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Decisione

32.2007.313

Compensazione anticipi del datore di lavoro con rendita retroattiva. Nel caso in esame la compensazione è possibile perché prevista dalla normativa applicabile in concreto

23 ottobre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1.2. Contro la

decisione 29 agosto 2007 l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha

tempestivamente interposto il presente ricorso contestando la compensazione

effettuata nei confronti del __________, evidenziando quanto segue:

"

Il signor RI 1, dipendente dello __________

aveva per il 2006 un salario lordo di Fr. 7798.55 mensili per un importo annuo

di Fr. 101381.15.

Nel 2006 ha percepito un salario lordo di Fr.

65535.--, con una conseguente perdita di salario di Fr. 35846.15.

Avendo diritto ad una rendita AI di Fr. 1613.-

mensili per il 2006 per un totale di Fr. 19356.-, ne consegue che non esiste

nessuna sovrassicurazione, in quanto essendo la perdita di salario effettiva di

Fr. 35846.15, l'importo della rendita di Fr. 19356.- deve essere versato come

retroattivo al mio cliente e non riversato alla Cassa __________.

Il presente ricorso quindi non contesta il

calcolo della rendita, ma unicamente la richiesta di restituzione di Fr.

17875.- alla Cassa __________.

Visto quanto esposto ed in base alla

documentazione allegata, si invita il Lodevole Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ad accogliere il ricorso, invitando la Cassa __________ a

rifondere al signor RI 1 l'importo di Fr. 17875.- trattenuti a torto."

(Doc. I)

1.3. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la conferma della decisione

contestata e, conseguentemente, la reiezione del ricorso sulla scorta delle

seguenti motivazioni:

"

Lo scrivente Ufficio AI ha chiesto alla __________

di __________ una verifica e una presa di posizione in merito alla correttezza

della contestata deduzione. Con presa di posizione 5 dicembre 2007, allegata,

il Servizio giuridico della __________ ha confermato la correttezza della

contestata deduzione. Con presa di posizione 5 dicembre 2007, allegata, il

Servizio giuridico della __________ ha confermato la correttezza della

deduzione in quanto il datore di lavoro, __________, ha versato il salario dal

1.1.2006 al 30.1.2007, anticipando così al dipendente la rendita d'invalidità

successivamente assegnata. La deduzione del corrispondente importo dalla

rendita dovuta al ricorrente, a favore del datore di lavoro, risulta

corretto." (Doc. VIII)

considerando in diritto

2.1. Oggetto del

contendere è sapere se il __________, per esso il __________, ha diritto, quale

datore di lavoro dell’assicurato, al versamento diretto da parte dell’Ufficio

AI delle rendite arretrate a titolo di compensazione di anticipi effettuati

all’assicurato in attesa della decisione AI.

Nelle

controversie inerenti il versamento di rendite AI arretrate a terzi che hanno

effettuato anticipi ai sensi dell’art. 85bis OAI - conformemente alla STF 21

febbraio 2008 nella causa M. (I 935/06) -, il terzo dev’essere chiamato in

causa al fine di poter salvaguardare i propri interessi.

Nel caso

in esame, non è necessario che lo __________, quale datore di lavoro

dell’assicurato, venga chiamato in causa, ritenuto che, come verrà esposto nei

prossimi considerandi, il ricorso dev’essere respinto.

2.2. L’art. 22

cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può

essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia

che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono

essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se

questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni

anticipate.

L'art.

85bis cpv. 1 prescrive che “ i datori di lavoro, gli istituti di previdenza

professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza

pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in

Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato

di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È

fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che

hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un

formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più

tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI”.

Secondo

l’art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni “liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

Considerandi

concesso l'anticipo (lett. a); versate contrattualmente o legalmente, nella

misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita,

possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett.

b)”.

Il cpv. 3

dell’art. 85bis OAI dispone che “gli arretrati di rendita possono essere

versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi

ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

La citata

disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007

IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al

1° gennaio 2008.

