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Decisione

32.2007.312

Viste le risultanze mediche e economiche a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto a una rendita intera limitata nel tempo

29 settembre 2008Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.7. L’Ufficio

AI, in ossequio a quanto stabilito dal TCA con sentenza 16 marzo 2006 (inc.

32.2005.113; doc. AI 62/1-17) e considerata la nuova patologia ORL – “(…)

carcinoma laringeo – st. dopo laringectomia parziale – disfonia grave (…)”

(doc. AI 68/1) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio

accertamento medico dell’assicurazione invalidità (doc. AI 74/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2007 (doc. AI 84/1-42) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto a capo a tre consultazioni specialistiche esterne di

natura reumatologica (dr. __________), ORL (dr. __________) e psichiatrica

(dr.ssa __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la

seguente diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Stato dopo protesi totale dell'anca sinistra in data

24.10.2003 per osteonecrosi della testa femorale.

Iniziale gonartrosi bilaterale con riduzione della rima

articolare a livello del compartimento mediale bilateralmente, sintomatica a

sinistra. Presenza di infarti endomidollari a livello del condilo distale del

femore bilateralmente e della tibia prossimale bilateralmente.

Sindrome lombovertebrale con possibile componente

spondilogena a livello della gamba di sinistra, senza segni compressivi o

irritativi radicolari su una scoliosi destro-convessa del passaggio toracolombare,

nonché alterazioni degenerative a livello del segmento L4-L5 con protrusione

discale mediana, nonché iniziale spondilartrosi.

5.2 Diagnosi senza Influsso sulla

capacità lavorativa

Stato dopo osteonecrosi in sede centrale particolarmente

limitata a livello dell'anca destra, attualmente senza un correlato clinico.

Stato da cordectomia sinistra il 4.05.2006 per

carcinoma altamente differenziato ad epitelio piatto della corda vocale

sinistra con attualmente:

Ø stato

da remissione

Ø immobilità

dell'aritenoide sinistra

Ø probabili

microaspirazioni.

Sindrome da disadattamento con reazione mista

ansiosodepressiva (ICD-10 F 43.22).

Importante ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia.

Leggera stenosi aortica con minima insufficienza

aortica.

Sospetta ipertensione arteriosa, non trattata."

(doc. AI 84/11)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa

del 15% come muratore (…)” (doc. AI 84/14), hanno concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

L'A. presenta diverse limitazioni a livello

dell'apparato locomotorio, che giustificano l'importante diminuzione

dell'attuale capacità lavorativa come muratore. Vi sono delle limitazioni

nell'alzare dei pesi superiori ai 10-15 kg, delle limitazioni nel rimanere per

tutto il giorno in piedi ed a lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna

vertebrale e su terreni sconnessi, su e giù dalle scale, salendo e scendendo

dalle impalcature. L'A. ha difficoltà nel piegarsi con le ginocchia e con le

anche. E' limitato nell'eseguire dei lavori monotoni ripetitivi in particolar

modo se con rotazione del tronco, nonché caricando in modo asimmetrico sulle

anche e sulle ginocchia.

La patologia ORL attualmente non giustifica alcuna

diminuzione della capacità lavorativa.

La patologia psichiatrica, presente soprattutto come

reazione alla malattia ed alla situazione socioeconomica, non limita al momento

la capacità lavorativa.

L'attuale capacità lavorativa del 15% come muratore è

valida da aprile 2004. Per il periodo precedente dall'1.03.2002 a fine marzo

2004 si può codificare una capacità lavorativa dello 0% come muratore. Per il

periodo da metà marzo 2006 a fine agosto 2006 esiste una capacità lavorativa

dello 0% per motivi di tipo ORL, dopo di ché esiste nuovamente una capacità

lavorativa del 15% come muratore.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Per quanto riguarda un'attività professionale da

considerare medio - leggera, in cui l'A. possa prevalentemente lavorare in

posizione seduta, alternando comunque questa posizione con la deambulazione in

piano senza forzare e con un'attività eventualmente anche in parte da svolgere

in piedi potendo comunque cambiare appoggio, evitando dei pesi superiori ai

10-15 kg ed evitando dei movimenti di piegamento delle ginocchia e delle anche,

nonché nell'ambito del possibile evitando posizioni con rotazioni del tronco

ripetute, vi è ancora una capacità lavorativa residuale nella forma completa da

aprile 2004. Per il periodo da metà marzo 2006 a fine agosto 2006 si può

codificare una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività lavorativa

per motivi di tipo ORL, dopo di ché esiste nuovamente una capacità lavorativa

residuale nella forma completa con delle limitazioni funzionali sopra

descritte.

