/06)

In

concreto, pur sapendo che era rappresentata (doc. AI 65/1-3), l’Ufficio AI ha

notificato erroneamente le decisioni 14 agosto 2007 solo all’assicurata (doc.

AI 97/28-29, 97/26-27 e 97/24-25).

Il

29 agosto 2007, quindi prima della crescita in giudicato delle decisioni 14 agosto

2007, l’assicurata ha contattato il suo rappresentante chiedendogli cosa fare

(doc. AI 97/6).

Conformemente

alla giurisprudenza sopra riprodotta il termine di 30 giorni inizia dunque a

decorrere al 30 agosto 2007 e il ricorso 26 settembre 2007 è pertanto

tempestivo.

Il

TCA entra dunque nel merito della vertenza.

Nel merito

2.3. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.4. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1.

febbraio 2003 al 28 febbraio 2006 e a un quarto di rendita dal 1. al 31 marzo

2006 e dal 1. agosto 2006.

L’assicurata

postula il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal 1. febbraio al

31 marzo 2006 e di ¾ (subordinatamente ½) di rendita dal 1. ottobre 2006 al 30

aprile 2007 e a una rendita intera (subordinatamente ¾) dal 1. maggio 2007.

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique

VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi

citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

A

sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità

del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il

futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

p. 137).

2.8. Nel

caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di

salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________ il mandato di

esperire una perizia (doc. AI 27/1-2).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia medica 26 aprile

2005 (doc. AI 28/1-13) – posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla

capacità di lavoro: “(…) gravi fobie sociali (ICD F40.1 con fobie specifiche

(isolate, nel caso verso medicine) (ICD F 40.2) – sindrome da attacchi di

panico (ICD F 41.0) (…)” (doc. AI 28/8) –, circa le conseguenze sulla capacità

di lavoro e d’integrazione, ha concluso che:

"

(…)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

1 Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati

1.1 a livello psicologico mentale

La particolarmente grave fobia sociale, caratterizzata

dalla paura del giudizio altrui, con conseguente evitamento delle situazioni sociali,

con paura di essere criticati, con senso di imbarazzo, di paura di arrossire,

di tremare, provocando, tra l'altro, anche attacchi di panico e con manifestazioni

anche di fobie specifiche (isolate, in questo caso verso oggetti, concretamente

verso pastiglie), che hanno ulteriormente peggiorato la situazione, hanno portato

la peritanda al completo ritiro dalla società, per chiari motivi medicalmente

giustificati. La menomazione era tale che la peritanda non poteva più lavorare

in negozio, essendo a stretto contatto con le persone.

1.2 a livello fisico

Non mi sembra esserci nulla di invalidante; l'asma,

manifestatasi soprattutto nell'infanzia, sembra ora asintomatica.

1.3 nell'ambito sociale

Come sopra descritto, le fobie sociali e specifiche,

nonché gli attacchi di panico, hanno portato la peritanda ad isolarsi

completamente dalla società.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività

attuale dell'assicurato?

A causa della particolarmente grave sintomatologia, la

peritanda non ha più potuto esercitare la sua attività, che ha dunque perso per

motivi di malattia.

2.2

L'attività attuale è ancora praticabile?

L'attività

di venditrice non era più praticabile.

2.3

Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

Nessuna

ora al giorno.

2.4

È constatabile una diminuzione della capacità di

lavoro?

Sì.

2.5

Se sì, in che misura?

Del

100%.

2.6

Da quando esiste una limitazione della capacità di

lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Secondo gli atti, dal 27.02.2002 (Dr. med. __________),

nel mese di giugno del 2002 è stato fatto un tentativo di ripresa del lavoro al

50%, fallito dopo tre giorni (vedasi atti).

2.7

Qual è stato da allora lo sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro?

Completa

incapacità lavorativa dal mese di febbraio del 2002 fino al mese di novembre

del 2003, quando i progressi ottenuti nella psicoterapia (N.B. Per i motivi

sopra esposti praticamente senza supporto farmacologico adeguato) hanno

permesso di reinserire la peritanda in un laboratorio protetto, dove lavora dal

mese di novembre del 2003 sette ore e mezza al giorno e dove si sta riabilitando.

3.

L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado

di sopportarne i

disturbi psichici?

