32.2007.311
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10 novembre 2008Italiano46 min
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Numero d'incarto:
32.2007.311
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, TCA
Titolo:
Solo sulla base degli atti non é possibile concludere per una capacità lavorativa (in quale misura e da quando) in ambito non protetto. E' dunque a torto che l'Ufficio AI, dopo aver riconosciuto il diritto a una rendita intera limitata nel tempo, ha ridotto la prestazione a un quarto di rendita
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 37 LPGA
art. 49 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.311
FS/td
Lugano
10 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 14 agosto 2007 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attiva quale venditrice di vestiti da donna
(doc. AI 17/1-3), nel mese di settembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti in quanto affetta da “(…) frequenti crisi d’ansia con attacchi di
panico e diverse fobie (…)”(doc. AI 12/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________
e un accertamento professionale presso la __________, con decisioni 14 agosto
2007 (doc. AI 97/28-29, 97/26-27 e 97/24-25), preavvisate con progetto 21
dicembre 2006 (doc. AI 63/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il
diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. febbraio 2002 al
28 febbraio 2006 (doc. AI 97/28-29) e a un quarto di rendita (grado
d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc. AI 97/26-27) e dal 1. agosto
2006 (doc. AI 97/24-25).
1.3. Contro
queste decisioni l’assicurata, rappresentata dalla __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e quella
economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha
chiesto:
"
A. In via
principale
1. Il ricorso è accolto
§ Di conseguenza la decisione
dell’Ufficio AI del 14 agosto 2007 è riformata nel senso che alla signora RI 1
è riconosciuto il diritto a percepire una rendita intera dal 1. febbraio 2003
al 31 marzo 2006, il diritto a percepire ¾ di rendita AI dal 1. ottobre 2006 al
30 aprile 2007 e una rendita AI intera dal 1. maggio 2007.
2. Sono protestate tasse, spese e ripetibili.
3. L’istanza
datata 26 settembre 2007 di assistenza giudiziaria presentata dalla signora RI
1 è accolta.
§ Di conseguenza ella è posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria per la presente procedura di appello.
B. In via subordinata
1. Il ricorso è accolto
§ Di conseguenza la decisione
dell’Ufficio AI del 14 agosto 2007 è riformata nel senso che alla signora RI 1
è riconosciuto il diritto a percepire una rendita intera dal 1. febbraio 2003
al 31 marzo 2006, il diritto a percepire ½ rendita AI dal 1. ottobre 2006 al 30
aprile 2007 e ¾ di rendita AI dal 1. maggio 2007.
2. Sono protestate tasse, spese e ripetibili.
3. L’istanza
datata 26 settembre 2007 di assistenza giudiziaria presentata dalla signora RI
1, __________, è accolta.
§ Di conseguenza ella è posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria per la presente procedura di appello."
(doc. AI 97/18-19)
1.4. Con
la risposta l’Ufficio AI – rilevato che non risulta comprovato un danno alla salute
psichica che oggettivamente determini in modo duraturo un’incapacità lavorativa
diversa da quella valutata dal Servizio medico regionale (SMR) e osservato che
il salario annuo di fr. 19'500.-- corrisponde alle capacità e prestazioni ridotte
della ricorrente e va ritenuto quale salario da invalida – ha chiesto di respingere
il ricorso.
1.5. Con
osservazioni 29 ottobre 2007 l’assicurata ha ribadito le proprie argomentazioni
e si è confermata nelle richieste formulate con il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Giusta
l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente,
o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo
escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i
suoi poteri con una procura scritta (cpv. 2). Finché la parte non revochi la
procura l’assicuratore comunica con il rappresentante (cpv. 3) (cfr. sul punto RCC
1991 pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99 V 182). Il concetto di
comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le decisioni (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene
quindi in forma corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto
che la procura non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I
565/02]).
Secondo
l’art. 49 cpv. 3 ultima frase LPGA la notifica irregolare di una decisione non
deve provocare pregiudizi per l’inte-ressato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv.
3 OG in vigore sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991
p. 393). La notifica irregolare di una decisione – ad eccezione dell’assenza
totale di notifica (Rhinow/Koller/Kiss,
öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s; DTF 129 I
364, 122 I 97) – non comporta in sé la nullità della stessa con
la conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere (DTF 122 V
194, 122 I 97, 111 V 150; STFA 6 maggio 2003
nella causa R. [I 565/2002], 13 febbraio 2001 nella causa E. [C 168/00]).
