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32.2007.315

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18 novembre 2008Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali

o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del

21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI

2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine,

va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e

l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio

2006 nella causa O. (I 873/05).

2.6. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.7. L'art.

53 LPGA prevede che:

"

1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Considerandi

2.

L'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza.

3.

L'assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso."

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del

22.

marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio

2006.

nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.

Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio

una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(DLA 1996/97 n. 28, pag. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere

d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare

ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13

agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta

Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la

quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di

invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava

una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal

1.

gennaio 2007) vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle

cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che

potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza

della volontà di cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe

invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando

un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Anche

nella sentenza 28 marzo 2006 nella causa M. (I 302/04) il TFA ha ritenuto come

errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente

inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il

diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista

medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e

senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Il

Tribunale federale, in una sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa concernente

S. (9C_575/2007), ha precisato che per poter sopprimere in via di riconsiderazione

una rendita precedentemente accordata occorre stabilire se – vista la situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata e tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento – una corretta valutazione del

grado d’invalidità avrebbe condotto ad un altro risultato.

L’Alta

Corte ha infatti sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

Der Umstand allein, dass bei der Invaliditätsbemessung

von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert wird, gestattet - auch

wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung grundsätzlich unzulässig ist (BGE

114.

V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise zur Anwendung gelangen darf (s.

etwa Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001,

E. 3a) - noch nicht den Schluss auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf

stützenden Rentenverfügungen. Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der

Rentenzusprechung zu Grunde gelegten Einkommensvergleich nur auf den

angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit - abgestellt wurde. Um eine zugesprochene

Rente wiedererwägungsweise aufheben zu können, müsste vielmehr - nach damaliger

Sach- und Rechtslage - erstellt sein, dass eine korrekte Invaliditätsbemessung

hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu einem anderen Ergebnis geführt hätte

(vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26.

September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom 9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier

nicht zu.

(...)" (STF 18 ottobre 2007, nella causa

concernente S.,9C_575/2007)

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui

avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche

in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione

o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119.

V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio

della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione

analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.8

Nel

caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 7 ottobre 2004 (doc. AI

23/1-7), sfociata nella decisione 12 agosto 2005 con la quale all’assicurata

è stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita intera d’invalidità dal 1.

maggio 2005 (doc. AI 40/1-2) – l’Ufficio AI, nell’ambito della domanda di revisione 13 aprile 2006

(doc. AI 43/1) – visti i certificati 27 marzo, 7 ottobre 2006 (doc. AI 43/3 e 56/3)

e il rapporto medico 27 giugno 2006 (doc. AI 48/1-2) del dr. __________, FMH in

medicina interna; i certificati 9 marzo, 26 ottobre 2006 (doc. AI 43/2 e 56/2),

il rapporto medico 25 luglio 2006 (doc. AI 49/1-3) e la lettera di risposta 22

dicembre 2006 (doc. AI 59/1 e 62/1-2) del dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia e le annotazioni 11 gennaio 2007 del dr. __________, medico SMR,

(doc. AI 63/1) –, ha ordinato una perizia psichiatrica a

cura del dr. __________ (doc. AI 64/1-2).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 29 marzo 2007

(doc. AI 67/1-8) – posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) –

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10 F

33.

). Esistente da maggio 2004 – Fibromialgia primaria generalizzata – Stato

dopo intervento chirurgico per epicondilite radiale a destra nel 1989 – Stato

dopo denervazione chirurgica al gomito sinistro per epicondilopatia nel 1997 –

Stato dopo tendosinovialettomia dei flessori II° e III° dito mano destra nel

2001.