L'ambiente di lavoro è in grado di sopportare i suoi

disturbi, mentre viceversa, la peritanda fa fatica a sopportare un qualsivoglia

ambiente di lavoro, soprattutto se deve stare in contatto con tante persone.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1.

È

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono

previsti?

Sì, e ve ne sono in corso come sopra descritto.

1.1

Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di

riabilitazione, in special modo per quanto riguarda l'abitudine al processo lavorativo,

l'esercizio di capacità sociali di base, l'utilizzazione delle risorse

disponibili

La peritanda sta già lavorando dal mese di novembre del

2003.

sul piano amministrativo, nel ristorante __________, gestito dalla __________.

1.2

Se no, La preghiamo di darcene ragione

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale?

Attualmente la peritanda lavora in un ambiente protetto

con una paga minima e vive a carico dell'assistenza.

2.1

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti

medici)?

Con la continuazione della psicoterapia in corso, è

probabile che la peritanda riconquisti una capacità lavorativa normale.

2.2

Secondo Lei che effetti hanno questi provvedimenti

sulla capacità di lavoro?

La continuazione della psicoterapia, ossia il training

per superare la fobia sociale e per sopportare le conseguenze degli attacchi di

panico, porterà verosimilmente ad una piena riabilitazione.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

Teoricamente

sì.

3.1

Se si, a quali esigenze deve rispondere il posto

di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra

attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di

lavoro ecc.)?

Nella situazione attuale bisognerebbe prestare

particolare attenzione alla necessità della peritanda di non dover lavorare a

contatto con troppe persone. Un ambiente comprensivo faciliterebbe alla peritanda

un reinserimento.

3.2

In che misura si possono svolgere

attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

In futuro, ancora da definire dallo psichiatra curante,

probabilmente potrà lavorare a tempo pieno.

3.3

È constatabile una riduzione della

capacità di lavoro?

Si, in un qualsivoglia lavoro non protetto.

Nel lavoro protetto svolto, la capacità lavorativa è stata definita a sette ore

e mezza al giorno.

3.4

Se sì, in che misura?

3.5

Qualora non siano possibili altre

attività: per quali motivi?

D. Osservazioni, altre domande

Ci tengo a sottolineare che l'incapacità

lavorativa, certificata dal Dr. med. __________, è più che giustificata e che

gli atti riabilitativi messi in pratica sono più che adeguati e si profilano

proficui. Resta la domanda sul come l'AI voglia assumersi la sua parte

(rimunerazione della/ riabilitazione già in corso), fermo restando che,

assegnare a questa peritanda una rendita, anche retroattiva, potrebbe

rivelarsi, magari, controproducente (pericolo di mancanza di motivazione di

continuare la riabilitazione).

(…)." (doc. AI 28/10-13)

La

dr.ssa __________, medico SMR – con formazione in psichiatria terminata

in Svizzera (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) –, nelle

annotazioni 8 novembre 2005 (doc. AI 31/1-3) ha concluso che “(…) il dr. __________

nella sua perizia esclude come attività quella di venditrice in misura

completa, considerate le difficoltà di stare in contatto con più persone, ma

sostiene il programma di riabilitazione già in atto presso il __________. La

CL, in considerazione delle ampie possibilità di un confronto con la numerosa

utenza nell’ambito della professione imparata, è attualmente elevata. Proponiamo

però di valutare il suo effettivo rendimento, le sue capacità e mansioni

lavorative, con una verifica diretta sul posto attuale di lavoro da parte di un

nostro consulente. (…)” (doc. AI 31/2).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – invitato dal dr. __________,

medico SMR e FMH in medicina generale, a aggiornare lo stato di salute (doc. AI

30/1) –, nel rapporto 14 novembre 2005 (doc. AI 32/1-2), ha confermato le diagnosi

note e concluso che “(…) la valutazione attuale, sulla base anche delle

considerazioni degli operatori coinvolti nel progetto riabilitativo della

signora RI 1, comporta un giudizio prognostico lavorativo non sfavorevole, con

la prospettiva di un probabile recupero della capacità lavorativa in un

contesto non protetto, come segretaria d’ufficio, anche se al momento non è

ancora possibile definire in quale grado e a partire da quando. Per ora,

quindi, la capacità lavorativa in ambito non protetto è, a mio giudizio, nulla.