Per attività adatte non vi sono delle limitazioni di

tipo ORL o psichiatrico.

Dal lato terapeutico si consigliano controlli regolari

presso lo specialista ORL per quanto riguarda la neoplasia a livello della

corda vocale sinistra, attualmente in stato di remissione. Da prendere in

considerazione le possibilità future di sviluppo di neoplasie secondarie polmonari.

Consigliamo inoltre una terapia adeguata

dell'importante ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia ed un controllo della

pressione arteriosa.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Consigliamo ai medici del SMR Al, rispettivamente

all'UAI, di inviare una copia della nostra perizia al medico curante dr. __________

a __________, affinché possa mettere in atto i nostri consigli terapeutici.

(…)" (doc. AI 84/14-15)

L’amministrazione

ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale

(CIP), sig.ra __________, la quale, nel rapporto finale 18 aprile 2007 (doc. AI

88/1-4), si è così espressa:

"

(…)

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali,

limitazioni

Per quanto riguarda la diagnosi,

si fa riferimento alla - documentazione

medica presente nell'incarto, alla perizia

pluridisciplinare SAM redatta il 31 gennaio 2007 ed alle annotazioni del medico SMR, __________, del

6 marzo 2007.

Alla luce di quanto sopra, da

aprile 2004, l'A. presenta una capacità lavorativa del 15% come muratore.

Da aprile 2004 vi è per contro ancora una capacità

lavorativa residuale completa in attività

medio - leggera in cui l'A. possa

prevalentemente lavorare in posizione seduta, alternando comunque questa posizione con la deambulazione in

piano senza forzare e con

un'attività eventualmente anche in parte da svolgere in piedi potendo comunque cambiare appoggio, evitando dei pesi

superiori ai 10-15 kg ed evitando dei movimenti di piegamento delle ginocchia

e delle anche, nonché nell'ambito del possibile evitando posizioni con rotazioni del tronco ripetute.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata,

mansioni, specializzazioni, retribuzioni

L'assicurato frequenta le scuole dell'obbligo (5

elementari e 3 maggiori), un anno di avviamento professionale ed il tirocinio

quale muratore.

Per una ventina d'anni, sino al 1986 lavora in questo

ambito (anche quale indipendente).

Dal 1986 al 1996 è alle dipendenze della __________ -

__________ (manutenzione, sostituzione conduttori, giardinaggio, ...).

Negli anni 1997 e 1998 lavora parzialmente e,

alternativamente, percepisce indennità di disoccupazione.

Dal 1998 riprende anche l'attività quale muratore in

proprio.

Da marzo 2002 a marzo 2004 beneficia delle indennità

giornaliere di malattia e poi del sostegno sociale.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo

luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire

queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto

(esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che

caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori

economici.

Si tratta quindi di identificare delle attività

semplici, leggere e non qualificate accessibili alle residue abilità del

soggetto. In concreto non si ritiene che I'A. disponga di un sufficiente

bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una

categoria di attività avanzata o qualificata.

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto

della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può

ritenere che (pur considerando le componenti riduttive), in situazione di

equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente

esteso.

A livello teorico, l'A. potrebbe essere occupato

quale:

● operaio generico in ambito industriale

● addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento

e della qualità

● aiuto magazziniere

● aiuto custode / manutentore

● autista / fattorino per piccoli trasporti (servizio

di corriere) e per viaggi brevi

(addetto alla distribuzione e consegna di merce non

troppo pesante - fiori,

prodotti farmaceutici, richieste o esami di

laboratorio, ... )

● commesso di vendita 1 cassiere non qualificato

(eventualmente presso centri

del "fai da te")

● collaboratore / tuttofare in un garage oppure

presso alberghi o altre strutture

con compiti di sorveglianza, piccoli lavori di

manutenzione, accoglienza, ...