Al
riguardo l’Alta Corte, in una sentenza del 21 febbraio 2008 nella causa concernente
M. (I 935/06), ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.3 Secondo la giurisprudenza, la notificazione
irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte
legittimata alla sua impugnazione; per lei il termine di ricorso inizia a
decorrere solo dalla conoscenza effettiva della decisione (DTF 118 Ia 46 consid.
2a pag. 49 con riferimenti). Ciò non significa tuttavia che l'interessata può
differire a piacimento il suo intervento: il principio della buona fede le
impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che la riguarda,
non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre
l'irricevibilità del gravame per tardività (DTF 107 Ia 72 consid. 4a pag. 76; 102
Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.). Una decisione cresce così in giudicato solo se
il destinatario o la persona legittimata a impugnare l'atto resta inattivo/a
durante un periodo di tempo corrispondente al termine di ricorso, aumentato del
tempo ragionevolmente necessario per informarsi della situazione (sentenza
6A.100/2006 del 28 marzo 2007, consid. 2.2.2).
(…)" (STF del 21 febbraio 2008 nella causa concernente M.,
Fatti
I 935/06)
In
concreto, pur sapendo che era rappresentata (doc. AI 65/1-3), l’Ufficio AI ha
notificato erroneamente le decisioni 14 agosto 2007 solo all’assicurata (doc.
AI 97/28-29, 97/26-27 e 97/24-25).
Il
29 agosto 2007, quindi prima della crescita in giudicato delle decisioni 14 agosto
2007, l’assicurata ha contattato il suo rappresentante chiedendogli cosa fare
(doc. AI 97/6).
Conformemente
alla giurisprudenza sopra riprodotta il termine di 30 giorni inizia dunque a
decorrere al 30 agosto 2007 e il ricorso 26 settembre 2007 è pertanto
tempestivo.
Il
TCA entra dunque nel merito della vertenza.
Nel merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1.
febbraio 2003 al 28 febbraio 2006 e a un quarto di rendita dal 1. al 31 marzo
2006 e dal 1. agosto 2006.
L’assicurata
postula il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal 1. febbraio al
31 marzo 2006 e di ¾ (subordinatamente ½) di rendita dal 1. ottobre 2006 al 30
aprile 2007 e a una rendita intera (subordinatamente ¾) dal 1. maggio 2007.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003
nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique
VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137).
2.8. Nel
caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di
salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________ il mandato di
esperire una perizia (doc. AI 27/1-2).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia medica 26 aprile
2005 (doc. AI 28/1-13) – posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla
capacità di lavoro: “(…) gravi fobie sociali (ICD F40.1 con fobie specifiche
(isolate, nel caso verso medicine) (ICD F 40.2) – sindrome da attacchi di
panico (ICD F 41.0) (…)” (doc. AI 28/8) –, circa le conseguenze sulla capacità
di lavoro e d’integrazione, ha concluso che:
"
(…)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1 Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico mentale
La particolarmente grave fobia sociale, caratterizzata
dalla paura del giudizio altrui, con conseguente evitamento delle situazioni sociali,
con paura di essere criticati, con senso di imbarazzo, di paura di arrossire,
di tremare, provocando, tra l'altro, anche attacchi di panico e con manifestazioni
anche di fobie specifiche (isolate, in questo caso verso oggetti, concretamente
verso pastiglie), che hanno ulteriormente peggiorato la situazione, hanno portato
la peritanda al completo ritiro dalla società, per chiari motivi medicalmente
giustificati. La menomazione era tale che la peritanda non poteva più lavorare
in negozio, essendo a stretto contatto con le persone.
1.2 a livello fisico
Non mi sembra esserci nulla di invalidante; l'asma,
manifestatasi soprattutto nell'infanzia, sembra ora asintomatica.
1.3 nell'ambito sociale
Come sopra descritto, le fobie sociali e specifiche,
nonché gli attacchi di panico, hanno portato la peritanda ad isolarsi
completamente dalla società.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1
Come si ripercuotono i disturbi sull'attività
attuale dell'assicurato?
A causa della particolarmente grave sintomatologia, la
peritanda non ha più potuto esercitare la sua attività, che ha dunque perso per
motivi di malattia.
2.2
L'attività attuale è ancora praticabile?
L'attività
di venditrice non era più praticabile.
2.3
Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
Nessuna
ora al giorno.
2.4
È constatabile una diminuzione della capacità di
lavoro?
Sì.
2.5
Se sì, in che misura?
Del
100%.