(…)” (doc. AI 67/6) –, ha espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Si tratta di un

soggetto che ha sofferto una difficile infanzia caratterizzata dall'assenza

delle figure genitoriali. Priva di figure primarie di riferimento ha

organizzato una struttura psicologica fragile nell'ambito della quale

l'angoscia di separazione e i vissuti abbandonaci che essa ha comportato sono

state mascherate da una fuga da questa sofferenza attraverso la totale dedizione

al lavoro. In un secondo momento si è inserita la patologia reumatologica con

un post-operatorio caratterizzato dalla persistenza della sintomatologia algica

che di fatto ha contribuito ad aumentare la sua sofferenza psichica in quanto

non ha più potuto svolgere la sua normale attività lavorativa, trovandosi così

senza la possibilità di potersi gratificare in un ruolo che fino ad allora le

aveva conferito una discreta capacità adattativa. Ha sviluppato una condizione

depressiva e nonostante si sia rivolta alle cure di uno specialista psichiatra

si è di fatto assistito ad una precaria funzionalità lavorativa caratterizzata

da fasi di minore attivazione alternati a periodi durante i quali invece ha

potuto fornire adeguate prestazioni lucrative. Si è quindi cristallizzata in

una condizione di deflessione timica nell'ambito della quale le crisi acute

conseguenti agli episodi iperalgici trovano la loro giustificazione nell'angoscia

del fallimento: per la compromessa capacità di lavorare, per la precarietà

economica ad essa conseguente e per l'incapacità ad adattarsi alla patologia fisiatrica

laddove la malattia è vissuta in modo destabilizzante per i limiti funzionali

che determina e dalla quale si sente menomata nelle proprie potenzialità e capacità.

Di fatto ci troviamo di fronte ad una condizione

depressiva recidivante a cui l'accentuazione della sintomatologia algica

reumatologica si accosta come espressione più appariscente di quella psichica

per attirare l'attenzione sul proprio disagio di vivere ed in tale ambito è ad

esempio caratteristico il fatto che la peritanda si viva come una persona

sofferente più sul piano fisico che non su quello psichico.

Malgrado continui a farsi seguire ambulatoriamente da

uno specialista psichiatra, la situazione affettiva non sembra avere subito

sostanziali modificazioni, anzi secondo il dr. __________ sarebbe addirittura

peggiorata. Quanto attualmente obiettivato tuttavia mette in evidenza

certamente la persistenza di un quadro ipotimico, ma anche la presenza nella peritanda

di margini funzionali residui che sembrano avere come unico ostacolo il fatto

di trovare il modo di esprimersi. Ad esempio è dotata di buone capacità nella

relazione interpersonale e di sufficienti strumenti adattativi che necessitano

tuttavia di essere ulteriormente sostenuti. Oltre a ciò la buona propensione al

lavoro sempre dimostrata, le adeguate capacità intellettive e le mantenute facoltà

cognitive depongono per, almeno in parte, preservate possibilità di

attivazione. In questo la prosecuzione della presa a carico psichiatrica risulterebbe

di significativa importanza, nel reinfonderle fiducia nei propri mezzi, non

completamente compromessi e nel mitigare l'intensità dei sintomi maggiormente

destabilizzanti, nel sostenerla nell'accettazione della patologia somatica e

nella rivalutazione dei sintomi ad essa conseguenti, fermo restando il fatto

che sarebbe comunque impensabile il recupero della piena capacità lucrativa

della peritanda che rimane tuttora limitata in misura del 50%.

(…)." (doc. AI 67/6-7)

Il

dr. __________, circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e

d’integrazione, ha poi concluso che:

"

(…)

Le menomazioni qualitative e quantitative a livello

psicologico e mentale sono attribuibili alla sindrome depressiva ricorrente di

media gravità.

Persiste pertanto una limitazione della capacità

lavorativa in qualsiasi attività del 50%, per esclusive cause psichiche, a

partire da maggio 2004 e che fatta eccezione per il periodo a cavallo della

durata della degenza presso l’Ospedale __________ di __________ è per il resto

sostanzialmente rimasta immodificata. Analogamente nell’arco dell’intera

giornata lavorativa c’è un rendimento ridotto del 50%.

Va infine precisato che l’incapacità lavorativa per

motivi psichici identificata non è addizionale a quella per cause fisiche.

(…)

Sulla base della scarsa motivazione della peritando e

per l’età, provvedimenti di integrazione professionale non sono da prendere in

considerazione.