Caldolo CGR - senza

(ri)formazione specifica

Salario da valido:

Quale muratore, l'assicurato nel 2001 (ultimo anno

lavorativo completo prima del danno alla salute) ha potuto percepire un

salario annuo di Fr. 36'520.-- quale indipendente (vedi comunicazione del 16

novembre 2004 e decisione del 17 novembre 2004) ed un salario annuo di Fr.

7'385.-- quale indipendente (vedi estratto dei contributi AVS). Aggiornando

il totale di Fr. 43'905.-- al 2005, si ottiene l'importo di Fr. 46'186.--.

Salario da invalido:

Siccome le professioni che l'A. può ancora svolgere

nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche,

semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici

ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti

come "tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

A seguito di una recente sentenza del TCA e delle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni,

è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che

erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il

reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori

nazionali (tabella TA1).

Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2

che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati,

per gli uomini, viene definito un salario ipotetico nel 2005 di Fr.

57'830.--.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità, grado di occupazione),

non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare

fino ad un massimo del 25%.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si

ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:

5% per attività leggera

● 20% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (età,

limiti

funzionali, lungo periodo di inattività e

relativa potenziale difficoltà di adatta-

mento / cambiamento professionale).

Secondo le statistiche RSS del 2005, considerando

quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 57'830.--, una

riduzione personale del 25% ed una capacità di lavoro del 100% in attività

adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 43'373.--.

Grado d'invalidità:

46'186 - 43'373 x 100 = 6,09

46'186

Il signor RI 1 presenta un grado d'invalidità pari al

6% ed una capacità di guadagno residua del 94%.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Sulla base delle informazioni raccolte e delle

considerazioni effettuate, non esistono i presupposti per proporre provvedimenti

professionali.

Considerata la presenza sul mercato del lavoro di

sufficienti attività accessibili e confacenti con il danno alla salute, si

ritiene che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite i

normali canali di collocamento.

Per il momento, ritengo la pratica convenientemente

evasa.

(…)” (doc. AI 88/1-4)

2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua incapacità lavorativa quale muratore indipendente del 100% dal

1.3.2002 al 31.3.2004, dell’85% da aprile 2004 a metà marzo 2006, del 100% da

metà marzo a fine agosto 2006 e del 15% dal 1.9.2006; rispettivamente in

un’attività adeguata dello 0% da aprile 2004 a metà marzo 2006, del 100% da metà

marzo a fine agosto 2006 e dello 0% dal 1.9.2006.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

In

particolare l’assicurato ha sostenuto che il suo stato di salute sarebbe

precario senza tuttavia produrre della documentazione medica su cui non si siano

già chinati i periti del SAM.

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.10. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi sul rapporto finale 18 aprile 2007 della

consulente in integrazione professionale (doc. AI 88/1-4 riportato in esteso al

consid. 2.7), ha stabilito una perdita di guadagno e, quindi, un grado

d’invalidità del 6% (doc. AI 94/3).

Partendo da un reddito da valido, non contestato, di fr. 46'186.--

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2005, la consulente ha poi

determinato il reddito da invalido, considerata un’abilità totale in

un’attività adeguata e applicata una riduzione del 25% – “(…) 5% per attività

leggera e 20% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (età,

limiti funzionali, lungo periodo di inattività e relativa potenziale difficoltà

di adattamento / cambiamento professionale) (…)” (doc. AI 88/3) –, fissandolo

in fr. 43'373.-- (2005) – reddito da invalido pure rimasto incontestato calcolato

correttamente in applicazione della tabella TA1 – e ha quindi stabilito un

grado di invalidità del 6% ([46'186 – 43’373] : 46'186 x 100).

Innanzitutto,

nella misura in cui il ricorrente, contesta la valutazione medica in merito

alla capacità lavorativa residua in attività adeguate, tale censura va

respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa

alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha

nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid.

2.9), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente

valutate in sede medica.

