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32.2007.314

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 novembre 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.11. Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente

alla giurisprudenza sopra citata (consid. 2.8 e 2.10), a ragione l’Ufficio AI,

sulla base della documentazione medica sopra esposta (consid. 2.9), ha concluso

che l’assicu-rato è abile al lavoro nella misura dell’80% in un‘attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti.

Infatti,

la perizia psichiatrica del __________ 30 aprile 2007 (doc. AI 70/1-6), a cui

va riconosciuta forza probatoria piena, non è stata contraddetta da nessun altro

specialista e i periti, nel loro referto, hanno considerato la valutazione 27

settembre 2006 della psicologa del __________ di __________ (doc. AI 53/13-14),

il rapporto 24 novembre 2006 del __________ dell’Ospedale __________ di __________

__________, sottoscritto dal capo servizio dr. __________ e dalla

neuropsicologa __________ (doc. AI 55/1-2) e lo scritto 20 marzo 2007 del dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 65/1-2).

In

particolare, al riguardo, i periti – dopo aver osservato che “(…) sia nel

rapporto finale della signora __________, orientatrice del __________, che in

quello della psicologa del __________ signora __________, che in quello della

neuropsicologa signora __________ dell’__________, non si esclude una ripresa

lavorativa e/o una reintegrazione professionale, ma la si ritiene difficoltosa

qualora l’A. non riuscisse a superare gli aspetti depressivi. (…)” – hanno

concluso che “(…) L’A. stesso si dichiara desideroso di riuscire a riprendere

un’attività, anche se contemporaneamente esprime vissuti di paura e ansia

rispetto alla propria capacità di lavorare nuovamente. Trattandosi di una

sintomatologia reattiva senza cause psicoorganiche sottostanti, riteniamo che

un miglioramento delle condizioni timiche sia immaginabile con adeguate cure

psicoterapeutiche e farmacologiche (da poco iniziate e non ancora significative

di risultati); non riteniamo pertanto giustificata un’inabilità lavorativa per

motivi psichici. (…)” (doc. AI 70/6).

Inoltre,

per quello che riguarda l’aspetto somatico – dopo che dr. __________ e il dr. __________,

nei rispettivi rapporti 29 aprile e 3 maggio 2005 (doc. AI 13/3 e 14/3), hanno

attestato la possibilità di esercitare un’altra attività da subito – il dr. __________,

nel rapporto medico 6 settembre 2005 e nelle annotazioni 14 giugno 2007 (doc.

AI 24/1-2 e 72/1), ha concluso per una capacità lavorativa dell’80% in

un’attività adeguata dal marzo 2005.

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Ciò

deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del

medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.

2.12. Appurata

una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e rispettosa delle

limitazioni funzionali poste dal mese di marzo 2005, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto

sono determinanti i dati del 2005 visto l’inizio dell’inabilità totale nella

sua precedente professione di operaio manovale dal mese di dicembre 2004 (anno

in cui conformemente all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita

potrebbe nascere).

2.12.1. Per

quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali

emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.

52’760.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 56/2 e 27/1).

Questo

importo non è stato contestato dall’assicurato.

2.12.2. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.12.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 4’588.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornato

al 2005 il reddito ipotetico da invalido ammonta poi a fr. 57'804.85 (fr.

57'258.24 x 2115 : 2095; cfr. tabella B 10.3, pubblicata in

La Vie économique, 7/8-2007, pag. 91).

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005

quale operaio manovale presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 52’760.--,

cfr. consid. 2.12.1), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in

media a livello svizzero dai lavoratori del settore costruzioni (Tabella TA1

2004, p.to 45, livello di qualifica 4: fr. 4'829.-- riportato su 41.6

ore/settimana x 12 mesi e moltiplicato per la variazione percentuale dei salari

dell’1% nell’anno 2005; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique

7/8-2007, pag. 91 = fr. 60’868.57).

Ora,

conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.12.2),

posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione

dell’assicu-rato accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da

invalido (fr. 57'804.85) va dunque ridotto del 13.33%,

percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 52’760.-- contro fr. 60’868.57),

e si attesta pertanto a fr. 50'099.46.

Vista

la capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione

professionale del 5% – “(…) 5% per attività leggera (…)” (doc. AI 56/2) –, il

reddito statistico da invalido corrisponde infine a fr. 38'075.58 (fr. 50'099.46 moltiplicati per 80% e

ridotti del 5% = fr. 38'075.58).

2.12.4. In

simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2005) di fr. 52’760.-- rispettivamente di fr. 21'032.28, il grado d’invalidità

deve essere cifrato al 28% ([52’760.-- – 38'075.58] : 52’760.-- x 100 = 27.83%

arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2).

Di

conseguenza, ancorché il grado d’invalidità del 28% non dà diritto ad una rendita

(cfr. consid. 2.7), esso, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione

nella risposta di causa, non esclude il diritto a una riformazione

professionale (cfr. consid. 2.6).

Questo

Tribunale – ritenuto, da una

parte, che il dr. __________ nel rapporto medico 29 aprile 2005 ha, in particolare,

concluso che “(…) tenendo presente l’età del paziente penso che vi sia spazio

per una riconversione professionale, per un’attività fisicamente più leggera.