(…)." (doc. AI 67/7-8)

L’Ufficio

AI – visto che il dr. __________, nelle annotazioni 3 luglio 2007, ha concluso

che “(…) lo stato di salute dell’assicurata è stazionario, il grado d’inabilità

lavorativa per motivi psichici è sempre 50%. (…)” (doc. AI 68/1) –, con progetto

di decisione 9 luglio 2007 (doc. AI 69/1-3), ha comunicato all’assicurata di

non riconoscere un aumento della rendita.

L’assicurata,

tramite il RA 1, con le osservazioni 3 agosto 2007 (doc. AI 73/1), ha prodotto

il certificato medico 30 luglio 2007 nel quale il dr. __________ ha attestato

che:

"

(…)

La paziente è stata da me ospedalizzata l'ultima volta

presso la Clinica __________ di __________ nel reparto di psichiatria per una

degenza di circa due mesi a cavallo tra il 2005-2006. La paziente dopo la dimissione della clinica ha

continuato le cure ambulatoriali presso di me, cure che in alcune occasioni

sono state somministrate per via infusionale venosa e un buon carico farmacologio

per os.

La paziente in questo ultimo periodo dì tempo ha subito

un infortunio alla spalla sinistra nella primavera del 2006 ed un successivo

infortunio alla gamba destra nella primavera di quest'anno. Questi infortuni

sono in collegamento diretto con le ridotte condizioni fisiche

dell'interessata, determinate sia dalla patologia fibromialgica (primariamente)

che dalle conseguenze delle diverse terapie fin qui effettuate.

Infatti oltre che per i problemi psichici la paziente

in questi ultimi mesi ha manifestato notevoli problematiche legate alla

sintomatologia dolorosa cronica, dei gravi problemi di peso, soltanto ultimamente

sono in parte rientrati, determinati dalle terapie cortisoniche e non che sono

state effettuate.

Soltanto ultimamente il quadro farmacologico risulta

stabilizzato con un'importante terapia senza gravi effetti collaterali.

A causa delle condizioni alterate di salute nell'ultimo

anno e mezzo il datore di lavoro ha risolto il contratto licenziandola con

effetto ottobre 2006 a causa delle reiterate assenze dal lavoro dovute alle

problematiche fisiche e psichiche. In tutto questo tempo la paziente è sempre

stata inabile al 100% e residuano attualmente tratti chiaramente depressivi,

difficilmente superabili visto l'andamento cronico nel decorso di questi 12

anni. La paziente seppur ammalata in questi anni ha cercato in tutti i modi di

mantenersi attiva nell'ambito professionale a costo di grave sofferenza.

Ma è evidente come la paziente sul mercato dei lavoro

non sia più collocabile, in effetti il datore di lavoro, come la problematica

medica sì è aggravata ha dato la disdetta. Ipotizzare un possibile reinserimento al

50% mi sembra assolutamente irrealistico considerate le condizioni di salute

compromesse, il decorso cronico delle affezioni e il fatto che la paziente non

ha più un ambiente dì lavoro.

Ultima considerazione importante è l'età della paziente

che nel febbraio prossimo compirà 57 anni.

Ho preso visione della visita peritale effettuata dal collega Dottor

__________ per conto dell'Al dove mi sembra che le sue conclusioni sulla prognosi

lavorativa siano alquanto ottimistiche.

Soprattutto quando sì riferisce alle cosiddette facoltà

o capacità residue presentate dalla paziente che sinceramente nelle mie

osservazioni di 12 anni non vedo. Questa valutazione tra l'altro è condivisa da

tutti i medici curanti della signora compresa il reumatologo Dottor __________

e il Dottor __________ che é il medico curante della paziente.

Ultima cosa non capisco la precisazione finale del

Dottor __________ che sinceramente non ritengo appropriata quando si riferisce

alla cumulabilità delle incapacità lavorative psichica e fisica.

(…)." (doc. AI 73/2-3)

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 29 agosto 2007, ha concluso che:

"

(…)

Il Dr. __________ ripercorre l’anamnesi e riferisce un

peggioramento della sintomatologia dolorosa e relativi problemi terapeutici.