(…)” (doc. AI 32/2).

Il

dr. __________, nel rapporto medico 30 gennaio 2006 (doc. AI 35/1-3), ha

formulato la seguente raccomandazione:

"

(…)

In considerazione della perizia dr. __________ e dei

complementi informativi da parte del dr. __________ si può confermare la

presenza di una IL 100% da 2.2002 fino 11.2005 conseguente a patologia

psichiatrica.

L'evoluzione favorevole riscontrato a livello pratico (__________)

permette di ipotizzare la presenza di una capacità lavorativa sfruttabile anche

in ambiente non protetto. In questo senso ritengo indicata revisione immediata

con prova pratica di lavoro in ambiente non protetto come discusso con __________,

sulla base di questa osservazione in seguito aggiornamento psichiatrico ev. con

l'ausilio di vista psichiatrica presso SMR.

(…)." (doc. AI 35/2)

La

consulente in integrazione professionale, nel rapporto intermedio 21 marzo 2006

(doc. AI 37/1-3) – ritenuto che “(…) tenuto conto della presa di posizione medica e

della motivazione dell’A. ad un inserimento nel mondo del lavoro, in questa

situazione è importante un periodo di accertamento professionale nell’attività

di impiegata di commercio allo scopo di quantificare il rendimento teorico

effettivo all’esterno di un ambito protetto. Per quanto riguarda il datore di

lavoro tenuto conto del disagio psichico e delle esperienze precedentemente

svolte, ho ritenuto importante far capo ad un ambiente di lavoro “familiare” e

ristretto. Infatti, mi sono rivolta alla __________ di __________ (piccola

fiduciaria composta da 4 collaboratori), la quale si è resa disponibile per un

periodo di 3 mesi, a partire dal 1° aprile 2006. Inoltre l’accertamento servirà

anche a determinare la possibilità di assunzione dell’A. all’interno della

ditta in quanto vi sarebbe disponibilità d’im-piego. (…)” (doc. AI 37/2) – ha proposto

un periodo di accertamento professionale presso la __________.

Con

decisione 27 marzo 2006 l’Ufficio AI ha assunto i costi di un accertamento

professionale, presso la __________, dal 1. aprile al 30 giugno 2006 (doc. AI

39/1-2).

Il

periodo di accertamento è poi stato prolungato fino al 30 settembre 2006 (doc.

AI 52/1-2).

La

consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 13 ottobre 2006,

ha concluso che “(…) in questo momento la signora RI 1 non è in grado di sostenere

a pieno ritmo lavorativo una realtà lavorativa “esterna”. Infatti, il danno

alla salute non le permette di affrontare un inserimento professionale sul

mercato del lavoro in misura maggiore al 50%. Questo accertamento ha portato

all’assunzione dell’A. quale impiegata di commercio a tempo parziale

all’interno della __________ a partire dal 1° ottobre 2006, con un salario

mensile lordo di fr. 1'500.- versati per 13 mensilità. La durata settimanale

del lavoro è di 22 ore (metà tempo) e l’orario indicativo praticato è il

seguente: al mattino dalle 8.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle 13.30 alle

15.

, dal lunedì al giovedì compresi (v. contratto individuale di lavoro

presente all’incarto). A mio modo di vedere, considerato il danno alla salute

ed il percorso professionale (diploma di impiegata di commercio) questa è la

soluzione professionale che permette all’A. di raggiungere la maggior capacità

di guadagno. (…)”(doc. AI 57/1-2).

Il

dr. __________, medico SMR e FMH in medicina interna, nelle annotazioni 30

ottobre 2006, ha concluso che “(…) a questo punto risulta necessario verificare

l’evoluzione della patologia psichiatrica rispetto alla perizia del Dr. __________

di aprile 2005 e dell’ulteriore rapporto medico del Dr. __________ del

14.11.2005

(…)”(doc. AI 59/1).