2.6
Da quando esiste una limitazione della capacità di
lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Secondo gli atti, dal 27.02.2002 (Dr. med. __________),
nel mese di giugno del 2002 è stato fatto un tentativo di ripresa del lavoro al
50%, fallito dopo tre giorni (vedasi atti).
2.7
Qual è stato da allora lo sviluppo della
limitazione della capacità di lavoro?
Completa
incapacità lavorativa dal mese di febbraio del 2002 fino al mese di novembre
del 2003, quando i progressi ottenuti nella psicoterapia (N.B. Per i motivi
sopra esposti praticamente senza supporto farmacologico adeguato) hanno
permesso di reinserire la peritanda in un laboratorio protetto, dove lavora dal
mese di novembre del 2003 sette ore e mezza al giorno e dove si sta riabilitando.
3.
L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado
di sopportarne i
disturbi psichici?
L'ambiente di lavoro è in grado di sopportare i suoi
disturbi, mentre viceversa, la peritanda fa fatica a sopportare un qualsivoglia
ambiente di lavoro, soprattutto se deve stare in contatto con tante persone.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1.
È
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono
previsti?
Sì, e ve ne sono in corso come sopra descritto.
1.1
Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di
riabilitazione, in special modo per quanto riguarda l'abitudine al processo lavorativo,
l'esercizio di capacità sociali di base, l'utilizzazione delle risorse
disponibili
La peritanda sta già lavorando dal mese di novembre del
2003.
sul piano amministrativo, nel ristorante __________, gestito dalla __________.
1.2
Se no, La preghiamo di darcene ragione
2.
È possibile migliorare la capacità di lavoro sul
posto di lavoro attuale?
Attualmente la peritanda lavora in un ambiente protetto
con una paga minima e vive a carico dell'assistenza.
2.1
Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti
medici)?
Con la continuazione della psicoterapia in corso, è
probabile che la peritanda riconquisti una capacità lavorativa normale.
2.2
Secondo Lei che effetti hanno questi provvedimenti
sulla capacità di lavoro?
La continuazione della psicoterapia, ossia il training
per superare la fobia sociale e per sopportare le conseguenze degli attacchi di
panico, porterà verosimilmente ad una piena riabilitazione.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività?
Teoricamente
sì.
3.1
Se si, a quali esigenze deve rispondere il posto
di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra
attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di
lavoro ecc.)?
Nella situazione attuale bisognerebbe prestare
particolare attenzione alla necessità della peritanda di non dover lavorare a
contatto con troppe persone. Un ambiente comprensivo faciliterebbe alla peritanda
un reinserimento.
3.2
In che misura si possono svolgere
attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
In futuro, ancora da definire dallo psichiatra curante,
probabilmente potrà lavorare a tempo pieno.
3.3
È constatabile una riduzione della
capacità di lavoro?
Si, in un qualsivoglia lavoro non protetto.
Nel lavoro protetto svolto, la capacità lavorativa è stata definita a sette ore
e mezza al giorno.
3.4
Se sì, in che misura?
3.5
Qualora non siano possibili altre
attività: per quali motivi?
D. Osservazioni, altre domande
Ci tengo a sottolineare che l'incapacità
lavorativa, certificata dal Dr. med. __________, è più che giustificata e che
gli atti riabilitativi messi in pratica sono più che adeguati e si profilano
proficui. Resta la domanda sul come l'AI voglia assumersi la sua parte
(rimunerazione della/ riabilitazione già in corso), fermo restando che,
assegnare a questa peritanda una rendita, anche retroattiva, potrebbe
rivelarsi, magari, controproducente (pericolo di mancanza di motivazione di
continuare la riabilitazione).
(…)." (doc. AI 28/10-13)
La
dr.ssa __________, medico SMR – con formazione in psichiatria terminata
in Svizzera (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) –, nelle
annotazioni 8 novembre 2005 (doc. AI 31/1-3) ha concluso che “(…) il dr. __________
nella sua perizia esclude come attività quella di venditrice in misura
completa, considerate le difficoltà di stare in contatto con più persone, ma
sostiene il programma di riabilitazione già in atto presso il __________. La
CL, in considerazione delle ampie possibilità di un confronto con la numerosa
utenza nell’ambito della professione imparata, è attualmente elevata. Proponiamo
però di valutare il suo effettivo rendimento, le sue capacità e mansioni
lavorative, con una verifica diretta sul posto attuale di lavoro da parte di un
nostro consulente. (…)” (doc. AI 31/2).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – invitato dal dr. __________,
medico SMR e FMH in medicina generale, a aggiornare lo stato di salute (doc. AI
30/1) –, nel rapporto 14 novembre 2005 (doc. AI 32/1-2), ha confermato le diagnosi
note e concluso che “(…) la valutazione attuale, sulla base anche delle
considerazioni degli operatori coinvolti nel progetto riabilitativo della
signora RI 1, comporta un giudizio prognostico lavorativo non sfavorevole, con
la prospettiva di un probabile recupero della capacità lavorativa in un
contesto non protetto, come segretaria d’ufficio, anche se al momento non è
ancora possibile definire in quale grado e a partire da quando. Per ora,
quindi, la capacità lavorativa in ambito non protetto è, a mio giudizio, nulla.
