32.2007.313
Compensazione anticipi del datore di lavoro con rendita retroattiva. Nel caso in esame la compensazione è possibile perché prevista dalla normativa applicabile in concreto
23 ottobre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2007.313
Data decisione, Autorità:
23.10.2008, TCA
Titolo:
Compensazione anticipi del datore di lavoro con rendita retroattiva. Nel caso in esame la compensazione è possibile perché prevista dalla normativa applicabile in concreto
COMPENSAZIONE
art. 85bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.313
BS/td
Lugano
23 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 agosto 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe
1952, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio
2006 (cfr. progetto di decisione 26 aprile 2007, doc. AI 26).
Di
conseguenza, con decisione 17 luglio 2007 (cresciuta in giudicato) l’Ufficio AI
gli ha erogato una rendita intera di fr. 1’658.-- mensili, con effetto dal 1° agosto
2007 (doc. AI 34-2). Le prestazioni arretrate sono state invece oggetto di una
separata decisione datata 29 agosto 2007. Contestualmente il citato ufficio ha
deciso di compensare le rendite arretrate con dei crediti da restituzione fatti
valere dal __________ (fr. 17'875.--) e dalla Cassa pensioni dei dipendenti
dello Stato (fr. 6'680.--).
Fatti
1.2. Contro la
decisione 29 agosto 2007 l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha
tempestivamente interposto il presente ricorso contestando la compensazione
effettuata nei confronti del __________, evidenziando quanto segue:
"
Il signor RI 1, dipendente dello __________
aveva per il 2006 un salario lordo di Fr. 7798.55 mensili per un importo annuo
di Fr. 101381.15.
Nel 2006 ha percepito un salario lordo di Fr.
65535.--, con una conseguente perdita di salario di Fr. 35846.15.
Avendo diritto ad una rendita AI di Fr. 1613.-
mensili per il 2006 per un totale di Fr. 19356.-, ne consegue che non esiste
nessuna sovrassicurazione, in quanto essendo la perdita di salario effettiva di
Fr. 35846.15, l'importo della rendita di Fr. 19356.- deve essere versato come
retroattivo al mio cliente e non riversato alla Cassa __________.
Il presente ricorso quindi non contesta il
calcolo della rendita, ma unicamente la richiesta di restituzione di Fr.
17875.- alla Cassa __________.
Visto quanto esposto ed in base alla
documentazione allegata, si invita il Lodevole Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ad accogliere il ricorso, invitando la Cassa __________ a
rifondere al signor RI 1 l'importo di Fr. 17875.- trattenuti a torto."
(Doc. I)
1.3. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la conferma della decisione
contestata e, conseguentemente, la reiezione del ricorso sulla scorta delle
seguenti motivazioni:
"
Lo scrivente Ufficio AI ha chiesto alla __________
di __________ una verifica e una presa di posizione in merito alla correttezza
della contestata deduzione. Con presa di posizione 5 dicembre 2007, allegata,
il Servizio giuridico della __________ ha confermato la correttezza della
contestata deduzione. Con presa di posizione 5 dicembre 2007, allegata, il
Servizio giuridico della __________ ha confermato la correttezza della
deduzione in quanto il datore di lavoro, __________, ha versato il salario dal
1.1.2006 al 30.1.2007, anticipando così al dipendente la rendita d'invalidità
successivamente assegnata. La deduzione del corrispondente importo dalla
rendita dovuta al ricorrente, a favore del datore di lavoro, risulta
corretto." (Doc. VIII)
considerando in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se il __________, per esso il __________, ha diritto, quale
datore di lavoro dell’assicurato, al versamento diretto da parte dell’Ufficio
AI delle rendite arretrate a titolo di compensazione di anticipi effettuati
all’assicurato in attesa della decisione AI.
Nelle
controversie inerenti il versamento di rendite AI arretrate a terzi che hanno
effettuato anticipi ai sensi dell’art. 85bis OAI - conformemente alla STF 21
febbraio 2008 nella causa M. (I 935/06) -, il terzo dev’essere chiamato in
causa al fine di poter salvaguardare i propri interessi.
Nel caso
in esame, non è necessario che lo __________, quale datore di lavoro
dell’assicurato, venga chiamato in causa, ritenuto che, come verrà esposto nei
prossimi considerandi, il ricorso dev’essere respinto.
2.2. L’art. 22
cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può
essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia
che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono
essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se
questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni
anticipate.
L'art.