Il

dr. __________, nel rapporto 5 dicembre 2006 (doc. AI 61/1-5), ha concluso che

“(…) dall’1.10.2006 la paziente è stata assunta al 50% dalla fiduciaria (20 ore

settimanali). Tale attività è distribuita durante la settimana in modo tale da

consentire tempi adeguati di recupero viste le difficoltà mostrate già a

partire dallo stage (lunedì giornata intera, da martedì a giovedì mezza

giornata, venerdì libero). Una maggiore attività lavorativa, sia come impiegata

di commercio, che per qualsiasi altra attività ragionevolmente esigibile, non è

a mio avviso al momento sostenibile. Anzi, l’attuale carico di lavoro, malgrado

il grande impegno della paziente, riconosciuto anche dal datore di lavoro

stesso, viene svolto con notevole fatica e dispendio di energie tali, che non

sorprenderebbe nell’ulteriore decorso un possibile calo significativo del rendimento.

Una valutazione attendibile della reale capacità lavorativa (50%?) sarà

possibile a mio giudizio unicamente fra alcuni mesi (primavera 2007). (…)”

(doc. AI 61/4-5).

Con

progetto 21 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata

l’intenzione di riconoscerle una rendita intera dal 1. febbraio 2003 al 28

febbraio 2006 e un quarto di rendita dal 1. marzo 2006 (doc. AI 63/1-3).

L’assicurata,

tramite la __________, con osservazioni 22 gennaio 2007 (doc. AI 65/1-2) – rilevato che

senza il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare quale segretaria

amministrativa presso la ditta __________, che è stato il dr. __________ a

sconsigliarle quella professione e che in quella attività il suo stipendio

annuo attuale ammonterebbe a fr. 55'000.-- –, ha chiesto di rivedere

il progetto di decisione e di riconoscerle la corretta rendita d’invalidità.

Il

dr. __________, con lettera 22 febbraio 2007 all’Ufficio AI, ha comunicato un

peggioramento dello stato di salute e attestato che:

"

(…)

Dal 29.1.2007 la signora RI 1 è nuovamente inabile

totalmente al lavoro e la prospettiva di un recupero anche parziale di tale

capacità appare assai improbabile almeno per quanto riguarda l'attuale ambito

lavorativo all' interno della fiduciaria __________.

La specificità dei disturbi di cui soffre favorisce

infatti l'instaurarsi di una sorta di circuito vizioso del disagio, per cui il

paziente fobico vive il contesto in cui si è manifestata la sua difficoltà ed

il suo fallimento come luogo assolutamente da evitare e una frequentazione

obbligata sarebbe in grado di scatenare vissuti ansiosi pervasivi con l'innesco

di ripetuti attacchi di panico.

Nelle ultime settimane la paziente vive prevalentemente

ritirata in casa propria, avendo limitato notevolmente l'autonomia dei suoi spostamenti,

sia in macchina che a piedi; si trova in uno stato di persistente e sgradevole

tensione, con marcati disturbi del sonno e innumerevoli disturbi somatoformi

interessanti vari apparati (urinario, respiratorio, digerente).

Malgrado questa importante sofferenza, l'assicurata

riconferma una chiara motivazione volta ad evitare una sua totale invalidazione

e si rende per questo disponibile per nuovi stage lavorativi sotto il vostro

patrocinio, oppure per corsi riabilitativi analoghi a quello effettuato al

Ristorante __________ della __________, sempre nell'ambito di un'attività di

segretariato commerciale.

A mio avviso, dal profilo prognostico, sarebbe utile

promuovere un'iniziativa del genere al più presto; più tempo dovesse passare,

maggiori saranno le difficoltà nel rimettersi in gioco da parte dell'assicurata,

nonostante il suo dichiarato impegno in tal senso.

(…)" (doc. AI 72/1-2)

La

dr.ssa __________, con annotazioni 1. marzo e 9 maggio 2007 (doc. AI 73/1 e

79/1), ha osservato che:

"

(…)

● Sulla base della perizia psichiatrica - aprile 2005

- l'assicurata dopo aver concluso l'apprendistato quale impiegata di commercio,

ha lavorato presso una ditta di costruzioni stradali del Cantone __________

come segretaria unica; nel 2000 l'assicurata delusa e non contenta di tale

posto di lavoro, decide di licenziarsi trovando quindi lavoro come venditrice

di abbigliamento. Non emergono pertanto motivi che giustificano medicalmente il

cambiamento di professione avvenuto nell'anno 2000, anche sulla base dei

rapporti medici da parte dei curanti Dr. __________ e Dr. __________. Il danno

alla salute a carattere invalidante è comunque subentrato a partire da febbraio

2002.