(…)” (doc. AI 32/2).
Il
dr. __________, nel rapporto medico 30 gennaio 2006 (doc. AI 35/1-3), ha
formulato la seguente raccomandazione:
"
(…)
In considerazione della perizia dr. __________ e dei
complementi informativi da parte del dr. __________ si può confermare la
presenza di una IL 100% da 2.2002 fino 11.2005 conseguente a patologia
psichiatrica.
L'evoluzione favorevole riscontrato a livello pratico (__________)
permette di ipotizzare la presenza di una capacità lavorativa sfruttabile anche
in ambiente non protetto. In questo senso ritengo indicata revisione immediata
con prova pratica di lavoro in ambiente non protetto come discusso con __________,
sulla base di questa osservazione in seguito aggiornamento psichiatrico ev. con
l'ausilio di vista psichiatrica presso SMR.
(…)." (doc. AI 35/2)
La
consulente in integrazione professionale, nel rapporto intermedio 21 marzo 2006
(doc. AI 37/1-3) – ritenuto che “(…) tenuto conto della presa di posizione medica e
della motivazione dell’A. ad un inserimento nel mondo del lavoro, in questa
situazione è importante un periodo di accertamento professionale nell’attività
di impiegata di commercio allo scopo di quantificare il rendimento teorico
effettivo all’esterno di un ambito protetto. Per quanto riguarda il datore di
lavoro tenuto conto del disagio psichico e delle esperienze precedentemente
svolte, ho ritenuto importante far capo ad un ambiente di lavoro “familiare” e
ristretto. Infatti, mi sono rivolta alla __________ di __________ (piccola
fiduciaria composta da 4 collaboratori), la quale si è resa disponibile per un
periodo di 3 mesi, a partire dal 1° aprile 2006. Inoltre l’accertamento servirà
anche a determinare la possibilità di assunzione dell’A. all’interno della
ditta in quanto vi sarebbe disponibilità d’im-piego. (…)” (doc. AI 37/2) – ha proposto
un periodo di accertamento professionale presso la __________.
Con
decisione 27 marzo 2006 l’Ufficio AI ha assunto i costi di un accertamento
professionale, presso la __________, dal 1. aprile al 30 giugno 2006 (doc. AI
39/1-2).
Il
periodo di accertamento è poi stato prolungato fino al 30 settembre 2006 (doc.
AI 52/1-2).
La
consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 13 ottobre 2006,
ha concluso che “(…) in questo momento la signora RI 1 non è in grado di sostenere
a pieno ritmo lavorativo una realtà lavorativa “esterna”. Infatti, il danno
alla salute non le permette di affrontare un inserimento professionale sul
mercato del lavoro in misura maggiore al 50%. Questo accertamento ha portato
all’assunzione dell’A. quale impiegata di commercio a tempo parziale
all’interno della __________ a partire dal 1° ottobre 2006, con un salario
mensile lordo di fr. 1'500.- versati per 13 mensilità. La durata settimanale
del lavoro è di 22 ore (metà tempo) e l’orario indicativo praticato è il
seguente: al mattino dalle 8.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle 13.30 alle
15.
, dal lunedì al giovedì compresi (v. contratto individuale di lavoro
presente all’incarto). A mio modo di vedere, considerato il danno alla salute
ed il percorso professionale (diploma di impiegata di commercio) questa è la
soluzione professionale che permette all’A. di raggiungere la maggior capacità
di guadagno. (…)”(doc. AI 57/1-2).
Il
dr. __________, medico SMR e FMH in medicina interna, nelle annotazioni 30
ottobre 2006, ha concluso che “(…) a questo punto risulta necessario verificare
l’evoluzione della patologia psichiatrica rispetto alla perizia del Dr. __________
di aprile 2005 e dell’ulteriore rapporto medico del Dr. __________ del
14.11.2005
(…)”(doc. AI 59/1).