Quanto

alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,

la consulente ha ritenuto esigibili le seguenti professioni: “(…) operaio

generico in ambito industriale, addetto al controllo / sorveglianza del

funzionamento e della qualità, aiuto magazziniere, aiuto custode / manutentore,

autista / fattorino per piccoli trasporti (servizio di corriere) e per viaggi

brevi (addetto alla distribuzione e consegna di merce non troppo pesante –

fiori, prodotti farmaceutici, richieste o esami di laboratorio, …), commesso di

vendita / cassiere non qualificato (eventualmente presso centri del “fai da te”,

collaboratore / tuttofare in un garage oppure presso alberghi o altre strutture

con compiti di sorveglianza, piccoli lavori di manutenzione, accoglienza, …

(…)” e concluso che “(…) partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo

conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può

ritenere che (pur considerando le componenti riduttive), in situazione di

equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente

esteso. (…)” (doc. AI 88/2).

Va

qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di

fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul

mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche

salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno,

mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Infine,

il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha

ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del

giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste

esigenze troppo elevate:

"

(…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag.

482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età

dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad

una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario

sentenza già citata del 4 aprile 2002

in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi respinto. (…)."

In

concreto, tenuto conto della sua situazione valetudinaria e vista la

giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da

parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche in quello

terziario, vi sono, in effetti, delle professioni – fisicamente leggere – che

non presuppongono particolari attitudini intellettuali e rispettose dei limiti

funzionali posti.

Per

quanto riguarda poi l’età, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si

tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del

pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e

domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un

impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro

consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle

attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale

adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua

situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del

salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale

come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002

nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26 maggio

2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto 2005

nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21 agosto

2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06).

L’Alta

Corte, in una sentenza del 10 marzo 2003 nella causa S. (I 617/02), ha considerato

irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in attività adeguate, per i motivi seguenti:

"

(…)

3.3 Der am 10. Juni 1940 geborene Beschwerdegegner war

in dem für die richterliche Beurteilung massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der

angefochtenen Verfügung (9. November 2001) rund 61 ½ Jahre alt. Er ist

gelernter Automechaniker und war ab 1983 bis zur gesundheitsbedingten Aufgabe

der Erwerbstätigkeit im Juni 1999 als Vorarbeiter bei der Firma X.________

tätig. Die ihm zumutbaren leichten Verweisungstätigkeiten (Montage, Recycling,

leichtere Magazinertätigkeiten sowie reine Überwachungstätigkeiten auf dem Bau

oder Büroarbeiten; vgl. Bericht der Zweigstelle für Eingliederung der IV-Stelle

vom 22. März 2001 und Arztbericht Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001) wären

- mit Ausnahme der Überwachungstätigkeit auf dem Bau – mit einem erneuten

Berufswechsel verbunden und setzen daher ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit

voraus. Zu berücksichtigen ist weiter, dass der Beschwerdegegner auch in einer

angepassten Tätigkeit lediglich in einem reduzierten Umfang und mit

zwischenzeitlicher Erholungspause eingesetzt werden kann. Dr. med. K.________

erachtet sodann eine Arbeitsfähigkeit im Bausektor als nicht mehr gegeben, was

- zusammen mit der Tatsache, dass der Einsatz des Beschwerdegegners im Frühjahr

2000 für Überwachungsarbeiten auf dem Bau offenbar aus gesundheitlichen Gründen

scheiterte - den Schluss nahe legt, dass sich das mögliche Tätigkeitsgebiet

vorwiegend auf stundenweise Büroarbeit beschränkt (Bericht von Dr. med.

K.________ vom 26. Juni 2001).

Für Tätigkeiten im Bürobereich fehlt dem Versicherten

jedoch jegliche Berufserfahrung. Stellt man diese persönlichen und beruflichen

Gegebenheiten den objektiven Anforderungen eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes

gegenüber, kommt man zum Schluss, dass der Beschwerdegegner mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit keinen Arbeitgeber mehr findet, der ihn für eine geeignete

Tätigkeit einstellen würde, zumal behindertengerechte Arbeitsplätze von

Behinderten in jungem und mittlerem Alter ebenfalls stark nachgefragt werden.