● In considerazione del danno alla salute di cui

soffre l'assicurata l'attività di venditrice non risulta essere più praticabile

(v. perizia dr. __________ + annotazioni del medico nov. 2005); la professione

quale impiegata di ufficio appare dunque la più idonea, come d'altra parte

confermato dal periodo di accertamento professionale effettuato.

(…)" (doc. AI 73/1)

"

(…)

Dopo lettura del nuovo certificato medico da parte del

medico psichiatra curante dr. __________, e colloquio telefonico con lo stesso,

viene segnalato un riaggravamento delle condizioni di salute dell'assicurata,

in relazione però all'attuale ambito lavorativo all'interno della fiduciaria __________,

presso cui l'assicurata è stata assunta nella misura del 50% dal 1.10.2006

quale impiegata di commercio: dal 29.1.2007 tutt'oggi l'assicurata è quindi

nuovamente inabile nella misura completa.

Il medico curante ritiene possibile la ripresa

dell'attività lavorativa quale impiegata di commercio (nell'ambito di

un'attività di segretariato commerciale), ma in un ambiente lavorativo diverso

da quello attuale, poiché non idoneo al suo stato di salute.

Pertanto l'assicurata in considerazione della patologia

psichica di cui risulta essere affetta, è da ritenersi abile nella misura del

50% quale impiegata di commercio, in attività però semplice di segretariato in

un contesto lavorativo a lei favorevole. Un intervento da parte del Servizio di

collocamento Al può senz'altro essere utile.

(…)" (doc. AI 79/1)

L’Ufficio

AI, con decisioni 14 agosto 2007 (doc. AI 97/28-29, 97/26-27 e 97/24-25), ha

infine riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado

d’invalidità 100%) dal 1. febbraio 2003 al 28 febbraio 2006 (doc. AI 97/28-29)

e a un quarto di rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc.

AI 97/26-27) e dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25).

2.9

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.10

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di

causa, non può condividere le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ secondo

cui “(…) in considerazione della perizia dr. __________ e dei complementi

informativi da parte del dr. __________ si può confermare la presenza di una IL

100% da 2.2002 fino a 11.2005 conseguente a patologia psichiatrica.

L’evoluzione favorevole riscontrato a livello pratico (__________) permette di ipotizzare

la presenza di una capacità lavorativa sfruttabile anche in ambiente non

protetto. (…)” (doc. AI 35/2).

Il

dr. __________, nella perizia 26 aprile 2005 (doc. AI 28/1-13), ha confermato

che l’attività di venditrice non era più esigibile dal febbraio 2002 e, circa

la possibilità di svolgere altre attività, ha risposto che teoricamente

sarebbero possibili precisando tuttavia, riguardo alla misura, che “(…) in

futuro, ancora da definire dallo psichiatra curante, probabilmente potrà

lavorare a tempo pieno. (…)” (doc. AI 28/13).

Il

dr. __________ ha inoltre attestato che una riduzione della capacità lavorativa

è constatabile “(…) in un qualsivoglia lavoro non protetto. (…)” e osservato

che “(…) l’incapacità lavorativa, certificata dal Dr. __________, è più che

giustificata e che gli atti riabilitativi messi in pratica sono più che adeguati

e si profilano proficui. (…)” (doc. AI 28/13).

La

dr.ssa __________, nelle annotazioni 8 novembre 2005 (doc. AI 31/1-3), non si è

espressa chiaramente sulla capacità lavorativa e ha

solo osservato che “(…) la CL, in considerazione delle ampie possibilità di un

confronto con la numerosa utenza nell’ambito della professione imparata, è

attualmente elevata. Proponiamo però di valutare il suo effettivo rendimento,

le sue capacità e mansioni lavorative, con una verifica diretta sul posto

attuale di lavoro da parte di un nostro consulente. (…)” (doc. AI 31/2).

Il

dr. __________, nel rapporto 14 novembre 2005 (doc. AI 32/1-2), ha poi attestato

che “(…) la valutazione attuale, sulla base anche delle considerazioni degli

operatori coinvolti nel progetto riabilitativo della signora RI 1, comporta un

giudizio prognostico lavorativo non sfavorevole, con la prospettiva di un

probabile recupero della capacità lavorativa in un contesto non protetto, come

segretaria d’ufficio, anche se al momento non è ancora possibile definire in

quale grado e a partire da quando. Per ora, quindi, la capacità lavorativa in

ambito non protetto è, a mio giudizio, nulla. (…)” (doc. AI 32/2).