Egli ritiene che l’assicurata sia sempre inabile al lavoro in misura totale da

1½ anni, la prognosi sarebbe sfavorevole in considerazione del decorso cronico

manifestatosi negli ultimi 12 anni. Per lo più, il Dr. __________ (ndr. recte: __________)

ritiene che una reintegrazione dell’assicurata nel mondo del lavoro sia

impossibile non solo per lo stato di salute, ma anche per l’età dell’assicurata

e per il fatto che non ha un posto di lavoro. Egli si dissocia dalle

conclusioni del perito Dr. __________ ritenendole troppo ottimistiche. In

ultimo, egli non ritiene inappropriata la dichiarazione del Dr. __________ che

l’inabilità lavorativa per ragioni psichiche non è cumulabile con quella per ragioni

fisiche.

Dati oggettivi, atti a dimostrare un peggioramento dello

stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa non ci sono."

(doc. AI 75/1)

L’Ufficio

AI, con decisione 4 settembre 2007 (doc. AI 77/1-3), ha quindi confermato il

diritto ad una mezza rendita e respinto la domanda di aumento della stessa.

2.9

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.10

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale,

fondandosi sugli accertamenti di natura psichiatrica, ha concluso per uno stato

di salute stazionario, un grado d’incapacità lavorativa per motivi psichici del

50% e per l’assenza di dati oggettivi atti a dimostrare un peggioramento

valetudinario con effetti sulla capacità lavorativa.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 108), il

punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto

alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione

cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi della decisione 12 agosto 2005 con la quale

all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1.

maggio 2005 (doc. AI 40/1-2).

Questa

decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sul

rapporto medico 2 giugno 2005 (doc. AI 37/1-2), nel quale il dr. __________,

medico SMR – posta la diagnosi principale di “(…) Fibromialgia primaria generalizzata

– Depressione ricorrente, episodio attuale di intensità media (in trattamento

specialistico) (…)” (doc. AI 37/1), ritenuti i seguenti limiti funzionali “(…)

scarsa tenuta sul lavoro, aumentata faticabilità, dolori diffusi (…)” (doc. AI

37/2) e attestata un’incapacità lavorativa del 50% (non aumentabile in altre

attività) nella sua occupazione di ausiliaria ai servizi generali in una casa

per anziani da maggio 2004 –, ha concluso che “(…) la IL data dai curanti (psichiatra,

reumatologo, generalista) appare giustificata. La depressione è anamnesticamente

presente da anni con ripetuti episodi. La CL non è aumentabile in altre

attività. (…)” (doc. AI 37/2).

In

particolare va qui rilevato che il dr. __________, FMH in malattie reumatiche,

fisiatria e riabilitazione, nel rapporto 3 settembre 2004 indirizzato alla __________

(doc. AI 33/4-7), posta la diagnosi di “(…) Fibromialgia primaria generalizzata

– Probabile dipendenza medicamentosa (opiacei) – Anamnesticamente sindrome

depressiva (…)” (doc. AI 33/6), ha rilevato che “(…) il quadro è piuttosto da

interpretare nel contesto biografico della paziente con una situazione

psicosociale forse problematica. Dal lato prettamente funzionale l’apparato

locomotorio non presenta limiti particolari. (…)” (doc. AI 33/6).

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel

rapporto 13 dicembre 2004 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 33/8-9), posta

la diagnosi di “(…) fibromialgia generalizzata (…)” (doc. AI 33/8), ha concluso

che “(…) sia dal punto psichico e da quello reumatologico la situazione negli ultimi

2.

mesi si è notevolmente migliorata dopo un periodo particolarmente brutto

vissuto dalla paziente tra marzo e settembre di quest’anno. Attualmente i

dolori sono sopportabile, di pari passo con il morale, ragione per cui ha

potuto riprendere le sua attività lavorativa al 50% (mezza giornata) come

ausiliaria di cura. Vista la situazione ritengo altamente improbabile che la

paziente possa lavorare di più che al 50% questo in maniera definitiva e in

qualsiasi tipo di lavoro vista la patologia presentata. (…)” (doc. AI 33/9).

Occorre

quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio

AI, in sede di revisione, ha disposto degli accertamenti di natura psichiatrica.