85bis cpv. 1 prescrive che “ i datori di lavoro, gli istituti di previdenza
professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza
pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in
Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione
invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato
di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È
fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che
hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un
formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più
tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI”.
Secondo
l’art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni “liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
Considerandi
concesso l'anticipo (lett. a); versate contrattualmente o legalmente, nella
misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita,
possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett.
b)”.
Il cpv. 3
dell’art. 85bis OAI dispone che “gli arretrati di rendita possono essere
versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi
ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
La citata
disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007
IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al
1° gennaio 2008.
Va qui
evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza
equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una
norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
La cifra
marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede che il terzo che ha
concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve annunciare la sua pretesa
alla cassa di compensazione competente, presentando a tale scopo il formulario
318.183
2.3
Nel caso in
esame, con il citato formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi
dell’AVS/AI”, compilato il 17 luglio 2007, il __________ ha rivendicato la
somma di fr. 17'875.-- per anticipi versati all’assicurato relativamente al
periodo 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007.
A
fondamento della propria pretesa il datore di lavoro ha fatto riferimento
all’art. 24 cpv. 1 LStip. (Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e
dei docenti; RL 2.5.4.4) avente il seguente tenore:
"
Le indennità giornaliere o le rendite
dell’assicurazione federale per l’invalidità spettano allo Stato
rispettivamente al Comune o all’Amministrazione della Casa dei bambini ritenuto
che lo stipendio previsto dall’art. 23 cpv. 1 sia pagato integralmente.”
A sua volta,
l’art. 23 cpv. 1 LStip. regola che:
“In
caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui, comprovati
da certificato medico, il dipendente percepisce l’intero stipendio per i primi
360.
giorni di assenza e il 50% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal
caso l’indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni”.
Dagli
atti di causa, in particolare dallo scritto 18 ottobre 2007 del Dipartimento
all’assicurato, risulta che sino al 30 gennaio 2006 il datore di lavoro ha
versato lo stipendio al 100% in quanto l’insorgente non raggiungeva 365 giorni
di assenza per malattia, ridotto al 50% dal 31 gennaio 2006 (cfr. incarto
Cassa).
Siccome il
ricorrente ha percepito dal 1° gennaio 2006 (decorrenza del diritto alla rendita
AI) al 31 gennaio 2007 (cessazione del versamento del salario) una retribuzione
senza controprestazione lavorativa e maggiore della rendita intera di
diritto per il medesimo periodo, le prestazioni fornite dal datore di lavoro
assumono il connotato di “anticipi” ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. al
riguardo: STFA 22 settembre 2003 nella causa X, I 369/03, consid. 4.1., SVR
2002.
IV nr. 37 pagg. 118 s consid. 5.c).
Inoltre, il
diritto al rimborso delle prestazioni fornite del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dall’art.
24.
cpv. 1 LStip., avendo l’assicurato percepito integralmente il salario
conformemente all’art. 23 cpv. 1 LStip. e in tal caso “le indennità
giornaliere o le rendite dell’assicurazione federale per l’invalidità spettano
allo Stato”. Va poi fatto presente che nei casi di applicazione dell’art.
85bis cpv. 2 lett.b OAI non è necessario il consenso dell’assicurato al rimborso
(DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza):
Le
rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con
anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.2) appaiono nella fattispecie
adempiute, avendo il datore di lavoro fatto valere i suoi diritti per mezzo del
relativo formulario prima dell'emanazione del provvedimento con cui l’Ufficio
AI ha assegnato le rendita intera d'invalidità, ed i versamenti effettuati dallo
stesso dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 si riferiscono al medesimo
periodo della rendita arretrata trattenuta con la decisione contestata.
L’insorgente
contesta la deduzione non trattandosi di un caso di “sovrassicurazione” in
quanto dei fr. 101'381,15 di salario di cui aveva diritto nel 2006 egli ha
percepito solo 65'535.--, con una perdita quindi di fr. 35'846,15.
Ora, il
versamento delle rendite arretrate allo __________ quale datore di lavoro non è
stato deciso nell’ambito di una sovrassicurazione ma, come visto, a motivo del
fatto che lo stesso ha fornito degli anticipi per il periodo 31 gennaio 2006 -
31.
gennaio 2007, ciò che giustifica il versamento degli arretrati di rendita a
titolo di compensazione.
Ne
consegue quindi la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
impugnata.
2.4
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese,
per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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