Viste

le risultanze appena esposte il dr. __________ – non specialista in psichiatria

e oltretutto senza debitamente motivare –, per il solo fatto che l’evoluzione

della pratica in un ambito protetto (__________) era positiva, non poteva ancora

concludere con la sufficiente tranquillità per l’esistenza di una capacità

lavorativa sfruttabile anche in un ambiente non protetto. Soprattutto non era

in ogni caso dato a sapere la misura dell’eventuale capacità lavorativa in un

tale ambiente.

Nemmeno

è possibile concludere, anche dopo la pratica professionale (dal 1. aprile al

30.

settembre 2006) e l’assunzione al 50% da parte della fiduciaria __________, se,

quando e in quale misura è effettivamente subentrato un miglioramento duraturo

dello stato valetudinario dell’assicurata.

In

effetti, già nel mese di aprile la presenza lavorativa presso la fiduciaria è

stata ridotta al 70%, dal 15 maggio al 50% e, viste anche le assenze per

malattia e la valutazione espressa nel rapporto intermedio 15 maggio 2006 (doc.

AI 48/1-2), si è pure reso necessario un prolungo del periodo di accertamento

fino al 30 settembre (doc. AI 49/1 e 51/1).

La

consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 13 ottobre 2006

(doc. AI 57/1-2), ha poi evidenziato che “(…) vista la situazione è opportuno

sottoporre il caso al SMR per una presa di posizione ed inoltre sarà importante

verificare l’evoluzione dell’aspetto medico psichiatrico. (…)” (doc. AI 57/2).

Il

dr. __________, nelle annotazioni 30 ottobre 2006 (doc. AI 59/1), ha ritenuto

necessario verificare l’evoluzione della patologia psichiatrica presso il dr. __________

il quale, nel rapporto 5 dicembre 2006 (doc. AI 61/1-5), ha concluso che “(…)

una valutazione attendibile della reale capacità lavorativa (50%?) sarà

possibile a mio giudizio unicamente fra alcuni mesi (primavera 2007). (…)”

(doc. AI 61/5).

Il

dr. __________, nel rapporto 22 febbraio 2007 (doc. AI 72/1-2), ha poi attestato

un peggioramento dello stato di salute e un’inabilità totale al lavoro dal 29

gennaio 2007.

Viste

le risultanze mediche appena esposte, senza i necessari accertamenti medici

specialistici, questo Tribunale non può concludere con la sufficiente tranquillità

se, quando e in quale misura è effettivamente subentrato un miglioramento valetudinario

duraturo.

Non

è possibile concludere differentemente nemmeno avuto riguardo alle annotazioni

9.

maggio 2007 della dr.ssa __________ (doc. AI 79/1 riprodotto in esteso al

consid. 2.8).

Infatti,

da una parte – ritenuto che si tratta di stabilire se e in quale misura vi è

una capacità lavorativa in un ambiente non protetto –, per il solo fatto che il

medico curante ritiene possibile la ripresa dell’attività lavorativa quale

impiegata di commercio non è ancora possibile concludere per una capacità

lavorativa del 50% in questa attività. D’altra parte la dr.ssa __________ ha

espresso la propria valutazione sulla sola base degli atti medici e senza aver

mai visitato l’assicurata. Al riguardo merita di essere sottolineato che, in

caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza

fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa

non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono

l'incarto (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, pag. 345s.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).

Viste

le risultanze mediche sopra descritte, le decisioni 14 agosto 2007, con le

quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assi-curata il diritto a un quarto di

rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc. AI 97/26-27) e

dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25), vanno annullate e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici, si

pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 28 febbraio 2006.

2.11

Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

In

ogni caso al riguardo il TCA rileva quanto segue.

Dagli

atti risulta che l’assicurata, dopo aver svolto un apprendistato presso la __________

e frequentato la __________ di __________, avrebbe lavorato quale impiegata di

commercio presso la __________ dal settembre 1999 all’aprile 2000 (doc. AI 12/5

e 28/4).