Zu berücksichtigen ist auch, dass dem Beschwerdegegner

im massgebenden Zeitpunkt lediglich eine relativ kurze Aktivitätsdauer von 3 ½

Jahren bis zum Erreichen des AHV-Alters verblieb, was zusammen mit der

beruflichen Unerfahrenheit und altersbedingt geringer Anpassungsfähigkeit einen

durchschnittlichen Arbeitgeber mit grosser Wahrscheinlichkeit davon abhalten

würde, den Versicherten einzustellen. Zusammenfassend ist daher festzuhalten,

dass die dem Beschwerdegegner verbleibende Restarbeitsfähigkeit auf dem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird und

ihm deren Verwertung auch gestützt auf die Selbsteingliederungspflicht nicht

mehr zugemutet werden kann. Ist aber seine Restarbeitsfähigkeit wirtschaftlich

nicht mehr verwertbar, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor und er

hat Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, deren Beginn das kantonale Gericht

mit zutreffender Begründung auf den 1. Juni

2000 festgesetzt hat.

(…)” (STFA del 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02)

Al

contrario, il Tribunale federale, in una sentenza del 21 agosto 2006 nella

causa S. (I 831/05), ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora

abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate,

fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato

equilibrato.

L’Alta

Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die

zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der

zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten

bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten)

im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs- oder Einarbeitungsaufwand

nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar

ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der

Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um

allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu

bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr Alter

als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden, schmälern.

Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten

ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw.

sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen

Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

In

un’altra sentenza del 17 luglio 2006 nella causa P. (I 293/05), l’Alta Corte ha

ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne

al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali,

evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima

di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

Ancora,

in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/2006), il Tribunale

federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc.

32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del

100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al

momento di emanazione della decisione dell’ammi-nistrazione, dato che, dal profilo

dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità

di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

In

un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente

attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata

un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im

Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene

Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt

werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen Gegebenheiten

dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird.

Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden

Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten

Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar.

Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort

Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom

20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen

eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist

reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen,

dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa

die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die

Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene

Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April

2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden. (…)“

(STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

Ancora, nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF

ha, in particolare, sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione

lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le

particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età

o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una

rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a

una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di

fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.

1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova

attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al

momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni

dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,

svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di

lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per

contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17

luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).

(…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06)

Nel

caso concreto dagli atti risulta che l’assicurato, non ancora 59enne al momento

della decisione impugnata, dal mese di aprile 2004, fatto salvo il periodo di

inabilità totale da marzo a agosto 2006, è abile al lavoro al 100% in

un’attività adeguata.

Non

è dunque possibile, neanche avuto riguardo alla sua età e conformemente alla

giurisprudenza appena esposta, concludere che la capacità residua non sia

economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro.

Neppure

è possibile concludere differentemente per il solo fatto che le ricerche di

lavoro dell’assicurato sarebbero state vane.

Occorre

qui in effetti evidenziare che l’assicurazione invalidità e quella contro la

disoccupazione sono due assicurazioni sociali a sé stanti che perseguono scopi

differenti e non sono quindi complementari l’una all’altra nel senso che un

assicurato escluso dal mondo del lavoro deve potersi necessariamente e in ogni

caso appellare ad una invalidità o ad uno stato di disoccupazione.

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede e ritenuti i periodi di

inabilità lavorativa totale e quelli di abilità lavorativa al 100% in

un’attività adeguata (cfr. consid. 2.9), a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2003 (1 anno dopo

l’inizio dell’inabilità totale dal 1. marzo 2002, cfr. art. 29 LAI) fino al 31

luglio 2004 (3 mesi dopo l’inizio dell’abilità al 100% in un’attività adeguata

dal mese di aprile 2004, cfr. art. 88a OAI).

Parimenti,

visto che l’incapacità lavorativa totale da metà marzo a fine agosto 2006 è

stata originata da una diversa patologia (ORL), a ragione l’Ufficio AI non ha

ritenuto applicabile l’art. 29bis OAI.

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.13. Con

lettera 28 aprile 2008 l’avv. __________ ha comunicato al TCA che l’assicurato

non sarebbe in grado di pagare eventuali spese (cfr. consid. 1.5 e XI).

In

sostanza l’assicurato ha dunque chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria limitatamente all’esonero dalle spese.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a

prestazioni ritenuto come, dal mese di aprile 2004, fatto salvo il periodo di

inabilità totale da marzo a agosto 2006, è abile al lavoro al 100% in

un’attività adeguata.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole

si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato non

ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse attestare il

contrario.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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