La sintomatologia cronica e una possibile sindrome anche a sfondo psichiatrico,

potrebbero rendere utile una valutazione da parte del SAM a __________. (…)”

(doc. AI 13/2), d’altra parte, che il dr. __________, nel rapporto medico 3

maggio 2005, ha riferito che il paziente è “(…) volenteroso di riqualifica (…)”

(doc. AI 14/3) e che nella perizia psichiatrica i periti non si sono pronunciati

in merito rilevando solo che provvedimenti d’integrazione “(…) non ve ne sono e

non ne sono previsti (…)” –

ritiene che sulla base degli atti di causa non è possibile escludere con la

sufficiente tranquillità il diritto a provvedimenti professionali.

In

particolare, a differenza di quanto sostenuto nella decisione 27 agosto 2007

(doc. AI 83/1-3), non è possibile escludere il diritto a provvedimenti

professionali adducendo che l’assicurato “(…) non sarebbe in grado di svolgere

una riformazione professionale a causa della scarsa conoscenza linguistica e

alla limitata scolarizzazione (…)” (doc. AI 83/3).

Infatti

– a prescindere dal fatto che, come evidenziato dal suo legale, egli è “(…)

ormai da dodici anni che vive nel nostro paese [e] coniugato con una persona

del Cantone Ticino –, dall’attestazione 30 aprile 2004, risulta che

l’assicurato “(…) ha realizzato notevoli progressi, specialmente nell’acquisire

una buona padronanza dell’italiano scritto e migliorando sensibilmente

anche le sue abilità nell’esprimersi. (…)” (doc. AI 87/79) e che egli ha

teminato la scuola secondaria agraria in __________ conseguendo il relativo

diploma (doc. AI 87/81) che l’Ufficio federale della formazione professionale e

della tecnologia ha paragonato a “(…) un diploma svizzero (attestato federale

di capacità, AFC) nella formazione di base del livello secondario II

(ISCED 3B). (…)” (cfr. doc. AB).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente per il fatto che nel rapporto 5 ottobre

2006 (doc. AI 53/1-3), il responsabile del centro d’accertamento professionale,

ha posto la seguente valutazione del comportamento e dell’attività nel __________:

"

(…)

Come si può leggere nei rapporti di osservazione,

orientamento e bilancio allegati, l’assicurato, durante l’accertamento, ha

instaurato rapporti cordiali ed amichevoli con gli altri utenti e con gli

operatori ma ha partecipato con un rendimento e interesse molto discontinuo a

tutte le prove che gli sono state proposte.

Egli, malgrado affermasse di essere molto motivato al

suo reinserimento professionale, ha costantemente evidenziato i suoi problemi

di salute (in particolare alla schiena e alla gamba destra) e sovente espresso

il suo scetticismo sulle sue effettive capacità lavorative e possibilità

d’integrazione, soprattutto a causa dei dolori forti e continui di cui soffre.

Questi dolori non gli permetterebbero nemmeno di

concentrarsi ed è essenzialmente per questo motivo che egli spiega i risultati

quasi nulli nella prova di matematica (livello scuola elementare, dove non ha

in pratica eseguito alcun esercizio) e quelli molto scarsi nella batteria di

Test (TI 77).

L’attitudine passiva ed abulica del signor RI 1,

peraltro presente durante tutto l’accertamento, ha purtroppo condizionato in

modo importante, oltre i risultati delle prove manuali, anche tutte le attività

legate all’orientamento, rendendo impossibile un’analisi degli interessi e la

definizione di eventuali obiettivi professionali e reintegrativi concreti.

Per la medesima ragione non ci è stato possibile

verificare e valutare la capacità lavorativa dell’assicurato nella pratica.

(…)” (doc. AI 53/2)

Infatti,

nell’allegato rapporto 27 settembre 2006 la psicologa del __________ ha concluso

che “(…) a mio parere, e come evidenziato dal rapporto dell’orien-tatrice del __________

(__________), appare difficile ipotizzare una riuscita di un processo

reintegrativo, finché l’assicurato non superi queste “limitazioni psichiche”,

attraverso una presa a carico terapeutica che lo aiuti a stare meglio con se

stesso e ad esprimere pienamente le potenzialità che possiede. (…)” (doc. AI

53/14) e nella perizia psichiatrica 30 aprile 2007 (doc. AI 70/1-6), i periti

hanno, in particolare, evidenziato che “(…) pur considerando che, nel caso in

questione, il danno fisico e i dolori associati difficilmente regrediranno,

tendendo così a mantenere nel tempo in parte la deflessione timica, è

altrettanto vero che dal punto di vista psichico non sono presenti elementi che

giustifichino un’incapacità lavorativa completa per ogni attività; al

contrario, da quanto emerso, l’assenza di un impiego costituisce essa stessa

parte degli eventi stressanti che hanno scatenato il danno psichico. Una

ripresa dell’attività professionale potrebbe rimuovere questo secondo elemento

causale e rinforzare l’autostima dell’A. […] Trattandosi di

una sintomatologia reattiva senza cause psicoorganiche sottostanti, riteniamo

che un miglioramento delle condizioni timiche sia immaginabile con adeguate

cure psicoterapeutiche e farmacologiche (da poco iniziate e non ancora

significative di risultati); non riteniamo pertanto giustificata un’inabilità

lavorativa per motivi psichici. (…)” (doc. AI 70/5-6).

Dunque,

ritenuto che le adeguate cure psicoterapeutiche e farmacologiche non erano

ancora state iniziate al momento della valutazione presso il __________, non è

sulla base delle risultanze del rapporto steso dal responsabile del suddetto

centro che si può escludere un provvedimento professionale.

2.13. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede e in accoglimento del ricorso,

gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari

aggiornamenti, si pronunci nuovamente sul diritto a provvedimenti

professionali.

2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.15. Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di

ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF

124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA

del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

Gli atti vengono rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato

al consid. 2.13.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

l’istanza di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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