Invitata

dall’Ufficio AI, tra l’altro, a comunicare i motivi per i quali avrebbe sciolto

il rapporto di lavoro (doc. AI 67/1), la __________ ha risposto che “(…) la

Signora RI 1, essendo negli anni 1999-2000 dipendente della Ditta __________ di

__________, la stessa ha svolto per pochi mesi un periodo di prova, presso la __________.

Visto quanto sopra, non risulta perciò alcuna lettera di dimissioni. (…)” (doc.

AI 68/1).

Ora

– considerato anche che un primo episodio ansioso depressivo sarebbe

stato osservato nel 1996, che l’esordio di una sintomatologia ansiosa generalizzata

è segnalato già a partire dal 2000 (al riguardo nella perizia 26 aprile 2005 il

dr. __________ ha precisato che “(…) questa sintomatologia si è sviluppata nel

corso degli ultimi quattro o cinque anni e si è aggravata nel 2000 (…)” (doc.

AI 28/8) e che la stessa dr.ssa __________ ha osservato che “(…) l’assicurata è

andata a vivere da sola all’età di 18 anni, dopo il divorzio dei genitori. Riguardo

tale situazione non viene descritta alcuna reazione emotiva, all’età di 18 anni

inizia però il consumo di sostanze. Considerata l’anamnesi familiare positiva

per patologie depressive e la comparsa di un primo episodio depressivo nel ’96

descritto dal medico curante, è possibile che l’assunzione di sostanze abbia

potuto scatenare il disturbo d’ansia, considerata la presenza di una certa

vulnerabilità del soggetto (…)” (doc. AI 31/2) –, vista la formazione

intrapresa e non conoscendo le ragioni per le quali il rapporto di lavoro si sarebbe

sciolto durante il periodo di prova, a mente di questo Tribunale, non è ancora

possibile escludere che l’assicurata abbia interrotto la sua attività quale

impiegata di commercio per motivi di salute.

Questo

vale a maggiore ragione visto che il dr. __________, FMH in medicina generale,

nel certificato medico 17 ottobre 2000, ha attestato che “(…) per motivi medici

validi viene sconsigliato (ndr. recte: consigliato) di non svolgere più la professione

di impiegata visto che in precedenza ha avuto problemi di depressione dovuti a

quest’ultima.” (doc. AI 65/4).

L’Ufficio

AI, per poter stabilire quale attività considerare (impiegata di commercio o

venditrice) ai fini del calcolo del reddito da valido, dovrà dunque approfondire

ulteriormente i motivi per i quali l’assicurata ha interrotto l’attività per la

quale si è formata e le ragioni precise che hanno spinto il dr. __________ a

sconsigliarle una tale professione.

Nel

caso in cui dovesse concludere che effettivamente l’ulti-ma attività quale venditrice

è stata svolta per sua scelta, allora e in ogni caso l’amministrazione dovrà

accertare meglio quale sarebbe stato il reddito annuo dell’assicurata nel momento

determinate. Infatti, alla domanda volta a sapere qual era il reddito annuo per

gli anni 2005 e 2006, l’ultimo datore di lavoro, senza specificare l’anno, ha

solo apposto a mano la seguente dicitura in fondo al foglio “(…) salario per un

anno = 36000 fr. brutto (…)” (doc. AI 56/1). Va qui rilevato che lo stesso

datore di lavoro, nel questionario 12 ottobre 2003 (doc. AI 17/1-3), aveva

indicato che nel 2001 aveva versato anche degli importi quale quota parte

tredicesima e premi (13a mensilità pro rata fr. 1'666.-- e premi fr. 540.--,

cfr. doc. AI 17/2).

Il

TCA sottolinea inoltre che nel momento in cui procederà alla valutazione economica

l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale

nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

Parimenti,

alla luce delle risultanze di tutti gli accertamenti effettuati, anche la

consulente in integrazione professionale dovrà stabilire se, vista la situazione personale o professionale, al salario

teorico statistico vada o meno applicata una deduzione conformemente alla

giurisprudenza sviluppata dal TFA nella DTF 126 V 75.

2.12

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni 14 agosto 2007,

con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto

di rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc. AI 97/26-27)

e dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25), vanno annullate e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.10 e 2.11.

2.13

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla __________, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

La

sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14

agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Le decisioni 14 agosto

2007, con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un

quarto di rendita dal 1. al 31 marzo 2006 e dal 1° agosto 2006, vanno annullate

e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi

2.10

e 2.11.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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