Il
dr. __________, nel rapporto 5 dicembre 2006 (doc. AI 61/1-5), ha concluso che
“(…) dall’1.10.2006 la paziente è stata assunta al 50% dalla fiduciaria (20 ore
settimanali). Tale attività è distribuita durante la settimana in modo tale da
consentire tempi adeguati di recupero viste le difficoltà mostrate già a
partire dallo stage (lunedì giornata intera, da martedì a giovedì mezza
giornata, venerdì libero). Una maggiore attività lavorativa, sia come impiegata
di commercio, che per qualsiasi altra attività ragionevolmente esigibile, non è
a mio avviso al momento sostenibile. Anzi, l’attuale carico di lavoro, malgrado
il grande impegno della paziente, riconosciuto anche dal datore di lavoro
stesso, viene svolto con notevole fatica e dispendio di energie tali, che non
sorprenderebbe nell’ulteriore decorso un possibile calo significativo del rendimento.
Una valutazione attendibile della reale capacità lavorativa (50%?) sarà
possibile a mio giudizio unicamente fra alcuni mesi (primavera 2007). (…)”
(doc. AI 61/4-5).
Con
progetto 21 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata
l’intenzione di riconoscerle una rendita intera dal 1. febbraio 2003 al 28
febbraio 2006 e un quarto di rendita dal 1. marzo 2006 (doc. AI 63/1-3).
L’assicurata,
tramite la __________, con osservazioni 22 gennaio 2007 (doc. AI 65/1-2) – rilevato che
senza il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare quale segretaria
amministrativa presso la ditta __________, che è stato il dr. __________ a
sconsigliarle quella professione e che in quella attività il suo stipendio
annuo attuale ammonterebbe a fr. 55'000.-- –, ha chiesto di rivedere
il progetto di decisione e di riconoscerle la corretta rendita d’invalidità.
Il
dr. __________, con lettera 22 febbraio 2007 all’Ufficio AI, ha comunicato un
peggioramento dello stato di salute e attestato che:
"
(…)
Dal 29.1.2007 la signora RI 1 è nuovamente inabile
totalmente al lavoro e la prospettiva di un recupero anche parziale di tale
capacità appare assai improbabile almeno per quanto riguarda l'attuale ambito
lavorativo all' interno della fiduciaria __________.
La specificità dei disturbi di cui soffre favorisce
infatti l'instaurarsi di una sorta di circuito vizioso del disagio, per cui il
paziente fobico vive il contesto in cui si è manifestata la sua difficoltà ed
il suo fallimento come luogo assolutamente da evitare e una frequentazione
obbligata sarebbe in grado di scatenare vissuti ansiosi pervasivi con l'innesco
di ripetuti attacchi di panico.
Nelle ultime settimane la paziente vive prevalentemente
ritirata in casa propria, avendo limitato notevolmente l'autonomia dei suoi spostamenti,
sia in macchina che a piedi; si trova in uno stato di persistente e sgradevole
tensione, con marcati disturbi del sonno e innumerevoli disturbi somatoformi
interessanti vari apparati (urinario, respiratorio, digerente).
Malgrado questa importante sofferenza, l'assicurata
riconferma una chiara motivazione volta ad evitare una sua totale invalidazione
e si rende per questo disponibile per nuovi stage lavorativi sotto il vostro
patrocinio, oppure per corsi riabilitativi analoghi a quello effettuato al
Ristorante __________ della __________, sempre nell'ambito di un'attività di
segretariato commerciale.
A mio avviso, dal profilo prognostico, sarebbe utile
promuovere un'iniziativa del genere al più presto; più tempo dovesse passare,
maggiori saranno le difficoltà nel rimettersi in gioco da parte dell'assicurata,
nonostante il suo dichiarato impegno in tal senso.
(…)" (doc. AI 72/1-2)
La
dr.ssa __________, con annotazioni 1. marzo e 9 maggio 2007 (doc. AI 73/1 e
79/1), ha osservato che:
"
(…)
● Sulla base della perizia psichiatrica - aprile 2005
- l'assicurata dopo aver concluso l'apprendistato quale impiegata di commercio,
ha lavorato presso una ditta di costruzioni stradali del Cantone __________
come segretaria unica; nel 2000 l'assicurata delusa e non contenta di tale
posto di lavoro, decide di licenziarsi trovando quindi lavoro come venditrice
di abbigliamento. Non emergono pertanto motivi che giustificano medicalmente il
cambiamento di professione avvenuto nell'anno 2000, anche sulla base dei
rapporti medici da parte dei curanti Dr. __________ e Dr. __________. Il danno
alla salute a carattere invalidante è comunque subentrato a partire da febbraio
2002.