Il

dr. __________, nella perizia 29 marzo 2007 (doc. AI 67/1-8), ha concluso che

“(…) persiste pertanto una limitazione della capacità lavorativa in

qualsiasi attività del 50%, per esclusive cause psichiche, a partire da maggio

2004.

e che fatta eccezione per il periodo a cavallo della durata della degenza

presso l’Ospedale __________ di __________ è per il resto sostanzialmente rimasta

immodificata. Analogamente nell’ar-co dell’intera giornata lavorativa c’è un

rendimento ridotto del 50%. Va infine precisato che l’incapacità lavorativa per

motivi psichici identificata non è addizionale a quella per cause fisiche. (…)”

(doc. AI 67/7).

Questa

valutazione non è stata validamente contestata dall’assicurata.

In

particolare – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul

tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli

assicurati (cfr. in proposito consid. 2.9) – il dr. __________, dopo aver

attestato un peggioramento che ha portato a un ospedalizzazione presso la

Clinica di __________ tra i mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006 (cfr. il

certificato 9 marzo 2006 sub doc. AI 43/2) – espressamente invitato

dal dr. __________ – visto che “(…) dal rapporto di degenza del 9 febbraio 2006

emerge che un peggioramento dello stato di salute era avvenuto due mesi prima

del ricovero e che la sintomatologia depressiva è migliorata già a distanza di

pochi giorni dall’ammissione, accompagnato da un miglioramento dei disturbi

fisici. (…)” (doc. AI 59/1) –, a precisare quando è subentrato un peggioramento

dopo il ricovero presso l’Ospedale __________: la dr.ssa __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, la dr.ssa __________, capo-clinica e il dr. __________,

medico assistente, nel rapporto della degenza dal 3.12.2005 al 26.1.2006 presso

l’ospedale di __________ (doc. AI 49/4-7), avevano infatti attestato che (…)

durante le settimane di degenza abbiamo assistito ad un rapido miglioramento

della sintomatologia depressiva già dopo pochi giorni dall’ammissione. Anche i

sintomi ansiosi si sono attenuati, probabilmente non solo grazie alla terapia

medicamentosa ma anche alla presa a carico globale comprendente un lavoro psico

e fisioterapico ma soprattutto alla lontananza da un contesto familiare

difficile. […] In effetti, nell’ambito del nostro reparto, ambiente che la paziente

sentiva come rassicurante, il miglioramento dell’equilibrio psichico si è

accompagnato a una netta diminuzione della sintomatologia somatica. (…)” (doc.

AI 49/6) –, nella lettera 22 dicembre 2006 indirizzata al dr. __________ (doc.

AI 62/1), non ha debitamente e puntualmente spiegato e/o documentato un

peggioramento subentrato dopo il ricovero presso l’Ospedale di __________.

Il

dr. __________, anche nel certificato medico 30 luglio 2007 (doc. AI 73/2-3

riprodotto in esteso al consid. 2.8), non ha comprovato un peggioramento valetudinario

e – oltre ad addurre degli argomenti per i quali non è l’assicurazione invalidità

chiamata a rispondere: disdetta dal posto di lavoro, età e difficoltà al collocamento

–, circa le valutazioni del dr. __________, si è limitato ad osservare in modo

del tutto generico che “(…) ho preso visione della visita peritale effettuata

dal collega Dottor __________ per conto dell’AI dove mi sembra che le sue conclusioni

sulla prognosi lavorativa siano alquanto ottimistiche. (…)” (doc. AI 73/3).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 29 agosto 2007, ha concluso che

“(…) dati oggettivi, atti a dimostrare un peggioramento dello stato di salute

con ripercussioni sulla capacità lavorativa non ci sono.” (doc. AI 75/1).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)." (cfr. STFA del 24 agosto

2006.

nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo ai certificati 9

marzo e 7 ottobre 2006 nei quali il dr. __________ ha attestato un'inabilità lavorativa

del 100% dal 24.11.2005 (doc. AI 43/3 e 56/3). Infatti il dr. __________, nel rapporto

medico 27 giugno 2006 (doc. AI 48/1-2), ha posto le medesime diagnosi ritenute

nel precedente rapporto medico 24 ottobre 2004 (doc. AI 28/1-2) e non ha in

alcun modo spiegato le ragioni per le quali ha valutato differentemente l’incapacità

lavorativa (100% contro la precedente del 50%). In particolare nel rapporto 24

ottobre 2004, come riprodotto identicamente in quello 27 giugno 2006, il dr. __________

aveva già rilevato che “(…) nell’ultimo anno si è notato un accentuarsi della

sindrome fibromialgica con presenza dei classici punti “grilletto” a livello

della schiena, del petto, dei gomiti, dei polsi, delle ginocchia e delle

caviglie. (…)” (doc. AI 28/2 e 48/2).

Quanto

all’aspetto reumatologico, sia il dr. __________ che il dr. __________, nei

rispettivi referti 13 dicembre e 3 settembre 2004 (doc. AI 33/8-9 e 33/4-7),

hanno concluso per una capacità lavorativa del 50%. In particolare il dr. __________

ha precisato che “(…) dal lato prettamente funzionale l’apparato locomotorio

non presenta limiti particolari. (…)” (doc. AI 33/6).

In

conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360,

125.

V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che – dopo un peggioramento di

breve durata che ha portato al ricovero presso l’Ospedale di __________ dal 3

dicembre 2005 al 26 gennaio 2006 (cfr. doc. AI 49/4-7) – lo stato di salute

dell'assicurata è rimasto stazionario così come la sua abilità

al lavoro del 50% dal mese di novembre 2004.

Visto

lo stato di salute stazionario e conformemente a quanto disposto dall’art. 17

LPGA (cfr. consid. 2.6), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha confermato il

diritto dell’assicurata a una mezza rendita.

2.11

Nella

risposta l’Ufficio AI sostiene che sarebbero dati gli estremi per una "reformatio

in pejus" della decisione 12 agosto 2005 con la quale aveva riconosciuto

il diritto a una mezza rendita dal 1. maggio 2005 (IV pag. 4-5, punto 5).

Questo

Tribunale rileva che una tale evenienza sarebbe possibile solo se fossero date

le premesse per una riconsiderazione della decisione 12 agosto 2005.

Nel

caso concreto dette premesse non risultano tuttavia adempiute in quanto, conformemente

alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), ammesso che a quell’epoca a torto

l’Ufficio AI non aveva proceduto ad un confronto dei redditi, anche se lo

avesse fatto la decisione 12 agosto 2005 non sarebbe mutata.

Infatti,

nel 2005, il reddito da valido dell’assicurata ammontava a fr. 58'953.64

(reddito annuo attestato dal datore di lavoro nel 2003 di fr. 57'849.30 [doc.

AI 29/2] moltiplicati per le rispettive variazioni percentuali dei salari dello

0,9% e 1% negli anni 2004 e 2005; cfr. tabella B10.2 pubblicata in La vie économique

10-2007, pag. 91).

Quanto

al reddito da invalido la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.--. Riportando questo dato su 41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 10-2007, pag. 90) esso ammonta a fr. 4'048.72 mensili oppure

a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a). Aggiornato al 2005 il reddito ipotetico da invalido ammonta poi a fr.

49'048.45 (fr. 48'584.46 x 2115 : 2095; cfr. tabella B 10.3, pubblicata

in La Vie économique, 10-2007, pag. 91).

Vista

la capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata – richiamato l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) –, senza applicare alcuna riduzione, il reddito statistico da invalido corrisponderebbe infine a fr.

24'524.22 (fr. 49'048.45

x 50% = fr. 24'524.22).

Ritenuti

i redditi da valido e da invalido (anno 2005) di fr. 58'953.64

rispettivamente di fr. 24'524.22, il grado d’invalidità andava cifrato al 58% ([58'953,64 – 24'524.22] : 58'953.64 x 100 = 58.40%

arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.

).

Di

conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI con la decisione 12 agosto 2005 aveva

riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. maggio 2005.

2.12

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata

e il ricorso respinto.

2.13

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto

di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta

a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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