Va qui

evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza

equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una

norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

La cifra

marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede che il terzo che ha

concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve annunciare la sua pretesa

alla cassa di compensazione competente, presentando a tale scopo il formulario

318.183

2.3

Nel caso in

esame, con il citato formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi

dell’AVS/AI”, compilato il 17 luglio 2007, il __________ ha rivendicato la

somma di fr. 17'875.-- per anticipi versati all’assicurato relativamente al

periodo 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007.

A

fondamento della propria pretesa il datore di lavoro ha fatto riferimento

all’art. 24 cpv. 1 LStip. (Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e

dei docenti; RL 2.5.4.4) avente il seguente tenore:

"

Le indennità giornaliere o le rendite

dell’assicurazione federale per l’invalidità spettano allo Stato

rispettivamente al Comune o all’Amministrazione della Casa dei bambini ritenuto

che lo stipendio previsto dall’art. 23 cpv. 1 sia pagato integralmente.”

A sua volta,

l’art. 23 cpv. 1 LStip. regola che:

“In

caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui, comprovati

da certificato medico, il dipendente percepisce l’intero stipendio per i primi

360.

giorni di assenza e il 50% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal

caso l’indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni”.

Dagli

atti di causa, in particolare dallo scritto 18 ottobre 2007 del Dipartimento

all’assicurato, risulta che sino al 30 gennaio 2006 il datore di lavoro ha

versato lo stipendio al 100% in quanto l’insorgente non raggiungeva 365 giorni

di assenza per malattia, ridotto al 50% dal 31 gennaio 2006 (cfr. incarto

Cassa).

Siccome il

ricorrente ha percepito dal 1° gennaio 2006 (decorrenza del diritto alla rendita

AI) al 31 gennaio 2007 (cessazione del versamento del salario) una retribuzione

senza controprestazione lavorativa e maggiore della rendita intera di

diritto per il medesimo periodo, le prestazioni fornite dal datore di lavoro

assumono il connotato di “anticipi” ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. al

riguardo: STFA 22 settembre 2003 nella causa X, I 369/03, consid. 4.1., SVR

2002.

IV nr. 37 pagg. 118 s consid. 5.c).

Inoltre, il

diritto al rimborso delle prestazioni fornite del datore di lavoro ai sensi

dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dall’art.

24.

cpv. 1 LStip., avendo l’assicurato percepito integralmente il salario

conformemente all’art. 23 cpv. 1 LStip. e in tal caso “le indennità

giornaliere o le rendite dell’assicurazione federale per l’invalidità spettano

allo Stato”. Va poi fatto presente che nei casi di applicazione dell’art.

85bis cpv. 2 lett.b OAI non è necessario il consenso dell’assicurato al rimborso

(DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza):

Le

rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con

anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.2) appaiono nella fattispecie

adempiute, avendo il datore di lavoro fatto valere i suoi diritti per mezzo del

relativo formulario prima dell'emanazione del provvedimento con cui l’Ufficio

AI ha assegnato le rendita intera d'invalidità, ed i versamenti effettuati dallo

stesso dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 si riferiscono al medesimo

periodo della rendita arretrata trattenuta con la decisione contestata.

L’insorgente

contesta la deduzione non trattandosi di un caso di “sovrassicurazione” in

quanto dei fr. 101'381,15 di salario di cui aveva diritto nel 2006 egli ha

percepito solo 65'535.--, con una perdita quindi di fr. 35'846,15.

Ora, il

versamento delle rendite arretrate allo __________ quale datore di lavoro non è

stato deciso nell’ambito di una sovrassicurazione ma, come visto, a motivo del

fatto che lo stesso ha fornito degli anticipi per il periodo 31 gennaio 2006 -

31.

gennaio 2007, ciò che giustifica il versamento degli arretrati di rendita a

titolo di compensazione.

Ne

consegue quindi la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

impugnata.

2.4

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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