● In considerazione del danno alla salute di cui
soffre l'assicurata l'attività di venditrice non risulta essere più praticabile
(v. perizia dr. __________ + annotazioni del medico nov. 2005); la professione
quale impiegata di ufficio appare dunque la più idonea, come d'altra parte
confermato dal periodo di accertamento professionale effettuato.
(…)" (doc. AI 73/1)
"
(…)
Dopo lettura del nuovo certificato medico da parte del
medico psichiatra curante dr. __________, e colloquio telefonico con lo stesso,
viene segnalato un riaggravamento delle condizioni di salute dell'assicurata,
in relazione però all'attuale ambito lavorativo all'interno della fiduciaria __________,
presso cui l'assicurata è stata assunta nella misura del 50% dal 1.10.2006
quale impiegata di commercio: dal 29.1.2007 tutt'oggi l'assicurata è quindi
nuovamente inabile nella misura completa.
Il medico curante ritiene possibile la ripresa
dell'attività lavorativa quale impiegata di commercio (nell'ambito di
un'attività di segretariato commerciale), ma in un ambiente lavorativo diverso
da quello attuale, poiché non idoneo al suo stato di salute.
Pertanto l'assicurata in considerazione della patologia
psichica di cui risulta essere affetta, è da ritenersi abile nella misura del
50% quale impiegata di commercio, in attività però semplice di segretariato in
un contesto lavorativo a lei favorevole. Un intervento da parte del Servizio di
collocamento Al può senz'altro essere utile.
(…)" (doc. AI 79/1)
L’Ufficio
AI, con decisioni 14 agosto 2007 (doc. AI 97/28-29, 97/26-27 e 97/24-25), ha
infine riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità 100%) dal 1. febbraio 2003 al 28 febbraio 2006 (doc. AI 97/28-29)
e a un quarto di rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc.
AI 97/26-27) e dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25).
2.9
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA
del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002.
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.10
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di
causa, non può condividere le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ secondo
cui “(…) in considerazione della perizia dr. __________ e dei complementi
informativi da parte del dr. __________ si può confermare la presenza di una IL
100% da 2.2002 fino a 11.2005 conseguente a patologia psichiatrica.
L’evoluzione favorevole riscontrato a livello pratico (__________) permette di ipotizzare
la presenza di una capacità lavorativa sfruttabile anche in ambiente non
protetto. (…)” (doc. AI 35/2).
Il
dr. __________, nella perizia 26 aprile 2005 (doc. AI 28/1-13), ha confermato
che l’attività di venditrice non era più esigibile dal febbraio 2002 e, circa
la possibilità di svolgere altre attività, ha risposto che teoricamente
sarebbero possibili precisando tuttavia, riguardo alla misura, che “(…) in
futuro, ancora da definire dallo psichiatra curante, probabilmente potrà
lavorare a tempo pieno. (…)” (doc. AI 28/13).
Il
dr. __________ ha inoltre attestato che una riduzione della capacità lavorativa
è constatabile “(…) in un qualsivoglia lavoro non protetto. (…)” e osservato
che “(…) l’incapacità lavorativa, certificata dal Dr. __________, è più che
giustificata e che gli atti riabilitativi messi in pratica sono più che adeguati
e si profilano proficui. (…)” (doc. AI 28/13).
La
dr.ssa __________, nelle annotazioni 8 novembre 2005 (doc. AI 31/1-3), non si è
espressa chiaramente sulla capacità lavorativa e ha
solo osservato che “(…) la CL, in considerazione delle ampie possibilità di un
confronto con la numerosa utenza nell’ambito della professione imparata, è
attualmente elevata. Proponiamo però di valutare il suo effettivo rendimento,
le sue capacità e mansioni lavorative, con una verifica diretta sul posto
attuale di lavoro da parte di un nostro consulente. (…)” (doc. AI 31/2).
Il
dr. __________, nel rapporto 14 novembre 2005 (doc. AI 32/1-2), ha poi attestato
che “(…) la valutazione attuale, sulla base anche delle considerazioni degli
operatori coinvolti nel progetto riabilitativo della signora RI 1, comporta un
giudizio prognostico lavorativo non sfavorevole, con la prospettiva di un
probabile recupero della capacità lavorativa in un contesto non protetto, come
segretaria d’ufficio, anche se al momento non è ancora possibile definire in
quale grado e a partire da quando. Per ora, quindi, la capacità lavorativa in
ambito non protetto è, a mio giudizio, nulla. (…)” (doc. AI 32/2).
Viste
le risultanze appena esposte il dr. __________ – non specialista in psichiatria
e oltretutto senza debitamente motivare –, per il solo fatto che l’evoluzione
della pratica in un ambito protetto (__________) era positiva, non poteva ancora
concludere con la sufficiente tranquillità per l’esistenza di una capacità
lavorativa sfruttabile anche in un ambiente non protetto. Soprattutto non era
in ogni caso dato a sapere la misura dell’eventuale capacità lavorativa in un
tale ambiente.
Nemmeno
è possibile concludere, anche dopo la pratica professionale (dal 1. aprile al
30.
settembre 2006) e l’assunzione al 50% da parte della fiduciaria __________, se,
quando e in quale misura è effettivamente subentrato un miglioramento duraturo
dello stato valetudinario dell’assicurata.
In
effetti, già nel mese di aprile la presenza lavorativa presso la fiduciaria è
stata ridotta al 70%, dal 15 maggio al 50% e, viste anche le assenze per
malattia e la valutazione espressa nel rapporto intermedio 15 maggio 2006 (doc.
AI 48/1-2), si è pure reso necessario un prolungo del periodo di accertamento
fino al 30 settembre (doc. AI 49/1 e 51/1).
La
consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 13 ottobre 2006
(doc. AI 57/1-2), ha poi evidenziato che “(…) vista la situazione è opportuno
sottoporre il caso al SMR per una presa di posizione ed inoltre sarà importante
verificare l’evoluzione dell’aspetto medico psichiatrico. (…)” (doc. AI 57/2).
Il
dr. __________, nelle annotazioni 30 ottobre 2006 (doc. AI 59/1), ha ritenuto
necessario verificare l’evoluzione della patologia psichiatrica presso il dr. __________
il quale, nel rapporto 5 dicembre 2006 (doc. AI 61/1-5), ha concluso che “(…)
una valutazione attendibile della reale capacità lavorativa (50%?) sarà
possibile a mio giudizio unicamente fra alcuni mesi (primavera 2007). (…)”
(doc. AI 61/5).
Il
dr. __________, nel rapporto 22 febbraio 2007 (doc. AI 72/1-2), ha poi attestato
un peggioramento dello stato di salute e un’inabilità totale al lavoro dal 29
gennaio 2007.
Viste
le risultanze mediche appena esposte, senza i necessari accertamenti medici
specialistici, questo Tribunale non può concludere con la sufficiente tranquillità
se, quando e in quale misura è effettivamente subentrato un miglioramento valetudinario
duraturo.
Non
è possibile concludere differentemente nemmeno avuto riguardo alle annotazioni
9.
maggio 2007 della dr.ssa __________ (doc. AI 79/1 riprodotto in esteso al
consid. 2.8).
Infatti,
da una parte – ritenuto che si tratta di stabilire se e in quale misura vi è
una capacità lavorativa in un ambiente non protetto –, per il solo fatto che il
medico curante ritiene possibile la ripresa dell’attività lavorativa quale
impiegata di commercio non è ancora possibile concludere per una capacità
lavorativa del 50% in questa attività. D’altra parte la dr.ssa __________ ha
espresso la propria valutazione sulla sola base degli atti medici e senza aver
mai visitato l’assicurata. Al riguardo merita di essere sottolineato che, in
caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza
fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa
non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono
l'incarto (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U
438, pag. 345s.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.).
Viste
le risultanze mediche sopra descritte, le decisioni 14 agosto 2007, con le
quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assi-curata il diritto a un quarto di
rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc. AI 97/26-27) e
dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25), vanno annullate e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici, si
pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo il 28 febbraio 2006.
2.11
Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
In
ogni caso al riguardo il TCA rileva quanto segue.
Dagli
atti risulta che l’assicurata, dopo aver svolto un apprendistato presso la __________
e frequentato la __________ di __________, avrebbe lavorato quale impiegata di
commercio presso la __________ dal settembre 1999 all’aprile 2000 (doc. AI 12/5
e 28/4).
Invitata
dall’Ufficio AI, tra l’altro, a comunicare i motivi per i quali avrebbe sciolto
il rapporto di lavoro (doc. AI 67/1), la __________ ha risposto che “(…) la
Signora RI 1, essendo negli anni 1999-2000 dipendente della Ditta __________ di
__________, la stessa ha svolto per pochi mesi un periodo di prova, presso la __________.
Visto quanto sopra, non risulta perciò alcuna lettera di dimissioni. (…)” (doc.
AI 68/1).
Ora
– considerato anche che un primo episodio ansioso depressivo sarebbe
stato osservato nel 1996, che l’esordio di una sintomatologia ansiosa generalizzata
è segnalato già a partire dal 2000 (al riguardo nella perizia 26 aprile 2005 il
dr. __________ ha precisato che “(…) questa sintomatologia si è sviluppata nel
corso degli ultimi quattro o cinque anni e si è aggravata nel 2000 (…)” (doc.
AI 28/8) e che la stessa dr.ssa __________ ha osservato che “(…) l’assicurata è
andata a vivere da sola all’età di 18 anni, dopo il divorzio dei genitori. Riguardo
tale situazione non viene descritta alcuna reazione emotiva, all’età di 18 anni
inizia però il consumo di sostanze. Considerata l’anamnesi familiare positiva
per patologie depressive e la comparsa di un primo episodio depressivo nel ’96
descritto dal medico curante, è possibile che l’assunzione di sostanze abbia
potuto scatenare il disturbo d’ansia, considerata la presenza di una certa
vulnerabilità del soggetto (…)” (doc. AI 31/2) –, vista la formazione
intrapresa e non conoscendo le ragioni per le quali il rapporto di lavoro si sarebbe
sciolto durante il periodo di prova, a mente di questo Tribunale, non è ancora
possibile escludere che l’assicurata abbia interrotto la sua attività quale
impiegata di commercio per motivi di salute.
Questo
vale a maggiore ragione visto che il dr. __________, FMH in medicina generale,
nel certificato medico 17 ottobre 2000, ha attestato che “(…) per motivi medici
validi viene sconsigliato (ndr. recte: consigliato) di non svolgere più la professione
di impiegata visto che in precedenza ha avuto problemi di depressione dovuti a
quest’ultima.” (doc. AI 65/4).
L’Ufficio
AI, per poter stabilire quale attività considerare (impiegata di commercio o
venditrice) ai fini del calcolo del reddito da valido, dovrà dunque approfondire
ulteriormente i motivi per i quali l’assicurata ha interrotto l’attività per la
quale si è formata e le ragioni precise che hanno spinto il dr. __________ a
sconsigliarle una tale professione.
Nel
caso in cui dovesse concludere che effettivamente l’ulti-ma attività quale venditrice
è stata svolta per sua scelta, allora e in ogni caso l’amministrazione dovrà
accertare meglio quale sarebbe stato il reddito annuo dell’assicurata nel momento
determinate. Infatti, alla domanda volta a sapere qual era il reddito annuo per
gli anni 2005 e 2006, l’ultimo datore di lavoro, senza specificare l’anno, ha
solo apposto a mano la seguente dicitura in fondo al foglio “(…) salario per un
anno = 36000 fr. brutto (…)” (doc. AI 56/1). Va qui rilevato che lo stesso
datore di lavoro, nel questionario 12 ottobre 2003 (doc. AI 17/1-3), aveva
indicato che nel 2001 aveva versato anche degli importi quale quota parte
tredicesima e premi (13a mensilità pro rata fr. 1'666.-- e premi fr. 540.--,
cfr. doc. AI 17/2).
Il
TCA sottolinea inoltre che nel momento in cui procederà alla valutazione economica
l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale
nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165).
Infatti,
questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha
stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327) (…)”.
Parimenti,
alla luce delle risultanze di tutti gli accertamenti effettuati, anche la
consulente in integrazione professionale dovrà stabilire se, vista la situazione personale o professionale, al salario
teorico statistico vada o meno applicata una deduzione conformemente alla
giurisprudenza sviluppata dal TFA nella DTF 126 V 75.
2.12
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, le decisioni 14 agosto 2007,
con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto
di rendita (grado d’invalidità 46%) dal 1. al 31 marzo 2006 (doc. AI 97/26-27)
e dal 1. agosto 2006 (doc. AI 97/24-25), vanno annullate e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.10 e 2.11.
2.13
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla __________, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
La
sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria
gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124
V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14
agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA
del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Le decisioni 14 agosto
2007, con le quali l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un
quarto di rendita dal 1. al 31 marzo 2006 e dal 1° agosto 2006, vanno annullate
e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi
2.10
e 2.11.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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